Articoli per 'Giurisprudenza'
06.08.11
Consulenza tecnica d’ufficio: le nullità sono sempre relative.
Avv. Mirco Minardi
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L’attento studioso del processo civile non può non osservare un dato: all’avvocato non si perdona quasi nulla, al giudice ed ai suoi ausiliari quasi tutto.
Per gli avvocati, ad esempio, i termini sono quasi sempre perentori; per il giudice quasi sempre ordinatori. Questo regime di favore si è accentuato da quando il processo civile, a seguito della riforma avvenuta con legge n. 353/1990, è stato strutturato su un rigido sistema di preclusioni (v. per un approfondimento il mio Manuale di sopravvivenza per l’avvocato).
Lo stesso regime di favore si applica Continua a leggere l’articolo »
05.08.11
Consulenza tecnica d’ufficio: l’istanza è soggetta a termini di preclusione?
Avv. Mirco Minardi
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Il processo civile di cognizione, si sa, è scandito da un sistema rigido di preclusioni (per un approfondimento v. il mio Manuale di sopravvivenza per gli avvocati). Le parti hanno l’onere di allegare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni entro termini perentori. Sempre entro termini perentori vanno fatte le richieste dei mezzi di prova volti a provare quei fatti.
Il punto è: detti termini si applicano anche alla consulenza tecnica d’ufficio? È possibile per la parte formulare l’istanza, ad esempio, nella comparsa conclusionale?
Sulla questione la giurisprudenza della S.C. sembra Continua a leggere l’articolo »
04.08.11
Responsabilità dell’avvocato: la procura conferita per tutti i gradi del giudizio fa scattare gli obblighi (anche informativi) in merito alla impugnazione della sentenza
Avv. Mirco Minardi
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Il cliente conviene in giudizio i propri difensori lamentando che questi avevano impugnato tardivamente la sentenza del Tribunale che aveva pronunciato la sua soccombenza in un giudizio di opposizione a dichiarazione di fallimento, così impedendo loro di svolgere le difese contro la dichiarazione di fallimento.
La domanda di risarcimento viene rigettata in primo e secondo grado, ma la Corte Cassa la sentenza affermando Continua a leggere l’articolo »
03.08.11
Responsabilità professionale dell’avvocato: l’onere della prova dell’inadempimento
Avv. Mirco Minardi
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La Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema della responsabilità professionale dell’avvocato affermando un importante principio (non ancora del tutto chiarito nella giurisprudenza della stessa Corte) ovvero quello secondo cui a fronte della contestazione di inadempimento da parte del cliente, spetta all’avvocato l’onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione, ovvero che la stessa non è stata adempiuta per impossibilità derivante da causa non imputabile (ex art. 1218 c.c.; Cass. S.U. 13533/2001).
Il fatto è questo. In un processo volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, Continua a leggere l’articolo »
02.08.11
Il difensore può “criticare” una CTU sotto il profilo tecnico?
Avv. Mirco Minardi
La domanda nel titolo di questo post andrebbe formulata nella seguente maniera: il giudice è tenuto a valutare le osservazioni tecniche mosse direttamente dal difensore alla CTU, qualora queste presuppongano una speciale competenza che il difensore non possiede?
Facciamo un esempio. Il CTU deposita la relazione avente ad oggetto l’indagine su una firma apposta ad una quietanza e conclude nel senso della falsità della sottoscrizione del creditore. Qualora il difensore del debitore Continua a leggere l’articolo »
01.08.11
Perchè la CTP conta meno di una CTU?
Avv. Mirco Minardi
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Perché il giudice può aderire alle conclusioni del CTU senza dover fornire una particolare motivazione, mentre se intende aderire a quelle formulate da un CTP deve esplicitare le ragioni?
Il motivo è semplice e non poggia su una maggiore competenza del CTU, anzi, molto spesso capita di avere come CTP, ad esempio, dei luminari di una particolare specializzazione medica, mentre il CTU è un semplice medico legale. La ragione è che il CTP è, appunto, di P, cioè di parte; dunque su di lui c’è il sospetto che voglia favorire colui che lo ha nominato e che non sia, come dire, “scientificamente obiettivo”. Al contrario, il CTU è nominato dal giudice e dunque, in teoria, non ha alcun interesse nel favorire Tizio oppure di Caio. Egli, dunque, sempre in teoria, mira solo a far conoscere la “verità”, così come richiesto dal codice.
Ecco infatti come motiva il Tribunale di Bari sulla questione de qua (sent. 210/2010):
“Omissis. Al riguardo osserva il Tribunale che le conclusioni del CTU, Continua a leggere l’articolo »
30.07.11
La consulenza di parte giurata? Vale come quella non giurata
Avv. Mirco Minardi
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Ogni tanto mi capita che qualche CTP mi chieda: “avvocato, faccio una perizia giurata?”. A tutti rispondo che non c’è necessità, difatti una perizia giurata non ha maggiore valore di una non giurata.
La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva tecnica; il suo valore probatorio non muta in ragione del giuramento che sulla stessa faccia il consulente.
