01.09.10
Procura alle liti: il difensore non può certificare la volontà dell’analfabeta, nemmeno con la presenza di due testimoni (sent. 2303/2010)
L’art. 83 c.p.c. consente al difensore il potere di certificare “l’autografia della sottoscrizione” della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine dell’atto.
Per l’esercizio di tale potere di certificazione è necessaria, quindi, la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831).
Se tale sottoscrizione manca il difensore è privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall’art. 83 c.p.c. non potendosi estendere al riguardo il regime di cui all’ art. 48 della legge notarile (L. n. 89 del 1913).
Avv. Mirco Minardi
Permalink | Condividi su facebook | Stampa l'articolo |versione PDF
Altri post correlati:
- Procura alle liti e chiamata in causa in garanzia impropria (sent. 20825/2008)
- Invalidità della procura di secondo grado e reviviscenza di quella rilasciata in primo grado (Cass. 25810/2009)
- Procura alle liti per il giudizio in Cassazione rilasciata in calce alla sentenza impugnata: è valida? (sent. 1710/2010)
- Può, il difensore, proporre appello incidentale qualora la procura sia apposta in calce all’atto di appello e non contempli espressamente detto potere?
- Atto di pecetto sottoscritto dal difensore: la procura può essere rilasciata anche in un momento posteriore?



Ho notificato un atto di precetto in rinnovazione facendo riferimento alla procura rilasciata in calce all’atto di precetto originario. Controparte mi ha fatto opposizione, rilevando la nullità del precetto per mancanza della procura, non essendo sufficiente, a suo dire, il riferimento alla precedente procura. (preciso che ho anche notificato l’atto di pigno5ramento, senza che l’Ufficiale Giudiziario mi eccepisse alcunché). Io ritengo valido il mio operato. Vorrei cortesemente conoscere la Vs opinione.