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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Testimonianza</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Perché un testimone non viene creduto? Ecco un esempio.</title>
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		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonianza]]></category>
		<category><![CDATA[testimone]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza]]></category>

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		<description><![CDATA[La testimonianza. Momento molto delicato del processo e altrettanto delicato è il momento della valutazione da parte del giudice. Oggi vi propongo un caso tratto dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, del 27/03/2009, in cui il testimone (unico) non è stato creduto dal giudice. Potete condividere o meno, ma ciò che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/circolazione-stradale/perche-un-testimone-non-viene-creduto-ecco-un-esempio/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>La testimonianza. Momento molto delicato del processo</strong> e altrettanto delicato è il momento della valutazione da parte del giudice.</p>
<p><strong>Oggi vi propongo un caso tratto</strong> dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, del 27/03/2009, in cui il testimone (unico) non è stato creduto dal giudice.</p>
<p><strong>Potete condividere o meno</strong>, ma ciò che non potete <span id="more-1911"></span>non fare è copiare ed incollare queste argomentazioni per poterle utilizzare in caso di bisogno.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;La dinamica così come descritta nelle citazioni non ha trovato un riscontro probatorio attendibile ed è anzi smentita dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro dalla Polizia Stradale.<br />
Gli attori e la Lloyd Adriatico s.p.a. hanno fondato le loro asserzioni sulla deposizione resa dal teste V. N. esaminato all&#8217;udienza del &#8230;2003 (v. verbale d&#8217;udienza), testimone che ha confermato la tesi attorea di una vettura non identificata che avrebbe &#8220;sbarrato la strada&#8221; a quella condotta da C. G. costringendo questo a sterzare a destra e facendolo finire fuori strada con il mezzo per evitare l&#8217;urto frontale. Nulla ha invece riferito sulla dinamica del sinistro la teste X. Y. esaminata nella stesa udienza perché la stessa ha dichiarato di aver solo visto la Passat del C. quando si era ormai &#8220;arrestata contro un tronco di albero&#8221; (v. verbale d&#8217;udienza del &#8230;2003).<br />
Il teste V. N. &#8211; sulle cui dichiarazioni il P.M. ha fondato il P.M. la richiesta di archiviazione perché l&#8217;autore dei reati rimasto &#8220;ignoto&#8221; &#8211; é assolutamente inattendibile per una serie di ragioni che ne minano fortemente la credibilità.<br />
Innanzitutto si rileva che la Polizia Stradale ha annotato nel rapporto redatto in occasione dello incidente e prodotto in copia dalla RAS s.p.a. (v. in fascicolo di parte) che <strong><span style="text-decoration: underline;">&#8220;nel luogo e nella immediatezza del fatto non vi erano testimoni&#8221;.</span></strong><br />
Se il teste ha assistito al sinistro ed ha anche &#8211; a suo dire &#8211; &#8220;chiamato l&#8217;ospedale di Toritto e le forze dell&#8217;ordine&#8221;, <strong><span style="text-decoration: underline;">non si comprende perché non abbia avuto poi da riferire alcunché alla Polizia Stradale giunta poco dopo sui luoghi.</span></strong><br />
A dire del teste sarebbero arrivati sul posto &#8220;prima i Carabinieri e poi un&#8217;ambulanza, &#8230; poi è arrivata una vettura dei Vigili del Fuoco&#8221; (v. verbale di udienza del &#8230;2003). Nel loro rapporto gli uomini della Polizia Stradale &#8211; pur giunti poco dopo quando i Vigili erano ancora intenti nelle operazioni di soccorso &#8211; non hanno riferito della presenza dei Carabinieri. Deve desumersi da ciò che questi &#8211; contrariamente a quanto riferito dal teste &#8211; non siano intervenuti. Per questo appare non veritiera anche l&#8217;affermazione del teste di aver protestato con un carabiniere per il ritardo dei soccorsi (v. verbale d&#8217;udienza del &#8230;2003).<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;"> Secondo il testimone V. la vettura che avrebbe sbarrato la strada alla Passat del C. sarebbe stata una Volkswagen, secondo tutti gli attori detta vettura sarebbe stata verosimilmente di marca Audi.</span></strong><br />
Non può infine non rilevarsi che il V. é stato indicato quale teste e persona informata dei fatti a distanza di mesi dal legale di C. A. e C. F. con una richiesta di audizione del medesimo presentata al Pubblico Ministero in data 23.02.1999, come risulta dalla copia prodotta dalla RAS (v. fascicolo di parte). <strong><span style="text-decoration: underline;">Non si comprende come il teste sia stato &#8220;individuato&#8221; e perché sia stato individuato a distanza di mesi dal sinistro.</span></strong><br />
