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	<title>Lex &#38; Formazione</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:31:29 +0000</lastBuildDate>
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		<title>L&#8217;appello avverso la sentenza di separazione: domande e risposte</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
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		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi www.mircominardi.it 1. Come è deciso l’appello avverso le sentenze di separazione? L’appello avverso le sentenze di separazione è deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987). 2. Come è stato interpretato dalla giurisprudenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Avv. Mirco Minardi</strong><br />
<a href="http://www.mircominardi.it"><strong>www.mircominardi.it</strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2011/11/Minardi_Mirco_088-leggero.jpg"><img class="wp-image-4404 alignnone" title="Minardi_Mirco_088 leggero" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2011/11/Minardi_Mirco_088-leggero.jpg" alt="" width="46" height="69" /></a></p>
<p><strong></p>
<p><strong>1. Come è deciso l’appello avverso le sentenze di separazione?</strong><br />
L’appello avverso le sentenze di separazione è deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987).</p>
<p><strong>2. Come è stato interpretato dalla giurisprudenza il riferimento alla “camera di consiglio?”</strong><br />
Il riferimento alla camera di consiglio è stato interpretato nel senso che l’intero giudizio è sottoposto al rito camerale e non, dunque, solo la fase decisoria .</p>
<p><strong>3. Il rito camerale trova applicazione a seconda del contenuto e della natura (definitiva o non definitiva) della sentenza impugnata?</strong><br />
No, il rito camerale trova applicazione in ogni caso, a prescindere dal contenuto e dalla natura (definitiva o non definitiva) della sentenza impugnata.</p>
<p><strong>4. Come va proposta l’impugnazione della sentenza di separazione qualora l’impugnazione medesima sia stata limitata al capo della sentenza che ha statuito sulla debenza dell’assegno di mantenimento?</strong><br />
L’impugnazione della sentenza di separazione deve essere proposta sempre con ricorso, <span id="more-4811"></span>e non con citazione, anche quando l’impugnazione medesima sia stata limitata al capo della sentenza che ha statuito sulla debenza dell’assegno di mantenimento dall’uno all’altro coniuge, poiché detta questione, secondo Cass. 5 agosto 1994, n. 7306, lungi dal costituire una controversia diversa da quello oggetto del giudizio di separazione, rientra in quest’ultimo giudizio il quale, secondo le disposizioni degli artt. 155 e 156 c.c., è finalizzato non solo a pronunciare la separazione dei coniugi, ma contestualmente anche a dettare i provvedimenti riguardo ai figli ed a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi.</p>
<p><strong>5. Quali norme processuali si applicano al procedimento camerale?</strong><br />
Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (rimessione al collegio) e 190 (comparse conclusionali e memorie) c.p.c. .</p>
<p><strong>6. Cosa accade in caso di erronea trattazione con il rito ordinario?</strong><br />
Anche nel giudizio in esame trova applicazione il principio in base al quale la trattazione della controversia con il rito ordinario anziché con quello camerale, non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduce e dimostra che dall’adozione di un rito diverso le sia derivata lesione del diritto di difesa .</p>
<p><strong>7. Sono ammissibili i motivi d’appello formulati avverso i provvedimenti provvisori emanati nel corso del processo di primo grado?</strong><br />
No, le censure proponibili in questa sede devono avere ad oggetto solo la sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado, la quale assorbe ogni provvedimento sommario emanato nel corso di svolgimento di quel giudizio .</p>
<p><strong>8. Quali sono i termini per appellare?</strong><br />
I termini per proporre l’appello avverso la sentenza di separazione tra coniugi sono quelli, lungo o breve, di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. e ad essi trovano integrale applicazione le regole ordinarie .</p>
<p><strong>9. Qual è la forma dell’atto introduttivo?</strong><br />
La forma dell’atto introduttivo del giudizio di appello è quella del ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione entro i termini ordinari. L’appello si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem.</p>
<p><strong>10. Cosa accade in caso di erronea introduzione con atto di citazione?</strong><br />
Se l’appello è stato introdotto con citazione trova applicazione il principio di conversione degli atti processuali viziati, sempre che la costituzione dell’appellante, con il deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, sia intervenuta entro il termine di proposizione della stessa .</p>
<p><strong>11. In caso di appello proposto avverso il solo capo dell’addebito della separazione, passa in giudicato la sentenza di separazione?</strong><br />
Sul punto vi era un contrasto di giurisprudenza risolto da Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279 11, la quale ha affermato che la richiesta di addebito ha natura di domanda autonoma, pertanto qualora la sentenza sulla separazione e sull’addebito sia stata impugnata con esclusivo riferimento all’addebito, si forma il giudicato sulla separazione e diviene possibile chiedere il divorzio.</p>
<p><strong>12. Cosa accade se il ricorrente non notifica il ricorso e il decreto alla parte appellata?</strong><br />
L’inutile decorso del termine fissato per la notifica, secondo Cass. 15 settembre 2000, n. 12182, implica soltanto, nell’ipotesi di mancata costituzione dell’appellato, la necessità di fissare nuovo termine, mentre, nell’ipotesi di costituzione dell’appellato, non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, data l’efficacia sanante ex tunc della costituzione.</p>
<p><strong>13. Esistono termini di comparizione minimi?</strong><br />
No, i termini vengono stabilitili dal Presidente che firma il decreto .</p>
<p><strong>14. Entro quale termine la parte appellata ha l’onere di proporre appello incidentale?<br />
</strong>Secondo la giurisprudenza più recente, la parte appellata può proporre appello incidentale, anche tardivo, direttamente alla prima udienza .</p>
<p><strong>15. Come si svolge il procedimento di appello?<br />
</strong>Tendenzialmente il procedimento si svolge in una udienza nel corso della quale, dopo la relazione del componente del collegio a ciò delegato, l’organo collegiale, dopo aver effettuato, anche d’ufficio, le consuete verifiche preliminari e disposto i necessari e conseguenti provvedimenti (tra i quali, ad esempio, l’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. della notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d’udienza), può dar corso all’eventuale attività istruttoria sollecitata dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, fissando in questo caso una nuova udienza, ovvero può trattenere la causa in decisione. L’inapplicabilità della disciplina ordinaria (che non sarebbe, peraltro, del tutto incompatibile con il rito camerale) comporta che il giudizio di appello si svolge in una, tendenzialmente unitaria, udienza in camera di consiglio. Trovano a parer della dottrina le regole ordinarie in tema di nullità e sanatoria degli atti introduttivi del giudizio di appello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>16. Qual è la disciplina dei nova?</strong><br />
Anche in questo giudizio trova applicazione l’art. 345, dunque non sono ammesse nuove domande, nuove eccezioni in senso stretto e nuove prove, salvo che il Collegio le ritenga indispensabili .<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>17. Qual è la disciplina della richiesta di assegno di mantenimento?</strong><br />
Se la domanda di assegno di mantenimento era stata proposta in primo grado e disattesa dal tribunale, è necessaria la proposizione di appello incidentale, con la formulazione di specifici motivi di censura avverso il relativo capo della sentenza.<br />
La richiesta di alimenti costituisce invece un minus necessariamente ricompreso in quella di mantenimento e, pertanto, secondo Cass. 7 luglio 1997, n. 6106, il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento non comporta vizio di extrapetizione, così come la domanda di alimenti avanzata per la prima volta in secondo grado non comporta violazione del divieto di domande nuove in appello.<br />
La circostanza che la parte, dopo aver proposto in primo grado la domanda di alimenti in via subordinata, non l’abbia più riproposta in appello non costituisce, secondo Cass. 23 aprile 1998, n. 4198, rinuncia alla stessa e, per altro verso, non costituisce vizio di extrapetizione della sentenza il riconoscimento di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento.<br />
Deve ritenersi possibile che la parte interessata avanzi per la prima volta in appello la richiesta in esame laddove questa tragga fondamento da fatti temporalmente successivi alla decisione di primo grado (si pensi, ad esempio, alla sopravvenuta perdita del posto di lavoro) e, per questa ragione, non dedotti davanti al primo giudice, fatti che potrebbero giustificare l’instaurazione di autonomo giudizio di revisione.<br />
Nel giudizio di separazione dei coniugi i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l’attribuzione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, secondo Cass. 9 giugno 1990, n. 5636, possono essere adottati d’ufficio a norma dell’ art. 155 c.c., indipendentemente da una richiesta esplicita di uno dei coniugi o del p.m., in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti; pertanto, la domanda avanzata da uno dei coniugi per la prima volta nel giudizio di appello per ottenere dall’altro un contributo al mantenimento dei figli a suo carico non può essere considerata inammissibile ex art. 345 c.p.c., risolvendosi nell’allegazione di omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine all’obbligo di entrambi i coniugi di mantenere i figli.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>18. È obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero?</strong><br />
Sì, anche al giudizio in esame deve partecipare necessariamente il pubblico ministero, a pena di nullità del procedimento.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>19. Il giudice d’appello può procedere d’ufficio all’aggiornamento dell’assegno in base alle variazioni Istat?</strong><br />
Sì, anche nel giudizio in esame, analogamente a quanto accade in materia di divorzio, indipendentemente da apposita domanda della parte, il giudice di secondo grado può procedere all’aggiornamento Istat della misura dell’assegno per il mantenimento del coniuge e della prole fissato dal primo giudice .<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>20. Si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale?</strong><br />
