10.03.10
Giudizio d’appello: quesiti vari
Cosa accade in caso di omessa specificazione dei motivi?
Il problema è stato affrontato dalle S.U. nel 2000 con la sentenza n. 16. Le S.U dissero anzitutto che i vizi possono essere ricondotti:
- alla irregolaritÃ
- alla nullitÃ
- alla inesistenza
a seconda del grado di difformità rispetto al modello prefigurato dal legislatore.
L’omissione dei motivi di impugnazione, affermarono le S.U., integra una nullità non avendo l’atto raggiunto il suo scopo, e non può definirsi inesistente. Stabilito che si tratta di una nullità occorre chiedersi se è una nullità sanabile, oppure se determina l’inammissibilità dell’appello. Difatti, l’inammissibilità non è un vizio diverso dalla nullità , bensì l’effetto che talvolta è ricollegato alla nullità di un atto. Secondo le S.U.,
l’art. 164 non è compatibile con l’art. 342 perché lo scopo dell’appello è quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza e la costituzione del convenuto non può evitare questo, perché il passaggio in giudicato è ricollegato inderogabilmente dalla legge all’accadimento di certi fatti. Si tratta pertanto di una situazione indisponibile e rilevabile d’ufficio dal giudice. L’appellante può salvarsi solo se notifica un atto di impugnazione prima della scadenza del termine e prima della pronuncia di inammissibilità .
Argomentazioni svolte ad abundantiam (S.U. 3840/2007).
Come ci si deve regolare ogni qual volta il giudice, pur fermandosi ad una statuizione di rito, sia entrato nel merito ed abbia dichiarato la domanda infondata anche sotto tale aspetto? La parte deve limitarsi ad investire dell’impugnazione la statuizione di rito, oppure deve anche impugnare le ulteriori argomentazioni svolte?
Esempio. Si pensi alla sentenza del giudice che dichiari la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ma aggiunga anche che l’opposizione è infondata nel merito.
La questione sembrava pacifica in quanto nel 1990 le S.U. (n. 2078) avevano stabilito che le argomentazioni ad abundantiam, quelle in via ipotetica, gli obiter dicta sono irrilevanti, ultronee e dunque la parte non ha l’onere impugnare anche quelle. Ma da tale orientamento si è motivatamente discostata la pronuncia della Sezione 3^ n. 10134/04, per la quale, invece, non sarebbe meritevole di consenso la premessa, su cui quell’indirizzo si fonda, che nessuna statuizione di merito possa essere adottata dal giudice in ordine alla domanda o al gravame che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile.
Il contrasto è stato composto nuovamente dalle S.U. nel 2007, le quali hanno riaffermato il principio secondo cui la parte non ha interesse – perché nessun pregiudizio possono arrecare – ad impugnare le ulteriori statuizioni formulate nonostante una preliminare pronuncia di inammissibilità o comunque di sbarramento in rito (3840/2007).
Ovvio che è diversa la situazione in cui il giudice abbia invece rigettato la domanda per concorrenti ed autonome valutazioni. In questo caso le censure devono dirigersi contro tutte le argomentazioni. Si pensi al giudice che abbia rigettato la domanda ex art. 2043 c.c. per difetto di nesso di causalità , difetto di prova della colpa e difetto di prova del danno. Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l’appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l’eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.
Per correggere l’errore materiale occorre formulare uno specifico motivo di impugnazione?
No. Se la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contiene un errore materiale, l’istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma, secondo Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447, può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l’istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.
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