27.11.09
Processo sommario di cognizione: il Presidente del Tribunale di Genova detta le regole per le sezioni
I giudici del Tribunale di Genova si sono riuniti per dettare regole uniformi in tema di processo sommario di cognizione. D’altra parte, essendo ormai cronica l’incapacità del Parlamento di fare leggi esaustive, i giudici devono sopperire integrando la normativa. Ciò che era eccezione, oggi è divenuta regola.
In particolare si è stabilito che:
a) i criteri di distribuzione delle cause con rito sommario sono identici a quelle con rito ordinario;
b) i giorni di udienza sono gli stessi;
c) il giudice fissa l’udienza di comparizione entro 5 giorni dalla nomina fatta dal Presidente;
d) la prima udienza è fissata entro 3 mesi dalla nomina;
e) alla prima udienza le parti non sono tenute a comparire personalmente.
Degna di nota, visto che il legislatore se ne era dimenticato, il dovere di fissare l’udienza entro 3 mesi.
Ma l’aspetto più interessante è questo. Laddove il giudice ritenga di dover trattare la causa con il rito ordinario, l’udienza del 183 viene fissata con termine per il convenuto di depositare una nuova comparsa di costituzione e risposta, ove potrà proporre nuove eccezioni, richiedere nuove prove, produrre nuovi documenti. Ciò in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata. Difatti, l’attore in mala fede potrebbe decidere di promuovere il rito, sapendo che l’istruzione non potrà essere sommaria, per ridurre i termini di difesa del convenuto.
Per leggere il provvedimento clicca qui.
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