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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Procedimento per decreto ingiuntivo</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Costituzione dell&#8217;opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Varese affina ulteriormente la sua giurisprudenza</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimento per decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[abbreviazione dei termini]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblichiamo una nuova pronuncia del Tribunale di Varese (estensore dott. Giuseppe Buffone, che si ringrazia per la segnalazione) che aggiunge un nuovo argomento alla tesi della irretroattività. Il Tribunale di Varese, infatti, ricorda come la Corte Costituzionale si sia pronunciata in merito alla legittimità delle leggi di interpretazione autentica, da ultimo con la sentenza n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/costituzione-dellopponente-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-il-tribunale-di-varese-affina-ulteriormente-la-sua-giurisprudenza/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Pubblichiamo una nuova pronuncia del Tribunale di Varese</strong> (estensore dott. Giuseppe Buffone, che si ringrazia per la segnalazione) che aggiunge un nuovo argomento alla tesi della irretroattività.</p>
<p>Il Tribunale di Varese, infatti, ricorda come la Corte Costituzionale si sia pronunciata in merito alla legittimità delle leggi di interpretazione autentica, da ultimo con la sentenza n. 525/2000 (provocata da un’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione), affrontando  il problema relativo ai  limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;In proposito la Consulta ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), trai quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, <strong>quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico</strong>. In occasione della sentenza n. 525 del 22 novembre 2000, la Corte si è soffermata in particolare «<strong>sull’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti</strong>» (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Secondo la Corte delle Leggi <span id="more-3986"></span><strong>“tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali”</strong> (cfr. la sentenza n. 111 del 1998).&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Nel caso affrontato nella decisione 525/2000, la Corte ha rilevato che, la norma di interpretazione autentica forniva una lettura della disposizione legislativa sotto esame “<strong>che non era fra quelle accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina</strong>”. Dichiarando quindi applicabile anche per il passato la nuova disciplina  era “stato frustrato l’affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell’ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali” (cfr. la sentenza n. 211 del 1997).</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;In conclusione, la Consulta, nella sentenza 525/2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l’efficacia dell’interpretazione autentica, da essa dettata, dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;I limiti alla retroattività delle leggi di Interpretazione autentica sono stati individuati pure dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 21 dicembre 2009 n. 8513 ha ricordato che: a) affinché una norma interpretativa ed efficacia retroattiva possa considerarsi costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dalla ordinaria esegesi della stessa (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 2 luglio 2002, n. 3612); b) la efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza della illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre 2000, n. 525).&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Orbene: è assolutamente evidente che un limite costituzionale alla retroattività (addirittura) delle Leggi di interpretazione autentica non può non valere anche per le decisioni della Suprema giurisprudenza, pervenendosi, altrimenti, ad un significato giuridico della disposizione legislativa palesemente incostituzionale. <strong>In altri termini, l’interpretazione che offre un significato giuridico non prevedibile, che sia portata da una Legge o da una sentenza, non può avere efficacia retroattiva in virtù del principio dell’affidamento con si intende che «il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente», come scrive la Dottrina costituzionalista italiana</strong>. Tale principio non inibisce la retroattività di tutte le pronunce/leggi di interpretazione autentica, ma solo di quelle cd. innovative, in cui, come scrive la Consulta, l’indirizzo espresso non era prevedibile.&#8221;</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Un limite del genere non è estraneo al panorama europeo. Come ricorda una attenta dottrina, nell’ordinamento tedesco, ad esempio, la tutela dell’affidamento in relazione alle problematiche prodotte da leggi retroattive è stato riconosciuto sia a livello giurisprudenziale che dottrinale, rimeditando, funditus, il problema della retroattività propria (applicazione della nuova norma alle fattispecie esauritesi prima della sua entrata in vigore) e quello della retroattività impropria (incidenza della nuova norma sulle fattispecie concluse).&#8221;</p>
<p>Non solo. Il Tribunale di Varese affronta anche la questione del dies a quo che viene fatto coincidere con il 14 ottobre 2010, data di pubblicazione delle decisione SS.UU. 19246/2010 sul sito Ufficiale della Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Trib. Varese, sez. Prima civ., ordinanza 10 dicembre 2010 (est. G. Buffone)</strong></p>
<p><strong>Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Overruling – retroattività della nuova interpretazione adozione di una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi – Incostituzionalità &#8211; Affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – Eadem ratio di tutela rispetto alle Leggi di interpretazione autentica cd. innovative – Interpretazione costituzionalmente orientata – Irretroattività del decisum delle SSUU 19246/2010 – Dies a quo – 14 ottobre 2010 – Pubblicazione sul sito C.E.D.</strong></p>
<p><em>Massima &#8211; Le Leggi di interpretazione autentica, secondo la giurisprudenza della Consulta, non possono avere portata retroattiva ove la retroattività attenti al principio costituzionale di tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico. Tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali. Ciò vuol dire che la norma di interpretazione autentica che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi, perché non rientrante fra quelle accolte in sede giudiziale e nettamente minoritaria anche nella dottrina (cd. innovativa), non può avere effetti se non per l’avvenire. Orbene: è assolutamente evidente che un limite costituzionale alla retroattività (addirittura) delle Leggi di interpretazione autentica non può non valere anche per le decisioni della Suprema giurisprudenza, pervenendosi, altrimenti, ad un significato giuridico della disposizione legislativa palesemente incostituzionale. In altri termini, l’interpretazione che offre un significato giuridico non prevedibile, che sia portata da una Legge o da una sentenza, non può avere efficacia retroattiva in virtù del principio dell’affidamento con si intende che «il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente». (Nel caso di specie viene esclusa la retroattività del decisum delle SSUU 19246/2010 e l’efficacia del nuovo principio viene fatto coincidere con il 14 ottobre 2010, data di pubblicazione della decisione sul CED)</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Rileva e Osserva</strong></p>
<p>L’atto di opposizione è stato iscritto successivamente al quinto giorno dalla notifica al creditore sostanziale, ma entro il decimo giorno: all’opposto non sono stati ridotti i termini per comparire. All’odierna udienza, l’opponente ha chiesto l’applicazione dell’istituto della remissione in termini.</p>
<p>Le Sezioni Unite del 9 settembre 2010 n. 19246, come noto, hanno affermato che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che i termini di costituzione dell&#8217;opponente e dell&#8217;opposto sono automaticamente ridotti alla metà in conseguenza del solo fatto che l&#8217;opposizione sia stata proposta, in quanto l&#8217;art. 645 c.p.c. prevede che “in ogni caso di opposizione i termini a comparire sono ridotti a metà”.</p>
<p>La decisione nomofilattica sopraccitata non è portatrice di un mero revirement giurisprudenziale, fenomeno fisiologico nell’ambito del tumultuoso evolversi del diritto vivente, ma espressione di un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda (cd. overruling). L’overruling si distingue dal mero revirement in quanto la lettura interpretativa di cui si fa espressione il Supremo Collegio: a) riguarda norme processuali; b) determina una limitazione all’accesso alla Giustizia, introducendo una interpretatio in malam partem; c) non era in alcun modo prevedibile dall’interprete (in quanto mai sostenuta prima del nuovo arresto ovvero sostenuta in tempi remoti e poi abbandonata).</p>
<p>Successivamente alla decisione in esame, la giurisprudenza di merito è stata pressoché unanime nel negare valenza diretta del nuovo decisum ai processi già pendenti, seppur ricorrendo a forme di tutela differenti (Trib. Varese, sez. I civ. Sent. 8 ottobre 2010, 11 ottobre 2010, 29 novembre 2010; Trib. Torino, Ord. 11 ottobre 2010; Trib. Milano, Ord. 13 ottobre 2010; Trib. Tivoli, Sent. 13 ottobre 2010; Trib. Pavia, Ord. 14 ottobre 2010; Trib. Velletri, Sent. 15 ottobre 2010; Tribunale di Latina, sez. II, Sent. 19 ottobre 2010;  Tribunale di Sant&#8217;Angelo dei Lombardi, Sent. 20 ottobre 2010, n. 625 ; Tribunale di Marsala, Ord. 20 ottobre 2010; Tribunale di Macerata, Sent. 22 ottobre 2010; Trib. Torino, sez. III civ., Sent. 28 ottobre 2010; Trib. Novara, Sent. 28 ottobre 2010; Trib. Novara, Sent. 29 ottobre 2010; Trib. Arezzo, sez. Sansepolcro,  Sent.  29 ottobre 2010; Tribunale di Belluno, Ord. 30 ottobre 2010; Tar Lombardia, sez. III Sent. 2 novembre 2010; Tribunale di Sant&#8217;Angelo dei Lombardi  Sent. 3 novembre 2010; Trib. di Milano, sez. I civ. Sent. 3 novembre 2010; Trib. di Catanzaro, sez. II, Ord. 4 novembre 2010; Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, ordinanza 4 novembre 2010 ; Trib. Verona, sez. IV civ.,, Ord. 9 novembre 2010; Corte Appello di Roma, Ord. 17 novembre 2010; Trib. Piacenza, ord. 2 dicembre 2010).</p>
<p>Quanto all’indirizzo pretorile che ha applicato la decisione delle Sezioni Unite ai procedimenti in corso alla data del 9 settembre 2010 (del tutto minoritario e che non consta allo stato di provvedimenti editi), esso va fortemente respinto in quanto apertamente in contrasto con il Principio del Giusto Processo e portatore di una lettura dell’art. 645 c.p.c. (come interpretato dalle Sezioni Unite 19246/2010) tacciata di incostituzionalità, come tale da non poter essere condivisa.</p>
