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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Processo sommario cognizione</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Processo sommario e rito locatizio: ancora un altro sì</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[il processo sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[processo sommario di cognizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancora un&#8217;altra ordinanza che si pronuncia a favore della compatibilità del processo sommario di locazione con il rito locatizio.
La pronuncia si segnala anche per l&#8217;approfondimento della questione della &#8220;non sommarietà&#8221;.
Ecco in quali casi, secondo il Tribunale di Lamezia Terme è possibile parlare di istruzione non sommaria:
Ancora, le deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ancora un&#8217;altra ordinanza che si pronuncia a favore</strong> della compatibilità del processo sommario di locazione con il rito locatizio.</p>
<p><strong>La pronuncia si segnala anche per l&#8217;approfondiment</strong>o della questione della &#8220;non sommarietà&#8221;.</p>
<p><strong>Ecco in quali casi, secondo il Tribunale di Lamezia Term</strong><strong>e</strong> è possibile parlare di istruzione non sommaria:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ancora, le deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta, giustificano la possibilità di un&#8217;istruzione &#8220;sommaria&#8221;, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria &#8220;superficiale&#8221;, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione dell&#8217;efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art. 702 quater c.p.c.) dell&#8217;ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado, anche in <span id="more-3660"></span>ordine alle spese del procedimento), bensì &#8211; più propriamente &#8211; come istruttoria &#8220;marginale&#8221;, &#8220;snella&#8221; e &#8220;veloce&#8221; (cfr. Trib. Varese 18.11.2009; Trib. Mondovì 10.11.2009).</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ora, la marginalità dell&#8217;istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma, c.p.c.. In conseguenza, la sommarietà dell&#8217;istruttoria deve essere associata, non solo alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, ma anche alla natura costituenda dell&#8217;istruttoria da espletare.</p>
<p style="padding-left: 30px;">In definitiva, la marginalità dell&#8217;istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio, ricorrono le condizioni perché l&#8217;attivazione del rito sommario instaurato possa essere avvalorata.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Pertanto, non è la complessità delle questioni poste, sul piano teleologico, ad inibire la decisione con il rito sommario bensì, sul piano meramente strumentale, la formazione della prova, ancora in divenire, rispetto alle tesi difensive propugnate, le quali devono risultare scoperte di supporto dimostrativo ed esigenti detto supporto. Quando le questioni complesse (complessità intesa come obiettiva difficoltà della loro risoluzione, in guisa della singolarità della ricostruzione della fattispecie ovvero dell&#8217;esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali) eventualmente poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti ovvero attraverso un&#8217;attività istruttoria di mero contorno (nel senso di arricchimento di dati già acquisiti ovvero di dimostrazione di fatti secondari), sussistono i presupposti del rito sommario.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Lamezia terme<br />
Il Giudice designato</strong></p>
<p>ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al<br />
n.  5198  del  Ruolo  Generale  Affari  Contenziosi &#8211; Procedimenti di<br />
cognizione sommaria dell&#8217;anno 2009,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>letto il ricorso proposto dalla La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c., ai sensi dell&#8217;art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4.11.2009, in cui si chiede che il Giudice designato: a. dichiari che il contratto di comodato stipulato in data 1.10.2008 tra l&#8217;istante e M.G., avente ad oggetto l&#8217;impianto di distribuzione di carburanti nel suo complesso, sito in Lamezia Terme, via T., si è risolto, come da accordo risolutivo concluso in data 11.06.2009; b. dichiari, in subordine, che il medesimo contratto si è risolto di diritto, in ragione dell&#8217;inadempimento delle obbligazioni di cui all&#8217;art. 11 del contratto (clausola risolutiva espressa); c. condanni, conseguentemente, M.G. &#8211; e, per quanto di ragione, F.P. &#8211; all&#8217;immediato rilascio, in favore della ricorrente, dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti descritto in premessa, con le attrezzature tutte che lo compongono e con gli immobili che lo sostanziano; d. condanni F.R., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dall&#8217;istante all&#8217;esito della chiusura dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della comodataria, dall&#8217;11.02.2008 sino ad ottobre 2008, nella misura di euro 15.440,00 (euro 1.930,00 per ciascuno degli otto mesi); e. condanni M.G., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dall&#8217;istante all&#8217;esito della chiusura dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della comodataria, dal febbraio 2009, nella misura di euro 23.160,00 (euro 1.930,00 per ciascuno dei dodici mesi), oltre che alla penale stabilita dall&#8217;accordo risolutivo in data 11.06.2009 (per euro 500,00 giornalieri a decorrere dall&#8217;1.07.2009);<br />
posto che F.P., F.R. e M.G., nonostante abbiano ricevuto regolare e tempestiva notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell&#8217;udienza in data 14.12.2009, in data 17.12.2009 e in data 19.12.2009, non si sono costituiti in giudizio;<br />
esaminati gli atti e i documenti di causa;<br />
dato atto dell&#8217;acquisizione all&#8217;odierno procedimento del fascicolo relativo allo svolto procedimento cautelare assicurativo ante causam, strumentale alle domande spiegate con il rito sommario di cognizione;<br />
osserva<br />
L&#8217;azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione è ammissibile. E ciò perché si rientra nell&#8217;ambito di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica ex artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.. Inoltre, il rito sommario di cognizione può trovare applicazione anche per le controversie nelle quali diversamente dovrebbe trovare applicazione il rito del lavoro ex art. 447 bis c.p.c.. Al riguardo, si osserva quanto segue: a. il secondo comma dell&#8217;art. 702 ter c.p.c. subordina la dichiarazione di ammissibilità della domanda alla ricorrenza della condizione di cui all&#8217;art. 702 bis c.p.c. (evidentemente del primo comma di tale articolo), il quale si limita a stabilire che il rito sommario di cognizione è precluso per le cause che rientrano nella competenza decisoria del collegio, indipendentemente dal rito prescritto; b. d&#8217;altro canto, il rito sommario di cognizione è un rito alternativo, da un canto, al rito ordinario di cognizione e, dall&#8217;altro, al rito ordinario (rectius speciale) delle cause di lavoro e assimilabili; c. la stessa collocazione sistematica del procedimento sommario di cognizione nel libro quarto dei procedimenti speciali del c.p.c. ex artt. 702 bis e seg. lascia intendere la sua compatibilità sia con le cause instaurabili con il rito ordinario che con le cause che seguono il rito del lavoro; d. il terzo comma dell&#8217;art. 702 ter c.p.c., il quale prevede la fissazione dell&#8217;udienza ex art. 183 c.p.c. (rectius udienza di trattazione), qualora le difese svolte dalle parti richiedano un&#8217;istruzione non sommaria, non ha un significativo selettivo dell&#8217;utilizzabilità del rito sommario ma deve essere interpretato quale riconoscimento del passaggio da un rito all&#8217;altro, in difetto dei presupposti del rito sommario (con la conseguenza che l&#8217;omesso richiamo all&#8217;art. 420 c.p.c. costituisce una mera svista, integrabile in via ermeneutica); e. peraltro, a tale conclusione può pervenirsi anche in guisa di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata o adeguatrice della norma, poiché diversamente l&#8217;esclusione del rito sommario per le cause ex artt. 409 e 447 bis c.p.c. sarebbe priva di ragionevolezza; f. ad ogni modo, l&#8217;utilità del rito sommario può essere rintracciata anche in confronto alle cause di lavoro ed assimilabili, benché il relativo rito speciale sia connotato dai caratteri della speditezza e celerità, poiché l&#8217;introduzione della procedura ex art. 702 bis e seg. c.p.c. si fonda sull&#8217;autonomo presupposto della sufficienza di un&#8217;istruttoria sommaria, che garantisce una trattazione della causa ancora più snella e deformalizzata (sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, rimessa all&#8217;opportunità del giudice l&#8217;assunzione degli atti di istruzione rilevanti, e tutto ciò alla prima udienza), e soprattutto una definizione del giudizio con modalità più elastiche e semplificate (decisione con ordinanza e non già con sentenza).</p>
<p style="text-align: left;">Ancora, le deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta, giustificano la possibilità di un&#8217;istruzione &#8220;sommaria&#8221;, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria &#8220;superficiale&#8221;, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione dell&#8217;efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art. 702 quater c.p.c.) dell&#8217;ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado, anche in ordine alle spese del procedimento), bensì &#8211; più propriamente &#8211; come istruttoria &#8220;marginale&#8221;, &#8220;snella&#8221; e &#8220;veloce&#8221; (cfr. Trib. Varese 18.11.2009; Trib. Mondovì 10.11.2009). Ora, la marginalità dell&#8217;istruttoria deve essere ravvisata quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando assume una valenza assorbente la prova precostituita documentale ex art. 187, primo comma, c.p.c.. In conseguenza, la sommarietà dell&#8217;istruttoria deve essere associata, non solo alla sua valenza marginale rispetto alle questioni e alle prove precostituite prodotte, ma anche alla natura costituenda dell&#8217;istruttoria da espletare. In definitiva, la marginalità dell&#8217;istruttoria dovrà essere valutata rispetto ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle parti (interrogatorio formale, prova testimoniale), in confronto alle questioni in diritto sollevate ed ai documenti prodotti: quando le questioni giuridiche e non in fatto e/o quando i documenti prodotti costituiscano gli aspetti assorbenti e/o prevalenti per la decisione, nel senso che da essi possano trarsi spunti determinanti per la ricostruzione della fattispecie ovvero per la dimostrazione dei fatti costitutivi, impeditivi, estintivi e modificativi ex art. 2697 c.c. del diritto fatto valere in giudizio, ricorrono le condizioni perché l&#8217;attivazione del rito sommario instaurato possa essere avvalorata. Pertanto, non è la complessità delle questioni poste, sul piano teleologico, ad inibire la decisione con il rito sommario bensì, sul piano meramente strumentale, la formazione della prova, ancora in divenire, rispetto alle tesi difensive propugnate, le quali devono risultare scoperte di supporto dimostrativo ed esigenti detto supporto. Quando le questioni complesse (complessità intesa come obiettiva difficoltà della loro risoluzione, in guisa della singolarità della ricostruzione della fattispecie ovvero dell&#8217;esistenza di significativi contrasti giurisprudenziali) eventualmente poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti ovvero attraverso un&#8217;attività istruttoria di mero contorno (nel senso di arricchimento di dati già acquisiti ovvero di dimostrazione di fatti secondari), sussistono i presupposti del rito sommario. Nella fattispecie, il procedimento può essere definito in ragione dei rilievi esposti in diritto e delle prove documentali offerte, senza bisogno di assunzione delle prove costituende richieste in subordine dalla stessa parte ricorrente nel corpo dell&#8217;atto introduttivo.<br />
Ebbene, la risoluzione del contratto di comodato concluso tra La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c. e M.G. in data 1.10.2008, avente ad oggetto l&#8217;impianto di distribuzione di carburanti nel suo complesso, sito in Lamezia Terme, via T. , deve essere dichiarata alla luce del contenuto dell&#8217;accordo risolutivo raggiunto tra le medesime parti in data 11.06.2009, sottoscritto anche da F.P. in garanzia. In effetti, la pronuncia sul punto è meramente accertativa di una risoluzione consensuale già raggiunta tra le parti. Tra l&#8217;altro, detta risoluzione non è che il precipitato della clausola risolutiva espressa stabilita dall&#8217;art. 11 del riferito contratto di comodato dell&#8217;1.10.2008, di cui il comodante si è avvalso.<br />
Anche la conseguente domanda di rilascio dell&#8217;impianto merita accoglimento. In effetti, anche in questo ambito, la scrittura di risoluzione consensuale aveva previsto l&#8217;obbligo della comodataria M.G. di rilasciare l&#8217;impianto nella sua totalità, in favore della comodante La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c., entro e non oltre la data del 30.06.2009. A tale impegno la comodataria non ha fatto fronte. Pertanto, sulla scorta dell&#8217;inadempimento di un obbligo contrattuale imputabile a colpa di M.G., deve essere disposta la condanna della medesima comodataria al rilascio. Tra l&#8217;altro, tale capo condannatorio si configura come fisiologica conseguenza della risoluzione del contratto di comodato ex art. 1458 c.c.. La condanna si estende sul piano soggettivo anche nei confronti di F.P., che di fatto ha continuato a gestire l&#8217;impianto e che comunque ha garantito il rilascio unitamente alla comodataria nella menzionata scrittura dell&#8217;11.06.2009.<br />
