Lex & Formazione

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15.03.10

Capire l’appello civile

Postato in Appello @ 8:00:08 da Mirco Minardi |  

Che cos’è e a cosa serve il giudizio di appello? E’ questa la prima domanda che ci dobbiamo fare.

E’ ormai costante in giurisprudenza, ma non in dottrina, l’affermazione secondo cui l’atto di appello non introduce un novum judicium bensì una revisio prioris instantiae, cioè un giudizio di revisione della sentenza di primo grado. Il che significa che l’oggetto del giudizio di appello non è la controversia di primo grado, bensì la sentenza di primo grado, nei limiti, però, delle censure proposte dalle parti. E’ per questo che si dice che l’effetto devolutivo dell’appello non è automatico ma vincolato dagli «specifici motivi» fatti valere dalle parti (c.d. principio tantum devolutum quantum appellatum)

«Il giudizio d’appello non introduce un nuovo giudizio ma si dice è una revisio prioris instantiae il che significa che la parte non può lamentarsi genericamente dell’ingiustizia della decisione oppure richiamare le argomentazioni svolte nelle difese di primo grado, ma deve indicare specificamente i motivi di impugnazione e controargomentare sulle argomentazioni della sentenza (13080/2008 che ne cita molte altre)».

Che l’appello non sia un novum judicium si ricava da diverse disposizioni:

  • dall’art. 329, secondo comma, secondo cui l’impugnazione parziale comporta acquiescenza della parte di sentenza non impugnata;
  • dall’art. 342, primo comma, che richiede l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione nell’atto di appello;
  • dall’art. 345 che vieta lo jus novorum le nuove domande e le nuove eccezioni in senso stretto e limita decisamente la possibilità di richiedere o produrre nuovi mezzi di prova;
  • dall’art. 346 che stabilisce una presunzione di rinuncia per le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza e non espressamente riproposte.

Il giudizio di appello rimane però un gravame, cioè un mezzo di impugnazione a «critica libera» che provoca la sostituzione della sentenza di primo grado, senza quindi aprire una diversa fase rescissoria. Difatti, ai sensi degli artt. 353 e 354 le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado sono limitate e tassative e si riferiscono a casi in cui il giudizio di primo grado o non si è validamente svolto o non ha raggiunto un utile risultato:

1.il giudice ha negato la propria giurisdizione;
2.è stata estromessa una parte che non doveva essere estromessa;
3.il contraddittorio non era integro;
4.è stata dichiarata la contumacia nonostante un vizio dell’atto di citazione;
5.la sentenza è nulla;
6.è stata dichiarata l’estinzione senza che ve ne fossero i presupposti.

In appello ci si può lamentare anche dell’ingiustizia della sentenza, o dell’erronea valutazione del materiale probatorio. Tuttavia, benché a «critica libera» l’appello è un giudizio a «cognizione vincolata», cioè limitata dalle specifiche censure svolte. Il giudice d’appello non potrà prendere in considerazione:

(a) statuizioni non impugnate della sentenza, salvo che siano dipendenti da quella impugnata;
(b) motivi diversi rispetto a quelli fatti valere.
Quando predisponiamo un atto di appello, pertanto, dobbiamo porci due domande:
a) quali statuizioni della sentenza voglio che siano riformate?
b) per quale specifico motivo voglio che siano riformate?
Dobbiamo cioè indicare quale parte della sentenza si vuole impugnare e perché.

Ovviamente, la sentenza può essere censurata anche nel suo insieme, purché però siano indicate le specifiche ragioni, gli specifici motivi di censura.
Ricordiamoci che le statuizioni della sentenza che non vengono impugnate passano in giudicato (acquiescenza art. 329 c.p.c.), a meno che non siano dipendenti da quelle impugnate.

Pertanto gli specifici motivi d’appello non servono per indicare al giudice le parti della sentenza censurate, bensì per circoscrivere il tema di indagine del giudice d’appello, individuando le singole questioni di fatto e di diritto entro il capo individuato per impedire che su di essi si formi il giudicato.

Il giudice d’appello non può conoscere null’altro al di fuori dei motivi d’appello, salvo quanto si dirà per alcune eccezioni in senso lato.

Vediamo allora le ricadute pratiche di questo postulato.

  1. Qualora si impugni la statuizione sulle spese legali non basta dire che esse sono state liquidate in misura inferiore alla tabella ministeriale, ma bisogna indicare esattamente quali voci sono state omesse e quanto sarebbe la somma dovuta;
  2. Qualora si impugni la liquidazione del danno non patrimoniale, perché insufficiente, bisogna spiegare per quale ragione la somma non è congrua;
  3. Qualora si lamenti che il giudice di primo grado non ha valutato un documento decisivo, occorre indicare al giudice d’appello di quale documento si sta parlando e che contenuto ha;
  4. Qualora il giudice abbia rigettato la domanda per diverse ragioni tutte autonome, occorre impugnare specificamente tutte le argomentazioni;
  5. Qualora il giudice abbia rigettato una eccezione, occorre prendere posizione critica sulla motivazione e spiegare perché avrebbe dovuto accoglierla (esempio eccezione interruzione della prescrizione);
  6. Non è ammissibile un atto di appello che richiami esclusivamente le difese svolte in primo grado e quindi non controargomenti sulla sentenza;
  7. In secondo grado non si ripete la ripartizione dell’onere della prova in primo grado, pertanto l’appellante che in primo grado non aveva l’onere della prova, ha l’onere in secondo grado di dimostrare l’erroneità della sentenza e pertanto non può giovarsi del fatto che l’appellato non abbia prodotto il fascicolo di parte in appello.
  8. Non è ammissibile l’appello della parte che richieda sic et simpliciter una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado.
  9. Qualora il giudice non abbia concesso i termini ex art. 183, non basta denunciare l’omissione ma bisogna spiegare che tipo di difese, richieste, deduzioni si sarebbero fatte con le memorie.
  10. Qualora la sentenza abbia pronunciato nel merito, è inammissibile l’appello che censuri un vizio in rito, senza prendere posizione sul merito, salvo l’ipotesi in cui la censura, se accolta, comporterebbe la rimessione al giudice di primo grado.

Nell’atto di appello non è necessario indicare le norme violate, né usare formule sacramentali, né è possibile in astratto stabilire la specificità, in quanto questa va correlata alla motivazione della sentenza di primo grado.

Ciò che va sottolineato, tuttavia, è che questa censura argomentata deve essere presente sin dall’inizio, non potendo intervenire in un momento successivo. Di regola, il diritto potestativo di impugnazione si consuma con l’atto di appello. E’ controverso se la parte possa integrare l’atto prima della pronuncia di inammissibilità.

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