<p>Quanto all’indirizzo che ha respinto il principio di Diritto espresso dalle Sezioni Unite, perché mero obiter dictum (Trib. Belluno, 30 ottobre 2010), perché recessivo rispetto alla pregressa lettura interpretativa (Trib. Catanzaro, 4 novembre 2010; Trib. Verona, 9 novembre 2010) o, comunque, perché semplicemente “sbagliato” (Corte App. Roma, 17 novembre 2010), trattasi di percorso argomentativo senz’altro legittimo e riccamente motivato (in particolare, v. Trib. Monza, sent. 27 novembre 2010, est. S. Giani), ma disatteso da questo Tribunale, tenuto conto dell’importanza per il giudice di merito di rispettare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, costituzionalmente tipizzata, e garante della certezza del Diritto nell’ordinamento.</p>
<p>Quanto all’indirizzo giurisprudenziale che ha applicato l’istituto della remissione in termini (artt. 184-bis c.p.c. per il passato; artt. 153 c.p.c. per le cause iscritte dal 4 luglio 2009; art. 37 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per il processo amministrativo), seppur prevalente nella giurisprudenza di merito e sempre accompagnato da ricche motivazioni (Trib. Pavia, ord. 14 ottobre 2010; Trib. Velletri, sent. 15 ottobre 2010; Trib. Torino, sez. III civ., sent. 28 ottobre 2010 e da ultimo: Tribunale di Piacenza; ord. 2 dicembre 2010, est. G. Morlini), esso non può essere condiviso per le seguenti ragioni.</p>
<p>1)In primo luogo, pur dichiarata in astratto nelle pronunce qui in esame, la remissione in termini non è poi concretamente applicata in quanto si fa effettivo ricorso all’istituto, diverso, della sanatoria. La stessa pronuncia Cass. Civ., Sez. II, ord. 2 luglio 2010 n. 15811, richiamata a supporto della tesi, non perviene affatto alle conclusioni dei giudici sostenitori della tesi, in quanto, in concreto, dispone la ripetizione dell’atto  (v. dispositivo: «la Corte assegna, alla parte ricorrente: (a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile»).<br />
2)In secondo luogo, sostenere che il difensore della parte opponente sia incorso in errore, quale elemento presupponente la remissione, non è all’evidenza corrispondente al vero: non si può prima somministrare una regola all’operatore e poi accusarlo di non averla rispettata. Peraltro, come pure si è evidenziato, l’accertamento (implicito) dell’errore del difensore, non esclude, in astratto, conseguenze in punto di responsabilità professionale.<br />
3)In terzo luogo, come ha scritto la dottrina, “l’accertamento in concreto dell’impedimento è superfluo, come è superflua l’istanza della parte, né sussiste un significativo margine di apprezzamento da parte del giudice”. In altri termini, “applicare la rimessione in termini in questa fattispecie è una vera e propria finzione”.</p>
<p>In conclusione, questo giudice reputa, allo stato, di non doversi discostare dalla propria giurisprudenza (Trib. Varese, sez. I civile, sentenze: 8 ottobre 2010, 11 ottobre 2010, 29 novembre 2010; ordinanza 3 dicembre 2010), recante principi autorevolmente enunciati in Dottrina e condivisi da altre pronunce di merito (Tribunale di Latina, sez. II, Sent. 19 ottobre 2010; Tribunale di Sant&#8217;Angelo dei Lombardi, Sent. 20 ottobre 2010, n. 625; Trib. Novara, Sent. 28 ottobre 2010; Trib. Novara, Sent. 29 ottobre 2010; Tribunale di Sant&#8217;Angelo dei Lombardi  Sent. 3 novembre 2010; Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, ordinanza 4 novembre 2010), tra cui quelle del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. Rho, ord. 15 ottobre 2010), seppur con motivazione in parte differente, più focalizzata sul Principio del Giusto Processo (v. Trib. Milano, ord. 13 ottobre 2010; Trib. di Milano, sez. I civ., sent. 3 novembre 2010).</p>
<p>In caso di overruling, la retroattività del nuovo principio giurisprudenziale “sorprende gli interessati e quindi attenua o esclude la prevedibilità” del comando legislativo, così provocando un vulnus al principio di legalità anche nel quadro complessivo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il cui preambolo richiama la “preminenza del diritto” come valore ed esigenza comune a tutti i Paesi europei che hanno accettato e ratificato il trattato. Né il termine “diritto” può riferirsi solo alla legge formale: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che il termine legge riguarda anche la norma di diritto vivente (“englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle”). Si ha, così, come si è scritto autorevolmente, che l’unità, la costanza, la conoscibilità, la prevedibilità della giurisprudenza, nell’ottica della Corte europea, assicurano la legalità delle vicende che si svolgono a livello nazionale: ove tale prevedibilità venga meno, la retroattività dell’interpretazione giurisprudenziale deve essere esclusa, approdando ad una lettura pretorile fedele all’art. 6 della CEDU e rispettosa dell’art. 111 della Costituzione.</p>
<p>La tesi della irretroattività della pronuncia delle Sezioni Unite 19246/2010, in caso di overruling, ha trovato diverse obiezioni. Esse, però, non appaiono fondate. Come è stato di recente affermato, per giustificare la tesi della irretroattività sarebbe sufficiente ipotizzare che, invece delle SSUU cit., fosse stato il Legislatore ad intervenire con una legge di interpretazione autentica dell’art. 645 comma II c.p.c. Come noto, una normativa siffatta ha per sua ontologica natura efficacia retroattiva. Nel caso di specie, tuttavia, non avrebbe superato lo scrutinio di costituzionalità.</p>
<p>La Corte costituzionale, infatti, si è occupata in passato più volte della legittimità costituzionale delle norme d’interpretazione autentica, da ultimo con la sentenza n. 525/2000 (provocata da un’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione), affrontando  il problema relativo ai  limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva. In proposito la Consulta ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), trai quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico. In occasione della sentenza n. 525 del 22 novembre 2000, la Corte si è soffermata in particolare «sull’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti» (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997). Secondo la Corte delle Leggi “tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali” (cfr. la sentenza n. 111 del 1998).<br />
Nel caso affrontato nella decisione 525/2000, la Corte ha rilevato che, la norma di interpretazione autentica forniva una lettura della disposizione legislativa sotto esame “che non era fra quelle accolte in sede giudiziale ed era nettamente minoritaria anche nella dottrina”. Dichiarando quindi applicabile anche per il passato la nuova disciplina  era “stato frustrato l’affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell’ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali” (cfr. la sentenza n. 211 del 1997).<br />
In conclusione, la Consulta, nella sentenza 525/2000 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l’efficacia dell’interpretazione autentica, da essa dettata, dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).<br />
I limiti alla retroattività delle leggi di Interpretazione autentica sono stati individuati pure dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 21 dicembre 2009 n. 8513 ha ricordato che: a) affinché una norma interpretativa ed efficacia retroattiva possa considerarsi costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dalla ordinaria esegesi della stessa (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 2 luglio 2002, n. 3612); b) la efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza della illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre 2000, n. 525).</p>
<p>Orbene: è assolutamente evidente che un limite costituzionale alla retroattività (addirittura) delle Leggi di interpretazione autentica non può non valere anche per le decisioni della Suprema giurisprudenza, pervenendosi, altrimenti, ad un significato giuridico della disposizione legislativa palesemente incostituzionale. In altri termini, l’interpretazione che offre un significato giuridico non prevedibile, che sia portata da una Legge o da una sentenza, non può avere efficacia retroattiva in virtù del principio dell’affidamento con si intende che «il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente», come scrive la Dottrina costituzionalista italiana. Tale principio non inibisce la retroattività di tutte le pronunce/leggi di interpretazione autentica, ma solo di quelle cd. innovative, in cui, come scrive la Consulta, l’indirizzo espresso non era prevedibile.<br />
Un limite del genere non è estraneo al panorama europeo. Come ricorda una attenta dottrina, nell’ordinamento tedesco, ad esempio, la tutela dell’affidamento in relazione alle problematiche prodotte da leggi retroattive è stato riconosciuto sia a livello giurisprudenziale che dottrinale, rimeditando, funditus, il problema della retroattività propria (applicazione della nuova norma alle fattispecie esauritesi prima della sua entrata in vigore) e quello della retroattività impropria (incidenza della nuova norma sulle fattispecie concluse).</p>
<p>Ciò detto, si pone però il serio problema della individuazione del dies a quo a partire dal quale deve ritenersi che l’operatore sia tenuto a conoscere (e dunque seguire) la nuova regola. Questo giudice ha reputato doversi trattare di termine senz’altro successivo al 9 settembre 2010 (Trib. Varese, sez. I, sent. 11 ottobre 2010). Guardando alle opinioni espresse in giurisprudenza e Dottrina, sembra condivisibile la tesi secondo cui tale termine deve coincidere con il 14 ottobre 2010, data di pubblicazione delle decisione SS.UU. 19246/2010 sul sito Ufficiale della Corte di Cassazione.</p>
<p>Alla luce dei rilievi sin qui esposti, non vi è ragione alcuna per una pronuncia anticipata nell’odierno giudizio, non apparendo, allo stato, la questione di procedibilità idonea a definire il giudizio ed essendovi, tutt’al più, motivi per porre in contraddittorio la questione oggi discussa onde consentire ad ogni parte di svolgere i propri rilievi difensivi.</p>
<p>I motivi sin qui illustrati conducono al rigetto dell’istanza di remissione in termini.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per questi Motivi</strong></p>
<p>Il Tribunale di Varese,<br />
Sezione Prima Civile,</p>
<p>Visto l’art. 153 c.p.c.<br />
Rigetta  l’istanza di rimessione in termini.</p>
<p>Visto l’art. 101, comma II,  c.p.c.<br />
assegna  alle parti termine entro il 30 gennaio 2011 per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione discussa in data odierna e</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fissa</strong></p>
<p>nuova udienza in data 18 febbraio 2011 ore 11.20 per l’ammissione dei mezzi di prova. Ammette entrambe le parti, sin da ora, a repliche orali all’udienza.</p>
<p>Ordinanza letta in udienza<br />
Varese,  lì  10 dicembre 2010</p>
<p>Il Giudice<br />
dott. Giuseppe Buffone</p>
