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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Onere della prova</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Onere della prova e animali ex art. 2052: Furia cavallo del west!</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[animali e onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>

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		<description><![CDATA[Una giovane amazzone, mentre partecipa ad una lezione di equitazione organizzata dal Gruppo Ippico &#8230;., compiendo una escursione all&#8217;esterno del recinto di maneggio, era disarcionata da uno scatto improvviso del cavallo e riportava lesioni gravi (30%).
Proposta azione di risarcimento la domanda veniva rigettata in primo e secondo grado. Ricorre in appello l&#8217;amazzone e la Corte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una giovane amazzone</strong>, mentre partecipa ad una lezione di equitazione organizzata dal Gruppo Ippico &#8230;., compiendo una escursione all&#8217;esterno del recinto di maneggio, era disarcionata da uno scatto improvviso del cavallo e riportava lesioni gravi (30%).</p>
<p><strong>Proposta azione di risarcimento</strong> la domanda veniva rigettata in primo e secondo grado. Ricorre in appello l&#8217;amazzone e la Corte accoglie il ricorso.</p>
<p><strong>L&#8217;art. 2052 stabilisce che</strong> &#8220;Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall&#8217;animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito&#8221;. Pertanto l&#8217;attore danneggiato deve provare:</p>
<ul>
<li>a) l&#8217;evento dannoso;</li>
<li>b) il nesso di causalità tra evento dannoso ed animale;</li>
<li>c) il nesso di causalità tra evento dannoso e danno risarcibile.</li>
</ul>
<p><strong>Il proprietario o il custode</strong> si libera con <span id="more-3094"></span>la prova del caso fortuito. Non basta dunque dimostrare la diligenza nella custodia dell&#8217;animale, essendo necessario quel fattore imprevisto ed imprevedibile, anche riconducibile al danneggiato stesso o a un terzo, che interrompe il nesso di causalità.</p>
<p><strong>Per la Corte la fondatezza del secondo e terzo motivo</strong> del ricorso principale (e l&#8217;infondatezza dei contrapposti motivi del ricorso incidentale) deriva dall&#8217;errata valutazione della condotta della principiante in relazione al potere di governo del Centro Ippico, che utilizzava i cavalli a fine di lucro, e che in relazione alla pericolosità dell&#8217;animale ed alla inesperienza della principiante, doveva adottare le necessarie misure di cautela e di accompagnamento, ad evitare che il passaggio dal passo al trotto in terreno aperto, potesse provocare la probabile caduta del cavaliere inesperto, come puntualmente accaduto. (cfr. per un caso analogo Cass. 17 ottobre 2002 n. 14743 e Cass. 9 gennaio 2002 n. 200).</p>
<p><strong>Ed in vero le prove orali</strong>, riprodotte dalla ricorrente, evidenziavano la responsabilità del Gruppo Ippico, e la pericolosità obbiettiva del percorso al di fuori dei limiti del recinto, allorchè la amazzone venne a perdere il controllo del cavallo, finendo disarcionata. La danneggiata aveva dato così sia la prova del nesso di causalità tra l&#8217;evento di danno e le lesioni subite, mentre il Centro Ippico non aveva dato la prova del caso fortuito come evento imprevedibile e non prevenibile,riferito ad una condotta scriteriata della giovane cavallerizza. (cfr. per un caso simile: Cass. 22 febbraio 2000 n. 1971).</p>
<p><strong>Il principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio</strong> è dunque il seguente: &#8220;in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dello animale (nella specie Centro Ippico che utilizza il cavallo a fini di lucro) per sottrarsi alla responsabilità presunta ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo in equivoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell&#8217;animale, del suo cavaliere ed il danno causato&#8221;. Tale principio determina la necessità di una corretta motivazione in punto di valutazione delle prove, tenendo conto della compatibilità delle lesioni rispetto agli esiti della caduta, secondo le indicazioni delle consulenze in atti.</p>
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		<title>Onere della prova e rovina di edificio art. 2053 c.c.: un cancello fuori dai binari</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[rovina di edificio ed onere della prova]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 2053 c.c. stabilisce che &#8220;Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione&#8221;.
