Lex & Formazione

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08.02.10

Udienza di trattazione: il triplo termine ex art. 183

Postato in Diritto processuale civile, Dottrina, Giurisprudenza @ 8:00:32 da Mirco Minardi |  

Vi ripropongo, visti i numerosissimi ed interessantissimi commenti, un estratto del mio e-book pubblicato in questa pagina che affronta, da un punto di vista squisitamente pratico, le preclusioni e l’udienza di trattazione, visto che ormai una buona parte delle cause, ahimé,  si gioca proprio sugli errori in questa delicata fase.

Si tratta di un testo scritto da un avvocato per gli avvocati, quindi con attenzione a tutti gli aspetti pratici. Se avessi avuto questa visione d’insieme sin dall’inizio, lo dico sinceramente, molte cause avrebbero avuto un esito diverso. Ma tant’è.

Questo è l’indice.

Parte I
IL REGIME DELLE PRECLUSIONI

1. La trattazione del processo
2. Le preclusioni in genere
3. Il regime di preclusione delle domande
3.1 Segue: precisare, modificare, mutare la domanda
4. Il regime di preclusione delle eccezioni
4.1 Segue: eccezioni in senso stretto e in senso lato
4.2 Segue: precisare, modificare, mutare l’eccezione
4.3 Segue: la forma dell’eccezione
4.4 Segue: il termine ultimo per la proposizione delle eccezioni in senso proprio e in senso stretto
4.5 Segue: le condizioni per il rilievo delle eccezioni in senso lato.
4.6 Segue: eccezioni in senso lato e principio del contraddittorio
5. Il regime di preclusione delle conclusioni
5.1 Segue: la precisazione e la modificazione delle conclusioni
6. Il regime di preclusione delle allegazioni
7. Il regime di preclusione delle argomentazioni difensive
7.1. La mancata contestazione dei fatti allegati
7.2 Il regime di preclusione delle osservazioni critiche alla CTU
8. Il regime di preclusione delle istanze istruttorie
8.1 Segue: la rilevabilità d’ufficio delle preclusioni istruttorie
TABELLA RIASSUNTIVA

Parte II
LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE

1. Le verifiche preliminari
2. Il tentativo di conciliazione
3. La richiesta di chiarimenti
4. Le preclusioni attoree e lo jus variandi e/o poenitendi
5. Il triplo termine
5.1. Segue: le domande nuove del convenuto
5.2 Segue: la formulazione delle istanze istruttorie
p. 113
6. La decisione del giudice sulle istanze istruttorie
7. Le prove ammesse d’ufficio dal giudice

Parte III
PRECLUSIONI E INTERVENTO DEL TERZO

1. Il regime di preclusioni in caso di intervento del terzo
1.1 Segue: l’estensione automatica della domanda nei confronti del terzo
2. Il regime di preclusioni per il terzo chiamato

BIBLIOGRAFIA

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Estratto dall’ebook Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per gli avvocati” di Mirco Minardi

trabocchetti_ebook

Uno degli aspetti più importanti e più controversi della nuova udienza di trattazione è il triplo termine di giorni 30+30+20 che le parti possono richiedere per lo scambio delle memorie difensive.

Rispetto al passato il codice prevede oggi un termine fisso per il deposito di dette memorie e non “fino a 30 giorni”.

La richiesta del termine è una facoltà attribuita a ciascuna delle parti e l’inciso “se richiesto, il giudice concede alle parti” non sembra lasciar dubbi sul fatto che la suddetta concessione non è subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice. Tuttavia, ci si chiede se il giudice sia obbligato a concedere detti termini anche laddove ritenga la causa matura per la decisione.

Secondo una prima tesi, che poggia sul dato letterale dell’art. 183, VI comma, il giudice non ha margini di discrezionalità; secondo altra opzione, poiché è ancora vigente l’art. 80 disp. att. c.p.c., il quale dispone che “La rimessione al collegio, a norma dell’articolo 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti”, il giudice può fissare direttamente l’udienza di PC, nonostante la richiesta delle parti.

Secondo una terza tesi, il giudice potrebbe fissare l’udienza di PC e non concedere i termini nel caso in cui l’eventuale emendatio della domanda o delle eccezioni fosse irrilevante ai fini della decisione della lite. Si pensi al caso in cui il giudice rilevi un difetto di giurisdizione assoluta .

Di recente, la Suprema Corte ha affermato che il vizio non formale di attività verificatosi nel procedimento di primo grado – a seguito delle modifiche introdotte con le riforme del ‘90-’95 – derivante dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali destinate alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum non rientra tra le nullità insanabili suscettibili di verifica d’ufficio da parte del giudice dell’appello, essendo necessaria la deduzione della parte (Cass. civ. n. 3607/2007). Ma già in precedenza, la Corte aveva statuito che la nullità che scaturisce dal vizio di omessa attivazione del contraddittorio per la mancata dissociazione dell’udienza di prima comparizione dalla prima udienza di trattazione, prescindendo dal principio di tassatività di cui all’art. 156 c.p.c., comma 1, soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (Cass. civ. n. 6803/2000). E si era altresì precisato che “lo sdoppiamento delle udienze destinate, rispettivamente, alla fase preparatoria ed alla fase di trattazione non è … riconducibile a ragioni di ordine pubblico del procedimento, essendo volto piuttosto ad assicurare alle parti il diritto di difesa” (Cass. civ. n. 20592/2004).

Non solo. Qualora il giudice abbia deciso senza concedere i termini, la parte non può limitarsi, nell’atto di appello, ad eccepire la loro mancata concessione, ma deve specificare in che modo l’omissione l’abbia pregiudicata e dunque specificare quali fatti intendeva precisare e naturalmente quali prove intendeva far assumere. Ecco a tal proposito una recente massima della Suprema Corte: “Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il “thema probandum”, l’appellante che faccia valere tale nullità – una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice – non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il “thema decidendum” sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183, comma 5, c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d’appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado”, Cass. civ. n. 9169/2008.

I termini cambiano quando alla prima udienza il giudice abbia deciso sulla competenza, declinandola, senza concedere i termini. In questo caso, in sede di regolamento necessario di competenza, non potrà essere lamentato il vizio di per sé, nemmeno allegando i fatti che si sarebbero portati all’attenzione del giudice qualora avesse permesso la trattazione scritta. La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “l’ordinamento processuale distingue il trattamento delle questioni di competenza da quello delle questioni di merito e quanto alle prime configura meccanismi volti a privilegiarne la rapida definizione: l’irrilevanza della violazione di norme sul procedimento incorse davanti al giudice di merito appare elemento intrinseco alla costruzione del regolamento necessario, quale rimedio ordinato a conseguire il definitivo avvio del processo sul fondo sulla domanda” (Cass. civ. n. 15019/2008).

Ritengo preferibile la tesi che vuole obbligatoria la concessione del termine ogni qual volta le parti ne abbiano fatta richiesta, mentre la causa potrà essere spedita in decisione:
(a) qualora le parti non abbiano fatto alcuna richiesta;
(b) qualora le parti abbiano esercitato le attività di precisazione, modificazione ed allegazione direttamente in udienza.

N.B. Se il giudice vuole spedire la causa in decisione è bene verbalizzare la richiesta di concessione dei termini, altrimenti il giudice del gravame potrebbe rigettare la successiva doglianza.

Nel caso in cui le parti non richiedano la concessione dei termini il giudice potrà:
 nel giudizio collegiale, far precisare le conclusioni e rimettere le parti al collegio;
 tanto nel giudizio monocratico, quanto nel giudizio collegiale, fissare l’udienza di PC;
 nel giudizio monocratico far precisare le conclusioni e concedere i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche, ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c.;
 sempre nel giudizio monocratico far precisare le conclusioni e disporre la discussione orale nella stessa o in altra udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.;
 ammettere le prove già richieste e fissare l’udienza per la loro assunzione;
 riservare ordinanza sulle prove richieste dalle parti;
 ammettere d’ufficio mezzi di prova;
 ammettere, su richiesta o d’ufficio, la CTU.

Nella gran parte dei casi, però, la fase preparatoria proseguirà in forma scritta, con la richiesta della concessione del triplo termine.
Ai sensi dell’art. 183, VI comma, c.p.c. le parti possono chiedere al giudice:
“1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

Non è escluso – anche se raro – che le parti chiedano solo i primi due termini, oppure direttamente il secondo e il terzo termine per le richieste istruttorie.
In caso di giudizio contumaciale, il giudice concederà solo il primo e il secondo termine.
Il codice non regola l’ipotesi, nella pratica assai frequente, in cui sia solo una parte a chiedere la concessione del triplo termine, generalmente poiché l’altra insiste per la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Dobbiamo qui chiederci se il giudice sia tenuto a concedere il termine anche alla parte non richiedente, fermo l’obbligo di concederlo a quella istante. A mio parere, se si considera che la richiesta suddetta rappresenta l’esercizio del diritto di difesa, che è un diritto disponibile, in mancanza di istanza non v’è ragione alcuna per concedere il termine anche all’altra parte. Il consiglio, ogni qual volta la controparte chieda il triplo termine, è quello di associarsi alla richiesta in via subordinata rispetto alla domanda fissazione dell’udienza di PC.

Prima di esaminare più in dettaglio il contenuto delle tre memorie, diamo uno sguardo al recente passato. A seguito delle riforme del ’90-’95 al termine dell’udienza di trattazione le parti erano solite chiedere il cosiddetto “doppio termine di 30 più 30”. Il giudice, concesso il termine, rinviava la causa ad una successiva udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.. Qui le parti erano solite chiedere un ulteriore doppio termine che il giudice concedeva, rinviando la causa per il cosiddetto “II 184”. A quella udienza il giudice o si riservava o decideva immediatamente sulle richieste di prova. La Cassazione aveva chiarito che all’udienza di trattazione le parti avrebbero potuto chiedere direttamente i termini “del 184”, ma era esclusa la possibilità di chiedere la fissazione di una udienza solo a tal fine, laddove non fossero stati richiesti i doppi termini di cui all’art. 183 c.p.c. (Cass. civ. n. 16571/2002). Per cui, in mancanza di questa richiesta, le parti avevano la possibilità:
• di insistere sui mezzi di prova già articolati;
• di articolare i mezzi di prova direttamente in udienza;
• di chiedere un doppio termine per la loro articolazione.
Solitamente, tuttavia, accadeva che le parti richiedessero il doppio termine ex art. 183 c.p.c. e poi il doppio termine ex art. 184 c.p.c..
Il che significava che prima dell’udienza per l’assunzione delle prove c’erano già state almeno quattro udienze, così chiamate dagli avvocati: “la 180”; “il 183”; “il primo 184”; “il secondo 184”.
Il tutto intervallato da un minimo di quattro ad un massimo di sette memorie scritte, oltre la citazione e la comparsa, e cioè:
• le due eventuali memorie autorizzate ex art. 180;
• la memoria per il convenuto ex art. 180;
• le due memorie ex art. 183;
• le due memorie ex art. 184.
In effetti, così strutturata, la trattazione risultava un po’ troppo macchinosa, soprattutto per i processi più semplici .
La riforma del 2005 ha eliminato tre udienze e ridotto lo scambio di memorie da sei a tre per parte (nella precedente versione della riforma, quella cioè che scaturiva dalla sola l. 80 del 2005, le memorie erano addirittura due).

Ma entriamo nel dettaglio di questo criticato comma.
Salta subito all’occhio una grossolanità linguistica . Difatti, nel punto 1 del sesto comma si parla di “ulteriori trenta giorni”, quando in realtà è il primo termine. Lo rileggiamo:
“1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”.
La prima memoria rappresenta l’appendice scritta all’udienza di trattazione. Anche lì, infatti, in base alla seconda parte del quinto comma dell’art. 183 c.p.c. “le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” cioè esercitare lo jus poenitendi . Pertanto, al pari del regime previgente, tale attività di precisazione e modificazione può essere rimandata, su richiesta di almeno una parte, alla I memoria ex art. 183 c.p.c.

Ricordiamo ancora una volta che mentre la precisazione si sostanzia nella allegazione di fatti storici secondari, che si inscrivono all’interno della cornice delineata da un fatto principale già in precedenza allegato, la modificazione implica l’acquisizione di un nuovo fatto storico principale, purché non introduca un nuovo petitum o una nuova causa petendi (in tal caso, infatti, saremmo in presenza di una domanda nuova, come tale inammissibile).

È importante sottolineare che le attività in questione costituiscono espressione di uno jus poenitendi riconosciuto a ciascuna delle parti che può essere liberamente esercitato a prescindere dalle esigenze legate allo sviluppo dialettico del processo.
La I memoria, come abbiamo già detto, rappresenta l’ultima occasione per poter esercitare lo jus poenitendi rispetto alle proprie domande ed eccezioni in maniera completamente sganciata dalla dialettica processuale. Difatti, con la II memoria sarà possibile:
(a) replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte;
(b) proporre le eccezioni che sono conseguenza delle medesime domande ed eccezioni;
(c) indicare i mezzi di prova e produrre la documentazione .

Rileggiamo il punto n. 2 del VI comma dell’art. 183: “2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”. Se presa letteralmente, la seconda memoria non potrebbe essere utilizzata per replicare ai fatti modificati, visto che si parla solo di replica alle domande e alle eccezioni. Sicché, laddove non siano state modificate o precisate le eccezioni, le domande e le conclusioni, la seconda memoria potrebbe essere utilizzata solo per l’articolazione della prova diretta. Nella prassi, tuttavia, nessuno ha mai dubitato che la II memoria del “vecchio 183” c.p.c. potesse essere utilizzata anche per replicare ai fatti, modificati o non, con la I memoria.

Dall’esame del punto primo e del punto secondo emerge secondo taluni autori una grande contraddizione, peraltro presente anche nella vecchia formulazione. Difatti, nel punto primo si parla di “memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Tuttavia, con il secondo termine viene concesso alla parte un termine “per replicare alle domande ed eccezioni nuove…”. Abbiamo visto che nella prima memoria non si possono proporre domande nuove od eccezioni, dunque: che senso ha la disposizione del punto 2, là dove dà la possibilità di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte?
Alcuni autori e la giurisprudenza si attengono al dato letterale, ritenendo che con la II memoria si possa solo replicare alla domanda nuova proposta in udienza e hanno giustificato tale apparente disfasia argomentando che la I memoria è un’appendice scritta di quella facoltà di precisazione dei fatti e delle domande già esercitate in udienza. Pertanto, solo dopo tale precisazione le parti hanno l’onere di replicare alle domande ed eccezioni nuove.

Secondo altri autori, per uscire dall’impasse bisogna forzare il dato letterale ed ammettere che nella prima memoria ex art. 183 è lecito e ammissibile proporre domande ed eccezioni nuove . Si è così sostenuto, relativamente alle eccezioni, che modificare una eccezione altro non è in concreto che introdurre una eccezione nuova . In altre parole, poiché l’eccezione consiste sempre nell’allegazione di un fatto estintivo, impeditivo, modificativo del diritto fatto valere dall’attore, la modifica del fatto che si pone a fondamento di un’eccezione si traduce sempre nella proposizione di una diversa e nuova eccezione, in aggiunta o in sostituzione a quelle già sollevate. Da qui la conseguenza che quando l’art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., nel fissare il contenuto della prima memoria difensiva parla di modifica delle eccezioni, in realtà non può che far riferimento alla proposizione di nuove eccezioni.
Tuttavia rimarrebbe il problema delle domande. Modificare un fatto, lo abbiamo visto, non significa necessariamente modificare una domanda.

Una questione interessante è poi quella relativa al contumace che si costituisca in cancelleria dopo l’udienza di trattazione, ma prima dello spirare dei termini, ad esempio entro trenta giorni dall’udienza. Avrà la possibilità di depositare le memorie? A mio avviso la risposta è negativa, perché al momento della costituzione si è già consumato il potere di richiedere i termini. L’attività consentita, infatti, deve essere valutata con riferimento al momento in cui si verifica la preclusione ossia riguardo all’udienza di trattazione.
Come si vede, il modello prefigurato dal legislatore può rivelarsi efficace per alcuni tipi di processo, quelli più semplici, ma non certo per quelli più complessi, ove il sistema entra fatalmente in crisi. Secondo alcuni, il giudice, nei casi più complessi, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 175 c.p.c., dovrebbe assegnare nuove memorie, magari una quarta , per consentire alle parti di replicare.

