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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Onere di contestazione</title>
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		<title>Avv. Mirco Minardi &#8211; L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 6/6</title>
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		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:19:56 +0000</pubDate>
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		<title>Avv. Mirco Minardi -L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 5/6</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:34:35 +0000</pubDate>
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		<title>Avv. Mirco Minardi &#8211; L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 4/6</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:20:42 +0000</pubDate>
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		<title>Avv. Mirco Minardi &#8211; L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 3/6</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:07:37 +0000</pubDate>
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		<title>Avv. Mirco Minardi &#8211; L’onere di allegazione e contestazione nel processo civile – Fano 26 marzo 2010 – 1/6</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Video 2/6

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<p><strong><span style="color: #800000;">Video 2/6</span></strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYHRhFgA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="290" src="http://blip.tv/play/AYHRhFgA" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Anche in appello sussiste l&#8217;onere di contestazione.</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/anche-in-appello-sussiste-lonere-di-contestazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere di contestazione in appello]]></category>

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		<description><![CDATA[Tizio agisce in giudizio per sentire condannare l&#8217;INPS al pagamento dell&#8217;indennità di disoccupazione agricola. L&#8217;INPS rimane contumace e viene condannato. Si costituisce in appello l&#8217;INPS il quale produce la documentazione attestante il pagamento. La Corte d&#8217;appello accoglie l&#8217;appello principale, rigettando le domande del ricorrente e respinge l&#8217;appello incidentale.
In motivazione afferma che si deve ritenere adeguatamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tizio agisce in giudizio per sentire condannare l&#8217;INPS</strong> al pagamento dell&#8217;indennità di disoccupazione agricola. L&#8217;INPS rimane contumace e viene condannato. Si costituisce in appello l&#8217;INPS il quale produce la documentazione attestante il pagamento. La Corte d&#8217;appello accoglie l&#8217;appello principale, rigettando le domande del ricorrente e respinge l&#8217;appello incidentale.</p>
<p><strong>In motivazione afferma che si deve ritenere adeguatamente provato l&#8217;avvenuto pagamento da parte dell&#8217;Inps</strong>, pur considerato che giustificatamente la difesa degli appellati aveva eccepito la tardività e quindi l&#8217;inammissibilità della produzione documentale comprovante tale pagamento. Ritiene avvenuto <span id="more-3339"></span>l&#8217;esatto adempimento in base sia a presunzioni semplici legate alla qualità del debitore, sia alla condotta processuale della controparte in primo grado e in appello. Infatti:</p>
<ul>
<li>la deduzione circa l&#8217;intervenuto pagamento proveniva da un debitore che era depositario dell&#8217;interesse pubblico tutelato, oltre che un ente pubblico alieno da intenti speculativi;</li>
<li>i creditori non avevano contestato l&#8217;avvenuto pagamento, limitandosi ad una difesa di tipo processuale, incentrata sulla tardività della prova dell&#8217;adempimento;</li>
<li>gli stessi non avevano depositato in appello il fascicolo del primo grado e così non rimaneva comprovata la soddisfazione dell&#8217;onere di allegazione incombente sul creditore in ordine al pagamento di una sola parte della somma; peraltro l&#8217;estratto assicurativo menzionato nelle difese dei creditori era idoneo a provare l&#8217;avvenuta prestazione di giornate lavorative per anno, ma non forniva la prova diretta della percezione dell&#8217;indennità e del <em>quantum </em>corrisposto e di quello omesso;</li>
<li>la violazione dell&#8217;onere di allegazione risultava anche direttamente dal ricorso di primo grado, ove si specificava che dalle somme pretese avrebbero dovuto detrarsi, all&#8217;esito della prova, quelle effettivamente erogate dall&#8217;istituto; del resto, anche se il creditore è esonerato dalla prova dell&#8217;inadempimento, egli è comunque onerato dalla indicazione specifica dei fatti posti a base della domanda, cioè del dedotto inesatto adempimento.</li>