La responsabilità de qua costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;art. 2053 c.c. stabilisce che</strong> &#8220;Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione&#8221;.</p>
<p><strong>La responsabilità </strong><strong><em>de qua</em></strong> costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che agisca per il risarcimento dei danni ex art. 2053 c.c., l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di rovina dell&#8217;edificio altrui, grava sul proprietario dell&#8217;edificio l&#8217;onere di fornire la prova specifica dell&#8217;insussistenza della colpa, dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione. (Cass. 8 settembre 1998 n. 8876, 12 marzo 2004 n. 5127).</p>
<p><strong>Pertanto</strong>, sull&#8217;attore <span id="more-3087"></span>danneggiato grava:</p>
<ul>
<li>l&#8217;onere di provare l&#8217;evento dannoso;</li>
<li>l&#8217;onere di provare il nesso di causalità tra evento dannoso e la rovina dell&#8217;edificio;</li>
<li>l&#8217;onere di provare il nesso di causalità tra evento dannoso e danno risarcibile.</li>
</ul>
<p><strong>Grava sul proprietario l&#8217;onere di provare</strong> che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.</p>
<p><strong>Benché la norma non ne faccia menzione</strong>, ai fini dell&#8217;esonero dalla responsabilità, è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.</p>
<p><strong>E&#8217; inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario</strong> e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell&#8217;immobile o di parte di esso. (In questo senso cfr. Cass. 14 ottobre 2005 n. 19975).</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;La responsabilità da rovina di edificio costituisce una ipotesi di responsabilità a titolo di colpa presunta, atteso che, una volta assolto da parte del danneggiato, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2053 c.c., l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del danno ed il nesso di causalità con lo stato di rovina dell&#8217;edificio altrui, grava sul proprietario dell&#8217;edificio l&#8217;onere di fornire la prova specifica dell&#8217;insussistenza della colpa, dimostrando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione (della quale si postula quindi la doverosità) o a vizio di costruzione.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Pur in assenza di uno specifico riferimento, ai fini dell&#8217;esonero dalla responsabilità, è consentità anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.</p>
<p style="padding-left: 30px;">(Nella specie la Corte, facendo propri i principi suindicati, ha confermato la responsabilità degli albergatori per i <span style="text-decoration: underline;"><strong>danni occorsi ad un bambino, travolto da un cancello metallico della struttura alberghiera che era fuoriuscito dai binari</strong></span>. A detta della Corte, gli albergatori non erano stati in grado di provare né il difetto di manutenzione del cancello né il caso fortuito)&#8221;, Cass. 2481/2009.</p>
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		</item>
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		<title>Onere della prova e scontro tra veicoli art. 2054 c.c.: un pazzo contromano</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/circolazione-stradale/onere-della-prova-e-scontro-tra-veicoli/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/circolazione-stradale/onere-della-prova-e-scontro-tra-veicoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[presunzione di colpa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità ex art. 2054]]></category>

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		<description><![CDATA[Il primo comma dell&#8217;art. 2054 c.c. stabilisce che &#8220;il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il primo comma dell&#8217;art. 2054 c.c. stabilisce che</strong> &#8220;il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli&#8221;.</p>
<p><strong>Tradizionalmente,  in giurisprudenza</strong> <strong>si afferma <span style="font-weight: normal;">che l&#8217;accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta <span id="more-3082"></span>il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, essendo a tal fine necessario che l&#8217;altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione.</span></strong></p>
<p><strong>Tuttavia, la colpa esclusiva di un conducente</strong> per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo &#8211; liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall&#8217;onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo &#8211; può risultare indirettamente dall&#8217;accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l&#8217;evento dannoso: in questo senso Cass. 18 febbraio 1998 n. 1724. In altre parole, l&#8217;accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l&#8217;altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonchè dall&#8217;onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 aprile 1988 n. 2834).</p>
<p><strong>La prova liberatoria per il superamento</strong><strong> della presunzione</strong> non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell&#8217;incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l&#8217;accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell&#8217;evento dannoso con il comportamento dell&#8217;altro conducente (Cass. 23 agosto 1990 n. 8622).</p>
<p><strong>Per tali motivi, nella sentenza n. 9550/2009</strong>, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con cui, senza adeguata motivazione, i giudici hanno ritenuto la presunzione di pari responsabilità a carico dei due conducenti osservando che il ricorrente &#8211; che pur procedeva nel senso di marcia consentito &#8211; nulla aveva dimostrato in ordine alla velocità osservata al momento dell&#8217;incidente ed alla effettuazione di manovre concrete, atte ad evitare l&#8217;incidente. In tal modo, tuttavia, ad avviso del Collegio il giudice di appello non si era affatto posto il problema &#8211; che pure avrebbe dovuto affrontare e risolvere &#8211; se, in ipotesi, data anche la gravità della infrazione compiuta dal conducente della vettura antagonista (il quale procedeva in senso vietato di marcia in una strada a senso unico) &#8211; il comportamento posto in essere da questo conducente fosse stato causa esclusiva del verificarsi dell&#8217;incidente.</p>
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		<item>
		<title>Onere della prova e responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.: la solita insidia stradale</title>
		<link>http://www.lexform.it/aggiornamenti/onere-della-prova-e-responsabilita-da-cose-in-custodia-ex-art-2051-c-c/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/aggiornamenti/onere-della-prova-e-responsabilita-da-cose-in-custodia-ex-art-2051-c-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[cose in custodia]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità da cose in custodia]]></category>

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		<description><![CDATA[Le argomentazioni che abbiamo svolto in tema di responsabilità da attività pericolose possono essere trasportate anche al tema della responsabilità da cose in custodia.
