02.09.10
Invalidità della procura di secondo grado e reviviscenza di quella rilasciata in primo grado (Cass. 25810/2009)
Nel momento in cui la procura conferita per il secondo grado debba dichiararsi tamquam non esset, siccome autenticata oltre il limite territoriale del suo rilascio, quella a suo tempo rilasciata per il primo grado può essere ripresa in considerazione in quanto valida ex se.
L’argomentazione è così in sintonia, del resto, con l’affermazione di principio fatta da questa Corte, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell’atto di appello l’indicazione in questo, da parte del difensore, di una procura invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la successiva fase d’appello) rilasciatagli in primo grado, poichè il richiamo della sola procura invalida non indica di per sè la volontà implicita di non avvalersi dell’altra (v. Cass. n. 4384/2000, richiamata dalla stessa sentenza qui impugnata).
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Ho notificato un atto di precetto in rinnovazione facendo riferimento alla procura rilasciata in calce all’atto di precetto originario. Controparte mi ha fatto opposizione, rilevando la nullità del precetto per mancanza della procura, non essendo sufficiente, a suo dire, il riferimento alla precedente procura. (preciso che ho anche notificato l’atto di pigno5ramento, senza che l’Ufficiale Giudiziario mi eccepisse alcunché). Io ritengo valido il mio operato. Vorrei cortesemente conoscere la Vs opinione.