Lex & Formazione

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14.09.10

Appello civile: è necessario impugnare le argomentazioni “ad abundantiam” contenute nella sentenza?

Postato in Appello, Diritto processuale civile @ 7:00:00 da Mirco Minardi |  

Come ci si deve regolare ogni qual volta il giudice, pur fermandosi ad una statuizione di rito, sia entrato nel merito ed abbia dichiarato la domanda infondata anche sotto tale aspetto? La parte deve limitarsi ad investire dell’impugnazione la statuizione di rito, oppure deve anche impugnare le ulteriori argomentazioni svolte?

Esempio. Si pensi alla sentenza del giudice che dichiari la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ma aggiunga anche che l’opposizione è infondata nel merito.

La questione sembrava pacifica in quanto nel 1990 le S.U. (sent. n. 2078) avevano stabilito che le argomentazioni ad abundantiam (come pure quelle in via ipotetica e gli obiter dicta) sono irrilevanti, ultronee e dunque la parte non ha l’onere impugnare anche quelle.

Ma da tale orientamento si è motivatamente discostata la pronuncia della Sezione 3^ n. 10134/04, per la quale, invece, non sarebbe meritevole di consenso la premessa, su cui quell’indirizzo si fonda, che nessuna statuizione di merito possa essere adottata dal giudice in ordine alla domanda o al gravame che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile.

Il contrasto è stato composto nuovamente dalle S.U. nel 2007, le quali hanno riaffermato il principio secondo cui la parte non ha interesse – perché nessun pregiudizio possono arrecare – ad impugnare le ulteriori statuizioni formulate nonostante una preliminare pronuncia di inammissibilità o comunque di sbarramento in rito (sent. n. 3840/2007).

Ovvio che è diversa la situazione in cui il giudice abbia invece rigettato la domanda per concorrenti ed autonome valutazioni. In questo caso le censure devono dirigersi contro tutte le argomentazioni. Si pensi al giudice che abbia rigettato la domanda ex art. 2043 c.c. per difetto di nesso di causalità, difetto di prova della colpa, e difetto di prova del danno. Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l’appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l’eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.

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12 commenti »


Giunio

Capita qualche volta che il giudizio di primo grado sia fondato praticamente sulla CTU. Come è possibile impostare una impugnazione sulla riforma della sentenza fondandola su altre tre perizie- nella fattispecie grafologica sulla autenticità di una firma-: come si può attaccare una CTU che è molto stringata e, a parere dei CTP, totalnebte priva di criteri scientifici?
Grazie.

10 giu 2010, 10:28pm |

Mirco Minardi

@Giunio: semplicemente facendo leva sulla giurisprudenza che afferma che il giudice non può sposare acriticamente una ctu laddove le osservazioni dei ctp siano precise, circostanziate, documentate

17 giu 2010, 1:55pm |

Giovanni

Buongiorno,

in data 26 febbraio il garante della Privacy ha condannato una banca dati ad oscurare il mio nome dai suoi archivi.
oggi 13 settembre il mio avvocato mi informa che la società ha notificato presso il suo domicilio legale atto di appello contro il provvedimento del garante, la sentenza è fissata per il 24 novembre?
La mia domanda è…non sono passati i tempi legali per opporre richiesta di appello?

Grazie e saluti
GF

13 set 2010, 12:16pm |

Mirco Minardi

Direi che l’appello è tempestivo in assenza della notifica della sentenza.

28 set 2010, 11:54am |

Raffaele

mio figlio dopo circa dieci anni ha vinto la causa ,incidente stradale. con rispettivo risarcimento,cosi facendo l’altra parte e’ andata in rinvio a giudizio quando tempo puo’ passare. e poi e’ vero che comunque deve essere primo risarcito con la legge nuova?

16 nov 2010, 7:44pm |

Mirco Minardi

@Raffale: il quesito non è chiaro. Non c’è alcun rapporto tra causa civile e rinvio a giudizio. Cosa significa deve essere prima risarcito con la legge nuova?

19 nov 2010, 1:00pm |

Giuseppina

Ricollegandomi al primo post anche a me capita che il giudizio di primo grado è stato totalmente fondato sulla CTU,e trovo giusto il suo accorgimento di fare “leva sulla giurisprudenza che afferma che il giudice non può sposare acriticamente una ctu laddove le osservazioni dei ctp siano precise, circostanziate, documentate”. ma quel che mi accade è curioso! Le domande poste con il ricorso alla sezione specializzata agraria circa la validità della firma del contratto di affitto di fondi rustici han fatto sì che il giudice potesse pronunciarsi sulla base della Ctu circa la validità….quel che voglio dire è che con il ricorso introduttivo è stato chiesto al giudice soltanto ciò e su ciò il giudice si è pronunciato. Io invece ritengo che erano altri i motivi di invalidità del suddetto contratto, ad esempio la mancata qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale di cui non si è fatto cenno nel ricorso introduttivo… ed è per questo che non so se introdurre un nuovo giudizio o insistere con l’appello. Grazie

4 giu 2011, 5:05pm |

Mirco Minardi

@Giuseppina: iniziando un nuovo giudizio, qualora il precedente passi in giudicato, si formerà, appunto, il giudicato sulla validità del contratto. Credo che i nuovi vizi possano rientrare nel “deducibile” con la conseguenza che il giudice adito per secondo potrà prendere atto che sulla questione vi è giudicato esterno.

6 giu 2011, 5:15pm |

Giuseppina

buonasera avv. minardi riprendendo l’ultima nostra discussione volevo un ulteriore chiarimento in merito al giudicato esterno: quello che intendiamo con tale termine non è altro che il giudicato nel merito che si formerebbe se non proponessi l’appello nei termini, giusto? dunque i nuovi vizi di cui si parlava nel precedente post possono farsi rientrare come ben consigliava lei nel deducibile, ossia nel proponendo appello? Grazie
cordialmente La saluto.

15 lug 2011, 7:59pm |

Antonio

buongiorno,il giudice mi ha rigettato il rocorso in una causa di lavoro non prendendo nulla in considerazione delle mie richieste:liquidazione non ricevuta, ferie non godute,indennita di cassa mai ricevuta e licenziamento senza preavviso,nel lavoro svolto in 5 anni come autista in tentata vendita.Vorrei sapere se è lecito che la controparte ha fatto testimoniare suo cognato quindi persona di famiglia e ragionire della ditta srl che ho addirittura documenti firmati da lui che facevo i versamenti dei soldi incassati dove a detto il falso cioè che facevo solo consegne senza incasso,e ricevuto il tfr in contanti,ho chiesto sentenza uso appello.

24 lug 2011, 2:08pm |

Alessio Fortuna

Salve. Sarebbe così gentile da fornirmi il riferimento giurisprudenziale della massima per cui “il giudice non può sposare acriticamente una ctu laddove le osservazioni dei ctp siano precise, circostanziate, documentate”.
Grazie in anticipo per la cortesia

25 lug 2011, 4:00pm |

Mirco Minardi

@Antonio: fare una valutazione seria senza studiare gli atti è impossibile.

4 ago 2011, 4:25pm |

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