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		<title>Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità.</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedimento per decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[abbreviazione dei termini]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del Collega Luigi D&#8217;Angelo in merito alla sentenza delle S.U. 19246/2010 Avv. Luigi D&#8217;Angelo Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità. Con il presente contributo si intende proporre una argomentazione finalizzata a “contrastare” il recente dictum delle Sezioni Unite riguardo la problematica affrontata nella sentenza n. 19246/2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/procedimento-per-decreto-ingiuntivo/opposizione-a-d-i-tra-overruling-ed-interpretazione-sistematica-dell%e2%80%99improcedibilita/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><em>Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del Collega Luigi D&#8217;Angelo in merito alla sentenza delle S.U. 19246/2010</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Avv. Luigi D&#8217;Angelo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità.</strong></p>
<p><strong>Con il presente contributo si intende proporre </strong>una argomentazione finalizzata a “contrastare” il recente dictum delle Sezioni Unite riguardo la problematica affrontata nella sentenza n. 19246/2010 che, ancorché recentissima, è stata già oggetto di numerose critiche1.</p>
<p><strong>“L’antidoto” cui si farà riferimento e che ci si appresta a indicare</strong>, tuttavia, non è quello già acutamente proposto e concernente il principio sotteso alla giurisprudenza sul cosiddetto overruling2, ma un argomento di ordine sistematico peraltro tratto dalle stesse pronunzie delle Sezioni Unite sempre in tema di opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo ma con “viziata costituzione” dell’opponente (con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito del lavoro).</p>
<p><strong>In sintesi non si cercherà di contrastare il “nuovo” argomento</strong> ermeneutico dedotto dai giudici di legittimità  dall’art. 645, comma 2, c.p.c. quanto a dimezzamento dei termini di costituzione per il solo fatto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, ma, invero, si tenterà di offrire qualche spunto per “superare” il tralatizio orientamento riassunto dalla pronunzia predetta nella parte conclusiva della stessa e che si riporta per esteso: “E’ consolidato orientamento di questa Corte che <span id="more-3916"></span>nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione (Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956)… Il ricorrente non ha prospettato ragioni decisive che possano indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato” (SS.UU. n. 19246/2010).</p>
<p><strong>Appaiono prospettabili “ragioni decisive” </strong>che possano indurre la Cassazione a discostarsi da tale orientamento?</p>
<p><strong>Al riguardo si possono prendere le mosse</strong> dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 20604/2008 che ha statuito, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito del lavoro (crediti di lavoro), un principio che, se pur afferente a diverso ambito, appare “estensibile” o idoneo alla “astrazione”, quanto a ratio di fondo, con riferimento alla fattispecie di interesse.</p>
<p><strong>E’ stato affermato che “nel rito del lavoro,</strong> il principio secondo il quale l&#8217;appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell&#8217;udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro &#8211; per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione &#8211; sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell&#8217;udienza determina l&#8217;improcedibilità dell&#8217;opposizione e con essa l&#8217;esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (SS.UU., n. 20604/2008)3.</p>
<p><strong>In sostanza con tale pronunzia le SS.UU. hanno precisato</strong> &#8211; premessa l’applicabilità del rito del lavoro (disposizioni sull’appello) alle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro &#8211; che nel caso di tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo mediante deposito del ricorso non seguita, tuttavia, dalla notifica dell’atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, l’opposizione diviene improcedibile (con formazione del “giudicato” relativamente al provvedimento ingiuntivo), non operando, invece, detta sanzione della improcedibilità, a fronte di una tardiva notifica del ricorso tempestivamente depositato4 (rectius, perfezionamento tardivo di tutti gli oneri processuali imposti all’opponente).</p>
<p><strong>Come noto nel rito del lavoro, in appello</strong>, la costituzione del ricorrente si perfeziona con il deposito del ricorso cui deve però seguire la notifica del medesimo alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, nel termine di dieci giorni ex art. 435, comma 2, c.p.c. (con il rispetto dei termini per comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c.).</p>
<p><strong>Il rito del lavoro, dunque, si caratterizza per la autonomia </strong>della fase introduttiva del giudizio volta alla costituzione della parte ed alla individuazione del diritto fatto valere (editio actionis) rispetto alla fase diretta alla costituzione del contraddittorio (vocatio in ius); laddove nel rito ordinario gli adempimenti tesi alla instaurazione del contraddittorio vedono una sorta di interversione (prima si notifica la citazione e poi v’è la costituzione in giudizio).</p>
<p><strong>Ebbene, le SS.UU. hanno precisato che, nel rito del lavoro</strong>, se al tempestivo deposito del ricorso non segue (mai) la notifica dello stesso e del decreto di fissazione dell’udienza, scatta la sanzione dell’improcedibilità. Diversamente, invece, qualora al tempestivo deposito del ricorso segua la notifica dello stesso (e del decreto di fissazione dell’udienza) ma oltre i dieci giorni previsti, non opera la sanzione dell’improcedibilità (fermo restando il rispetto dei termini per comparire ex art. 435, comma 3, c.p.c.)5.</p>
<p><strong>Tale puntualizzazione, si badi, è stata operata assumendosi </strong>che seppure è pacifica la bifasicità che caratterizza il rito del lavoro quanto alla editio actionis ed alla vocatio in ius non si può però sostenere “l&#8217;insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda”: la fase di costituzione in giudizio, dunque, appare suscettibile di “stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius” (SS.UU., n. 20604/2008).</p>
<p><strong>Tentando di compendiare quanto rappresentato</strong> e con riferimento alla decisione delle SS.UU. del 2008 e successive pronunzie da essa scaturenti6, sembra di potersi affermare che: 1) non possono essere considerate equipollenti le fattispecie della tardiva notifica dell’opposizione da un lato e la mancata notifica della stessa dall’altro (a fronte di una opposizione tempestivamente depositata); 2) soltanto l’omessa notifica dell’opposizione, non anche la tardiva notifica, causa la non stabilità/inefficacia dell’avvenuta e tempestiva costituzione in giudizio (deposito del ricorso) così determinando l’improcedibilità.</p>
<p><strong>Orbene, può essere posto il seguente interrogativo</strong>: il dictum in argomento presenta rationes estendibili alla ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito ordinario così da poter concludere per “l’improcedibilità” dell’opposizione soltanto nel caso di mancata costituzione in giudizio dell’opponente e non anche nel caso di tardiva costituzione (fermo restando una tempestiva opposizione notificata nei termini di legge)?</p>
<p><strong>Vero è, potrebbe obiettarsi, che la diversità tra le fattispecie </strong>in raffronto non sembra consentire alcuna “astrazione” poichè mentre nel rito del lavoro l’’improcedibilità consegue ai vizi della notifica (omessa notifica), nel rito ordinario, invece, l’improcedibilità consegue ai vizi della costituzione (omessa costituzione nonché tardiva costituzione).</p>
<p><strong>E’ vero, anche, tuttavia che se si parte dall’assunto</strong> (in qualche modo presupposto dalle SS.UU. del 2008) secondo cui i vari oneri processuali imposti per l’instaurazione del giudizio (notificazione dell’atto e costituzione in giudizio) rappresentano elementi di una più ampia fattispecie a formazione progressiva, pare si possa affermare che l’adempimento di un onere processuale, per quanto tardivo, non possa ridondare in danno dell’atro onere validamente adempiuto e dunque sulla stessa “completezza” della fattispecie, potendosi invece affermare l’invalidità di questa soltanto per l’ipotesi di omesso adempimento dell’onere. E ciò, potrebbe soggiungersi (in un’ottica di “astrazione”), indipendentemente dalla circostanza che sia imposta prima la notifica e poi la costituzione in giudizio o viceversa.</p>
<p><strong>In sintesi, se notificazione e costituzione in giudizio</strong>, qualunque sia la cronologia dell’adempimento processuale, configurano “elementi” di una fattispecie a formazione progressiva, detta fattispecie non si completa, con improcedibilità del processo, soltanto per il caso di omesso adempimento di uno dei due oneri, non anche per un mero adempimento tardivo.</p>
<p><strong>Sembra questo, d’altronde, l’insegnamento</strong> che può trarsi dalla pronunzia delle SS.UU. del 2008 peraltro in un caso di una opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito del lavoro.</p>
<p><strong>Proprio perché in tali casi gli adempimenti processuali sono imposti </strong>a pena di improcedibilità, con conseguente formazione del “giudicato” sull’adottata ingiunzione, necessita operare una interpretazione stretta e rigorosa del dato normativo: ebbene l’art. 647 c.p.c. commina la sanzione “dell’improcedibilità” quando “l’opponente non si è costituito”, espressione che viene da sempre dalla SS.UU. interpretata estensivamente con riferimento alla costituzione tardiva. Non sfugge, però, che la mancata costituzione presuppone l’assenza, in rerum natura, dell’adempimento di qualsivoglia onere processuale, laddove la tardiva costituzione implica un adempimento in concreto degli oneri imposti ma in ritardo rispetto ai termini di legge.</p>
<p><strong>Ed è proprio su tale punto che sembra adottabile l’esegesi</strong> offerta dalle SS.UU. con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito del lavoro, laddove si è asseverata proprio la differenza ontologica tra l’omesso adempimento di un onere processuale (in quel caso, l’omessa notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente depositata) rispetto all’adempimento tardivo del medesimo (tardiva notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente depositata).</p>
<p><strong>Si badi, infine, che la proposta estensione o “astrazione” </strong>non sembra azzardata se solo si considera che le due fattispecie poste a raffronto sono accomunate dalla circostanza che l’improcedibilità, in ambo i casi, è connessa ad un vizio del secondo dei due adempimenti processuali (la costituzione in giudizio nel rito ordinario, la notifica nel rito del lavoro) i quali, pertanto, pur nella loro diversità, restano assimilati configurandosi quali elementi di perfezionamento di una fattispecie più ampia ed in fase di formazione. Fattispecie, che se completata, inibisce la produzione dell’effetto giuridico “improcedibilità”.</p>
<p><strong>Non bisogna allora guardare tanto alla “natura” </strong>dell’adempimento processuale in sé (atto di notifica, atto di costituzione), ma inquadrarlo quale parte di un insieme ai fini del perfezionamento di una più complessa fattispecie finalizzata alla preclusione del prodursi dell’effetto “improcedibilità”.</p>