Le circostanze su riferite inducono a ritenere che la deposizione del sig. V. non sia veritiera.<br />
La conferma che la dinamica del sinistro non è quella descritta dal teste e dagli attori viene anche dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale.<br />
Questa ha infatti rilevato &#8220;l&#8217;inizio della traccia di scarrocciamento prodotta dai pneumatici di destra&#8221; della Passat del C. ad una distanza di m:2,80 dal margine destro della carreggiata. E la distanza dal margine destro si nota anche nel grafico redatto dalla Polizia perché in esso le tracce iniziano ben distanti dal margine destro della carreggiata. E considerata la larghezza della sua vettura, deve concludersi che il C. quando ha perso il controllo dell&#8217;auto viaggiava quasi al centro della carreggiata e a cavallo della linea di mezzeria, non rigorosamente a destra. Tale circostanza rende molto più verosimile che il C. abbia perso il controllo della sua vettura sbandando prima verso sinistra per poi uscire fuori strada.<br />
Delle &#8220;tracce&#8221; sull&#8217;asfalto delle ruote della Passat non ha tenuto conto il perito d&#8217;ufficio, il p.i. Giovanni Cacciapaglia. Questo ha anzi avanzato una ipotesi &#8211; quella della vettura proveniente dal senso contrario che avrebbe occupato la corsia di marcia della Passat &#8211; priva di fondamento. Ha concluso in particolare che l&#8217;azione frenante del C. sia stata giustificata dal tentativo di evitare l&#8217;impatto con l&#8217;altra vettura (v. relazione, alla pag. 18). Tale valutazione non ha un supporto logico perchè è ben possibile che l&#8217;azione frenante sia stata indotta dal tentativo del C. di fermare la vettura di cui aveva perso il controllo.<br />
Tale ultima conclusione trova conferma nell&#8217;elevata velocità della vettura del C.. Il mezzo &#8211; come rilevato dalla Polizia di Stato &#8211; ha infatti percorso molti metri nel piano di campagna dopo essere uscito fuori strada, ha urtato e abbattuto un mandorlo, ha poi urtato e abbattuto un ulivo e infine ha abbattuto altri due ulivi dove si é arrestato. La velocità è stata tale da consentire al mezzo di trascinarsi per molti metri nella campagna e addirittura abbattere vari alberi. Tale circostanza rende verosimile &#8211; si ribadisce &#8211; che il C. ha perso il controllo del suo mezzo per la elevata velocità tenuta, non perché qualche mezzo abbia invaso la sua corsia di marcia.<br />
Escluso dunque che il sinistro sia stato causato dal conducente di una vettura non identificata, vanno rigettate tutte le domande attoree proposte in danno del fondo di garanzia e per esso nei confronti della RAS così come quella di rivalsa avanzata dalla Lloyd Adriatico in danno del fondo di garanzia per il rimborso delle somme versate ai congiunti di M. D. e agli eredi di C. G., a questi ultimi in esecuzione della polizza infortuni conclusa con il C..&#8221;</p>
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		<title>Le valutazioni dei testimoni sono sempre inammissibili?</title>
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		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonianza]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza]]></category>

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		<description><![CDATA[Durante una visita ad un castello, Tizia cade rovinosamente a terra a causa della scivolosità del pavimento, cosparso di materiali pulenti a base di cera . L&#8217;unico teste presente al fatto conferma l&#8217;accaduto e dichiara: &#8220;è vero che il pavimento era scivoloso; tanto è vero che anch&#8217;io rischiai di cadere. Ciò non accadde in quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/le-valutazioni-dei-testimoni-sono-sempre-inammissibili/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Durante una visita ad un castello</strong>, Tizia cade rovinosamente a terra a causa della scivolosità del pavimento, cosparso di materiali pulenti a base di cera .</p>
<p><strong>L&#8217;unico teste presente al fatto conferma l&#8217;accaduto e dichiara</strong>: &#8220;è vero che il pavimento era scivoloso; tanto è vero che anch&#8217;io rischiai di cadere. Ciò non accadde in quanto riuscii ad afferrare il corrimano&#8221;.</p>
<p><strong>I giudici di merito respingono la domanda</strong> in quanto <span id="more-1879"></span>il fatto non è provato e la testimonianza inammissibile in quanto valutativa.</p>
