02.02.10
Processo sommario di cognizione e rito locatizio. Tribunale di Modena
Ieri abbiamo affrontato la questione della chiamata in causa del terzo. Oggi ne affrontiamo un’altra che la dottrina non ha mancato di segnalare non appena pubblicata la legge 69/2009. Si tratta della questione relativa alla compatibilità del rito locatizio con il processo sommario de quo.
La dottrina prevalente ritiene che non vi sia detta compatibilità. Il Tribunale di Modena, a firma del dott. Roberto Masoni che, peraltro, al processo sommario di cognizione ha dedicato una monografia uscita con i tipi della Maggioli, affronta la questione risolvendola del pari negativamente, con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.
D’altra parte il rito laburistico è già un rito deformalizzato e speciale, donde la non possibilità di un travaso. Inoltre l’art. 702 ter parla espressamente della fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. nel caso in cui sia necessaria una istruzione non sommaria. Dire che in questi casi la norma vada interpretata nel senso di un rinvio implicito all’art. 420 è una operazione di “cosmesi normativa” incettabile, anche per il diverso regime di preclusioni caratterizzante i due procedimenti.
Il Tribunale di Modena ne approfitta anche per pronunciare alcuni obiter dicta stabilendo che il procedimento ex art. 702 bis non si applica (come ritenuto dalla dottrina prevalente):
- al procedimento d’innanzi alla Corte d’appello;
- al procedimento d’appello dinanzi al Tribunale;
- al procedimento davanti al giudice di pace.
T R I B U N A L E D I M O D E N A
(Sezione II° civile)
R.G. 9102/2009
Il g.i.
a scioglimento della riserva che precede,osserva quanto segue:
I. In fatto, [ALPHA] s.p.a. ha avanzato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di [TIZIO]. L’istante, esponendo di avere concesso in affitto al resistente azienda costituita dal bar interno
all’ospedale privato “[ALPHA]”, di proprietà della concedente, corredata di mobili, arredi e licenza amministrativa di esercizio, esponeva che la durata del contratto, fissata in anni due più due,
era ormai giunto a scadenza alla data del 9 febbraio 2008, sicchè, non essendo contrattualmente necessaria disdetta, concludeva per la declaratoria di cessazione del rapporto con ordine di immediato rilascio e condanna al versamento della penale per ritardata volturazione della licenza di esercizio.
Il resistente non si costituiva in giudizio.
II. In diritto, a fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto, d’ufficio, emerge preliminare l’interrogativo concernente l’applicabilità del procedimento sommario di cognizione
alle controversie che soggiacciono al rito laboristico. In termini generali, il nuovo procedimento sommario di cognizione (introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) si pone quale modello di cognizione generalizzato, alternativo al procedimento formale di cognizione, utilizzabile a tutela di qualsivoglia pretesa giurisdizionale sempre che sulla controversia giudichi il tribunale in composizione monocratica, in ciò differenziandosi rispetto a quanto disponevano tanto l’art. 19 del d.lg n. 5 del 2003 sul processo societario, quanto il d.d.l. Mastella, come risulta dal raffronto del testo normativo vigente e dai lavori parlamentari della legge n. 69.
La delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili contenziosi (art. 54 l. n. 69), prevede espressamente che il procedimento sommario di cognizione costituisca uno dei modelli processuali di riferimento (unitamente al rito del lavoro ed a quello ordinario di cognizione, quest’ultimo applicabile “per tutti gli altri procedimenti”), sempre che “siano prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”, “restando tuttavia esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario”.
III. 1. Come emerge dall’esordio dell’art. 702 bis c.p.c., sussiste un preciso limite normativo nella determinazione dell’ambito applicativo del procedimento sommario di cognizione, che è segnato dalla competenza dell’ufficio adito (“il tribunale”), oltre che dalla composizione (“monocratica” e non collegiale) del giudice.