</ul>
<p><strong> Ricorre in appello Tizio ma la Corte rigetta</strong> il ricorso osservando che:</p>
<ul>
<li>non è necessaria l&#8217;ulteriore prova dei fatti allegati da una parte a sostegno di una domanda, di una eccezione o di una difesa, che non siano stati adeguatamente e tempestivamente contestati dalla controparte, secondo le regole della scansione delle attività difensive dettate per i vari modelli processuali disciplinati dal codice di rito (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. 11107/2007, 12231/2007, 27596/2008);</li>
<li>il principio di non contestazione è applicabile anche nella specie, sia perchè ne è stata rilevata dalla giurisprudenza una valenza generale nel processo (cfr. Cass. n. 12636/2005),<strong> sia, più specificamente, perchè ragioni analoghe a quelle alla base dell&#8217;onere di contestazione operante nella fase introduttiva del giudizio di primo grado sono rilevanti anche nella fase introduttiva del giudizio di appello</strong>.</li>
<li>In quest&#8217;ultimo, ferma la non modificabilità della domanda, vi può essere l&#8217;esigenza delle parti di fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa, continuano ad operare i principi sulla valorizzazione della leale cooperazione delle parti, e il giudice può essere chiamato a valutazioni anche discrezionali circa l&#8217;ammissione di nuove prove (tanto più nel rito del lavoro, in cui le prove sono ammissibili anche d&#8217;ufficio), sicchè la previa trasparente presa di posizione delle parti sui fatti dedotti è funzionale all&#8217;operatività del principio di economia processuale e può rilevare anche ai fini delle valutazioni che il giudice deve adottare.</li>
<li>D&#8217;altra parte <strong>l&#8217;allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello</strong>, poichè essa non comporta l&#8217;introduzione nel giudizio di domande 0 eccezioni in senso stretto nuove, nè una loro modifica, ma si riferisce a un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d&#8217;ufficio (eccezione in senso lato).</li>
</ul>
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<p><a href="http://www.lexform.it/onere_contestazione"><img class="aligncenter size-full wp-image-3340" title="onere_contestazione" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2010/02/onere_contestazione.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile  sez. lav.,  02 novembre 2009, n. 23142</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Le lavoratrici in epigrafe indicate adivano il Tribunale di Lagonegro chiedendo la condanna dell&#8217;Inps all&#8217;adeguamento, in osservanza della giurisprudenza costituzionale, dell&#8217;indennità di disoccupazione agricola percepita, per l&#8217;anno specificato nel ricorso, nella misura di L. 800 giornaliere. Il Tribunale accoglieva la domanda condannando l&#8217;Istituto al pagamento di somme determinate oltre accessori calcolati della L. n. 412 del 1991, ex art. 6, comma 6, e rimborso delle spese del giudizio.<br />
L&#8217;Inps, rimasto contumace in primo grado, proponeva appello, in via preliminare eccependo la decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda; sosteneva infatti che l&#8217;Istituto aveva corrisposto la richiesta rivalutazione dell&#8217;indennità di disoccupazione agricola come da estratti contabili che produceva. Le lavoratrici proponevano appello incidentale.<br />
La Corte d&#8217;appello di Potenza accoglieva l&#8217;appello principale, rigettando le domande delle assicurate, e respingeva l&#8217;appello incidentale.<br />
In motivazione, esclusa l&#8217;applicabilità della decadenza ex art. 47, nel caso in cui, successivamente all&#8217;adempimento dell&#8217;istituto assicuratore, l&#8217;assicurato lamenti l&#8217;inesattezza nel quantum dell&#8217;adempimento, la Corte, riguardo al merito, riteneva che si dovesse ritenere adeguatamente provato l&#8217;avvenuto pagamento da parte dell&#8217;Inps, pur considerato che giustificatamente la difesa degli appellati aveva eccepito la tardività e quindi l&#8217;inammissibilità della produzione documentale comprovante tale pagamento. Riteneva avvenuto l&#8217;esatto adempimento in base sia a presunzioni semplici legate alla qualità del debitore, sia alla condotta processuale della controparte in primo grado e in appello. Infatti:<br />
- la deduzione circa l&#8217;intervenuto pagamento proveniva da un debitore che era depositario dell&#8217;interesse pubblico tutelato, oltre che un ente pubblico alieno da intenti speculativi;<br />
- i creditori non avevano contestato l&#8217;avvenuto pagamento, limitandosi ad una difesa di tipo processuale, incentrata sulla tardività della prova dell&#8217;adempimento;<br />
