Lex & Formazione

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02.10.07

Interruzione della prescrizione: non sempre basta la messa in mora

Postato in Diritto civile @ 12:46:19 da Mirco Minardi |  

E’ noto che ai sensi dell’art. 2943 c.c. il decorso della prescrizione del diritto viene interrotto:

  • dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [ 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [ 672, 688, 700,703 c.p.c.] o esecutivo [ 480 c.p.c.];
  • dalla domanda proposta nel corso di un giudizio;
  • da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Nella pratica, il termine è interrotto da una lettera raccomandata contenente:

  • la chiara indicazione del soggetto obbligato,
  • l’esplicitazione di una pretesa e
  • l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

Tuttavia, non sempre la diffida scritta stragiudiziale sortisce gli effetti sperati. Difatti, nelle azioni costitutive la prescrizione è interrotta solo dalla notificazione della domanda giudiziale con cui si chiede una pronuncia costitutiva. Si pensi ad esempio alle azioni di usucapione, a quelle revocatorie e, secondo un recente orientamento, anche alle azioni volte ad ottenere la risoluzione del contratto.

Secondo la giurisprudenza della S.C. (n. 20332/2007), infatti, la facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: egli non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 – terzo comma c.c., può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora.

Occhio, dunque.

23 commenti »


Mariella romano

vorrei fare una domanda e se è posibile avere una risposta: l’interruzione opera dal momento in cui si invia la raccomandata o da quando si riceve???

22 gen 2009, 5:41pm |

Mirco Minardi

e’ un atto recettizio, pertanto l’interruzione opera dal ricevimento (ma ritengo sia profondamento ingiusto)

28 gen 2009, 11:51am |

David

una telefonata a mezzo della quale si chiede l’adempimento di una prestazione, ad es. il creditore intima al debitore il pagamento della prestazione effettuata, può inmterrompere la prescrizione?

13 nov 2009, 5:21pm |

Mirco Minardi

No, occorre un atto scritto.

17 nov 2009, 6:39am |

DOMENICO

Vorrei porle una domanda: il proprietaria di un locale commerciale confinante con un cortile di mia proprieta’ ha installato a mia insaputa, solo con l’autorizzazione del condominio, una macchina esterna per l’aria condizionata. Posso inviare una raccomandata ar al fine di intgerrompere i termini di prescrizione per richiedere la rimozione dell’impianto nonche’ il risarcimento danni? Grazie

12 apr 2010, 12:17pm |

Mirco Minardi

@Domenico: male non fa

14 apr 2010, 6:09pm |

Gabriele

Secondo lei la notificazione di un avviso bonario di pagamento tramite posta ordinaria (ossia senza raccomandata) è idonea ad interrompere la prescrizione ? io ritengo di no perchè non c’è alcuna prova della ricezione.

9 giu 2010, 10:29am |

Mirco Minardi

@Gabriele: è certamente idoneo ad interrompere la prescrizione; il problema è la prova perchè se il destinatario contesta di averla ricevuta il mittente non può provarlo

17 giu 2010, 1:56pm |

Nando carletti

buongiorno… durante una procedura di dipendenza da causa di servizio rivolta al ministero della difesa, ho sollecitato la conclusione della pratica con una lettera in cui chiedevo la prestazione di tutti i benefici relativi alla pratica in corso e alla fine non mi hanno riconosciuto l’equo indennizzo… quella mia richiesta di “tutti i benefici…” può valere quale atto interruttivo delle prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento danni?

28 set 2010, 4:01pm |

Mirco Minardi

Direi di no essendo diversa la causa petendi

28 set 2010, 7:43pm |

Nando carletti

il mio problema purtroppo è che ho richiesto anche il risarcimento danni con interruzione della prescrizione, ma ho perso sia l’avviso di ricevimento che l’altro foglietto bianco della raccomandata. ho fatto così una istanza di accesso agli atti per avere una fotocopia e nel fascicolo presso il mnistero della difesa questa mia lettera non c’era… ho motivo di sospettare che sia stata sottratta? e ad ogni modo cosa posso fare? in attesa di un suo riscontro le porgo i miei più cordiali saluti.