<p><strong>Ricorre in Cassazione Tizia</strong> e la Corte accoglie il ricorso affermando il suddetto principio:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;In materia di prova testimoniale, benché i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice (nella specie, oggetto della testimonianza erano le mansioni svolte da una lavoratrice, di cui era controversa la natura subordinata o autonoma; la S.C. ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva utilizzato il risultato della prova nel corso della quale dette mansioni erano state definite semplici e ripetitive)&#8221; (Cass. Sentenza n. 5227 del 07/04/2001; trattasi di giurisprudenza sostanzialmente consolidata cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 16148 del 18/08/2004; Cass. Sentenza n. 1479 del 30/01/2003; Cass. Sentenza n. 5 del 02/01/2001; Cass. Sentenza n. 2100 del 24/02/2000).</p>
<p><strong>La corte critica anche la tesi della Corte d&#8217;Appello</strong> che aveva escluso il rilievo dell&#8217;affermazione del teste il quale aveva dichiarato di essersi tenuto al corrimano per non scivolare. Afferma il S.C. che se un teste afferma di aver rischiato di cadere (evidentemente alludendo ad un oggettivo inizio di scivolone interrotto dal fatto di esser riuscito ad aggrapparsi a qualcosa) si è di fronte ad una circostanza da ritenersi puramente di fatto ed autonoma (anche se strettamente collegata) rispetto alla percezione della scivolosità (l&#8217;autonomia è dimostrata dal fatto che detta percezione può sussistere anche in assenza di un inizio di scivolone); e se tale è la situazione, il limitarsi ad affermare che tale affermazione (la quale in realtà concerne anzitutto il fatto predetto), &#8220;&#8230;non assume particolare rilievo in quanto riferito al giudizio che il pavimento era scivoloso&#8230;&#8221; appare come una enunciazione priva di concreta, logica e sufficiente motivazione.</p>
<p><strong>Per la Cassazione, dunque,</strong> l&#8217;aver considerato senz&#8217;altro priva di valore la testimonianza suddetta  determina un vizio della sentenza che pertanto viene cassata.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile  Sez. III,  22 aprile 2009, n. 9526</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nell&#8217;impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.<br />
Con atto di citazione in appello notificato in data 06.03.01 Z. M. in V. impugnava la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 333/00 di data 28.07 &#8211; 21.09.00 con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni che l&#8217;attrice predetta aveva avanzato nei confronti del Comune di Gorizia, responsabile, a suo dire, della sua caduta avvenuta il (OMISSIS) all&#8217;interno del Castello di (OMISSIS), ove la stessa era scivolata all&#8217;interno della &#8221; (OMISSIS)&#8221; a causa del pavimento scivoloso, che era stato, poco prima, pulito e ricoperto con enorme quantità di materiale per lucidare i pavimenti a base di cera.<br />
Si doleva l&#8217;attrice dell&#8217;erroneità della motivazione addotta dal Tribunale a supporto della reiezione della sua domanda nella parte in cui era stato affermato che la stessa non avrebbe provato la caduta avvenuta nel locale &#8220;(OMISSIS)&#8221;, a causa della particolare scivolosità del pavimento, e le lesioni accertate dalla ctu, mentre, per contro, dalle acquisizioni probatorie tali circostanze risultavano ampiamente provate.<br />
Infatti, l&#8217;unico testimone presente al fatto, sig. B.D., aveva confermato i fatti capitolati e cioè che l&#8217;attrice nel corso della visita al Castello, era scivolata non appena aveva messo piede nel locale sopra detto rovinando a terra. Il teste aveva, altresì, confermato che il pavimento era scivoloso &#8211; tanto è vero che anche il teste aveva rischiato di cadere, ma ciò non era accaduto perchè si era afferrato al corrimano &#8211; aggiungendo di aver accompagnato l&#8217;attrice, dolorante e zoppicante, fino alla macchina che la stessa aveva guidato fino a casa, ove il marito, telefonicamente allertato, era rientrato, portandola immediatamente all&#8217;Ospedale di (OMISSIS). Detto teste aveva, altresì, precisato che essi non avevano pensato di avvisare il personale di servizio del Castello.<br />
Aggiungeva l&#8217;appellante che anche il marito dell&#8217;attrice aveva confermato le circostanze relative alla sua chiamata telefonica e al trasporto della moglie all&#8217;ospedale di (OMISSIS), mentre del tutto assurdamente &#8211; e senza alcuna spiegazione &#8211; il primo giudice aveva ritenuto non credibile la testimonianza del B., prestando invece fede ai testi di controparte, nessuno dei quali era stato presente ai fatti e tutti incapaci a testimoniare, come eccepito tempestivamente dalla difesa dell&#8217;attrice.<br />