- gli stessi non avevano depositato in appello il fascicolo del primo grado e così non rimaneva comprovata la soddisfazione dell&#8217;onere di allegazione incombente sul creditore in ordine al pagamento di una sola parte della somma; peraltro l&#8217;estratto assicurativo menzionato nelle difese dei creditori era idoneo a provare l&#8217;avvenuta prestazione di giornate lavorative per anno, ma non forniva la prova diretta della percezione dell&#8217;indennità e del quantum corrisposto e di quello omesso;<br />
- la violazione dell&#8217;onere di allegazione risultava anche direttamente dal ricorso di primo grado, ove si specificava che dalle somme pretese avrebbero dovuto detrarsi, all&#8217;esito della prova, quelle effettivamente erogate dall&#8217;istituto; del resto, anche se il creditore è esonerato dalla prova dell&#8217;inadempimento, egli è comunque onerato dalla indicazione specifica dei fatti posti a base della domanda, cioè del dedotto inesatto adempimento.<br />
Rilevava poi la Corte che l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello principale determinava l&#8217;assorbimento dei motivi di appello incidentale, considerato in particolare che non vi era più ragione di discutere circa la misura delle spese liquidate dal giudice di primo grado a favore delle lavoratrici.<br />
Le assicurate propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L&#8217;Inps resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale condizionato, al quale le parti ricorrenti in via principale resistono con controricorso, seguito da memoria illustrativa in vista dell&#8217;udienza di discussione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).<br />
Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello con cui era stata lamentata la previsione, sulle somme oggetto di condanna, dei soli interessi, e non anche della rivalutazione monetaria, per il periodo decorrente dall&#8217;1.1.1992, con un&#8217;applicazione retroattiva della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, nonchè per omesso esame del motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio.<br />
Il motivo è palesemente infondato perchè entrambe le questioni, relative alla modalità di calcolo degli accessori per il ritardo nell&#8217;adempimento e alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, erano assorbite dal rigetto della domanda. Comunque le relative questioni rimangono assorbite dal rigetto dei successivi motivi di ricorso con la conseguente conferma della sentenza impugnata per quanto riguarda il rigetto della domanda.<br />
Il secondo motivo denuncia violazione dell&#8217;art. 97 Cost., dell&#8217;art. 115 c.p.c., degli artt. 2697, 2725, 2726 e 2729 c.c.. Si censura una parte degli argomenti impiegati dalla sentenza impugnata nel ritenere provati i pagamenti da parte dell&#8217;Inps. Si sostiene che la natura di ente pubblico del debitore, lungi dal poter fornire un indizio a favore del medesimo, comporta la necessità che la prova del pagamento sia fornita mediante quietanza, in applicazione del criterio del buon andamento che deve caratterizzare l&#8217;operato della p.a. ex art. 97 Cost., ed anche della regola secondo cui le pubbliche amministrazioni manifestano la propria volontà in forma vincolata ad substantiam (atti negoziali) o ad probationem (atti di scienza o meramente attuativi). Per questa stessa ragione non può rilevare nella specie la non contestazione, che non può riguardare fatti o atti per cui la legge richiede una particolare forma.<br />
Il terzo motivo denuncia violazione dell&#8217;art. 2967 c.c.. Si sostiene che la sentenza abbia erroneamente applicato le regole sulla distribuzione dell&#8217;onere della prova.<br />
Accennato preliminarmente che il rilievo da parte del giudice di appello di un difetto di allegazione di quanto esattamente ricevuto e ancora da ricevere da parte dei creditori era estraneo al tema posto dal motivo di appello dell&#8217;Inps, si lamenta che la Corte di merito abbia addossato ai creditori un onere probatorio in realtà ricadente sul debitore, sul quale grava la dimostrazione dell&#8217;adempimento (eventualmente esatto).<br />
Il quarto motivo denuncia illogica e insufficiente motivazione su un punto decisivo (il pagamento), anche per erronea interpretazione della domanda.<br />
