02.10.07
Interruzione della prescrizione: non sempre basta la messa in mora
E’ noto che ai sensi dell’art. 2943 c.c. il decorso della prescrizione del diritto viene interrotto:
- dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [ 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [ 672, 688, 700,703 c.p.c.] o esecutivo [ 480 c.p.c.];
- dalla domanda proposta nel corso di un giudizio;
- da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Nella pratica, il termine è interrotto da una lettera raccomandata contenente:
- la chiara indicazione del soggetto obbligato,
- l’esplicitazione di una pretesa e
- l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Tuttavia, non sempre la diffida scritta stragiudiziale sortisce gli effetti sperati. Difatti, nelle azioni costitutive la prescrizione è interrotta solo dalla notificazione della domanda giudiziale con cui si chiede una pronuncia costitutiva. Si pensi ad esempio alle azioni di usucapione, a quelle revocatorie e, secondo un recente orientamento, anche alle azioni volte ad ottenere la risoluzione del contratto.
Secondo la giurisprudenza della S.C. (n. 20332/2007), infatti, la facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: egli non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 – terzo comma c.c., può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora.
Occhio, dunque.
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vorrei fare una domanda e se è posibile avere una risposta: l’interruzione opera dal momento in cui si invia la raccomandata o da quando si riceve???