23.02.10
Anche in appello sussiste l’onere di contestazione.
Tizio agisce in giudizio per sentire condannare l’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola. L’INPS rimane contumace e viene condannato. Si costituisce in appello l’INPS il quale produce la documentazione attestante il pagamento. La Corte d’appello accoglie l’appello principale, rigettando le domande del ricorrente e respinge l’appello incidentale.
In motivazione afferma che si deve ritenere adeguatamente provato l’avvenuto pagamento da parte dell’Inps, pur considerato che giustificatamente la difesa degli appellati aveva eccepito la tardività e quindi l’inammissibilità della produzione documentale comprovante tale pagamento. Ritiene avvenuto l’esatto adempimento in base sia a presunzioni semplici legate alla qualità del debitore, sia alla condotta processuale della controparte in primo grado e in appello. Infatti:
- la deduzione circa l’intervenuto pagamento proveniva da un debitore che era depositario dell’interesse pubblico tutelato, oltre che un ente pubblico alieno da intenti speculativi;
- i creditori non avevano contestato l’avvenuto pagamento, limitandosi ad una difesa di tipo processuale, incentrata sulla tardività della prova dell’adempimento;
- gli stessi non avevano depositato in appello il fascicolo del primo grado e così non rimaneva comprovata la soddisfazione dell’onere di allegazione incombente sul creditore in ordine al pagamento di una sola parte della somma; peraltro l’estratto assicurativo menzionato nelle difese dei creditori era idoneo a provare l’avvenuta prestazione di giornate lavorative per anno, ma non forniva la prova diretta della percezione dell’indennità e del quantum corrisposto e di quello omesso;
- la violazione dell’onere di allegazione risultava anche direttamente dal ricorso di primo grado, ove si specificava che dalle somme pretese avrebbero dovuto detrarsi, all’esito della prova, quelle effettivamente erogate dall’istituto; del resto, anche se il creditore è esonerato dalla prova dell’inadempimento, egli è comunque onerato dalla indicazione specifica dei fatti posti a base della domanda, cioè del dedotto inesatto adempimento.
Ricorre in appello Tizio ma la Corte rigetta il ricorso osservando che:
- non è necessaria l’ulteriore prova dei fatti allegati da una parte a sostegno di una domanda, di una eccezione o di una difesa, che non siano stati adeguatamente e tempestivamente contestati dalla controparte, secondo le regole della scansione delle attività difensive dettate per i vari modelli processuali disciplinati dal codice di rito (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. 11107/2007, 12231/2007, 27596/2008);
- il principio di non contestazione è applicabile anche nella specie, sia perchè ne è stata rilevata dalla giurisprudenza una valenza generale nel processo (cfr. Cass. n. 12636/2005), sia, più specificamente, perchè ragioni analoghe a quelle alla base dell’onere di contestazione operante nella fase introduttiva del giudizio di primo grado sono rilevanti anche nella fase introduttiva del giudizio di appello.
- In quest’ultimo, ferma la non modificabilità della domanda, vi può essere l’esigenza delle parti di fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa, continuano ad operare i principi sulla valorizzazione della leale cooperazione delle parti, e il giudice può essere chiamato a valutazioni anche discrezionali circa l’ammissione di nuove prove (tanto più nel rito del lavoro, in cui le prove sono ammissibili anche d’ufficio), sicchè la previa trasparente presa di posizione delle parti sui fatti dedotti è funzionale all’operatività del principio di economia processuale e può rilevare anche ai fini delle valutazioni che il giudice deve adottare.
- D’altra parte l’allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, poichè essa non comporta l’introduzione nel giudizio di domande 0 eccezioni in senso stretto nuove, nè una loro modifica, ma si riferisce a un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d’ufficio (eccezione in senso lato).