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188 commenti »


Dan

Gentile Avvocato,
ho letto il Suo articolo che ho trovato interessante, particolarmente in relazione ad un articolo che non brilla in quanto a chiarezza.
cordialmente
Daniela

5 mag 2008, 7:51pm |

Antonio

Gentile avvocato, ho letto il suo articolo e lo ho trovato molto interessante, ora se posso le pongo un quesito accaduto:
Le parti (sono tre) all’udienza hanno chiesto al giudice che si assegnano i tre termini ex 183 cpc, ma con scansione temporale diversa. Il Giudice li ha concessi e sul verbale ha così scritto: …assegnando loro sino a 80 gg. prima dell’udienza per deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande e conclusioni già proposte;
gg. 50 per replicare alle domande;
ulteriori 20 gg. prima dell’udienza per la sola indicazione di prove contrarie, su concorde richiesta delle parti.

L’attore ed un convenuto(TIZIO) hanno depositato la prima e seconda memoria, a partire dalla data di udienza,non tenendo conto di quello che avevano chiesto ed ottenuto dal Giudice.

L’altro convenuto(CAIO) ha depositato tenendo conto dell’ordinanza del Giudice.

L’attore ha depositato la terza memoria replicando al convenuto (CAIO) così come aveva stabilito il Giudice.

Il convenuto(TIZIO), ha depositato una memoria (chiamandola terza) così come aveva stabilito il giudice, cioè fino a venti giorni prima per la sola indicazione di prove contrarie, dicendo che:” I TERMINI EX ART 183 ERANO PERENTORI…..”

domanda: ma si può fare tutto questo, visto che le PARTI LO AVEVANO CHIESTO E IL GIUDICE LI HA CONCESSI?
GRAZIE

20 giu 2008, 10:42pm |

Mirco Minardi

I termini perentori non possono essere modificati:
a) né dal giudice;
b) né tanto meno su richiesta e accordo delle parti.

Quando mi capitano questi casi io deposito SEMPRE nei termini previsti dal codice, e MAI in quelli stabiliti dal giudice. Al limite solo la 3° memoria la deposito dopo la scadenza dei termini, ma solo qualora entro i termini non sia stata depositata dall’avversario la 2° memoria.

D’altra parte, il rischio che in appello tutte le memorie possono essere considerate tardive è troppo alto, dunque conviene sempre rispettare il codice allorquando abbiamo a che fare con termini perentori.

23 giu 2008, 8:50am |

FILIPPO

Egr. Avvocato, complimenti per l’articolo che è molto chiaro.
Le pongo un quesito; cosa accade se mentre decorrono i termini di cui all’art. 183, 6 comma, uno dei difensori rinunzia al mandato? Il nuovo difensore si costiuisce in cancelleria con una delle memorie autorizzate? Grazie.

17 set 2008, 8:07pm |

Mirco Minardi

Grazie Filippo,
mentre nel giudizio in Cassazione la procura non può essere rilasciata a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, nel giudizio di merito ciò è ritenuto possibile.
Vedi ad esempio questa massima:
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell’art. 83 c.p.c. – quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. – purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l’atto in questione sia inammissibile poiché versato in processo contumaciale, non comunicandosi l’eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio (mandato “ad litem”) che contiene.
Cassazione civile , sez. II, 14 febbraio 2002, n. 2149

17 set 2008, 8:29pm |

Laura

Egregio avvocato le sottopongo il seguente caso.
Tizio cita Caio e in citazione chiede l’autorizzazione a chiamare un terzo in causa. Caio si costituisce in udienza e in tale sede Tizio contesta genericamente la comparsa di risposta e insiste per la chiamata di 3°. Il giudice autorizza e fissa nuova udienza per la costituzione del terzo. Il terzo si costituisce in tale udienza ulteriore. In questa sede i difensori chiedono solo la comparizione delle parti ai fini conciliativi e il giudice autorizza.La conciliazione fallisce e le parti chiedono termini 183 sesto comma.
Può l’attore indicare tutte le sue contestazioni e precisazioni e/o modificaszioni delle domande nella prima memoria 183 sesto comma? o ci sono preclusioni dato che in udienza non si è contestato più di tanto?
Ed ancora, le allegazioni documentali alla prima memoria 183 sesto comma sono ammesse o no?
Grazie

30 set 2008, 11:38am |

Domenico

ottimo commento da un art. di difficile interpretazione
sono a chiedervi un parer in merito a una causa:
contratto preliminare di vendita non viene rispettato il temine fissato per il rogito parte venditrice, nonostrate espressi accordi con l’altra parte in presenza di testimone che si sarebbero sentiti dopo le festività di natale per concordare altra data visto la sua assenza e la chiusura della sede, invia diffida ad adempiere proprio in quel periodo con raccomandata mai ritirata.
si istaura un giudizio dove la parte compratrice chiede la nullità della diffida ad adempiere e della contestuale risoluzione del contratto contraria a vari principi ed in particolare al dettato dell’art 1455 chedendo altresì la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della controparte chedendo il doppio della caparra.
nella prima memoria 183 si chiede sempre la nullità della diffida ad adempiere e la risoluzione unilaterale del venditore di seguito si chiede l’accertamento del grave inadempimento del venditore e di seguito a ciò il recessio del contratto con il diritto al doppio della caparra in subordine sempre accertamento dell’inadempimento e la risoluzione del contratto specificando e precisando che in atto si era chiesto il doppio della caparra ma si indendeva limitare in questo l’azione risarcitoria con rinuncia ad altre pretese in via ulterirmente subordinata si chiedeva di rimettere al giudice l’entità del risarcimento.
parte convenuta nella seconda memoria rifiutava il contraddittorio ritenedo le domande nuove.
a mio parere vi sono delle considerazioni:
1. il giudice è palese che prima di pronunciare una risoluzione e una condanna a favore di una parte acceerti l’inadempimento dell’arta parte visto che questo costituisce il presupposto della sua pronuncia.
2. il codice parla di domande eccezioni nuove se quasto non fosse possibile che senso ha la secondo memoria?
3. il convenuto eccependo il suo non inadempimento e la legittimità della diffida mette parte attorea di modificare in prima memoria 183
4 ad ogni modo la richiesta di risoluzione con condanna al doppio della caparra, nella prima memoria viene riproposta con specificazione e precisazione del fatto che la parte ha inteso limitare in quasta richiesta la domada risarcitoria con rinuncia ad altra pretesa. Bene questo come può essere inteso modifica a mio parere trattasi di precisazione dove parte convenuta non può rifiutare il contraddittorio.
si rimane in attesa di un Vs. parere grazie

8 ott 2008, 2:59pm |

Guido

La ringrazio Avv. Minardi delle sue chiare precisazioni che mi sono state utilissime.

Vorrei però sapere se la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, da parte attorea, possa svolgere anche un ruolo – in senso lato – di “replica” a quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta. O se, in alternativa, svolga solo la funzione di specificare meglio la pretesa posta nell’atto di citazione.

La ringrazio per l’aiuto che vorrà darmi.

Guido

21 nov 2008, 6:24pm |

Mirco Minardi

Caro Guido,

con la prima memoria DEVE essere presa posizione sui fatti affermati in comparsa di costituzione dal convenuto, perchè una contestazione fatta con la II potrebbe, dico potrebbe, essere ritenuta tardiva.

21 nov 2008, 6:43pm |

Alessia

Gentile avvocato,
ho letto il suo articolo e l’ho trovato molto utile, grazie.
Vorrei sottoporLe un quesito.
Insaturiamo un giudizio con citazione, segue costituzione del convenuto.
In udienza ci si richiama a quanto argomentato in atti ed il giudice concede termini ex art. 183, 6° comma cpc.
Svolgo la prima memoria ex 183 precisando le argomentazioni e contestando quanto affermato dal convenuto in comparsa di risposta senza però introdurre nuovi elementi ma unicamente argomentando.
Il convenuto non dimette la prima memoria.
Svolgo la seconda memoria unicamente istruttoria.
Il convenuto scambia la seconda memoria ex art. 183 6° comma svolgendo deduzioni e conclusioni oltre che a svolgere le istanze istruttorie.
Ora mi chiedo se siffatte deduzioni debbano essere considerate tardive.
Grazie,
cordiali saluti.

24 nov 2008, 1:55pm |

Mirco Minardi

Assolutamente sì, è una eccezione che ho fatto molte volte ed è stata sempre accolta.

24 nov 2008, 5:20pm |

Alessia

Grazie,
Buon lavoro.

24 nov 2008, 5:41pm |

Giuseppe

Gentile Avv.Minardi,
ottimo commento e complimenti per l’estrema chiarezza e semplicità nell’esporre una tematica confusa e a tratti incerta.
Una questione che mi pongo è la seguente.
Il debitore opponente, nell’opposizione adecreto ingiuntivo, svolge l’eccezione di prescrizione del debito nella I memoria 183 VI comma c.p.c.
Nulla aveva precisato in tal senso nella comparsa di risposta.
L’opposto nella II memoria 183 VI comma cpc ovviamente eccepisce la decadenza dal termine per la formulazione della domanda nuova.
Gradirei il suo parere in proposito.
la ringrazio in anticipo per la sua eventuale cortese risposta.
Cordiali saluti

2 dic 2008, 9:35pm |

Mirco Minardi

In tanto grazie.
La questione si presta a diverse interpretazioni, ma a mio avviso il termine ultimo è dato dalla citazione, questo perchè tutto il sistema è basato sul principio che l’eccezione va formulata con il primo atto difensivo:
a) così è per il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta;
b) così è per l’attore in relazione alle domande ed eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di costituzione, che debbono essere spiegate in udienza di trattazione.
L’eccezione di prescrizione sollevata con la prima memoria sarebbe tardiva nel giudizio ordinario; non si vede per quale ragione possa ritenersi tempestiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il convenuto ha la possibilità di eccepire la prescrizione con l’atto di citazone, perchè con la notifica del decreto ha avuto contezza della causa petendi e del petitum richiesto dal creditore; dunque ha l’onere di sollevare subito l’eccezione.

Cordialmente.

Mirco Minardi

3 dic 2008, 10:48am |

Giuseppe

Ancora grazie per la puntuale e precisa risposta.
Colgo l’occasione per augurarle delle prossime serene festività.

12 dic 2008, 6:15pm |

Francesco

Egregio avvocato, mi permetto di dissentire dall’interpretazione sulla perentorietà dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, data il 20 giugno 2008 in risposta ad Antonio.
Mi sembra infatti abbastanza pacifico che la norma sancisca la perentorietà quale natura dei termini de quo e non che perentoriamente il giudice debba fissare i termini in 30+30+20 giorni dall’udienza.
Ad ogni buon conto, il comportamento processuale delle parti, concordi nel chiedere termini lunghi, impedisce, in sede di appello, la proponibilità di motivi sul punto.
Cordiali Saluti.

5 gen 2009, 1:28pm |

Mirco Minardi

A mio avviso il tenore letterale della norma e la sua ratio non consentono detta interpretazione. Se fosse possibile per il giudice disporre dei termini la riforma voluta dal legislatore cadrebbe nel vuoto.

Quanto al comportamento processuale delle parti, la Cassazione ha affermato ripetutamente che i termini non sono disponibili nemmeno al giudice, in quanto sono preordinati al regolare e celere andamento del processo, ratio oggi rafforzata dal dettato costituzionale.

Cordialmente.

8 gen 2009, 10:18am |

Pietro

Egr. Avvocato, desidererei sottoporLe un quesito. Premesso che: alla prima udienza la parte convenuta è stata dichiarata contumace; il G.I. inoltre ha fissato, su richiesta di parte attrice,i termini ex art 183 6° comma. Purtroppo nessuna memoria è stata depositata nei termini, neanche quella istruttoria (che è quella che a me interessa).
Il quesito che Le pongo è questo: 1) è possibile “fissare” un nuovo termine per tale deposito, ed ancora 2) potrebbe il Giudice fissarne uno d’ufficio? In attesa porgo cordiali saluti.

30 gen 2009, 7:53pm |

Mirco Minardi

L’unica chance è la rimessione termini ex art. 184 bis

30 gen 2009, 7:58pm |

Alberto

Egr. Avvocato, vorrei sapere se, avendo il giudice concesso i termini di cui all’art.183 6° co c.p.c., una delle due parti puo’ depositare la seconda memoria senza aver depositato la prima.
Grazie e cordiali saluti.

27 feb 2009, 6:57pm |

Mirco Minardi

Sì, naturalmente non può precisare o modificare le domande, ma solo articolare prove e produrre documentazione sulla base dei fatti già allegati.
Cordialmente.

4 mar 2009, 9:06am |

Paola giardina

Gentile avvocato, ho letto con interesse il suo articolo e vorrei sottoporLe un quesito.
Iscrivo a ruolo lo scorso giugno una citazione per i danni derivati dall’edificazione del fabbricato dei convenuti. Successivamente, lo scorso settembre i convenuti, nel completare la loro opera, e precisamente nel realizzare il propio muro di confine, cagionano altri danni agli attori. Con lettere settembre e gennaio u.s. ne lamento l’esistenza. La prma udienza di trattazione si è tenuta lo scorso 11 febbraio ho richiesto i termini del 183 e il primo temine 183 scadrà il 12 marzo p.v.. Le chiedo. posso con questa memoria modificare la domanda e le conclusioni, acquisendo al processo i nuovi fatti storici sopravvenuti ma dipendenti pur sempre dai lavori di edificazione del lotto per cui è causa?
Grazie fin d’0ra per la Sua attenzione.

4 mar 2009, 3:59pm |

Mirco Minardi

Non è facile dare una risposta senza vedere gli atti. Ad ogni modo:
a) se il fatto è lo stesso ma si sono aggiunti nuovi danni, questi possono rientrare nella modificazione della domanda;
b) se il fatto cagionativo del danno è diverso, ancorchè inserito nelle opere di edificazione (che però rappresentano un contesto, più che la causa specifica dei danni) siamo in ipotesi di domanda nuova, come tale vietata.

Mi viene da pensare che si tratti di una fattispecie di danno nuova. Forse sarebbe il caso di iniziare una nuova causa.

4 mar 2009, 8:25pm |

Paola giardina

Grazie di cuore per la precisione e la gentilezza.

5 mar 2009, 3:06pm |

MATTIA CAPPELLO

Egregio Avvocato,
mi accodo ai ringraziamenti per la chiarezza con cui è entrato nell’analisi della norma. Le pongo una domanda: non ho predisposto la memoria 183 6°co n. 2, e quindi non ho indicato i mezzi di prova, cosa che avevo però già fatto in atto di citazione. In questo caso quelle allegazioni proposte in citazione decadono oppure no? In ogni caso (oltre ai mezzi di prova indicati) la mia intenzione/speranza è quella che il Giudice disponga una CTU.
Grazie

8 mar 2009, 10:11pm |

Mirco Minardi

Naturalmente le indicazioni contenute in citazione conservano validità pertanto basterà insistere nella 3 memoria o in udienza.

8 mar 2009, 10:25pm |

Cristina

Gent.le collega, ancora grazie per la chiarezza del commento.
Vorrei sentire la Sua opinione in merito al seguente quesito.
In procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per fornitura merce, l’opponente ha eccepito l’avvenuta estinzione del credito producendo copia dei pagamenti (assegni e bonifici).L’opposto sostiene che detti pagamenti sono da imputare a forniture pregresse e allega dette fatture.
Allora l’opponente, con memoria di cui al secondo termine, produce altri documenti attestanti l’avvenuto pagamento di tali ulteriori fatture.
Ancora con meoria di cui al terzo termine l’opposto ripropone la medesima eccezione e produce altre fatture pregresse.
All’udienza fissata dal giudice mi sono opposta a tale produzione, ritenendola comunque tardiva e non costituente prova contraria nel senso dettato dalla norma.
Il giudice si è riservato e, a riserva sciolta, non si pronuncia sulle mie eccezioni, e ammette una ctu contabile sulla scorta della documentazione allegata dalle parti.
MA in questo modo non è stato violato il principio del contraddittorio, non essendo stata data la possibilità all’opponenete di fornire prova dell’avvenuta estinzione anche delle fatture ex adverso prodotte solo con la memoria di replica?
Mi perdoni la prolissità e ringrazio in anticipo per l’attenzione.

