Articoli per 'Procedimento per decreto ingiuntivo'
13.12.10
Costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Varese affina ulteriormente la sua giurisprudenza
Pubblichiamo una nuova pronuncia del Tribunale di Varese (estensore dott. Giuseppe Buffone, che si ringrazia per la segnalazione) che aggiunge un nuovo argomento alla tesi della irretroattività.
Il Tribunale di Varese, infatti, ricorda come la Corte Costituzionale si sia pronunciata in merito alla legittimità delle leggi di interpretazione autentica, da ultimo con la sentenza n. 525/2000 (provocata da un’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione), affrontando il problema relativo ai limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.
“In proposito la Consulta ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), trai quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico. In occasione della sentenza n. 525 del 22 novembre 2000, la Corte si è soffermata in particolare «sull’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti» (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997).”
“Secondo la Corte delle Leggi Continua a leggere l’articolo »
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06.11.10
Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del Collega Luigi D’Angelo in merito alla sentenza delle S.U. 19246/2010
Avv. Luigi D’Angelo
Opposizione a d.i. tra overruling ed interpretazione sistematica dell’improcedibilità.
Con il presente contributo si intende proporre una argomentazione finalizzata a “contrastare” il recente dictum delle Sezioni Unite riguardo la problematica affrontata nella sentenza n. 19246/2010 che, ancorché recentissima, è stata già oggetto di numerose critiche1.
“L’antidoto” cui si farà riferimento e che ci si appresta a indicare, tuttavia, non è quello già acutamente proposto e concernente il principio sotteso alla giurisprudenza sul cosiddetto overruling2, ma un argomento di ordine sistematico peraltro tratto dalle stesse pronunzie delle Sezioni Unite sempre in tema di opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo ma con “viziata costituzione” dell’opponente (con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assoggettato al rito del lavoro).
In sintesi non si cercherà di contrastare il “nuovo” argomento ermeneutico dedotto dai giudici di legittimità dall’art. 645, comma 2, c.p.c. quanto a dimezzamento dei termini di costituzione per il solo fatto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, ma, invero, si tenterà di offrire qualche spunto per “superare” il tralatizio orientamento riassunto dalla pronunzia predetta nella parte conclusiva della stessa e che si riporta per esteso: “E’ consolidato orientamento di questa Corte che Continua a leggere l’articolo »
25.10.10
Sezioni Unite n. 19246/2010: Tribunale di Tivoli (estensore dott. Picaro)
Tribunale Civile di Tivoli, Sentenza n. 1416 del 13.10.2010, estensore giudice Picaro.
Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente – nuova interpretazione Corte di Cassazione art. 645 c.p.c. – abbreviazione termini Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione – rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. – accoglimento.
In ordine alla questione – rilevata d’ufficio all’udienza di precisazione delle conclusioni – dell’eventuale tardività della costituzione degli opponenti, con conseguente improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito dell’intervento della sentenza n° 19246 delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 9.9.2010, secondo la quale in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando non vi sia stata riduzione dei termini a comparire da parte dell’opponente, il termine di costituzione dello stesso è ridotto alla metà, si ritiene che gli stessi vadano rimessi in termini ai fini della costituzione, come da loro richiesto ex art. 184 bis c.p.c., in quanto per costante e protratta interpretazione giurisprudenziale l’onere della costituzione dell’opponente nel termine ridotto di cinque giorni dalla notificazione della citazione in opposizione Continua a leggere l’articolo »
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24.10.10
Sezioni Unite 19246/2010: per il Tribunale di Tivoli in caso di “overruling” non vi è errore colpevole
Tribunale Civile di Tivoli, Sentenza n. 1400 del 12.10.2010, giudice Scarafoni.
Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione in giudizio opponente – intervenuto overruling Corte di Cassazione su norme regolatrici del processo – abbreviazione termini Sezioni Unite n. 19246/10 – improcedibilità opposizione – rimessione in termini – applicabilità.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui si sia già conclusa la fase del contraddittorio tra le parti tramite deposito di comparse conclusionali e repliche, non è applicabile il principio sopravvenuto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19246 del 9.9.2010, secondo cui i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà non solo in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, bensì in ogni caso quale effetto automatico e conseguenza della proposizione dell’opposizione, con l’ulteriore conseguenza che, anche in caso di assegnazione di un termine a comparire pari o superiore a quello legale, Continua a leggere l’articolo »
21.10.10
Sezioni Unite n. 19246/2010: per il Tribunale di Sant’Angelo Lombardi va tutelato l’affidamento incolpevole
Ancora un’altra pronuncia del dopo Sezioni Unite che affronta la questione degli effetti sui giudizi in corso. Il Tribunale di Sant’Angelo Lombardi giudica non corretta, sotto un profilo strettamente tecnico, l’applicazione della rimessione in termini; piuttosto si tratta di affermare che in caso di overruling la parte ha fatto un affidamento incolpevole.
Occorre dire che la risposta finora data dai giudici di merito dimostra una grandissima sensibilità e attenzione verso i diritti di agire degli individui. E va anche sottolineato come sempre più spesso le migliori pronunce sono rese dai tribunali più piccoli.