<p><strong>Non apparirebbe giustificato, d’altronde, </strong>a fronte di una opposizione a decreto ingiuntivo assoggettata al rito ordinario, rispetto a quella assoggettata al rito del lavoro, nell’un caso riconnettere l’improcedibilità (anche) al tardivo adempimento dell’ultimo onere processuale, nell’altro, invece, postularla soltanto riguardo all’omissione totale (non anche alla tardività) dell’adempimento dell’ultimo onere processuale imposto ai fini dell’instaurazione del contraddittorio.</p>
<p><strong>Se l’effetto giuridico improcedibilità si produce al cospetto</strong> di una fattispecie “incompleta”, detta incompletezza deve essere rigorosamente intesa ovvero riferita esclusivamente all’assenza, in rerum natura, del richiesto adempimento processuale, laddove un adempimento tardivo preclude il dispiegarsi dell’effetto sanzionatorio de quo.</p>
<p><strong>Una simile impostazione, infine, non appare priva di utilità,</strong> anche alla luce dell’altro condivisibile “antidoto” del c.d. overruling, ciò se si considera che anche quei giudizi in corso ed instaurati prima della decisione SS.UU. n. 19246/2010 i quali non hanno “risentito” del drastico mutamento di esegesi dell’art. 645 ,comma 2, c.p.c. (grazie, appunto, al giurisprudenza dell’overruling), potrebbero, qualora giunti in sede di legittimità, essere ancora sottoposti ad un giudizio “sanzionatorio”, anche d’ufficio7, concernente la non pronunziata improcedibilità, salvo, appunto, la prospettazione di ragioni idonee che possano indurre la Suprema Corte a discostarsi dal “consolidato orientamento”.</p>
<p><em>1   Per i primi commenti, tutti sul sito www.altalex.com, cfr. BUFFONE, Termine di costituzione per l&#8217;opponente e overruling; CAPOZZOLI, SS.UU.: qual è il termine di costituzione dell&#8217;opponente nell&#8217;opposizione a d.i.?; MARESCA, Opposizione a decreto ingiuntivo: termini a comparire e costituzione; CALALUNA, Opposizione a d.i.: costituzione oltre il termine di 5 giorni ed improcedibilità. Sul sito www.judicium.it, cfr. CAPONI,  Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010); BRIGUGLIO, L’overruling delle Sezioni Unite sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo; ed il suo (ovvio e speriamo universalmente condiviso) antidoto.<br />
2  Inaugura l’orientamento pretorio, seguito da altre pronunzie di merito, Tribunale di Varese, Sezione I, sentenza 8 ottobre 2010, n. 1274, in www.altalex.com.<br />
3  Il contrasto risolto dalle Sezioni Unite concerneva la possibilità o meno per il giudicante, a fronte di una omessa notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, di assegnare, ex art. 421 c.p.c., al ricorrente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell&#8217;art. 291 c.p.c. (nullità della notificazione); ma i giudici di legittimità escludono ciò affermando che “Nel rito del lavoro l&#8217;appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell&#8217;udienza non sia avvenuta, non essendo consentito &#8211; alla stregua di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. &#8211; al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all&#8217;appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell&#8217;art. 291 c.p.c.”..<br />
4  Recentemente è stato infatti chiarito che detta pronunzia delle SS.UU. del 2008 concerne soltanto le ipotesi di omessa notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, non anche l’ipotesi della notifica tardiva oltre il termine di giorni 10 ex art. 435, comma 2, c.p.c. e purchè venga comunque rispettato il diverso termine ex art. 435, comma 3, c.p.c.: Corte Costituzionale, 24 febbraio 2010, n. 60; Cass., Sez. Lav., 15 ottobre 2010, n. 21358.<br />
5  Cfr. nota 4.<br />
6  Cfr. nota 4.<br />
7  Cass., Sez. I, n. 4294/2004 secondo cui “Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione , la mancata tempestiva costituzione dell&#8217;opponente determina l&#8217;improcedibilità dell&#8217; opposizione rilevabile d&#8217; ufficio anche in sede di legittimità”.</em></p>
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		<title>Sezioni Unite n. 19246/2010: Tribunale di Tivoli (estensore dott. Picaro)</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimento per decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[abbreviazione dei termini]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Tribunale Civile di Tivoli, Sentenza n. 1416 del 13.10.2010, estensore giudice Picaro. Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente – nuova interpretazione Corte di Cassazione art. 645 c.p.c. – abbreviazione termini Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione – rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. &#8211; accoglimento. In ordine alla questione [...]]]></description>
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<span style="font-weight: normal;"><strong> </strong></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente –  nuova interpretazione Corte di Cassazione art. 645 c.p.c. –  abbreviazione termini  Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione –  rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. &#8211;  accoglimento.</strong></span></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">In ordine alla questione &#8211; rilevata d’ufficio all’udienza di precisazione delle conclusioni &#8211; dell’eventuale tardività della costituzione degli opponenti, con conseguente improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito dell’intervento della sentenza n° 19246 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 9.9.2010, secondo la quale in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando non vi sia stata riduzione dei termini a comparire da parte dell’opponente, il termine di costituzione dello stesso è ridotto alla metà, si ritiene che gli stessi vadano rimessi in termini ai fini della costituzione, come da loro richiesto ex art. 184 bis c.p.c., in quanto per costante e protratta interpretazione giurisprudenziale l’onere della costituzione dell’opponente nel termine ridotto di cinque giorni dalla notificazione della citazione in opposizione <span id="more-3909"></span>operava solo quando la parte opponente avesse effettivamente concesso alla controparte un termine a comparire ridotto, sia per scelta consapevole, sia per errore, e non in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la perentoria locuzione utilizzata nell’art. 645 comma 2° c.p.c. secondo la quale “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”. Gli opponenti, conformandosi incolpevolmente alla costante interpretazione della Suprema Corte, si sono costituiti l’ottavo giorno dalla notifica, rispettando il termine di costituzione ordinario di dieci giorni, pertanto la remissione in termini ha il solo fine di  evitare la definitività del decreto ingiuntivo scaturente dalla nuova interpretazione delle sezioni unite della Corte di Cassazione per l’improcedibilità derivante dalla tardiva costituzione dell’opponente, equiparata a mancata costituzione. (Il Tribunale di Tivoli ha, nella fattispecie, ritenuto inapplicabile il termine abbreviato per la costituzione in giudizio dell&#8217;opponente ai fini della procedibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ritenuto regola sempre operante dalla Sentenza n. 19246/10 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, concedendo la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. onde evitare la definitività del decreto ingiuntivo conseguente ad errore incolpevole).</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE DI TIVOLI</strong></p>
<p>in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,<br />
ha pronunciato dandone lettura all’udienza del 13.10.2010 la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2615/2009 RG del Tribunale di Tivoli, trattenuta in decisione all’udienza del 13.10.2010, promossa da<br />
P. M. e M. C., rappresentati e difesi dagli avvocati S. Corrivetti e V. Spada per procura a margine dell’atto di citazione in opposizione ed elett.te domiciliati presso il loro studio in Tivoli, viale Trieste n° 71,</p>
<p style="text-align: right;">OPPONENTI,</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>C. I. s.p.a.,  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P. Farkas e C. Grisolia per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elett.te domiciliata presso lo studio dell’avv. C. Napoli in Palestrina, via Dante Alighieri n° 11,</p>
<p style="text-align: right;">OPPOSTA,</p>
<p>avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Conclusioni per le parti come da verbale di udienza del 13.10.2010.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO.</strong></p>
<p>Premesso che con atto di citazione notificato il 27.5.2009 alla C. I. s.p.a., P. M. e M. C. hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Tivoli avverso il decreto ingiuntivo n° 275/09 del 17/18.3.2009 dello stesso Tribunale, notificato loro il 20.4.2009, col quale è stato loro imposto, al primo come soggetto finanziato ed alla seconda quale garante, il pagamento in solido di E 12.619,27 oltre interessi convenzionali dal 6.11.2008 al saldo e spese processuali in favore della C. I. s.p.a. per la mancata restituzione delle rate del finanziamento al consumo n° 298006 con interessi e spese maturati;<br />
rilevato che gli opponenti hanno dedotto che durante le vacanze trascorse a Merine (LE) hanno conferito mandato il 23.8.2006 alla S. N. V. per l’acquisto di una settimana di multi vacanza con diritto di uso perpetuo nel complesso turistico Acuarium Suite Resort di Santo Domingo di proprietà delle società costruttrici Il B. C. S.A. e Il B. C.p.A., che per il pagamento del prezzo di E 9.900,00 avrebbero usufruito di un finanziamento, da rimborsare in rate di E 186,00 mensili e che hanno revocato via telefax il mandato in data 5.9.2006 prima che si perfezionasse il contratto di acquisto, ma la C. I. S.P.A. ha ugualmente dato seguito all’attività istruttoria pur non erogando alcuna somma a favore degli opponenti, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito;<br />
considerato che la C. I. s.p.a. si è costituita sostenendo che la richiesta di finanziamento finalizzato all’acquisto era avvenuta da parte degli opponenti davanti alla società venditrice in assenza della società finanziaria, che a seguito di una breve istruttoria sulla solvibilità dei finanziati aveva erogato il finanziamento direttamente alla società venditrice convenzionata (S. D. s.r.l.) secondo quanto disposto dai consumatori; che la revoca del mandato del 5.9.2006 non costituiva prova dell’avvenuto recesso dal contratto di finanziamento, mancando di data certa e dell’indicazione del destinatario; che il 24.10.2006 la C. I. s.p.a. aveva ricevuto comunicazione dalla S. D. s.r.l. secondo la quale erano inutilmente decorsi i termini per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 427/98 da parte degli opponenti; che in base agli articoli 73 e 77 cod. civ. il recesso doveva avvenire entro dieci giorni e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e secondo l’art. 9.1 del contratto di compravendita della multiproprietà il recesso doveva avvenire con richiesta scritta di data certa al recapito della società venditrice ed il fax non garantiva la data certa;<br />
