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Articoli per 'Processo sommario cognizione'

Processo sommario di cognizione e conversione del rito: il convenuto ha diritto alla rimessione in termini?

Postato in Aggiornamenti, Processo sommario cognizione @ 8:00:57 da Mirco Minardi

Il problema è molto semplice. Qualora ritenga che il processo necessiti di una istruzione non sommaria, il giudice fissa l’udienza ex art. 183. Questo dice la norma. Ma è giusto che a fronte di comportamenti sleali dell’attore, che utilizzi lo strumento solo per ridurre i termini a difesa del convenuto, questi non possa ottenere altro che una eventuale pronuncia ex art. 96 c.p.c.?

Secondo il Tribunale di Genova la risposta è negativa. Difatti, a seguito di un incontro dei magistrati civili si è stabilito che Continua a leggere l’articolo »

Processo sommario di cognizione e rito locatizio.

Postato in Diritto processuale civile, Processo sommario cognizione @ 8:00:52 da Mirco Minardi

Ieri abbiamo affrontato la questione della chiamata in causa del terzo. Oggi ne affrontiamo un’altra che la dottrina non ha mancato di segnalare non appena pubblicata la legge 69/2009. Si tratta della questione relativa alla compatibilità del rito locatizio con il processo sommario de quo.

La dottrina prevalente ritiene che non vi sia detta compatibilità. Il Tribunale di Modena, a firma del dott. Roberto Masoni che, peraltro, al processo sommario di cognizione ha dedicato una monografia uscita con i tipi della Maggioli, affronta la questione risolvendola del pari negativamente, con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.

D’altra parte il rito laburistico è già un rito deformalizzato e speciale, donde Continua a leggere l’articolo »

Processo sommario di cognizione: la chiamata in causa del terzo responsabile esclusivo.

Postato in Processo sommario cognizione @ 11:42:08 da Mirco Minardi

Come è noto, nel processo sommario di cognizione, qualora il convenuto intenda chiamare in causa il terzo deve fare dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. In tal caso il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.

Tuttavia la norma contempla la sola “chiamata in garanzia”. Secondo autorevole dottrina (Luiso, Olivieri) sarebbe irragionevole escludere la chiamata per comunanza di causa. Di contrario avviso De Gioia – Tedeschi i quali ritengono che la scelta del legislatore di limitare alla sola chiamata in garanzia propria appare coerente con la sommarietà procedimentale che sarebbe compromessa laddove il contraddittorio fosse esteso (parzialmente contrari Sinisi – Troncone i quali ritengono che la chiamata possa essere non solo in garanzia propria ma anche impropria).

Ecco la prima pronuncia edita. Si tratta Continua a leggere l’articolo »

Processo sommario di cognizione e prova testimoniale: sono compatibili?

Postato in Diritto processuale civile, Processo sommario cognizione @ 7:00:16 da Mirco Minardi

Fioccano le pronunce sul nuovo processo sommario di cognizione.

Oggi vi propongo questa ordinanza del Tribunale di Bologna che ha fissato l’udienza ex art. 183 c.p.c. ritenendo che la prova orale può considerarsi compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto; secondo il Tribunale, infatti, solamente Continua a leggere l’articolo »

Processo sommario di cognizione: il Presidente del Tribunale di Genova detta le regole per le sezioni

Postato in Processo sommario cognizione @ 8:00:46 da Mirco Minardi

I giudici del Tribunale di Genova si sono riuniti per dettare regole uniformi in tema di processo sommario di cognizione. D’altra parte, essendo ormai cronica l’incapacità del Parlamento di fare leggi esaustive, i giudici devono sopperire integrando la normativa. Ciò che era eccezione, oggi è divenuta regola.

In particolare si è stabilito che:

a) i criteri di distribuzione delle cause con rito sommario sono identici a quelle con rito ordinario;

b) i giorni di udienza sono gli stessi;

c) il giudice fissa l’udienza di comparizione entro 5 giorni dalla nomina fatta dal Presidente;

d) la prima udienza è fissata entro 3 mesi dalla nomina;

e) alla prima udienza le parti non sono tenute a comparire personalmente.

