Lex & Formazione

Lex & Formazione

08.03.10

Giudizio d’appello: i rapporti tra la sentenza di primo e secondo grado

Postato in Appello @ 12:40:17 da Mirco Minardi |  

La sentenza resa all’esito del giudizio d’appello, salvo che abbia contenuto in rito, si sostituisce a quella di primo grado, non soltanto, ovviamente, quando la riforma, ma anche quando la conferma in toto, ponendosi quale nuova fonte di regolamentazione del rapporto litigioso, attorno alla quale, in mancanza di ricorso per cassazione, si formerà l’accertamento descritto nell’art. 2909 c.c. (Cass. 25 maggio 1998, n. 5212).

Ciò comporta che il titolo esecutivo per dare inizio ad uno dei processi di esecuzione forzata (da notificarsi, con il precetto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.) è costituito dalla sentenza di appello. Mentre, se l’esecuzione sia stata già iniziata in forza della sentenza di primo grado, quella d’appello si sostituisce ex lege a quest’ultima.

L’effetto sostitutivo non si verifica:

(a) quando la sentenza d’appello dichiara l’inammissibilità, l’improponibilità o l’improcedibilità del gravame
(b) o comunque conclude non in merito il giudizio di secondo grado, proprio in quanto, in questi casi, il giudice d’appello non esercita i poteri decisori della lite e non può esercitarli per un vizio attinente al giudizio d’impugnazione che gli impone di definire in rito il relativo giudizio.

Sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica relativa alle pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, le stesse possono trovare ingresso nella fase di gravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.

Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d’appello è tenuto – secondo la giurisprudenza, anche d’ufficio – a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell’esito complessivo della lite Cass. 4 giugno 2007, n. 12963.

Il giudice d’appello, che è giudice del merito, è tenuto, secondo Cass. 7 luglio 2006, n. 15557, a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d’ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

Il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito confermando la sentenza di primo grado non può, secondo Cass. 17 gennaio 2007, n. 974, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado, mentre, in presenza del motivo di impugnazione relativo alle spese, la decisione sulle spese dell’intero giudizio spetta al giudice dell’impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell’ esito complessivo del giudizio.

Articoli correlati a questo argomento:

Lascia un Commento