10 mar 2009, 11:01am |

Mirco Minardi

Cara Collega,
in realtà tu avresti dovuto produrre le fatture all’udienza in cui il giudice ha nominato il ctu.
Adesso dubito che il ctu possa tenerne conto, essendo pacifico che il ctu può basare il suo giudizio tecnico solo sulla base di documenti ritualmente acquisiti al processo.
L’altro quesito è: la produzione dell’opposto con la III memoria è tardiva? A mio avviso no, perchè si tratta di una allegazione in fatto e di una produzione documentale conseguente alle eccezioni, allegazioni e produzioni di cui alla II memoria.
Cordialmente
Mirco Minardi

10 mar 2009, 12:02pm |

Elisabetta

Gentile avvocato,
leggo solo adesso il suo interessante articolo circa l’incomprensibile struttura non solo semantica della nuova formulazione dell’art. 183 c.p.c.
La mia domanda è la seguente: con la riforma del processo civile che incombe, come dovranno essere formulate le richieste istruttorie visto che il teste, teoricamente comporrebbe la sua dichiarazione da solo?
grazie

27 mar 2009, 5:21pm |

Angela

Egregio Avvocato, ho appena letto il suo interessante articolo di commento all’art. 183 c.p.c. nuova formulazione. Mi chiedevo se la richiesta dei mezzi istruttori formulata con la I memoria ex art. 183 comma 6 fosse ammissibile o meno. Sarebbe interessante conoscere il suo parere considerato che è argomento di discussione con la mia collega di studio. La ringrazio. Cordialmente

30 mar 2009, 6:16pm |

Mirco Minardi

Il primo comma dell’art. 183, in effetti, dice che le memorie sono “limitate” alla sola precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni. Una interpretazione rigorosa potrebbe dunque ritenere non ammissibili le richieste di prova contenute nella I memoria. Ed un collega, qualche giorno fa, mi ha detto che lui eccepisce sempre la nullità delle memorie che esorbitano da quanto stabilito dal punto 1). A mio avviso il problema delle preclusioni si pone a valle non a monte; intendo dire che bisogna non andare oltre i termini, ma nulla vieta di anticipare le richieste.
Debbo dire, però, che con il tempo sono diventato molto prudente, per cui poiché la norma parla di II memoria, mi limito ad osservare il dettato.
Cordialmente.
Mirco Minardi

30 mar 2009, 6:42pm |

Mirco Minardi

Le richieste vanno fatte come sempre. La possibilità di rivolgere le domande al teste con un atto scritto è appunto una possibilità.
cordiali saluti.

Mirco Minardi

30 mar 2009, 6:45pm |

Giuseppe

Gentile avvocato,
intanto complimenti per la chiarezza circa il 183 VI co. purtroppo spesso viene usato impropriamente. Volevo proporre un quesito. Attore e convenuto chiedono l’ammissione di mezzi istruttori. Il Giudice ammette quelli di parte attrice e riservando all’esito ogni ulteriore statuizione. Dopo l’escussione dei testi ammessi, entrambe le parti chiedono un rinvio per p.c. In questo caso, la parte che invece di insistere nell’ammissione dei mezzi istrutt., anche se li aveva chiesti ed il Giudice si era riservato, può ritenersi decaduta? Secondo me, sì per il principio ex art. 115 c.p.c. Tuttavia gradirei un suo illustro parere. Grazie.

3 apr 2009, 4:05pm |

Roberta foglia manzillo

egregio avv,
in sede di opposizione a decreto ingiunto effettuato da controprte ho dovuto chiamare un terzo perchè a dire dell’opponente parte delle somme spettanti all’opposta erano stati versati al terzo (capogruppo di un ati), la scrivente nell’effettuare la chiamata del terzo ha chesto la condanna della prima società opponenete e in subordine la condanna del terzo, è possibile in sede di memorie modificare la domanda chiedendo la condanna unitamente in solido o altrenativamente ciascuna in base a quant deve corrispondere? o ciò rappresenterebbe una domanda nuova? se così dovesse essere avevo in mente di fare un nuovo atto di citazione. sottolieno che il terzo ha ammesso di avere parte dllle somm con cmparsa di costituzione e riposta. le sarei grata della rispotadata la sua esperienza.

4 apr 2009, 7:22am |

Mirco Minardi

Per Roberta Foglia Manzillo

Direi che si tratta di emendatio perchè il bene della vita è lo stesso, come pure il petitum.
In giurispr. è stato già affermato che la richiesta di condanna in solido, dopo aver chiesto la condanna a ciascun debitore separatamente, non costituisce mutatio Cass. civ. 8520/2004

Comunque è bene usare le subordinate.

Cordialmente

Mirco Minardi

4 apr 2009, 7:48am |

Mirco Minardi

Anch’io sono del parere che con la richiesta di pc la parte decade dalla facoltà di chiedere soprattutto alla luce del nuovo orientamento sulla ragionevole durata del processo

7 apr 2009, 9:08am |

Milena

Egr. Avv.,
Le vorrei sottoporre il seguente quesito: ritiene che con la memoria n.1 ex art. 183 co. 6 l’attore possa procedere al disconoscimento della firma apposta su un contratto prodotto dal convenuto al momento della costituzione? Si può ritenere che le memorie ex art. 183 siano un prosieguo, una propaggine della prima udienza?
La ringrazio anticipatamente.

10 apr 2009, 2:04pm |

Mirco Minardi

Domanda interessante. A mio avviso non è possibile in quanto il n. 2 del secondo comma dell’art. 215 fa riferimento all’udienza o alla prima memoria successiva. Come chiarito dalla Suprema Corte, “I due termini (prima udienza o prima risposta), non sono alternativamente rimessi alla volontà della parte, che ha l’onere del disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine”, Cass. civ. n. 9159/2002.
E’ vero che con la I memoria le parti possono esercitare quell’attività di precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già previste in udienza, ma ciò non significa che l’attore possa proporre le nuove eccezioni che ben avrebbe potuto e dovuto proporre in udienza, tanto è vero che la I memoria non parla di nuove eccezioni. Ne parla la II ma solo con riferimento a quelle conseguenti alle attività svolte in udienza.
Cordiali saluti.
Mirco Minardi

14 apr 2009, 5:01pm |

Marco

Gentile avvocato,
complimenti per l’articolo che ho appena letto, munito di chiarezza e sintesi in una disciplina troppe volte lasciata in balia di riforme schizzofreniche proprie di chi poco frequenta le aule giudiziarie.
Le chiedevo semplicemente: i giudici del foro in cui esercito,concedendo i termini della norma in commento, fanno decorrere il primo termine dalla data di udienza stessa. Il dies a quo è sempre il giorno successivo o lo stesso giorno d’udienza in cui i termini sono stati richiesti ?
La ringrazio anticipatamente.

15 apr 2009, 9:46am |

Mirco Minardi

Grazie per i complimenti. Il giorno dell’udienza va escluso ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.

15 apr 2009, 7:29pm |

Marcello

Gent.mo avv. Minardi
Le vorrei porre un quesito.
Il difetto di competenza può essere fatto rilevare per la prima volta nelle memorie ex art. 183 cpc o solo entro la prima udienza di trattazione?
grazie
marcello

17 apr 2009, 2:23pm |

Antonio chiaromonte

Egregio Collega Minardi,associandomi ai tanti complimenti da Lei meritatamente ricevuti per l’interpretazione del controverso art.183 bis cpc,6^comma,mi permetto porLe il seguente quesito:
L’Azienda X conviene un consulente esterno con il quale aveva un accordo per la presentazione di progetti di finanziamento industriali,ad oggetto di sentir dichiarare che nulla era dovuto al consulente in quanto essa non era entrata in graduatoria del cosidetto PIA 2004,per cui era stata presentata domanda.Il consulente si costituisce in giudizio, spiegando domanda riconvenzionale, in quanto fa rilevare che il Ministero aveva concesso alle aziende non entrate in graduatoria nel PIA un’agevolazione sotto diversa forma, ma sostanzialmente equivalente , alla quale l’Azienda,dopo aver in un primo momento aderito,non aveva dato seguito. Sottolinea, quindi, che la concessione delle agevolazioni era intervenuta,e chiede quindi l’applicazione dell’art.9, 2^ comma del contratto, che per chiarezza qui Le trascrivo:”dopo la delibera di concessione delle agevolazioni, e prima di qualsiasi erogazione, allo Studio verranno riconosciute le competenze nella misura del 35% dell’ammontare integrale determinato ai sensi dell’art.3″.
In sede di 1^memoria ex art.183, “melius re perpensa” il consulente modifica la sua domanda, ritenendo applicarsi il 4^comma del’art.9, che recita:” In ogni caso di decadenza,o revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, e comunque per esclusiva responsabilità della X, allo Studio verranno riconosciute le competenze nella misura integrale così come indicato nell’art.3, punto b.” Ciò sul rilievo che
in realtà l’azienda, dopo aver inviato la domanda di agevolazioni, non aveva dato seguito alla pratica,non indicando l’Istituto bancario, e così quindi decadendo dal diritto. L’Azienda,con la 2^ memoria, eccepisce che
trattasi di domanda nuova,fondata su diversa causa petendi e con diverso petitum, e dichiara di non accettare su di essa il contraddittorio.
Qual’è il Suo autorevole parere? Io penso che quanto al petitum trattasi di un mero ampliamento,consentito, anche sul rilievo che nella comparsa conclusionale si chiedeva il 35% ovvero la minore o maggior somma ritenuta dal Tribunale. Quanto alla causa petendi, essa va comunque identificata nel contratto, ed in particolare nell’art.9. Resto in attesa di una Sua cortese risposta,professandomi a Sua disposizione per ogni Sua occorrenza nei Fori di Napoli,Benevento e S.Maria C.Vetere, abitualmente frequentati dal mio Studio. Molti ringraziamenti e cordiali saluti
Avv.Antonio Chiaromonte

19 apr 2009, 6:07pm |

Mirco Minardi

Salve,
il difetto di competenza può essere eccepito sino alla prima udienza di trattazione, fatta eccezione per la competenza territoriale derogabile che deve essere eccepite con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata.
Cordialmente.

Mirco Minardi

19 apr 2009, 9:52pm |

Mirco Minardi

Gentile Collega, ritengo di tratti di una mutatio libelli. L’ampliamento del petitum integra una emendatio solo se la causa petendi è la stessa. Questa, peraltro, non è rappresentata dalla fonte degli obblighi tra le parti (il contratto), bensì dai fatti costitutivi della pretesa. Nel caso in esame, i fatti posti a fondamento della riconvenzionale (richiesta di compenso per intervenuta delibera) sono del tutto diversi dalla successiva domanda basata sull’inadempimento della attrice.

Cordiali saluti.

Mirco Minardi

19 apr 2009, 10:00pm |

Mariangela D'Aurizio

Gentile Collega, nell’associrmi ai vari complimenti per l’articolo, le scrivo per chiederLe un parere e per togliermi un dubbio: l’attore regolarmente costituito non compare alla prima udienza (in quanto il Collega di controparte ha chiuso il verbale dopo neanche venti minuti dall’inizio dell’udienza)e il legale del convenuto chiede la concessione dei termini 183 6° comma, che vengono concessi dal Giudice.
mi chiedo se la concessione del triplo termine si estende anche all’attore non comparso ma regolarmente costitito.
Grazie,
Mariagela D’Arizio

21 apr 2009, 11:08am |

Mirco Minardi

La questione è a dir poco MOLTO INTERESSANTE!! e la invito a tenermi aggiornato su come andrà a finire. A mio parere la risposta è negativa ma in dottrina (non conosco infatti pronunce edite che affrontino il problema, anche se in una pronuncia la Cass ha permesso al contumace costituitosi dopo la scadenza del II termine ex art. 183 vecchio rito, di formulare le richieste istruttorie, ma in quel caso non c’era opposizione della c/p) si registrano posizioni più aperte: da chi ritiene che il triplo termine si applichi anche al non richiedente, da chi afferma che potrebbe usufruire della II memoria per articolare i mezzi di prova e della III per replicare. In ogni caso è bene depositare ugualmente le memorie.
Cordialmente.

21 apr 2009, 12:07pm |

Adri

gentile avvocato il suo commento è molto chiaro.
Vorrei porle un quesito.
Ricevo atto di citazione, mi costituisco con chiamata di terzo, il giudice fissa l’udienza. In questa udienza si costituisce il terzo e l’attore chiede i termini dell’art. 183. Posso con il numero 1 del 183 chiedere al terzo la produzione di documenti dallo stesso richiamati con la costituzione, e con il numero 2 produrre io stessa documenti?

21 apr 2009, 3:11pm |

Mirco Minardi

La risposta è sì per entrambe le domande anche se, qualora intesa come ordine di esibizione, la prima richiesta andrebbe formulata, ma non a pena di nullità, con la II memoria. Non ha attecchito infatti la tesi di chi sostiene che con la I memoria non sarebbe possibile formulare istanze istruttorie.

21 apr 2009, 4:03pm |

Rossana

gentile avvocato il suo commento è molto chiaro.
Le vorrei chiedere se scaduti i termini 183 c.p.c assegnati dal giudice solo al convenuto che li chiedeva denza chiamare controparte, è possibile chiedere 184 bis.Le premetto che il giudice alla domanda di attore “perchè ha verbalizzato senza chiamare…” rispondeva” era solo un mero rinvio al …(dando data) e tra l’altro il difensore parte convenuta aveva mandato sostituto).
La ringrazio
Distinti saluti

23 apr 2009, 4:54pm |

Mirco Minardi

Non ho ben capito cosa è successo all’udienza. In ogni caso il 184 bis viene concesso raramente e sono nel caso in cui la decadenza è incolpevole.
Cordiali saluti.
Avv. Mirco Minardi

23 apr 2009, 5:33pm |

Angelo

gentile avvocato vorrei un suo parere:
il giudice concede i tre termini dell’art. 183 6° c. , l’attore ed il convenuto non depositano niente con il I° , con il II°, l’attore replica alle mie eccezioni della comparsa di costituzione e deposita ulteriore documentazione.
è tardivo tutto ciò?

23 apr 2009, 5:50pm |

Mirco Minardi

La documentazione è ammissibile solo se a riprova delle prove chieste dal convenuto (in questo caso con la comparsa o in udienza). Per quanto riguarda la replica delle eccezioni occorre distinguere: se si tratta di una vera e propria contro-eccezione essa è tardiva; se si tratta di una mera contestazione alle mere difese o alle eccezioni in senso stretto sollevate si potrebbe invocare il principio di Cass. civ. 5191/2008 che ha sancito l’obbligo per la parte di contestare con la prima difesa utile i fatti allegati dall’altra parte.
Cordialmente.
Mirco Minardi

23 apr 2009, 6:04pm |

Maria

gentile avvocato vorrei un suo parere: il giudice concede i tre termini dell’art. 183 c. 6, l’attore deposita 1 memoria il convenuto no, il convenuto deposita 2 e 3 memoria l’attore no. il convenuto ovviamente non potrà precisare o modificare le domande, ma solo articolare prove e produrre documentazione sulla base dei fatti già allegati vero? l’attore che ha articolato le prove nella memoria di costituzione presentata al giudice istruttore (si tratta di separazione) può articolare altre prove anche se non l’ha fatto con la 2 memoria oppure dato che li aveva già articolate nella memoria di costituzione può ancora farlo?

28 apr 2009, 10:07pm |

Mirco Minardi

Con la II memoria il convenuto potrà formulare le domande e le eccezioni nuove conseguenti SOLO alle domande ed eccezioni nuove dell’attore formulate (eventualmente) in udienza. Potrà naturalmente prendere posizione sui fatti allegati dall’attore con la I memoria e ovviamente articolare mezzi istruttori e produrre documenti. L’attore che non ha depositato la II e la III memoria potrà solo insistere sulle prove già chieste ed, eventualmente, replicare su quelle a riprova del convenuto contenute nella III memoria.
Cordialmente.
Mirco Minardi

29 apr 2009, 8:21am |

Maria

gentile avvocato vorrei sapere nel caso in cui non sono state presentate la II e la III memoria ex art. 183 c. 6 è possibile fare richiesta di rimessione nei termini ai sensi dell’art. 184 bis. grazie

29 apr 2009, 4:25pm |

Mirco Minardi

Richiedere la rimessione è certamente possibile; il problema è ottenerla. Occorre una validissima ragione.