Trovano applicazione, nel giudizio in esame, i principi sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>21. Il «decreto motivato» all’esito del giudizio è ricorribile in Cassazione</strong>?<br />
Il provvedimento che la corte d’appello pronuncia a conclusione del giudizio di appello ha natura sostanziale di sentenza, tuttavia secondo la giurisprudenza esso è sottoposto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e non al ricorso ordinario per i motivi descritti nell’ art. 360 c.p.c.</p>
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		<title>Dire “evasore” configura il reato di diffamazione. Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza 29 marzo 2012 n. 5063 a cura della Dott.ssa Fabrizia Gaia Postiglione</title>
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		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[a cura di Fabrizia Gaia Postiglione ( praticante avvocato abilitato al patrocinio) La Corte di Cassazione ha condannato, per il reato di diffamazione, il presentatore e parlamentare Luca Barbareschi il quale, durante una trasmissione televisiva, aveva accusato l’Avvocato ed ex Ministro della Difesa Cesare Previti di essere un “evasore” dichiarando: “siamo in un paese dove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2012/04/dott.-postiglione.jpg"><img class="wp-image-4792 alignright" title="dott. postiglione" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2012/04/dott.-postiglione.jpg" alt="" width="62" height="94" /></a><em>a cura di Fabrizia Gaia Postiglione ( praticante avvocato abilitato al patrocinio)</em></p>
<p><strong>La Corte di Cassazione ha condannato, per il reato di diffamazione,</strong> il presentatore e parlamentare Luca Barbareschi il quale, durante una trasmissione televisiva, aveva accusato l’Avvocato ed ex Ministro della Difesa Cesare Previti di essere un “evasore” dichiarando: “siamo in un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente”.</p>
<p><strong>Il legale ravvisava nell’accusa ricevuta pubblicamente</strong> gli estremi del reato di diffamazione ex art. 595 del Codice Penale invece, il presentatore, sosteneva nella sua difesa che la predetta affermazione fosse in realtà un “fatto notorio”.</p>
<p><strong>A sostegno della suddetta tesi <span id="more-4805"></span>Barbareschi dichiarava che</strong>, in passato, l’ex Ministro «aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali».</p>
<p><strong>La Corte di Appello ha ravvisato invece una lesività dell’affermazione condannando</strong> il presentatore, per il reato di diffamazione, al pagamento di € 10.000 a titolo di risarcimento.</p>
<p><strong>L’art. 595 c.p. enuncia espressamente che</strong> “Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, comunicando con più persone, offende l&#8217;altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l&#8217;offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l&#8217;offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.</p>
<p><strong>Da una prima lettura della norma emerge</strong> che il fine della stessa consiste nel tutelare l’altrui reputazione da affermazioni che possono rilevarsi lesive della stessa.</p>
<p><strong>Il mezzo della stampa rappresenta</strong>, come disciplinato al terzo comma, solo una modalità di realizzazione della condotta non un elemento strutturale della stessa mentre, è considerato un elemento essenziale, l’assenza della persona stessa ( questa è la differenza principale tra il reato di diffamazione e quello di ingiuria).</p>
<p><strong>La reputazione della persona è quindi lesa</strong> nel caso in cui le affermazioni siano disonoranti e, nel caso predetto, la Corte di Appello, in contrasto con la decisione del Tribunale di Roma, sosteneva la “gratuità” delle offese nei confronti dell’ex Ministro sostenendo che “il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il convenuto. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del Previti perché gratuite“.</p>
<p><strong>Con sentenza 29 marzo 2012 n. 5063</strong> la Suprema Corte rigettava il ricorso sostenendo che la “notorietà” del fatto deve essere intesa in senso rigoroso e, per l’intera collettività, deve avere una certezza tale da non poter essere contestato.</p>
<p><strong>I Giudici di Piazza Cavour</strong> già in passato si erano pronunciati su problematiche simili sostenendo (a tal proposito si veda Cassazione n.23978/2007) che “il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza de apparire indubitabile e incontestabile” e, in ossequio al precedente orientamento, non sussiste l’esimente nei confronti di Barbareschi.</p>
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		<title>Affidamento del minore e sua audizione</title>
		<link>http://www.lexform.it/aggiornamenti/affidamento-del-minore-e-sua-audizione/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi www.mircominardi.it Non tutti i tribunali procedono all&#8217;audizione del minore allorquando si tratta di stabilire le modalità dell&#8217;affidamento. Il Tribunale di Messina lo ha fatto ed ha deciso di conseguenza. La sentenza si segnala per aver affrontato anche una questione di giurisdizione (essendo il marito residente in Germania mentre la moglie in Italia) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Avv. Mirco Minardi</strong><br />
<a href="http://www.mircominardi.it"><strong>www.mircominardi.it</strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2011/11/Minardi_Mirco_088-leggero.jpg"><img class="wp-image-4404 alignnone" title="Minardi_Mirco_088 leggero" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2011/11/Minardi_Mirco_088-leggero.jpg" alt="" width="46" height="69" /></a></p>
<p><strong>Non tutti i tribunali procedono all&#8217;audizione del minore</strong> allorquando si tratta di stabilire le modalità dell&#8217;affidamento. Il Tribunale di Messina lo ha fatto ed ha deciso di conseguenza.</p>
<p><strong>La sentenza si segnala per aver affrontato anche una questione di giurisdizione</strong> (essendo il marito residente in Germania mentre la moglie in Italia) e la questione dell&#8217;addebito (per avere il marito instaurato una relazione extraconiugale da cui è nata una figlia).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Messina, sez. I 18/11/2011 n. 2023</strong></p>
<p>Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2008 R. C. esponeva di aver contratto matrimonio con il convenuto in data 31 agosto 1995 e che dalla unione era nata una figlia, XX (1995); che i coniugi avevano per un certo tempo vissuto in Barcellona P.G. e successivamente si erano trasferiti in Germania ove avevano gestito un ristorante, ma la convivenza era divenuta intollerabile, avendo il convenuto istaurato una relazione con altra donna dalla quale aveva avuto una figlia, sicchè essa attrice era ritornata, con il consenso del marito, in Italia, portando con sé la minore.<br />
<span id="more-4800"></span>Chiedeva la separazione con addebito al coniuge, affidamento della figlia, assegno di mantenimento per sé e per la minore .<br />
Disposta la comparizione delle parti in data 3.3.2009 si presentava il convenuto ed il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Si costituiva il convenuto sollevando eccezione di incompetenza territoriale e chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie.<br />
Erano adottati in data 26 maggio 2009 i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e successivamente, udita la figlia minore, quest&#8217;ultima era affidata ad entrambi con domiciliazione presso la madre, stabilito un assegno mensile di mantenimento e le parti rimesse innanzi all&#8217;istruttore<br />
Rispettate le scansioni del rito era disposta la integrazione della documentazione relativa al reddito, espletata indagine a mezzo Servizi Sociali sulle condizioni di vita della minore.<br />
Precisate le conclusioni alla udienza del 14 aprile 2011 la causa era assunta in decisione con termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi. Il P.M. concludeva come in epigrafe.<br />
Preliminarmente sulla eccezione di incompetenza territoriale. Sostiene il convenuto, già con la memoria depositata prima della udienza ex art. 708 c.p.c. che l&#8217;attrice avrebbe dovuto adire il tribunale tedesco (non meglio definito) quale giudice del luogo dell&#8217;ultima residenza coniugale, oppure, in subordine, il Tribunale di Barcellona P.G. quale luogo di celebrazione del matrimonio e comunque ultima residenza in Italia del convenuto.<br />
Sulla dedotta competenza del &#8220;tribunale tedesco&#8221;, si può rilevare che l&#8217;eccezione è infondata per due profili. In primo luogo perché manca la esatta indicazione del giudice che la parte ritiene competente; infatti anche in Germania i Tribunali sono distribuiti sul territorio e precisamente sono tribunali civili di primo grado i tribunali locali (Amtsgerichte) e i tribunali regionali (Landgerichte). Parte convenuta, pur risiedendo in Germania si limita genericamente ad indicare come competente il &#8220;tribunale tedesco&#8221; sicchè l&#8217;eccezione, ai sensi dell&#8217;art. art. 38 c.p.c. comma I, deve aversi per non proposta. Inoltre la regola del riparto di competenza territoriale tra i paesi della UE non si determina in ragione dell&#8217;art. 706 c.p.c., né in ragione della normativa richiamata dal convenuto, bensì in ragione del disposto dell&#8217;art. 3 del Reg. CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) il quale fissa la competenza del giudice dello Stato di residenza abituale dell&#8217;attore se questi vi ha riseduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, e limita la competenza del giudice del territorio della pregressa residenza abituale di entrambi solo al caso che uno dei due vi risieda ancora. Nella specie la attrice propone la domanda di separazione in data 9 dicembre 2008 e cioè quando aveva ormai fissato la sua residenza in Messina da agosto 2007 (secondo la sua prospettazione) ovvero addirittura, secondo la prospettazione del marito, da febbraio 2007; né il convenuto assume nella sua comparsa di risposta di essere ancora residente presso l&#8217;ultimo domicilio coniugale comune in Germania, anzi indica come sua attuale residenza un indirizzo totalmente diverso da quello indicato dalla moglie come la comune residenza tedesca. In definitiva al momento della proposizione della domanda si era perduto qualsiasi collegamento con la residenza comune in Germania.<br />
Quanto alla eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Barcellona P.G. quale luogo della celebrazione del matrimonio e comunque ultima residenza in Italia del convenuto, nonché di entrambi i coniugi, basti osservare che l&#8217;art. 706 c.p.c. non pone alcun criterio di collegamento con la penultima residenza comune dei coniugi ed caso di residenza all&#8217;estero di uno dei coniugi stabilisce espressamente la competenza territoriale del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, in questo caso quindi del Tribunale di Messina.<br />