Precisava ancora l&#8217;appellante che in ogni caso, anche a ritenere credibili i testi di controparte, le relative testimonianze erano generiche e non erano perciò idonee a negare i fatti affermati dai testi dell&#8217;attrice. E ciò soprattutto ove nella sentenza si affermava, per escludere la responsabilità del Comune, che l&#8217;addetto alla biglietteria, che secondo il GOA sarebbe rimasto costantemente all&#8217;ingresso del Castello, non ebbe a notare nessuno che camminasse con difficoltà, e che altri testi avevano detto che, in quel periodo, non vi erano state segnalazioni di alcuna persona che sarebbe scivolata sul pavimento del Castello, senza considerare che gli elementi costitutivi della responsabilità del Comune, nella specie, erano la caduta e la sua causa e non certo la segnalazione della stessa che non si sapeva, tra l&#8217;altro, a chi doveva essere rivolta, come anche la richiesta d&#8217;aiuto, posto che all&#8217;ora dell&#8217;incidente nel Castello non c&#8217;era nessuno (neanche i dipendenti).<br />
Nessun rilievo poteva, poi, attribuirsi alla circostanza che l&#8217;attrice, invece d&#8217;andare al pronto Soccorso dell&#8217;Ospedale di (OMISSIS), era andata prima a casa e poi all&#8217;Ospedale di (OMISSIS), nel quale essa aveva all&#8217;evidenza maggiore fiducia, essendo ivi stata operata alcuni anni prima.<br />
Del tutto erronee, poi erano le affermazioni che la stessa aveva guidato l&#8217;autovettura fino a (OMISSIS), poichè dalle dichiarazioni testimoniali risultava invece che era stato il marito a guidare l&#8217;autovettura, e che l&#8217;addetto alla biglietteria, sig. M., era rimasto costantemente all&#8217;ingresso del Castello durante l&#8217;orario di apertura, mentre lo stesso M., sentito come teste, aveva dichiarato che il giorno (OMISSIS) era assente in quanto era il suo giorno di riposo.<br />
Il Tribunale non aveva, inoltre, detto alcunchè sulla dedotta responsabilità contrattuale, coesistente con quella extracontrattuale, derivante dall&#8217;avere l&#8217;attrice acquistato il biglietto per la visita del Castello, talchè controparte era tenuta preservare la sua salute e incolumità fisica, laddove aveva invece consentito la sussistenza di un&#8217;insidia derivante dal pavimento scivoloso.<br />
In ordine all&#8217;ammontare dei danni ne ribadiva la congruità nell&#8217;importo complessivo di L. 40.000.000, che specificava analiticamente in relazione alle singole poste.<br />
Formulava, pertanto, le conseguenti conclusioni per il cui accoglimento conveniva in giudizio il Comune di Gorizia davanti questa Corte d&#8217;Appello.<br />
Si costituiva in giudizio l&#8217;appellato Comune di Gorizia che resisteva all&#8217;impugnazione chiedendone rigetto.<br />
Precisate davanti all&#8217;istruttore le conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione all&#8217;udienza del 26.02.2003.<br />
Con sentenza 26.2 &#8211; 20.05.2003 la Corte d&#8217;Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, decideva come segue:<br />
&#8220;&#8230;1 &#8211; Rigetta l&#8217;appello e conferma integralmente l&#8217;impugnata sentenza del Tribunale di Gorizia n. 333/00;<br />
2 &#8211; Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado&#8221;.<br />
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Z. M. in V..<br />
Il Comune di Gorizia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.<br />
Z.M. in V. ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.<br />
I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi.<br />
Z.M. in V., con il primo motivo denuncia &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 e 246 c.p.c., artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. La Corte territoriale, pur ammettendo che Z.M. ha fornito la prova della caduta nel suddetto locale del Castello di (OMISSIS), e che le lesioni riportate dalla ricorrente sono conseguenti alla caduta stessa, nega la responsabilità risarcitoria del Comune di Gorizia, asserendo che non risulterebbe provata la causa della caduta. Ciè è errato. La deposizione di B.D., unico teste presente ai fatti, non è stata utilizzata ai fini della decisione, perchè implicherebbe un giudizio, precluso ai testi. Invece il teste B. ha riferito soltanto fatti. Egli infatti ha confermato la circostanza di fatto che Z.M., durante la visita al Castello di (OMISSIS), non appena messo piede nel locale denominato &#8220;(OMISSIS)&#8221;, scivolava rovinando a terra; sul capitolo 3) il teste ha dichiarato:<br />
&#8220;è vero che il pavimento era scivoloso; tanto è vero che anch&#8217;io rischiai di cadere. Ciò non accadde in quanto riuscii ad afferrare il corrimano&#8221;. Comunque, anche se, in ipotesi, il teste B. avesse espresso giudizi, essendo stata la prova regolarmente ammessa, ed essendo stata espletata, senza alcuna opposizione della controparte sul punto, alla Corte territoriale era precluso rilevare d&#8217;ufficio che il B. aveva espresso un giudizio sulla causa della caduta della Z. e che, quindi, la testimonianza era priva di valore. Tutte le altre dichiarazioni dei testi indotti da controparte, non hanno alcun rilievo probatorio, trattandosi di dichiarazioni di carattere presuntivo e astratto, senza alcun riferimento ai fatti in concreto verificatisi, rese da persone, delle quali nessuna era presente ai fatti, tutte incapaci a testimoniare in quanto dipendenti o incaricate dal Comune di Gorizia e, quindi, responsabili anch&#8217;esse dell&#8217;illecito. La Corte giuliana, inoltre, erroneamente non ha ritenuto la responsabilità del Comune di Gorizia prevista dall&#8217;art. 2051 c.c..<br />