Degna di nota, visto che il legislatore se ne era dimenticato, il dovere di fissare l’udienza entro 3 mesi.

Ma l’aspetto più interessante è questo. Laddove il giudice ritenga di dover trattare la causa con il rito ordinario, l’udienza del 183 viene fissata con termine per il convenuto di depositare una nuova comparsa di costituzione e risposta, ove potrà proporre nuove eccezioni, richiedere nuove prove, produrre nuovi documenti. Ciò in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata. Difatti, l’attore in mala fede potrebbe decidere di promuovere il rito, sapendo che l’istruzione non potrà essere sommaria, per ridurre i termini di difesa del convenuto.

Per leggere il provvedimento clicca qui.

Processo sommario di cognizione: la prima pronuncia del Tribunale di Varese

Postato in Processo sommario cognizione @ 8:00:09 da Mirco Minardi

Arrivano i primi provvedimenti in tema di processo sommario di cognizione. Pubblichiamo un’ordinanza del Tribunale di Varese, estensore il bravissimo dott. Buffone.

Il provvedimento si segnala per i seguenti motivi:

  • per l’inquadramento teorico dell’istituto;
  • per l’espressa presa di posizione circa il termine di preclusione per le istanze istruttorie;
  • per i presupposti dell’istituto che vengono ravvisati nella celerità dei tempi e nella snellezza delle forme;
  • per la ritenuta incompatibilità del calendario del processo con il rito de quo.

Rispetto all’ordinanza del Tribunale di Mondovì, il Tribunale di Varese ritiene ammissibile la prova testimoniale non capitolata in articoli separati e specifici, come nel rito ordinario. Al contrario, il primo giudice ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di prova per testi per avere il difensore omesso la capitolazione e l’indicazione del nominativo dei testi.

Tribunale di Varese – Sezione prima civile – ordinanza 18 novembre 2009
Giudice Buffone

L’attrice evoca in giudizio la convenuta assumendo Continua a leggere l’articolo »

Prime applicazioni del nuovo procedimento sommario di cognizione

Postato in Onere di contestazione, Processo sommario cognizione @ 11:35:31 da Mirco Minardi

C’è praticamente buona parte della riforma del processo civile in questa ordinanza del Tribunale di Mondovì: processo sommario di cognizione, onere di contestazione, calendario del processo,  nuova procedura per la CTU. Insomma un bel compendio. Per il momento vi lascio alla lettura; avremo modo di commentarla in seguito.

TRIBUNALE DI MONDOVI’

Il Giudice Istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 3.11.2009 nella causa iscritta al n. RG,

promossa con RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

• Rilevato che il sig. ha promosso azione revocatoria nei confronti di , nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;

• Considerato che i convenuti, costituendosi, non hanno sollevato eccezioni circa il rito scelto;

• Rilevato che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico;

• Considerato che l’art. 702-ter presuppone – per l’utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un’istruzione “non sommaria”;

• Ritenuto che la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti. Questa affermazione si giustifica con la considerazione che ai fini del rito in esame le cause non devono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l’istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l’istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, cosicché anche una causa teoricamente complessa – quale può essere una causa di responsabilità professionale o, come nel caso di specie, un’azione revocatoria – può essere decisa senza fare luogo ad un’istruttoria lunga e “formale”. Nel caso in esame, la causa ha prevalente natura documentale e necessita esclusivamente di ctu sul valore dell’immobile, che può essere eseguita con rapidità e senza necessità di complessi accertamenti.