rilevato che in prosieguo gli opponenti hanno sollevato nella memoria ex art. 183 comma 6° n° 1) c.p.c. la questione della nullità del contratto di finanziamento per vizio di forma e che l’opposta ha dedotto la tardività del rilievo;<br />
considerato in ordine alla questione rilevata d’ufficio all’udienza di precisazione delle conclusioni del 13.10.2010 dell’eventuale tardività della costituzione degli opponenti, con conseguente improcedibilità dell’opposizione a seguito dell’intervento della sentenza n° 19246 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 9.9.2010, secondo la quale in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando non vi sia stata riduzione dei termini a comparire da parte dell’opponente, il termine di costituzione dello stesso è ridotto alla metà, che effettivamente gli opponenti hanno notificato la citazione in opposizione il 27.5.2009 e si sono costituiti iscrivendo la causa a ruolo solo in data 4.6.2009, ma gli stessi vanno rimessi in termini ai fini della costituzione, come da loro richiesto ex art. 184 bis c.p.c. (vedi in tal senso Trib. Nola 28.9.2010; Trib. Varese 8.10.2010), in quanto per costante e protratta interpretazione giurisprudenziale l’onere della costituzione dell’opponente nel termine ridotto di cinque giorni dalla notificazione della citazione in opposizione scattava solo quando la parte opponente avesse effettivamente concesso alla controparte un termine a comparire ridotto, sia per scelta consapevole, sia per errore (vedi Cass. 18942/2006; Cass. 12044/1998; Cass. 3316/1998; Cass. 2460/1995; Cass. 3355/1987; Cass. 12.10.1955), e non in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la perentoria locuzione utilizzata nell’art. 645 comma 2° c.p.c. secondo la quale “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”, e nel caso di specie gli opponenti avevano notificato la citazione in opposizione il 27.5.2009 per l’udienza di prima comparizione del 3.11.2009, concedendo un termine superiore a quello ordinario di 90 giorni, per cui conformandosi incolpevolmente alla costante interpretazione della Suprema Corte si sono costituiti l’ottavo giorno dalla notifica, rispettando il termine di costituzione ordinario di dieci giorni;<br />
<strong> rilevato del resto che la rimessione in termini serve solo ad evitare la definitività del decreto ingiuntivo scaturente dalla nuova interpretazione delle sezioni unite della Corte di Cassazione per l’improcedibilità derivante dalla tardiva costituzione dell’opponente, equiparata a mancata costituzione (vedi in tal senso Cass. 9684/1992; Cass. 2707/1990; Cass. 1375/1980), mentre il giudizio di opposizione si è articolato attraverso la normale dialettica delle parti, che fino al rilievo d’ufficio della questione, mai ha riguardato l’argomento della tardiva costituzione degli opponenti;</strong><br />
considerato che la doglianza dell’opposta circa la tardività del rilievo di nullità formale del contratto di finanziamento per vizio di forma non ha pregio, in quanto la nullità di un contratto del quale si chieda giudizialmente l’adempimento è rilevabile d’ufficio, dato che l’esistenza di un contratto valido si pone come presupposto della domanda di parte opposta e rientra nel suo onere probatorio;<br />
rilevato nel merito che la C. I. s.p.a. nonostante le indicazioni contenute nel prospetto informativo depositato dagli opponenti non ha provato che sia stata inviata agli opponenti, o alla società venditrice convenzionata, la comunicazione scritta di accettazione della richiesta di finanziamento (peraltro scarsamente leggibile) sottoscritta dagli opponenti, per cui non risulta che il contratto di finanziamento si sia perfezionato nella forma scritta richiesta, senza contare poi che neppure risulta fornita prova dell’erogazione del finanziamento alla società venditrice convenzionata, sicché l’opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, respingendo la domanda della C. I. s.p.a., a carico della quale restano le spese processuali della fase monitoria e vanno poste anche quelle del giudizio di opposizione liquidate in dispositivo</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da P. M. e M. C. con atto di citazione notificato il 27.5.2009 alla C. I. s.p.a., ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:<br />
1)Rimessi in termini ex art. 184 bis c.p.c. gli opponenti per la costituzione in giudizio, accoglie l’opposizione, e per l’effetto revoca  il decreto ingiuntivo n° 275/09 del 17/18.3.2009 del Tribunale di Tivoli e respinge la domanda della C. I. s.p.a. di condanna in solido di P. M. e M. C. al pagamento della somma di E 12.619,27 oltre interessi convenzionali dal 6.11.2008;<br />
2)Pone definitivamente a carico della C. I. s.p.a. le spese processuali della fase monitoria e la condanna al pagamento in favore di P. M. e M. C. delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in E 99,47 per spese vive, E 800,00 per diritti ed E 1.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CPA.</p>
<p>Tivoli 13.10.2010                                        Il Giudice unico<br />
dott. Vincenzo Picaro</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sezioni Unite 19246/2010: per il Tribunale di Tivoli in caso di &#8220;overruling&#8221; non vi è errore colpevole</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimento per decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[abbreviazione dei termini]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Tribunale Civile di Tivoli, Sentenza n. 1400 del 12.10.2010, giudice Scarafoni. Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente – intervenuto overruling Corte di Cassazione su norme regolatrici del processo – abbreviazione termini Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione – rimessione in termini – applicabilità. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/sezioni-unite-192462010-per-il-tribunale-di-tivoli-in-caso-di-overruling-non-vi-e-errore-colpevole/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Tribunale Civile di Tivoli, Sentenza n. 1400 del 12.10.2010, giudice Scarafoni.<br />
<span style="font-weight: normal;"><strong> </strong></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><strong>Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente –  intervenuto overruling Corte di Cassazione su norme regolatrici del processo –  abbreviazione termini  Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione – rimessione in termini – applicabilità.</strong></span></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui si sia già conclusa la fase del contraddittorio tra le parti tramite deposito di comparse conclusionali e repliche, non è applicabile il principio sopravvenuto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19246 del 9.9.2010, secondo cui i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà non solo in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, bensì in ogni caso quale effetto automatico e conseguenza della proposizione dell’opposizione, con l’ulteriore conseguenza che, anche in caso di assegnazione di un termine a comparire pari o superiore a quello legale, <span id="more-3904"></span>la costituzione dell’opponente oltre il termine di cinque giorni determina la definitività del decreto ingiuntivo ex articolo 647 c.p.c., perché, non essendo stata oggetto di contraddittorio fra le parti la tempestività della costituzione in giudizio, si emetterebbe una sentenza di c.d. terza via affetta da nullità. Né è necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, perché il rispetto del principio del giusto processo impone l’applicazione alla fattispecie della giurisprudenza che consente la rimessione in termini della parte incorsa in un errore incolpevole, che determinerebbe l’inammissibilità od improcedibilità della domanda, quando si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione, di un&#8217;interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo. In tal caso, infatti, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall&#8217;overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell&#8217;errore in cui essa è incorsa. (Nel caso di specie il Tribunale di Tivoli ha preliminarmente ritenuto inapplicabile il termine abbreviato per la costituzione in giudizio dell&#8217;opponente ai fini della procedibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, promossa prima dell&#8217;overruling compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE DI TIVOLI</strong></p>
<p>In persona del giudice unico dr. Stefano Scarafoni, ritirato in camera di consiglio, ha emesso la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4983/07 R.G. promossa con atto di citazione in data 27.11.2007 notificato in data 28.11.2007 a mezzo uff. giud. Anna Franca Carducci cron. N. 9737</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DA</strong></p>
<p>M. M. s.r.l., in persona del legale rappresentante D. M., rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Nappi, M. Nappi e M. Nappi giusta procura in atti;</p>
<p style="text-align: right;">OPPONENTE</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONTRO</strong></p>
<p>T. s.r.l., in persona del legale rappresentante F. T., rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Pici e M. Derosa giusta procura in atti;</p>
<p style="text-align: right;">OPPOSTA</p>
<p>Causa trattenuta in decisione all’udienza del giorno 20.4.2010 e decisa con motivazione ex articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. come sostituito dall’articolo 45, comma 17, legge n. 69/09.</p>
<p><strong>OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.</strong></p>
<p>CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE: Piaccia al tribunale, in accoglimento della presente opposizione, revocare l’impugnato decreto ingiuntivo per tutte le ragioni sopra esposte esonerando la società opponente dal pagamento di qualsiasi somma e per qualsiasi titolo anche accessorio.<br />
In accoglimento della domanda riconvenzionale, con il presente atto proposta, dichiarare l’inadempienza contrattuale della T. s.r.l. con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni di qualunque natura liquidandoli nella somma di € 40.000,00 (oltre alla restituzione dell’acconto) o nella somma maggiore o minore che risulterà accertata ed anche equitativamente oltre accessori.<br />
Con vittoria delle spese di lite.</p>
<p>CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA: Rigettare l’opposizione proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, e perché non provata, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 680/07 del 26.9.2007 e comunque condannare la M. M., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D. M., al pagamento della somma di € 13.495,60 di cui alla fattura n. 2895 del 31.10.2006 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo nonché condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>1.T. s.r.l. ricorre al tribunale di Tivoli chiedendo l’emissione d’ingiunzione di pagamento nei confronti della M. M. s.r.l. per la somma di € 13.495,60 per fornitura di merce non integralmente pagata;<br />