Con il secondo motivo Z.M. in V. denuncia &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., artt. 1372 e 1218 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243;, esponendo censure da riassumere nel modo seguente. La ricorrente sia in primo che in secondo grado ha invocato, oltre alla responsabilità aquiliana del Comune di Gorizia, anche la responsabilità contrattuale dello stesso. Su tale domanda, la Corte triestina ha limitato la sua valutazione sul denunciato difetto di decisione, da parte del primo Giudice, sulla predetta questione, allo scarno ed erroneo rilievo secondo cui &#8220;il fatto che nulla abbia detto il Tribunale in merito alla dedotta responsabilità contrattuale non modifica i termini della questione, atteso che il riscontrato difetto probatorio sulla causa della caduta si riverbera anche sul rapporto contrattuale intercorso tra le parti&#8221;. Tale assunto è inesatto, in quanto, nella specie, non è il contraente adempiente che deve fornire alcuna prova, oltre a quella relativa alla sua prestazione (pagamento del biglietto per la visita ai Castello), già fornita documentalmente, ma incombeva al Comune di Gorizia fornire la prova della sussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 1218 c.c., per essere indenne dalla responsabilità risarcitoria.<br />
Con il terzo motivo Z.M. in V. denuncia &#8220;Omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5&#8243; esponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. Gli elementi denunciati sub nn. 1) e 2) che precedono attestano anche il vizio di omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione, di cui all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine a tali punti. In particolare, la Corte giuliana non ha speso una sola parola di motivazione sulla responsabilità del Comune di Gorizia, quale custode del Castello, prevista dall&#8217;art. 2051 c.c., nonostante la ricorrente abbia dedotto, sia in primo che in secondo grado, gli elementi previsti dalla legge per il sorgere di tale titolo di responsabilità, e cioè che il Castello era detenuto dal Comune di Gorizia, quale concessionario e gestore, il che, mai contestato da controparte, comportava anche la responsabilità del Comune di Gorizia prevista dal citato art. 2051 c.c..<br />
Il ricorso principale appare fondato nella sua parte essenziale.<br />
E&#8217; infatti esatto che la Corte, dopo aver implicitamente ammesso (non avendo in alcun modo contestato l&#8217;assunto in tal senso della Z.;<br />
ed avendo anzi prospettato una motivazione che sembra riconoscere tale circostanza) che il Teste B. è stato l&#8217;unico presente al fatto, espone le seguenti due tesi: &#8211; A) l&#8217;affermazione &#8220;il pavimento era scivoloso&#8221; (è evidentemente a questo punto della deposizione di questo teste che ha inteso riferirsi la Corte) è &#8220;&#8230;un giudizio che, in quanto tale è privo di valore&#8230;&#8217;&#8221;, &#8211; B) &#8220;&#8230;il fatto, poi, che il teste B. ha aggiunto che anche lui aveva rischiato di cadere non assume particolare rilievo in quanto riferito al giudizio che il pavimento era scivoloso..&#8221;.<br />
La prima tesi (sub A) deve ritenersi giuridicamente viziata in quanto non ha valutato la questione alla luce del seguente principio di diritto: &#8220;In materia di prova testimoniale, benchè i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice (nella specie, oggetto della testimonianza erano le mansioni svolte da una lavoratrice, di cui era controversa la natura subordinata o autonoma; la S.C. ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva utilizzato il risultato della prova nel corso della quale dette mansioni erano state definite semplici e ripetitive)&#8221; (Cass. Sentenza n. 5227 del 07/04/2001; trattasi di giurisprudenza sostanzialmente consolidata cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 16148 del 18/08/2004; Cass. Sentenza n. 1479 del 30/01/2003; Cass. Sentenza n. 5 del 02/01/2001; Cass. Sentenza n. 2100 del 24/02/2000).<br />
La seconda tesi (sub B) è parimenti viziata (anzitutto dal punto di vista logico; anche a prescindere quanto ora esposto) il quanto se un teste afferma di aver rischiato di cadere (evidentemente alludendo ad un oggettivo inizio di scivolone interrotto dal fatto di esser riuscito ad aggrapparsi a qualcosa) si è di fronte ad una circostanza da ritenersi puramente di fatto ed autonoma (anche se strettamente collegata) rispetto alla percezione della scivolosità (l&#8217;autonomia è dimostrata dal fatto che detta percezione può sussistere anche in assenza di un inizio di scivolone); e se tale è la situazione, il limitarsi ad affermare che tale affermazione (la quale in realtà concerne anzitutto il fatto predetto), &#8220;&#8230;non assume particolare rilievo in quanto riferito al giudizio che il pavimento era scivoloso&#8230;&#8221; appare come una enunciazione priva di concreta, logica e sufficiente motivazione.<br />