• Quanto alle prove orali dedotte, esse si palesano inammissibili, per i seguenti motivi: l’attore non ha provveduto né ad idonea capitolazione delle circostanze di fatto di cui chiede l’accertamento, né all’indicazione nominativa dei testimoni. L’art. 702-bis c.p.c., mediante il rinvio all’art. 163 n. 5 c.p.c., richiede anche nel procedimento sommario di cognizione l’indicazione specifica dei mezzi di prova, il che non significa che l’attore può limitarsi ad una generica indicazione del mezzo di prova richiesto (prova testimoniale, giuramento, …), ma deve invece specificarlo, delimitandone l’oggetto e indicando le persone che devono compierlo. Oltre a ciò, non pare comunque che nella narrativa dell’atto di citazione vi siano circostanze di fatto rilevanti per la decisione, che siano state oggetto di specifica contestazione (ex art. 115 novellato) da parte dei convenuti.

• Le capitolazioni di prova enumerate dai convenuti, invece, sono inammissibili ai sensi dell’art. 2722 cod. civ. perché tendono a provare l’esistenza di un patto aggiunto – in relazione alla compravendita del 3.12.2008 – con stipulazione dello stesso antecedentene al rogito notarile. Quanto alla scrittura privata prodotta sub. 3 da parte convenuta, essa è priva di data certa, non è sottoscritta da parte di e non fornisce elementi validi ai fini della decisione in mancanza della produzione dell’atto di divisione cui fa riferimento (prima riga dopo il “PREMESSO”).

• In relazione all’istanza di esibizione della documentazione bancaria, svolta da parte attrice, si rileva che la stessa è eccessivamente indeterminata e che, comunque, era onere dei convenuti dare la prova di aver realmente provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita, dal momento che appare assai singolare un pagamento in contanti per una cifra non certo modesta (10.000 euro), considerato anche che non sono state indicate le modalità di reperimento della somma (peraltro prossima all’importo massimo movimentabile – ex lege anti riciclaggio – senza necessità di ricorrere ad assegni o bonifici).

• E’ ammissibile e rilevante, invece, la richiesta di ctu sul valore commerciale del bene oggetto di causa; sulla richiesta formulata dall’attore, peraltro, non vi è stata opposizione da parte dei convenuti. L’accertamento oggettivo del valore dell’immobile fornirà un elemento determinante ai fini della decisione della controversia.

• Ai fini di quanto previsto al punto che precede, si nomina consulente tecnico il geom. Geom. , con studio in Mondovì, autorizzandolo fin d’ora all’uso del mezzo proprio ed all’uso dell’aereo, per raggiungere il luogo ove si trova l’immobile (Regione Calabria). Ne dispone la comparizione per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30, avvisando le parti che – data la struttura deformalizzata dell’istruttoria e considerata la celerità che deve contraddistinguere il procedimento svolto nelle forme del rito sommario di cognizione – saranno accettate nomine di ctp solo fino all’udienza di giuramento e non saranno osservate le nuove procedure di cui all’art. 195 c.p.c., anche in virtù della semplicità ed unitarietà del quesito proposto. I ctp, dunque, avranno l’onere di partecipare attivamente al sopralluogo con il ctu e di evidenziare, in quella sede, le loro osservazioni in relazione al valore commerciale del bene.

• Il ctu avrà termine di giorni 30 dal giuramento per il deposito in cancelleria della relazione contenente una sommaria descrizione dell’immobile, la riproduzione fotografica dello stesso e la sua valutazione, con la motivazione delle conclusioni assunte e delle osservazioni svolte dai CTP nel corso delle operazioni peritali.

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta,

DISPONE

Ctu per la valutazione dell’immobile sito in alla via , censito al catasto al n. , particella .

Convoca il ctu Geom. per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30.

Pone fin d’ora a carico solidale delle parti un anticipo di € 800,00, in considerazione delle elevate spese di trasferta.

Avvisa le parti che le stesse saranno invitate alla discussione immediata all’udienza successiva al deposito della ctu, che fin d’ora si fissa, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 81-bis disp. att. c.p.c., al 18.12.2009 h. 11.00.

Si adotta, pertanto, l’allegato calendario del processo.

Si comunichi alle parti costituite ed al ctu nominato.

