Lex & Formazione

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Articoli per 'Onere di contestazione'

Anche in appello sussiste l’onere di contestazione.

Postato in Appello, Diritto processuale civile, Onere di contestazione @ 8:00:01 da Mirco Minardi

Tizio agisce in giudizio per sentire condannare l’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola. L’INPS rimane contumace e viene condannato. Si costituisce in appello l’INPS il quale produce la documentazione attestante il pagamento. La Corte d’appello accoglie l’appello principale, rigettando le domande del ricorrente e respinge l’appello incidentale.

In motivazione afferma che si deve ritenere adeguatamente provato l’avvenuto pagamento da parte dell’Inps, pur considerato che giustificatamente la difesa degli appellati aveva eccepito la tardività e quindi l’inammissibilità della produzione documentale comprovante tale pagamento. Ritiene avvenuto Continua a leggere l’articolo »

Prime applicazioni del nuovo procedimento sommario di cognizione

Postato in Onere di contestazione, Processo sommario cognizione @ 11:35:31 da Mirco Minardi

C’è praticamente buona parte della riforma del processo civile in questa ordinanza del Tribunale di Mondovì: processo sommario di cognizione, onere di contestazione, calendario del processo,  nuova procedura per la CTU. Insomma un bel compendio. Per il momento vi lascio alla lettura; avremo modo di commentarla in seguito.

TRIBUNALE DI MONDOVI’

Il Giudice Istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 3.11.2009 nella causa iscritta al n. RG,

promossa con RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

• Rilevato che il sig. ha promosso azione revocatoria nei confronti di , nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;

• Considerato che i convenuti, costituendosi, non hanno sollevato eccezioni circa il rito scelto;

• Rilevato che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico;

• Considerato che l’art. 702-ter presuppone – per l’utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un’istruzione “non sommaria”;

• Ritenuto che la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti. Questa affermazione si giustifica con la considerazione che ai fini del rito in esame le cause non devono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l’istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l’istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, cosicché anche una causa teoricamente complessa – quale può essere una causa di responsabilità professionale o, come nel caso di specie, un’azione revocatoria – può essere decisa senza fare luogo ad un’istruttoria lunga e “formale”. Nel caso in esame, la causa ha prevalente natura documentale e necessita esclusivamente di ctu sul valore dell’immobile, che può essere eseguita con rapidità e senza necessità di complessi accertamenti.

• Quanto alle prove orali dedotte, esse si palesano inammissibili, per i seguenti motivi: l’attore non ha provveduto né ad idonea capitolazione delle circostanze di fatto di cui chiede l’accertamento, né all’indicazione nominativa dei testimoni. L’art. 702-bis c.p.c., mediante il rinvio all’art. 163 n. 5 c.p.c., richiede anche nel procedimento sommario di cognizione l’indicazione specifica dei mezzi di prova, il che non significa che l’attore può limitarsi ad una generica indicazione del mezzo di prova richiesto (prova testimoniale, giuramento, …), ma deve invece specificarlo, delimitandone l’oggetto e indicando le persone che devono compierlo. Oltre a ciò, non pare comunque che nella narrativa dell’atto di citazione vi siano circostanze di fatto rilevanti per la decisione, che siano state oggetto di specifica contestazione (ex art. 115 novellato) da parte dei convenuti.

• Le capitolazioni di prova enumerate dai convenuti, invece, sono inammissibili ai sensi dell’art. 2722 cod. civ. perché tendono a provare l’esistenza di un patto aggiunto – in relazione alla compravendita del 3.12.2008 – con stipulazione dello stesso antecedentene al rogito notarile. Quanto alla scrittura privata prodotta sub. 3 da parte convenuta, essa è priva di data certa, non è sottoscritta da parte di e non fornisce elementi validi ai fini della decisione in mancanza della produzione dell’atto di divisione cui fa riferimento (prima riga dopo il “PREMESSO”).