29 apr 2009, 5:36pm |

Mariangela

Caro collega,
apprendo solo adesso dell’esistenza dei suoi e-book in tema di processo di cognizione e credo vivamente siano di enorme utilità. Anche perchè vi sono cose che purtroppo non si imparano sui libri… ma solo sbagliando sulla propria pelle!
Mi piacerebbe comprare i suoi libri ma non riesco a capire come si fa! Essendo dei libri elettronici posso comprarli solo sul web in versione file oppure ne esiste anche una copia cartacea?
Le sarei grata se potesse rispondermi a tal proposito.
Un cordiale saluto,
Mariangela Basile

29 apr 2009, 5:49pm |

Mirco Minardi

Mancano solo pochi giorni!!! Il tempo che i tecnici di Lexform predispongano la pagina.
L’importante è iscriversi alla Newsletter.

29 apr 2009, 6:20pm |

Graziana

Gent. avvocato
vorrei sottoporle un quesito, ringraziandola anticipatamente dell’attenzione.
Vorrei sapere: con la comparsa di costituzione sono stati richiesti i mezzi istruttori dell’esame testimoniale e inter. formale,(indicati anche nella I° memoria ex art. 183) indicando anche i soggetti, ma senza articolare le domande (che comunque possono essere desunte dal contenuto dell’atto), succede che la II° memoria è stata depositata in ritardo e pertanto potrà essere eccepita la tardività. tuttavia il convenuto può insistere comunque sui mezzi istruttori richiesti in atto di costituzione e memoria di precisazione? se è si, in che modo può essere superata la mancata articolazione delle domande?
grazie ancora.

30 apr 2009, 10:55am |

Mirco Minardi

Le circostanze narrate in citazione, di per sè, non sono automaticamente escludibili come articoli di prova; anzi, una volta (prima del ‘95) andava molto di moda farlo. Quello che fa la differenza è il contenuto. Se i capitoli contengono vere e proprie narrazioni non possono essere ammessi, in quanto vi è violazione dell’art. 244. I fatti sono specifici se consentono di formulare un giudizio di rilevanza rispetto al thema decidendum. Faccio degli esempi:
1) Il giorno 15 dicembre 2008, verso le ore 15,00, l’attore, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta e percorreva via Manzoni sita nel Comune di Roma, all’altezza del civico 30, veniva travolto dall’autovettura Alfa, targata ….., condotta nell’occasione dal sig. ……, la quale provenendo da via Foscolo, ometteva di arrestarsi al segnale di stop ivi presente.
Un capitolo così formulato è certamente ammissibile laddove richiamato e non specificamente riformulato con la II memoria.
Facciamo un altro esempio.
1) Al marito deve essere addebitata la separazione, essendosi macchiato di infedeltà, abusi, violenze ed avendo sempre considerato e trattato la moglie alla stregua di una serva.
Un capitolo del genere è palesemente inammissibile.
Spero di essere stato d’aiuto.
Cordialmente.
Mirco Minardi

30 apr 2009, 11:44am |

Serena

Gentile Avvocato,
mi associo ai complimenti di tutti i colleghi e le pongo il seguente quesito:
giudizio civile per inadempimento. Il convenuto si costituisce in giudizio depositando comparsa con domanda riconvenzionale. Alla prima udienza l’attore contesta a verbale genericamente tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito dal convenuto nella comparsa. Vengono richiesti e concessi i tre termini 183. Per una nostra svista la 1° memoria viene considerata nulla. Ora, il convenuto ritiene che per tale ragione siano nulle anche le successive due memorie in cui, ovviamente, sono state articolate le prove. Ritiene, inoltre, che non avendo contestato i fatti di cui alla comparsa di costituzione e risposta questi debbano ritenersi pacifici (anche se di fatto si tratta di circostanze incompatibili con quelle affermate in citazione). A mio avviso è possibile contestare i fatti dedotti dall’avversario sino alla udienza di precisazione delle conclusioni anche tenendo conto del fatto che il deposito delle memorie 183 è una facoltà e non un dovere della parte.

4 mag 2009, 11:58am |

Mirco Minardi

Anzitutto grazie per i complimenti.
Il fatto che la prima memoria non sia stata depositata non rende di per sé nulle le memorie successive; può invece accadere che i capitoli di prova vertano su circostanze di fatto allegate con la prima memoria nulla. In tal caso vanno dichiarati inammissibili i capitoli se le circostanze non sono mai state allegate prima.
In merito alla contestazione, la giurisprudenza della Cassazione è in effetti cambiata molto recentemente, affermando che se non c’è contestazione specifica e tempestiva i fatti si intendono pacifici. Più complesso il caso in cui sia fatti incompatibili con quelli articolati in citazione. Faccio un esempio:
L’attore afferma che Tizio gli ha dato uno schiaffo il giorno x in quella certa città. Il convenuto si costituisce allegando che quel giorno si trovava in Australia. In questo caso la contestazione generica, a mio avviso, ha degli effetti e non occorre una contestazione specifica, trattandosi di fatti del tutto incompatibili.
Altro esempio. Il convenuto afferma che lo schiaffo è avvenuto per legittima difesa. In questo caso, a mio parere, l’attore deve prendere una posizione specifica.
D’ora in avanti, in ogni caso, sarà bene contestare specificamente i fatti allegati con il primo atto difensivo. Una contestazione in sede di pc è sempre tardiva.
Cordialmente.
Avv. Mirco MInardi

4 mag 2009, 12:20pm |

Andrea

Gentile Avvocato,
se le attività previste dal V comma sono possibili solo in sede di udienza e non con la trattazione di cui al VI comma n.1, se caio convenuto non proponesse in udienza nuove domande, eccezioni e non chiedesse nessuna chiamata ex art. 106 c.p.c. non avendone interesse le suddette attività (V comma) sarebbero quindi, a tizio attore, precluse ?

5 mag 2009, 4:05pm |

Mirco Minardi

Qualunque domanda, eccezione, chiamata in causa svolta in udienza dal convenuto deve considerarsi tardiva, salvo che si tratti di eccezioni in senso lato, ma in tal caso la giurisprudenza non ritiene possibile una contro domanda da parte dell’attore, in quanto deve trattarsi di eccezioni in senso stretto. Le attività dell’attore alla prima udienza di trattazione devono necessariamente essere consequenziali alle tempestive attività difensive del convenuto. Sottolineo tempestive e consequenziali.
Cordiali saluti.
Mirco Minardi

5 mag 2009, 4:28pm |

Mirco Minardi

Grazia mi chiede:

gentile avvocato volevo sapere se i mezzi istruttori indicati nella seconda memoria ex art 183 VI cpc in tal modo : chiede ammettersi prova testimoniale sui capi abc della citazione indicando a testi i signori ———– va bene o il giudice può non ammetterli

Dipende dal contenuto dei capitoli. Guarda la risposta a Graziana del 30/04/2009
cordialmente
Mirco Minardi

6 mag 2009, 12:13pm |

Mirco Minardi

Ecco il link per acquistare l’ebook:

http://www.lexform.it/trattazione-processo-civile/

7 mag 2009, 7:23am |

Angela

Gentile avvovato
le vorrei porre un quesito che per il momento non sono riuscita arisolvere.
nello specifico il giudice assegnava con ordinanza i termini 183 co. 6 al convenuto. Infatti all’udienza nella quale veniva richiesti ed assegnati i suddetti termini, il convenuto pur trovandosi dinnanzi all’aula di udienza non veniva chiamato e non riconosceva difensore del convenuto in quanto mero sostituto.
attesi 30 minuti entrava avvocato parte attrice e chiedendo al giudice di procedere senza parte convenuta ricevava come risposta “avvocato abbiamo già fatto abbiamo solo rinviato al…”.
L’avv parte attrice è andato via con il rinvio e due mesi prima dell’udienza si è visto notificare una istanza 708 c.p.c. con la richiesta di provvedimenti urgenti in materia economica (stiamo parlando di un procedimento di divorzio giudiziale ) e con la fissazione di una udienza con data anticipata ad un mese prima dall’originaria.
presentatesi le parti a quest’ultima udienza parte attrice veniva a conoscenza dell’ordinanza di concessione termini 183 co 6 ed allo stesso tempo che erano scaduti. ora le chiedo parte attrice può all’udienza fissata rifarsi alla richiesta di mezzi istruttori presentati con le memorie introduttive? o piuttosto chiedere 184 bis in virtù di affermazioni fatte in corso di udienza 708 cp.c da parte convenuta?o ancora è possibile scrivere a verbale prossima udienza direttamente la richiesta dell’ammisione delle prove fatte con costituzione?.
spero possa rispondermi la ringrazio anticipatamente

12 mag 2009, 2:26pm |

Mirco Minardi

Quanto al primo quesito la risposta è affermativa: è certamente possibile chiedere l’ammissione delle prove richieste negli atti introduttivi. Per scrupolo difensivo è comunque consigliabile chiedere la rimessione in termini per avere la possibilità di precisare fatti, domande, conclusioni anche se raramente viene concessa. Io farei così: chiederei in via principale la rimessione in termini; in via subordinata insisterei per l’ammissione delle prove articolate nell’atto introduttivo.
Cordialmente.
Mirco Minardi

12 mag 2009, 9:06pm |

Angela

LA ringrazio per la risposta 12 maggio.
Farò come mi ha consigliato, ma sinceramente non ho motivazione per chiedere la riammissione in termini o meglio non ho una motivazione legale se non scrivere esplicitamente che ero davanti aula udienza e ciò mi sembra non consono. Ultima domandina quello che mi ha consigliato lo fassio con istanza scritta presentata udienza o lo scrivo a verbale? se mi vorrà rispondere Le sarò molto grata.
un vivido saluto

13 mag 2009, 9:40am |

Mirco Minardi

Da un punto di vista giuridico è indifferente. Forse meglio è preparare l’istanza scritta e se il giudice fa storie, deduci a verbale.
Cordialmente.

13 mag 2009, 2:03pm |

Maria

Gentile avvocato le chiedo un parere che non rientra fra quelli precedenti. Nel caso di riconoscimento di figlio maggiorenne che scelga di cambiare il cognome della madre con quello del padre che lo riconosce, il procedimento è complicato e costoso soprattutto se questo ha a sua volta dei figli che dovrebbero anch’essi cambiare cognome? Grazie

13 mag 2009, 2:09pm |

Seby

Gentile avvocato, intanto complimenti per il suo ebook, e vorrei capire bene su un mio problema:
1) ho inviato precetto di rilascio immobile
2) controparte ha eseguito opposizione a precetto
3) io ho risposto con riconvenzionale e richiesta condanna a risarcimento per occupazione sine titulo.
4)alla udienza di prima comparizione a verbale è stata eccepita male e in poche righe e genericamente la prescrizione del credito vantato, ma da chi mi sostituiva non è stata eccepita l’interruzione della prescrizione avvenuta ma solo contestato genericamente il tutto.
5) alle 3 memorie del 183 cpc concesse dal giudice la controparte ha nuovamente formulato la stessa eccezione di prescrizione solo alla terza memoria, senza possibilità per me di controeccepire.
6)alla prima udienza disponibile di espletamento delle prove (stabilita con ordinanza fuori udienza dal giudice) ho depositato la prova dell’intervenuta prescrizione e quindi controeccepito.

mi sono registrato ed ho ottenuto l’estratto dell’ebook.
Traendo spunto dal suo bellissimo libro (4.3) in cui commenta la sentenza n.17699/2005 leggo “E nulla impedisce che nella fase successiva alla scadenza della III memoria la parte possa contro eccepire sulla eccezione avversaria contenuta nella terza memoria.”
Da tenere presente che il giudice con l’ordinanza ha ammesso i mezzi istruttori di entrambe le parti, le prove per testi e gli interrogatori ma si è riservato sulla nomina delle CTU richieste.
Posso considerare valida l’interruzione della prescrizione o non mi rimane altro che la richiesta di rimessione in termini?

La prego di darmi un consiglio rispondendomi
Grazie

4 giu 2009, 6:22pm |

Mirco Minardi

Grazie per i complimenti. L’eccezione di interruzione della prescrizione è una eccezione in senso lato, dunque poteva essere utilmente sollevata anche dopo la scadenza delle tre memorie. Il problema è la prova che invece deve essere prodotta al più tardi con la II memoria. La sentenza citata non è applicabile al caso di specie in quanto l’eccezione di prescrizione era stata sollevata all’udienza. Ritengo pertanto improbabile una rimessione in termini.
Cordialmente.
Mirco Minardi

4 giu 2009, 7:01pm |

Seby

La ringrazio molto e apprezzo la sua preparazione pero’ adesso leggendo la sua risposta esaustiva mi e’ saltato in mente che tale prova interruttiva e’ una domanda giudiziale fatta valere in altro giudizio (rimasta assorbita) che passera’ a brevissimo in giudicato, si potrebbe farla valere come giudicato esterno “interruttivo” dato l’interesse pubblico di essa.
In appello stante anche alla nuova riforma di questi giorni, potra essere accettata?
Oppure a questo punto non mi rimane altro che iniziare un nuovo autonomo giudizio davanti al giudice?

Grazie in anticipo
Cordialmente

5 giu 2009, 7:02am |

Mirco Minardi

Il giudicato esterno è una delle eccezioni in senso lato che può essere fatta valere anche in Cassazione; pertanto nulla impedisce di farlo valere in appello producendo la copia autentica della sentenza.
Saluti.
Mirco Minardi

5 giu 2009, 7:27am |

Seby

Tale domanda giudiziale (risarcimento danno) interrutiva della prescrizione e’ rimasta assorbita nella sentenza senza essere respinta.
Quindi se ho capito bene, al passaggio in giudicato di essa se deposito la domanda giudiziale e la relativa sentenza posso far rivivere, in virtu’ del giudicato esterno, anche l’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale, evitando le preclusioni istruttorie accorse in primo grado per l’interruzione della prescrizione?

Grazie ancora per la disponibilita’

5 giu 2009, 8:13am |

Carlo

Gent.le Collega, ho comprato il suo manuale e pur ritenendolo utile non ho trovato risposta ad un quesito che intendo proporle.
Dopo essere stato convenuto in giudizio ho proposto tempestivamente domanda trasversale nei confronti di altro convenuto e costui, in prima udienza 183, ha formulato a sua volta una riconvenzionale nei miei confronti.
Io la ritengo tardiva, in quanto controparte avrebbe dovuto proporla in comparsa di costituzione e risposta come d’altronde ho fatto io.
Cordiali saluti

8 giu 2009, 12:31pm |

Mirco Minardi

Caro Collega, la realtà supera la … teoria!!!
Quesito davvero interessante.
Ad ogni modo la questione da risolvere è il titolo della domanda riconvenzionale dell’altro convenuto; se la sua domanda è consequenziale alla domanda dell’attore, allorà sì, è tardiva. Se, invece, è consequenziale alla tua domanda riconvenzionale potrebbe non essere tardiva; tuttavia il codice non prevede la possibilità che nello stesso giudizio il convenuto possa ampliare l’oggetto formulando una domanda riconvenzionale consequenziale alla domanda riconvenzionale di un altro convenuto, visto che non lo può fare (e questo è sicuro) nemmeno verso l’attore che introduca una nuova domanda all’udienza di trattazione; pertanto in tal caso la domanda è inammissibile. Ciò, ovviamente, non gli impedisce di proporla in un autonomo giudizio.
Cordialmente.
Mirco Minardi

8 giu 2009, 2:52pm |

Mirco Minardi

Dare una risposta esaustiva sulla base di questi elementi è impossibile, perchè bisognerebbe leggere la sentenza e gli atti dell’altro giudizio. La valutazione sul giudicato è molto delicata e presuppone un controllo de visu.

8 giu 2009, 3:19pm |

Seby

Gentile Avvocato
la mia domanda era se un atto volontario giudiziale di richiesta di risarcimento, e quindi interruttivo di prescrizione, utilizzato in altro giudizio passato in giudicato conservi il suo carattere interruttivo e puo’ essere recuperato, superando le preclusioni art 183 cpc, in nome del giudicato esterno formatosi.
In altre parole, e scusi il mio modo poco tecnico-giuridico di esprimermi, e’ possibile una collaborazione, interdipedenza o no tra eccezioni di giudicato e eccezioni di interruzione?
Premetto che sia in atto di appello che nelle P.C. di primo grado e secondo grado essa e’ citata ed e’ richiamata nella sentenza di primo grado e secondo grado che pero’ la dichiara assorbita.
E’ importante l’acquisizione della prova,per la valutazione dell’arco temporale in cui i frutti devono essere restituiti e dell’indennita’ di occupazione del promissario acquirente …
Comunque faro’ richiesta di rimessione in termini, ma se non passa cosa mi consiglia?