1 ott 2010, 10:53am |

Pietro

Salve,
vorrei porle il seguente quesito:la diffida è sufficiente ad interrompere i termini prescrizionali, già decorsi, di un diritto? tenga conto che il contratto da cui scaturisce il suddetto termine è stato siglato nel ’98 e che nel 2004 sono state trasmesse ben due diffide! per cui, mi chiedo: la presenza di queste due diffide è condizione necessaria ad interrompere la prescrizione? grazie..

19 mag 2011, 9:02am |

Pamela

Salve,
in caso di notifica di decreto ingiuntivo avvenuta nel 1999, una lettera raccomandata di diffida per l’adempimento di quanto ingiunto nel predetto atto è sufficiente a interrompere la prescrizione? oppure è esclusivamente necessaria la notifica dell’atto di precetto per l’interruzione dei termini di prescrizione?
grazie

30 giu 2011, 12:24pm |

Cesare

Avendo già messo in mora il debitore,relativamente a un credito di natura societaria,ed essendo quasi decorso il termine di prescrizione,è sufficiente una lettera raccomandata per il rinnovo del medesimo?
Grazie.

22 set 2011, 1:13pm |

Mirco Minardi

@Cesare: sì

8 ott 2011, 4:01pm |

Massimo

buonasera,
ho ricevuto da una società di parking (privata) una lettera di messa in mora per una omissione totale/parziale del pagamento di una sosta.
Ricevo questa lettera ed è un fulmine a ciel sereno, in quanto quel giorno non ho trovato alcun segno ( biglietto, scritto od altro) sul mio veicolo che attesti che realmente ero là ed occupavo la zona di sosta.
La data segnalata da questa società è stato il 05/05 c.a. e la lettera portta la data del 05/10 c.a.
Come posso essere sicuro che questi signori hanno ragione, in quanto non possiedo un’agenda e non ricordo se quel giorno ero effettivamente dove loro dicono che io c’ero?
Grazie
Massimo

26 ott 2011, 3:58pm |

Maria Grazia

Ritiene che nella richiesta di indennizzi per occupazione abusiva (senza titolo) sia applicabile la prescrizione decennale o quinquennale? Grazie.

15 dic 2011, 10:48am |

Mirco Minardi

@Maria Grazia: non mi sono mai occupato di occupazioni abusive; mi spiace.

20 dic 2011, 12:24pm |

Matteo

in caso di prestazioni dei professionisti di cui al’art. 2956, comma 1,n 1 c.c., dalla messa in mora idonea ad interrompere la prescrizione, inizia nuovamente il decorrere del termine avente la stessa natura presuntiva o, questa volta, di natura ordinaria?
Grazie
Matteo

20 dic 2011, 12:41pm |

Simo

buongiorno, volevo sapere in caso di cessione in blocco dei crediti di un istituoi di credito e conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale delle cessioni ai sensi del TUB, tale pubblicazione può avere effetti interruttivi di una eventuale prescrizione del credito, od occorre per interrompere il maturarsi della prescrizione un atto di diffida-messa in mora cn racc.ar. al singolo debitore ? grazie

7 gen 2012, 10:45am |

Lorenzo

Buongiorno,
Ho acquistato un appartamento in cui dal precedente proprietario era stato ricavato un secondo bagno (2005).
Nel 2009, a quattro anni dalla fine dei lavori (documentati e regolari) mi è giunta una lettera (Raccomandata A/R) dall’avvocato del condomino sottostante che mi chiedeva di terminare i rumori molesti provenienti dal bagno. Nel 2011 mi è giunta una ulteriore lettera in cui si contesta che i lavori avrebbero causato anche danni strutturali all’edificio.

La domanda è la seguente: La prima lettera in cui si contestava il rumore è sufficiente ad interrompere la prescrizione per la richiesta di danni causati da eventuali danni strutturali contestati solo dal 2011?

La ringrazio.

20 gen 2012, 1:52pm |

Mirco Minardi

@Lorenzo: no, si fonda su un titolo diverso.

23 gen 2012, 9:42pm |

Lorenzo

Quindi i danni strutturali sono in prescrizione?

grazie ancora

24 gen 2012, 1:28pm |

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