La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

10 gennaio 2011 in Diritto civile

Introduzione.

La diffida ad adempiere trova disciplina nell’art. 1454 del codice civile che si compone di tre commi, i quali stabiliscono:

[1] Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.

[2] Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

[3] Decorso il termine senza che ...

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