Un altro autonomo giudizio?

Grazie in anticipo

9 giu 2009, 8:46am |

Elsa

gentile avvocato,
il giudice scioglie la riserva, emettendo ordinanza fuori udienza, su eccezione di incomptenza territoriale e assegna i termini 183 6 co. Ma i termini da quando decorrono? dalla udienza, dalla emissione del provvedimneto, dal suo deposito o dalla sua comunicazione? se decorrono dalla sua comunicazione o presa visione, peròi tremini sono sfasati.
grazie

10 giu 2009, 2:15pm |

Mirco Minardi

Cara Elsa, purtroppo è proprio così: i termini decorrono dalla comunicazione ed in tal caso possono essere sfalsati.
E’ un problema ricorrente, ma al momento non c’è soluzione. Quando le notifiche si faranno per posta elettronica forse non sarà più così.
Cordialmente. Mirco Minardi

10 giu 2009, 2:42pm |

Federica Volpi

Egr. Avv. Minardi,
il Suo scritto mi è d’ausilio per fare chiarezza su alcuni aspetti che riguardano una causa attualmente pendente e data la Sua competenza vorrei cogliere l’occasione per sottoporLe un ulteriore quesito.
Con risposta al quesito formulatoLe dal Sig. Angelo in data 23 aprile c.a., Lei scriveva che “La documentazione è ammissibile solo se a riprova delle prove chieste dal convenuto (in questo caso con la comparsa o in udienza). Per quanto riguarda la replica delle eccezioni occorre distinguere: se si tratta di una vera e propria contro-eccezione essa è tardiva; se si tratta di una mera contestazione alle mere difese o alle eccezioni in senso stretto sollevate si potrebbe invocare il principio di Cass. civ. 5191/2008 che ha sancito l’obbligo per la parte di contestare con la prima difesa utile i fatti allegati dall’altra parte”.
Alla luce di quanto da Lei chiarito Le chiedo:
se in comparsa il convenuto contesta, da un lato, la legittimazione attiva dell’attore e, dall’altro, la sua legittimazione passiva, e l’attore, limitatosi in udienza a contestare solo genericamente quanto dal convenuto eccepito in comparsa, non presenta, al pari del convenuto, le prime memorie e però presenta le seconde memorie nella quali puntualmente replica alle eccezioni dal convenuto formulate in comparsa allegando documentazione atta a sorreggere detta replica/contestazione, può il convenuto (che non abbia presentato nè le prime, nè le seconde, nè le terze memorie ex art. 183) eccepire in udienza la tardività delle eccezioni formulate dall’attore e domandare che venga dichiarata l’inammissibilità dei documenti dal medesimo allegati alle seconde memorie?
La ringrazio in anticipo per la risposta che vorrà fornirmi.

24 giu 2009, 5:14pm |

Rosanna

Egr. Avv. Minardi complimenti per la sua chiarezza e competenza. Vorrei da Lei un chiarimento: Qual’è la differenza tra il V ed il VI comma dell’art. 183 c.p.c. E’ solo il differimento della precisazione e modificazione della domanda? Volendo lo si potrebbe fare nel verbale di prima udienza senza chiedere il primo termine del 6 comma?

3 lug 2009, 5:09pm |

Giovanni

Egr. Avv. complimenti per la sua chiarezza e competenza.
Vorrei un suo parere sul seguente quesito.
In prima udienza di comparizione 4/3/09, il difensore di parte attrice chiede che vengano concessi i termini dell’art. 183 6° comma c.p.c., il giudice cito testualmente “rinvia per gli incombenti dell’art. 186 6°comma all’udienza del 1/07/09″.
Letteralmente mi sembra di capire che i termini sarebbero stati concessi all’udienza del 1/7/09. Pertanto non sono state prodotte le memorie del 183 c.p.c.
All’udienza del 1/7/09, il Giudice, ha risposto alle spiegazioni richieste dal difensore di parte attrice che l’ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 4/3/09 era da interpretarsi come “concessione dei termini del 183 6° comma”.
La domanda è la seguente: Il Giudice non deve concedere i termini in maniera esplicita, specificando i termini perentoriamente?

9 lug 2009, 5:10pm |

Mirco Minardi

Anzitutto grazie per i complimenti. Francamente, visto il tenore dell’ordinanza il giudice avrebbe potuto concedere nuovamente i termini. L’interpretazione da lui data mi sembra un po’ troppo estensiva e contraria al tenore letterale. Certo è che trattandosi di preclusioni e dunque di materia non disponibile alle parti, né al giudice, si sarebbero dovute comunque depositare le memorie, proprio perchè il giudice non può fissare, senza un giustificato motivo, una nuova udienza di trattazione al solo fine di compiere una attività che ben avrebbe potuto compiere nella prima udienza.
Cordialmente.
MIrco Minardi

9 lug 2009, 6:18pm |

Simone

Egregio avvocato,
A prescindere dal disposto dell’art. 183 c.p.c., sono del parere (sia perchè mi fa comodo sia perchè la giurisprudenza sembra avvalorare tale tesi) che il termine ultimo concesso al convenuto per proporre le eccezioni in senso stretto è collegato, dall’art. 13, ultimo comma, d.lg. n. 5 del 2003 alla seconda memoria difensiva del convenuto. E difatti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lg. n. 5 del 2003, la seconda memoria difensiva del convenuto deve necessariamente contenere le eccezioni non rilevabili d’ufficio. Vorrei sapere che pensa in proposito. Un suo parere mi sarebbe utile per un problema pratico che devo risolvere. Grazie e complimenti per i book.

24 ago 2009, 5:06pm |

Rocco

Egregio Avvocato,
associandomi ai complimenti per il suo efficace commento alle norme ex art. 183 6 comma cpc, Le vorrei sottoporre un quesito.
Nel caso incui il giudice abbia concesso i termini di cui al suddetto art. non già in udienza, ma con la stessa ordinanza con la quale ha sciolto una riserva, la data da cui decorrono tali termini sarà la data di emissione dell’ordinanza, o la data in cui detto provvedimento é stato comunicato alle parti dalla cancelleria del giudice?
Mille grazie

11 set 2009, 2:04pm |

Mirco Minardi

@Rocco: occorre fare riferimento alla data della comunicazione, con la spiacevole conseguenza che i termini possono risultare sfalsati

11 set 2009, 6:52pm |

Ramona

egregio avvocato, le vorrei chiedere se con la prima memoria ex art. 183, VI comma è possibile produrre nuovi documenti.
Grazie

22 set 2009, 1:58pm |

Mirco Minardi

Sì, senza dubbio.
Prego.

22 set 2009, 2:52pm |

Alberto

Buon giorno avvocato,sono uno studente di giurisprudenza al 4′ anno. Sto seguendo con grande interesse la sua ricerca sulla fase di trattazione del processo civile di cognizione e in particolare sull’art 183. E’ una materia ardua che necessità una grande elasticità mentale per arrivare a comprendere le sfumature e l’applicazione nelle varie fattispecie concrete. Arrivo al dunque: la mia è una richiesta di spiegazione al suo commento del 29 aprile 2009 N53 (vd sopra) all’ avvocato maria. Non comprendo perchè il convenuto con la sola II memoria, come ha detto lei, “potrà formulare le domande e le eccezioni nuove conseguenti solo alle domande e alle eccezioni nuove formulate (eventualmente) in udienza”. Nella tabella riassuntiva del suo libro, da poco edito, però ha scritto (e anche il codice lo dice espressamente) che le nuove domande relative alla riconvenzionale sono possibili solo fino all’udienza di trattazione (o alla prima memoria).
Io avrei risposto alla domanda del avv maria dicendo che erano possibili solo le eccezioni nuove e non anche le domande.
Ora mi chiedo se devo avere l’elasticità mentale per capire che a una domanda nuova può esserne opposta un’altra e a questa un’altra ancora ad libitum…ma in tal modo verrebbero meno i termini perentori, e credo verrebbe meno la ratio dell’art 183.
La ringrazio e mi scuso per il disturbo

23 set 2009, 4:49pm |

Mirco Minardi

@Alberto.
Ti faccio i miei complimenti per l’attenzione che hai posto.
Relativamente alla possibilità per il convenuto di proporre con la II memoria la nuova domanda, nel messaggio cui hai fatto riferimento non ho specificato che si tratta di una impostazione dottrinale. In effetti per la giurisprudenza (ma ci sono poche decisioni e non meditate) il convenuto non può proporre nuove domande. Quanto alle nuove domande in udienza di trattazione il codice si riferisce all’attore.
In effetti, però, alla luce del nuovo art. 111 della Costituzione sembra difficilmente sostenibile una tale disparità di armi tra attore e convenuto. Faccio un esempio che servirà per capire meglio.
L’attore invoca la condanna al pagamento di una somma di denaro.
Il convenuto eccepisce di essere creditore di una somma maggiore, in forza di una compravendita relativa ad un bene che gli ha consegnato, e chiede pertanto il pagamento della differenza.
L’attore controeccepisce l’inadempimento del contratto (ad es. per vendita aliud pro alio) di cui il convenuto invoca il pagamento e ne chiede la risoluzione.
Stando alla lettera del codice il convenuto non potrebbe chiedere la restituzione del bene, ma dovrebbe attendere il giudicato per proporre la domanda: semplicemente assurdo, irragionevole e del tutto incostituzionale.
Buono studio!
Mirco MInardi
Stando alla lettera

23 set 2009, 5:48pm |

Barbara

Caro collega, mi associo ai complimenti che mi hanno preceduta. Vista la Tua competenza in materia provo a chiederTi un parere. Sono convenuta in un giudizio di divisione e collazione ereditaria. Nella mia comparsa di costituzione faccio una domanda riconvenzionale chiedendo il riconoscimento di spese effettuate sull’immobile ereditario fatte dal mio cli quale comodatario. L’attore all’udienza 183 verbalizza tra le altre mille cose una eccezione alla mia domanda riconvenzionale che ribadisce in toto nella sua 1 memoria 183. Io contesto l’eccezione solo nella 2 memoria 183. Ctp sostiene che la mia è stata una mancata tempestiva contestazione e che pertanto le circostanze esposte e non contestate sono da ritenersi pacifiche. Mi sembra un po’ forte. Dimmi cosa ne pensi.
Ti ringrazio anticipatamente.

23 set 2009, 6:00pm |

Alberto

Grazie!Per la verità pensavo che la sua risposta fosse collegata a tale ipostazione dottrinale poichè avevo seguito la sua videoconferenza del 10 luglio in cui, allora, faceva l’esempio della restituzione di un computer, ma volevo averne la certezza. La ringrazio molto e bello avere delle risposte!

23 set 2009, 6:08pm |

Mirco Minardi

@Barbara
Direi che si sbaglia. Il n. 2 dell’art. 183 dice espressamente che con la II memoria si può replicare alle eccezioni nuove e le eccezioni nuove sono quelle sollevate o in udienza o, eccezionalmente, con la prima memoria.
E’ vero che va affermandosi il principio dell’onere di contestazione tempestiva (v. Cass. 5191/2008), ma ciò non implica che sono abrogate le norme vigenti.
Cordialmente.
Mirco Minardi

23 set 2009, 6:21pm |

Barbara

Grazie mille. Contesterò quanto sostenuto da ctp alla prox udienza. I miei migliori saluti

23 set 2009, 6:31pm |

Avv. A. B.

Egregio Collega, mi perdoni innanzitutto se metto solo le iniziali. Non è un cenno di scortesia bensì solo per ragioni personali. Ad ogni buon conto mi associo ai colleghi circa la semplicità e la chiarezza del Suo articolo.

Le pongo il quesito. All’udienza di prima comparizione, convenuto contumace, il giudice assegna i termini 30+30+20 senza che io per l’attore ne abbia fatto richiesta. Non deposito alcuna memoria nei termini – anche perchè ritengo nonostante ci siano prove testimoniali che la causa sia ampiamente provata nell’an.
Ad ogni buon conto oltre che ex art. 184bis cpc ed ovviamente riportarmi compiutamente all’atto di citazione, che altra “scappatoia” processuale potrei adoperare per chiedere quantomeno di produrre la sola memoria per l’indicazione delle prove?

Grazie.

28 set 2009, 4:32pm |

Mirco Minardi

Ti ringrazio per i complimenti. Ahimé non vedo grosse chance perché il processo non può tornare indietro. Quando sarà il momento (comparsa conclusionale) fai leva sulla non contestazione, cercando di estendere l’atteggiamento del contumace a quello della parte costituita che non contesta (art. 115 novellato), però è una bella forzatura.
Ciao
Mirco Minardi

28 set 2009, 4:57pm |

Avv. A. B.

ti ringrazio per il suggerimento. tuttavia lascia che ti chieda cortesemente e magari pur essendo una domanda la mia superficiale, volendo adottare il 184bis che genere di “scusa processuale” potrei secondo te addurre per farmi rimettere in termini? Potrebbe servire ad esempio che vi sono state trattative di bonario componimento (ovviamente non provabili) che non hanno avuto esito positivo e che ciò stante il comportamento processuale di controparte – che continuerebbe ad essere contumace – ha comportato il non depositare memorie? O magari avresti qualche suggerimento diverso? Perdona ancora la mia insistenza.
Grazie nuovamente.

28 set 2009, 5:12pm |

Anna

Egr.Avv., se alla prima udienza di comparizione e trattazione, il convenuto o il terzo chiamato si associano alla richiesta attorea, di rinvio della causa ex art. 183, co. 6,c.p.c.(accolta dal Giudice), ma successivamente non depositano alcuna delle tre memorie previste dal citato art., quali conseguenze sono previste per questo.
Se la richiesta dei termini ex art. 183, co.6, c,p.c., è formulata solo dall’attore, il Giudice è tenuto a concederli?
Cordialmente

29 set 2009, 9:01am |

Mirco Minardi

Riguardo al primo quesito: non succede nulla, semplicemente decadono dalle facoltà che avrebbero potuto esercitare.
La risposta al secondo quesito è sì.
Ricambio i cordiali saluti.
Mirco Minardi

29 set 2009, 12:41pm |

Mirco Minardi

@Avv. A.B.
Siamo fuori dalla scusabilità ex art. 153, francamente c’è poco da inventare perchè su questo la giur è molto rigida, sono rarissimi i casi di rimessione in termini. Deve trattarsi di un motivo serio e per un fatto incolpevole. Non saprei davvero

29 set 2009, 12:46pm |

Avv. A. B.

Egregio Collega Avv. Minardi,

in riferimento all’argomento di cui ieri circa la possibilità della rimessione in termini per le memorie art. 183cpc che non avevo depositato, alla fine ci sono riuscito.
In buona sostanza ho fatto rilevare al Gìudice quanto segue:
a) che, all’udienza precedente il giudice mi aveva assegnato termine 30+30+20 senza che avessi fatto richiesta essendo il convenuto contumace ergo non avevo interesse a chiedere termine per memorie, per cui avevo solo fatto espressa richiesta di fissarmi termine per la sola indicazione delle prove.
b) che, il mancato deposito oltre a quanto al punto precedente, è stato dettato dal fatto che i contatti per bonario componimento con il convenuto (ma non è vero) non hanno avuto esito.
c) data la materia del contendere e il valore della causa,

sembra congruo per quanto sopra ottenere la rimessione sex art. 184bis cpc.

E’ così ho ottenuto la rimessione.

Di tanto per conoscenza.

29 set 2009, 4:31pm |

Mirco Minardi

Ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza che ci ricorda che, in fondo, tentare non nuoce e che fin che c’è giurisprudenza … c’è speranza!