Nel merito, la crisi coniugale e la intollerabilità della convivenza sono documentate ed accertate ed emergono anche dal fallimento del tentativo di conciliazione, e da quanto dichiarato da entrambi i coniugi nel corso della loro audizione personale. Al momento in cui i coniugi sono comparsi per il tentativo obbligatorio di conciliazione infatti vivevano separati di fatto da due anni circa.<br />
Per quanto attiene alla domanda di addebito appare superflua la prova testimoniale offerta da parte attrice, nonché quella offerta dal convenuto. Ed infatti già i documenti prodotti dalle parti consentono di ricostruire la cronologia della vita matrimoniale. E&#8217; vero infatti che l&#8217;attrice si è trasferita in Italia non già nel mese di agosto 2007 bensì, per come risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto, almeno dal mese di aprile 2007, e secondo quanto risulta da altri documenti, quali il certificato di frequenza scolastica della figlia e il certificato di residenza del Comune di Messina, dal febbraio 2007, e ciò è avvenuto senza contestazioni da parte del marito, e quindi, deve ritenersi, in base ad un accordo di fatto tra i coniugi. È anche vero tuttavia che già nel febbraio del 2007 la relazione extraconiugale del convenuto con tale B. T. era consolidata, esattamente come riferisce la moglie, ed era già stata concepita la minore che successivamente il convenuto riconoscerà come figlia sua. Ed infatti è vero che il 4 settembre 2007 il coniuge divorziato di detta B. T. ha prestato il suo assenso al riconoscimento della paternità della bambina nata nel mese di luglio dello stesso anno, e di questo originario certificato anagrafico il convenuto offre una traduzione giurata; ma ove si vada a controllare il certificato anagrafico attuale, rilasciato in data 29 gennaio 2008 prodotto dal convenuto senza la traduzione giurata, ma in ogni caso facilmente comprensibile, si nota che a margine di questo certificato vi è una annotazione successiva in virtù della quale la minore è dichiarata figlia di esso convenuto. Giustificato appare quindi l&#8217;allontanamento dell&#8217;attrice dalla casa familiare, ed addebitabile la crisi familiare al tradimento del marito, anzi dal suo instaurare una relazione con un&#8217;altra donna che al momento in cui la moglie si allontana da casa era già consolidata dal concepimento di una figlia successivamente riconosciuta.<br />
La separazione non deve quindi essere addebitata al convenuto, rigettando la domanda riconvenzionale da quest&#8217;ultimo proposta.<br />
In ordine all&#8217;affidamento della figlia minore nata dal matrimonio deve osservarsi che alla regola dell&#8217; affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l&#8217;interesse del minore, e quindi risulti manifesta la inidoneità dell&#8217;uno o dell&#8217;altro genitore, di cui sono comportamenti sintomatici il disinteresse ai compiti di cura ed educazione del minore e l&#8217;omesso pagamento dell&#8217;assegno di mantenimento, circostanza questa ultima pacificamente ammessa dallo stesso convenuto nelle sue lettere. (Cass. 17.12.2009 n. 26587).<br />
La minore è stata ascoltata, ex art. 155 sexies c.c., dal giudice, in data 7 luglio 2009, e già allora ha dichiarato di non andare molto d&#8217;accordo con il padre, né con la sua compagna e di trovarsi invece molto bene a Messina. Queste circostanze sono poi confermate dalla stessa minore nella lettera scritta alla sua insegnante di religione, in atti, nella quale la minore si dichiara triste per il disinteresse mostrato dal padre (mi sento infelice, nervosa&#8230; sto così perché lui non è mai presente, non mi chiede mai come sto&#8230;. non lo vedo quasi mai) e dalla relazione dei Servizi sociali in atti, nella quale peraltro si riferisce che la minore è bene ambientata in Messina, frequenta la scuola, e dopo un iniziale disagio, nell&#8217;anno scolastico 2011 il rendimento è divenuto sufficiente; ha un buon rapporto con la madre, con i nonni materni e la zia ed anche con l&#8217;uomo con la quale la madre ha una relazione sentimentale, pur se questi, almeno al momento, non convive con la attrice e la minore; ha invece difficoltà di relazione con il padre. E&#8217; impensabile quindi spostare la residenza della minore dal luogo ove è favorevolmente ambientata, ove si sono radicate le consuetudini di vita ed ha consolidato nel tempo relazioni familiari positive perché ciò sarebbe contrario al suo interesse e violerebbe irragionevolmente i suoi diritti al mantenimento delle relazioni familiari (Cass. 4 giugno 2010 n. 13619; CEDU 6 luglio 2010, Neulinger e S. c. Svizzera; CEDU 12 luglio 2011 Sneersone e C. c. Italia)<br />
Valutate tutte le circostanze il provvedimento più confacente a realizzare l&#8217;interesse della minore appare l&#8217;affidamento esclusivo con esercizio esclusivo della potestà da parte della madre, con il solo onere di avvisare il padre, al fine di potere esercitare il suo diritto dovere di vigilanza, delle decisioni di maggior interesse. (Trib. Verona 11 febbraio 2009; Trib. Messina 29 gennaio 2008) Ciò in quanto il dimostrato disinteresse unitamente alla lontananza della residenza, non solo pregiudica la minore nei suoi diritti ed interessi esistenziali a ricevere cura educazione ed affetto da entrambi i genitori, ma anche può concretamente impedire che vengano tempestivamente adottate le decisioni utili e necessarie nell&#8217;interesse della minore. Resta fermo, poiché è interesse e desiderio della minore avere contatti con il padre, il diritto di vista del padre che può confermarsi secondo lo schema già adottato nei provvedimenti provvisori del 31 luglio 2009, che tengono adeguatamente conto della lontananza della dimore. E&#8217; importante che il convenuto, nell&#8217;interesse della figlia, eserciti effettivamente questo diritto di visita, e, trattandosi di una prestazione infungibile, poiché in ultima analisi consiste nell&#8217;esercizio stesso della funzione genitoriale, il suo adempimento può essere assicurato solo con i mezzi di coazione indiretta di cui all&#8217;art. 709 ter c.p.c. in applicazione del quale si ammonisce il Q. a rispettare il diritto di visita ed a non far mancare alla figlia minore le cure, le attenzioni e l&#8217;affetto paterno.<br />
Quanto alle domande di natura economica, deve rilevarsi in primo luogo la inammissibilità delle domande di restituzione e divisione beni comuni per difetto di connessione forte ex art. 40 c.p.c. con la domanda di separazione. (Cass. 11828/2009)<br />
Sulla posizione economica delle parti si rileva che la attrice è disoccupata ed è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed è essenzialmente a carico dei suoi familiari. Il convenuto, che si è reso inadempiente del pagamento dell&#8217;assegno di mantenimento, si giustifica assumendo di essere in cattive condizioni economiche. Egli tuttavia era titolare di una ristornate ove, come ha rilevato la Corte d&#8217;Appello in sede di reclamo, ha anche assunto personale retribuito dopo la partenza del moglie, segno questo di un buon avviamento economico, e finchè la moglie è rimasta in Germania progettava, come egli stesso ha dichiarato, di acquistare un esercizio più remunerativo. In atto, tuttavia, chiusa l&#8217;attività, egli risulta invece avere un contratto di lavoro dipendente con una retribuzione mensile netta di euro 965,60. Deve però rilevarsi che l&#8217;art. 147 c.c. imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all&#8217;aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all&#8217;assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica ed il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell&#8217;art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali. (cfr. Cassazione civile , sez. I, 19 marzo 2002 , n. 3974 e Cassazione civile , sez. I, 07 dicembre 1999 , n. 13666; Cass. civ., Sez. I, 24/04/2007, n.9915; Cass. civ., Sez. I, 22/03/2005, n.6197) Pertanto nel determinare il contributo per il mantenimento della minore deve farsi riferimento non soltanto al reddito percepito, ma anche alle potenzialità lavorative positivamente dimostrate sinora dal convenuto; appare dunque di giustizia determinare il contributo per il mantenimento della figlia ad oggi in euro 380,00 mensili oltre ulteriori adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita.<br />
Si osserva inoltre che il contributo al mantenimento fissato dal giudice, pur tenendo presenti le esigenze complessive di vita dei figli, è la rata mensile di contributo annuale, e pertanto pur coprendo anche quelle spese che pur non essendo correnti ogni mese possono ritenersi ragionevolmente prevedibili in un determinato assetto di vita (ad esempio le spese periodiche per l&#8217;abbigliamento, per l&#8217;acquisto dei libri scolastici) non può però ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi in relazione agli avvenimenti o alle scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana. (cfr. Corte d&#8217;Appello di Messina 5 luglio 2004, Corte appello Napoli 06 giugno 2008 n. 2201; Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2008: n. 1758Tribunale Firenze 27 settembre 2006; Tribunale Messina, 30 agosto 2005; Cass. 2 luglio 2007 n. 14965) Questo Collegio ritiene inoltre che il concetto vada meglio definito con riferimento a quelle spese di cui non si è tenuto conto nel determinare l&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento e quindi, in quanto sostenute nell&#8217;interesse dei figli e ragionevoli in relazione alle loro esigenze nonché compatibili con il tenore di vita dei genitori, sono separatamente rimborsabili. Esse sono da tenere distinte dalle decisioni di maggiore interesse (cfr. Cass. 4459/1999) e quindi nell&#8217;attuale regime di affidamento esclusivo non devono essere preventivamente concordate. Tra le spese separatamente rimborsabili, e avendo i genitori capacità contributiva non equivalente il contributo va fissato nella misura del 60% a carico del padre, devono quindi ricomprendersi le spese necessarie ed indifferibili, e tra queste quelle mediche non coperte da SSN, nonché quelle spese che non sono prevedibili, non rientrando nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia secondo le capacità economiche dei genitori.<br />
Sull&#8217;assegno di mantenimento per la moglie, richiesto alla attrice si osserva che pur dovendosi tenere conto della modestia del reddito del convenuto egli è comunque in una situazione migliore rispetto alla moglie, avendo un reddito da attività lavorativa mentre l&#8217;attrice è a carico della sua famiglia di origine.<br />
Appare quindi di giustizia, poiché l&#8217;attrice non ha redditi propri determinare ex art. 156 c.c l&#8217;assegno di mantenimento per il coniuge in euro 120,00 mensili oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita<br />
In ragione della soccombenza sulla domanda di addebito nonché sulla eccezione di incompetenza, sulla istanza ex art. 709 ter c.p.c. e sulla domanda di assegno di mantenimento le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento è a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 essendo l&#8217;attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Disattesa ogni diversa eccezione, ritenuta la competenza di questo Tribunale<br />