Lo ha ribadito, anche di recente, la S.C. (sent. 2063/2010):
“Sostiene parte ricorrente incidentale che la Corte d’Appello erra laddove afferma che l’ulteriore somma di L. 10.000.000, liquidata dal Tribunale di Mistretta, Continua a leggere l’articolo »
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25.07.11
Le critiche alla ctu
Avv. Mirco Minardi
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Il giudice gode di ampia discrezionalità in tema di consulenza tecnica:
- ha la facoltà (salvo in alcuni casi) di ammetterla o meno;
- ha il potere discrezionale di scegliere il consulente;
- ha il potere discrezionale di individuare la categoria entro cui scegliere il consulente;
- ha il potere discrezionale di formulare i quesiti;
- ha il potere discrezionale di chiamare a chiarimenti il CTU, o di disporre la rinnovazione della consulenza.
- aderirvi senza particolare motivazione;
- discostarsene, dando adeguata motivazione;
- sposare le conclusioni di una CTP, dando adeguata motivazione.
19.07.11
La ctu percipiente non giustifica la violazione del regime di preclusione per la produzione documentale
Avv. Mirco Minardi
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Ecco un caso dove, a mio avviso, la ctu è stata ammessa al di fuori dei casi previsti dalla legge.
A causa di una infiltrazione, la società Alfa chiede, tra l’altro, il risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita di guadagno dovuta alla chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.
Viene pertanto nominato un ctu che, per calcolare il danno, utilizza documenti messi a disposizione dell’attrice durante le operazioni peritali, mai depositati prima di allora.
Giustamente una parte convenuta eccepisce la nullità della consulenza, trattandosi di documentazione irritualmente prodotta, ma il Tribunale rigetta Continua a leggere l’articolo »
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18.07.11
Alcuni limiti per il CTU
Avv. Mirco Minardi
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Il CTU è un ausiliario del giudice (l’occhiale del Giudice, per usare l’icastica espressione di Piero Calamandrei) che ha il compito (a) o di valutare i fatti allegati dalla parte (c.d. ctu deducente) oppure, (b) in alcuni casi, di accertare i fatti stessi, quando le parti non potrebbero con i normali mezzi di prova dimostrare la verità dei fatti allegati (c.d. ctu percipiente), ciò perché quei fatti presentano elementi tecnici che sfuggono alla normale conoscenza del giudice.
Il CTU, dunque, essendo un tecnico con “speciale competenza” (art. 15 disp. att. c.p.c.) è chiamato ad affiancare il giudice per la risoluzione di questioni “tecniche” rilevanti per il giudizio. Da ciò consegue che:
a) al CTU non spetta nel modo più assoluto formulare valutazioni di tipo giuridico (individuazione di norme e loro interpretazione, accertamento dei casi di esclusione, formulazioni di ragionamenti presuntivi di tipo giuridico, ecc.); come pure il CTU non può stabilire chi ha torto e chi ha ragione, chi è colpevole e chi non lo è; la colpa, l’inadempimento, la responsabilità sono concetti giuridici che il giudice, e solo il giudice, ha il potere di formulare, sulla base dei fatti allegati dalla parte ed accertati e/o valutati dal CTU;
b) al CTU è vietato accertare fatti principali (e non meramente accessori) che non sono mai stati allegati e provati dalle parti, visto che il CTU non ha più poteri del giudice che lo ha nominato; l’attività di allegazione dei fatti principali è una attività assolutamente ed esclusivamente riservata alla parte, secondo il noto brocardo “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”;
c) il CTU può estendere la propria indagine sui comportamenti che le parti avrebbero dovuto tenere solo se quei comportamenti siano di tipo tecnico, non altrimenti accertabili se non attraverso una consulenza;
d) di regola il CTU non potrebbe chiedere chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi se non espressamente autorizzato; qualora autorizzato ad assumere informazioni da terzi, deve sempre indicare la fonte di coloro che ha ritenuto di sentire;
e) il CTU non può tenere in alcun modo in considerazione, nemmeno ad colorandum, documenti irritualmente prodotti dalle parti, quando si tratti non di documenti meramente accessori, ma in grado di dimostrare la fondatezza o meno della domanda o della eccezione (visto che il CTU non ha maggiori poteri di un giudice, il quale è sottoposto allo stesso divieto);
f) il CTU non può esprimere valutazioni in merito a fatti, situazioni, comportamenti dei quali non ha avuto visione diretta, ma che dà per certamente esistenti, solo perché le parti interessate vi hanno fatto riferimento, ma ancora non provato.
Questi, tanto per elencare i principali. Peccato che nella prassi detti limiti vengano superati assai spesso, talvolta per colpa del giudice il quale:
a) non formula i quesiti, richiamando, senza opportuno approfondimento, quelli già formulati dalle parti (che evidentemente hanno tutto l’interesse a che il CTU estenda la propria indagine a tutto campo);
b) formula quesiti che possono indurre in errore (ad es. dica il ctu … a quali soggetti debbano essere attribuite le responsablità ed in quale misura…). Il CTU non ha il compito di stabilire le responsabilità, ma, ad esempio, di individuare il giusto comportamento da tenere secondo le regole della tecnica; sarà poi il giudice a decidere se l’eventuale discostamento comporta o meno una responsabilità.
Ci ritorneremo.
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