16.12.09
Onere della prova e scontro tra veicoli art. 2054 c.c.: un pazzo contromano
Il primo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Tradizionalmente,  in giurisprudenza si afferma che l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall’art. 2054 c.c., comma 2, essendo a tal fine necessario che l’altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione.
Tuttavia, la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo – liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso: in questo senso Cass. 18 febbraio 1998 n. 1724. In altre parole, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità , fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonchè dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 aprile 1988 n. 2834).
La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 23 agosto 1990 n. 8622).
Per tali motivi, nella sentenza n. 9550/2009, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con cui, senza adeguata motivazione, i giudici hanno ritenuto la presunzione di pari responsabilità a carico dei due conducenti osservando che il ricorrente – che pur procedeva nel senso di marcia consentito – nulla aveva dimostrato in ordine alla velocità osservata al momento dell’incidente ed alla effettuazione di manovre concrete, atte ad evitare l’incidente. In tal modo, tuttavia, ad avviso del Collegio il giudice di appello non si era affatto posto il problema – che pure avrebbe dovuto affrontare e risolvere – se, in ipotesi, data anche la gravità della infrazione compiuta dal conducente della vettura antagonista (il quale procedeva in senso vietato di marcia in una strada a senso unico) – il comportamento posto in essere da questo conducente fosse stato causa esclusiva del verificarsi dell’incidente.
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