Riguardo ai vari argomenti indicati nella motivazione, si osserva: a) la valorizzazione della qualità di ente pubblico dell&#8217;Inps è totalmente irrazionale, in quanto stravolge gli istituti dell&#8217;allegazione e della prova e assegna all&#8217;amministrazione un&#8217;odiosa forma di supremazia e privilegio; b) il motivo di appello non involgeva il diritto alla prestazione riconosciuto dalla sentenza di primo grado e quindi non vi era alcun onere degli appellati di depositare in appello la documentazione fornita in primo grado; c) non può attribuirsi rilievo alla mancata contestazione del pagamento, dato che, in conseguenza dell&#8217;opposizione alla prova, rilevatasi fondata, era superflua la difesa sul merito; d) quanto al rilievo della Corte di appello che in primo grado era mancata una compiuta allegazione, si ribadisce che la relativa indagine era superflua nel giudizio di appello, in cui il thema decidendum era limitato all&#8217;intervenuto pagamento e si osserva comunque che vi era stata una precisa quantificazione delle somme pretese, implicante la detrazione del percepito. Nè poteva attribuirsi rilievo alla frase sulla detrazione di somme di cui sarebbe eventualmente risultato il pagamento, riferibile a pagamenti futuri e comunque integrante una conclusione formulata con riferimento al c.d. principio di eventualità; e) la genericità dell&#8217;allegazione dell&#8217;Inps, priva di specificazioni circa il quantum versato, era inidonea a sorreggere la decisione poichè, stante la ritenuta inutilizzabilità della documentazione, non era possibile effettuare l&#8217;indispensabile verifica della coincidenza quantitativa dell&#8217;obbligo gravante sull&#8217;istituto con la somma che sarebbe stata pagata dallo stesso.<br />
Gli esposti tre motivi che precedono del ricorso principale vengono esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.<br />
Deve preliminarmente rilevarsi che in effetti la sentenza impugnata ha ritenuto che fosse avvenuto il pagamento delle somme oggetto della domanda non solo in base ad argomenti di prova per presunzioni ma anche in relazione al comportamento processuale degli attuali ricorrenti e in particolare in quello consistito nella non contestazione dell&#8217;allegato previo adempimento da parte dell&#8217;Inps.<br />
Tale ultimo rilievo è idoneo a costituire anche da solo una adeguata ratio decidendi della sentenza di appello. Premesso che nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato il principio che non è necessaria l&#8217;ulteriore prova dei fatti allegati da una parte a sostegno di una domanda, di una eccezione o di una difesa, che non siano stati adeguatamente e tempestivamente contestati dalla controparte, secondo le regole della scansione delle attività difensive dettate per i vari modelli processuali disciplinati dal codice di rito (cfr. Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. 11107/2007,12231/2007, 27596/2008) -, deve in particolare precisarsi che il principio di non contestazione è applicabile anche nella specie, sia perchè ne è stata rilevata dalla giurisprudenza una valenza generale nel processo (cfr. Cass. n. 12636/2005), sia, più specificamente, perchè ragioni analoghe a quelle alla base dell&#8217;onere di contestazione operante nella fase introduttiva del giudizio di primo grado sono rilevanti anche nella fase introduttiva del giudizio di appello. In quest&#8217;ultimo, ferma la non modificabilità della domanda, vi può essere l&#8217;esigenza delle parti di fare nuovamente il punto sui fatti rilevanti ai fini della decisione della causa, continuano ad operare i principi sulla valorizzazione della leale cooperazione delle parti, e il giudice può essere chiamato a valutazioni anche discrezionali circa l&#8217;ammissione di nuove prove (tanto più nel rito del lavoro, in cui le prove sono ammissibili anche d&#8217;ufficio), sicchè la previa trasparente presa di posizione delle parti sui fatti dedotti è funzionale all&#8217;operatività del principio di economia processuale e può rilevare anche ai fini delle valutazioni che il giudice deve adottare. D&#8217;altra parte l&#8217;allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, poichè essa non comporta l&#8217;introduzione nel giudizio di domande 0 eccezioni in senso stretto nuove, nè una loro modifica, ma si riferisce a un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d&#8217;ufficio (eccezione in senso lato).<br />
Tale ratio decidendi non ha formato oggetto di censure idonee e fondate.<br />
Infatti ai fini dell&#8217;applicabilità del principio di non contestazione non rilevano i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per presunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l&#8217;eventuale conferma dei fatti allegati. Peraltro neanche può ritenersi fondata la tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui non sarebbe ammessa la prova per presunzioni del pagamento delle prestazioni previdenziali da parte dell&#8217;Inps.<br />