L&#8217;aver considerato senz&#8217;altro priva di valore la testimonianza suddetta (va ribadito: dell&#8217;unico teste presente al fatto, anche secondo la Corte d&#8217;Appello; v. sopra) incorrendo nei vizi predetti e senza valutarla in concreto in relazione alle altre risultanze processuali ed in particolare alle deposizioni dei testi della controparte costituisce un vizio che ha certamente valore assorbente (per la sua fondamentale incisività) rispetto alle altre censure, che potranno essere riproposte al Giudice del rinvio.<br />
I sopra citati errores (tutti ritualmente denunciati esplicitamente od implicitamente nel ricorso) comportano che la sentenza va cassata con rinvio.<br />
Va ora esaminato il ricorso incidentale condizionato.<br />
Con l&#8217;unico motivo il comune denuncia &#8220;omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, esponendo censure che vanno riassunte come segue. La Corte Territoriale ha ritenuto che la sig.ra Z.M. abbia provato, mediante la testimonianza del sig. B.D. e del di lei marito sig. V.M., il verificarsi della caduta nei locali del castello di (OMISSIS), senza spendere neppure una parola sulle puntuali osservazioni espresse dal Comune convenuto in ordine alle circostanze inverosimili su cui si fondava la tesi sostenuta dalla sig.ra Z. ed alla attendibilità dei testimoni dalla medesima indotti. In primo luogo, si rileva che il sig. V.M. ha dichiarato che non era presente quando la sig.ra Z. cadde (rectius, sarebbe caduta) nei locali del castello di (OMISSIS). Inoltre appare inverosimile che la ricorrente, successivamente alla caduta, abbia proceduto zoppicando vistosamente ed appoggiandosi al sig. B. senza essere notata da nessuno del personale presente nel castello.<br />
Inoltre, ancora più inverosimile appare la circostanza che la sig.ra Z.M. si sia trascinata fino al parcheggio ove aveva lasciato la propria autovettura senza chiedere l&#8217;aiuto del personale del castello e senza denunciare l&#8217;infortunio a nessuno. Ed ancora, appare ancora più inverosimile che la predetta, con il ginocchio gonfio e dolorante, si sia posta alla guida della propria autovettura per recarsi presso la propria abitazione. Singolare è anche il fatto che la sig.ra Z.M., con il ginocchio destro tumefatto e la frattura dell&#8217;articolazione, anzichè recarsi nel vicino Ospedale di (OMISSIS), abbia affrontato insieme al marito un viaggio in automobile di circa 4 ore al fine di recarsi all&#8217;Ospedale di (OMISSIS), distante circa 400 Km. Invece, è verosimile che la sig.ra Z.M. si sia infortunata in luogo diverso e lontano dal castello di (OMISSIS) e per cause diverse dalla presunta caduta come può anche desumersi dalla stessa natura del trauma accertato dal C.T.U., incompatibile con una caduta all&#8217;indietro, presumibile in ipotesi di &#8220;scivolata&#8221;.<br />
Il ricorso incidentale non può essere accolto in quanto la motivazione esposta nell&#8217;impugnata sentenza, sui punti in questione, consiste in valutazioni tipicamente di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto immuni dai vizi denunciati.<br />
In particolare va rilevato da un lato che la Corte di Appello ha evidentemente (anche se implicitamente) ritenuto che le tesi del Comune (anche in ordine alle suddette asserite inverosimiglianze) erano mere opinioni di parte non condivisibili (ed a tale conclusione è pervenuta sulla base di una motivazione adeguata); e dall&#8217;altro che le risultanze processuali indicate dal Comune ricorrente difettano del requisito della decisività (e vanno quindi considerate comunque prive di pregio anche per tale autonoma ragione).<br />
L&#8217;impugnata decisione va dunque cassata in relazione all&#8217;accoglimento del ricorso principale.<br />
Al Giudice del rinvio, che va individuato nella Corte d&#8217;Appello di Trieste in diversa composizione, va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale del comune di Gorizia; accoglie il ricorso principale di Z.M., e cassa in relazione l&#8217;impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009</p>
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		<title>Prima lettura alla riforma del processo civile: la testimonianza scritta.</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2009 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[riforma 2009 codice di rito]]></category>
		<category><![CDATA[riforma processo civile]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma processo civile 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonianza]]></category>
		<category><![CDATA[riforma codice di procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza scritta]]></category>