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Cassazione civile sez. lav., 02 novembre 2009, n. 23142
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le lavoratrici in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Lagonegro chiedendo la condanna dell’Inps all’adeguamento, in osservanza della giurisprudenza costituzionale, dell’indennità di disoccupazione agricola percepita, per l’anno specificato nel ricorso, nella misura di L. 800 giornaliere. Il Tribunale accoglieva la domanda condannando l’Istituto al pagamento di somme determinate oltre accessori calcolati della L. n. 412 del 1991, ex art. 6, comma 6, e rimborso delle spese del giudizio.
L’Inps, rimasto contumace in primo grado, proponeva appello, in via preliminare eccependo la decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda; sosteneva infatti che l’Istituto aveva corrisposto la richiesta rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola come da estratti contabili che produceva. Le lavoratrici proponevano appello incidentale.
La Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello principale, rigettando le domande delle assicurate, e respingeva l’appello incidentale.
In motivazione, esclusa l’applicabilità della decadenza ex art. 47, nel caso in cui, successivamente all’adempimento dell’istituto assicuratore, l’assicurato lamenti l’inesattezza nel quantum dell’adempimento, la Corte, riguardo al merito, riteneva che si dovesse ritenere adeguatamente provato l’avvenuto pagamento da parte dell’Inps, pur considerato che giustificatamente la difesa degli appellati aveva eccepito la tardività e quindi l’inammissibilità della produzione documentale comprovante tale pagamento. Riteneva avvenuto l’esatto adempimento in base sia a presunzioni semplici legate alla qualità del debitore, sia alla condotta processuale della controparte in primo grado e in appello. Infatti:
- la deduzione circa l’intervenuto pagamento proveniva da un debitore che era depositario dell’interesse pubblico tutelato, oltre che un ente pubblico alieno da intenti speculativi;
- i creditori non avevano contestato l’avvenuto pagamento, limitandosi ad una difesa di tipo processuale, incentrata sulla tardività della prova dell’adempimento;
- gli stessi non avevano depositato in appello il fascicolo del primo grado e così non rimaneva comprovata la soddisfazione dell’onere di allegazione incombente sul creditore in ordine al pagamento di una sola parte della somma; peraltro l’estratto assicurativo menzionato nelle difese dei creditori era idoneo a provare l’avvenuta prestazione di giornate lavorative per anno, ma non forniva la prova diretta della percezione dell’indennità e del quantum corrisposto e di quello omesso;
- la violazione dell’onere di allegazione risultava anche direttamente dal ricorso di primo grado, ove si specificava che dalle somme pretese avrebbero dovuto detrarsi, all’esito della prova, quelle effettivamente erogate dall’istituto; del resto, anche se il creditore è esonerato dalla prova dell’inadempimento, egli è comunque onerato dalla indicazione specifica dei fatti posti a base della domanda, cioè del dedotto inesatto adempimento.
Rilevava poi la Corte che l’accoglimento dell’appello principale determinava l’assorbimento dei motivi di appello incidentale, considerato in particolare che non vi era più ragione di discutere circa la misura delle spese liquidate dal giudice di primo grado a favore delle lavoratrici.
Le assicurate propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Inps resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale condizionato, al quale le parti ricorrenti in via principale resistono con controricorso, seguito da memoria illustrativa in vista dell’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello con cui era stata lamentata la previsione, sulle somme oggetto di condanna, dei soli interessi, e non anche della rivalutazione monetaria, per il periodo decorrente dall’1.1.1992, con un’applicazione retroattiva della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, nonchè per omesso esame del motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.