Viceversa, siffatto limite non era ravvisabile nell’art. 46 d.d.l. Mastella che esordiva riferendosi, quanto a competenza, al “giudice competente a conoscere del merito”, con un più che scoperto richiamo ai principi generali in tema di competenza per materia, valore e territorio. Questo implicava che il nuovo procedimento, nei limiti di competenza per valore e materia segnati dal tenore originario dell’art. 7 c.p.c. (“cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 2.582,28”), avrebbe potuto essere teoricamente radicato anche per le controversie di competenza del giudice onorario.
Nella nuova versione del procedimento sommario di cognizione divenuta legge dello Stato, invece, la scelta è stata quella di limitarne l’ambito applicativo alle sole cause di competenza del Tribunale, in tal guisa escludendo, ogni competenza del G.d.P., oltre che della Corte d’appello, quale giudice di secondo grado (avanti al quale la trattazione e la decisione è collegiale, ai sensi dell’art. 350 c.p.c.).
Resta esclusa la praticabilità del rito in esame pure per le cause in grado di appello avverso pronunzie del G.d.P., pure attribuite alla competenza del giudice monocratico del tribunale (artt. 341 e 50 ter c.p.c.), stante l’applicabilità della normativa sul processo d’appello (artt. 342 ss. c.p.c.), che, per motivi di specialità, appare incompatibile con quella in esame.
Il legislatore, eliminando ogni riferimento al pagamento di somme di denaro, ovvero, alla consegna o al rilascio di cose, quale esclusivo oggetto del procedimento (che era invece riscontrabile nel c.d. testo Mastella), ha inteso generalizzare il modulo processuale, che oggi risulta così applicabile ad ogni tipo di controversia, sempre che la stessa appartenga alla cognitio del tribunale “in composizione monocratica”.
Il rito sommario è stato concepito dal legislatore come alternativa rispetto al processo ordinario di cognizione disciplinato nel libro II°, titolo I°, del codice di rito civile, cosicché lo stesso, almeno prima facie, sembra costituire un modulo processuale alternativo rispetto ad esso e solo ad esso.
III.2. In modo particolare, e per quel qui compete, va ora verificata la compatibilità del nuovo istituto con i procedimenti di cognizione soggetti al rito del lavoro ed in particolare a quello locatizio che al primo si richiama, le cui disposizioni sono richiamate “in quanto applicabili” (art. 447 bis c.p.c.). Per le controversie lato sensu locatizie, giudice competente per materia è il tribunale che “giudica in composizione monocratica” (art. 50 ter e 413 c.p.c.), in seguito allo svolgimento di un processo ordinario di cognizione, per quanto le scansioni in rito si caratterizzino per specialità di regolamentazione. In linea teorica potrebbe ipotizzarsi la compatibilità di siffatti accertamenti giudiziari in materie peculiari rispetto al procedimento sommario di cognizione. Va necessariamente verificato se a tali controversie sia applicabile il procedimento sommario di cognizione. Sono state evidenziate le possibili obiezioni alla verifica di compatibilità, che in parte, riposano, sulla constatazione della speciale regolamentazione che ricevono i processi ordinari di cognizione a rito speciale.
1) Anzitutto la prima obiezione risulta fondata sul dato letterale. L’art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. impone al giudice, il quale non ritenga ammissibile la sommaria istruzione del procedimento, la fissazione “dell’udienza cui all’art. 183”. Il richiamo a questa disposizione, tipica del processo ordinario, evidenzia che il nuovo procedimento sommario è stato concepito quale strumento alternativo rispetto al processo, archetipico, ordinario di cognizione, di cui al II° libro del c.p.c. Tale rilievo trova ulteriore conforto nell’ulteriore richiamo compiuto dall’art. 702 bis all’art. 163 c.p.c., in riferimento all’avvertimento previsto dal n. 7 e che l’attore deve dare al convenuto in riferimento al fatto che la costituzione tardiva in giudizio implica le decadenze previste dall’art. 167 e 38.
Si è replicato evidenziando che “l’obiezione potrebbe non risultare decisiva (mostrandosi singolare l’esclusione di un procedimento accelerato proprio nelle controversie in cui tale esigenza è più pressante); sarà allora necessario sostituire l’udienza di cui all’art. 183 con quella di cui all’art. 420”.