2.il tribunale emette il decreto ingiuntivo avverso il quale propone l’odierna opposizione M. M. s.r.l. allegando che il contratto intervenuto fra le parti ha ad oggetto un impianto di climatizzazione che, però, dopo il collaudo ha evidenziato un malfunzionamento generale e la difettosità delle macchine installate; allega che detti difetti non sono mai stati eliminati e che, a causa degli stessi, ha subito un danno all’immagine, con conseguente diminuzione di clientela, il cui ammontare indica nella somma di € 40.000,00; tanto premesso conclude come in epigrafe;<br />
3.si costituisce la società opposta che chiede il rigetto della domanda e conclude come in epigrafe;<br />
4.prima di entrare nel merito della domanda, si deve rilevare che l’opposizione è stata promossa con atto di citazione notificato il 28.11.2007 e la costituzione della M. M. s.r.l. è avvenuta in data 7.12.2007; con recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 19246 del 9.9.2010) è stato affermato il principio che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà, non solo in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, bensì in ogni caso, quale effetto automatico e conseguenza della proposizione dell’opposizione; con l’ulteriore conseguenza che, anche in caso di assegnazione di un termine a comparire pari o superiore a quello legale, la costituzione dell’opponente oltre il termine di cinque giorni determinerebbe la definitività del decreto ingiuntivo ex articolo 647 c.p.c.;<br />
5.nel caso in questione, facendo applicazione di tale recentissima giurisprudenza, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione;<br />
6.tuttavia, ritiene questo giudice di non poter procedere ad una pronuncia in detto ultimo senso perché la questione non è stata minimamente oggetto di contraddittorio fra le parti, in considerazione della consolidata precedente giurisprudenza che riteneva che la riduzione del termine di costituzione operasse solo in caso di assegnazione, anche involontaria, di un termine a comparire inferiore a quello legale; nel presente processo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono scaduti in data antecedente a tale pronuncia (19.6.2010 per le comparse conclusionali e 9.7.2010 per le memorie di replica), sicché la decisione sulla base di detta nuova giurisprudenza sarebbe fondata su un tema d’indagine completamente nuovo, non sottoposto al necessario contraddittorio delle parti;<br />
7.è principio ormai consolidato nella giurisprudenza, in forza dell’articolo 111, comma 2, Costituzione, che le sentenze di c.d. “terza via”, cioè basate su un rilievo ufficioso che non sia stato previamente sottoposto al contraddittorio delle parti, sono affette da nullità, e tale principio è stato anche recepito, di recente, nel codice di rito ad opera della legge n. 69/09 che l’ha appositamente introdotto nell’articolo 101, secondo comma, c.p.c.;<br />
<strong> 8.né si ritiene necessario rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, perché – in ogni caso – alla fattispecie sembra potersi applicare la giurisprudenza di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. II, 2.7.2010, n. 15811, che ha ritenuto possibile la rimessione in termini della parte incorsa in un errore incolpevole, che determinerebbe l’inammissibilità od improcedibilità della domanda, quando “si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un&#8217;interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo”; infatti, in tal caso, “la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall&#8217;overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell&#8217;errore in cui essa è incorsa;”;<br />
9.tali ultime affermazioni della Corte Suprema, condivise da questo giudice, perché rispondenti al principio del “giusto processo” (come posto in rilievo nell’ordinanza richiamata), esimono dalla necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre alle parti la questione dell’improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente;</strong><br />
10. passando al merito dell’opposizione, la stessa merita di essere respinta;<br />
11.non è contestato che fra le parti sia intervenuto un contratto per la fornitura di un sistema di condizionamento dell’aria composto da diverse macchine, né è contestato che queste ultime siano state fornite, né parte opponente contesta che i prezzi indicati in fattura non siano conformi a quelli pattuiti;<br />
12.l’unica contestazione avanzata da parte opponente è il malfunzionamento delle macchine fornite e dell’impianto nel suo complesso;<br />
13.in proposito è da sottolineare, preliminarmente, l’assoluta genericità della contestazione avanzata nell’atto d’opposizione ove si riferisce di difettosità delle macchine e di malfunzionamento di tutto l’impianto senza indicare specificamente in cosa sarebbero consistiti i difetti allegati; l’unica specifica allegazione attiene alla rumorosità di una macchina da 36.000 btu/h che, però, non è provato sia al di fuori del normale;<br />
14.inoltre, che il malfunzionamento non esista si evince dai rapporti d’intervento della ditta T. C. che ha effettuato un primo intervento in data 16.12.2006 in cui ha riscontrato la scheda dell’unità interna da sostituire ed ha provveduto alla sostituzione, ha effettuato un secondo intervento in data 16.1.2007 in cui, dopo avere controllato la carica del gas, ha tenuto l’impianto in funzionamento per un’ora riscontrando la mancanza di qualsiasi problema, ha effettuato un terzo intervento in data 2.2.2007 ripristinando la carica del gas ed ha tenuto l’impianto in funzione per circa un’ora verificando che tutto funzionava regolarmente, ha effettuato un quarto intervento in data 21.5.2007 controllando tutto l’impianto con il computer e lo ha tenuto in funzione per oltre due ore non registrando alcun problema di malfunzionamento;<br />
15.sentito in prova testimoniale, lo stesso T. C. ha affermato di avere effettuato il collaudo dell’impianto alla fine dell’anno 2006 – inizio dell’anno 2007 trovandolo perfettamente funzionante;<br />
16.ne consegue che, essendo rimasto completamente sfornito di prova l’unico motivo d’opposizione, la domanda debba essere respinta; al rigetto dell’opposizione consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale basata sulle medesime infondate allegazioni;<br />
17.le spese del presente giudizio d’opposizione sono a carico della società opponente e si liquidano in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:<br />
respinge l’opposizione promossa da M. M. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 680/07 emesso dal giudice del tribunale di Tivoli in data 28.9.2007 e, per l’effetto, conferma integralmente il decreto opposto, ivi inclusa la liquidazione delle spese del procedimento monitorio;<br />
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente;<br />
condanna l’opponente M. M. s.r.l. a rimborsare alla T. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio d’opposizione che liquida in € 1.129,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, € 9,51 per spese vive, oltre il 12,50% per le spese generali e gli accessori di legge.<br />
Così deciso in Tivoli in data 1.10.2010</p>
<p>IL GIUDICE UNICO</p>
<p>Dr. Stefano Scarafoni</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sezioni Unite n. 19246/2010: per il Tribunale di Sant&#8217;Angelo Lombardi va tutelato l&#8217;affidamento incolpevole</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
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		<description><![CDATA[Ancora un&#8217;altra pronuncia del dopo Sezioni Unite che affronta la questione degli effetti sui giudizi in corso. Il Tribunale di Sant&#8217;Angelo Lombardi giudica non corretta, sotto un profilo strettamente tecnico, l&#8217;applicazione della rimessione in termini; piuttosto si tratta di affermare che in caso di overruling la parte ha fatto un affidamento incolpevole. Occorre dire che la risposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
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<p><strong>Occorre dire che la risposta finora data dai giudici di merito</strong> dimostra una grandissima sensibilità e attenzione verso i diritti di agire degli individui. E va anche sottolineato come sempre più spesso le migliori pronunce sono rese dai tribunali più piccoli.</p>
<p>(Si ringrazia per la segnalazione il <strong>dottor Giuseppe Buffone</strong>)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI SANT&#8217;ANGELO LOMBARDI</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Luigi Levita, ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c., la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Con atto di citazione ritualmente notificato, <span id="more-3900"></span>il Comune di XXX proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 174/2005 emesso dal Presidente del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi in data 25.10.2005, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di YYY Sas della somma di euro 13.783,00 oltre interessi e spese della procedura; deduceva a tal fine l’incompetenza per territorio e, nel merito, di aver concordato telefonicamente con la società opposta una decurtazione del 20 per 100 rispetto al totale delle prestazioni pattuite, trattandosi di debiti fuori bilancio (segnatamente, di noleggio di autocompattatori adibiti al contenimento di rifiuti).<br />
Chiedeva pertanto l’accoglimento dell’opposizione, il tutto con vittoria delle spese di lite.<br />
Si costituiva in giudizio la YYY Sas, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione, il tutto con condanna alle spese di giudizio.<br />
Espletata l’attività istruttoria, questo Giudice rinviava quindi all’udienza del 5 maggio 2010 per la precisazione delle conclusioni, nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.<br />
L’opposizione proposta è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.<br />
In via assolutamente preliminare ed officiosa, va affrontata la questione afferente l’ammissibilità e la procedibilità del giudizio, a seguito dello scrutinio della tempestività della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo e della costituzione dell’opponente (verificatasi, per quanto desumibile dagli atti, oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione: 10.1.2006 – 18.1.2006).<br />
Tale scrutinio si appalesa necessario alla luce del recente e noto dictum delle Sezioni Unite (n. 19246/2010), a mente del quale “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.<br />
Orbene, ritiene questo Giudice che i primi orientamenti di merito (cfr. Trib. Velletri, 18 ottobre 2010; Trib. Padova, 14 ottobre 2010; Trib. Torino, 11 ottobre 2010), nel valorizzare ciascuno in diversa misura ed intensità l’istituto della rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c., giungano nondimeno ad una dilatazione del medesimo oltre l’area della significanza sua propria, finendo per assegnare alla rimessione la natura di una vera e propria “sanatoria”; il che non appare ineccepibile in punto di corretta esegesi di questo istituto, pur sempre racchiuso nell’ambito delle norme concernenti l’istruzione della causa e non estensibile oltre i confini suoi propri, nemmeno mediante il richiamo ai canoni sovranazionali e costituzionali del “giusto processo”.<br />
<strong> Tali richiami, nondimeno, si dimostrano congruenti e di particolare decisività qualora conducano a ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – debba essere considerata come aver agito correttamente, sulla scorta di un mero accertamento del giudice di merito, che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante (in termini, Trib. Varese, 8 ottobre 2010).</strong><br />