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		<description><![CDATA[Ha suscitato molto clamore e molti timori l’introduzione della testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c.), paventando taluni il rischio di testimonianze false o quanto meno ben pilotate. Analizziamola sotto forma di domande e risposte. In quali casi si può ricorrere alla testimonianza scritta? Alla testimonianza scritta si può ricorrere: se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/prima-lettura-alla-riforma-del-processo-civile-la-testimonianza-scritta/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Ha suscitato molto clamore e molti timori</strong> l’introduzione della testimonianza scritta (art. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c.), paventando taluni il rischio di testimonianze false o quanto meno ben pilotate. Analizziamola sotto forma di domande e risposte.</p>
<p><strong>In quali casi si può ricorrere alla testimonianza scritta?</strong><br />
Alla testimonianza scritta si può ricorrere:</p>
<ul>
<li>se c’è accordo tra le parti; <span style="text-decoration: underline;"><strong>e</strong></span></li>
<li>se il giudice la ritiene possibile in base alla natura della causa e di ogni altra circostanza. </li>
</ul>
<p>Pertanto, <span id="more-1664"></span>dovrebbe bastare il dissenso di uno dei difensori per impedirne l&#8217;utilizzo.</p>
<p><strong>Cosa è tenuto a fare il testimone?</strong><br />
Il testimone, anche nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 203, deve fornire, per iscritto e nel termine fissato dal giudice, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.</p>
<p><strong>Come si differenza la testimonianza scritta, allorquando abbia ad oggetto documenti di spesa già in atti?</strong><br />
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.</p>
<p><strong>Il giudice è vincolato dalla resa testimonianza scritta o può comunque decidere di sentire il testimone?</strong><br />
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.</p>
<p><strong>Come va resa la testimonianza scritta?</strong><br />
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello.</p>
<p><strong>Cosa deve contenere il modello?</strong><br />
Il modello va sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione e deve contenere:</p>
<blockquote><p>a) l&#8217;indicazione del procedimento e dell&#8217;ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente;</p>
<p>b) idonei spazi per l&#8217;inserimento delle complete generalità del testimone, dell&#8217;indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico.</p>
<p>c) l&#8217;ammonimento del testimone ai sensi dell&#8217;articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all&#8217;avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all&#8217;articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l&#8217;indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l&#8217;avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.</p></blockquote>
<p><strong>Come va apposta la sottoscrizione?<br />
<span style="font-weight: normal;">La sottoscrizione va apposta al termine di ogni risposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti.</span></strong></p>
<p><strong>Le sottoscrizioni devono essere autenticate?</strong><br />
Sì, le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L&#8217;autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall&#8217;imposta di bollo e da ogni diritto.</p>
<blockquote><p><em>«Art. 257-bis. &#8211; (Testimonianza scritta). &#8211; Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all&#8217;articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».</em></p>
<p><em>«Art. 103-bis. &#8211; (Modello di testimonianza). &#8211; La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all&#8217;indicazione del procedimento e dell&#8217;ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l&#8217;inserimento delle complete generalità del testimone, dell&#8217;indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l&#8217;ammonimento del testimone ai sensi dell&#8217;articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all&#8217;avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all&#8217;articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l&#8217;indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l&#8217;avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza<br />
in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta<br />
è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Identico.<br />
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un<br />
segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio<br />
giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni<br />
caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da<br />
ogni diritto ».</em></p></blockquote>