L&#8217;art. 2051 c.c. stabilisce che &#8220;Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito&#8221;.
L&#8217;attore pertanto ha l&#8217;onere di provare:

la relazione di custodia tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le argomentazioni che abbiamo svolto in tema di </strong><strong><a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-della-prova-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/onere-della-prova-e-responsabilita-per-attivita-pericolose-ex-art-2050-c-c/" target="_blank">responsabilità da attività pericolose</a></strong> possono essere trasportate anche al tema della responsabilità da cose in custodia.</p>
<p><strong>L&#8217;art. 2051 c.c. stabilisce che</strong> &#8220;Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito&#8221;.</p>
<p><strong>L&#8217;attore pertanto ha l&#8217;onere di provare</strong>:</p>
<ol>
<li>la relazione di custodia tra convenuto e cosa;</li>
<li>l&#8217;evento dannoso;</li>
<li>il nesso di causalità tra l&#8217;evento dannoso e la cosa custodita;</li>
<li>il nesso di causalità tra evento dannoso e danno (patrimoniale e/o non patrimoniale).</li>
</ol>
<p><strong>Fornite queste prove, il convenuto avrà l&#8217;onere di provare il caso fortuito</strong>. Prendiamo la classica ipotesi di danno da insidia stradale. L&#8217;attore dovrà dimostrare:</p>
<ol>
<li>la relazione di custodia tra convenuto e strada;</li>
<li>la caduta;</li>
<li>il nesso di causalità tra caduta e insidia stradale;</li>
<li>il nesso di causalità tra caduta e danno.</li>
</ol>
<p><strong>Il custode della cosa, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità</strong> posta a suo carico, ha l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del caso fortuito che consiste in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal carattere imprevedibile <span id="more-3067"></span>ed eccezionale, che può concretizzarsi anche nel comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l&#8217;evento dannoso che si è verificato. Una volta accertata la sussistenza del caso fortuito, e cioè una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l&#8217;evento dannoso, resta esclusa non solo la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche una responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. civ. 22807/2009).</p>
<p><strong>In tema di insidia stradale</strong>, di recente (Cass. 20754/2009) la S.C. ha affermato il principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa (e sia in grado di esplicare riguardo ad essa) un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.</p>
<p><strong>S&#8217;è ulteriormente precisato:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">a) che per le strade aperte al traffico l&#8217;ente proprietario si trova certamente in tale situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (il cui onere probatorio grava sul danneggiato);</p>
<p style="padding-left: 30px;">b) che è comunque configurabile la responsabilità dell&#8217;ente pubblico custode, salvo che quest&#8217;ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;</p>
<p style="padding-left: 30px;">c) che l&#8217;ente proprietario non può far nulla quando la situazione all&#8217;origine del danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest&#8217;ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall&#8217;art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.</p>
<p><strong>Si è concluso</strong>, in sintesi:</p>
<ul>
<li>a) che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale e applicabile l&#8217;art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo &#8220;immanentemente&#8221; connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa;</li>
<li>b) che, nonostante l&#8217;attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, la suddetta situazione non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).</li>
</ul>
<p><strong>Ancor più di recente si è quindi sostenuto</strong>, a ulteriore specificazione dei criteri sin qui elaborati, che ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, quale quella verificatasi nella specie (frana), occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l&#8217;evento di danno e che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli analoghi eventi che lo abbiano in precedenza interessato (Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Onere della prova nelle azioni di responsabilità dell&#8217;avvocato.</title>