Dichiara la separazione dei coniugi R. C. e Q. G. addebitando la separazione al convenuto per i suoi comportamenti contrari ai doveri del matrimonio.<br />
Rigetta la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal convenuto.<br />
Affida la figlia minore XX esclusivamente alla madre con esercizio esclusivo della potestà da parte della madre ed onere di informare il padre relativamente alle scelte di maggiore interesse. Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé la figlia come da provvedimenti provvisori del 31 luglio 2009<br />
Ammonisce ex art. 709 ter c.p.c. il convenuto Q. G.a rispettare i tempi di frequentazione con la figlia a non far mancare alla figlia minore le cure, le attenzioni e l&#8217;affetto paterno.<br />
Pone obbligo a Q. G. di contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di euro 380,00 così determinato alla data di pubblicazione della presente sentenza e adeguamenti annuali secondo indici ISTAT, da versare a R. C. entro i primi cinque giorni di ogni mese e pone obbligo altresì al convenuto di partecipare alle spese straordinarie nell&#8217;interesse della figlia, da intendersi nel senso esposto in motivazione, in misura pari al 60%<br />
Pone obbligo a Q. G. di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 120,00 così determinato alla data di pubblicazione della presente sentenza e adeguamenti annuali secondo indici ISTAT, da versare a R. C. entro i primi cinque giorni di ogni mese<br />
Dichiara inammissibile la domanda di divisione beni comuni<br />
Condanna Q. G. alle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 per competenze euro 1.000,00 per onorario oltre spese generali in ragione del 12,5% su competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002<br />
Ordina all&#8217;Ufficiale di Stato Civile di Barcellona P.G. di procedere all&#8217;annotazione della presente sentenza.<br />
Così deciso nella camera di consiglio del 8 novembre 2011 in Messina<br />
IL GIUDICE ESTENSORE<br />
dott. Rita Russo<br />
IL PRESIDENTE<br />
dott. Marina Moleti</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi www.mircominardi.it Il Tribunale di Roma conferma l&#8217;orientamento secondo cui: l&#8217;abbandono del tetto coniugale risalente a data antecedente all&#8217;introduzione del giudizio costituisce di per sé violazione di un obbligo posto a carico dei coniugi; il volontario abbandono del domicilio coniugale costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è pertanto di per sé sufficiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Avv. Mirco Minardi</strong><br />
<a href="http://www.mircominardi.it"><strong>www.mircominardi.it</strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2011/11/Minardi_Mirco_088-leggero.jpg"><img class="wp-image-4404 alignnone" title="Minardi_Mirco_088 leggero" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2011/11/Minardi_Mirco_088-leggero.jpg" alt="" width="46" height="69" /></a></p>
<p><strong>Il Tribunale di Roma</strong> conferma l&#8217;orientamento secondo cui:</p>
<ul>
<li>l&#8217;abbandono del tetto coniugale risalente a data antecedente all&#8217;introduzione del giudizio costituisce di per sé violazione di un obbligo posto a carico dei coniugi;</li>
<li>il volontario abbandono del domicilio coniugale costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è pertanto di per sé sufficiente a configurare, in quanto porta all&#8217;impossibilità della convivenza, causa di addebito della separazione, salvo che si provi &#8211; e l&#8217;onere incombe su chi ha posto in essere l&#8217;abbandono &#8211; che esso è stato determinato dall&#8217;altro coniuge ovvero che sia intervenuto quando l&#8217;intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata (cfr. Cass. 10.6.2005 n.12373, Cass. 29.10.1997 n. 10648 e Cass. 28/8/96, n. 7920).</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Roma, sez. I 01/02/2011 n. 1868</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.</p>
<p><span id="more-4797"></span>Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.<br />
2. In ordine alle contrapposte richieste di addebito, mentre quella svolta dal resistente non può ritenersi fondata non essendo stata addotta a sostegno della stessa alcuna specifica violazione dei doveri matrimoniali da parte della moglie tale non potendosi ritenere la propensione, comunque non provata, da parte di costei al gioco di azzardo che sembrerebbe peraltro dalle stesse deduzioni di cui alla comparsa di risposta circoscritta alla frequentazione di una sala Bingo dove &#8211; e la circostanza appare illuminante &#8211; la figlia presta attività lavorativa precaria, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente è, al contrario, pienamente fondata. Invero, l&#8217;abbandono del tetto coniugale risalente a data antecedente all&#8217;introduzione del giudizio (ovverosia al marzo 2006) ed ammessa dallo stesso P. limitatosi ad eccepire senza fornirne alcuna prova di essere stato cacciato dalla moglie, costituisce di per sé violazione di un obbligo posto a carico dei coniugi. Al riguardo appare opportuno chiarire che anche se la norma non sanziona il mero dato &#8220;formale&#8221; dell&#8217;allontanamento di uno dei coniugi dalla sede familiare, ma &#8211; come avverte lo stesso dato normativo &#8211; un &#8220;comportamento&#8221; contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, facendo in tal modo obbligo al giudice di verificare, nell&#8217;ambito della condotta complessiva tenuta da entrambi i coniugi, anche le ragioni che hanno dato luogo a tale comportamento, è anche vero che nessun riscontro di una eventuale giusta causa è stato fornito al riguardo dal convenuto (sul quale gravava il relativo onere), sicché il dato accertato non può non prevalere su ogni altra considerazione. Precisa invero la Corte Suprema al riguardo che il volontario abbandono del domicilio coniugale costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è pertanto di per sé sufficiente a configurare, in quanto porta all&#8217;impossibilità della convivenza, causa di addebito della separazione, salvo che si provi &#8211; e l&#8217;onere incombe su chi ha posto in essere l&#8217;abbandono &#8211; che esso è stato determinato dall&#8217;altro coniuge ovvero che sia intervenuto quando l&#8217;intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata (cfr. Cass. 10.6.2005 n.12373, Cass. 29.10.1997 n. 10648 e Cass. 28/8/96, n. 7920).<br />
La mancata corresponsione nel periodo intercorso tra l&#8217;abbandono del tetto coniugale e l&#8217;udienza presidenziale, pari a circa un anno e mezzo, di qualsivoglia contributo per il mantenimento della moglie e della figlia è di per sé sintomatica della rilevanza causale di tale comportamento sulla stabilità del legame matrimoniale alla luce del fatto che il P. risultava nel contesto familiare il principale percettore di reddito e che la casa familiare risultava condotta in locazione ad un canone di oltre euro 700,00 mensili.<br />
Deve quindi concludersi per l&#8217;addebito della separazione al marito.<br />
3. La richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente non può che essere accolta, essendosene il marito già da tempo allontanato ed essendo ivi rimasta la figlia E. che convive insieme alla madre.<br />
4. Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per se medesima, è noto in via generale che condizione essenziale per l&#8217;insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l&#8217;assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell&#8217;altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario.<br />
Ciò premesso, dall&#8217;espletata istruttoria è emerso che la moglie abbia svolto attività lavorativa stabile come dipendente arrivando a percepire da ultimo un reddito mensile di circa euro 750,00 mensili (cfr. il CUD 2010 presentato dalle due diverse società, la L.C. e la G.C. s.r.l., presso le quali la T. ha svolto nell&#8217;anno 2009 mansioni lavorative essendo in tale anno passata alle dipendenze della seconda), senza che alcun concreto rilievo possano assumere, in ordine alla sua capacità di reddito, le dimissioni da costei volontariamente rassegnate in data 12.7.2010 (cfr. la documentazione allegata alla comparsa conclusionale) atteso che il licenziamento volontario, peraltro non provato (in difetto di dimostrazione sia dell&#8217;invio che della ricezione della lettera di dimissioni da parte del datore di lavoro), lascia necessariamente presumere la sussistenza di un&#8217;alternativa concreta tale da consentire al dimissionario la percezione di un corrispettivo uguale evidentemente a condizioni più favorevoli o addirittura superiore, a parità di condizioni, da quello versatogli dall&#8217;attuale datore di lavoro.<br />
Il P. che risulta invece aver percepito fino al luglio 2008 un reddito mensile medio di circa euro 1.100,00 mensili svolgendo attività di pizzaiolo (cfr. CUD 2008 e 2009), sostiene di non aver più trovato successivamente a tale data, a seguito del licenziamento intimatogli dall&#8217;allora datore di lavoro (T.K. s.r.l.), nessun impiego stabile e di essere costretto invece a lavori saltuari. A prescindere dal rilievo che il licenziamento comminatogli risulta addebitale ad una condotta illecita da parte di costui e, come tale, provocato (cfr. la lettera in data 21.7.2008 dell&#8217;amministratore della società datrice di lavoro), in ogni caso la sua capacità di reddito non può ritenersi venuta meno alla luce dell&#8217;esperienza professionale acquisita, delle condizioni fisiche integre e dell&#8217;età relativamente giovane (50 anni), tenuto altresì conto del fatto che nulla è stato indicato in ordine ai proventi percepiti quale corrispettivo dei lavori precari che lo stesso ammette di svolgere. A ciò si aggiunge il venir meno al momento attuale, rispetto alle condizioni economiche accertate in sede presidenziale, dei rimborsi pari a circa euro 400,00 mensili, per i finanziamenti contratti nel corso della convivenza coniugale (l&#8217;ultimo dei quali risulta estinto nel maggio 2009: cfr. comparsa conclusionale) e del canone di affitto che in limine litis aveva dichiarato di corrispondere per la locazione dell&#8217;immobile adibito a propria abitazione essendosi per sua stessa ammissione trasferito a vivere presso amici.<br />
In tale quadro, dovendosi ritenere che entrambi i coniugi siano in condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, la richiesta di un assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente deve essere rigettata.<br />