Alla luce di siffatte considerazioni e stante l’evidente condizione di affidamento incolpevole dell’opponente, ingenerato da un pronunciamento delle Sezioni Unite – peraltro non sorto dalla necessità di comporre un contrasto giurisprudenziale – del tutto opposto rispetto al consolidato orientamento tradizionale, può quindi procedersi allo scrutinio dei motivi di merito adombrati nell’opposizione.</p>
<p>[OMISSIS]</p>
<p>Così deciso in Sant’Angelo dei Lombardi, in data 20 ottobre 2010.</p>
<p>Il Giudice<br />
dott. Luigi Levita</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2010.</p>
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		<title>Sezioni Unite n. 19246/2010: anche il Tribunale di Milano è per la irretroattività</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010, est. Cosentini Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all&#8217;udienza del 5.10.2010, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/sezioni-unite-n-192462010-anche-il-tribunale-di-milano-e-per-la-irretroattivita/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p style="text-align: center;"><strong>Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010, est. Cosentini</strong></p>
<p>Il giudice,</p>
<p>a scioglimento della riserva assunta all&#8217;udienza del 5.10.2010,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9.9.10 n.19246 e l&#8217;ordinanza della Sezione II 17.6.2010 n. 14627, &#8220;chiede la rimessione in termini per la proposizione dell&#8217;opposizione con assegnazione del termine per l&#8217;impugnazione&#8221;;</p>
<p>Rilevato che<span id="more-3897"></span> nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice opponente (notificato all&#8217;opposto l&#8217;8.2.10 atto di citazione a comparire all&#8217;udienza del 18.5.2010) risulta quindi avere assegnato a parte convenuta termini liberi a comparire ordinari, ossia non minori di 90 giorni, ai sensi dell&#8217;art.163 bis c.p.c., e risulta essersi costituita il 17.2.2010, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ex art.165 c.p.c., ciò in linea con un pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale (già recepito da questo tribunale) secondo il quale l&#8217;abbreviazione dei termini di costituzione per l&#8217;opponente era da ritenersi conseguente al solo fatto obiettivo della concessione all&#8217;opposto di termini di comparizione inferiori a novanta giorni;</p>
<p>Preso atto dell&#8217;intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n.19246/10, la quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall&#8217;art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per &#8220;esigenze di coerenza sistematica. che non solo i termini di costituzione dell&#8217;opponente e dell&#8217;opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all&#8217;opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico sia conseguenza del solo fatto che l&#8217;opposizione sia stata proposta&#8221;, richiamando il disposto di cui all&#8217;art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà; Ritenuto di uniformarci a tale innovativa interpretazione della norma processuale a norma di natura speciale che, sul presupposto delle ragioni di pronta trattazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risponde all&#8217;esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, là dove la riduzione dei termini di costituzione dell&#8217;attore opponente bilancia la compressione dei termini a disposizione del convenuto opposto che, anticipandosi la costituzione dell&#8217;attore, avrà a disposizione in un tempo più breve i documenti dallo stesso allegati, da inserire nel fascicolo all&#8217;atto della costituzione;</p>
<p><strong>Ritenuto tuttavia che nel procedimento in esame possa e debba darsi tutela alle aspettative processuali dell&#8217;opponente</strong>, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del pregresso orientamento interpretativo giurisprudenziale, e che, alla luce dell&#8217;orientamento medio tempore intervenuto, incorrerebbe in una pronuncia d&#8217;improcedibilità dell&#8217;opposizione ex art.647 c.2 c.p.c. per tardiva costituzione equiparata a mancata costituzione;</p>
<p><strong>Ritenuto che sussista nell&#8217;ordinamento un valido principio di affidamento sul diritto vivente</strong> quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell&#8217;atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l&#8217;interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quanto meno nei casi in cui l&#8217;applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte;</p>
<p>Rilevato che in tal senso si è anche di recente espressa la Corte di legittimità (Cass. ord. 2.7.10 n.15811) che, in analoga situazione di mutamento in corso di causa di interpretazione consolidata di norme regolatrici del processo, ha ritenuto che ciò non possa avere effetti preclusivi sulla parte, la cui condotta processuale pur erronea trovi spiegazione e giustificazione nell&#8217;affidamento creato dalla giurisprudenza pregressa, richiamandosi la Corte al principio costituzionale del giusto processo che impone di garantire l&#8217;effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo;</p>
<p>Ritenuto che tali principi, se nella fattispecie all&#8217;attenzione della Corte inducevano a ravvisare nella rimessione in termini il mezzo tecnico per ovviare =all&#8217;errore oggettivamente scusabile (al fine di consentire alla parte di proporre ricorso per cassazione secondo le regole corrette di individuazione del giudice), nel caso di specie non impongano tale rimedio, ove si rilevi che l&#8217;opposizione è stata tempestivamente svolta avanti al giudice competente mediante atto di citazione ritualmente notificato e che, se da un lato l&#8217;opponente si è costituito nel termine di 10 giorni anziché 5 dalla notifica all&#8217;opposto della citazione (come consentito dall&#8217;orientamento giurisprudenziale pregresso ove concessi termini a comparire di fatto non abbreviati), dall&#8217;altro ciò non sembra avere leso i diritti di difesa dell&#8217;opposto (che peraltro nulla ha contestato), cui la citazione era stata notificata più di 90 giorni prima dell&#8217;udienza, e che quindi ha avuto a disposizione ben più di 45 giorni liberi per la sua costituzione in udienza (e ben più di 35 giorni liberi per la sua costituzione tempestiva, prescritta ex art.166 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell&#8217;udienza nel caso di abbreviazione di termini);</p>
<p><strong>Ritenuto quindi di non procedere a una rimessione in termini dell&#8217;opponente, che peraltro non potrebbe mai essere accolta con riferimento al termine di notifica della citazione in opposizione</strong> (come intenderebbe l&#8217;opponente nell&#8217;istanza a verbale), e che, ove riferita al termine di costituzione, comporterebbe un ritardo del giudizio non giustificato da esigenze di difesa e di contraddittorio, in antitesi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;</p>
<p>Ritenuto che, alla luce delle suestese considerazioni, non debba quindi essere rinnovatata costituzione dell&#8217;opponente, effettuata il 17.2.2010 secondo i criteri di tempestività di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale all&#8217;epoca vigente, e in termini non lesivi dei diritti di difesa delle parti e della posizione bilanciata tra le stesse;</p>
<p>Ritenuto che il processo possa pertanto proseguire oltre e che, quanto al merito, la causa sia matura per la decisione; fissa udienza di precisazione delle conclusioni ex art=281 sexies c.p.c. per la data del 11.1.2011 ore 12,30.</p>
<p>Si comunichi.</p>
<p>Milano, 13 ottobre 2010 Il Giudice dott. LAURA COSENTINI</p>
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		<title>Sezioni Unite n. 19246/2010: per il Tribunale di Bari la pronuncia è irretroattiva</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ricevo dal collega Giancarlo Longo e volentieri pubblico un&#8217;altra pronuncia che sposa la tesi della irretroattività: In caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole processuali ed introduca, di fatto, una regola del tutto nuova rispetto al precedente e costante orientamento giurisprudenziale seguito sino al pronunciamento neofita, cd. overruling, la parte che [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/sezioni-unite-n-192462010-per-il-tribunale-di-bari-la-pronuncia-e-irretroattiva/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Ricevo dal collega Giancarlo Longo</strong> e volentieri pubblico un&#8217;altra pronuncia che sposa la tesi della irretroattività:</p>
<p style="padding-left: 30px;">In caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole processuali ed introduca, di fatto, una regola del tutto nuova rispetto al precedente e costante orientamento giurisprudenziale seguito sino al pronunciamento neofita, cd. overruling, la parte che abbia posto in essere un&#8217;azione giudiziale conforme al precedente indirizzo e divenuta, poi, inidonea per effetto del mutamento giurisprudenziale, conserva comunque il diritto ad una decisione nel merito. Ciò premesso, nel caso di specie, si è dichiarata procedibile l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo in esame, in cui l&#8217;opponente si è costituito, oltre i cinque giorni decorrenti dalla notificazione dell&#8217;atto di citazione in opposizione, ma nel termine di dieci giorni, avendo concesso all&#8217;opposto il termine ordinario per comparire, in conformità all&#8217;orientamento giurisprudenziale (oggi modificato) secondo il quale i termini di costituzione dell&#8217;opponente sono dimezzati solo se lo stesso ha, a sua volta, concesso all&#8217;opposto, anche involontariamente, un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall&#8217;art. 163 bis c.p.c. Si è, dunque, ritenuto corretto applicare al caso di specie il predetto orientamento giurisprudenziale piuttosto che quello odierno, successivo alla pronuncia da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza del 09.09.2010, n. 19246), in virtù del quale, invece, i termini di costituzione dell&#8217;opponente e dell&#8217;opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l&#8217;opposizione in parola è stata proposta, conformemente all&#8217;art. 645 c.p.c., secondo cui in ogni caso di opposizione i suddetti termini sono ridotti alla metà. Si è, dunque, tenuto conto del principio del tempus regit actum, dal momento che esso, regolando ed orientando lo jus superveniens, in materia processuale, deve necessariamente guidare e disciplinare anche il fenomeno dell&#8217;overruling, con la conseguenza che, in caso di decisioni cui non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, deve essere esclusa l&#8217;efficacia retroattiva della nuova regola interpretativa in materia processuale e di accesso alla giustizia. Stante quanto detto, nel caso concreto, essendo stata l&#8217;opposizione proposta nel 2005, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, il giudice adito ha dichiarato l&#8217;opposizione procedibile, ritenendo di non poter applicare il nuovo orientamento giurisprudenziale ad una causa promossa sotto la vigenza del precedente orientamento, onde non violare gli artt. 24 e 111 Cost. e, dunque, impedire la lesione dei diritti dell&#8217;opponente che, incolpevolmente, aveva agito sulla base della precedente e costante giurisprudenza.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tribunale di Bari, Sez. IV, 4 ottobre 2010</p>