Devono essere accolte, alla stregua dei documenti prodotti, anche le domande condizionate di risarcimento danni. Più in particolare, all&#8217;esito della sospensione della fornitura di carburanti a cura della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8) in data 11.02.2008, conseguente all&#8217;inadempimento degli obblighi di pagamento delle forniture a carico della comodataria F.R. (vedi contratto di comodato in data 1.03.1999), la comodante La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c. ha perso le competenze che le sarebbero spettate, alla stregua del contratto di convenzionamento concluso con la Q8, competenze stabilite per ogni litro di carburante erogato. E ciò almeno sino all&#8217;1.10.2008. Tale responsabilità deve essere addebitata anche a F.P., quale originario comodatario che ha continuato di fatto ad interessarsi ed a gestire il distributore, anche quando il comodato è stato concesso alla figlia F.R.. Peraltro, si rimarca che la garanzia del risarcimento anche a suo carico è stata espressamente condivisa nella menzionata scrittura di risoluzione consensuale. Facendo leva sulle dichiarazioni fiscali prodotte, si può ricostruire anche il quantum dell&#8217;invocato risarcimento. Da tali elementi si ricava, infatti, che la media dei compensi percepiti mensilmente dalla La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c., in ragione del carburante erogato, ammontava a euro 1.930,00. Per l&#8217;effetto, il pregiudizio complessivo per il periodo emarginato (otto mesi da febbraio 2008 a settembre 2008) è pari a euro 15.440,00. Ulteriore nocumento della stessa specie è stato subito dalla proprietaria dell&#8217;impianto all&#8217;esito dell&#8217;ulteriore sospensione dell&#8217;erogazione del carburante a cura della Q8 nel febbraio 2009, sempre per inadempimento contrattuale all&#8217;obbligo di corrispondere il pagamento delle forniture a carico della nuova comodataria M.G. (vedi contratto di comodato in data 1.10.2008, registrato in data 2.10.2008). Anche in questo caso, la responsabilità deve essere condivisa con F.P., che ha gestito di fatto il distributore ed ha garantito la riparazione del nocumento. Richiamando gli stessi elementi, si evince che dalla data della sospensione della fornitura (febbraio 2009) sino alla data di introduzione dell&#8217;odierna azione sommaria (novembre 2009) sono decorsi 10 mesi. All&#8217;esito, l&#8217;importo del pregiudizio corrisponde a euro 19.300,00. Poiché si tratta di importi liquidati all&#8217;attualità e corrispondenti all&#8217;ammontare del danno richiesto sino ad oggi, su tali somme decorrono i soli interessi legali dal deposito dell&#8217;ordinanza sino al soddisfo, in applicazione del principio secondo cui, all&#8217;esito della loro definitiva liquidazione, i debiti di valore seguono lo stesso trattamento dei debiti di valuta.<br />
Ultima pretesa creditoria, a garanzia della quale è stato già rilasciato il provvedimento di sequestro conservativo, si origina dal mancato adempimento dell&#8217;obbligo di corrispondere la penale stabilita nell&#8217;accordo risolutivo del comodato, stipulato in data 11.06.2009 (vedi previsione della penale di euro 500,00 pro die, in conseguenza del mancato rilascio dell&#8217;impianto a decorrere dalla data concordata del 30.06.2009). Anche rispetto a tale pretesa concorrono le responsabilità della comodataria M.G. e del garante F.P., che ha sottoscritto tale scrittura (vedi ulteriore garanzia prestata da F.P. in favore della ricorrente con scrittura sottoscritta in data 28.04.2009).<br />
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sul decisum (attraverso il cumulo delle somme liquidate) entro lo scaglione che va da euro 25.900,01 sino a euro 51.700,00. Con riguardo allo svolto procedimento cautelare assicurativo di autorizzazione del sequestro conservativo, connotato dal requisito della strumentalità piena rispetto all&#8217;oggetto del presente procedimento, si conferma la liquidazione provvisoria già effettuata nel dispositivo della relativa ordinanza.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.,<br />
dichiara l&#8217;ammissibilità della domanda proposta nelle forme del rito sommario di cognizione;<br />
dichiara la causa definibile sulla scorta dell&#8217;istruttoria sommaria;<br />
dichiara che il contratto di comodato stipulato in data 1.10.2008 tra La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c. e M.G., avente ad oggetto l&#8217;impianto di distribuzione di carburanti nel suo complesso, sito in Lamezia Terme, via T. , si è risolto, come da accordo risolutivo concluso in data 11.06.2009;<br />
condanna, conseguentemente, M.G. &#8211; e, per quanto di ragione, F.P. &#8211; all&#8217;immediato rilascio, in favore della La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c., dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti descritto, con le attrezzature tutte che lo compongono (erogatori, pensilina, ponte cambio olio, impianto lavaggio auto con ponte e quant&#8217;altro) e con gli immobili che lo sostanziano (fabbricato ad uso ufficio con annessa sala lavaggio, locali deposito oli lubrificanti, servizi igienici e quant&#8217;altro);<br />
condanna F.R., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dalla La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c. all&#8217;esito della chiusura dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della stessa F.R., dall&#8217;11.02.2008 sino a settembre 2008, nella misura di euro 15.440,00 (euro 1.930,00 per ciascuno degli otto mesi), oltre interessi al saggio legale dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;<br />
condanna M.G., in solido con F.P., al risarcimento dei danni patiti dalla La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c. all&#8217;esito della chiusura dell&#8217;impianto di distribuzione di carburanti per fatto e colpa della stessa M.G., da febbraio 2009 sino a novembre 2009, nella misura di euro 19.300,00 (euro 1.930,00 per ciascuno dei dieci mesi), oltre interessi al saggio legale dal deposito della presente ordinanza sino al soddisfo;<br />
condanna M.G., in solido con F.P., al pagamento della penale stabilita dall&#8217;accordo risolutivo in data 11.06.2009 per euro 500,00 giornalieri a decorrere dall&#8217;1.07.2009 sino all&#8217;effettivo rilascio;<br />
condanna F.P., F.R. e M.G., in solido, alla refusione, in favore della La Scala Annacristina &amp; C. S.n.c., delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 4.757,25, di cui euro 1.820,00 per diritti, euro 2.710,00 per onorario ed euro 227,25 per esborsi, oltre accessori come per legge;<br />
quanto al procedimento cautelare assicurativo strumentale all&#8217;odierna azione, conferma la liquidazione già effettuata nell&#8217;ordinanza emessa in data 22.10.2009, depositata in data 26.10.2009.<br />
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.<br />
Lamezia Terme, 12.03.2010.<br />
Il Giudice<br />
Dott. Cesare Trapuzzano</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Processo sommario di cognizione e rito locatizio: la giurisprudenza dice sì</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[il processo sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[processo sommario di cognizione]]></category>

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		<description><![CDATA[A dispetto della dottrina maggioritaria, la giurisprudenza sembra amare particolarmente il processo sommario di cognizione, tanto da ritenerlo sovrapponibile anche alle cause sottoposte al rito del lavoro.
Il Tribunale di Napoli con provvedimento storico per quanto riguarda la tempistica (6 mesi!!!) decide una controversa astrattamente riconducibile al modello lavoristico ex art. 447 bis c.p.c., pronunciandosi con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A dispetto della dottrina maggioritaria</strong>, la giurisprudenza sembra amare particolarmente il processo sommario di cognizione, tanto da ritenerlo sovrapponibile anche alle cause sottoposte al rito del lavoro.</p>
<p><strong>Il Tribunale di Napoli con provvedimento storico</strong> per quanto riguarda la tempistica (6 mesi!!!) decide una controversa astrattamente riconducibile al modello lavoristico ex art. 447 bis c.p.c., pronunciandosi con una articolata e complessa motivazione a favore della compatibilità.</p>
<p><strong>In tal senso di segnala anche Lamezia Terme</strong>.</p>
<p><strong>Gli argomenti della dottrina</strong> sono noti:</p>
<p style="padding-left: 30px;">- l&#8217;art. 702 ter richiama l&#8217;art. 183 c.p.c. (e non il 420 c.p.c.);</p>
<p style="padding-left: 30px;">- il processo sommario di cognizione è alternativo al rito ordinario non ai riti speciali;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- il processo sommario appare incompatibile con il sistema di preclusioni previsto nel rito del lavoro;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- l&#8217;art. 54 legge 69/2009 individua nel processo sommario di cognizione uno dei tre modelli di riferimento oltre al processo ordinario e al rito del lavoro.</p>
<p><strong>Gli argomenti a favore</strong> sono questi:</p>
<ul>
<li>a) il secondo comma dell&#8217;art. 702 ter c.p.c. subordina la dichiarazione di ammissibilità della domanda alla ricorrenza della condizione di cui all&#8217;art. 702 bis c.p.c. (evidentemente del primo comma di tale articolo), il quale si limita a stabilire che il rito sommario di cognizione è precluso per le cause che rientrano nella competenza decisoria del collegio, indipendentemente dal rito prescritto;</li>
<li>b) d&#8217;altro canto, il rito sommario di cognizione è un rito alternativo, da un canto, al rito ordinario di cognizione e, dall&#8217;altro, al rito ordinario (rectius speciale) delle cause di lavoro e assimilabili;</li>
<li>c) la stessa collocazione sistematica <span id="more-3654"></span>del procedimento sommario di cognizione nel libro quarto dei procedimenti speciali del c.p.c. ex artt. 702 bis e seg. lascia intendere la sua compatibilità sia con le cause instaurabili con il rito ordinario che con le cause che seguono il rito del lavoro;</li>
<li>d) il terzo comma dell&#8217;art. 702 ter c.p.c., il quale prevede la fissazione dell&#8217;udienza ex art. 183 c.p.c. (rectius udienza di trattazione), qualora le difese svolte dalle parti richiedano un&#8217;istruzione non sommaria, non ha un significativo selettivo dell&#8217;utilizzabilità del rito sommario ma deve essere interpretato quale riconoscimento del passaggio da un rito all&#8217;altro, in difetto dei presupposti del rito sommario (con la conseguenza che l&#8217;omesso richiamo all&#8217;art. 420 c.p.c. costituisce una mera svista, integrabile in via ermeneutica);</li>
<li>e) peraltro, a tale conclusione può pervenirsi anche in guisa di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata o adeguatrice della norma, poiché diversamente l&#8217;esclusione del rito sommario per le cause ex artt. 409 e 447 bis c.p.c. sarebbe priva di ragionevolezza;</li>
<li>f) ad ogni modo, l&#8217;utilità del rito sommario può essere rintracciata anche in confronto alle cause di lavoro ed assimilabili, benché il relativo rito speciale sia connotato dai caratteri della speditezza e celerità, poiché l&#8217;introduzione della procedura ex art. 702 bis e seg. c.p.c. si fonda sull&#8217;autonomo presupposto della sufficienza di un&#8217;istruttoria sommaria, che garantisce una trattazione della causa ancora più snella e deformalizzata (sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, rimessa all&#8217;opportunità del giudice l&#8217;assunzione degli atti di istruzione rilevanti, e tutto ciò alla prima udienza), e soprattutto una definizione del giudizio con modalità più elastiche e semplificate (decisione con ordinanza e non già con sentenza).</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Napoli &#8211; Sezione terza civile &#8211; ordinanza 15 &#8211; 25 maggio 2010<br />
Giudice Troncone</strong></p>
<p>1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 16 dicembre 2009, i coniugi T. V. e D. L. R. deducevano:<br />
- che erano conduttori dell’appartamento in omissis, alla Via omissis, locatogli dal convenuto R. D. nato a omissis il omissis;<br />
- che nel fabbricato nel mese di omissis erano iniziati lavori di manutenzione straordinaria, tra cui il rifacimento delle facciate perimetrali esterne, con rimozione totale dei clinker e conseguente loro ripristino;<br />
- che dalla fine dell’anno omissis si erano verificati all’interno dell’abitazione loro locata, fenomeni di umidità diffusa che avevano interessato il soggiorno e le due camere da letto e che si erano verificati in concomitanza con la rimozione e sostituzione dei clinker delle facciate esterne del fabbricato, in un periodo di copiosissime piogge e basse temperature, che avevano costretto gli stessi a rimuovere i mobili dalle pareti ed il vestiario dagli armadi ed a lasciare l’immobile e trovare un alloggio di urgenza; &#8211; che oggi avevano fissato la loro nuova residenza in omissis alla via omissis, costretti per i motivi esposti a comunicare al locatore la loro disponibilità a rilasciare l’immobile; &#8211; che per il peggioramento delle condizioni abitative dell’immobile e delle condizioni personali e fisiche dei figli, costretti a cure ospedaliere per asma bronchiale, ricorrevano alla ASL che accertava il omissis una situazione di insalubrità dell’appartamento; &#8211; che a seguito di raccomandate del omissis invano vi era stato un sopralluogo con l’amministratore del Condominio, con il responsabile della ditta che stava eseguendo i lavori alle facciate e con il sig. P. proprietario dell’appartamento soprastante da cui si erano verificate infiltrazioni nel soffitto del soggiorno; &#8211; che a seguito del sopralluogo il loro C.t.p. arch. F. C. accertava che i danni erano da attribuirsi ai lavori di ristrutturazione del fabbricato da parte della X Costruzioni, nonché, solo in parte marginale, ai lavori di ristrutturazione del quartino soprastante di proprietà P. &#8211; V.;<br />
- che erano stati costretti a chiedere un A.T.P., espletato dall’arch. R. S. che ha calcolato i danni all’immobile in euro 5,800,00 ed i danni agli arredi, suppellettili e biancheria in euro 8.000,00 ed attribuito la responsabilità per il 60% al locatore D. R., per il 30% all’X Costruzioni s.r.l. e per il 10% ai coniugi P. &#8211; V. proprietari dell’appartamento soprastante;<br />
- che avevano diritto al rimborso di euro 1.809,26 pagati al C.t.u., di euro 612,00 pagati al C.t.p., di euro 103,63 per il certificato dell’Asl, di euro 1.176,50 pagati all’hotel omissis dal sig. D. L. V., padre della ricorrente, di euro 5.800,00 per i danni all’immobile, di euro 8.000,00 per danni materiali a cose, oltre ai danni morali, alla salute, patrimoniali diretti ed indiretti ed immediati, causati ad essi ed ai loro figli minori, quantificati in euro 20.000,00 o nel maggiore o minore importo che il Tribunale ritenesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ai danni ex art. 96 c.p.c., il tutto nel limite di euro 26.000,00 oltre le competenze legali.<br />
Radicatasi la lite si costituivano i resistenti che si opponevano all’avverso dedotto, di cui chiedevano l’integrale rigetto.<br />