3 ott 2009, 3:51pm |

Alberto

Buon giorno avvocato, sono lo studente che l’aveva già contatta il 23 settembre. La ringrazio ancora per la risposta datami.
La disturbo nuovamente per avere un parere su un caso di cui sono venuto a conoscenza (conosco bene l’avvocato di parte attrice, e mi piacerebbe aiutarlo). L’ attore nell’atto di citazione argomenta subito la sua difesa, e chiede l’ammissione di un teste; non deposita però la seconda memoria visto che non ha altri testi o prove di cui richiedere l’assunzione. Il convenuto invece (dopo aver proposto nei termini una riconvenzionale) deposita la seconda memoria, richiedendo l’assunzione di alcuni capitoli di prova e l’escussione dei relativi testi. Fin qui niente di particolare. Prima dello scadere della terza memoria però, per una serie di circostanze, il teste su cui era basata la strategia di parte attrice decide di tirarsi fuori dai giochi (impossibile fargli cambiare idea), esplicitando la cosa all’avvocato di parte attrice. Il teste, se sentito, dichiarerà di non aver alcuna conoscenza dei fatti controversi. L’avvocato di parte attrice riesce però a trovare nel frattempo un altro possibile testimone e alla bene e meglio tenta di piazzarlo nella terza memoria per le prove in materia contraria relativamente ai capitoli di prova sulla domanda principale proposti dal convenuto nella seconda memoria.
Il giudice nell’ordinanza per l’ammissione delle prove, senza spiegazione alcuna, ammette solo i capitoli di prova di parte e controparte relative alla domanda riconvenzionale, facendo cadere un pesante silenzio sulle richieste probatorie (di entrambe le parti) relative alla domanda principale.
(Nel frattempo il giudice monocratico accetta il trasferimento in altra sede e subentra al suo posto un giovane giudice)
Naturalmente la parte attrice si oppone all’ordinanza chiedendo l’ammissione delle prove, sia di quelle nell’atto di citazione, sia di quelle nella terza memoria, esplicitando, inusualmente credo, la volontà (in questo caso forse è meglio dire il desiderio) che fossero accettate anche i capitoli di prova chiesti nella seconda memoria ( naturalmente per poter “utilizzare” l’unico testimone subentrato per il rotto della cuffia). La parte attrice motiva tale opposizione richiamando l’art 115 cpc comma 1 e, a mio avviso in maniera impropria(dato che le prove non erano ancora state ammesse), il principio dei acquisizione.
La parte convenuta non si oppone all’ordinanza del giudice (essendo venuta a conoscenza del silenzio del primo teste di parte attrice e del , diciamo super-teste, in materia contraria).
Il nuovo giudice scioglie la riserva e accoglie parzialmente le richieste di parte attrice ammettendo solo le prove attoree dell’atto di citazione (del tutto inutili visto lo stato delle cose).
Attualmente il processo è in tale stato.
Ora la parte attrice si trova in una bella grana.
La domanda è: c’è qualche argomentazione, qualche riferimento giurisprudenziale che può supportare una nuova opposizione a questa seconda ordinanza, per far ammettere i capitoli di prova di controparte, e in tal modo quelli in prova contraria di parte attrice?
Le uniche idee che mi sono venute sono:
1) citare le sentenze della Cassazione (marzo 2007 n5071 e 22 febbraio 4178) che parlano di mancata assunzione delle prove come “omesso o insufficiente esame della relativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia” (in effetti questo caso rientrerebbe data l’importanza del “super-teste”)
2) il fatto che né il primo, né il secondo giudice abbiano minimamente motivato nell’ordinanza l’esclusione di tali capitoli probatori di parte convenuta [qui per mia ignoranza non so se ci sia un dovere di motivazione del giudice, proprio nell’ordinanza (interpretando estensivamente quel “ritenuti” al 183,7), oppure se possa liberamente motivare successivamente, nella sentenza, il suo diniego all’ingresso di tali elementi probatori ]
3) argomentare con principi fondamentali del diritto quali il principio del contraddittorio, il fatto che nessun capitolo probatorio di controparte sia stato ammesso nella domanda principale (ribadisco la stranezza casistica di tale richiesta)
E’ un caso abbastanza complicato, dal mio punto di vista. Come si muoverebbe lei in questo caso (considerando irrecuperabile il teste proposto nell’atto di citazione, e non volendolo forzare in alcun modo)?
Grazie per l’attenzione!

4 ott 2009, 11:27am |

Alberto Vella

Buonasera avvocato!
Innanzitutto le faccio i miei più sentiti complimenti per l’articolo molto interessante e chiaro.
Se mi è possibile, avrei da sottoporle un caso che mi ha riguardato da vicino, essendo praticante presso uno studio legale.
In una causa civile, alla prima udienza su richiesta delle parti il giudice ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma.
La prima udienza si è tenuta in data 09.06.2009.
Ora, vorrei capire bene come funziona il decorso dei termini.
Infatti, interpretando l’art. 183 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 155 c.p.c. io ho ritenuto che vada escluso dal computo di ogni termine il giorno iniziale.
Per cui, ho ritenuto che il primo termine iniziasse a decorrere in data 10.06.2009 (e che scadesse in data 09.07.2009); che il secondo termine iniziasse a decorrere in data 11.07.2009 (non computando il giorno 10.07.2009 in quanto termine iniziale di questo secondo e distinto termine) e scadesse in data 24.09.2009.
In virtù di ciò ho depositato le memorie ex art. 183, VI comma, n.2, in data 24.09.2009.
Controparte con le memorie ex art. 183, VI comma, n.3, ha invece eccepito la mia decadenza, ritenendo che il secondo termine venisse a scadere in data 23.09.2009.
Ritengo che la questione si incentri fondamentalmente sul fatto se si debbano considerare i termini ex art. 183, VI comma, come un unico termine o viceversa come tre termini distinti (seppur successivi), per ognuno dei quali vada applicato l’art. 155 c.p.c. con la conseguente esclusione del “dies a quo” dal computo.
A mio modo di vedere, il dato letterale depone verso questa seconda ipotesi, in quanto al n.2 si parla di “termine di ulteriori trenta giorni” e più in generale si parla di “termini” usando sempre il plurale e mai di “termine” al singolare con diverse scansioni.
Qual è la sua opinione sul punto?

Infine vorrei sottoporle un altro quesito sempre relativo a questa vicenda: controparte ha depositato una serie di documenti con la memoria ex art. 183, VI comma, n.1. Poteva farlo o avrebbe dovuto attendere le successive memorie per l’indicazione delle prove documentali?

La ringrazio per l’attenzione che vorrà concedermi.

Alberto Vella

13 ott 2009, 6:47pm |

Anna

Gedntile Avvocato, Vi ringrazio per la risposta che ha dato al mio quesito.
Mi chiedo se sia normale che ogni volta che, collegandomi al Vs. sito, nella parte “Lascia un commento” ricompare sempre in mio nome con il relativo indirizzo di posta elettronica.
Cordialmente

14 ott 2009, 10:33am |

Mirco Minardi

@Alberto:
Ti ringrazio anzitutto per i complimenti.
Per la verità anch’io, ma invero anche tutti i colleghi che ho avuto come controparti, hanno sempre fatto questo conto:
- udienza 1 marzo = la prima memoria scade il 31, la seconda il 30 aprile, la terza il 20 maggio.
In sostanza il termine iniziale della II memoria è il giorno successivo della scadenza e non due giorni successivi.
Quando il codice parla di ulteriori trenta giorni vuole dire altri 30 giorni che si conteggiano dalla scadenza del termine precedente; pertanto secondo la regola che non si calcola il giorno iniziale (che è anche l’ultimo del primo termine) il conteggio parte dal giorno successivo.
Per quanto riguarda il secondo quesito la risposta è certamente affermativa, come affermato più volte dalla Cassazione. La II memoria è l’ultimo termine ultimo per produrre documenti, nulla vieta di produrli prima.
Cordialmente.

18 ott 2009, 6:35pm |

Mirco Minardi

@Anna: probabilmente è un cockies, ma è visibile solo dal tuo pc.

18 ott 2009, 6:36pm |

Mirco Minardi

@Alberto:
Non ci si può dolere della mancata ammissione di una prova richiesta dall’avversario, per l’ovvia ragione che manca completamente l’interesse. Pertanto l’ordinanza, nella parte in cui non ammette le prove richieste dal convenuto e per riflesso quelle in riprova dell’attore, non può essere contestata dall’attore.

18 ott 2009, 7:04pm |

Giancarlo

Mi unisco ai colleghi nel complimentarmi con lei per il suo lavoro. Data la sua approfondita conoscenza dell’art 183 mi permetto di rivolgerle una domanda, premettendo che in tale caso io sostengo le ragioni della parte attrice.
Il convenuto nella memoria di cui all’art. 183 comma 6 n. 3 precisa e chiede quanto segue: “Si oppone alle istanze istruttorie della controparte per decadenza dalle stesse e nel caso di loro ammissione chiede prova contraria”.
Si fa presente che nella 2^ memoria ex art. 183 indicava testi in materia diretta e -contraria esclusivamente ed in caso di ammissione di 2 capitoli di prova formulati da parte attrice nella 1^ memoria ex art. 183 e non ammessi-.
Ciò premesso è possibile che il convenuto possa essere ammesso alla prova contraria e utilizzare i testi indicati in materia diretta sui capi ammessi e dedotti in atto di citazione (non avendo mai espressamente richiamato il capitolo di parte attrice presente nell’atto di citazione per la prova contraria e non avendo indicato testi relativamente ad essa )?

21 ott 2009, 1:32pm |

Mirco Minardi

Grazie per i complimenti.
Quanto alla domanda direi di no, perchè l’indicazione della prova contraria deve avvenire (come per la prova diretta) con l’indicazione dei testimoni; indicazione che può essere fatta anche per relationem, dicendo, ad esempio, che i testi sono quelli già indicati. Ma qui ciò non è avvenuto, tanto più se si considera che i testi erano stati indicati espressamente per due capitoli di prova della 1 mem del 183 e dunque non su tutti.

21 ott 2009, 1:54pm |

Maria 23 ottobre 2009

Complimenti per il suo lavoro. Vista la sua preparazione mi permetto di rivolgerle un quesito ex art.183. La parte attrice non ha depositato alcuna memoria ex art. 183; il convenuto da depositato solo la III memoria.Nell’atto di citazione parte attrice ha richiesto l’ammissione dei mezzi istruttori quali: “interrogatorio formale, prova per testi sulle circostanze in narrativa indicate ai numeri 1,2,3 da intendersi qui integralmente riportate e precedute dal “vero che” a mezzo dei testi da indicarsi in prefiggendo termine” e all’esito CTU. Può l’avv. di parte attrice indicare i nominativi dei due testimoni nell’udienza successiva.

23 ott 2009, 11:23am |

Mirco Minardi

Grazie.
Quanto alla domanda la risposta è negativa. Ormai è decaduto. L’indicazione dei testi andava fatta al più tardi con la II memoria.

23 ott 2009, 11:41am |

Gabriella

Egregio Avvocato,
sono un giovane avvocato che ha un dubbio in merito all’argomento dei tre termini del 183 6°co cpc. Ho depositato la memoria n.1,controparte no e ha depositato la memoria n.2. Ho depositato la memoria n.2 e controparte nella memoria n. 3 ha replicato alla mia memoria n.1. Può farlo? Io ritengo di no. La ringrazio anticipatamente.

27 ott 2009, 7:48pm |

Mirco Minardi

Dipende. Può certamente svolgere argomentazioni giuridiche e mere difese, ma una eventuale contestazione di fatti sarebbe tardiva non essendo stata fatta con il primo atto utile.

27 ott 2009, 9:06pm |

Gabriella

La ringrazio per la risposta ma non capisco la differenza fra mera difesa e contestazione dei fatti. Controparte nella memoria n.3 ha contestato testualmente ciò che ho scritto nella mia prima memoria. Penso quindi che non poteva farlo perchè doveva contestarle o replicare nella memoria n.2, dico bene?
Cordialmente

28 ott 2009, 6:45pm |

Mirco Minardi

Mi spiego meglio. Nulla impedisce di contestare i fatti (attività che rientra nella mera difesa in un rapporto di specie a genere) con la III memoria, ma questa contestazione essendo tardiva esonera l’attore dall’onere di provare quei fatti che aveva specificatamente allegato e che non sono stati contestati con la prima difesa. Questo, almeno, secondo la giurisprudenza della Cassazione, prima della riforma del 2009. Oggi questa interpretazione dovrebbe uscire rafforzata. Pertanto, il giudice non dovrebbe prendere in considerazione quelle contestazioni e se relative a fatti specifici sui quali vi era l’onere della prova, dovrebbe espungerli. Il condizionale è però d’obbligo.

28 ott 2009, 6:57pm |

Marco V.

Gentile Avvocato, nel ringraziarla anticipatamente per la sua disponibilità, le pongo il seguente quesito:

Tizio cita Caio per un infortunio subito sul posto di lavoro causato da dipendenti di Caio. Quest’ultimo fa presente in comparsa di costituzione e risposta che i presunti fautori del danno sono in effetti dipendenti di Mevio. Nella prima udienza di comparizione il Giudice concede i termini dell’art. 183, comma 6, c.p.c.
Nel corso della prima memoria ex 183, Tizio chiede di chiamare in causa Mevio. Caio, nella seconda memoria, eccepisce l’inammissibilità di questa richiesta, non essendo la stessa stata proposta nella prima udienza di comparizione.
Nel corso della successiva udienza di tratttazione, il Giudice autorizza detta chiamata in causa motivandola con il fatto che la prima memoria è una naturale prosecuzione della prima udienza di comparizione.
Le chiedo: secondo lei, ci sono effettivamente i margini di questa concessione o la chiamata in causa era preclusa nel corso della prima memoria ex 183 6° comma cpc?
Grazie per la risposta
Marco V.

29 ott 2009, 1:00pm |

Mirco Minardi

Caro Marco, ti ringrazio per questa testimonianza che trovo molto interessante. Dalle sentenze edite emerge che l’orientamento prevalente è invece nel senso di escludere che l’attore possa chiamare il terzo con la I memoria, anche perchè in questo modo si scompagina tutto il processo. Ora il terzo verrà chiamato dopo la III memoria, con la conseguenza che le parti dovranno rifare tutte le memorie. D’altra parte, l’attore aveva tutto il tempo per riflettere sulla necessità di chiamare il terzo. No, non mi convince questa opzione.

29 ott 2009, 10:54pm |

Vincenzo

Gentile collega, le faccio i complimenti per l’approfondita quanto puntuale conoscenza degli argomenti e, nel ringraziarla anticipatamente, le sottopongo il seguente quesito:
La mia assistita è stata convenuta in giudizio evitando però di costituirsi;l’attrice dopo averne fatto dichiarare la contumacia ha richiesto i termini di cui all’art.183 c.VI.Mi chiedo: non potendo articolare le mie difese mediante le rituali memorie, avrò la possibilità di farlo nella comparsa di costituzione(TARDIVA) che andrò a depositare?GRAZIE

30 ott 2009, 11:05am |

Mirco Minardi

Anzitutto è bene costituirsi e prendere posizione SPECIFICA su tutti i fatti allegati dall’attore, come pure sulle argomentazioni giuridiche ed anche sui mezzi di prova se già articolati.
Le contestazioni dei fatti sono certamente tempestive, ciò che non si potrà più fare è sollevare eccezioni in senso stretto, chiamare in causa terzi e proporre domande riconvenzionali. Si potranno certamente svolgere difese integranti eccezioni in senso lato.
Se il termine per memorie non è scaduto completamente, io proverei anche a depositarle (ad esempio se rimane la III depositerei la terza).

30 ott 2009, 11:48am |

Vincenzo

Grazie per la competenza e la solerzia nella risposta.Non è scaduto neppure il primo termine, proverò a depositare tutte e tre le memorie.Tentar non nuoce!grazie di nuovo.

30 ott 2009, 5:03pm |

Gabriella

Ho avuto modo di apprezzare la Vostra brillante preparazione e competenza nell’affrontare i vari quesiti. Avrei la necessità di porvene uno anche se non riguarda l’argomento del 183 6°co:
Ho un contratto di locazione risalente al 1994 non registrato, e rinnovato verbalmente fino ad oggi. Ho provato a richiedere al conduttore la registrazione al fine di regolarizzare le posizioni ma si è rifiutato. Come posso riavere il mio immobile? Posso agire con una procedura di licenza per finita locazione anche se il contratto è verbale?
Ho le idee un pò confuse e sarei grata se mi aiutaste.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.

