Articoli per 'Procedimento per decreto ingiuntivo'
12.10.10
Sezioni Unite n. 19246/2010: anche il Tribunale di Torino è per la irretroattività
Copio e incollo dal forum “legalit” di Google, fondato da Tiziano Solignani.
Tribunale di Torino – Ordinanza del 11-10-2010 (est. dott. Liberati)
Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale “innovativo” – Cd. Overruling – Tutela della parte incorsa in errore incolpevole – Applicazione dell’art. 153 c.p.c. – Remissione in termini
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini)
10.10.10
Videocommento alla sentenza delle S.U. n. 19246/2010. Avv. Mirco Minardi
Errata corrige:
A 14,52 minuti: leggasi 9 setttembre 2010 e non 9 aprile 2010
Chiedo scusa per l’audio, a tratti disturbato; purtroppo non mi ero accorto che il jack del microfono era mal posizionato.
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Sezioni Unite n. 19246/2010: interviene il Prof. Remo Caponi
Nel dibattito accesosi dopo la sconcertante sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interviene la Dottrina, quella vera, quella autorevole, quella che il diritto lo conosce davvero, nella teoria e nella pratica.
E lo fa senza mezzi termini, senza giri di parole, senza ossequiose prese di distanze. E’ una critica ferma, puntuale, diretta, tranciante quella del Prof. Remo Caponi nel suo articolo “Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010)“, che potete leggere cliccando nel link sottostante.
Ecco alcuni brani:
[.......]
Uno degli stratagemmi di cui le Corti si servono spesso per rendere più persuasivo Continua a leggere l’articolo »
08.10.10
Costituzione dell’opponente: il Tribunale di Varese si pronuncia per l’irretroattività del principio affermato dalla Sezioni Unite!!!!
EDIZIONE STRAORDINARIA!!!
E’ con grande, grande, grandissima gioia che pubblico la sentenza del Tribunale di Varese, estensore dottor Giuseppe Buffone, che con la solita chiarezza e competenza giunge ad escludere la retroattività del nuovo principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In caso di cd. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo – afferma il Tribunale di Varese, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio. Pertanto viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU.9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Vi invito a leggere l’esemplare provvedimento; ogni mio commento sarebbe inutile. Ancora una volta il Tribunale di Varese dimostra di avere una straordinaria sensibilità verso le questioni nuove e controverse (ad esso si deve, ad esempio, il primo contributo fondamentale sul processo sommario di cognizione), fornendo agli operatori una guida ragionata e motivata.
Noi avvocati possiamo iniziare a tirare un sospiro di sollievo.
(Si ringrazia il dottor Giuseppe Buffone per la segnalazione)
TRIBUNALE DI VARESE
SENTENZA 8 OTTOBRE 2010
Fatto
L’odierno giudizio trae linfa dall’opposizione al decreto ingiuntivo Continua a leggere l’articolo »
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06.10.10
Sezioni Unite 19246/2010: stavolta l’hanno fatta grossa
Da giorni mi sto chiedendo se i 9 nove alti magistrati che hanno partorito la sentenza n. 19246/2010 in tema di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si siano resi conto delle reazioni che avrebbero scatenato.
Sarebbe bastato aggiungere che, comunque, per il principio dell’errore scusabile già affermato dalla stessa Corte, nessuno avrebbe sindacato l’operato di quanti si sono attenuti al consolidato principio di diritto vivente. E invece non lo hanno fatto.
Perché?
Non sappiamo perché, né vogliamo abbandonarci a speculazioni dietrologiche; Continua a leggere l’articolo »
Sentenza choc delle Sezioni Unite: il CNF chiede una leggina
Consiglio Nazionale Forense
Presso Ministero della Giustizia
COMUNICATO STAMPA
Opposizione a decreti ingiuntivi: dal Cnf la richiesta di una leggina urgente per evitare le improcedibilità di massa
L’Avvocatura chiede un intervento normativo interpretativo dell’articolo 645 del cpc per superare la giurisprudenza capestro delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre scorso) Roma 6/10/2010. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto
“automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta. Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
Così infatti la sentenza: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.”
Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il
termine a comparire.
05.10.10
Sentenza S.U. sull’opposizione a decreto ingiuntivo: proviamo ad elaborare una possibile via d’uscita
Dopo la sconcertante sentenza delle S.U. sul termine di costituzione dell’opponente, occorre interrogarsi sulla possibile via d’uscita, partendo dal principio affermato dalla Cassazione (ord. 15811/2010; 14627/2010) secondo cui il cambio delle regole durante il gioco (c.d. overulling) non può mai pregiudicare la parte che senza colpa vi abbia fatto affidamento.