In particolare, R. D., coinvolto nel giudizio quale locatore del predetto appartamento, oltre ad impugnare recisamente le conclusioni cui era giunto il tecnico nominato in sede di Atp, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dei ricorrenti nei confronti dei convenuti T. V. e D. L. R. per il pagamento dei canoni di locazione da omissis a omissis, ciascuno di euro 300,00, pari ad euro 3600,00, oltre rimborso degli oneri condominiali e per il pagamento di euro 1800,00 per gli ulteriori sei mesi di preavviso, avendo i conduttori rilasciato l’immobile il omissis, oltre interessi legali; nei confronti del condominio dell’edificio in omissis, alla Via omissis per il risarcimento dei danni subiti dall’immobile in ragione di euro 4800,00, oltre interessi legali, al netto di euro 1000,00 relativi al ripristino del soggiorno di competenza dei proprietari dell’appartamento soprastante; nonché nei confronti di P. B. e V. M. P., quali proprietari dell’appartamento soprastante per il risarcimento dei danni a soffitto ed alle pareti del soggiorno, calcolati in euro mille in base alla c.t.u. oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino a quelle dell’effettivo pagamento.<br />
Del pari, l’X Costruzioni Srl, quale impresa che aveva realizzato i lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal condominio in omissis, alla Via omissis, impugnava l’avverso dedotto, spiegava domanda riconvenzionale subordinata nei confronti del condominio affinché esso fosse condannato a rimborsare alla società quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti.<br />
Concludevano per il rigetto anche P. B. e V. M. P., i quali denegavano ogni loro responsabilità per l’accaduto, causato invero da un fenomeno di condensa.<br />
Il Condominio, costituitosi, anch’esso denegava ogni responsabilità per l’occorso, respingendo ogni addebito mosso con le riconvenzionali spiegate nei suoi confronti.<br />
Va in primo luogo esaminata, in punto di mero rito, la questione dell’ammissibilità di siffatta forma di procedimento sommario nel caso che occupa.<br />
Infatti, i dubbi conseguono dalla lettura del ricorso introduttivo nel quale gli esponenti si qualificano espressamente come conduttori dell’appartamento in epigrafe indicato ed interessato, a loro dire, da fenomeni di umidità diffusa. In altre parole, avendo essi agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumono di aver subito per quanto è causa anche nei confronti dei locatori, è logico ritenere che l’azione trovi il suo fondamento inter alia anche nel dedotto rapporto locativo.<br />
Il che avrebbe importato, qualora la causa fosse stata introdotta nelle forme ordinarie, l’assoggettamento della controversia alle regole di cui all’art. 447 bis cpc, il quale, appunto, fa riferimento a controversie in materia di (con espressione similare, ma oggettivamente più ampia, rispetto a quella già contenuta nell’abrogato articolo 8 II co. n. 3 c.p.c. che invece recitavacause relative a rapporti di).<br />
Benvero, non ignora dunque questo giudice quell’orientamento dottrinario che opina che il modello processuale per cui si procede non possa essere utilizzato per le controversie assoggettate al rito locatizio.<br />
L’esclusione, a parere di tali autori, si fonda, in primo luogo, sulla lettera dell’art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui afferma che il giudice, una volta verificata la complessità della causa e l’inapplicabilità del procedimento sommario, “fissa l’udienza ex art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”: questo duplice indice relativo al procedimento ordinario, ha indotto a ritenere esclusa la compatibilità del procedimento sommario con ogni procedimento a cognizione piena non regolato dal libro II, ovvero non assoggettabile al rito cd. ordinario.<br />
Tale rilievo trova, sempre per tale teorica, ulteriore conforto nell’ulteriore richiamo compiuto dall’art. 702 bis all’art. 163 c.p.c., in riferimento all’avvertimento previsto dal n. 7 e che l’attore deve dare al convenuto in riferimento al. fatto che la costituzione tardiva in giudizio implica le decadenze previste dall’art. 167 e 38 cpc.<br />
Chi scrive condivide, invece, la tesi di altra autorevole dottrina processualistica che si è espressa per la utilizzabilità dello schema procedimentale de quo anche nelle controversie di lavoro (e, quindi, anche in quelle previdenziali e locative), quale alternativa al rito del lavoro di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c., trattandosi di controversie di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro (artt. 413 e 444 c.p.c.) e di quelle locative ex art. 447 bis cpc.<br />
In tale prospettiva interpretativa, non depone in senso contrario il disposto di cui all’art. 702 ter, 3° comma c.p.c., il quale impone al giudice che non ritenga possibile la sommaria istruzione di fissare «l’udienza di cui all’articolo 183».<br />
Invero, è a convenirsi sulla non vincolatività del dato letterale, potendosi intendere il menzionato richiamo all’udienza ex art. 183 cpc, anche quale rinvio all’udienza ex art. 420 cpc, comunque non ostandovi tecnicamente il rilievo per cui l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. è tuttora incentrata sul tentativo di conciliazione delle parti e sull’esperimento del loro libero interrogatorio; incombenti il cui espletamento non è più previsto nell’udienza di prima trattazione.<br />
L’intera normativa va, infatti, interpretata in un’ottica costituzionalmente orientata alla luce della propria ratio: quella di offrire uno rito alternativo, agile, ma al tempo stesso sufficientemente garantista in un’ottica di decisa riduzione dei tempi processuali in relazione a tutte le controversie che non richiedano un iter istruttorio particolarmente complesso.<br />
Conforta tale opinione quanto la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. S.U. 20.11.08 n. 27531) ha di recente affermato: “le norme esistenti vanno interpretate ed applicate in modo da evitarne risultati in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo” . Ne consegue che ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano concettuale, ma anche e soprattutto per il suo impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale.<br />
Alla luce della detta ratio, ed in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve concludersi nel senso che la locuzione udienza di cui all’art. 183 cpc possa essere interpretata come qualsiasi udienza che apre al procedimento ordinario, ivi compresa anche l’udienza ex art. 420 c.p.c..<br />
Ulteriore dottrina, peraltro, ha individuato un diverso elemento ostativo nell’art. 54 della legge n. 69/2009 &#8211; che delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi “in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legge speciale” &#8211; una ragione ulteriore, e di carattere sistematico, a sostegno dell’inapplicabilità del procedimento sommario alle controversie assoggettabili al rito speciale: in buona sostanza, muovendosi dall’assunto che l’esigenza legislativa di porre fine alla proliferazione di riti si realizza tipizzando esclusivamente i tre modelli processuali ivi descritti, all’interno dei quali far confluire i diversi procedimenti di cui sono costellate le leggi speciali, si sostiene che tali modelli non ammettano reciproche interferenze.<br />
Tale specifico argomento non appare però del tutto convincente almeno per due motivi: a) non v’è ragione per assimilare i procedimenti che saranno assoggettati al procedimento sommario secondo i criteri della delega contenuta nell’art. 54, l. n. 69 del 2009 e quello oggi previsto dal codice (artt. 702 bis &#8211; 702 quater c.p.c.) caratterizzato, contrariamente ai primi, proprio dalla possibilità di cambiare il rito secondo la scelta del giudice; b) il richiamo all’art. 183 c.p.c. ed al libro secondo non riguarda la disposizione relativa all’ambito di applicazione del rito, incentrata sul discrimine della cognizione monocratica del giudice, ma indica un modello di prosecuzione del giudizio del tutto compatibile con il rito del lavoro, attesa la sostanziale sovrapposizione di disciplina processuale degli atti introduttivi . Ciò non senza considerare che alcune tipologie di controversie lavoristiche (o previdenziali) e locatizie (occupazioni senza titolo, risoluzioni di contratti di comodato) presenterebbero proprio quei caratteri di semplificazione dell’istruzione, della trattazione e della decisione caratteristici del procedimento sommario, mentre non sempre sarebbe possibile, per queste specifiche tipologie di controversie, l’accesso alla tutela d’urgenza, potendo mancare il periculum in mora.<br />
Nella giurisprudenza di merito (Trib. Modena, 18 gennaio 2010) si è tuttavia già registrato un orientamento di segno contrario all’utilizzabilità del rito sommario in ambito locativo, di cui mette conto evidenziare il riscontrato ulteriore argomento negativo in punto di compatibilità fra il processo sommario e le controversie locative. Esso è stato individuato nelle specifiche preclusioni istruttorie che maturano sin dalla costituzione in giudizio delle parti (artt. 414, 416 in correlazione con l’art. 420 c.p.c,); preclusioni viceversa non riscontrabili nel procedimento sommario di cognizione, nel quale le deduzioni istruttorie e la produzione documentale può avvenire, teoricamente, anche in apertura di udienza.<br />
È stato aggiunto, sia pure in via dubitativa, un ulteriore rilievo alla stregua della considerazione per cui la struttura semplificata e deformalizzata degli snodi strutturali caratterizzanti il rito laboristico, (che è concentrato e destinato a concludersi in una sola udienza, l’udienza di discussione, con pronuncia immediata della sentenza; v. l’art. 420 c.p.c.) tendenzialmente non dovrebbe scontare le lentezze ed i tempi lunghi di definizione cui soggiace il rito ordinario di cognizione.<br />
Invero anche queste non sembrano argomentazioni decisive.<br />
Infatti, è chiaro che l’obiezione concernente l’assenza delle preclusioni può essere superata tenuto conto dell’essenza del rito sommario in sé incompatibile con controversie che richiedono approfonditi incombenti istruttori, in relazione alle quali può effettivamente porsi il problema dell’aporia conseguente all’assenza di preclusioni istruttorie.<br />
Inoltre, è a reputarsi che non possa il giudice sindacare l’astratta assenza di un interesse giuridicamente apprezzabile per la parte istante nell’avvalersi di siffatto rimedio processuale in luogo dell’ordinario rito locatizio, per escludere in radice l’adottabilità del primo nella soggetta materia. Infatti, tal tipo di sindacato deve fermarsi laddove l’utilizzo di uno strumento processuale in luogo di un altro non si manifesti prima facie qual abuso del processo o del diritto, rimanendo unicamente nella discrezionalità dell’istante optare, in pieno esercizio del proprio diritto di difesa, per il procedimento ritenuto più confacente al conseguimento del bene della vita richiesto.<br />
Da ultimo, e sotto altro profilo, deve evidenziarsi come il procedimento sommario consenta di superare l’ostacolo allo svolgimento del simultaneus processus in caso di connessione tra controversia soggetta al rito locatizio ed altra non locatizia.<br />
Occorre premettere che il simultaneus processus, cui è finalizzato l’istituto della connessione non è in astratto impedito dalla diversità di rito almeno nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., in base all’espressa previsione dell’art. 40 co. 3 c.p.c..<br />
La ratio della disposizione è comunemente rinvenuta nell’esigenza di ridurre il frequente ricorso all’istituto della sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (ossia di un temporaneo non liquet), determinata dalla incompatibilità dei riti. Il principio generale fissato dal legislatore è che tutte le cause connesse, assoggettate a riti diversi, sono trattate col rito ordinario, a meno che almeno uno di esse non rientri tra le controversie di lavoro o di previdenza, giacché in tal caso saranno tutte trattate col rito del lavoro.<br />
In giurisprudenza si è tuttavia affermato che il mutamento di rito non è ammissibile se le cause sono connesse solo ai sensi dell’art. 104 c.p.c. (Cass. 266/00), oppure solo ex art.103 c.p.c. (Cass. 347/00) o solo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. (Cass. 11297/98), non essendo consentito che il mutamento del rito sia conseguenza di una mera scelta dell’attore, con riferimento a causa non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione; in caso opposto, restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge (Cass. 4367/03). È quindi ritenuta preferibile l’interpretazione più restrittiva, anche in considerazione del dato letterale, e cioè della puntuale elencazione fornita dal comma terzo dell’art. 40 c.p.c., il quale si riferisce alle regole di modificazione della competenza per subordinazione, mentre non richiama i casi che dipendono dal cumulo soggettivo. Pertanto, la diversità del rito costituisce ostacolo alsimultaneus processus soltanto in queste ultime ipotesi, mentre negli altri casi la regola generale è quella del simultaneus processus anche nel caso di diversità di riti (Cass. 6660/01). In altri termini, la giurisprudenza ha stabilito che l’art. 40 co. 3 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte, e, quindi, esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’artt. 33 o 103 c.p.c. e soggetta a riti diversi (Cass. 20638/04; Id., 17404/04).<br />
Pertanto, la diversità del rito costituisce normalmente ostacolo al simultaneus processus, vale a dire le cause non possono essere proposte simultaneamente, né possono essere successivamente cumulate, non potendo il mutamento di rito conseguire ad una mera scelta dell’attore . Corollario finale dell’impostazione della duplicità delle domande &#8211; locativa e non &#8211; è che, laddove le stesse siano proposte cumulativamente dall’istante, il giudice deve disporre ex artt. 103, 104 c.p.c. la separazione delle cause, senza quindi trasformare il rito, con facoltà di rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza per valore (oggi pari a euro 5000,00 per il giudice di pace).<br />
Viceversa, nel caso di domanda di pagamento di canoni di locazione esperita in via principale cui si oppone in via riconvenzionale un controcredito non di natura locativa di maggiore importo, sussistendo un criterio di connessione forte ex art. 36 cpc, richiamato dall’art. 40 III co c.p.c., avrà luogo il simultaneus processus, con l’applicazione del rito ordinario, previa trasformazione laddove la causa sia stata introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c..<br />
Anche in ipotesi di chiamata in causa del terzo non trova applicazione l’art. 40 III co. c.p.c. con conseguente non prevalenza del rito ordinario e necessità di separazione laddove la domanda proposta nei confronti del terzo sia estranea alla materia locativa (si pensi al frequente caso in parte analogo a quello per cui è lite di chiamata in causa di un terzo estraneo al rapporto locativo da parte del locatore-resistente quale preteso responsabile dei danni pretesi dal conduttore-ricorrente).<br />
Ora, è evidente che tali questioni non si pongono nel caso di adozione, in conformità alla tesi qui sposata, del procedimento sommario anche per le controversie locatizie, trattandosi, appunto, di rito pacificamente applicabile anche alle cause ordinarie.<br />