Il motivo è palesemente infondato perchè entrambe le questioni, relative alla modalità di calcolo degli accessori per il ritardo nell’adempimento e alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, erano assorbite dal rigetto della domanda. Comunque le relative questioni rimangono assorbite dal rigetto dei successivi motivi di ricorso con la conseguente conferma della sentenza impugnata per quanto riguarda il rigetto della domanda.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2697, 2725, 2726 e 2729 c.c.. Si censura una parte degli argomenti impiegati dalla sentenza impugnata nel ritenere provati i pagamenti da parte dell’Inps. Si sostiene che la natura di ente pubblico del debitore, lungi dal poter fornire un indizio a favore del medesimo, comporta la necessità che la prova del pagamento sia fornita mediante quietanza, in applicazione del criterio del buon andamento che deve caratterizzare l’operato della p.a. ex art. 97 Cost., ed anche della regola secondo cui le pubbliche amministrazioni manifestano la propria volontà in forma vincolata ad substantiam (atti negoziali) o ad probationem (atti di scienza o meramente attuativi). Per questa stessa ragione non può rilevare nella specie la non contestazione, che non può riguardare fatti o atti per cui la legge richiede una particolare forma.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2967 c.c.. Si sostiene che la sentenza abbia erroneamente applicato le regole sulla distribuzione dell’onere della prova.
Accennato preliminarmente che il rilievo da parte del giudice di appello di un difetto di allegazione di quanto esattamente ricevuto e ancora da ricevere da parte dei creditori era estraneo al tema posto dal motivo di appello dell’Inps, si lamenta che la Corte di merito abbia addossato ai creditori un onere probatorio in realtà ricadente sul debitore, sul quale grava la dimostrazione dell’adempimento (eventualmente esatto).
Il quarto motivo denuncia illogica e insufficiente motivazione su un punto decisivo (il pagamento), anche per erronea interpretazione della domanda.
Riguardo ai vari argomenti indicati nella motivazione, si osserva: a) la valorizzazione della qualità di ente pubblico dell’Inps è totalmente irrazionale, in quanto stravolge gli istituti dell’allegazione e della prova e assegna all’amministrazione un’odiosa forma di supremazia e privilegio; b) il motivo di appello non involgeva il diritto alla prestazione riconosciuto dalla sentenza di primo grado e quindi non vi era alcun onere degli appellati di depositare in appello la documentazione fornita in primo grado; c) non può attribuirsi rilievo alla mancata contestazione del pagamento, dato che, in conseguenza dell’opposizione alla prova, rilevatasi fondata, era superflua la difesa sul merito; d) quanto al rilievo della Corte di appello che in primo grado era mancata una compiuta allegazione, si ribadisce che la relativa indagine era superflua nel giudizio di appello, in cui il thema decidendum era limitato all’intervenuto pagamento e si osserva comunque che vi era stata una precisa quantificazione delle somme pretese, implicante la detrazione del percepito. Nè poteva attribuirsi rilievo alla frase sulla detrazione di somme di cui sarebbe eventualmente risultato il pagamento, riferibile a pagamenti futuri e comunque integrante una conclusione formulata con riferimento al c.d. principio di eventualità ; e) la genericità dell’allegazione dell’Inps, priva di specificazioni circa il quantum versato, era inidonea a sorreggere la decisione poichè, stante la ritenuta inutilizzabilità della documentazione, non era possibile effettuare l’indispensabile verifica della coincidenza quantitativa dell’obbligo gravante sull’istituto con la somma che sarebbe stata pagata dallo stesso.
Gli esposti tre motivi che precedono del ricorso principale vengono esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Deve preliminarmente rilevarsi che in effetti la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse avvenuto il pagamento delle somme oggetto della domanda non solo in base ad argomenti di prova per presunzioni ma anche in relazione al comportamento processuale degli attuali ricorrenti e in particolare in quello consistito nella non contestazione dell’allegato previo adempimento da parte dell’Inps.