Prima soluzione: applicare il principio alle cause iscritte dopo la pubblicazione della sentenza.
Seconda soluzione: disporre una nuova iscrizione a ruolo. Si tratta di una soluzione contraria ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. E’ del tutto inutile ripartire da capo con una nuova iscrizione.
Terza soluzione: concedere un termine al convenuto ove ne faccia richiesta.
Oppure? Lasciate i vostri commenti con le vostre proposte.
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04.10.10
Sentenza choc delle Sezioni Unite 19246/2010: come venirne fuori
A Brescia e Reggio Emilia – stando a quanto riferito da una Collega su un forum – i giudici hanno iniziato a rilevare d’ufficio l’improcedibilità delle opposizioni a decreto ingiuntivo iscritte a ruolo tra il 6° e il 10° giorno.
Come reagire a tutto questo?
Nel mese di luglio, la S.C., con ordinanza n. 15811/2010, ha affermato questo principio:
“Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overrullng; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili”.
Per fortuna che non tutti i giudici sono uguali. Il testo di questa ordinanza è illuminante:
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. – Ordinanza del 02.07.2010, n. 15811
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 13 maggio 2009 del Tribunale di Cosenza, 2^ sezione penale, con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione dal medesimo proposta, ai sensi del DPR_215_2002, art. 170, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione di un acconto sul compenso ad esso riconosciuto quale amministratore giudiziario di un compendio immobiliare sequestrato nell’ambito di un procedimento di prevenzione;
che il ricorso per cassazione Continua a leggere l’articolo »
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Ancora sulle S.U.: il saggio del Collega Sabatino Rainone
Sulla questione della riduzione dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Collega Sabatino Rainone ha pubblicato nel settembre del 2009 un interessante saggio, in cui spiega, punto per punto, l’erroneità del ragionamento della Cassazione, oggi portato alle estreme conseguenze dalle Sezioni Unite, con la sent. n. 19246/2009.
Il saggio è liberamente scaricabile qui:
http://www.ordineavvocatinola.it/download/Rainone_Terminedicostituzione_D.I._set.09.pdf
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02.10.10
Il diritto è morto e anche io non mi sento bene.
Avv. Mirco Minardi
Con la sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 le Sezioni Unite Civili, presiedute da Vincenzo Carbone, hanno sorprendentemente affermato (sorprendemente perchè non c’era alcun contrasto) il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deve costituirsi sempre entro 5 giorni dalla notifica, essendo irrilevante l’avvenuta o meno abbreviazione dei termini di comparizione, per la gioia delle banche e delle finanziarie, insomma dei poteri forti, che potrebbero ritrovarsi con un titolo esecutivo definitivo in men che non si dica, in barba alle eccezioni e contestazioni del convenuto opponente.
Così facendo le Sezioni Unite hanno sovvertito un principio costantemente affermato secondo cui l’abbreviazione del termine di costituzione si applica solo laddove l’opponente abbia assegnato, consapevole o non, un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis, oggi di 90 giorni.
Se questa pronuncia sconcertante verrà seguita dalla giurisprudenza, ma ci auguriamo di no, è verosimile che decine di migliaia di procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo verranno dichiarati improcedibili per la tardiva costituzione dell’opponente, atteso che, sempre per il diritto vivente, la tardiva costituzione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è in alcun modo emendabile.
Dovremo spiegare ai nostri clienti che non siamo stati noi a commettere un errore, perché questo sembrerà ai loro occhi, ma che in Italia in effetti funziona così: la Cassazione può cambiare le regole del gioco, che essa stessa ha dato, dopo che il gioco è iniziato.
Con questa sentenza il diritto è stato ucciso. La Cassazione afferma di poter scrivere norme, di determinare la loro applicabilità nel tempo, di decidere che una causa ritualmente introdotta può non esserlo più se essa decide di cambiare opinione.
E’ nostra intenzione segnalare l’accaduto in tutte le sedi competenti e in particolare in Parlamento affinchè vari senza ulteriore indugio una norma di interpretazione autentica che affermi il diritto dell’opponente di iscrivere a ruolo la causa entro il termine ordinario laddove il termine di comparizione non sia inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis c.p.c.
Noi non possiamo e non vogliamo accettare che il diritto di accesso alla giustizia possa essere negato per ripensamenti giurisprudenziali, aventi efficacia retroattiva, volti solo a deflazionare il contenzioso, impedendo alle parti di arrivare ad una sentenza nel merito.
Colleghi, fate girare questo messaggio e prepariamoci a combattere questa ingiustizia.
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