L’esigenza di assicurare in tal guisa il simultaneus processus risponde, così riprendendo nuovamente quanto già in epigrafe anticipato, all’esigenza palesata inter alia da Cass. S.U. 9.10.08 n. 24883, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo stesso impone allora all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, il quale muova dall’affievolirsi dell’idea di giurisdizione civile intesa come espressione della sovranità statale, dovendo essa, invece, essere figurata come un servizio da rendersi alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi appunto ragionevoli.<br />
Risolta ogni questione sull’ammissibilità del procedimento sommario, può passarsi all’esame del merito della controversia.<br />
Con accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni sono state confermate nel contraddittorio delle parti dal nominato tecnico all’udienza del 30 aprile 2010, l’Arch. R. S. ha riscontrato sulle pareti e sul soffitto dei locali dell’appartamento dei ricorrenti fenomeni di condensa e muffe in atto (presenti negli ambienti dell’appartamento dei ricorrenti al primo piano sono stati rilevati anche nell’appartamento al piano terzo, sulla stessa verticale e di proprietà del sig. M. P., seppur in misura minore). Il Ctu ha altresì riscontrato formazioni di muffa e cattivi odori derivanti da tale fenomeno anche agli arredi e alle suppellettili presenti negli ambienti deteriorati.<br />
Il Ctu ha quindi concluso che i danni lamentati nel ricorso derivano da un vizio di costruzione dell’edificio, in particolare nella costituzione delle murature esterne, dove si genera un ponte termico nei pressi dei pilastri (nella parte della muratura deteriorata in corrispondenza della nicchia dove è posto il contatore del gas, il fenomeno è maggiormente evidente perché è stato eliminato il tompagno in laterizio che ha aggravato la situazione, favorendo il passaggio dell’umidità, visto lo spessore di muratura minore, e l’inesistenza di un reale protezione a copertura della nicchia dall’esterno).<br />
Pertanto, ad opinione del Ctu, durante l’esecuzione dei lavori condominiali, che hanno interessato la sostituzione del rivestimento in klinker, la situazione si è aggravata, generando i fenomeni di condensa descritti lungo le murature dell’appartamento.<br />
Ancora, i danni riscontrati al soffitto del soggiorno sono da attribuirsi a episodi infiltrativi occorsi al piano superiore di proprietà del sig. P., durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento, come dallo stesso confermato. Gli armadi e le suppellettili contenute in esse hanno subito deterioramenti derivati dal passaggio dell’umidità dalla parete esterna ai mobili appoggiati su di essa.<br />
Le responsabilità dei suddetti danni sono state attribuite per il 60 per cento proprietario dell’immobile oggetto di ATP, sig. D. R.; &#8211; per il 30 per cento alla Ditta X Costruzioni &#8211; per il 10 per cento i sig.ri P./V., proprietari dell’immobile sovrastante quello oggetto di ATP.<br />
Esposto lo stato dei luoghi, accertate le cause remote e prossime del fenomeno infiltrativo de quo, il Ctu ha quindi indicato i lavori di ristrutturazione necessari per porvi definitivo rimedio, stimandone il costo l’importo di euro 5.800,00 IVA esclusa.<br />
È opinione del Ctu che i danni agli arredi, alle suppellettili e alla biancheria siano quantificabili in euro 8.000,00.<br />
Ora è noto che i coautori di un danno colposo rispondono sempre in solido nei confronti del danneggiato, quand’anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti ovvero siano differenti i titoli delle singole responsabilità, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento (Cass., n. 12558 del 12/11/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5421 del 28/04/2000 (Rv. 536034), atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dall’art. 2055 c.c. deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Sez. 3, Sentenza n. 27713 del 16/12/2005).<br />
Ne consegue che, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente (Cass., n. 19934 del 05/10/2004).<br />
In applicazione delle superiori considerazioni giuridiche, deve concludersi che tutti i convenuti (escluso il condominio) siano tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti. A costoro, esclusa ogni loro legittimazione in relazione ai danni subiti all’immobile, tenuto conto delle fotografie in atti, del presumibile costo di mercato dei beni deperiti, della loro apparente vetustà, delle dichiarazioni rese dal Ctu in udienza, del disagio abitativo patito dai ricorrenti specie avuto riguardo all’attestata disabilità del minore T. A., figlio dei ricorrenti e comprovato dalla certificazione Asl in atti del omissis, secondo cui appunto l’appartamento presenta caratteristiche di insalubrità e conseguente inidoneità igienico sanitari, nonché dai certificati medici provenienti da strutture pubbliche attestanti l’asma bronchiale di cui è stato affetto il predetto figlio disabile, va riconosciuta la somma ominicomprensiva liquidata all’attualità di euro 5000,00, oltre interessi a calcolarsi al tasso del 2%, sulla predetta somma siccome devalutata dal omissis al omissis e come poi progressivamente rivalutata anno dopo anno da tale ultima data sino al dì di pubblicazione della presente ordinanza.<br />
A tanto vanno aggiunti euro 103,63 sborsati dai ricorrenti per il rilascio ad opera dell’Asl del mentovato certificato di inidoneità abitativa dell’alloggio da loro occupato.<br />
Viceversa non può essere accolta la pretesa alla corresponsione di euro 1176,50, trattandosi di ricevute intestate D. L. V., il quale non è parte nel presente processo.<br />
Della detta complessiva somma, come in epigrafe cennato, deve rispondere anche R. D., locatore, senza che possa aver rilievo la circostanza per cui i conduttori, al momento della stipula del contratto, hanno dichiarato di aver trovato l’abitazione in buono stato locativo. Trattasi come è noto di clausola di mero stile, la quale, comunque, non può spendere niun effetto per quanto qui è lite, atteso che il fenomeno di umidità è sopravvenuto in corso di rapporto per effetto del ponte termico, costituente vizio occulto della cosa locata. Infatti, i vizi della cosa locata sussistono già al momento della consegna della cosa locata ed incidono sulla struttura materiale della stessa, alterandone l’integrità in modo da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale (Cass., 18 aprile 2006, n. 8942; Cass., 15 maggio 2007, n. 11198). Essi si distinguono dai guasti perché quest’ultimi sopravvengono in corso del rapporto locativo e danno luogo all’obbligo di riparazione, al contrari dei vizi della cosa locata che legittimano unicamente alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del corrispettivo, ma non anche all’azione di esatto adempimento, fermo restando però il diritto al risarcimento dei danni patiti.<br />
Quanto precede è utile ai fini della delibazione della riconvenzionale spiegata dal R., il quale, appunto, lamenta che i ricorrenti abbiano omesso di corrispondere il canone di locazione daomissis a omissis, pari a complessive euro 3600,00, oltre al rimborso degli oneri condominiali, oltre interessi come in dispositivo.<br />
Ora, atteso che i ricorrenti non hanno chiesto né la risoluzione del contratto, né la riduzione del canone, né tantomeno hanno sollevato l’exceptio inadimpleti contractus, non resta che condannarli al pagamento della canoni maturati sino al rilascio del cespite.<br />
Il R. ha, inoltre, chiesto il pagamento del periodo semestrale di preavviso.<br />
La pretesa non è accoglibile in quanto, a mente dell’emergenze documentali sopra richiamate, l’operato immediato recesso è giustificato da fatti estranei alla volontà del conduttore in sé imprevedibili al momento della costituzione del rapporto e di tale gravità da rendere oltremodo gravosa la persistenza del rapporto.<br />
E proprio quanto appena in epigrafe lumeggia l’interprete nella lettura del verbale di riconsegna di immobile del omissis, nel quale l’Avv. C., nella qualità, rinunzia al rapporto di locazione, offendo brevi manu le chiavi del cespite.<br />
Ne segue che l’Avv. S., sempre nella qualità, recependo le dette chiavi, con espressa autorizzazione al locatore di disporre liberamente dell’appartamento, ha sostanzialmente accettato l’anticipata riconsegna dell’immobile locato. Donde la locuzione: più ampia reciproca salvezza dei rispettivi diritti, che sempre nel detto verbale si legge, non può essere estesa onde farvi ricomprendere accanto al diritto al pagamento dei canoni sino ad allora maturati e non versati, anche quello alla corresponsione delle mensilità del cennato periodo di preavviso.<br />
Il R. ha poi spiegato riconvenzionale nei confronti del Condominio volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’immobile in ragione di euro 4800,00 e nei confronti dei convenuti P. e V. sempre per la medesima ragione in ragione di euro 1000,00.<br />
Non sussistono gli estremi per accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in via principale nei confronti del Condominio.<br />
Infatti, il Ctu ha escluso ogni responsabilità per l’occorso ascrivibile in via diretta in capo al condominio.<br />
Né sussistono gli estremi per accogliere la riconvenzionale spiegata in via subordinata, fondata sulla responsabilità del condominio quale committente. Essa invero può in thesi concernere unicamente il periodo di preavviso, non riconosciuto, come in epigrafe anticipato.<br />
Epperò, non può non rilevarsi che l’immediato rilascio trovi la sua giustificazione anche in difetti strutturali dell’appartamento, imputabili unicamente allo stesso R..<br />
Viceversa va accolta la domanda spiegata nei confronti dei proprietari dell’appartamento soprastante, i quali vano condannati al pagamento nei limiti del 10% della somma all’attualità di euro 5800,00, pari ai danni materiali riscontrati dal Ctu. È infatti chiaro che il R. ha chiesto la condanna dei Sigg. P. e V. nei limiti della responsabilità a costoro ascrivibile, erroneamente però quantificata in comparsa in euro 1000,00. Il tutto oltre interessi a calcolarsi al tasso del 2%, sulla predetta somma siccome devalutata dal omissis al omissis e come poi progressivamente rivalutata anno dopo anno da tale ultima data sino al dì di pubblicazione della presente ordinanza.<br />
Va infine rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla ditta X Costruzioni srl nei confronti del condominio, come detto estranea ai fatti. Singolare è peraltro che l’appaltatrice, riconosciuta in Ctu come responsabile pro parte per i danni occasionati durante l’esecuzione del contratto di appalto, reputi di agire nei confronti del proprio committente, proprio in ragione del rapporto di committenza, per essere sostanzialmente manlevato di quanto eventualmente tenuto a sborsare in caso di accoglimento della domanda attorea.<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />
Esse vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca nel rapporto fra i ricorrenti e R. D., ad eccezione di quelle di Atp.<br />
Sussistono i motivi per compensare integralmente le spese fra parte istante ed il Condominio, il quale potrà però rivalersi nei confronti dei ricorrenti in riconvenzionale, motivo della sua costituzione in giudizio.<br />
Sussistono ancora gli estremi per compensare le spese fra questi ultimi e P. B. e V. M. P..<br />
Le spese per Atp e Ctp vanno infine poste definitivamente a carico dei convenuti, ad eccezione del condominio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:<br />
Accoglie per quanto di ragione il ricorso attoreo e per l’effetto condanna R. D., P. B., V. M. P., l’X Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra loro, al pagamento in favore di T. V. e D. L. R. di euro 5103,63, oltre interessi a calcolarsi al tasso del 2%, sulla predetta somma siccome devalutata dal omissis al omissis e come poi progressivamente rivalutata anno dopo anno da tale ultima data sino al dì di pubblicazione della presente ordinanza;<br />
Rigetta la domanda attorea avanzata nei confronti del Condomino di Via omissis, omissis;<br />
Condanna P. B., V. M. P., l’X Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., in solido fra loro, al pagamento in favore di T. V. e D. L. R. delle spese di lite che liquida, tenuto conto della fase di Atp. in euro 250,00 per spese vive; euro 1200,00 per diritti; euro 1450,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;<br />
Pone le spese di Atp e Ctp definitivamente a carico esclusivo di R. D., P. B., V. M. P., l’X Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., condannandoli in solido fra loro al relativo pagamento in favore di T. V. e D. L. R. di euro 1809,26 per Atp oltre interessi dal 13 novembre 2009 e di euro 612,00 per Ctp., oltre interessi dal 6 aprile 2009,<br />
Compensa le spese fra i ricorrenti, il Condominio di Via omissis e R. D.;<br />
Rigetta le domande riconvenzionali spiegate nei confronti del Condominio di Via omissis;<br />
Condanna R. D. e l’X Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Condominio di Via omissis delle spese di lite che liquida per ciascuno di loro in euro 40,00 per spese vive; euro 450,00 per diritti; euro 550,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;<br />
Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da R. D. nei confronti dei ricorrenti e per l’effetto condanna T. V. e D. L. R. al pagamento nei suoi confronti di euro 3600,00, oltre interessi dal 10 febbraio 2010;<br />
Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da R. D. nei confronti di P. B. e V. M. P. e per l’effetto condanna costoro al pagamento nei confronti del primo di euro 580,00, oltre interessi a calcolarsi al tasso del 2%, sulla predetta somma siccome devalutata dal maggio 2010 al gennaio 2009 e come poi progressivamente rivalutata anno dopo anno da tale ultima data sino al dì di pubblicazione della presente ordinanza;<br />
compensa le spese fra questi ultimi e P. B. e V. M. P..</p>
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		<title>Processo sommario di cognizione: inammissibilità della riconvenzionale e pregiudizialità dipendenza. Tribunale di Biella</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[il procedimento sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[processo sommario]]></category>
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		<category><![CDATA[rito semplificato]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale dei Biella affronta uno dei nodi problematici del processo sommario di cognizione. Cosa deve fare il giudice nel caso in cui la riconvenzionale sia di competenza del tribunale collegiale ma via sia un rapporto di pregiudizialità dipendenza con la domanda attorea? Applicando il codice alla lettera dovrebbe dichiarare l&#8217;inammissibilità della domanda riconvenzionale.