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		<title>I minori possono essere sentiti come testimoni nel giudizio di separazione, su questioni relative all&#8217;affidamento?</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonianza]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza dei minori]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo il Tribunale di Modena la risposta è negativa, essendo stato introdotto l&#8217;istituto dell&#8217;ascolto, dall&#8217;art. 155 sexies c.c., che rende inconciliabile la prova testimoniale. Art. 155 sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore. [I]. Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/i-minori-possono-essere-sentiti-come-testimoni-nel-giudizio-di-separazione-su-questioni-relative-allaffidamento/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Secondo il Tribunale di Modena la risposta è negativa,</strong> essendo stato introdotto l&#8217;istituto dell&#8217;ascolto, dall&#8217;art. 155 sexies c.c., che rende inconciliabile la prova testimoniale.</p>
<blockquote><p><em><strong>Art. 155 sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.</strong><br />
[I]. Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d&#8217;ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l&#8217;audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.<br />
[II]. Qualora ne ravvisi l&#8217;opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell&#8217;interesse morale e materiale dei figli.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale  Modena, 04 dicembre 2008, ordinanza</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<ul>
<li>A scioglimento della riserva d&#8217;udienza del 2/12/08, sulle prove dedotte dalle parti;</li>
<li>rilevato che le produzioni documentali <span id="more-1219"></span>sono ammissibili;</li>
<li>rilevato che non è necessaria la richiesta esibizione della documentazione, attesa la necessaria esibizione della dichiarazione dei redditi;</li>
<li>osservato, sui capitoli di prova per testi, quanto segue. A seguito dell&#8217;intervento del legislatore del 2006, è stata affermata la necessità di partecipazione della prole minorenne alla procedura, ed è stata prevista una forma tipica di partecipazione, individuata nell&#8217;ascolto, che è una forma di audizione, diversa dalla testimonianza, e che è volta alla realizzazione concreta dell&#8217;interesse del minore, elemento che è indiscutibilmente, ancor più che in precedenza, al centro dell&#8217;attenzione dell&#8217;intervento giudiziario, e diviene principio ispiratore e regolatore di tutte le decisioni inerenti la prole, nonché cardine dell&#8217;intera disciplina dell&#8217;affidamento scaturente dalla novella.</li>
<li>L&#8217;obbligo di ascolto del dodicenne e la valutazione della capacità di discernimento ai fini dell&#8217;ascolto del soggetto anche di età inferiore si coordinano strettamente, poi, con il potere del giudice di assumere su istanza di parte ovvero d&#8217;ufficio mezzi di prova, ai fini della valutazione dell&#8217;effettivo interesse del minore, previsto dal medesimo primo comma dell&#8217;art. 155-sexies c.c..</li>
<li>Tale posizione del minore nelle procedure di separazione è inconciliabile con la posizione processuale di testimone che, precedentemente alla riforma, il figlio minore poteva assumere nelle procedure di separazione e divorzio. Nonostante, infatti, tecnicamente non sia ipotizzabile un interesse del minore a partecipare al giudizio in corso tra i genitori, che non prevede la partecipazione di terzi come parti, la partecipazione del minore ultradodicenne al procedimento è già prevista dalla legge con la descritta procedura, che è finalizzata, tra l&#8217;altro, all&#8217;individuazione degli elementi &#8211; quelli attinenti all&#8217;interesse del minore, a sua volta strutturato in ragione del primario diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori &#8211; che sono sovente contrastanti e incompatibili con la finalità del mezzo di prova richiesto dal genitore, laddove finalizzato a dimostrare i presupposti per un affidamento monogenitoriale. Pertanto è da ritenere inammissibile la prova testimoniale da parte della prole minorenne quando è dedotta su questioni inerenti l&#8217;affidamento della prole stessa.</li>
<li>Rilevata l&#8217;ammissibilità dei capitoli di prova per testi non rivolti al minore;<br />
ritenuto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione non definitiva sulla separazione, con assegnazione dei termini per deposito di conclusionali e repliche.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>P.T.M.</strong></p>
<p>Visti gli art. 155, 155 sexies c.c., 184, 210, 246 C.p.c.;<br />
ammette le produzioni documentali;<br />
ammette le prove testimoniali dedotte dalle parti con esclusione del teste omissis;<br />
rigetta l&#8217;istanza di esibizione;<br />
fissa, per l&#8217;assunzione della prova, l&#8217;udienza avanti a sé del …., ore 9.30, alla quale rinvia.</p>
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