Infatti la regola in base a cui il debitore il quale effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato con mezzi diversi da essa (così Cass. n. 1630/1973 e, specificamente, Cass. 10073/2007, 191/2008, 7158/2008, che hanno riesaminato la problematica esaminata da Cass. n. 1105/2007, richiamata dai ricorrenti, la quale comunque non aveva ritenuto imprescindibile la quietanza), visto che sarebbe necessaria un&#8217;apposita prescrizione di legge in tal senso, com&#8217;è quella relativa ai pagamenti eseguiti dallo Stato (pertanto non applicabile all&#8217;Inps), contenuta nella legge di contabilità generale (R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e nel relativo regolamento ( R.D. n. 827 del 1924, art. 26, e segg.).<br />
Non integra, poi, una censura idonea il rilievo finale di cui all&#8217;ultimo dei motivi in esame (riferito sub lett. e), non solo perchè in tale sede non è stata eccepita la genericità della allegazione sotto il profilo della conseguente non operatività dell&#8217;onere di contestazione, ma anche perchè della medesima censura e di una sua finalità di tal genere non vi è traccia nella parte del ricorso in cui si è proceduto alla puntualizzazione (sintesi) del motivo stesso, denunciante vizi di motivazione, ai fini della illustrazione del motivo secondo i moduli di chiarezza e specificazione indicati dall&#8217;art. 366 bis c.p.c..<br />
Le ulteriori censure formulate con il ricorso, in quanto non incidenti sulla ratio decidendi in esame, risultano prive di decisività e rimangono quindi assorbite.<br />
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.<br />
Il ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione di norme di diritto e specificamente del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3, lamenta che la ivi prevista decadenza sia stata ritenuta inapplicabile in caso di domande aventi ad oggetto la rivalutazione dell&#8217;importo dell&#8217;indennità di disoccupazione agricola in virtù della sentenza n. 497 del 1988 della Corte Costituzionale.<br />
Esso deve ritenersi assorbito, poichè il rigetto del ricorso principale comporta l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa sul merito, senza che a ciò osti il fatto che con il medesimo si deduca una questione avente in linea astratta rilievo pregiudiziale e rilevabile anche d&#8217;ufficio, qualora la stessa abbia formato oggetto di decisione da parte della sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 23019/2007).<br />
Si ritiene di compensare le spese del presente giudizio di legittimità, tenendo presente il diverso esito dei due gradi di merito e la non semplicità sul piano tecnico delle questioni in questa sede rilevanti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l&#8217;incidentale; compensa le spese.<br />
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009</p>
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		<title>Prime applicazioni del nuovo procedimento sommario di cognizione. Tribunale di Mondovì</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[Processo sommario cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[il processo sommario di cognizione]]></category>
		<category><![CDATA[onere di contestaizone]]></category>
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		<description><![CDATA[C&#8217;è praticamente buona parte della riforma del processo civile in questa ordinanza del Tribunale di Mondovì: processo sommario di cognizione, onere di contestazione, calendario del processo,  nuova procedura per la CTU. Insomma un bel compendio. Per il momento vi lascio alla lettura; avremo modo di commentarla in seguito.
TRIBUNALE DI MONDOVI&#8217;
Il Giudice Istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;è praticamente buona parte della riforma del processo civile</strong> in questa ordinanza del <a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-di-contestazione-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/prime-applicazioni-del-nuovo-procedimento-sommario-di-cognizione/">Tribunale di Mondovì</a>: processo sommario di cognizione, onere di contestazione, calendario del processo,  nuova procedura per la CTU. Insomma un bel compendio. Per il momento vi lascio alla lettura; avremo modo di commentarla in seguito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI MONDOVI&#8217;</strong></p>
<p>Il Giudice Istruttore</p>
<p>Sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 3.11.2009 nella causa iscritta al n. RG,</p>
<p>promossa con RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>• Rilevato che il sig. ha promosso azione revocatoria nei confronti di , nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;</p>
<p>• Considerato che i convenuti, costituendosi, non hanno sollevato eccezioni circa il rito scelto;</p>
<p>• Rilevato che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico;</p>