&#8220;Se rileva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Tribunale dei Biella affronta uno dei nodi problematici del processo sommario di cognizione</strong>. Cosa deve fare il giudice nel caso in cui la riconvenzionale sia di competenza del tribunale collegiale ma via sia un rapporto di pregiudizialità dipendenza con la domanda attorea? Applicando il codice alla lettera dovrebbe dichiarare l&#8217;inammissibilità della domanda riconvenzionale.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale&#8221;.</p>
<p><strong>Il Tribunale dichiara invece l&#8217;inammissibilità di entrambe le domande</strong>, forzando evidentemente il tenore letterale della norma, forte però del parere favorevole della dottrina maggioritaria (Balena, Luiso, Arieta, Menchini).</p>
<p><strong>Il perchè il legislatore  non abbia previsto la possibilità di rimettere al collegio</strong> entrambe le domande è un mistero che nessuno può spiegare; o forse sì: la solita sciatteria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI BIELLA</strong></p>
<p>Il Giudice dott. Paola Rava,</p>
<p>nella causa civile in epigrafe promossa da:</p>
<p>L. I. P. L. L. C. T. – Sezione provinciale di Biella, <span id="more-3492"></span>rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Rosso e V. Chiappo;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>contro</strong></p>
<p>V. R. e V. MP., rappresentati e difesi dagli avv.ti N. e D. Solivo;</p>
<p>a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9.2.2010;</p>
<p>rilevato che la L. I. P. L. L. C. T. – Sezione provinciale di Biella, ha promosso nei confronti dei signori R. V. e MP. V. azione volta ad ottenere il rilascio di beni immobili legati a suo favore dal sig. G. V. (deceduto in data [omissis]) per testamento pubblico del [omissis], registrato il [omissis], ex art. 649 c.c., nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c.;</p>
<p>rilevato che i convenuti, costituendosi, hanno chiesto la declaratoria di nullità del testamento per incapacità naturale del de cuius al momento della sua redazione, nonché proposto, in subordine, azione di riduzione della disposizione testamentaria per lesione di legittima; rilevato che le domande riconvenzionali proposte dai convenuti non rientrano tra quelle indicate nell’art. 702 bis c.p.c., in quanto attribuite alla cognizione del collegio ai sensi dell’art. 50 bis, primo comma, n. 6 c.p.c.;</p>
<p>ritenuto che <strong>in tal caso debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 702 ter, secondo comma, c.p.c., che prevede la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale che non rientri tra quelle di cui all’art. 702 bis c.p.c., e che tale declaratoria debba riguardare altresì la domanda principale, essendovi tra le domande un chiaro vincolo di connessione per pregiudizialità, che determina l’attrazione alla competenza del collegio anche della domanda principale stessa ai sensi degli artt. 34, 36 e 274 bis, secondo comma, c.p.c.;</strong></p>
<p>ritenuto che le spese possano essere compensate, considerate le ragioni della decisione;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>visti gli artt. 702 bis, 702 ter, comma 2, c.p.c.;<br />
dichiara l’inammissibilità delle domande proposte dalle parti;<br />
dichiara l’integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p>(OMISSIS)</p>
<p>Biella, 9.2.2010</p>
<p>IL GIUDICE<br />
(dott. Paola Rava)</p>
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		<title>Il processo sommario di cognizione: linkografia</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[il processo sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[procdimento sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[rito semplificato]]></category>
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		<description><![CDATA[ACIERNO M.,  Il nuovo procedimento sommario: prime questioni applicative, www.csm.it
ARIETA G., Il rito semplificato di cognizione, www.judicium.it
BASILICO G., Il processo sommario di cognizione, in Treccani.it
BOVE M., , Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c., www.judicium.it
CAMPESE E., Il processo sommario di cognizione, in Unina.it
CAPONI R., Un nuovo modello processuale a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACIERNO M</strong>.,  Il nuovo procedimento sommario: prime questioni applicative, <a href="http://appinter.csm.it/incontri/relaz/18479.pdf" target="_blank">www.csm.it</a></p>
<p><strong>ARIETA </strong>G., Il rito semplificato di cognizione, <a href="http://judicium.it/news/ins_29_07_09/rito-semplificato.html" target="_blank">www.judicium.it</a></p>
<p><strong>BASILICO </strong>G., Il processo sommario di cognizione, in <a href="http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/diritto/approfondimenti/pdf/2_basilico_preocedimento_sommario.pdf" target="_blank">Treccani.it</a></p>
<p><strong>BOVE M.</strong>, , Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c., <a href="http://judicium.it/news_file/news_glo.html" target="_blank">www.judicium.it</a></p>
<p><strong>CAMPESE </strong>E., Il processo sommario di cognizione, in <a href="http://allegati.unina.it/postlaurea/spec/2010/PL/Campese_nuovo_procedimento.pdf" target="_blank">Unina.it</a></p>
<p><strong>CAPONI </strong>R., Un nuovo modello processuale a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc, in <a href="http://appinter.csm.it/incontri/relaz/18689.pdf" target="_blank">www.csm.it</a></p>
<div id="_mcePaste"><strong>DITTRICH </strong>L., Il nuovo processo sommario di cognizione, in <a href="http://www.judicium.it/ricerca/contatti_glo.htm" target="_parent">www.judicium.it</a></div>
<p><strong>LUISO F.P</strong>., Il procedimento sommario di cognizione, in <a href="http://www.lexform.it/aggiornamenti/francesco-p-luiso-il-processo-sommario-di-cognizione/" target="_blank">www.lexform.it.</a></p>
<p><strong>MANOLA FAGGIOTTO</strong>, Prime osservazioni sul procedimento sommario di cognizione introdotto dalla legge n. 69/2009, <a href="http://www.lexform.it/aggiornamenti/manola-faggiotto-prime-osservazioni-sul-procedimento-sommario-di-cognizione-introdotto-dalla-legge-n-692009/" target="_blank">www.lexform.it</a>.</p>
<p><strong>MENCHINI </strong>S., L’ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, <a href="http://judicium.it/news/ins_13_06_09/Menchini.html" target="_blank">www.judicium.it</a>.</p>
<p><strong>MINARDI M</strong>., Il processo sommario di cognizione, <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=46931" target="_blank">www.altalex.it</a></p>
<p><strong>OLIVIERI G</strong>. Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note),<a href="http://judicium.it/news/ins_24_04_09/Olivieri%20osservatorio%20attivit%D6%20legislativa%20e%20di%20governo.html" target="_blank">www.judicium.it</a>.</p>
<p><strong>SALA S.</strong>, Il nuovo procedimento sommario di cognizione e le astreinters: brevi note sull&#8217;ennesima riforma del processo civile, <a href="http://www.tribunale.varese.it/UserFiles/File/eventi/Sala%20-%20Nuovo%20procedimento%20sommario%20di%20cognizione%20e%20astrai.pdf" target="_blank">www.tribunalevarese.it</a></p>
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		<title>Processo sommario di cognizione: il protocollo del Tribunale di Verona</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[il processo sommario di cognizione]]></category>
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		<description><![CDATA[OSSERVATORIO VALORE PRASSI DI VERONA
PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Il protocollo recepisce le indicazioni emerse all’interno del gruppo di lavoro istituito all’interno dell’ Osservatorio Valore Prassi di Verona e le indicazioni contenute nell’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09.
PREMESSA
Il procedimento sommario viene considerato come un processo speciale a cognizione tendenzialmente piena, ma rispondente ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>OSSERVATORIO VALORE PRASSI DI VERONA<br />
PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE</strong></p>
<p>Il protocollo recepisce le indicazioni emerse all’interno del gruppo di lavoro istituito all’interno dell’ Osservatorio Valore Prassi di Verona e le indicazioni contenute nell’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09.</p>
<p><strong>PREMESSA</strong></p>
<p>Il procedimento sommario viene considerato come un processo speciale a cognizione tendenzialmente piena, ma rispondente ad un modello di trattazione semplificato, utilizzabile per le cause “semplici”, ossia quelle che non presentano pluralità di questioni da risolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessitano di attività istruttorie di lunga indagine o numerose.<br />
<strong> AMBITO DI APPLICAZIONE</strong></p>
<p>1. Il procedimento deve ritenersi applicabile non solo alle azioni di condanna, ma anche <span id="more-3484"></span>a quelle di mero accertamento ed alle azioni costitutive, in considerazione della mancanza di espresse limitazioni circa la natura dell’azione esperibile.</p>
<p>2. Il procedimento deve ritenersi applicabile solo per le cause astrattamente soggette al rito ordinario, in considerazione del fatto che l’art. 702–ter, in caso di incompatibilità della causa con l’istruzione sommaria, prevede unicamente la prosecuzione con le forme ordinarie (art. 183 c.p.c.) e l’art. 54 della legge n. 69/09 individua il rito del lavoro ed il rito sommario come modelli alternativi.</p>
<p>3. Il procedimento sommario non appare compatibile in concreto con le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione all’esecuzione e agli atti, in quanto le caratteristiche di tali procedimenti richiederebbero un’opera di adattamento interpretativo non agevole e tale da risultare incompatibile con le specialità proprie del procedimento sommario;</p>
<p>4. Il procedimento sommario deve ritenersi inapplicabile per le cause di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, in considerazione del fatto che l’unica impugnazione prevista avverso l’ordinanza sommaria è proprio l’appello.</p>
<p>5. Il procedimento sommario deve ritenersi applicabile per le cause successive a provvedimenti cautelari.</p>
<p>6. Il procedimento sommario deve ritenersi applicabile anche nelle cause con convenuto straniero.</p>
<p><strong>FASE INTRODUTTIVA ED ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO</strong></p>
<p>7. Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere emesso dal giudice designato tendenzialmente entro 5 giorni dalla data di assegnazione (v. ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09).</p>
<p>8. L’udienza deve essere tendenzialmente fissata in un periodo di tempo ricompreso tra i cinquanta giorni (tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il ritiro delle copie e per la notificazione del decreto) ed i 90 giorni (tenuto conto delle esigenze di celerità del procedimento, salvo deroghe eccezionali giustificate dalla natura della causa, come ad<br />
esempio nell’ipotesi in cui il convenuto sia straniero, o dalle condizioni particolari dell’agenda del giudice, come specificato nell’ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09).</p>
<p>9. Ai termini previsti dagli artt. 702.bis e ss. c.p.c. si applica la sospensione feriale.</p>
<p>10. E’ opportuno che nel decreto di fissazione dell’udienza siano specificati gli incombenti della prima udienza (precisando se essi riguardino solo l’audizione dei difensori e la definizione del thema decidendum e del thema probandum, ovvero anche incombenti di natura istruttoria).</p>
<p>11. E’ opportuna la determinazione di un termine per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza quando questa sia fissata ben oltre il termine minimo di 50 giorni dianzi precisato, al fine di assicurare al convenuto un periodo di tempo maggiore per preparare la propria difesa, con la precisazione che si tratta di un termine ordinatorio, la cui violazione<br />
può solo giustificare la richiesta del convenuto di differimento della prima udienza sempre allo scopo di meglio preparare la propria difesa (da presentare entro il termine di costituzione del convenuto stesso).</p>
<p>12. E’ auspicabile che l’orario dell’udienza fissata dal giudice sia indicato nel decreto in modo preciso, così da assicurare un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori, anche tenuto conto del fatto che l’udienza stessa deve essere fissata nei medesimi giorni in cui presso le singole sezioni del Tribunale vengono tenute le udienze di prima comparizione per le cause ordinarie (v. ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Verona n. 127/09).</p>
<p>13. E’ controverso se al convenuto sia consentita solo la chiamata in causa per garanzia (presumibilmente propria), come previsto dall’art. 702-bis c.p.c. Un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio della ragionevolezza porta tuttavia a condividere l’opinione secondo cui deve ritenersi ammissibile anche la chiamata in causa per comunanza di causa, fermo restando che l’estensione soggettiva del contraddittorio impone al giudice una più attenta valutazione della compatibilità della causa con la trattazione sommaria. Per gli stessi motivi e con gli stessi limiti debbono ritenersi ammissibili nel procedimento sommario l’intervento volontario di terzi e la chiamata in<br />
causa di terzi, sia per l’integrazione necessaria del contraddittorio sia per gli effetti di cui all’art. 107 c.p.c.</p>
<p>14. La chiamata in causa del terzo può essere effettuata con atto di citazione per l’udienza fissata dal giudice, nel rispetto dei termini previsti per il convenuto dal comma 3 dell’art. 702 bis c.p.c..</p>
<p>15. La costituzione del terzo chiamato deve avvenire con le stesse modalità ed è soggetta alle stesse decadenze previste per il convenuto.</p>
<p>16. Sono rinnovate le raccomandazioni agli avvocati contenute nel paragrafo 6 del protocollo generale dei processi civili (e, prima tra tutte, quella di comunicare la costituzione in giudizio e, ove sia richiesto e possibile, di mettere a disposizione della controparte copia dei documenti depositati), le quali assumono valore ancora più significativo nel procedimento sommario, in considerazione della brevità dei termini processuali che lo caratterizza.</p>
<p><strong>L’UDIENZA, L’ISTRUTTORIA E LA DEFINZIONE</strong></p>
<p>17. L’obiettivo tendenziale del procedimento sommario di cognizione è l’esaurimento delle attività previste dall’art. 702-ter in una sola udienza, ma è possibile la fissazione di ulteriori udienze in funzione delle necessità concrete di trattazione ed istruzione della causa. Tenuto conto dei contrasti interpretativi sulla configurabilità di uno sbarramento formale alla prima udienza per la definizione del thema decidendum e probandum, è auspicabile che le parti formulino tutte le proprie istanze, anche istruttorie, negli atti introduttivi o nella prima udienza.</p>
<p>18. Debbono ritenersi applicabili gli artt. 115, 164, 181, 182, 295 e ss., 299 e ss., 309 c.p.c., in quanto compatibili con le modalità di instaurazione e con la natura del rito sommario.</p>