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		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-della-prova-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/onere-della-prova-nelle-azioni-di-responsabilita-dellavvocato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[responsabillità dell'avvocato]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle azioni di responsabilità contrattuale promosse contro un avvocato il cliente ha fondamentalmente l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del titolo (contratto di mandato professionale). Dovrà poi allegare in maniera specifica l&#8217;inadempimento dell&#8217;avvocato; &#8220;specifica&#8221; significa che dovrà indicare in cosa è consistito l&#8217;inadempimento, non potendo bastare, ad esempio, il semplice riferimento alla soccombenza nella lite. Spetterà invece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nelle azioni di responsabilità contrattuale promosse contro un avvocato</strong> il cliente ha fondamentalmente l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del titolo (contratto di mandato professionale). Dovrà poi allegare in maniera specifica l&#8217;inadempimento dell&#8217;avvocato; &#8220;specifica&#8221; significa che dovrà indicare in cosa è consistito l&#8217;inadempimento, non potendo bastare, ad esempio, il semplice riferimento alla soccombenza nella lite. Spetterà invece al professionista, conformemente all&#8217;insegnamento delle S.U. (sent. 13533/2001) l&#8217;onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione.</p>
<p><strong>Perché allora si parla di doppia causalità?</strong> Se ne parla, ad esempio, in caso di azione di responsabilità fondata sulla soccombenza processuale. In tal caso il cliente deve allegare:</p>
<ul>
<li>che la negligenza, imprudenza, imperizia o il dolo dell&#8217;avvocato ha prodotto la soccombenza (1° nesso causale);</li>
<li>(e deve provare) che qualora la prestazione fosse stata diligentemente eseguita il cliente avrebbe ottenuto il bene della vita (2° nesso causale).</li>
</ul>
<p><strong>Per la verità c&#8217;è una certa resistenza nella giurisprudenza </strong>di legittimità ad estendere i principi affermati dalle S.U. anche al tema <em>de quo</em>. Non è raro infatti trovare sentenze che affermano in capo al cliente l&#8217;onere di provare l&#8217;inadempimento dell&#8217;avvocato, oppure altre che in tema di causalità utilizzano il criterio della &#8220;certezza morale&#8221; anziché quello del &#8220;più probabile che non&#8221;.</p>
<p><strong>Il danno risarcibile</strong>, come sempre, va provato da chi lo invoca e questo in tutti i tipi di azioni, contrattuali ed extracontrattuali.</p>
<p><strong>Facciamo dunque un esempio</strong>. Tizio cita l&#8217;Avv. Caio addebitandogli di avergli comunicato il deposito della sentenza che lo vedeva soccombente in primo grado dopo il termine di scadenza per impugnare. Tizio dovrà:</p>
<ul>
<li>provare l&#8217;esistenza del mandato;</li>
<li>allegare l&#8217;inadempimento (mancata comunicazione della sentenza);</li>
<li>provare che l&#8217;appello, ove coltivato, avrebbe permesso di ottenere un determinato bene della vita.</li>
</ul>
<p><strong>Non è andata così ai protagonisti della vicenda</strong> decisa da Cass. civ. n. 12354 del 27.5.2009 che hanno omesso di provare che l&#8217;appello, ove proposto, avrebbe permesso loro di ottenere un bene della vita. La sentenza è leggibile su <a href="http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_27_5_2009_12354_responsabilita_avvocato_appello_plenteda.html" target="_blank">www.plentedamaggiulli.it</a> con nota dell&#8217;Avv. Raffaele Plenteda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/onere-della-prova-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/onere-della-prova-nelle-azioni-di-responsabilita-dellavvocato/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Onere della prova e responsabilità per attività pericolose ex art. 2050 c.c.: occhio alle lampadine.</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;art. 2050 c.c. è intitolato &#8220;Rsponsabilità per l&#8217;esercizio di attività pericolose&#8221; e stabilisce:
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un&#8217;attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
L&#8217;attore pertanto avrà l&#8217;onere di provare:

