02.12.09
Processo sommario di cognizione e prova testimoniale: sono compatibili? Tribunale di Bologna
Fioccano le pronunce sul nuovo processo sommario di cognizione.
Oggi vi propongo questa ordinanza del Tribunale di Bologna che ha fissato l’udienza ex art. 183 c.p.c. ritenendo che la prova orale può considerarsi compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto; secondo il Tribunale, infatti, solamente in questo caso lo svolgimento di un’istruzione probatoria orale è compatibile con la radicale deformalizzazione di cui al Co.5
dell’art.702 ter c.p.c.;
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il giudice,
Letto il ricorso, visto l’art 702 bis cpc
Premesso che : con ricorso ai sensi dell’art.702 bis c.p.c. depositato in data 8-7-09 l’avvocato S. Stefano in proprio proponeva nei confronti di C. Simone domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del contenuto diffamatorio di alcune missive inviate dal resistente, già suo cliente, al Consiglio dell’Ordine Forense di B., alla G. Assicurazioni s.p.a. e all’Infortunistica P.; il suddetto contenuto diffamatorio veniva ravvisato nel fatto che C. accusava falsamente il ricorrente di aver posto in essere comportamenti illega li e gravemente contrari alle regole deontologiche, in particolare rifiutandosi di consegnargli un assegno emesso dalle G. a suo favore;
con decreto in data 14-7-09 veniva fissata per la comparizione delle parti l’odierna udienza; C. si costituiva tempestivamente in data 19-10-09 contestando la fondatezza della domanda; in particolare contestava la pretesa falsità degli addebiti mossi al ricorrente, formulando capitoli di prova testimoniale a riscontro; chiedeva anche la sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt.594 e 595 c.p.c. in conseguenza della querela proposta dal ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio;
Rilevato che : poiché nel caso in esame non emergono motivi di inammissibilità ai sensi dei primi due commi dell’art.702 ter c.p.c., si tratta di valutare se, ai sensi del Co.3, le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria che impone il mutamento dell’intrapreso rito sommario in rito ordinario;
al proposito si evidenzia come il parametro dell’istruzione non sommaria fotografa una conseguenza senza indicarne le cause; ne consegue che la discrezionalità del giudice nell’effettuare tale valutazione risulta estremamente ampia, in quanto non perimetrata da identificati presupposti della suddetta sommarietà istruttoria; tale ampiezza comporta, secondo questo giudicante, un certo rigore nella valutazione di cui sopra;
in questo contesto, se la superfluità di un’istruzione probatoria orale può considerarsi sicuramente un indice rilevante della compatibilità del rito sommario, la sua necessità può considerarsi compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto; infatti, solamente in questo caso lo svolgimento di un’istruzione probatoria orale è compatibile con la radicale deformalizzazione di cui al Co.5 dell’art.702 ter c.p.c.;
da quanto esposto consegue l’incompatibilità del rito sommario per la trattazione della controversia di cui si discute, che non risulta di carattere documentale, come prospettato dal ricorrente, bensì necessita di un’istruzione probatoria approfondita sui vari capitoli di prova dedotti dal resistente;
inoltre il ricorrente deve essere posto nelle condizioni di poter indicare eventuali prove contrarie al riguardo;
pertanto si provvede a fissare l’udienza ex art.183 c.p.c., rilevando fin da ora che l’istanza del resistente di sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c. non è accoglibile ai sensi dell’art.75 Co.2 c.p.p.;
P.Q.M.
fissa l’udienza ex art.183 Co.1 seg. c.p.c. alla data del 14-1-10 ore 9,30.
Bologna, 29-10-09
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi
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