<p>19. Nel caso di domanda principale rientrante nella competenza del Tribunale in composizione</p>
<p>monocratica e di domanda riconvenzionale rientrante nella competenza del Tribunale in composizione collegiale, così come nel caso di domanda principale compatibile con il rito sommario e di domanda riconvenzionale non compatibile (e viceversa), deve ritenersi condivisibile l’opinione secondo cui, in caso di connessione “forte” tra le due domande<br />
(pregiudizialità, continenza, accessorietà ecc), l’intera causa deve essere convertita nel rito ordinario.</p>
<p>20. Tenuto conto della natura del procedimento e del fatto che l’art. 54 della legge n. 69/09 lo individua come il prototipo dei procedimenti in cui “in cui sono prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”, la valutazione della compatibilità con l’istruttoria sommaria deve essere concentrata sull’accertamento della complessità della controversia, alla luce del numero e dell’entità delle questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti, anche prescindendo dal tipo di prove da assumere.</p>
<p>21. In particolare, le cause che richiedono l’acquisizione di prove costituende devono ritenersi compatibili con il rito sommario, ove l’istruttoria sia breve ed agevole (come, ad esempio, le cause in cui l’istruttoria testimoniale sia limitata a poche circostanze di fatto o a poche testimonianze, ovvero quelle che implichino una CTU limitata nel contenuto ed espletabile in tempi brevi, ovvero ancora le cause che richiedano l’acquisizione di documenti o prove tramite gli strumenti di cui agli artt. 118, 210, 213 c.p.c.).</p>
<p>22. Le modalità di espletamento dell’istruttoria deformalizzata possono ricalcare quelle del modello cautelare (anche perché nell’art. 702-ter è richiamata la formulazione dell’art. 669 sexies), fermo restando che l’istruttoria deve riguardare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione e non solo quelli indispensabili. La prova testimoniale richiede pertanto il giuramento del testimone, ma non è necessaria l’indicazione specifica dei capitoli; la CTU<br />
richiede il giuramento del consulente, ma deve essere ridotta nei tempi e semplificata nei contenuti (ove possibile, è auspicabile la risposta in udienza, con invito al CTU a studiare i fascicoli di parte prima dell’udienza).</p>
<p>23. Nel procedimento sommario non è derogato il principio dispositivo e quindi i poteri istruttori officiosi sono quelli previsti per il rito ordinario.</p>
<p>24. Ove siano fissate più udienze successive alla prima, al fine di compiere le attività necessarie per la decisione secondo il rito sommario, è applicabile l’art. 81 bis disp. att. c.p.c.</p>
<p>25. L’idoneità al giudicato del provvedimento conclusivo deve essere riconosciuta non solo ai provvedimenti di accoglimento, ma anche a quelli di rigetto nel merito.</p>
<p>26. Nella liquidazione delle spese giudiziali gli onorari devono essere determinati in base alle tariffe previste dal D.M. 8.4.04 per i procedimenti a cognizione piena dinanzi il tribunale (par. II tabella A).</p>
<p>27. Nel caso di conversione del procedimento sommario in giudizio ordinario (e tenuto conto del fatto che in tale passaggio rimangono ferme le decadenze già maturate nella fase sommaria), è possibile l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini di cui al novellato art. 153 c.p.c. in favore del convenuto, qualora l’eccessiva compressione del<br />
termine a comparire nella fase sommaria non gli abbia consentito di articolare compiutamente le proprie difese.</p>
<p>28. Dopo la conversione in rito ordinario, all’udienza ex art. 183 c.p.c. le parti possono, ed il giudice deve, compiere tutte le attività previste dall’art. 183 c.p.c., anche se alcune di esse siano state già compiute od omesse nella fase sommaria.</p>
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		<title>Processo sommario di cognizione: il Tribunale di Busto Arsizio si pronuncia su una dichiarazione di recesso dalla società</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
08 febbraio 2010
- ordinanza -
Il Giudice,
letti gli atti,
sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
Fatto
Con atto di ricorso ex artt. 702 bis cpc e ss. depositato in data 16/11/2009 il Sig. M.P. ha chiesto che il Tribunale, previ gli incombenti di rito: 1) accerti e dichiari il recesso del Sig. R.M. dalla società M.P. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>08 febbraio 2010<br />
- ordinanza -</strong></p>
<p>Il Giudice,<br />
letti gli atti,<br />
sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di ricorso ex artt. 702 bis cpc e ss. depositato in data 16/11/2009 il Sig. M.P. ha chiesto che il Tribunale, previ gli incombenti di rito: 1) accerti e dichiari il recesso del Sig. R.M. dalla società M.P. &amp; R.M. S.N.C., come da comunicazione di recesso trasmessa dal resistente con raccomandata pervenuta al ricorrente in data 23/7/2009; 2) condanni il Sig. R.M. al risarcimento dei danni provocati all&#8217;attività lavorativa del ricorrente per avere in vario modo ostacolato l&#8217;attività di quest&#8217;ultimo, giungendo anche a porre in essere minacce, aggressioni, insulti e diffamazioni, fatti tutti per i quali il Sig. M.P. ha sporto denuncia.<br />
Espletati gli incombenti di rito, si è costituito il Sig. R.M. mediante comparsa <span id="more-3476"></span>di risposta con la quale, riconoscendo il proprio recesso dalla società, ha eccepito, quanto a quest&#8217;ultimo ed alla conseguente liquidazione della quota, la clausola compromissoria prevista dallo statuto, in forza della quale è già stata avviata la procedura arbitrale.<br />
Ha contestato inoltre in fatto ed in diritto la richiesta risarcitoria, assumendo comunque che questa richiede una trattazione non sommaria.<br />
Per tali ragioni ha chiesto, in primis, la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie e, in secundis, il rigetto all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria delle domande avverse.<br />
All&#8217;udienza fissata le parti si sono riportate ai rispettivi atti introduttivi, insistendo in particolare il ricorrente per la dichiarazione di recesso, assumendo la non applicabilità a tale materia della clausola compromissoria, riservando al proseguo del giudizio la trattazione delle ulteriori domande secondo il rito ordinario.<br />
Ciò premesso, osserva lo scrivente che il recesso del Sig. R.M. è fatto pacifico, in quanto ammesso anche dal resistente.<br />
La controversia a cui fa riferimento quest&#8217;ultimo riguarda invece lo scioglimento della società e la liquidazione della quota del R.M., come risulta chiaramente dall&#8217;atto di nomina che questi ha comunicato al ricorrente (doc. 3 di parte res.).<br />
Le due vicende, il recesso del resistente e la regolamentazione della fase estintiva e liquidatoria della società, sono distinte né la definizione di quest&#8217;ultima incide sull&#8217;accertamento del recesso (che costituisce l&#8217;atto presupposto).<br />
Non sussiste quindi alcuna ragione ostativa all&#8217;accoglimento della domanda attorea, che trova la propria ragion d&#8217;essere nell&#8217;interesse del ricorrente a munirsi di un titolo che gli consenta di provvedere agli adempimenti conseguenti nei rapporti con i terzi (banche, fisco, ecc.).<br />
Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria, si ritiene che questa sia rimasta sfornita di prova e ciò in considerazione del fatto che i capitoli di prova dedotti al riguardo dall&#8217;attore sono totalmente inammissibili perché generici (cap. 1) e 2)), valutativi (cap. 4), ovvero irrilevanti (cap. 5).<br />
Tale giudizio rileva non solo sul piano formale (quello appunto dell&#8217;ammissibilità delle richieste istruttorie), ma anche su quello sostanziale posto che, quand&#8217;anche si ammettesse la deposizione su detti capitoli, in virtù della &#8220;deformalizzazione&#8221; che caratterizza il rito, ed i testi confermassero queste circostanze (del tutto indeterminate), comunque non si raggiungerebbe la prova di fatti rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento e quantificazione del danno (e d&#8217;altronde la sommarietà del rito non può spingersi al punto da ritenere che tali fatti possano essere individuati successivamente, attraverso l&#8217;esame del teste, in spregio al principio del contraddittorio).<br />
Tale lacuna probatoria, che sussiste ab origine, non può essere colmata disponendo la separazione di detta domanda e la trattazione della stessa nelle forme del rito ordinario e ciò per due ordini di motivi.<br />
In primo luogo, la separazione delle domande svolte nel rito sommario, mediante prosecuzione di parte di esse nelle forme ordinarie, è prevista unicamente in relazione alle domande riconvenzionali (art. 702-ter, co. 4, cpc) e non per quelle proposte dal ricorrente.<br />
Il resistente infatti subisce la scelta dell&#8217;attore, mentre quest&#8217;ultimo può valutare quale rito sia più idoneo in funzione delle domande che intende proporre.<br />
In secondo luogo, il passaggio dal rito sommario a quello ordinario si giustifica solo quando ciò sia necessitato dalle difese delle parti (&#8220;se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un&#8217;istruzione non sommaria..&#8221;) e non quando, come nel caso in esame, la giustificazione del mutamento di rito risieda nella carenza probatoria ab origine del ricorso (non sanata nemmeno in udienza).<br />
In quest&#8217;ultima ipotesi, infatti, il ricorrente si trova nelle stesse condizione dell&#8217;attore che, entro i termini previsti dal rito ordinario, non deduca o produca elementi sufficienti a provare il proprio assunto.<br />
Diversamente opinando, il rito sommario diventerebbe una sorta di pre-processo finalizzato a verificare la sufficienza degli elementi di prova messi a disposizione del ricorrente, che in questo modo si garantirebbe una chance in più, posto che il Giudice, nel caso di incompletezza del quadro istruttorio, dovrebbe disporre la prosecuzione con il rito ordinario, assegnando nuovi termini (il tutto in palese contrasto con gli effetti deflattivi che hanno ispirato il legislatore della riforma).<br />
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.<br />
Le spese di lite vanno compensate per intero sussistendo giusti motivi in ragione della reciprocità della soccombenza.<br />
Pertanto, il Giudice,<br />
visti gli artt. 702-bis cpc e ss.,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) accerta e dichiara il recesso</p>
<p>del Sig. R.M. dalla società M.P. &amp; R.M. S.N.C. a far tempo dal 23/7/2009; 2) rigetta la domanda risarcitoria svolta dall&#8217;attore; 3) compensa per intero le spese di lite.<br />
Si comunichi.<br />
Busto Arsizio, 8 febbraio 2010<br />
Il Giudice<br />
Dr. M. Radici</p>
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		<title>Processo sommario di cognizione: non riguarda solo le bagatelle. Tribunale di Cagliari</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[il processo sommario di cognizione]]></category>
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		<description><![CDATA[Chi pensa che il processo sommario di cognizione riguardi solo le bagatelle dovrà ricredersi. Questa ordinanza che nel giro di quattro mesi dichiara la risoluzione di contratti di vendita di immobili per un valore di oltre 1.000.000 di euro, dimostra che lo strumento de quo può davvero risolvere in tempi rapidissimi le controversie che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chi pensa che il processo sommario di cognizione riguardi solo le bagatelle </strong>dovrà ricredersi. Questa ordinanza che nel giro di quattro mesi dichiara la risoluzione di contratti di vendita di immobili per un valore di oltre 1.000.000 di euro, dimostra che lo strumento de quo può davvero risolvere in tempi rapidissimi le controversie che non necessitano di una istruzione non sommaria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Cagliari 06 novembre 2009<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p>Il  Tribunale  di  Cagliari,  in  persona  del Giudice dott. Vincenzo<br />
Amato, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>nella  causa  iscritta  al  n.  6516  del ruolo generale degli affari<br />
contenziosi civili per l&#8217;anno 2009, promossa da</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI</strong></p>
<p>Le domande proposte dalla Centro Studi Riuniti s.r.l. sono fondate e devono, pertanto, essere accolte, nei termini di seguito indicati.<br />
Attraverso le regolare produzione <span id="more-3471"></span>in giudizio della copia dell&#8217;atto pubblico di compravendita devono ritenersi pienamente provate le circostanze affermate dall&#8217;attore e, in particolare, che:<br />
con atto pubblico 23 dicembre 2008 a rogito del dott. V.G.M., notaio in Cagliari, repertorio n. 131.288, raccolta n. 31.756, registrato a Cagliari il 9 gennaio 2009, trascritto a Cagliari il 13 gennaio 2009, trascritto a Nuoro il 13 gennaio 2009, trascritto a Sassari il 16 gennaio 2009, la Centro Studi Riuniti s.r.l. ha venduto alla CONDESS s.r.l. le seguenti unità immobiliari: a) unità immobiliare sita in Cagliari, via N., censita al catasto fabbricati alla sezione, foglio, mappale; b) unità immobiliare sita in Comune di Carloforte, alla via G.M., censita in catasto al foglio, mappali e; c) unità immobiliare sita in Comune di Monserrato, vico V O., censita al catasto fabbricati del Comune di Cagliari, alla sezione, foglio, mappale; d) unità immobiliare in Comune di Stintino, località Lu Turrioni, censita al catasto fabbricati al foglio, mappale; e) unità immobiliare in Comune di San Teodoro, località Funtana, censita al catasto fabbricati al foglio mappale(contratto, art. 1);<br />
il prezzo degli immobili è stato stabilito: a) per l&#8217;immobile in Cagliari, euro 312.102,66, oltre l&#8217;i.v.a.; b) per l&#8217;immobile di Carloforte, euro 225.000,00, oltre l&#8217;i.v.a.; per l&#8217;immobile di Monserrato, euro 175.000,00 oltre l&#8217;i.v.a.; per l&#8217;immobile di Stintino, euro 290.000,00 oltre l&#8217;i.v.a.; per l&#8217;immobile di San Teodoro, euro 315.000,00, i.v.a. reverse charge (contratto, art. 4);<br />
la CONDESS s.r.l. ha versato in favore di Centro Studi Riuniti s.r.l., a titolo di acconto, la somma complessiva di euro 555.841,06 e, a saldo dell&#8217;intera compravendita, avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 861.471,86 entro 180 (cento ottanta) giorni dalla data del contratto, vale a dire entro il 21 giugno 2009 (contratto, art. 4);<br />
il termine fissato per il pagamento era da considerarsi quale termine essenziale nell&#8217;interesse della società venditrice, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1457 c.c. (contratto, art. 5);<br />