• In relazione all’istanza di esibizione della documentazione bancaria, svolta da parte attrice, si rileva che la stessa è eccessivamente indeterminata e che, comunque, era onere dei convenuti dare la prova di aver realmente provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita, dal momento che appare assai singolare un pagamento in contanti per una cifra non certo modesta (10.000 euro), considerato anche che non sono state indicate le modalità di reperimento della somma (peraltro prossima all’importo massimo movimentabile – ex lege anti riciclaggio – senza necessità di ricorrere ad assegni o bonifici).

• E’ ammissibile e rilevante, invece, la richiesta di ctu sul valore commerciale del bene oggetto di causa; sulla richiesta formulata dall’attore, peraltro, non vi è stata opposizione da parte dei convenuti. L’accertamento oggettivo del valore dell’immobile fornirà un elemento determinante ai fini della decisione della controversia.

• Ai fini di quanto previsto al punto che precede, si nomina consulente tecnico il geom. Geom. , con studio in Mondovì, autorizzandolo fin d’ora all’uso del mezzo proprio ed all’uso dell’aereo, per raggiungere il luogo ove si trova l’immobile (Regione Calabria). Ne dispone la comparizione per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30, avvisando le parti che – data la struttura deformalizzata dell’istruttoria e considerata la celerità che deve contraddistinguere il procedimento svolto nelle forme del rito sommario di cognizione – saranno accettate nomine di ctp solo fino all’udienza di giuramento e non saranno osservate le nuove procedure di cui all’art. 195 c.p.c., anche in virtù della semplicità ed unitarietà del quesito proposto. I ctp, dunque, avranno l’onere di partecipare attivamente al sopralluogo con il ctu e di evidenziare, in quella sede, le loro osservazioni in relazione al valore commerciale del bene.

• Il ctu avrà termine di giorni 30 dal giuramento per il deposito in cancelleria della relazione contenente una sommaria descrizione dell’immobile, la riproduzione fotografica dello stesso e la sua valutazione, con la motivazione delle conclusioni assunte e delle osservazioni svolte dai CTP nel corso delle operazioni peritali.

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta,

DISPONE

Ctu per la valutazione dell’immobile sito in alla via , censito al catasto al n. , particella .

Convoca il ctu Geom. per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30.

Pone fin d’ora a carico solidale delle parti un anticipo di € 800,00, in considerazione delle elevate spese di trasferta.

Avvisa le parti che le stesse saranno invitate alla discussione immediata all’udienza successiva al deposito della ctu, che fin d’ora si fissa, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 81-bis disp. att. c.p.c., al 18.12.2009 h. 11.00.

Si adotta, pertanto, l’allegato calendario del processo.

Si comunichi alle parti costituite ed al ctu nominato.

Mondovì, lì 10/11/2009

Il Giudice (Paolo G. Demarchi)

Calendario del processo (r.g. 1184/2009)
DATA
ORA INCOMBENTE

10.11.2009
10,30
Giuramento ctu
11.12.2009
-
Deposito ctu
18.12.2009
11.00
Discussione

Il Giudice

Paolo G. Demarchi

Un’intervista sull’onere di contestazione

Postato in Onere di contestazione @ 11:07:11 da Mirco Minardi

Il Collega Tiziano Solignani mi ha intervistato sull’onere di contestazione. Intervista scritta, “andata in onda in Internet” in diretta e ora visionabile in questo link.

Buona lettura!

http://www.tweeterview.com/published-tweeterview/4d544935

Onere di contestazione dell’an: comprende anche il quantum?

Postato in Onere di contestazione @ 7:00:37 da Mirco Minardi

La famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 2002 nasce proprio per dirimere il contrasto in senso alle sezioni semplici in tema di effetti della contestazione dell’an sul quantum.