<p>• Considerato che l’art. 702-ter presuppone – per l’utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un’istruzione “non sommaria”;</p>
<p>• Ritenuto che la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti. Questa affermazione si giustifica con la considerazione che ai fini del rito in esame le cause non devono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l’istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l’istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, cosicché anche una causa teoricamente complessa &#8211; quale può essere una causa di responsabilità professionale o, come nel caso di specie, un’azione revocatoria – può essere decisa senza fare luogo ad un’istruttoria lunga e “formale”. Nel caso in esame, la causa ha prevalente natura documentale e necessita esclusivamente di ctu sul valore dell’immobile, che può essere eseguita con rapidità e senza necessità di complessi accertamenti.</p>
<p>• Quanto alle prove orali dedotte, esse si palesano inammissibili, per i seguenti motivi: l’attore non ha provveduto né ad idonea capitolazione delle circostanze di fatto di cui chiede l’accertamento, né all’indicazione nominativa dei testimoni. L’art. 702-bis c.p.c., mediante il rinvio all’art. 163 n. 5 c.p.c., richiede anche nel procedimento sommario di cognizione l’indicazione specifica dei mezzi di prova, il che non significa che l’attore può limitarsi ad una generica indicazione del mezzo di prova richiesto (prova testimoniale, giuramento, …), ma deve invece specificarlo, delimitandone l’oggetto e indicando le persone che devono compierlo. Oltre a ciò, non pare comunque che nella narrativa dell’atto di citazione vi siano circostanze di fatto rilevanti per la decisione, che siano state oggetto di specifica contestazione (ex art. 115 novellato) da parte dei convenuti.</p>
<p>• Le capitolazioni di prova enumerate dai convenuti, invece, sono inammissibili ai sensi dell’art. 2722 cod. civ. perché tendono a provare l’esistenza di un patto aggiunto – in relazione alla compravendita del 3.12.2008 &#8211; con stipulazione dello stesso antecedentene al rogito notarile. Quanto alla scrittura privata prodotta sub. 3 da parte convenuta, essa è priva di data certa, non è sottoscritta da parte di e non fornisce elementi validi ai fini della decisione in mancanza della produzione dell’atto di divisione cui fa riferimento (prima riga dopo il “PREMESSO”).</p>
<p>• In relazione all’istanza di esibizione della documentazione bancaria, svolta da parte attrice, si rileva che la stessa è eccessivamente indeterminata e che, comunque, era onere dei convenuti dare la prova di aver realmente provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita, dal momento che appare assai singolare un pagamento in contanti per una cifra non certo modesta (10.000 euro), considerato anche che non sono state indicate le modalità di reperimento della somma (peraltro prossima all’importo massimo movimentabile – ex lege anti riciclaggio &#8211; senza necessità di ricorrere ad assegni o bonifici).</p>
<p>• E’ ammissibile e rilevante, invece, la richiesta di ctu sul valore commerciale del bene oggetto di causa; sulla richiesta formulata dall’attore, peraltro, non vi è stata opposizione da parte dei convenuti. L’accertamento oggettivo del valore dell’immobile fornirà un elemento determinante ai fini della decisione della controversia.</p>
<p>• Ai fini di quanto previsto al punto che precede, si nomina consulente tecnico il geom. Geom. , con studio in Mondovì, autorizzandolo fin d’ora all’uso del mezzo proprio ed all’uso dell’aereo, per raggiungere il luogo ove si trova l’immobile (Regione Calabria). Ne dispone la comparizione per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30, avvisando le parti che – data la struttura deformalizzata dell’istruttoria e considerata la celerità che deve contraddistinguere il procedimento svolto nelle forme del rito sommario di cognizione &#8211; saranno accettate nomine di ctp solo fino all’udienza di giuramento e non saranno osservate le nuove procedure di cui all’art. 195 c.p.c., anche in virtù della semplicità ed unitarietà del quesito proposto. I ctp, dunque, avranno l’onere di partecipare attivamente al sopralluogo con il ctu e di evidenziare, in quella sede, le loro osservazioni in relazione al valore commerciale del bene.</p>
<p>• Il ctu avrà termine di giorni 30 dal giuramento per il deposito in cancelleria della relazione contenente una sommaria descrizione dell’immobile, la riproduzione fotografica dello stesso e la sua valutazione, con la motivazione delle conclusioni assunte e delle osservazioni svolte dai CTP nel corso delle operazioni peritali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>ogni altra istanza respinta,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p>Ctu per la valutazione dell’immobile sito in alla via , censito al catasto al n. , particella .</p>