le parti hanno inoltre previsto il diritto della società attrice, in casi di inadempimento o ritardo, di ricevere ai sensi dell&#8217;art. 1382 c.c. &#8220;una somma di denaro pari all&#8217;importo degli acconti versati, compreso quanto pagato a titolo di i.v.a.&#8221; e, conseguentemente, &#8220;trattenere le somme a tale titolo ricevute, salva, per concorde volontà delle parti, la risarcibilità del danno ulteriore&#8221; (contratto, art. 5, ultima parte).<br />
La Centro Studi Riuniti s.r.l., conseguentemente, ha fornito documentalmente la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa nei confronti della CONDESS s.r.l., rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell&#8217;udienza, così assolvendo l&#8217;onere della prova posto a suo carico dall&#8217;art. 2697 c.c.<br />
Deve conseguentemente essere dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita ed essere accertato il diritto dell&#8217;attrice di trattenere le somme ricevute in acconto del prezzo, a titolo di penale.<br />
La società convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore dell&#8217;attrice degli ulteriori danni da questa subiti in dipendenza della mancata disponibilità giuridica degli immobili, in ordine ai quali ha affermato di aver ricevuto medio tempore offerte di acquisto più vantaggiose che aveva dovuto rifiutare, nella misura che sarà determinata in separato giudizio.<br />
Deve osservarsi in merito che perché possa essere pronunziata la condanna generica è sufficiente la prove soltanto sommaria o presuntiva della sussistenza in concreto di un danno.<br />
Tale condanna presuppone, infatti, la cognizione piena sull&#8217;elemento soggettivo, mentre su quello obiettivo può esaurirsi nella valutazione della possibilità o probabilità astratta che un danno si sia verificato, la cui effettiva esistenza ed entità dovrà essere accertata in separato giudizio.<br />
La società convenuta, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere infine condannata ai sensi dell&#8217;art. 91 c.p.c. alla rifusione in favore dell&#8217;attrice delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.<br />
La presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva tra le parti e costituisce titolo per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, ai sensi dell&#8217;art. 702-ter c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale, definitivamente pronunciando all&#8217;esito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c.,<br />
1) accerta l&#8217;avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita concluso fra le parti;<br />
2) dichiara il diritto dell&#8217;attrice di trattenere le somme ricevute in acconto del prezzo;<br />
3) condanna la società convenuta al risarcimento in favore della Centro Studi Riuniti s.r.l. degli ulteriori danni nella misura che sarà determinata in separato giudizio;<br />
4. condanna la CONDESS s.r.l. alla rifusione in favore della Centro Studi Riuniti s.r.l. delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.261,00, di cui euro 1.461,00 per diritti ed euro 4.330,00 per onorari di avvocato. oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.<br />
Cagliari, 6 novembre 2009.<br />
Il Giudice</p>
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		<title>Processo sommario di cognizione &#8211; Ordinanza Tribunale di Torino del 11.2.2010</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[processo sommario di cognizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Torino accoglie l&#8217;orientamento già fatto proprio dal Tribunale di Mondovì secondo cui la non sommarietà non va valutata con riferimento all&#8217;oggetto della causa bensì all&#8217;attività istruttoria necessaria.
Ecco, allora, che anche una causa avente ad oggetto molteplici domande coma la declaratoria di esclusione del socio da una cooperativa, la condanna al rilascio dell&#8217;immobile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Tribunale di Torino accoglie l&#8217;orientamento</strong> già fatto proprio dal <a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-di-contestazione-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/prime-applicazioni-del-nuovo-procedimento-sommario-di-cognizione/">Tribunale di Mondovì</a> secondo cui la non sommarietà non va valutata con riferimento all&#8217;oggetto della causa bensì all&#8217;attività istruttoria necessaria.</p>
<p><strong>Ecco, allora, che anche una causa avente ad oggetto molteplici domande</strong> coma la declaratoria di esclusione del socio da una cooperativa, la condanna al rilascio dell&#8217;immobile, la condanna al pagamento dei canoni di assegnazione, la condanna al pagamento dell&#8217;indennità per occupazione sine titulo, può essere trattata e definita con il rito sommario.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Torino</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ordinanza 11 febbraio 2010</strong></p>
<p>Il Giudice,</p>
<p>a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20.1.2010 nella causa iscritta al n. RG 28416/2009, instaurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis c.p.c.,</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>- rilevato che la COOPERATIVA DI VITTORIO corrente in Torino <span id="more-3465"></span>ha agito in giudizio nei confronti di F. R. nelle forme del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.;</p>
<p>- rilevato che la convenuta, pur comparendo all’udienza fissata, non si è formalmente costituita in giudizio;</p>
<p>- rilevato che la controversia in esame è relativa a rapporti societari tra la COOPERATIVA attrice e la socia F. R., esclusa e dichiarata decaduta dall’assegnazione dell’immobile sociale per aver cessato di corrispondere il canone mensile di godimento, comprensivo della quota delle spese (v. in termini App. Torino, 29.6-28.9.2995) ed in quanto tale rientrava pertanto nelle controversie assoggettate al cd. rito societario di cui al d.lgs. 5/2003;</p>
<p>- rilevato che per effetto dell’abrogazione di tale rito, ex art. 54, comma 5, l. 69/2009, la presente controversia è divenuta di competenza del Tribunale in composizione monocratica;</p>
<p>- rilevato che la decisione ex art. 702 ter c.p.c. presuppone che le difese svolte dalle parti non siano tali da implicare una istruzione “non sommaria”;</p>
<p>- rilevato da un lato che la COOPERATIVA attrice ha prodotto, a fondamento delle proprie allegazioni, ampia documentazione (in particolare inerente la qualità di socia di F. R., la morosità della stessa con il conteggio dei canoni dovuti, lo statuto della COOPERATIVA e la delibera di esclusione della socia inadempiente, il conteggio della indennità per occupazione senza titolo dell’immobile a suo tempo assegnato alla convenuta) e, dall’altro, che la convenuta F., comparsa in udienza, ha espressamente riconosciuto la morosità, soltanto adducendo giustificazioni in ordine alla propria precaria situazione finanziaria (v. verbale dell’udienza 20.1.2010);</p>
<p>- ritenuto pertanto di aderire all’orientamento (v. Trib. Mondovì. 16.11.2009) secondo cui “la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base delle difese assunte dalle parti” ed evidenziato che nel caso di specie la copiosa documentazione prodotta dalla COOPERATIVA attrice ed il comportamento processuale di parte convenuta rendono irrilevante l’espletamento della prova orale per interpello e testi dedotta da parte attrice medesima e consentono la decisione immediata della causa sulla base degli atti;</p>
<p>- ritenuto quindi: 1) che debba essere accertata e dichiarata la legittima esclusione di F. R. da socia della COOPERATIVA, stante la sua grave situazione di morosità, nonché la legittima intervenuta decadenza della stessa dalla assegnazione in godimento dell’alloggio sociale in Settimo T.se, via Montenero n. 5/B meglio descritto in ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 2) che per l’effetto F. R. debba essere dichiarata tenuta e condannata a rilasciare il predetto alloggio con i relativi box e cantina, liberi da persone e da cose; 3) che F. R. debba essere dichiarata tenuta e condannata F. R. a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 4.602,64 per i canoni di assegnazione per i mesi da maggio 2008 a marzo 2009 compresi, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 4) che F. R. debba essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 3.573,63 per l’indennità di occupazione senza titolo da aprile 2009 (e cioè successivamente alla sua espulsione dalla COOPERATIVA) sino a dicembre 2009, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal decimo giorno di ogni mese per ciascuna mensilità ed agli interessi di mora al saggio legale dalle medesime date sulle somme via via rivalutate annualmente;</p>
<p>- ritenuto invece di non poter accogliere le ulteriori domande della COOPERATIVA in quanto integranti inammissibili condanne in futuro, stante l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 644 c.p.c.;</p>
<p>- ritenuto infine di dover liquidare (d’ufficio in difetto di notula) nella misura indicata in dispositivo, come espressamente prescritto dall’art. 702 ter, VII comma, c.p.c., le spese della presente procedura, e che le stesse debbano seguire la pressoché integrale soccombenza di parte convenuta;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile</p>
<p>Visto l’art. 702 bis c.p.c.,</p>
<p>ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita,</p>
<p>- Accerta e dichiara la legittimità dell’esclusione di F. R. da socia della COOPERATIVA, stante la sua grave situazione di morosità, e la legittima intervenuta decadenza della stessa dalla assegnazione in godimento dell’alloggio sociale in Settimo T.se, via MOntenero n. 5/B meglio descritto in ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;</p>
<p>- Dichiara tenuta e condanna, per l’effetto, F. R. a rilasciare il predetto alloggio con i relativi box e cantina, liberi da persone e da cose;</p>
<p>- Dichiara tenuta e condanna F. R. a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 4.602,64, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;</p>
<p>- Dichiara tenuta e condanna F. R. a corrispondere alla COOPERATIVA attrice l’importo di Euro 3.573,63, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal decimo giorno di ogni mese per ciascuna mensilità ed agli interessi di mora al saggio legale dalle medesime date sulle somme via via rivalutate annualmente;</p>
<p>- Condanna F. R. a rimborsare alla COOPERATIVA attrice le spese di lite, che vengono liquidate, d’ufficio in difetto di notula, in complessivi Euro 1.950,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 750,00 per diritti, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.</p>
<p>Si comunichi alle parti costituite.</p>
<p>Torino, 11.2.1010</p>
<p>Il Giudice Unico</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Processo sommario di cognizione e conversione del rito: il convenuto ha diritto alla rimessione in termini? Tribunale di Sant&#8217;Angelo dei Lombardi</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
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		<description><![CDATA[Il problema è molto semplice. Qualora ritenga che il processo necessiti di una istruzione non sommaria, il giudice fissa l’udienza ex art. 183. Questo dice la norma. Ma è giusto che a fronte di comportamenti sleali dell’attore, che utilizzi lo strumento solo per ridurre i termini a difesa del convenuto, questi non possa ottenere altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il problema è molto semplice</strong>. Qualora ritenga che il processo necessiti di una istruzione non sommaria, il giudice fissa l’udienza <em>ex </em>art. 183. Questo dice la norma. Ma è giusto che a fronte di comportamenti sleali dell’attore, che utilizzi lo strumento solo per ridurre i termini a difesa del convenuto, questi non possa ottenere altro che una eventuale pronuncia <em>ex </em>art. 96 c.p.c.?</p>
<p><strong>Secondo il Tribunale di Genova </strong>la risposta è negativa. Difatti, a seguito di un incontro dei magistrati civili si è stabilito che <span id="more-3246"></span>in tali casi si debba procedere con una udienza fissata a non meno di 90 giorni e con assegnazione al convenuto del termine per depositare una nuova comparsa che potrà contenere nuove eccezioni, nuove domande, nuove prove.</p>
<p><strong>Forse è una decisione sin troppo drastica</strong>. Sarebbe preferibile valutare caso per caso. Nel frattempo, però,  esce l’ordinanza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi che, invece, ritenuto di non poter utilizzare il processo <em>de quo, </em>fissa l’udienza del 183 <em>sic et simpliciter</em>, senza dunque alcuna rimessione in termini.</p>
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;">
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;">
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;"><strong>Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi &#8211; ordinanza 20 novembre 2009<br />
Giudice Levita</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Il giudice dott. Luigi Levita<br />
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede</p>
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;"><strong>Osserva</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">A seguito dell’introduzione nell’ordito processuale civile del rito sommario (ex l. n. 69/2009), questo giudice è chiamato ad effettuare una valutazione complessiva e di sintesi del materiale di causa, prefigurando il percorso che si rende necessario per la decisione e la sua compatibilità con le forme semplificate.<br />
Orbene, nel caso in esame è agevole evidenziare che le difese delle parti, per come svolte nel corpo del verbale d’udienza, richiedano un’istruzione “non sommaria” ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.<br />
Ed infatti, la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell’istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l’istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale correla la detta facoltà alla ragionevole previsione di un’istruttoria deformalizzata (che in questa sede non può formularsi, prefigurandosi invece un’istruttoria incompatibile con le esigenze di speditezza del rito sommario).</p>
<p style="text-align: center; padding-left: 30px;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Pertanto, letto l’art. 702-ter comma 3 c.p.c., fissa l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. per il 10 febbraio 2010.<br />
Si comunichi.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Processo sommario di cognizione e rito locatizio. Tribunale di Modena</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[processo sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[rito locatizio e processo sommario di cognizione]]></category>

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		<description><![CDATA[Ieri abbiamo affrontato la questione della chiamata in causa del terzo. Oggi ne affrontiamo un’altra che la dottrina non ha mancato di segnalare non appena pubblicata la legge 69/2009. Si tratta della questione relativa alla compatibilità del rito locatizio con il processo sommario de quo.