(Si ringrazia per la segnalazione il dottor Giuseppe Buffone)
TRIBUNALE DI SANT’ANGELO LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Luigi Levita, ha pronunciato, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c., la seguente
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Continua a leggere l’articolo »
19.10.10
Sezioni Unite n. 19246/2010: anche il Tribunale di Milano è per la irretroattività
Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 2010, est. Cosentini
Il giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.10.2010,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9.9.10 n.19246 e l’ordinanza della Sezione II 17.6.2010 n. 14627, “chiede la rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione con assegnazione del termine per l’impugnazione”;
Rilevato che Continua a leggere l’articolo »
Sezioni Unite n. 19246/2010: per il Tribunale di Bari la pronuncia è irretroattiva
Ricevo dal collega Giancarlo Longo e volentieri pubblico un’altra pronuncia che sposa la tesi della irretroattività:
In caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole processuali ed introduca, di fatto, una regola del tutto nuova rispetto al precedente e costante orientamento giurisprudenziale seguito sino al pronunciamento neofita, cd. overruling, la parte che abbia posto in essere un’azione giudiziale conforme al precedente indirizzo e divenuta, poi, inidonea per effetto del mutamento giurisprudenziale, conserva comunque il diritto ad una decisione nel merito. Ciò premesso, nel caso di specie, si è dichiarata procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in esame, in cui l’opponente si è costituito, oltre i cinque giorni decorrenti dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, ma nel termine di dieci giorni, avendo concesso all’opposto il termine ordinario per comparire, in conformità all’orientamento giurisprudenziale (oggi modificato) secondo il quale i termini di costituzione dell’opponente sono dimezzati solo se lo stesso ha, a sua volta, concesso all’opposto, anche involontariamente, un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c. Si è, dunque, ritenuto corretto applicare al caso di specie il predetto orientamento giurisprudenziale piuttosto che quello odierno, successivo alla pronuncia da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza del 09.09.2010, n. 19246), in virtù del quale, invece, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione in parola è stata proposta, conformemente all’art. 645 c.p.c., secondo cui in ogni caso di opposizione i suddetti termini sono ridotti alla metà. Si è, dunque, tenuto conto del principio del tempus regit actum, dal momento che esso, regolando ed orientando lo jus superveniens, in materia processuale, deve necessariamente guidare e disciplinare anche il fenomeno dell’overruling, con la conseguenza che, in caso di decisioni cui non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, deve essere esclusa l’efficacia retroattiva della nuova regola interpretativa in materia processuale e di accesso alla giustizia. Stante quanto detto, nel caso concreto, essendo stata l’opposizione proposta nel 2005, alla luce anche del principio di ragionevole durata del processo, il giudice adito ha dichiarato l’opposizione procedibile, ritenendo di non poter applicare il nuovo orientamento giurisprudenziale ad una causa promossa sotto la vigenza del precedente orientamento, onde non violare gli artt. 24 e 111 Cost. e, dunque, impedire la lesione dei diritti dell’opponente che, incolpevolmente, aveva agito sulla base della precedente e costante giurisprudenza.
Tribunale di Bari, Sez. IV, 4 ottobre 2010
15.10.10
Sezioni Unite e costituzione ex art. 645 c.p.c.: ecco la proposta del CNF
Ecco dunque la proposta del CNF, anzi le proposte del CNF.
- La prima, come spiega il Cnf, ” mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 cpc)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che “l”art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 cpc”.
- La seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà, ndr) ,va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”.
Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010
Consiglio Nazionale Forense
Presso Ministero della Giustizia
Opposizione a decreti ingiuntivi:
Cnf propone una leggina per evitare le improcedibilità di massa
Il Consiglio nazionale forense ha proposto due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19246 del 9 settembre 2010)
Roma 14/10/2010. Due strade alternative Continua a leggere l’articolo »
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S.U. 19246/2010: Anche per il Tribunale di Pordenone la parte va rimessa in termini
Il collega Davide Baldassare mi segnala gentilmente un altro provvedimento sul tema della costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 9/09/2010 n. 19246.
Il Tribunale di Pordenone ha rimesso la parte nei termini (senza però onerarla della ripetizione degli atti) ed ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
ORDINANZA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite citata dall’opposta ha comportato un mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che l’istituto della rimessione in termini possa essere concesso anche d’ufficio e nell’ipotesi sopra indicata
PQM
rimette l’opponente in termini ex art. 184 bis c.p.c.
[omissi]
Pordenone, 2/10/2010
14.10.10
L’ordinanza del Tribunale di Torino in tema di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Avevamo già pubblicato la massima, ecco ora il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Torino dell’11 ottobre 2010 che rigetta l’eccezione di tardività della costituzione per essere avvenuta tra il 6° e il 10° giorno.
Anche il Tribunale di Torino, come il Tribunale di Varese, richiama correttamente le sentenze della Suprema Corte nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010, giungendo a rimettere in termini l’attore senza tuttavia concedere un termine.
Il provvedimento, pertanto, è formalmente diverso rispetto a quello di Varese ma sostanzialmente giunge allo stesso risultato.
(Si ringrazia il dottor Giuseppe Buffone per la segnalazione)
TRIBUNALE DI TORINO
Il Giudice istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.
Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti Continua a leggere l’articolo »
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