<p>Convoca il ctu Geom. per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30.</p>
<p>Pone fin d’ora a carico solidale delle parti un anticipo di € 800,00, in considerazione delle elevate spese di trasferta.</p>
<p>Avvisa le parti che le stesse saranno invitate alla discussione immediata all’udienza successiva al deposito della ctu, che fin d’ora si fissa, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 81-bis disp. att. c.p.c., al 18.12.2009 h. 11.00.</p>
<p>Si adotta, pertanto, l’allegato calendario del processo.</p>
<p>Si comunichi alle parti costituite ed al ctu nominato.</p>
<p>Mondovì, lì 10/11/2009</p>
<p>Il Giudice (Paolo G. Demarchi)</p>
<p>Calendario del processo (r.g. 1184/2009)<br />
DATA<br />
ORA INCOMBENTE</p>
<p>10.11.2009<br />
10,30<br />
Giuramento ctu<br />
11.12.2009<br />
-<br />
Deposito ctu<br />
18.12.2009<br />
11.00<br />
Discussione</p>
<p>Il Giudice</p>
<p>Paolo G. Demarchi</p>
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		<title>Un&#8217;intervista sull&#8217;onere di contestazione</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[principio di non contestazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Collega Tiziano Solignani mi ha intervistato sull&#8217;onere di contestazione. Intervista scritta, &#8220;andata in onda in Internet&#8221; in diretta e ora visionabile in questo link.
Buona lettura!
http://www.tweeterview.com/published-tweeterview/4d544935
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Collega Tiziano Solignani</strong> mi ha intervistato sull&#8217;onere di contestazione. Intervista scritta, &#8220;andata in onda in Internet&#8221; in diretta e ora visionabile in questo link.</p>
<p>Buona lettura!</p>
<p><a href="http://www.tweeterview.com/published-tweeterview/4d544935">http://www.tweeterview.com/published-tweeterview/4d544935</a></p>
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		<title>Onere di contestazione dell’an: comprende anche il quantum?</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-di-contestazione-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/onere-di-contestazione-dell%e2%80%99an-comprende-anche-il-quantum/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[principio di contestazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 2002 nasce proprio per dirimere il contrasto in senso alle sezioni semplici in tema di effetti della contestazione dell’an sul quantum.
Al riguardo, come ricordato dalle S.U., si erano formati tre orientamenti:

secondo il primo la contestazione dell’an rendeva inutile la contestazione del quantum;
secondo il secondo la mancata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La famosa sentenza delle </strong><strong><a href="http://www.lexform.it/aggiornamenti/il-principio-di-non-contestazione-la-sentenza-fondamentale-delle-sezioni-unite-n-7612002/" target="_blank">Sezioni Unite n. 761 del 2002</a></strong> nasce proprio per dirimere il contrasto in senso alle sezioni semplici in tema di effetti della contestazione dell’an sul quantum.</p>
<p><strong>Al riguardo, come ricordato dalle S.U.</strong>, si erano formati tre orientamenti:</p>
<ul>
<li>secondo il primo la contestazione dell’an rendeva inutile la contestazione del quantum;</li>
<li>secondo il secondo la mancata contestazione del quantum costituiva argomento di prova;</li>
<li>secondo il terzo il quantum era del tutto indipendente dall’an pertanto in mancanza di specifica contestazione l’altra parte era esonerata dalla prova.</li>
</ul>
<p><strong>Per le S.U. nessuno di questi orientamenti merita adesione</strong> nella sua assolutezza <span id="more-2812"></span>in quanto la contestazione dell’an può riverberare effetti sul quantum a seconda dei casi. In particolare, occorre accertare se il quantum è astrattamente compatibile o meno con l’an.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Facciamo un esempio</strong>. Se Tizio agisce per vedere pagati gli straordinari e il convenuto si difende allegando che in realtà il rapporto va inquadrato nella prestazione d’opera, quella contestazione non rende superflua la contestazione del quantum in quanto la difesa non è incompatibile con la circostanza che l’attore ha comunque svolto attività lavorativa in quegli orari. Se, invece, il convenuto si difende dicendo che Tizio non ha proprio lavorato presso di lui, allora la contestazione dell’an ricomprende anche quella del quantum.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Facciamo un altro esempio</strong>. Sinistri stradali. Se il convenuto si difende affermando che la responsabilità è dell’attore e non prende posizione sul danno, questo diventa pacifico in quanto quella difesa non è incompatibile con l’esistenza di danni. Se, invece, il convenuto eccepisce di non essere per nulla entrato in collisione con il veicolo attoreo, né di avere in alcun modo provocato il sinistro, allora la contestazione del quantum non è necessaria.</p>