5 nov 2009, 8:23pm |

Anna

Egregio avvocato,
si iscrive a ruolo una causa avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di un’iscrizione alla centrale rischi, con la richiesta di risarcimento danni;nel frattempo avviene la cancellazione, per decorrenza dei termini, previsti dalla normativa vigente in materia o, per aggiornamento dei dati. In tal caso, la causa dovrebbe proseguire per la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione, oltre che ai fini del risarcimento dei danni ?
Cordialmente

6 nov 2009, 12:05pm |

Mirco Minardi

@Anna: sì, perchè la cancellazione successiva non elimina l’illecito e le conseguenze dannose

17 nov 2009, 6:52am |

Tommaso

Egregio avvocato,
Il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. con ordinanza emessa fuori udienza nella quale si precisa che i suddetti termini decorrono dalla “comunicazione dell’ordinanza”.
Il provvedimento del Giudice è stato notificato ad entrambe le parti durante il periodo di sospensione feriale.
Il fatto che il Giudice abbia espressamente dichiarato che la decorrenza del termine vada computato dalla data di comunicazione dell’ordinanza (cosa tra l’altro assurda, in quanto le parti avrebbero così dei termini diversi per il deposito delle rispettive memorie)determina anche una deroga alla sospensione feriale? Oppure il termine inizia a decorrere per entrambe le parti dopo il suddetto periodo di sospensione?
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.

2 dic 2009, 4:25pm |

Mirco Minardi

Assolutamente no, non c’è alcuna deroga se non quella che deriva, eventualmente, dalla natura del procedimento.
Cordialmente.

9 dic 2009, 10:15pm |

Francesca

Gentile Avvocato, vorrei sottoporre alla sua attenzione un caso che spero possa aiutarmi a risolvere.
Ho depositato, presso il tribunale lavoro di Catania un ricorso per opposizione a cartella esattoriale. Eseguita regolarmente la notifica del ricorso e del decreto alla parte non ho inserito la copia notificata nel fascicolo di parte, riservandomi di farlo alla prima udienza.
Il giorno prima dell’udienza, controparte depositava le proprie memorie, ma il giorno dell’udienza nessuno di noi era presente.Il Giudice verbalizzava quanto segue:
“Nessuno è presente, poichè agli atti non viè traccia della notifica a controparte il Giudice dichiara improcedibile il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo”.
Cosa posso fare a questo puto?
Posso riassumere la causa entro un anno? Al tribunale lavoro mi hanno detto che non è possibile.
Ringrazio anticipatamente

10 dic 2009, 10:04pm |

Mirco Minardi

La riassunzione direi proprio di no. Bisogna valutare l’appello.

11 dic 2009, 8:03pm |

MARISA

Gentile avvocato,
da privata cittadina le faccio i complimenti per la sua chiarezza e competenza.
Le pongo il mio quesito:
sono attore nella causa di separazione giudiziale (con addebito) dal mio ex- coniuge.
Il giudice ha concesso i termini di cui all’art. 183 ed il mio legale ha chiesto le prove testimomiali (ben 29)
non su dei fatti specifici e circostanziati ma, generici, come da lei chiarito nella risposta al quesito del 30/04/2009 “1) Al marito deve essere addebitata la separazione, essendosi macchiato di infedeltà, abusi, violenze ed avendo sempre considerato e trattato la moglie alla stregua di una serva.”
Il giudice ha dichiarato ovviamente tali prove testimoniali tutti inammissibili.
Poichè invece di fatti circostanziati ne esistono tanti ed ha solo sbagliato il mio legale, cosa posso fare ora? La prego mi aiuti.

12 dic 2009, 4:21pm |

Silvana Danielle

Egregio avvocato, complimenti per il suo articolo molto interessante e grazie per l’aiuto che da anche a noi giovani avvocati.
Le vorrei sottoporre un quesito: ho impugnato una delibera condominiale tramite ricorso. Nonostante siano stati da me chiesti i termini ex art. 183, 6° co., il giudice non li ha concessi, fissando la successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Non devono essere concessi i termini in caso di ricorso?
Mi può dare gentilmente un consiglio su come procedere?(visto che il giudice ha già anticipato che rigetterà il ricorso perchè non capibile – e precludendomi così la possibilità di modificare le mie domande)
Grazie per la Sua risposta.
Cordiali saluti

16 dic 2009, 9:30am |

Mirco Minardi

I termini vanno concessi anche in questi procedimenti. Probabilmente il giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato o inammissibile. Si ritiene però che anche in questi casi i termini vadano concessi.
Cordialità

17 dic 2009, 9:26am |

Silvana Danielle

Grazie per la risposta! Le Auguro Buone Feste e soprattutto buon lavoro!

17 dic 2009, 9:40am |

Daniela

Gentile collega, le faccio i complimenti per l’approfondita quanto puntuale conoscenza degli argomenti e, nel ringraziarla anticipatamente, le sottopongo il seguente quesito:
A seguito di atto di citazione rivolto nei confronti di un mio cliente, mi sono costituita in qualità di convenuto con comparsa di risposta in via riconvenzionale. All’udienza di tratatzione sono stati richiesti e concessi i termini di cui all’art. 183 cpc, ove l’attore si riservava in tale sede le eccezzioni, contestazioni e domande alla mia comparsa. Ebbene, nella 1 memoriaex 183 controparte formula le proprie eccezioni ritenendo in primis la domanda riconvenzionale irricevibile (dicendo che il contributo unificato non è integrativo rispetto a quanto già dichiarato e versato dall’attore ma è contributo autonomo…!)vieppiù formulando una serie di contestazioni sui fatti di causa.
Le chiedevo, se era possibile formulare eccezioni e contestazioni nella prima memoria ex 183cpc ovvero avrebbe dovuto formularle nella prima udienza di trattazione? Gradirei a breve una Sua risposta, cnsiderao che devo presenrtare entro tre giorni la 2da memoria ex a83 e nel caso vorrei eccepirne relativa tardività.
In attesa, cordialmmete
Parma lì 16\129
daniela Morrone

17 dic 2009, 6:55pm |

Mirco Minardi

L’eccezione di irricevibilità della dom. riconvenzionale per insufficienza del CU è del tutto infondata, in quanto rileva ai soli fini fiscali.
La contestazione dei fatti è tardiva? Sul punto ancora la giurisprudenza non si è pronunciata. Premesso che la S.C. afferma che la contestazione deve essere effettuata con la prima difesa utile, potrebbe in teoria affermarsi che la contestazione dei fatti contenuti nella comparsa deve essere fatta non più tardi dell’udienza. Ma a mio avviso prevarrà la tesi per cui laddove siano stati concessi i termini, la contestazione slitta alla prima memoria (fermo restando che c’è chi ritiene tempestiva la contestazione fino alla III e chi addirittura ritiene non ci siano termini)
Cordialità.

17 dic 2009, 7:37pm |

Andrea

Gent.mo Avvocato la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e vengo a sottoporle un quesito nella speranza di un suo riscontro.
in una prima udienza, la difesa del convenuto lamenta l’irritualità della citazione e chiede la cancellazione dal ruolo.l’attore chiaramente si oppone a tale richiesta ma nessuna delle parti richiede i termini ex 183.
Il G.I. sciogliendo la riserva rigettando l’eccezione perché non ricorrono i presupposti per il mutamento del rito. Tuttavia aggiunge “ritenuto che nessuna delle parti ha richiesto i termini ex 183 e che le richieste istruttorie della convenuta in seno alla comparsa di costituzione appaiono superflue ai fini della decisione, tenuto conto dell’onere della prova ex 2697″…..fissa l’udienza per precisazione delle conclusioni, del tutto omettendo le richieste istruttorie in citazione.
oltre a constatare come tale ordinanza paia un evidente anticipazione del giudicato, mi chiedo: la mancata richiesta dei termini ex 183, costituisce decadenza anche per i mezzi richiesti in citazione? come procedere? può supplirsi richiedendo ctu? o remissione in termini?
ancora grazie
A.

5 gen 2010, 5:29pm |

Mirco Minardi

eh eh … se avessi letto il mio manuale non sarebbe successo !!! :-)
Ad ogni modo:
la mancata richiesta dei termini ex 183, costituisce decadenza anche per i mezzi richiesti in citazione? La risposta è NO, dalla tua parte c’è giurisprudenza che ha ritenuto addirittura legittima l’attività istruttoria richiesta dalla parte in atto di citazione, nonostante l’assenza del procuratore in udienza al momento della decisione del giudice. D’altra parte ciò è evidente se si considera che nel tuo caso il giudice ha ritenuto superflue (e dunque ammissibili) le richieste avanzate dal convenuto in comparsa e non reiterate in udienza!!

come procedere? o con una istanza di revoca dell’ordinanza o al momento dell’udienza di pc.

può supplirsi richiedendo ctu? è lo stesso.

o remissione in termini? difficilmente accoglibile, manca la decadenza incolpevole

5 gen 2010, 6:49pm |

Guido

Gentile Avv. Minardi, complimenti per gli approfondimenti che ha voluto dedicare ad un argomento di così rilevante importanza pratica. Vengo subito al dunque. Il Giudice in sede di prima udienza si riserva su alcune istanze proposte dall’attore (tra cui quella volta alla concessione dei termini in parola).
A scioglimento della riserva di cui sopra, successivamente l’anzidetto Giudicante pronuncia ordinanza con cui fissa nuova udienza e concede il triplo termine di cui all’art. 183, VI comma; tuttavia tale ordinanza viene comunicata all’attore con notevole ritardo, tale che, considerato nel computo quale “dies a quo” il giorno della comunicazione, il III termine scadrebbe in epoca successiva a quella della nuova udienza (!!!). Quid iuris?
Rimanendo in attesa di un Suo gradito commento sul punto, porgo, con l’occasione, l’augurio a Lei ed a tutti i partecipanti a questa comunità virtuale i miei auguri per un ottimo 2010.

13 gen 2010, 10:41am |

Avv. Eleonora

Gentile avvocato Minardi data la sua competenza vorrei rivolgerle alcune domande. In sede di udienza di trattazione accade che la parte citata non si costituisca, perchè priva di personalità giuridica (emittente televisiva), ma si costituisca spontaneamente al suo posto la legittima proprietaria, chiedendo ed ottenendo il differimento dell’udienza per la citazione del terzo.
Il terzo citato in udienza eccepisce il difetto di legittimazione passiva e attiva del proprietario interventore e chiede l’estromissione.
Il Giudice concede i termini ex art. 183 e alla scadenza non ammette alcuna prova nè diretta nè contraria perchè ritenute pacifiche, valutative o irrilevanti e rinvia per p.c. Secondo lei la costituzione del legittimo proprietario sana il vizio di citazione? E poi essendo stato autorizzato alla chiamata del terzo cosa può accadere? Inoltre è ammissibile che il Giudice dopo aver concesso i termini e fatte redigere le memorie ritenga non necessaria l’istruttoria e rinvii per p.c, facendo concludere in udienza? Non dovrebbe cmq concedere i termini per conclusionali e repliche. Grazie se mi vorrà rispondere, purtroppo ci troviamo ogni giorno di fornte a situazioni paradossali!

14 gen 2010, 8:25pm |

Letizia

Gentile Avv. Minardi complimenti per la sua chiarezza nell’esposizione delle problematiche relative all’art. 183, co. VI, cpc, problematiche che mio malgrado mi hanno coinvolto e francamente non so come uscirne. Le espongo brevemente i fatti: Cito in giudizio Trenitalia per chiedere il risarcimento danni causati alla mia assistita caduta mentre scendeva dal treno. Alla prima udienza parte convenuta si costituisce e il giudice concede i termini ex art.183, VI comma, depositiamo le memorie e insisto sull’ammissione dei mezzi istruttori. Viene ammesso l’intrrogatorio formale quindi il g. i. si riserva, dopo più di un mese scioglie la riserva e così decid: <>. Esiste un rimedio? La ringrazio per la sua risposta.

18 gen 2010, 9:58pm |

Mirco Minardi

@Letizia: Purtroppo non è pervenuto il testo del provvedimento. Ti prego di riscriverlo.

19 gen 2010, 7:59am |

Mirco Minardi

@eleonora
Per rispondere ai primi quesiti bisognerebbe avere dati più precisi. Per quanto riguarda i poteri del giudice è certamente possibile la fissazione dell’udienza di pc bypassando l’istruttoria. I termini per conclusionali e repliche verranno concessi a quella udienza salvo che fissi la discussione orale.
Cordialmente.

19 gen 2010, 8:02am |

Mirco Minardi

@Giulio: I termini decorrono dalla comunicazione e non dalla emissione dell’ordinanza. Sul punto c’è giurisprudenza pacifica. In questo caso, si può chiedere al giudice la rimessione in termini oppure precauzionalmente depositare la III memoria direttamente in udienza.
Grazie per gli auguri che ricambio affettuosamente.

19 gen 2010, 8:05am |

Letizia

Gentile collega grazie per la disponibilità e soprattutto per la celerità con la quale mi hai risposto. Ti riscrivo il provvedimento: .. rilevato che l’attrice ha articolato i capitoli di prova soltanto all’udienza del 4/02/09, dunque tardivamente rispetto ai termini perentori stabiliti dall’art. 183, VI co., nè gli stessi possono ritenersi ritualmente articolati nell’atto di citazione, dove si legge un generico richiamo ai ” fatti esposti in narrativa”, con la conseguenza che non può ammettersi alcuna prova testimoniale di parte attrice ….. Nell’attesa ti saluto cordialmente.

19 gen 2010, 1:07pm |

Mirco Minardi

@Letizia:
Purtroppo non vedo chance. All’udienza di pc reitera la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, ma ormai, a meno di improbabili ripensamenti, credo sia una carta da giocare in appello (con non molte possibilità).

19 gen 2010, 4:34pm |

Gabriele Ancora

Gentilissimo Avv. Minardi,
Volevo chiederle se avverso l’ingiunzione di pagamento ex art. 22 L.689/81 si applica il triplo termine ex art. 183 c.p.c

22 gen 2010, 7:13pm |

Mirco Minardi

C’è un contrasto di giurisprudenza sul punto. Alcune pronunce ritengono che si tratti di un rito speciale, altre invece ritengono applicabile integralmente l’art. 183.
Cordiali saluti.

22 gen 2010, 8:16pm |

Anna

Egregio avvocato,
ho un dubbio su una questione: se il termine dei dieci giorni, ex art. 165 c.p.c., scade il sabato e l’attore iscrive la causa a ruolo il lunedì, tale iscrizione è tardiva?
Per il termine, ex art. 165 c.p.c., non deve applicarsi la proroga dei termini prevista dalla disposizione dell’art. 155, co. 4, c.p.c.
Cordialmente

23 gen 2010, 10:44am |

Raffaela

Egregio avvocato,
ho trovato molto interessante la sua trattazione sulle memorie e vorrei chiederle un parere su una questione.
io rapppresento l’opposta in un um’opposizione a decreto ingiuntivo.
nella primna udienza il giudice ha rinviato su mia richiesta l’udienza per darmi la possibilità di chiamare in causa il terzo. all’udienza successiva il terzo si costituisce in udienza.controparte chiede termine per presentare le memorie e anche il terzo. io chiedo termine per l’esame della comparsa del terzo e nient’altro. il giudice concede termine per le memorie. io ho necessità di presentare le memorie e lo farò ma mi chiedo sono decaduta per non averle richiesto in udienza? potrebbero eccepirmelo…io ritengo di aver esercitato il diritto di difesa chiedendo un breve termine per l’esame della comparsa

24 gen 2010, 3:28pm |

Vittoria

Gent.mo avvocato trovo chiarissime le sue volevo porle un quesito a cui spero possa dare risposta positiva.
In un giudizio civile l’attore ha formulato le richieste istruttorie già nell’atto di citazione ma senza indicare il nome dei testimoni, ovvero chiedendo la prova ed indicando solo i capitoli della prova testimoniale e la CTU, il Giudice ha concesso i terminio ex 183 c.p.c., sono state depositate le prime memorie dall’attore e dal convenuto mentre le seconde memorie non sono state depositate da entrambe, alla terza memomoria l’attore si riporta integralmente ed indica i nomi del testimone. C’è un modo per evitare la decadenza visto che si tratta del solo nominativo della prova già richiesta e che nel processo del lavoro è ammissibile l’indicazione successiva? pare che la cassazione sia contraria… Grazie

25 gen 2010, 9:54am |

Mirco Minardi

@Raffaella: se non ho capito male il giudice ha concesso il triplo termine; in questo caso ne beneficerai anche tu.