Quest’operazione di cosmesi giuridica dovrebbe, però, ulteriormente confrontarsi con la previsione, caratteristica del rito laburistico, dell’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. nella quale vanno espletate composite e varie attività processuali. In modo particolare, questo è il luogo deputato, in via preliminare, al tentativo di conciliazione delle parti, oltre che all’esperimento del loro libero interrogatorio.
Ebbene, l’espletamento di tali attività processuali preliminari non è, viceversa, previsto nell’udienza di trattazione del processo ordinario di cognizione, che ha uno snodo decisamente vario e diversificato (si v. il tenore dell’art. 183 c.p.c.).
A quanto precede si aggiunga un ulteriore rilievo negativo in punto compatibilità.
2) Nel processi soggetti al rito del lavoro sono individuabili specifiche preclusioni istruttorie che maturano sin dalla costituzione in giudizio delle parti (artt. 414, 416 in correlazione con l’art. 420 c.p.c.); preclusioni che invece non sono riscontrabili nel procedimento sommario di cognizione, nel quale le deduzioni istruttorie e la produzione documentale può avvenire, teoricamente, anche in apertura di udienza.
Come è evidente, il regime giuridico del procedimento sommario e di quello ordinario soggetto a rito speciale appare largamente divergente e non sembrano ravvisabili spazi di comunicabilità tra di essi.
3) A queste considerazioni ostative potrebbe aggiungersi un’ulteriore rilievo in punto di ratio legis. Dato che la struttura semplificata e deformalizzata degli snodi strutturali caratterizzanti il rito laboristico, (che è concentrato e destinato a concludersi in una sola udienza, l’udienza di discussione, con pronuncia immediata della sentenza; v. l’art. 420 c.p.c.) tendenzialmente non dovrebbe scontare le lentezze ed i tempi lunghi di definizione cui soggiace il rito ordinario di cognizione.
Si tratta già di per sé di un rito ampiamente semplificato nella struttura, analogamente alla previsione di rito sommario di cognizione che su questa fisionomia é stato concepito. Ciò che sembra escludere alcuna comunicabilità un travaso di esso rispetto all’ambito del rito speciale
IV. Una volta esclusa la compatibilità del procedimento sommario di cognizione con il rito laboristico, v’è da chiedersi quale sia la sorte del procedimento in tal modo erroneamente introdotto. Ebbene, la decisione di inammissibilità del ricorso è prevista dal 2° comma dell’art. 702 ter.c.p.c. Tale declaratoria può essere resa nell’eventualità in cui la domanda non rientri nel novero dei casi in cui “il tribunale giudica in composizione monocratica” (ai sensi dell’art. 702 bis, 1° comma), perché, in forza dell’art. 50 bis c.p.c., la controversia deve essere decisa collegialmente, ovvero, da un giudice diverso dal tribunale.
L’inammissibilità è pronunciata con ”ordinanza non impugnabile”, ovverosia, un provvedimento non revocabile, né modificabile da parte del giudice che l’ha pronunciato, ai sensi dell’art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c. Sembra che la pronunzia di inammissibilità non vada resa solo nell’ipotesi indicata, ma anche nei casi di proposizione del ricorso secondo le (qui ritenute errate) forme speciali, ossia al di fuori dei casi previsti dalla legge, come nel caso oggetto di questa pronuncia, ove emerge un’erronea scelta nel rito applicabile. In alternativa potrebbe ipotizzarsi l’applicazione dell’art. 426 c.p.c., con mutamento dal rito ordinario a quello speciale.
Tuttavia trattasi all’evidenza di disposizione dettata proprio dal rito speciale locatizio/laburistico che in questa sede si ritiene incompatibile e pertanto inapplicabile.
P. Q. M.
visto l’art. 702 ter c.p.c.,
dichiara inammissibile il ricorso.
Modena, 18 gennaio 2010
Si comunichi
Il g.i.
(dr. Roberto Masoni)
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