l&#8217;evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;art. 2050 c.c. è intitolato &#8220;Rsponsabilità per l&#8217;esercizio di attività pericolose&#8221; e stabilisce</strong>:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un&#8217;attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.</p>
<p><strong>L&#8217;attore pertanto</strong> avrà l&#8217;onere di provare:</p>
<ol>
<li>l&#8217;evento dannoso;</li>
<li>la natura pericolosa dell&#8217;attività esercitata;</li>
<li>il nesso di causalità tra attività pericolosa e evento dannoso;</li>
<li>il nesso di causalità tra evento dannoso e danno.</li>
</ol>
<p><strong>Il convenuto avrà invece l&#8217;onere di provare</strong> di avere adottato tutte le misure <span id="more-3064"></span>idonee ad evitare il danno.</p>
<p><strong>E&#8217; bene evidenziare che la natura pericolosa</strong> dell&#8217;attività esercitata non ha alcuna influenza sul nesso di causalità tra attività ed evento che, pertanto, dovrà essere rigorosamente provato dall&#8217;attore.</p>
<p><strong>Vediamo questo esempio.</strong> Dopo l&#8217;esecuzione di un impianto elettrico in una abitazione, a distanza di una settimana scoppia un incendio. I proprietari citano l&#8217;elettricista. Avranno l&#8217;onere di provare:</p>
<ol>
<li>l&#8217;evento dannoso (l&#8217;incendio)</li>
<li>la natura pericolosa dell&#8217;attività (impiantistica elettrica)</li>
<li>il nesso tra l&#8217;esecuzione dell&#8217;impianto e l&#8217;incendio;</li>
<li>il nesso tra incendio e danni.</li>
</ol>
<p><strong>Il convenuto, dopo che l&#8217;attore avrà assolto i propri oneri,</strong> dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure per evitare il danno.</p>
<p><strong>Nel caso analogo deciso dalla Suprema Corte</strong>, però, per i giudici non era stato dimostrato che l&#8217;incendio fosse stato provocato dall&#8217;esecuzione dell&#8217;impianto elettrico. Per tale motivo hanno rigettato la domanda. La Corte ha ricordato come la presunzione di responsabilità non può esonerare l&#8217;attore dall&#8217;onere della prova del nesso di causalità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile  sez. II, 09 marzo 2006, n. 5080</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>M., F. e R.R., nonchè M.A., con atto di citazione notificato il 15 novembre 1988, convennero la Impianti Elettrici Omega di Marcato Giuseppe e C. s.n.c. innanzi al tribunale di Bassano del Grappa per sentirla condannare a risarcire loro i danni, in corso di giudizio quantificati in L. 105.540.000, che assumevano di avere subito a causa di un incendio che aveva devastata la loro cosa di abitazione e che era stato determinato da imperizia ed imprudenza della convenuta nella installazione dell&#8217;impianto elettrico della mansarda della abitazione.<br />
Esposero gli attori che entrambe le possibili fonti di innesco ipotizzate dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo consentivano di attribuire, con certezza, alla convenuto la responsabilità dell&#8217;incendio.<br />
La convenuta resistè alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondato ed, adducendo di avere eseguito l&#8217;opera in conformità alle prescrizioni del direttore dei lavori, Arch. L.C., chiese ed ottenne di chiamarlo in causa unitamente alla S.A.I. &#8211; Soc. di Assicurazione Industriale s.p.a., proprio assicuratore contro il rischio di responsabilità civile. Propose, inoltre, domanda riconvenzionale volta al pagamento del saldo del corrispettivo dell&#8217;appalto nella misura di L. 29.589.000. La S.A.I. oppose: a) l&#8217;inoperatività della copertura assicurativa per essersi, l&#8217;incendio, verificato dopo l&#8217;ultimazione dei lavori; b) la mancanza di responsabilità dell&#8217;assicurata; c) il limite del massimale della polizza, pari a L. 50.000.000. Intervenne volontariamente in causa la Assicurazioni Generali s.p.a. per esercitare, nei confronti della convenuta, l&#8217;azione di surrogazione per l&#8217;indennizzo di L. 21.158.000 corrisposto agli attori in dipendenza del sinistro.<br />
L&#8217;adito tribunale rigettò la domanda principale e, quindi, quella proposta dalla Assicurazioni Generali s.p.a. ed accolse la riconvenzionale, condannando gli attori a versare alla convenuta la somma di L. 29.589.000 con gli interessi al tasso medio del 10% annuo dalla domanda al saldo.<br />
La decisione del tribunale, impugnata, con appello principale, dai consorti R./ M. e, con appelli incidentali, dalla convenuta, trasformatasi in Omega Impianti Elettrici s.r.l., e dalla Assicurazioni Generali s.p.a., è stata confermata, con sentenza resa in data 19 settembre 2001, dalla Corte d&#8217;appello di Venezia.<br />