25 gen 2010, 11:46am |

Mirco Minardi

@Anna: è un termine processuale come tale soggetto a proroga.

25 gen 2010, 11:47am |

Mirco Minardi

@Vittoria: In effetti l’indicazione del nome dei testi doveva avvenire entro la II memoria. Se lo eccepiscono o il giudice lo rileva chiedi una rimessione in termini ma è dura.
Cordialmente.

25 gen 2010, 11:49am |

Vittoria

gentilissimo colega, Grazie per la coraggiosa e tempestiva risposta.
Tuttavia se dovesse venire a conoscenza di pronunce recenti a favore, Le chiederei di comunicarmene gli estremi….
Secondo me è solo questione di tempo poichè, l’attuale orientamento estremamente rigido, non è in linea con lo spirito della riforma …
cordialmente GRAZIE

26 gen 2010, 6:28pm |

Anna

Egregio avvocato,
Vi ringrazio per le risposta al mio quesito del 23/12/2010, anche se, per un mio errore, Vi ho chiesto se si applicava la proroga dell’art. 155, co. 4, cp.c., laddove, invece, il mio dubbio riguardava l’applicabilità del co. 5 del suindicato articolo.
Vi ringrazio nuovamente per la Vs.disponibilità

27 gen 2010, 10:11am |

Raffaela

egregio avvocato
la ringazio vivamente della sua risposta.
Vorrei, se non disturbo, ancora approfittare della sua esperienza per chiederle un ulteriore questione.
Secondo lei è eccessivo chiamare in garanzia il fornitore della merce che controparte asserisce difettosa, nonostante si sia eccepita le decadenza e la prescrizione e si dimostri tramite relazione tecnica che il bene è idoneo all’uso.
Le spiego,si tratta di un’opposizione a decreto ingiuntivo e io rappresento l’opposta, ci viene eccepito la difettosità di un cavo eletrico.
ho chiamato in causa la ditta fornitrice in quanto la relazione tecnica che ho prodotto che dimostra la funzionalità del bene contestato è stata redatta dalla ditta fornitrice.
poiche l’opponente continua ad eccepire la difettosità io ho eccepito la decadenza e la prescrizione ho argomentato che il bene è perfettamnteridoneo all’uso e ho prodotto la relazione e le foto effettuate dalla prima ditta fornitrice nonchè l collaudo effettuato dal comune ove questo cavo era stato installato.
ora mi chiedo ho peccato di eccessiva prudenza a chiamare in causa il terzo e rischio la soccomnbenza nelle spese? o comunque tutto sommato è giusto estendere il contradditorio alla ditta fornitrice. la ringrazio

27 gen 2010, 6:07pm |

Gabriele Ancora

Grazie per la cordiale e celere risposta al mio quesito.
Rinnovo i ringraziamenti e le faccio i complimenti per la chiarezza e semplicità con cui affronta la questioni.
Buon lavoro. Gabriel Ancora

27 gen 2010, 7:04pm |

Mirco Minardi

Hai fatto benissimo ad estendere il contraddittorio visto che il vizio, se esistente, è imputabile proprio al fornitore. Io avrei fatto così.
Cordialmente.

28 gen 2010, 4:56pm |

Gianluca

egregio avvocato,
complimenti per la sua preparazione.Leggevo le sue risposte e le ho trovate interessanti. Mi farebbe piacere confrontarmi con lei su una questione che mi riguarda.
nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta
ho richiesto la condanna in solido sulle spese di lite per l’attore e la terza chiamata in causa da me.
si tratta di un errore in quanto la terza chiamata è stata chiamata per manlevare il convenuto solo relativamente ad alcune richieste dell’attore e non ad ltre ..quindi non ha senso che in caso di soccombenza dell’attore risponda anche lei in solido. Non ho fatto subordinate in merito tra l’altro.
mi è stato ovviamente eccepito nella comparsa dala terza chiamata
posso modificare nelle memorie le conclusioni chiedendo solo la condanna dell’attore alle spese e inserendo una nuova subordinata sulla terza chiamata. grazie

29 gen 2010, 4:19pm |

Mirco Minardi

@Gianluca.
Grazie per i complimenti.
Sì non c’è problema, la regolazione delle spese non è una vera domanda, tanto è vero che il giudice pronuncia la condanna anche se non c’è richiesta e comunque nel più c’è sempre il meno, dunque la parte che ha chiesto la solidarietà vi può rinunciare. Io però non modificherei nulla. Lascia che decida il giudice.
Cordialmente.

29 gen 2010, 11:04pm |

Gianluca

grazie per la celere risposta.
quindi non mofificherebbe nulla?anche se si tratta di un errore palese? grazie ancora

30 gen 2010, 7:06pm |

Avv. Paolo Costabile

Egr. Collega, avrei da sottoporle un quesito. Se il termine per il deposito delle prime memorie 183 scadeva il giorno festivo venerdì 01 gennaio 2010, vi è proroga per la scedenza al lunedì 04 gennaio 2010 ex art. 155, co. 5)
Ed inoltre il termine per il deposito delle seconde memorie inizia a decorrere sempre dal due gennaio 2010, o il dies a quo si computa a partire dalla scadenza prorogata del 04 gennaio?
Grazie

2 feb 2010, 7:53pm |

Mirco Minardi

@Paolo Costabile: il primo termine scade il 4 gennaio; il secondo decorre da questo.
cordialmente
Mirco Minardi

2 feb 2010, 8:17pm |

Avv. Paolo Costabile

Grazie mille per la precisazione. Ma in questo non si rischia di dilatare eccessivamente i termini?

2 feb 2010, 8:46pm |

Enzo

Salve di nuovo illustre collega.
Parlando ancora di termini e preclusioni ti pongo un curioso avvenimento accaduto nel mio tribunale.
Alla prima udienza di trattazione il convenuto in riconvezionale si costituisce tempestivamente ed è presente, l’attore chiede a verbale la concessione dei tre termini contestando genericamente. Il giudice allega al verbale un prestampato diffuso dal presidente del tribunale col quale vengono ristabiliti i criteri tabellari di assegnazione del ruolo che reca in calce un rinvio “all’udienza del… con i medesimi diritti odierni”.

All’udienza successiva l’attore si presenta e chiede la modifica dell’ordinanza emessa unitamente alla prima udienza per dispiegare le sue domande ed eccezioni, il giudice risponde che non è incorso in decadenze e non revoca l’ordinanza. Segue un momento di panico in cui il giudice chiude il verbale. L’attore viene autorizzato dal giudice a riaprire il verbale dopo 5 minuti e dispiega domande ed eccezioni senza opposizione del convenuto che si limita a contestarne genericamente la fondatezza.
Il convenuto chiede l’assegnazione dei termini e il giudice li concede.

A questo punto il convenuto eccepisce la tardività delle domande nella prima memoria affermando che le preclusioni sono maturate in capo all’attore con la prima udienza, quella rinviata con i medesimi diritti, e che pertanto si è verificata la non contestazione.

io ritengo che l’attore non sia decaduto e che il giudice, in ogni caso, affermando a verbale che l’attore non aveva subito decadenze non potrebbe comunque considerarlo tardivo. La tua opinione qual è?

6 feb 2010, 2:23am |

Mirco Minardi

Dunque, anzitutto va detto che ciò che dice il giudice conta poco nella materia de qua, perchè le norme che stabiliscono preclusioni sono di ordine pubblico processuale e dunque non possono essere modificate da nessuno. Il problema è se può ammettersi un rinvio disposto per motivi tabellari. La risposta è sì, pertanto l’udienza di trattazione effettiva è la seconda e l’attore non è incorso in nessuna decadenza.

9 feb 2010, 7:38am |

Barbara Simoni

Egregio Avvocato. Ho lo stesso problema dell’avv. Paolo Costabile: scadenza del secondo termine 183 il 25.12. Ho depositato la memoria il 28.12 ed ho calcolato dal 29 i 20 gg della terza memoria. Non ho trovato sentenze che confortino la mia tesi. Può indicarmene qualcuna? Grazie
Barbara Simoni

9 feb 2010, 11:52pm |

Mirco Minardi

@Barbara. La tua III memoria scadeva il 17 gennaio (29-30-31 dicembre + 17 giorni gennaio). Lo dice il codice, art. 155 primo comma.

10 feb 2010, 11:13am |

Salvatore

egr. avvocato buon giorno. vorrei confrontare le mie impressioni con le sue circa la disciplina del 183 VI° comma nel procedimento di separazione giudiziale anche nell’ottica di quanto disposto dall’art. 155 bis secondo comma . Considerando che nel procedimento di separazione, più che in altri, rileva la distinzione tra diritti indisponibili (tutto quello che attiene ai figli) e disponibili riterei che per i prmi sia possibile sempre introdurre domande nuove in contrasto con le preclusioni del 183. sarei felice di leggere il suo parere. grazie.

26 feb 2010, 10:45am |

Enzo

tornando alla mia domanda del 6 febbraio 2010, il fatto che l’attore abbia eccepito in sede di riapertura del verbale implica decadenza? Ti riespongo la situazione: Attore e convenuto alla prima udienza di trattazione fanno le operazioni di rito e il verbale viene chiuso. Dopo pochi minuti l’attore, in presenza del convenuto, viene autorizzato dal giudice alla ripertura del verbale, viene indicata l’ora e i minuti della riapertura e allega una eccezione che gli era sfuggita, l’avvocato di controparte non solleva alcuna contestazione processuale e controdeduce nel merito con ciò accettando il contraddittorio.

Secondo te l’attore era decaduto al momento della sottoscrizione del primo verbale oppure l’autorizzazione del giudice alla riapertura in contraddittorio rende l’attività svolta come mera prosecuzione della medesima udienza?

5 mar 2010, 4:41pm |

Avv.Enza Tempone

Un solo commento:e meno male che doveva prevalere il principio dell’oralità! Ma non era meglio il vecchio 244 c.p.c.?

5 mar 2010, 7:37pm |

Mirco Minardi

@Avv. Enza Tampone. Il limite del processo civile ordinario è che è unico per tutti i tipi di controversie; sia per quella che ha ad oggetto un appalto con cinquanta riserve sia per quella che ha ad oggetto una semplice condanna di pagamento

5 mar 2010, 7:48pm |

Mirco Minardi

@Enzo.
No, l’apertura del verbale determina la prosecuzione dell’udienza dunque non si è verificata alcuna preclusione.

5 mar 2010, 7:49pm |

Mirco Minardi

@ Salvatore. La domanda è intrigante. Non ho mai trovato in giurisprudenza una deroga fondata sulla natura indisponibile del diritto (nè una pronuncia di segno contrario). Ci rifletto.

5 mar 2010, 7:53pm |

Massimo

Mirco, per quanto attiene al discorso modifica e precisazione di domande ed eccezioni credo si debba avere riferimento alla naturale sintetiticità del verbale di udienza. Poniamo che il convenuto in riconvenzionale eccepisca un controcredito X, l’attore in udienza si limita ad eccepire la prescrizione, nella prima memoria quest’ultimo potrebbe specificiare di che tipo di prescrizione si tratta e argomentare sulle norme. Ugualmente dicasi per l’usucapione, a fronte della domanda di riconvenzionale di rivendica del convenuto potrei eccepire l’usucapione senza altro aggiungere per poi sviluppare i fatti e l’eccezione nella prima memoria.
Tu che ne pensi?

7 mar 2010, 10:55am |

Mirco Minardi

Sono d’accordo con riferimento agli esempi che hai fatto. Più discutibile la possibilità di eccepire la compensazione senza indicare il credito.

8 mar 2010, 12:49pm |

Mirco Minardi

@Massimo: vale anche per le eccezioni

8 mar 2010, 12:51pm |

Alessandro

Egr.Avv. Minardi,sono un giovane collega e mi sto approcciando a redigere una memoria ex-art.183 VI n.1 CPC.
Il convenuto (io rappresento l’attore) si costituiva 4 giorni prima dell’udienza fissata. Certamente tale atto è tardivo, in quanto il termine è di 20 gg..
Nella comparsa di risposta il convenuto contesta che il titolo in forza del quale agisco contro di lui, sostenendo che la disciplina applicabile sia quella ex-artt. 1490 cc. e ss. e non invece – come riuslta essere da una attenta lettura del contratto tra le parti – riferibile all’appalto. Il convenuto eccepisce in tale occasione la prescrizione ex-art. 1495 c.c. riguardo all’azione.
La domanda che Le pongo è questa: nella mia (prima) memoria [ex-art.183, VI, n.1 CPC] posso validamente contestare che la tardiva costituzione del convenuto renda a quest’ultimo non proponibile l’eccezione di decadenza?
Avrebbe eventuali suggerimenti?
AugurandoLe una buona giornata, porgo disinti saluti.
Alex da Piacenza.

8 mar 2010, 2:31pm |

Massimo

le risposte erano entrambe per me immagino ;)
Mi sembra che non ci siano ancora molti arresti su queste situazioni però. Dico formulazione della semplice eccezione in udienza, specificazione dei fatti in memoria. Che succede se il giudice affermasse che la formulazione dell’eccezione in udienza non è sufficiente senza la contestuale specificazione dei fatti, ritenendo altresì tardiva l’allegazione effettuata in memoria?

Error in iudicando? Non contestazione? Rigetto della prova per difetto di allegazione?

8 mar 2010, 2:42pm |

Mirco Minardi

@ Alex. L’eccezione del convenuto è tardiva; trattandosi di preclusione essa è rilevabile d’ufficio dal giudice ad ogni modo è bene anche eccepirla. Va benissimo la I memoria del 183.

8 mar 2010, 3:28pm |

Alessandro

Egr. Avv., la ringrazio per aver confermato l’ipotesi che mi ero fatto e alla quale cercavo conferma da parte di un collega certamente più esperto.
Nel caso Le fosse possibile, saprebbe indicarmi gentilmente qualche riferimento giurisprudenziale, sì da corroborare ulteriormente la memoria?
Distinti saluti.
Alex.

8 mar 2010, 3:35pm |

Rosa iorio

Egregio Collega, complimenti per il Suo lavoro; molto interessante. Mi piacerebbe avere un Suo parere in ordine alla decorrenza dei termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c..
Le spiego alla scorsa udienza del 01.12.10 il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c. con decorrenza dal 01.01.10. Controparte ha depositato la seconda memoria in data 02.03.10. Tale memoria, a mio avviso è tardiva in quanto il secondo termine andava a scadere il 01.03.10. E’ d’accordo con me? Grazie ed ancora tanti complimenti. Rosa Iorio

8 mar 2010, 4:48pm |

Mirco Minardi

No, è tempestiva.
Primo termine = 31 gennaio (1+30)
Secondo termine = 2 marzo (28 feb + 2)
Grazie per i complimenti!

8 mar 2010, 6:05pm |

Valeria

egregio avvocato, mi associo ai complimenti e le sottopongo un quesito.
Nella comparsa di costituzione e risposta la controparte mi eccepisce di non aver tempestivamente denunziato il vizio rilevando pertanro la decadenza dal diritto alla garanzia per vizi.
si costituiscono, però, il giorno dell’udienza anzichè 20 giorni prima.
nella I memoria eccepisco la tardività della eccezione di decadenza e dichiaro di non accettare il contradditorio in merito.
ora sto preparando le seconde memorie e mi chiedo devo comunque provare di aver tempestivamente denunziato il vizio o il fatto che siano decaduti dalla possibilità di propormi l’eccezione di decadenza mi esonera dal farlo?
spero di essere stata chiara
la ringrazio
Cordialmente

9 mar 2010, 6:39pm |

Mirco Minardi

@Valeria: io mi regolo così. Premetto che la tardività dell’eccezione esonera il compratore dall’onere della prova della tempestività della denuncia. Solo per scrupolo difensivo, qualora il giudice non ritenga assorbente l’eccezione di tardività sollevata, chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze ….

Il primo principio da osservare, per noi avvocati, è quello di precauzione …

9 mar 2010, 6:53pm |

Gianluca

Buonasera avvocato, leggevo il suo art. sull’onere della prova.
chi deve provare l’esistenza dei vizi della cosa venduta il venditore o il compratore che fa valere la garanzia?
il compratore mi ha eccepito che devo provarla io venditore in quanto il vizio si è manifestato successivamente alla vendita e cita una sentenza sulla vendita di animali la num 9330 del 2004?
cosa ne pensa?
grazie

11 mar 2010, 9:50am |

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