<p><strong>Questo il pensiero delle S.U. </strong>Va però segnalato che a leggere certe sentenze sembra che la Cassazione sia ritornata al terzo orientamento, quello cioè che ritiene sempre necessaria la contestazione. Così, si legge in Cass. 945/2006 che &#8220;<em>nel processo del lavoro, l&#8217;onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum &#8211; la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda &#8211; opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l&#8217;affermazione dell&#8217;erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell&#8217;esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all&#8217;attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato</em>&#8220;. (Cass., 7 luglio 1999 n. 7089; 8 aprile 2000 n. 4482; 29 maggio 2000 n. 7103).</p>
<p><strong>E’ davvero singolare come questa sentenza</strong> non solo si discosti dalla pronuncia delle S.U. ma addirittura la ignori completamente. Anche qui, allora, se vogliamo evitare sorprese, meglio contestare sempre e comunque anche il quantum. Con riferimento alla contestazione del quantum, trovate su Lexform del 23/10/2009 una sentenza del <a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-di-contestazione-e-non-conoscenza-dei-fatti-una-sentenza-del-tribunale-di-piacenza/" target="_blank">Tribunale di Piacenza</a> che ritiene provato il danno auto perché a fronte di una puntuale allegazione da parte dell&#8217;attore nulla era stato contestato dal convenuto che pure contestava la responsabilità.</p>
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		<title>Onere di contestazione e responsabilità dell’avvocato.</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere di contestazione]]></category>
		<category><![CDATA[principio di non contestazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Abbiamo visto che il soggetto tenuto a contestare è l’avvocato. E’ l’avvocato che sottoscrive gli atti difensivi dunque a lui spetta questo delicato e complesso onere. Ciò ha ovviamente  delle conseguenze di non  poco conto: se l’avvocato non contesta e il giudice decide in forza di questo atteggiamento processuale si presume una responsabilità professionale del difensore, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abbiamo visto che il soggetto tenuto a contestare è l’avvocato.</strong> E’ l’avvocato che sottoscrive gli atti difensivi dunque a lui spetta questo delicato e complesso onere. Ciò ha ovviamente  delle conseguenze di non  poco conto: se l’avvocato non contesta e il giudice decide in forza di questo atteggiamento processuale si presume una responsabilità professionale del difensore, il quale</p>
<p><span id="more-2781"></span>potrà liberarsi, ad esempio, dimostrando di avere contattato ripetutamente il cliente ma di non essere stato in grado di ottenere risposta, oppure provando di non aver ricevuto le informazioni nonostante l&#8217;espressa richiesta fatta al cliente.</p>
<p><strong>Questo ovviamente vale per gli atti successivi</strong> a quelli introduttivi. Difatti, l’omessa contestazione nella comparsa di costituzione è già di per sé un inadempimento contrattuale colposo, in quanto il difensore deve raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di redigere l’atto (salvo, ovviamente, che il cliente non voglia contestare). E’ dunque importante che il cliente abbia ben compreso il contenuto dell’atto avversario e sia stato messo in grado di replicare.</p>
<p><strong>A fronte di questo nuovo onere</strong>, ritengo pertanto opportuno che l’avvocato si cauteli in questo modo:</p>
<p style="padding-left: 30px;">- il cliente deve rilasciargli una dichiarazione sottoscritta in cui:<br />
a)  attesta di avere letto e compreso l’atto avversario;<br />
b) dichiara che l’atto preparato dal difensore contiene tutto quanto in fatto a sua conoscenza e che non ci sono omissioni nella ricostruzione dei fatti;<br />
- il cliente deve sottoscrivere la copia dell’atto che rimane nel fascicolo di studio.</p>
<p><strong>In questo modo il difensore</strong> è sufficientemente tutelato di fronte al cliente che un domani gli contesti di non aver allegato circostanze specifiche. Non dimentichiamo che a seguito della famosa sentenza delle S.U. del 2001, la n. 13533, spetta all’avvocato, come a qualsiasi debitore contrattuale, l’onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione.</p>
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