Ha osservato il giudice d&#8217;appello che non v&#8217;era prova certa che le modalità di innesco dell&#8217;incendio corrispondessero a quelle sostenute dagli appellanti, secondo cui, poichè la lampada pendeva all&#8217;altezza del viso per chi si fosse diretto verso il bagno della mansarda, era facilmente prevedibile l&#8217;eventualità che taluno potesse esseri indotta a sollevarla, adagiandola sul soprastante trave del coperto. Tali modalità erano state solo ipotizzate come le più probabili dalla C.T.U. tra le varie ipotizzagli.<br />
Peraltro, ad avviso della corte di merito, non poteva configurarsi a carico dell&#8217;appaltatore l&#8217;obbligo di conferire all&#8217;opera caratteristiche idonee ad impedirne un uso dissennato o imprudente. A tali rilievi andava aggiunta la considerazione che l&#8217;incendio si era verificato a distanza di alcune settimane dal completamento dell&#8217;opera.<br />
Sicchè, anche con riferimento alla dedotta violazione dell&#8217;art. 2050 cod. civ., l&#8217;evento verificatosi andava ricollegato ad un fattore causale successivo, dotato di autonoma efficienza eziologica, piuttosto che ai rischi normalmente all&#8217;attività svolta dalla convenuta.<br />
Tali considerazioni, secondo la Corte d&#8217;appello, riguardando l&#8217;esistenza stessa del vizio e la causa dell&#8217;incendio, assorbivano la censura degli attori, secondo cui la presa in consegna dell&#8217;opera da parte dei committenti non equivaleva ad accettazione della stessa.<br />
Quanto alla domanda riconvenzionale, il giudice di appello ha ritenuto che il credito dell&#8217;appaltatrice fosse maturato per esservi stata consegna dell&#8217;opera e per averla gli appaltanti ricevuta senza esprimere riserve, per cui, ai sensi dell&#8217;art. 1655 cod. civ., comma 4, l&#8217;opera doveva essere considerata accettata.<br />
Tale rilievo consentiva di escludere, altresì, l&#8217;applicabilità della norma di cui all&#8217;art. 1673 cod. civ., che pone a carico dell&#8217;appaltatore, che abbia fornito la materia, il rischio del perimento o deterioramento dell&#8217;opera che si verifichi prima dell&#8217;accettazione da parte del committente e durante il periodo di mora dello stesso nel verificare l&#8217;opera.<br />
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono M., F. e R.R., nonchè M.A., affidandosi a nove motivi.<br />
Degli intimati svolge attività difensiva solo la Assicurazioni Generali s..p.a., che, a sua volta, propone ricorso incidentale in base a due motivi.<br />
V&#8217;è memoria difensiva per le ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Pregiudizialmente, ai sensi dell&#8217;art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso una stessa sentenza.<br />
Col primo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1665, 1667, 1668,1673,2697, 2727 cod. civ., artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. nonchè per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d&#8217;appello, nel dedurre dalla sola ultimandone dei lavori che l&#8217;opera era già passata nella materiale disponibilità del committente, ha disatteso il principio secondo cui la semplice dismissione dell&#8217;opus da parte dell&#8217;appaltatore a lavori ultimati non implica, di per sè, la traditio che, invece, comporta una consapevole ed attiva partecipazione di entrambi i contraenti. Tanto meno dall&#8217;ultimaazione dell&#8217;opera può inferirsi la sua accettazione da parte del committente. Peraltro, soggiungono i ricorrenti, ponendo a loro carico l&#8217;onere di provare che l&#8217;accettazione era avvenuta con riserva, la sentenza impugnata inverte l&#8217;onere della prova, poichè detto onere presupponeva la prova, mancante e gravante sull&#8217;appaltatore, dell&#8217;avvenuta accettazione dell&#8217;opera. Nè poteva ritenersi legittimo il ricorso alla presunzione per ritenere che il committente non avesse mai dismesso il possesso dell&#8217;immobile, sia perchè risultava pacifico che il rifacimento dell&#8217;impianto elettrico era stato disposto nel contesto della ristrutturazione del piano mansarda, sicchè i committenti non potevano affatto considerarsi nel possesso del cantiere, sia perchè il giudice d&#8217;appello non indica le fonti di prova dalle quali trae tale convincimento, sia, infine, perchè la presunzione è viziata da illogicità, essendo stata tratta dal mero rilievo dell&#8217;accessorietà dei lavori di rifacimento dell&#8217;impianto elettrico e non comprendendosi come si potesse abitare la mansarda priva di impianto elettrico e durante i lavori stessi.<br />