Tale ultimo rilievo è idoneo a costituire anche da solo una adeguata ratio decidendi della sentenza di appello. Premesso che nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato il principio che non è necessaria l’ulteriore prova dei fatti allegati da una parte a sostegno di una domanda, di una eccezione o di una difesa, che non siano stati adeguatamente e tempestivamente contestati dalla controparte, secondo le regole della scansione delle attività difensive dettate per i vari modelli processuali disciplinati dal codice di rito (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. 11107/2007,12231/2007, 27596/2008) -, deve in particolare precisarsi che il principio di non contestazione è applicabile anche nella specie, sia perchè ne è stata rilevata dalla giurisprudenza una valenza generale nel processo (cfr. Cass. n. 12636/2005), sia, più specificamente, perchè ragioni analoghe a quelle alla base dell’onere di contestazione operante nella fase introduttiva del giudizio di primo grado sono rilevanti anche nella fase introduttiva del giudizio di appello. In quest’ultimo, ferma la non modificabilità della domanda, vi può essere l’esigenza delle parti di fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa, continuano ad operare i principi sulla valorizzazione della leale cooperazione delle parti, e il giudice può essere chiamato a valutazioni anche discrezionali circa l’ammissione di nuove prove (tanto più nel rito del lavoro, in cui le prove sono ammissibili anche d’ufficio), sicchè la previa trasparente presa di posizione delle parti sui fatti dedotti è funzionale all’operatività del principio di economia processuale e può rilevare anche ai fini delle valutazioni che il giudice deve adottare. D’altra parte l’allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, poichè essa non comporta l’introduzione nel giudizio di domande 0 eccezioni in senso stretto nuove, nè una loro modifica, ma si riferisce a un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d’ufficio (eccezione in senso lato).
Tale ratio decidendi non ha formato oggetto di censure idonee e fondate.
Infatti ai fini dell’applicabilità del principio di non contestazione non rilevano i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per presunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l’eventuale conferma dei fatti allegati. Peraltro neanche può ritenersi fondata la tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui non sarebbe ammessa la prova per presunzioni del pagamento delle prestazioni previdenziali da parte dell’Inps.
Infatti la regola in base a cui il debitore il quale effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa (così Cass. n. 1630/1973 e, specificamente, Cass. 10073/2007, 191/2008, 7158/2008, che hanno riesaminato la problematica esaminata da Cass. n. 1105/2007, richiamata dai ricorrenti, la quale comunque non aveva ritenuto imprescindibile la quietanza), visto che sarebbe necessaria un’apposita prescrizione di legge in tal senso, com’è quella relativa ai pagamenti eseguiti dallo Stato (pertanto non applicabile all’Inps), contenuta nella legge di contabilità generale (R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e nel relativo regolamento ( R.D. n. 827 del 1924, art. 26, e segg.).
Non integra, poi, una censura idonea il rilievo finale di cui all’ultimo dei motivi in esame (riferito sub lett. e), non solo perchè in tale sede non è stata eccepita la genericità della allegazione sotto il profilo della conseguente non operatività dell’onere di contestazione, ma anche perchè della medesima censura e di una sua finalità di tal genere non vi è traccia nella parte del ricorso in cui si è proceduto alla puntualizzazione (sintesi) del motivo stesso, denunciante vizi di motivazione, ai fini della illustrazione del motivo secondo i moduli di chiarezza e specificazione indicati dall’art. 366 bis c.p.c..
Le ulteriori censure formulate con il ricorso, in quanto non incidenti sulla ratio decidendi in esame, risultano prive di decisività e rimangono quindi assorbite.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione di norme di diritto e specificamente del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, lamenta che la ivi prevista decadenza sia stata ritenuta inapplicabile in caso di domande aventi ad oggetto la rivalutazione dell’importo dell’indennità di disoccupazione agricola in virtù della sentenza n. 497 del 1988 della Corte Costituzionale.
Esso deve ritenersi assorbito, poichè il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa sul merito, senza che a ciò osti il fatto che con il medesimo si deduca una questione avente in linea astratta rilievo pregiudiziale e rilevabile anche d’ufficio, qualora la stessa abbia formato oggetto di decisione da parte della sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 23019/2007).
Si ritiene di compensare le spese del presente giudizio di legittimità , tenendo presente il diverso esito dei due gradi di merito e la non semplicità sul piano tecnico delle questioni in questa sede rilevanti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009
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