Lex & Formazione

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06.09.10

Litisconsorzio in appello: aspetti problematici (parte I)

Postato in Appello, Diritto processuale civile @ 6:00:57 da Mirco Minardi |  

Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

1. Introduzione.

Uno degli aspetti più complessi del giudizio di impugnazione di secondo grado riguarda il fenomeno del litisconsorzio e i riflessi sui poteri delle parti e sui termini di impugnazione.

Problemi non vi sarebbero se il codice stabilisse che tutte le parti del primo grado debbano necessariamente partecipare al secondo e che la sentenza passi in giudicato nei confronti di tutte le parti nello stesso momento, cioè solo quando non sia esperibile, da parte di nessuno, un mezzo di impugnazione ordinario.

Il codice, però, non prevede questo:

 talvolta tutte le parti del primo grado devono partecipare al secondo e la sentenza passa in giudicato nei confronti di tutti nello stesso momento, anche in mancanza dell’impugnazione di uno dei soccombenti;
ï‚§ talaltra, le parti possono (e non debbono) partecipare al secondo grado e la sentenza passa in giudicato in momenti diversi.

In altre parole: talvolta il rapporto è unitario e plurisoggettivo e dunque, anche in appello non può che essere deciso unitariamente tra le stesse parti. Talaltra, nel processo si hanno più cause che tra loro possono essere dipendenti oppure semplicemente connesse. In questi casi, mentre nella ipotesi di dipendenza il regime è lo stesso delle cause inscindibili, nella seconda ipotesi il regime è differenziato.

Dunque in appello non abbiamo il litisconsorzio necessario e facoltativo; tanto ciò è vero che le norme nemmeno vi fanno espresso riferimento. Si parla di cause inscindibili, dipendenti e scindibili, per cui il sistema che regola il litisconsorzio in fase di gravame è diverso da quello che regola il processo nella fase anteriore.

Tra poco si illustrerà quanto appena detto; prima, però, analizziamo il dato normativo come ricavabile dal codice di procedura:

ï‚§ esso distingue, come abbiamo detto, il regime applicabile alle cause inscindibili e dipendenti rispetto a quelle scindibili;
 nel primo caso stabilisce che tutte le parti debbono partecipare al processo, pena l’inammissibilità della impugnazione (art. 331); a tal fine, qualora il contraddittorio non sia integro, il giudice assegna un termine perentorio per la sua integrazione (per la giurisprudenza la notifica fatta ad almeno una delle parti salva l’impugnazione, anche qualora l’integrazione avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare );
 nel secondo caso, le parti della causa scindibile possono (e non debbono) partecipare al processo (art. 332); il processo è sospeso fino a quando non è disposta la notifica dell’impugnazione alle altre parti soccombenti (litis denuntiatio) salvo che non sia trascorso il termine per impugnare (in tal caso non vi è alcuna necessità di sospendere il processo visto che le parti non potrebbero più impugnare); detta litis denuntiatio ha il solo fine di permettere agli altri soccombenti di partecipare al giudizio e dunque non sottopone al giudice del gravame la controversia (come invece nella ipotesi prevista dall’art. 331);
 nelle cause scindibili, poi, la notifica dell’impugnazione del soccombente contro una parte vincitrice fa iniziare il decorso del termine per la notifica dell’impugnazione alle altre parti vincitrici (art. 326, II co.);
ï‚§ le impugnazioni incidentali vanno necessariamente proposte nello stesso procedimento (art. 333), anche se la giurisprudenza ammette la conversione in caso di proposizione di un secondo appello principale;
 nelle cause scindibili chi non è destinatario dell’impugnazione non può proporre appello incidentale tardivo (art. 334);
ï‚§ tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza debbono essere riunite (art. 335).

Tutto sembra chiaro, perché dunque è un argomento così insidioso? Per queste ragioni:

a) anzitutto non è facile distinguere le cause scindibili da quelle dipendenti; non sempre, infatti, i litisconsorzi processuali danno luogo ad un fenomeno di cause inscindibili o dipendenti (a differenza dei litisconsorzi sostanziali);
b) l’erroneo inquadramento della tipologia di causa può avere effetti sull’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo (nel senso che nelle cause scindibili chi ha ricevuto l’impugnazione non può proporre appello incidentale tardivo contro il terzo);
c) la giurisprudenza appare disorientata specie con riferimento alla individuazione delle cause dipendenti e di quelle scindibili e si muove empiricamente.

Domani la II parte

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