5. Per quanto invece concerne la figlia E. è emerso dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti in contraddittorio fra loro che la ragazza, che non risulta aver conseguito alcun titolo di studio di grado superiore, svolge anch&#8217;essa un lavoro precario come commessa presso una sala Bingo per la quale percepisce, stando alle dichiarazioni rese dalla madre, un salario di circa 300,00 euro mensili. In difetto di diverse risultanze circa i proventi percepiti deve ritenersi che, pur non coincidendo il conseguimento dell&#8217;indipendenza economica con l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, in ogni caso l&#8217;esiguità del compenso percepito dalla ragazza necessiti di un contributo volto ad integrare il soddisfacimento delle sue più elementari esigenze di vita, calibrato sulle concrete condizioni economiche di entrambi i genitori. Conseguentemente si ritiene di determinare in euro 200,00 mensili l&#8217;assegno per il suo mantenimento che il P. dovrà versare direttamente a costei, fermo per il passato il provvedimento presidenziale, a decorrere dalla presente pronuncia.<br />
6. Con tali statuizioni il giudizio resta definito.<br />
La reciproca soccombenza delle parti impone l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.T. nei confronti di G.P. così provvede:<br />
- dichiara la separazione personale fra le parti coniugate in A. in data 5 aprile 1984 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di A. dell&#8217;anno 1984 al n. &#8230;omissis&#8230; parte &#8230;omissis&#8230;, serie &#8230;omissis&#8230; e per l&#8217;effetto ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;<br />
- dichiara la separazione, addebitabile al resistente e rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente nei confronti della ricorrente;<br />
- assegna la casa coniugale sita in R., via &#8230;omissis&#8230; alla ricorrente;<br />
- fermi, per il passato, i provvedimenti del Presidente, determina, a decorrere dalla presente pronuncia, in euro 200,00 mensili il contributo dovuto per il mantenimento della figlia E. e per l&#8217;effetto condanna il resistente a corrispondere direttamente a quest&#8217;ultima detta somma, oltre alla rivalutazione annuale secondo l&#8217;Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;<br />
- rigetta la domanda di mantenimento in favore della moglie;<br />
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.<br />
Così deciso in Roma, il giorno 22 ottobre 2010</p>
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		<title>Nullità delle “ nozze riparatrici” . Cassazione n. 5175/2012</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samantha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=4791</guid>
		<description><![CDATA[a cura di Fabrizia Gaia Postiglione ( praticante avvocato abilitato al patrocinio) &#160; &#160; &#160; La Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 30 marzo 2012 n. 5175 , ha stabilito la nullità del matrimonio che era stato contratto come conseguenza di una gravidanza inaspettata. Nel caso in esame infatti il vincolo tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2012/04/dott.-postiglione.jpg"><img class="wp-image-4792 alignright" title="dott. postiglione" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2012/04/dott.-postiglione.jpg" alt="" width="82" height="114" /></a><em>a cura di Fabrizia Gaia Postiglione ( praticante avvocato abilitato al patrocinio)</em></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 30 marzo 2012 n. 5175</strong> , ha stabilito la nullità del matrimonio che era stato contratto come conseguenza di una gravidanza inaspettata.</p>
<p><strong>Nel caso in esame infatti il vincolo tra i coniugi era sorto</strong> con delle evidenti riserve mentali confermate dalla totale «carenza di affetto sponsale» oltre che da continue incomprensioni determinate da differenze caratteriali e di educazione.</p>
<p><strong>La Cassazione precisa inoltre che la totale mancanza</strong> di un concreto tentativo di conciliazione tra marito e moglie non può che confermare la tesi già supportata in passato (attraverso decreto emesso nel 2009 della Segnatura Apostolica ) la quale sosteneva che «la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso e non invece dall’intento di A. di vivere per tutta la vita con F.».</p>
<p><strong>In definitiva il matrimonio sarebbe stato contratto no come “vincolo” ma con “riserva”</strong> <span id="more-4791"></span>con conseguente brevità dello stesso motivo per cui i Giudici di Piazza Cavour sostengono che &#8220;la durata breve, di appena dieci mesi, della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell&#8217;abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzatada incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione e a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall&#8217;intento di riparare all&#8217;errore commesso, il concepimento del figlio, anche da parte della convenuta e non, invece, dall&#8217;intento della medesima di vivere con il marito &#8220;per tutta la vita&#8221;.</p>
<p><strong>Per i siffatti motivi la decisione del Tribunale ecclesiastico</strong> di annullare le nozze e’ considerata dalla Corte di Cassazione ineccepibile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione – Sentenza n. 5175/2012</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nullità del matrimonio per riserva mentale &#8211; E’ nullo il matrimonio contratto solo perché lei aspetta un bambino</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. &#8211; Sent. del 30.03.2012, n. 5175</strong><br />
<strong> Presidente Vitrone &#8211; Relatore Didone</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ritenuto in fatto e in diritto<br />
1. &#8211; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l’esecutività, ai sensi dell’art. 8 n. 2 della legge 121/85, della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano<br />
del 12- 3-2008, ratificata dal Tribunale di Appello del Vicariato di Roma in data 22-10-2008 e resa esecutiva con decreto in data 19-2-2009 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto da F. C. con M.A. a causa dell’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio medesimo da parte delI’ attore, ai sensi del canone 1101 parag. 2 c.d.c.<br />
2.- Contro la decisione della corte di merito la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a<br />
tre motivi, resiste con controricorso l’intimato, il quale ha &#8211; tra l’altro &#8211; dedotto la non integrità del contraddittorio.<br />
3. &#8211; Il ricorso risulta ritualmente notificato al P. M. presso la Corte di appello.<br />
3.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «nullità della sentenza per difetto della<br />
sua sottoscrizione, ex art . 132 c.p.c &#8211; art. 119 Disp. Att c.p.c.».<br />
3. 1. 1. &#8211; Il motivo è manifestamente infondato perché la sentenza risulta regolarmente sottoscritta dall’estensore e dal presidente mentre nessun rilievo può essere attribuito all’incompleta indicazione della data di svolgimento della camera di consiglio una volta che il provvedimento<br />
risulta ritualmente depositato in cancelleria con l’indicazione del deposito in data 15.9.2010.<br />
3. 2. &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di valutazione delle prove» e con il terzo motivo denuncia «erronea, incongruente e contraddittoria motivazione circa punti, decisivi della controversia &#8211; art 360, 5 c.p.c.».<br />
3.2.1.- Le censure sono inammissibili perché la corte del merito si è correttamente attenuta ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del<br />
vincolo dell’ indissolubilità “ex parte viri”, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella<br />
pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell’istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei giudizi, quello ecclesiastico teso ad accertare la “voluntas simulandi” unilaterale di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva, al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo<br />
gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico» (Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 01/02/2008).<br />
Con adeguata e logica motivazione, per ciò stesso incensurabile in questa sede la corte di merito ha accertato tra l’altro che «la durata breve (di appena dieci mesi) della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione,<br />
come accertato nel giudizio di separazione tra i coniugi, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 14-7-2009, in assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della M. nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso (il concepimento del figlio), anche da parte della convenuta e non, invece, dall’intento della medesima di vivere con il C. per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, che fa presumere la consapevolezza, da parte sua, della riserva<br />
mentale di quest’u timo». Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.<br />
Le spese del qiud’zio di legittimità liquidate in dispositivo &#8211; seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre le spese generali e accessori come per legge.<br />
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’ art. 52 d .lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 30.03.2012</p>
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		<title>L&#8217;onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c.</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[onere di riproposizione delle domande]]></category>

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		<description><![CDATA[L’ONERE DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C. Art. 346. (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) I. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Premessa. L’art. 346 intitolato “Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte” stabilisce che le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>L’ONERE DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 346.<br />
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)</strong><br />
I. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.</p>
<p><em>Premessa. L’art. 346 intitolato “Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte” stabilisce che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.<br />
La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, <span id="more-4072"></span>richiamandosi al principio tantum devolutum quantum appellatum, ritengono che sia preclusa la possibilità di riaprire la discussione su punti che, oggetto della decisione di primo grado, non siano espressamente sottoposti a riesame con l&#8217;atto di appello. Pertanto l’appello va ritenuto un gravame ad effetto devolutivo limitato dalle specifiche censure avanzate dalle parti nell&#8217;atto di appello o in via di riproposizione ex art. 346 (da ultimo, Cass 20.1.06 n. 1108; Cass. 8.11.05 n. 21659; Cass. 6.10.05 n. 19424; Cass. 19.7.05 n. 15223 ed altre ancora).<br />
In assenza di specificità della censura, dunque, il giudice non è tenuto ad estendere la propria indagine alle questioni esposte in maniera assolutamente generica, con la conseguenza che rispetto a tali questioni non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (Cass. 1.8.97 n. 7152).</em></p>