La dottrina prevalente ritiene che non vi sia detta compatibilità. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ibs.it/code/9788838753091/masoni-roberto/nuovo-procedimento-sommario-di.html4234"><img class="alignleft size-full wp-image-3248" title="masoni" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2010/02/masoni.jpg" alt="" width="140" height="197" /></a>Ieri abbiamo affrontato la questione della chiamata in causa del terzo</strong>. Oggi ne affrontiamo un’altra che la dottrina non ha mancato di segnalare non appena pubblicata la legge 69/2009. Si tratta della questione relativa alla compatibilità del rito locatizio con il processo sommario <em>de quo</em>.</p>
<p><strong>La dottrina prevalente ritiene che non vi sia detta compatibilità</strong>. Il Tribunale di Modena, a firma del dott. Roberto Masoni che, peraltro, al processo sommario di cognizione ha dedicato una monografia uscita con i tipi della Maggioli, affronta la questione risolvendola del pari negativamente, con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.</p>
<p><strong>D’altra parte il rito laburistico è già un rito deformalizzato e speciale</strong>, donde <span id="more-3240"></span>la non possibilità di un travaso. Inoltre l’art. 702 <em>ter </em>parla espressamente della fissazione dell’udienza <em>ex </em>art. 183 c.p.c. nel caso in cui sia necessaria una istruzione non sommaria. Dire che in questi casi la norma vada interpretata nel senso di un rinvio implicito all’art. 420 è una operazione di “cosmesi normativa” incettabile, anche per il diverso regime di preclusioni caratterizzante i due procedimenti.</p>
<p><strong>Il Tribunale di Modena ne approfitta</strong> anche per pronunciare alcuni <em>obiter dicta</em> stabilendo che il procedimento <em>ex </em>art. 702 <em>bis </em>non si applica (come ritenuto dalla dottrina prevalente):</p>
<ul>
<li>al procedimento d’innanzi alla Corte d’appello;</li>
<li>al procedimento d’appello dinanzi al Tribunale;</li>
<li>al procedimento davanti al giudice di pace.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>T R I B U N A L E D I M O D E N A</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Sezione II° civile)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>R.G. 9102/2009</strong></p>
<p>Il g.i.</p>
<p>a scioglimento della riserva che precede,osserva quanto segue:</p>
<p>I. In fatto, [ALPHA] s.p.a. ha avanzato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di [TIZIO]. L’istante, esponendo di avere concesso in affitto al resistente azienda costituita dal bar interno</p>
<p>all’ospedale privato “[ALPHA]”, di proprietà della concedente, corredata di mobili, arredi e licenza amministrativa di esercizio, esponeva che la durata del contratto, fissata in anni due più due,</p>
<p>era ormai giunto a scadenza alla data del 9 febbraio 2008, sicchè, non essendo contrattualmente necessaria disdetta, concludeva per la declaratoria di cessazione del rapporto con ordine di immediato rilascio e condanna al versamento della penale per ritardata volturazione della licenza di esercizio.</p>
<p>Il resistente non si costituiva in giudizio.</p>
<p>II. In diritto, a fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto, d’ufficio, emerge preliminare l’interrogativo concernente l’applicabilità del procedimento sommario di cognizione</p>
<p>alle controversie che soggiacciono al rito laboristico. In termini generali, il nuovo procedimento sommario di cognizione (introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) si pone quale modello di cognizione generalizzato, alternativo al procedimento formale di cognizione, utilizzabile a tutela di qualsivoglia pretesa giurisdizionale sempre che sulla controversia giudichi il tribunale in composizione monocratica, in ciò differenziandosi rispetto a quanto disponevano tanto l’art. 19 del d.lg n. 5 del 2003 sul processo societario, quanto il d.d.l. Mastella, come risulta dal raffronto del testo normativo vigente e dai lavori parlamentari della legge n. 69.</p>
<p>La delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili contenziosi (art. 54 l. n. 69), prevede espressamente che il procedimento sommario di cognizione costituisca uno dei modelli processuali di riferimento (unitamente al rito del lavoro ed a quello ordinario di cognizione, quest’ultimo applicabile “per tutti gli altri procedimenti”), sempre che “siano prevalenti i caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”, “restando tuttavia esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario”.</p>
<p>III. 1. Come emerge dall’esordio dell’art. 702 bis c.p.c., sussiste un preciso limite normativo nella determinazione dell’ambito applicativo del procedimento sommario di cognizione, che è segnato dalla competenza dell’ufficio adito (“il tribunale”), oltre che dalla composizione (“monocratica” e non collegiale) del giudice.</p>
<p>Viceversa, siffatto limite non era ravvisabile nell’art. 46 d.d.l. Mastella che esordiva riferendosi, quanto a competenza, al “giudice competente a conoscere del merito”, con un più che scoperto richiamo ai principi generali in tema di competenza per materia, valore e territorio. Questo implicava che il nuovo procedimento, nei limiti di competenza per valore e materia segnati dal tenore originario dell’art. 7 c.p.c. (“cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 2.582,28”), avrebbe potuto essere teoricamente radicato anche per le controversie di competenza del giudice onorario.</p>
<p>Nella nuova versione del procedimento sommario di cognizione divenuta legge dello Stato, invece, la scelta è stata quella di limitarne l’ambito applicativo alle sole cause di competenza del Tribunale, in tal guisa escludendo, ogni competenza del G.d.P., oltre che della Corte d’appello, quale giudice di secondo grado (avanti al quale la trattazione e la decisione è collegiale, ai sensi dell’art. 350 c.p.c.).</p>
<p>Resta esclusa la praticabilità del rito in esame pure per le cause in grado di appello avverso pronunzie del G.d.P., pure attribuite alla competenza del giudice monocratico del tribunale (artt. 341 e 50 ter c.p.c.), stante l’applicabilità della normativa sul processo d’appello (artt. 342 ss. c.p.c.), che, per motivi di specialità, appare incompatibile con quella in esame.</p>
<p>Il legislatore, eliminando ogni riferimento al pagamento di somme di denaro, ovvero, alla consegna o al rilascio di cose, quale esclusivo oggetto del procedimento (che era invece riscontrabile nel c.d. testo Mastella), ha inteso generalizzare il modulo processuale, che oggi risulta così applicabile ad ogni tipo di controversia, sempre che la stessa appartenga alla cognitio del tribunale “in composizione monocratica”.</p>
<p>Il rito sommario è stato concepito dal legislatore come alternativa rispetto al processo ordinario di cognizione disciplinato nel libro II°, titolo I°, del codice di rito civile, cosicché lo stesso, almeno prima facie, sembra costituire un modulo processuale alternativo rispetto ad esso e solo ad esso.</p>
<p>III.2. In modo particolare, e per quel qui compete, va ora verificata la compatibilità del nuovo istituto con i procedimenti di cognizione soggetti al rito del lavoro ed in particolare a quello locatizio che al primo si richiama, le cui disposizioni sono richiamate “in quanto applicabili” (art. 447 bis c.p.c.). Per le controversie lato sensu locatizie, giudice competente per materia è il tribunale che “giudica in composizione monocratica” (art. 50 ter e 413 c.p.c.), in seguito allo svolgimento di un processo ordinario di cognizione, per quanto le scansioni in rito si caratterizzino per specialità di regolamentazione. In linea teorica potrebbe ipotizzarsi la compatibilità di siffatti accertamenti giudiziari in materie peculiari rispetto al procedimento sommario di cognizione. Va necessariamente verificato se a tali controversie sia applicabile il procedimento sommario di cognizione. Sono state evidenziate le possibili obiezioni alla verifica di compatibilità, che in parte, riposano, sulla constatazione della speciale regolamentazione che ricevono i processi ordinari di cognizione a rito speciale.</p>
<p>1) Anzitutto la prima obiezione risulta fondata sul dato letterale. L’art. 702 ter, 3° comma, c.p.c. impone al giudice, il quale non ritenga ammissibile la sommaria istruzione del procedimento, la fissazione “dell’udienza cui all’art. 183”. Il richiamo a questa disposizione, tipica del processo ordinario, evidenzia che il nuovo procedimento sommario è stato concepito quale strumento alternativo rispetto al processo, archetipico, ordinario di cognizione, di cui al II° libro del c.p.c. Tale rilievo trova ulteriore conforto nell’ulteriore richiamo compiuto dall’art. 702 bis all’art. 163 c.p.c., in riferimento all’avvertimento previsto dal n. 7 e che l’attore deve dare al convenuto in riferimento al fatto che la costituzione tardiva in giudizio implica le decadenze previste dall’art. 167 e 38.</p>
<p>Si è replicato evidenziando che “l’obiezione potrebbe non risultare decisiva (mostrandosi singolare l’esclusione di un procedimento accelerato proprio nelle controversie in cui tale esigenza è più pressante); sarà allora necessario sostituire l’udienza di cui all’art. 183 con quella di cui all’art. 420”.</p>
<p>Quest’operazione di cosmesi giuridica dovrebbe, però, ulteriormente confrontarsi con la previsione, caratteristica del rito laburistico, dell’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c. nella quale vanno espletate composite e varie attività processuali. In modo particolare, questo è il luogo deputato, in via preliminare, al tentativo di conciliazione delle parti, oltre che all’esperimento del loro libero interrogatorio.</p>
<p>Ebbene, l’espletamento di tali attività processuali preliminari non è, viceversa, previsto nell’udienza di trattazione del processo ordinario di cognizione, che ha uno snodo decisamente vario e diversificato (si v. il tenore dell’art. 183 c.p.c.).</p>
<p>A quanto precede si aggiunga un ulteriore rilievo negativo in punto compatibilità.</p>
<p>2) Nel processi soggetti al rito del lavoro sono individuabili specifiche preclusioni istruttorie che maturano sin dalla costituzione in giudizio delle parti (artt. 414, 416 in correlazione con l’art. 420 c.p.c.); preclusioni che invece non sono riscontrabili nel procedimento sommario di cognizione, nel quale le deduzioni istruttorie e la produzione documentale può avvenire, teoricamente, anche in apertura di udienza.</p>
<p>Come è evidente, il regime giuridico del procedimento sommario e di quello ordinario soggetto a rito speciale appare largamente divergente e non sembrano ravvisabili spazi di comunicabilità tra di essi.</p>
<p>3) A queste considerazioni ostative potrebbe aggiungersi un’ulteriore rilievo in punto di ratio legis. Dato che la struttura semplificata e deformalizzata degli snodi strutturali caratterizzanti il rito laboristico, (che è concentrato e destinato a concludersi in una sola udienza, l’udienza di discussione, con pronuncia immediata della sentenza; v. l’art. 420 c.p.c.) tendenzialmente non dovrebbe scontare le lentezze ed i tempi lunghi di definizione cui soggiace il rito ordinario di cognizione.</p>
<p>Si tratta già di per sé di un rito ampiamente semplificato nella struttura, analogamente alla previsione di rito sommario di cognizione che su questa fisionomia é stato concepito. Ciò che sembra escludere alcuna comunicabilità un travaso di esso rispetto all’ambito del rito speciale</p>
<p>IV. Una volta esclusa la compatibilità del procedimento sommario di cognizione con il rito laboristico, v’è da chiedersi quale sia la sorte del procedimento in tal modo erroneamente introdotto. Ebbene, la decisione di inammissibilità del ricorso è prevista dal 2° comma dell’art. 702 ter.c.p.c. Tale declaratoria può essere resa nell’eventualità in cui la domanda non rientri nel novero dei casi in cui “il tribunale giudica in composizione monocratica” (ai sensi dell’art. 702 bis, 1° comma), perché, in forza dell’art. 50 bis c.p.c., la controversia deve essere decisa collegialmente, ovvero, da un giudice diverso dal tribunale.</p>
<p>L’inammissibilità è pronunciata con ”ordinanza non impugnabile”, ovverosia, un provvedimento non revocabile, né modificabile da parte del giudice che l’ha pronunciato, ai sensi dell’art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c. Sembra che la pronunzia di inammissibilità non vada resa solo nell’ipotesi indicata, ma anche nei casi di proposizione del ricorso secondo le (qui ritenute errate) forme speciali, ossia al di fuori dei casi previsti dalla legge, come nel caso oggetto di questa pronuncia, ove emerge un’erronea scelta nel rito applicabile. In alternativa potrebbe ipotizzarsi l’applicazione dell’art. 426 c.p.c., con mutamento dal rito ordinario a quello speciale.</p>
<p>Tuttavia trattasi all’evidenza di disposizione dettata proprio dal rito speciale locatizio/laburistico che in questa sede si ritiene incompatibile e pertanto inapplicabile.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></p>
<p>visto l’art. 702 ter c.p.c.,</p>
<p>dichiara inammissibile il ricorso.</p>
<p>Modena, 18 gennaio 2010</p>
<p>Si comunichi</p>
<p>Il g.i.</p>
<p>(dr. Roberto Masoni)</p>
]]></content:encoded>
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