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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Preclusioni</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Costituzione in giudizio dopo la scadenza della I memoria del 183 e articolazione della prova testimoniale.</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Preclusioni]]></category>
		<category><![CDATA[memorie del 183]]></category>
		<category><![CDATA[preclusioni]]></category>
		<category><![CDATA[udienza di trattazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con una ordinanza ineccepibile, il Tribunale di Piacenza, a firma di un ottimo magistrato, il dottor Gianluigi Morlini, ha affrontato la questione relativa alla attività istruttoria svolta in caso di costituzione avvenuta dopo la I memoria del 183. Ovviamente ha concluso nel senso della inammissibilità delle richieste, posto che a seguito della riforma del 2005 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con una ordinanza ineccepibile</strong>, il Tribunale di Piacenza, a firma di un ottimo magistrato, il dottor Gianluigi Morlini, ha affrontato la questione relativa alla attività istruttoria svolta in caso di costituzione avvenuta dopo la I memoria del 183. Ovviamente ha concluso nel senso della inammissibilità delle richieste, posto che a seguito della riforma del 2005 le preclusioni assertive (ovvero l’allegazione di fatti) maturano con la I memoria. Pertanto, la parte può articolare mezzi di prova solo su fatti che ha tempestivamente allegato. Sicchè, costituendosi dopo la scadenza del suddetto termine la parte si preclude anche la possibilità di chiedere prove dirette.</p>
<p><strong>Sulla questione v. diffusamente</strong> il mio <a href="http://www.lexform.it/trattazione-processo-civile/" target="_blank"><strong>Manuale sulle insidie e i trabocchetti del processo</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Piacenza, 30 novembre 2009</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>OMISSIS</strong></p>
<p>Più complessa è invece la questione relativa alla prova per testi richiesta dalla difesa del convenuto B.S..</p>
<p>Invero, risulta per tabulas che il B.S. <span id="more-3499"></span>si è costituito, ed ha proposto le sue istanze istruttorie, dopo lo spirare del termine di cui all&#8217;articolo 183 comma 6 n., 1 c.p.c., pur se prima dello spirare del termine di cui all&#8217;articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c.</p>
<p>La questione giuridica che deve essere affrontata dal Giudice è allora quella della tempestività di una richiesta di prove testimoniali formulata prima del decorso del termine di cui all&#8217;articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ma relativa a circostanze dedotte con comparsa di risposta depositata successivamente al termine di cui all&#8217;articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c.</p>
<p>Ciò detto, la risposta non può prescindere da un&#8217;esegesi del già citato articolo 183 c.p.c.<br />
Si osserva in proposito che, a seguito della riforma del codice di rito posta in essere nel 2005 con il D.L. n. 35/2005 conv. in L. n. 80/2005 modificato dalla L. n. 263/2005, è stata prevista la concessione dei tre termini di cui all&#8217;art. 183 comma 6 c.p.c., in luogo dei precedenti quattro termini concessi, due per volta, dai previgenti articoli 183 comma 5 e 184 c.p.c.</p>
<p>Sotto il profilo fattuale, può ritenersi che il primo dei tre termini corrisponda sostanzialmente al primo termine in precedenza posto dall&#8217;art. 183 comma 5 c.p.c., essendo deputato alla &#8220;precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte&#8221;; il secondo termine inglobi il precedente secondo termine del previgente art. 183 comma 5 c.p.c. ed il primo termine del previgente art. 184 c.p.c., essendo finalizzato a &#8220;replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall&#8217;altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezione medesime&#8221;, nonché per &#8220;l&#8217;indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali&#8221;; il terzo termine corrisponda al secondo termine di cui al precedente art. 184 c.p.c., riguardando le &#8220;indicazioni di prova contraria&#8221;.</p>
<p>Alla luce di ciò, sulla base del chiaro disposto letterale della norma vigente e del pacifico insegnamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della norma ormai abrogata, deve ritenersi che il termine di cui all&#8217;articolo 183 comma 6 n. 1, corrispondente al primo termine ex articolo 183 comma 5 c.p.c. in vigore prima della riforma del 2005, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive, atteso che entro tale termine vanno svolte le &#8220;precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni&#8221;; mentre il termine ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., corrispondente al primo termine ex articolo 184 in vigore prima della riforma del 2005, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni probatorie per la prova diretta, atteso che entro tale termine vanno effettuate la &#8220;indicazione dei mezzi di prova&#8221; e le &#8220;produzioni documentali&#8221;</p>
<p>Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nell&#8217;ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.</p>
<p>Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l&#8217;attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416 c.p.c.). Nel rito ordinario, invece, come si è detto e come accade sin dal vigore della legge n. 353/1990, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.<br />
Con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive.</p>
<p>E&#8217; proprio questo il caso che qui occupa, atteso che la richiesta probatoria di B.S., in sé astrattamente formulata in modo tempestivo in quanto precedente allo spirare delle preclusioni istruttorie, diviene inammissibile perché riferita a fatti dedotti dallo stesso B.S. dopo lo spirare delle preclusioni assertive; ed a fatti mai dedotti dalle altre parti processuali prima dello spirare di tali preclusioni.</p>
<p>OMISSIS</p>
<p>Il Giudice<br />
dott. Gianluigi Morlini</p>
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