<p><strong>A quali domande ed eccezioni si riferisce l’art. 346?</strong><br />
- L’art. 346 si riferisce alle domande subordinate o alternative assorbite per accoglimento di altra domanda. Si tratta di domande, cioè, sulle quali il giudice di primo grado non ha pronunciato in quanto l’accoglimento di detta domanda ha reso superfluo l’esame e la decisione su queste. Per quanto riguarda le eccezioni, si tratta eccezioni di rito e di merito non accolte, formulate dalla parte che è risultata totalmente vittoriosa.</p>
<p><strong>Come si manifesta la riproposizione?</strong><br />
- La riproposizione non necessita di motivi d’appello, ma della manifestazione inequivocabile della volontà che le stesse siano sottoposte alla cognizione del giudice d’appello e da questo decise. Detta riproposizione deve essere specifica, non essendo all&#8217;uopo sufficiente il generico richiamo delle difese ivi svolte (Cass. 7918/2004).</p>
<p><strong>Le domande e le eccezioni accolte vanno espressamente riproposte?</strong><br />
- Secondo Cass. 13308/1999 l’onere di espressa riproposizione in appello riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal giudice di primo grado e non è estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l’ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata ex adverso.</p>
<p><strong>Qualora il petitum sia stato accolto in base ad una sola causa petendi tra quelle fungibilmente poste a fondamento di esso, l’appellato ha l’onere di proporre appello incidentale?</strong><br />
- No, è sufficiente il mero richiamo delle stesse da valutare in base al complesso dei motivi, delle difese e delle richieste, indipendentemente dalla formale riproposizione (Cass. 3392/1998).</p>
<p><strong>Fino a quando è possibile riproporre in appello la domanda non esaminata in primo grado?</strong><br />
- La riproposizione dalla parte vittoriosa di domanda non esaminata in primo grado, perché ritenuta assorbita, può operarsi, durante tutto il corso del giudizio d’appello, in qualunque forma idonea ad esprimere la relativa volontà fino alla precisazione delle conclusioni (Cass. 3730/1998). Tuttavia, alla luce del richiamo, contenuto nel primo comma dell’ art. 347 c.p.c., alle forme ed ai termini della costituzione nel giudizio di primo grado e la nuova struttura del giudizio di appello, autorevole dottrina (ARIETA) afferma che oggi detta riproposizione debba avvenire contestualmente al deposito della comparsa di costituzione o comunque non oltre la prima udienza di trattazione collegiale.</p>
<p><strong>E’ sufficiente il generico richiamo alle difese di primo grado?</strong><br />
- Secondo Cass. 11 maggio 2009, n. 10796,  pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.</p>
<p><strong>La parte vittoriosa nel merito in primo grado è tenuta a riproporre con appello incidentale le domande e le eccezioni già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice?</strong><br />
- No, in quanto difetta il presupposto della soccombenza; ha solo l&#8217;onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all&#8217;art. 346 c.p.c., manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle. – difettando il presupposto della soccombenza (Cass. 8854/2007)</p>
<p><strong>Va riproposta la domanda subordinata dall’appellato vincitore?</strong><br />
- Sì, altrimenti si presume rinunciata. Secondo Cass. 27570/2005 tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale ai sensi dell&#8217;art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante.</p>
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		<title>L&#8217;art. 346 c.p.c. e le istanze istruttorie</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[art. 346 cpc]]></category>
		<category><![CDATA[istanze istruttorie]]></category>
		<category><![CDATA[onere di riproposizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi www.mircominardi.it L’articolo 346 c.p.c. intitolato &#8220;Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte&#8221; stabilisce espressamente che: Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. La norma prevede una presunzione assoluta di rinuncia, non vincibile in altro modo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Avv. Mirco Minardi<br />
<a href="http://www.mircominardi.it"> www.mircominardi.it</a></p>
<p><strong>L’articolo 346 c.p.c.</strong> intitolato &#8220;<em>Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte&#8221;</em> stabilisce espressamente che: <em>Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate</em>.</p>
<p><strong>La norma prevede una presunzione assoluta di rinuncia</strong>, non vincibile in altro modo se non con la riproposizione stessa.</p>
<p><strong>L&#8217;art. 346 si applica anche alle istanze istruttorie? </strong>Facciamo un esempio.</p>
<p style="padding-left: 30px;">La sentenza ha accolto l’eccezione di prescrizione senza entrare nel merito della domanda e delle richieste istruttorie. Hanno, l’appellante e l’appellato, l’onere di riproporre le istanze istruttorie, nella ipotesi in cui il giudice del gravame accolga il motivo di impugnazione?</p>
<p><strong>Al riguardo, nella giurisprudenza della Cassazione</strong> sono rinvenibili almeno quattro orientamenti.</p>
<p style="padding-left: 30px;">1)	Secondo il <strong>primo indirizzo,</strong> un tempo maggioritario, l’art. 346 non riguarda le istanze istruttorie; queste si intendono richiamate implicitamente con la riproposizione delle domande e delle eccezioni di primo grado (Cass. 19 giugno 1993, 6843; 23 marzo 1999, n. 2756; 8 maggio 1993, n. 5320; 5 luglio 1996, n. 6170; 19 gennaio 1980, n. 439; 25 settembre 1979, n. 4960; 5 giugno 1978, n. 2817; 5 novembre 1976, n. 4025); tuttavia queste si intendono abbandonate se non vengono riproposte nelle conclusioni, a meno che non emerga la volontà di volersene avvalere (Cass. 3285/1986).</p>
<p>Secondo questo indirizzo, pertanto, la riproposizione della domanda e della eccezione &#8220;trascina&#8221; con sé le istanze istruttorie già formulate in primo grado.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2)	Per il <strong>secondo orientamento</strong> l’art. 346 riguarda anche le istanze istruttorie; pertanto queste si intendono rinunciate se non riproposte (Cass. 28 aprile 1975, n. 1647 e Cass. 7 agosto 1990, n. 7961);</p>
<p style="padding-left: 30px;">3)	Il <strong>terzo orientamento</strong> afferma che l’art. 346 riguarda la parte vittoriosa e non l’appellante; per quest’ultimo la richiesta di accoglimento della domanda implica <em>ex se</em> la richiesta di ammissione delle prove ritualmente proposte in primo grado, senza necessità dunque di una espressa riproposizione; mentre la parte vittoriosa ha l’onere di riproporre i mezzi di prova non accolti (Cass. 12366/2003, 12629/2002; 2756/1999);</p>
<p style="padding-left: 30px;">4)	Infine, per il <strong>quarto</strong> e più recente orientamento l’art. 346 non riguarda le istanze istruttorie ma solo le domande e le eccezioni; ciò non toglie, tuttavia, che le prove non ammesse debbano essere riproposte in grado di appello a pena di decadenza nelle forme e nei termini del giudizio di primo grado (Cass. 14135/2000; id. 20931/2010). Questo orientamento precisa inoltre che in caso non di mero &#8220;non accoglimento&#8221;, bensì di vero e proprio &#8220;rigetto&#8221; della istanza istruttoria, ovvero di declaratoria di &#8220;inammissibilità&#8221;, &#8220;irrilevanza&#8221;, &#8220;infondatezza&#8221;, la parte non può limitarsi a riproporla ma deve espressamente censurarla. Solo in caso di omessa pronuncia può limitarsi alla mera doglianza. Il ragionamento della Corte è il seguente:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a)	È condivisibile l&#8217;orientamento della giurisprudenza maggioritaria nella parte in cui ritiene non ricomprese nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 346 c.p.c. le istanze istruttorie, posto che il termine «domande» utilizzato nella disposizione, sia che lo si voglia intendere in senso tecnico, allo stesso modo cioè degli artt. 99 e 100 c.p.c., sia che, come appare preferibile, lo si voglia riferire (anche) alle ragioni e ai motivi della domanda, non riguarda le istanze istruttorie.</p>
<p style="padding-left: 30px;">b)	L’art. 346, inoltre, attiene alla delimitazione del <em>thema decidendum</em> in appello e non di quello <em>probandum</em>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">c)	La necessità di tenere distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande e delle eccezioni trova conferma nell&#8217;art. 345 c.p.c. che, nel dettare la disciplina dei <em>nova </em>in appello si riferisce, partitamente, alle domande, alle eccezioni e ai mezzi di prova.</p>
<p style="padding-left: 30px;">d)	Tuttavia, l&#8217;affermazione che la presunzione di rinunzia di cui all&#8217;art. 346 c.p.c. non si applica alle istanze istruttorie non significa necessariamente che le stesse debbano essere considerate come in ogni caso riproposte in appello, pur in assenza di una qualsivoglia attività propositiva della parte.</p>
<p style="padding-left: 30px;">e)	Manca una disposizione o un principio dal quale far derivare l&#8217;implicita apprensione al processo d&#8217;appello delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e non riproposte, non potendosi trarre una così ampia conclusione dall&#8217;argomento desunto a contrario dall&#8217;art. 346 c.p.c.</p>
<p style="padding-left: 30px;">f)	Al contrario, dall&#8217;art. 342 c.p.c. si trae un&#8217;esigenza di completezza dell&#8217;atto, poco coerente con l&#8217;implicito richiamo al processo d&#8217;appello delle deduzioni istruttorie.</p>
<p style="padding-left: 30px;">g)	L&#8217;automatica riproposizione non può, poi, ricollegarsi all&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, che riguarda l&#8217;oggetto del processo e non le istanze istruttorie, funzionali e strumentali al grado nel quale sono proposte.</p>
<p style="padding-left: 30px;">h)	La diversa soluzione, inoltre, è scarsamente razionale, visto che il giudice d’appello sarebbe costretto a ricercare ex officio i mezzi istruttori proposti nel grado precedente. Ciò anche considerando che, nell&#8217;ambito delle istanze istruttorie «non accolte» dal giudice di primo grado, dovrebbe distinguere, sempre d&#8217;ufficio, quelle assorbite da quelle rigettate, dichiarate inammissibili, irrilevanti o infondate, per corrispondere al principio secondo cui la parte non potrebbe riproporre in appello le istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado o dichiarate inammissibili (che, dunque, non potrebbero considerarsi implicitamente riproposte), senza espressamente censurare il punto con motivo di gravame (Cass. 1 ottobre 1993, n. 9779; 21 novembre 1984, n. 5957; 25 luglio 1980, n. 4837; 8 giugno 1973, n. 1652; 2 luglio 1975, n. 2573).</p>
<p style="padding-left: 30px;">i)	In conclusione, la presunzione di rinunzia prevista dall&#8217;art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall&#8217;art. 359 c.p.c. (sull&#8217;applicabilità in appello dell&#8217;art. 189 c.p.c., v., per es., Cass. 16 giugno 1992, n. 7367).</p>
