Lex & Formazione

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02.09.10

Procura alle liti per il giudizio in Cassazione rilasciata in calce alla sentenza impugnata: è valida? (sent. 1710/2010)

Postato in Diritto processuale civile @ 9:14:48 da Mirco Minardi |  

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso. Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso. Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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2 commenti »


Gregorietta Florena

Ho notificato un atto di precetto in rinnovazione facendo riferimento alla procura rilasciata in calce all’atto di precetto originario. Controparte mi ha fatto opposizione, rilevando la nullità del precetto per mancanza della procura, non essendo sufficiente, a suo dire, il riferimento alla precedente procura. (preciso che ho anche notificato l’atto di pigno5ramento, senza che l’Ufficiale Giudiziario mi eccepisse alcunché). Io ritengo valido il mio operato. Vorrei cortesemente conoscere la Vs opinione.

2 ott 2009, 10:14am |

Mirco Minardi

Nessun problema alla luce della giurisprudenza che ho citato. Ti costituirai con una nuova procura, magari ratificando espressamente l’operato, e sei apposto.

2 ott 2009, 10:36am |

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