Mondovì, lì 10/11/2009

Il Giudice (Paolo G. Demarchi)

Calendario del processo (r.g. 1184/2009)
DATA
ORA INCOMBENTE

10.11.2009
10,30
Giuramento ctu
11.12.2009
-
Deposito ctu
18.12.2009
11.00
Discussione

Il Giudice

Paolo G. Demarchi

MIRCO MINARDI. Il processo sommario di cognizione

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Processo sommario cognizione @ 6:00:43 da Mirco Minardi

Ripropongo anche per i lettori di Lexform l’articolo sul processo sommario di cognizione che ho scritto dopo circa due settimane dall’entrata in vigore della legge n. 69/2009, gentilmente pubblicato da Altalex.

Il processo sommario di cognizione
Seconda lettura
di Mirco Minardi

«Niente aggrava di più i problemi,
come le tentate soluzioni»
Paul Watzlawick

Sommario. 1. Premessa.- 2. Natura del procedimento.- 3. I presupposti processuali tipici.- 4. L’introduzione del giudizio.- 4.1. Il ricorso e il decreto.- 4.2. La costituzione del convenuto.- 4.3 Gli interventi e la chiamata in causa di terzi.- 5. L’udienza.- 5.1 Le verifiche preliminari.- 5.2 La separazione della riconvenzionale.- 5.3. La fase di trattazione in senso stretto.- 5.4 La connessione di cause.- 5.4.1. Cause connesse nello stesso ufficio giudiziario.- 5.4.2. Cause connesse in diversi uffici giudiziari.- 5.5. La fase di trattazione in senso stretto.- 5.6 La valutazione della sommarietà.- 5.7. La fase istruttoria.- 5.7. La fase decisoria.- 6. Il giudizio d’appello.- 7. Il giudicato.- 8. Conclusioni.-

1. PREMESSA
La legge n. 69/2009, come ormai a tutti noto, ha inserito nel libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile, il Capo III-bis intitolato “Del procedimento sommario di cognizione”. Tre gli articoli introdotti:

  • il 702 bis intitolato Forma della domanda. Costituzione delle parti.
  • il 702 ter intitolato Procedimento.
  • il 702 quater intitolato Appello.

Sono trascorse due settimane dall’entrata in vigore della legge. Fatta Continua a leggere l’articolo »

MANOLA FAGGIOTTO: prime osservazioni sul procedimento sommario di cognizione introdotto dalla legge n. 69/2009

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Processo sommario cognizione, Riforma processo civile 2009, riforma 2009 codice di rito, riforma processo civile, riforma processo civile disciplina transitoria @ 6:00:48 da Mirco Minardi

Con molto piacere pubblichiamo l’articolo della Collega  Manola Faggiotto su quella che è stata definita “la stella” (speriamo non cadente) della riforma del processo civile, ovvero il processo sommario di cognizione. Un rapido, ma non per questo superficiale, commento comma dopo comma.


PRIME OSSERVAZIONI SUL

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE


Art. 702 bis – FORMA DELLA DOMANDA. COSTITUZIONE
DELLE PARTI
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

[ Restano escluse le cause riservate alla trattazione collegiale, quelle di
competenza del Giudice di Pace, quelle attribuite in unico grado alla Corte
d’Appello , quelle assoggettate ad un rito speciale.
E’ da ritenere che il richiamo Continua a leggere l’articolo »

Ancora sul processo sommario di cognizione

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Processo sommario cognizione @ 16:38:10 da Mirco Minardi

Domani uscirà un articolo della Collega Manola Faggiotto sul nuovo procedimento sommario di cognizione.

Anch’io sto scrivendo un articolo, per così dire, di seconda lettura . Ho iniziato cioè ad evidenziare le incertezze e, come mio costume,  le insidie di questo procedimento.

Tra i tanti problemi:

  • quando maturano le preclusioni assertive ed istruttorie?
  • come opera il regime di connessione?
  • in caso di connessione forte, va sempre disposta la conversione del rito?
  • come si concilia il favor della separazione con il rischio di giudicati contrastanti?
  • qual’è la forma dell’atto introduttivo del giudizio d’appello?