<p><strong>Pertanto, è bene ricordare che:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">a) se il giudice di primo grado ha (semplicemente) non accolto le istanze istruttorie, perché assorbite dall&#8217;accoglimento di una eccezione preliminare o da altri argomenti, occorre riproporre le istanze istruttorie;</p>
<p style="padding-left: 30px;">b) se il giudice ha rigettato le istanze istruttorie perché infondate, inammissibili, irrilevanti, le parti hanno l&#8217;onere di censurare specificamente la relativa statuizione, non essendo sufficiente la mera riproposizione</p>
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		<title>Forma dell&#8217;impugnazione della delibera condominiale: le Sezioni Unite e il buon senso</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[delibera condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione delibera]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi www.mircominardi.it Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 8491/2011) decidono di usare il buon senso. Erano state chiamate a pronunciarsi sulla forma dell&#8217;atto di impugnazione della delibera condominiale: ricorso o citazione? Hanno optato per la citazione. Tuttavia il principio avrebbe rischiato di travolgere migliaia e migliaia di procedimenti, visto che sono tantissimi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Avv. Mirco Minardi<br />
<a href="http://www.mircominardi.it"> www.mircominardi.it</a></strong></p>
<p><strong>Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 8491/2011) decidono di usare il buon senso</strong>. Erano state chiamate a pronunciarsi sulla forma dell&#8217;atto di impugnazione della delibera condominiale: ricorso o citazione?</p>
<p><strong>Hanno optato per la citazione</strong>. Tuttavia il principio avrebbe rischiato di travolgere migliaia e migliaia di procedimenti, visto che sono tantissimi i ricorsi depositati entro i 30 giorni, ma notificati dopo. E&#8217; noto, infatti, che il ricorso si converte in citazione purchè siano rispettate le tempistiche: non basta dunque il deposito tempestivo, occorre anche la notifica del ricorso e del decreto entro il termine di legge.</p>
<p><strong>E invece, a sorpresa, le S.U. affermano un principio importante</strong>, fino ad oggi sconosciuto nella giurisprudenza <span id="more-4124"></span>della Corte e di quella di merito assolutamente maggioritaria (a quanto mi consta c&#8217;è solo una sentenza del <a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/una-sentenza-coraggiosa-esiste-lerrore-scusabile-per-contrasto-di-giurisprudenza-a-causa-delle-lacune-del-legislatore/"><strong>Tribunale di Firenze </strong></a>che aveva dato la stessa soluzione). Ecco cosa dicono le S.U.:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto <strong>l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione</strong>&#8220;.</p>
<p><strong>Dunque, l&#8217;erronea adozione del ricorso</strong> consente di raggiungere lo scopo senza necessità di notificare l&#8217;atto entro i termini di legge in quanto il rapporto processuale si instaura con il deposito.</p>
<p><strong>A mio parere</strong>, la S.C. ha voluto evitare che si scatenasse il finimondo come già accaduto con la nota pronuncia sulla costituzione in giudizio nei giudizi di  opposizione a decreto ingiuntivo. Difatti, se avesse affermato un principio diverso, come già detto, migliaia di ricorsi sarebbero finiti al macero. Che il rapporto processuale si instauri già con il deposito del ricorso mi sembra infatti una forzatura bella e buona.</p>
<p><strong>Ben venga il buon senso</strong>, dunque.</p>
<p><strong>Un rammarico</strong>. Solo qualche settimana prima la II sezione (sent. 6412/2011) aveva rigettato un ricorso avverso una sentenza di secondo grado che aveva dichiarato l&#8217;inammissibilità di un appello in quanto proposto con ricorso tempestivamente depositato, ma notificato in ritardo. Quando si dice la sfortuna.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Civili,<br />
sentenza 1 marzo – 14 aprile 2011, n. 8491</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta da L. A. e A. Z. nei confronti del condominio (omissis): domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della deliberazione assembleare del 12 febbraio 1998, adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura di autorimesse interrate.</p>
<p>Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l’opposizione, ugualmente proposta da A..L. e Z. A., avverso il decreto ingiuntivo n. 1216/1998, avente per oggetto il pagamento al condominio … della quota di loro pertinenza delle spese suddette.</p>
<p>Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte d’appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti giudizi era staro promosso con citazione, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, né la conseguente invalidità dell’atto era rimasta sanata, poiché esso era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c..</p>
<p>Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L. A. e A. Z., in base a due motivi. Il condominio … si è costituito con controricorso e ha presentato due memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso L. A. e A. Z. rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto: lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte d’appello ha escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma.</p>
<p>Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di una propria autonoma valenza, in quanto meramente confermativa di un’altra precedente, la quale non era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta intangibile.</p>
<p>L’eccezione va disattesa, poiché l’assunto del controricorrente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d’appello espressamente ha affermato di poterne prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; né essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità.</p>
<p>La tesi sostenuta da A. L. e A. Z. attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite.</p>
<p>La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poiché l’art. 1137 c.c. impiega appunto tale termine, nel disporre che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa” e che “il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti”.</p>
<p>Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nell’”esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio” (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205).</p>
<p>Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di conservazione, che l’impugnazione delle deliberazioni condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a condizione però che nel termine di trenta giorni l’atto non sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, poiché unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente, della separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990).</p>
<p>A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa: Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11 aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio 2008 n. 14007. Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in base alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso.</p>
<p>Ritiene il collegio che l’art. 1137 e. e. non disciplina la forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta.</p>
<p>Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo – il codice civile – destinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale dell’an e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine “ricorso” è spesso utilizzato per indicare l’atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell’ambito della disciplina del condominio, infatti, l’art. 1133 c.c. prevede la possibilità del “ricorso all’assemblea” contro i provvedimenti dell’amministratore, mentre la parola “citazione”, nell’art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è “convenuto in giudizio”, atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali così è disposto. Non è quindi significativo l’argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell’art. 1137 c.c., nel quale il termine “ricorso” è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio.</p>
<p>Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell’atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni di procedura. Ciò non solo corrobora la tesi del significato generico del termine “ricorso”, come compare nell’art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l’argomento relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inteso soddisfare: a questo fine risulta ininfluente che la causa sia promossa nell’una forma o nell’altra, se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; né rileva la diversità – sulla quale pure è stato posto l’accento – del sistema di fissazione della prima udienza, da parte del giudice invece che dell’attore, poiché eventuali manovre dilatorie di quest’ultimo possono essere efficacemente contrastate con il rimedio dell’anticipazione di cui all’art. 163 bis c.p.c., ma sono comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate.</p>
<p>Poiché dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la domanda si propone mediante citazione”. Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l’art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicché nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l’annullamento. Si evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell’atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso.</p>
<p>Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.</p>
<p>In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente principio di diritto: “L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Impugnazioni delibere condominiali: il giudizio di appello si introduce con citazione</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[appello civile]]></category>
		<category><![CDATA[forma atto introduttivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Adesso che sulla questione si sono pronunciate le S.U. (v. sent. 8491/2011) non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che l’appello avverso le sentenze che decidono i ricorsi ex art. 1137 c.c. vada proposto con citazione e non con ricorso. Difatti, essendo la citazione la forma introduttiva del primo grado, a maggior ragione dovrà esserlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adesso che sulla questione si sono pronunciate le S.U.</strong> (<a href="http://www.lexform.it/aggiornamenti/forma-dellimpugnazione-della-delibera-condominiale-le-sezioni-unite-e-il-buon-senso/#more-4124"><strong>v. sent. 8491/2011</strong></a>) non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che l’appello avverso le sentenze che decidono i ricorsi ex art. 1137 c.c. vada proposto con citazione e non con ricorso. Difatti, essendo la citazione la forma introduttiva del primo grado, a maggior ragione dovrà esserlo nel secondo grado ex art. 342 c.c..</p>
