11.02.10
Giudizio d’appello: l’art. 346 e il contumace.
L’art. 346 stabilisce che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Ieri abbiamo detto che questa è una norma cardine del giudizio d’appello e che la sua corretta interpretazione è fondamentale per non commettere errori.
Oggi vediamo il suo ambito di applicazione in caso di contumacia in appello. Solito esempio.
Tizio conviene in giudizio Caio e la Compagnia Alfa per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro. Si costituiscono i convenuti per eccepire la prescrizione del diritto. L’eccezione viene accolta e la domanda rigettata.
Tizio propone appello ma i convenuti non si costituiscono. Potrà il giudice esaminare l’eccezione di prescrizione? Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte la risposta è negativa. Il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole, con la sola differenza che il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l’appello, mentre la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione e potendosi imputare tale mancanza anche alla parte contumace (cfr. Cass. n. 19555 del 2006, in fattispecie analoga a quella in esame; n. 10236 del 2007, con riferimento all’eccezione di usucapione; in generale e con riferimento al contenzioso tributario, cfr. altresìCass. n. 7316 del 2003 e n. 9217 del 2007; in precedenza, in senso contrario, sempre con riferimento al contenzioso tributario, cfr. Cass. n. 7019 e n. 13482 del 2001).
Cassazione civile  sez. lav., 12 novembre 2007, n. 23489
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 aprile 2003 il Tribunale di Roma respingeva la domanda di K.F.K., erede di K.F., intesa a percepire dall’INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico spettante al dante causa, ritenendo applicabile retroattivamente la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 17, secondo cui il termine per provvedere sulle domande di pensione in convenzione internazionale decorre dal ricevimento della domanda da parte dell’INPS. La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di gravame con la sentenza indicata in epigrafe, ha considerato inapplicabile ratione temporis la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, ma ha tuttavia ritenuto estinto per prescrizione: il diritto del ricorrente.
Al riguardo, il giudice d’appello, premesso che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS in primo grado doveva essere esaminata d’ufficio essendo l’Istituto rimasto contumace in grado d’appello e che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine – decorrente dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto e, in particolare, ha disatteso la tesi secondo cui l’avvenuta liquidazione dei ratei avrebbe costituito atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c..
Avverso tale sentenza la parte privata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sei motivi.
L’Istituto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 346, 416 c.p.c. e art. 2938 c.c., criticandosi la sentenza impugnata per avere esaminato l’eccezione di prescrizione malgrado la mancata riproposizione della stessa da parte dell’INPS, rimasto contumace in appello.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 345, 416 c.p.c. e dell’art. 2944 c.c., nonchè vizio di motivazione e motivazione apparente. Si sostiene che con il “modello CI 28″, avente ad oggetto l’accoglimento della domanda di pensione, nonchè con il mandato di pagamento dei ratei e la comunicazione di liquidazione parziale degli interessi, l’Istituto ha riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale, con ciò interrompendo la prescrizione sia del credito principale sia degli accessori, in considerazione del carattere unitario del credito complessivo, e si aggiunge che, in ogni caso, il predetto “modello CI 28″ hai configurato una rinuncia alla prescrizione. Secondo la parte ricorrente, la unitarietà del credito è stata implicitamente riconosciuta – con l’applicazione di un identico regime prescrizionale a capitale e accessori – dallo stesso giudice d’appello, il quale, tuttavia, in modo contraddittorio e con motivazione perciò incomprensibile (oltre che in difetto della riproposizione dell’eccezione di prescrizione), ha poi escluso che il riconoscimento del credito per sorte capitale valga ad interrompere la prescrizione anche per il credito agli accessori.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 429 e 442 c.p.c. e degli artt. 2934 ss. c.c., nonchè del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 in una con vizio di motivazione. Si ribadisce che il giudice d’appello, avendo correttamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale in ragione dell’unitarietà del credito relativo alla prestazione e agli accessori, non avrebbe dovuto escludere l’effetto interruttivo, o almeno abdicativo, della avvenuta liquidazione dei ratei rispetto al credito per accessori; e si richiamano, al riguardo, diversi precedenti giurisprudenziali.
Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c.. Si lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di valutare l’istanza del ricorrente con cui si chiedeva di ordinarsi all’Istituto l’esibizione del fascicolo amministrativo e si puntualizza che l’esibizione avrebbe dimostrato l’esistenza di efficaci atti interruttivi della prescrizione, in particolare il “mod. CI 28″, contenente il decreto di accoglimento della domanda di pensione.
Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione, lamentandosi che i giudici d’appello non abbiano proceduto ad alcuna indagine circa la volontà della P.A. debitrice con riguardo al pagamento dei ratei, in particolare omettendo di accertare se con tale pagamento l’Istituto avesse o no inteso adempiere parzialmente la sua obbligazione.
Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1194 c.c.. Si sostiene che, ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c., il pagamento parziale eseguito dall’Istituto doveva essere imputato agli interessi e non al capitale.
Il primo motivo è fondato.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento di questa Corte, il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole, con la sola differenza che il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l’appello, mentre la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione e potendosi imputare tale mancanza anche alla parte contumace (cfr. Cass. n. 19555 del 2006, in fattispecie analoga a quella in esame; n. 10236 del 2007, con riferimento all’eccezione di usucapione; in generale e con riferimento al contenzioso tributario, cfr. altresìCass. n. 7316 del 2003 e n. 9217 del 2007; in precedenza, in senso contrario, sempre con riferimento al contenzioso tributario, cfr. Cass. n. 7019 e n. 13482 del 2001).
Alla stregua di tale orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità , il giudice d’appello non avrebbe dovuto esaminare d’ufficio l’eccezione di prescrizione, sollevata dall’Istituto in primo grado e non accolta dal Tribunale, trattandosi di eccezione comunque non riproposta e pertanto rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento delle restanti censure, riguardanti il merito della medesima eccezione.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perchè proceda alla definizione della controversia prescindendo dall’eccezione di prescrizione.
Al medesimo giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007
Permalink | Condividi su facebook | Stampa l'articolo |versione PDF
Altri post correlati:
- La procura alle liti nel giudizio di appello
- L’art. 346 c.p.c. e le istanze istruttorie
- Protetto: Appello: la morte della parte e i riflessi sulla notifica della sentenza e delle impugnazioni
- L’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.
- Protetto: Domande sulla inammissibilità ed improcedibilità dell’appello