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		<title>Sezioni Unite e costituzione ex art. 645 c.p.c.: ecco la proposta del CNF</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ecco dunque la proposta del CNF, anzi le proposte del CNF. La prima, come spiega il Cnf, &#8221; mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)&#8221;, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;opponente-debitore alla sua scelta di fissare all&#8217;opposto-creditore un termine di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/sezioni-unite-e-costituzione-ex-art-645-c-p-c-ecco-la-proposta-del-cnf/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Ecco dunque la proposta del CNF</strong>, anzi le proposte del CNF.</p>
<ul>
<li><strong>La prima</strong>, come spiega il Cnf, &#8221; mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)&#8221;, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;opponente-debitore alla sua scelta di fissare all&#8217;opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che &#8220;l&#8221;art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l&#8217;opponente abbia assegnato all&#8217;opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all&#8217;art. 163 bis comma 2 cpc&#8221;.</li>
<li><strong>La seconda</strong> mira a intervenire sull&#8217;articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che &#8220;l&#8217;art. 645, 2° comma (in seguito all&#8217;opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione&#8221;.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010<br />
Consiglio Nazionale Forense<br />
Presso Ministero della Giustizia<br />
</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Opposizione a decreti ingiuntivi:</strong><br />
Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell&#8217;opponente-debitore, dopo l&#8217;intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre 2010)<br />
Roma 14/10/2010. Due strade alternative <span id="more-3889"></span>di intervento sul codice di procedura civile per impedire le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l&#8217;opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.</p>
<p style="padding-left: 30px;">La proposta viene dal Consiglio nazionale forense che ha inviato oggi ai rappresentanti del Parlamento un documento, indicando due possibili interventi sul codice di procedura civile, per &#8220;disinnescare&#8221; le conseguenze &#8220;inaccettabili&#8221; della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19246 del 9 settembre 2010).</p>
<p style="padding-left: 30px;">La decisione della Suprema Corte ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell&#8217;opponente-debitore consegue &#8220;automaticamente&#8221; alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell&#8217;opponente di fissare all&#8217;opposto (creditore) un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Una decisione che sta provocando nei Tribunali un grave allarme, per la conseguenza, ritenuta devastante dall&#8217;Avvocatura, che la tardiva costituzione dell&#8217;opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l&#8217;improcedibilità dell&#8217;opposizione. E in questo senso si stanno orientando diversi tribunali.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Proprio per evitare questo effetto negativo sui procedimenti in corso, Cnf ha proposto due vie alternative di intervento, rimettendo la scelta definitiva alla discrezionalità del legislatore.<br />
La prima, come spiega il Cnf, &#8221; mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)&#8221;, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;opponente-debitore alla sua scelta di fissare all&#8217;opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che &#8220;l&#8221;art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell&#8217;attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l&#8217;opponente abbia assegnato all&#8217;opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all&#8217;art. 163 bis comma 2 cpc&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">La seconda mira a intervenire sull&#8217;articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che &#8220;l&#8217;art. 645, 2° comma (in seguito all&#8217;opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il documento messo a punto dal Cnf rileva come &#8220;la pronuncia delle Sezioni collega la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell&#8217;opposizione. Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell&#8217;opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell&#8217;opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell&#8217;opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo. In questo senso si stanno orientando, purtroppo, taluni Tribunali dando luogo ad una sorta di smaltimento extra ordinem, con pronuncia di rito e non di merito, di una nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le conseguenze dell&#8217; applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie ai più elementari principi processuali nonché gravemente lesive delle garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz&#8217;altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell&#8217;atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tuttavia, rileva il Cnf, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi, volti ad evitare la conseguenza della improcedibilità, salvando i giudizi di opposizione già promossi: i tribunali di Torino (ndr sentenza 11.10.2010), Livorno e Bari hanno applicato la rimessione in termini (articolo 153 cpc); il tribunale di Varese (ndr sentenza 08.10.2010) ha applicato il principio deltempus regit actum per escludere l&#8217;applicazione del nuovo principio giurisprudenziale alle opposizioni pendenti.</p>
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		<title>S.U. 19246/2010: Anche per il Tribunale di Pordenone la parte va rimessa in termini</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimento per decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[abbreviazione dei termini]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione a decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Il collega Davide Baldassare mi segnala gentilmente un altro provvedimento sul tema della costituzione dell&#8217;opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 9/09/2010 n. 19246. Il Tribunale di Pordenone ha rimesso la parte nei termini (senza però onerarla della ripetizione degli atti) ed ha rigettato l&#8217;eccezione di improcedibilità. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/s-u-192462010-anche-per-il-tribunale-di-pordenone-la-parte-va-rimessa-in-termini/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Il collega Davide Baldassare</strong> mi segnala gentilmente un altro provvedimento sul tema della costituzione dell&#8217;opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 9/09/2010 n. 19246.</p>
<p><strong>Il Tribunale di Pordenone</strong> ha rimesso la parte nei termini (senza però onerarla della ripetizione degli atti) ed ha rigettato l&#8217;eccezione di improcedibilità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IL TRIBUNALE DI PORDENONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>Il Giudice,</p>
<p>a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite citata dall&#8217;opposta ha comportato un mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che l&#8217;istituto della rimessione in termini possa essere concesso anche d&#8217;ufficio e nell&#8217;ipotesi sopra indicata</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></p>
<p>rimette l&#8217;opponente in termini ex art. 184 bis c.p.c.</p>
<p>[omissi]</p>
<p>Pordenone, 2/10/2010</p>
]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;ordinanza del Tribunale di Torino in tema di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimento per decreto ingiuntivo]]></category>
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		<category><![CDATA[costituzione dell'opponente]]></category>
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		<description><![CDATA[Avevamo già pubblicato la massima, ecco ora il testo integrale dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Torino dell&#8217;11 ottobre 2010 che rigetta l&#8217;eccezione di tardività della costituzione per essere avvenuta tra il 6° e il 10° giorno. Anche il Tribunale di Torino, come il Tribunale di Varese, richiama correttamente le sentenze della Suprema Corte nn. 14627/2010, 15811/2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/lordinanza-del-tribunale-di-torino-in-tema-di-costituzione-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Avevamo già pubblicato la massima</strong>, ecco ora il testo integrale dell&#8217;ordinanza del Tribunale di Torino dell&#8217;11 ottobre 2010 che rigetta l&#8217;eccezione di tardività della costituzione per essere avvenuta tra il 6° e il 10° giorno.</p>
<p><strong>Anche il Tribunale di Torino</strong>, come il Tribunale di Varese, richiama correttamente le sentenze della Suprema Corte nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010, giungendo a rimettere in termini l&#8217;attore senza tuttavia concedere un termine.</p>
<p><strong>Il provvedimento</strong>, pertanto, è formalmente diverso rispetto a quello di Varese ma sostanzialmente giunge allo stesso risultato.</p>
<p>(Si ringrazia il <strong>dottor Giuseppe Buffone </strong>per la segnalazione)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI TORINO<br />
Il Giudice istruttore</strong></p>
<p>Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.<br />
Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti <span id="more-3879"></span>i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).<br />
Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).<br />
Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.<br />
Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).<br />
Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.<br />
Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.<br />
Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Visto l’art. 153, II co., c.p.c.<br />
Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.<br />
Visto l’art. 648 c.p.c.<br />
Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 860 del 2010 di questo Tribunale.<br />
Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,<br />
Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:<br />
- termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;<br />
- ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;<br />
- ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.<br />
Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.<br />
Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.<br />
Si comunichi.<br />
Torino, 11.10.2010<br />
IL GIUDICE ISTRUTTORE<br />
Giovanni Liberati</p>
]]></content:encoded>
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