<p><strong> Sulla questione, peraltro, </strong>si sono espresse anche le sezioni semplici prima ancora dell’intervento delle S.U..</p>
<p><strong>E però il punto è un altro</strong>: difatti nella sentenza n. 8491/2011 le S.U. hanno affermato che l’impugnazione della delibera erroneamente proposta con ricorso è tempestiva se l’atto viene depositato entro il termine di 30 giorni, non essendo necessario, ai fini della instaurazione del rapporto processuale, che la notifica intervenga entro quel termine. Un principio simile <span id="more-4132"></span>era stato applicato da alcune pronunce in caso di impugnazione della delibera con citazione: era stato infatti affermato che in questo caso bastava che la notifica fosse intervenuta entro 30 giorni, a nulla rilevando il successivo deposito in cancelleria.</p>
<p><strong>Ci chiediamo</strong>: quale sarebbe stato l’esito del giudizio deciso dalla sentenza sotto riportata n. 6412/2011 se le S.U. si fossero pronunciate prima, anzi che dopo? Difatti, nella sentenza n. 6412/2011 la Cassazione ha affermato:</p>
<ul>
<li>che l’impugnazione si propone con citazione;</li>
<li>che è ammissibile l’impugnazione proposta con ricorso a condizione che l’atto e il provvedimento del giudice sia notificato entro il termine di legge (6 mesi in caso di termine lungo, 30 giorni in caso di notificazione della sentenza); dunque non basta il mero deposito.</li>
</ul>
<p><strong>Conclusioni ben diverse</strong> da quelle raggiunte dalle S.U.:</p>
<p style="padding-left: 30px;">“si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. <strong>A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione</strong>“.</p>
<p><strong>Vedremo se d’ora in avanti</strong> anche per il giudizio d’appello varrà il principio affermato dalle S.U. per il primo grado.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONE II CIVILE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sentenza 21 marzo 2011, n. 6412</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 1137 c.c., depositato in data 10 gennaio 2002 e notificato il 25 gennaio successivo congiuntamente al decreto di fissazione dell’udienza, [OMISSIS] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo il Condominio [OMISSIS], chiedendo l’annullamento della delibera condominiale assunta in data 28 novembre 2001.</p>
<p>Nella costituzione del suddetto Condominio, il tribunale adito, con sentenza del 2 dicembre 2003 e notificata il 28 gennaio 2004, rigettava la domanda attorea e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della controversia. Interposto appello da parte del [OMISSIS] con ricorso depositato il 26 febbraio 2004, l’adita Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato Condominio, con sentenza n. 324 del 2005 (depositata il 1 marzo 2005) dichiarava l’inammissibilità sia dell’appello principale che di quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del grado.</p>
<p>A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata dal suddetto Condominio , sul presupposto che, per effetto dell’principio dell’ultrattività del rito e dovendosi in ogni caso (in difetto di diverse disposizioni) applicare la norma generale di cui all’art. 342 c.p.c., il giudizio di impugnazione avrebbe dovuto essere introdotto mediante atto di citazione da notificarsi nel termine breve di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado risalente al 28 gennaio 2004, non risultando, perciò, idoneo allo scopo l’intervenuto deposito (il 26 febbraio 2004) dell’appello nella forma del ricorso entro tale termine ma con la sua notificazione avvenuta successivamente (il 19 marzo 2004) e, quindi, intempestivamente. Alla declaratoria di inammissibilità dell’appello principale conseguiva la perdita di efficacia dell’appello incidentale. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il [OMISSIS], articolato su un unico complesso motivo. L’Intimato Condominio non risulta essersi costituito in questa fase.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. Con l’unico, complesso motivo formulato il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. in relazione all’art. 342 c.p.c., unitamente al vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto ritenuta erronea e contraddittoria.</p>
<p>In particolare, il [OMISSIS] ha dedotto che, dovendosi intendere in senso tecnico la forma del ricorso per l’impugnazione delle delibere assembleari alla stregua del citato art. 1137 c.c., con derivante individuazione di un correlato rito speciale, era necessario che la stessa venisse adottata anche per l’instaurazione del giudizio di appello, con la conseguenza (diversamente dall’avviso della Corte di appello piemontese) che, essendo stato depositato il ricorso entro i trenta giorni dall’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado impugnata, il gravame si sarebbe dovuto considerare tempestivamente proposto, non potendosi adoperare la forma della citazione, e ciò anche in virtù del richiamato principio dell’ultrattività del rito che imponeva di utilizzare il ricorso anche per l’introduzione del giudizio di impugnazione. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che la natura della controversia – e, quindi, del rito avallata dal giudice di prima istanza, che aveva ritenuto legittima l’incardinazione della causa con ricorso – non poteva che comportare l’utilizzazione della forma del ricorso anche per l’introduzione del processo di appello, cosicché ritenere – come aveva fatto la Corte territoriale – che esso [OMISSIS] (quale soccombente) dovesse adottare, in secondo grado, una forma diversa da quella impostagli dal rito con cui era stata emessa la sentenza, significava attribuirgli una facoltà di mutamento del rito stesso che, invece, competeva esclusivamente al giudice dell’impugnazione.</p>
<p>2. Il motivo è infondato nei termini che seguono e deve, pertanto, essere rigettato. Il ricorrente, nella prospettazione del riportato motivo, parte dal presupposto che la forma dell’impugnazione delle delibere condominiali debba essere necessariamente quella del ricorso, al quale conseguirebbe lo svolgimento di un rito speciale, e che essa debba adottarsi, conseguentemente, anche per l’introduzione del giudizio di appello, ragion per cui, una volta depositato il relativo atto di appello con ricorso entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c. (nell’ipotesi di sopravvenuta notificazione della sentenza di primo grado), il gravame dovrebbe considerarsi, in ogni caso, proposto tempestivamente.</p>
<p>La ricostruzione non si profila basata su valide ragioni sistematiche e non è, quindi, meritevole di pregio.</p>
<p>Infatti, pur ritenendosi da parte del prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte che il termine “ricorso” adottato dall’art. 1137 c.c. vada inteso in senso tecnico, è stato, tuttavia, precisato dai più recenti indirizzi (cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14560; Cass. 11 aprile 2006, n. 8440; Cass. 27 luglio 2006, n. 17101, e Cass. 28 maggio 2008, n. 14007) che la suddetta impugnazione può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, specificandosi che, in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del richiamato art. 1137 c.c., occorre tener conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Tale possibilità risulta ammessa anche in virtù della considerazione che, al di là del riferimento al termine “ricorso”, l’impugnativa in questione non introduce affatto un procedimento improntato all’osservanza di un rito speciale non essendo prevista, in proposito, un’apposita disciplina che lo differenzi (come per altre controversie: v., ad es. per tutti, il processo del lavoro e previdenziale, nonché quello locatizio ex art. 447 bis c.p.c.) dal rito ordinario. E proprio sulla scorta di questo ragionamento é stato recentemente statuito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. 2^, 8 aprile 2009, n. 8536) che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di apposite previsioni normative, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. – con citazione, con la conseguenza che la tempestività dell’appello medesimo va verificata in base alla data di notifica dell’atto di citazione stesso e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem”. In altri termini, al di là della forma per chiamare in giudizio il convenuto ammissibile nella materia in discorso per l’instaurazione del processo di primo grado, la questione esaminata dalla Corte torinese atteneva alla forma di impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di prime cure, forma che, in base alla disposizione di carattere generale prevista dal ricordato art. 342 c.p.c., è costituita, appunto, dalla citazione, salvo l’espressa previsione di una diversa modalità; pertanto, non essendo contemplata nella materia in questione una forma di impugnazione della sentenza di primo grado diversa dalla citazione e non potendosi qualificare il rito adottato in tale grado come un rito speciale, correttamente la Corte territoriale ha, con motivazione logica ed adeguata, affermato che, proprio in virtù dell’applicazione della norma generale sancita dall’art. 342 c.p.c., l’appello avrebbe dovuto essere formulato con atto di citazione. A questo proposito lo stesso giudice del gravame ha, quindi, posto riferimento all’esatto principio asserito da questa Corte (v. Cass. 19 novembre 1998, n. 11657, e, da ultimo, Cass. 11 settembre 2008, n. 23412), in base al quale l’appello avverso una sentenza pronunciata all’esito di un giudizio celebrato in primo grado con rito ordinario è inammissibile, in quanto tardivo, se proposto con il deposito del ricorso, anziché con la notificazione dell’atto di citazione, essendo il deposito del ricorso, pur se tempestivo, inidoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, presupponente la conoscenza legale, mediante notificazione, ad opera della controparte dell’atto ricettizio di impugnazione entro il termine perentorio stabilito dalla legge per la proposizione dell’appello. In altre parole, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 c.p.c., deve essere proposto con citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con l’effetto che (cfr, sul punto, anche Cass. 25 febbraio 2009, n. 4498) se, erroneamente, l’impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza, data che, nella specie, risulta pacificamente collocabile oltre la scadenza del termine di trenta giorni imposto dall’art. 325 c.p.c. (essendosi provveduto alla notificazione della sentenza di primo grado).</p>
<p>3. In definitiva, per i motivi complessivamente esposti, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba far luogo ad alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio in difetto della costituzione del Condominio intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>depositata in cancelleria il 21 marzo 2011</p>
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		<title>Appello incidentale</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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