Al riguardo, come ricordato dalle S.U., si erano formati tre orientamenti:

  • secondo il primo la contestazione dell’an rendeva inutile la contestazione del quantum;
  • secondo il secondo la mancata contestazione del quantum costituiva argomento di prova;
  • secondo il terzo il quantum era del tutto indipendente dall’an pertanto in mancanza di specifica contestazione l’altra parte era esonerata dalla prova.

Per le S.U. nessuno di questi orientamenti merita adesione nella sua assolutezza Continua a leggere l’articolo »

Onere di contestazione e responsabilità dell’avvocato.

Postato in Onere di contestazione @ 7:00:38 da Mirco Minardi

Abbiamo visto che il soggetto tenuto a contestare è l’avvocato. E’ l’avvocato che sottoscrive gli atti difensivi dunque a lui spetta questo delicato e complesso onere. Ciò ha ovviamente  delle conseguenze di non  poco conto: se l’avvocato non contesta e il giudice decide in forza di questo atteggiamento processuale si presume una responsabilità professionale del difensore, il quale

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Protetto: Perchè la non contestazione non è una prova legale.

Postato in Diritto processuale civile, Onere di contestazione, Riforma processo civile 2009, riforma 2009 codice di rito, riforma processo civile, riforma processo civile disciplina transitoria @ 6:00:25 da Mirco Minardi

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Protetto: Onere di contestazione e non conoscenza dei fatti: una sentenza del Tribunale di Piacenza

Postato in Diritto processuale civile, Onere di contestazione @ 6:00:50 da Mirco Minardi

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Protetto: Prime applicazioni dell’onere di contestazione: contratti che debbono farsi per iscritto ad substantiam

Postato in Diritto processuale civile, Onere di contestazione @ 6:00:40 da Mirco Minardi

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Onere di contestazione: le prime applicazioni

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Onere di contestazione @ 6:00:15 da Mirco Minardi

Arrivano le prime applicazioni del principio di non contestazione (nei prossimi giorni ne pubblicheremo delle altre), anche relativamente alle cause già pendenti; ma questo è l’effetto, come previsto, del consolidamento del principio di diritto vivente così come autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza 761/2002.

Nel caso in esame, il Tribunale di Ancona rigetta la richiesta di interrogatorio e prova testimoniale in quanto le circostanze dedotte, oltre ad essere ammesse implicitamente, non sono state specificatamente contestate dall’altra parte.

TRIBUNALE DI ANCONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice Istruttore,

omissis

rilevato

che …

che le prove per testi e interrogatorio formale richieste dall’opposto nella memoria 27/04/2009 non vanno ammesse, in quanto parte opponente, dichiarando che “le circostanze possono essere rinvenute oltre che nella documentazione già in atti nei vari verbali di assemblea”, riconosce implicitamente la veridicità delle circostanze medesime, comunque non specificatamente contestate….omissis

Ancona, 13/10/2009

Onere di contestazione e ammissione di fatti: un paradosso ancora irrisolto

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Onere di contestazione, Riforma processo civile 2009, riforma 2009 codice di rito, riforma processo civile, riforma processo civile disciplina transitoria @ 6:00:26 da Mirco Minardi

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Stiamo per concludere il nostro viaggio attorno al nuovo istituto della contestazione (art. 115, primo comma). Oggi parliamo di un fatto singolare.

Abbiamo visto che:

  • le parti hanno l’onere di contestare specificatamente i fatti allegati ex adverso;
  • la non contestazione o la contestazione generica rende il fatto pacifico e non più gravata la parte dall’onere della prova.

Ma quale soggetto processuale ha l’onere di contestare? E’ ovvio, il difensore, salvi i limitati casi in cui la parte non si avvale dell’assistenza tecnica dell’avvocato. Dunque è il difensore ad avere il compito di contestare specificatamente, circostanza questa che apre un nuovo fronte di possibili infrazioni contrattuali nel mandato cliente-avvocato e che impone una riflessione sul c.d. flusso di informazioni e onere della prova. Chiudiamo però  Continua a leggere l’articolo »