I ricorrenti concludono la censura, osservando che, non essendo avvenuta ancora la consegna dell&#8217;opera al momento dell&#8217;incendio, la ritenuta incertezza nelle cause dell&#8217;incendio rileva, non già in danno dei coniugi R., bensì in danno dell&#8217;appaltatile ai sensi degli artt. 1218, 1177, 1667,1668 e 1673 cod. civ..<br />
L&#8217;evidente collegamento logico &#8211; giuridico consiglia di esaminare il motivo esposto congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale, col quale la Assicurazioni Generali s.p.a., denunciando gli stessi vizi, osserva in particolare, che la sentenza impugnata confonde i concetti di ultimazione, consegna ed accettazione dell&#8217;opera, concetti che, invece, hanno, ciascuno, una propria autonomia. Inoltre, la ricorrente rileva che, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 1665 cod. civ., l&#8217;opera si considera accettata se il committente, pur invitato trascura di procedere alla verifica dell&#8217;opera senza giusti motivi e se riceve la consegna dell&#8217;opera senza riserve, l&#8217;appaltatrice avrebbe dovuto provare sia di aver consegnato l&#8217;opera sia di aver invitato i committenti ad operare la verifica. Le censure sono inammissibili.<br />
Nell&#8217;esaminare il secondo motivo dell&#8217;appello principale, col quale i coniugi R.- M. rilevavano che la presa in consegna dell&#8217;opera da parte del committente non equivale ad accettazione della stessa, la Corte d&#8217;appello ha, tra l&#8217;altro, osservato che detto motivo scaturiva &#8220;da una lettura non attenta della motivazione sviluppata a sostegno della decisione gravata: in tutta evidenza la circostanza che l&#8217;opera commissionata all&#8217;appellata fosse stata completata e consegnata al committente qualche settimana prima dell&#8217;accadimento del fatto per cui è processo, venne dal primo giudice valorizzata non già in quanto preclusiva dell&#8217;azione di garanzia per i vizi dell&#8217;opera sibbene come ostativa alla configurabilità, in capo all&#8217;appaltatore, di una responsabilità da custodia; in altri, più diretti, termini, il primo giudice valorizzò la circostanza in questione al solo fine di escludere che l&#8217;incertezza in ordine all&#8217;origine dell&#8217;incendio potesse essere fatto ridondare a carico della convenuta&#8221;.<br />
A fronte di tale motivazione, i ricorrenti principali, ribadendo la censura svolta col secondo motivo di appello, chiariscono nella parte conclusiva del motivo in esame che dalla censura svolta deriva che la ritenuta incertezza sulle cause dell&#8217;incendio rileva, non già in danno dei coniugi R., bensì in danno dell&#8217;appaltatrice ai sensi degli artt. 1218, 1177, 1667, 1668 e 1673 cod. civ..<br />
E&#8217;, dunque, evidente, anche in considerazione del richiamo agli artt. 1177 e 1673 cod. civ., che i ricorrenti ripropongono la censura in questa sede per sottoporre a critica la tesi, fatta propria dal primo giudice ma non censurata in sede di appello, che l&#8217;incertezza circa la causa dell&#8217;incendio non poteva risolversi in danno dell&#8217;appaltatrice, in considerazione dell&#8217;accertata consegna dell&#8217;opera. In tal modo, però, omettono di considerare che il rilievo operato dal giudice d&#8217;appello si risolveva sostanzialmente in una statuizione d&#8217;inammissibilità della censura, in quanto rivolta nei confronti di una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, con la conseguenza che la statuizione d&#8217;inammissibilità, non essendo stata censurata, deve considerarsi costituire giudicato interno, che preclude la possibilità di esame della questione sotto il diverso profilo ora prospettato. Vero è che in altra parte della motivazione la sentenza impugnata si occupa della questione della consegna e della accettazione dell&#8217;opera ma lo fa, esaminando il quarto motivo di appello, per escludere che i committenti potessero considerare esonerati, ai sensi dell&#8217;art. 1673 cod. civ., dall&#8217;obbligo di versare il saldo del corrispettivo dell&#8217;appalto.<br />
Quanto, poi, della censura svolta dalla ricorrente incidentale, Assicurazioni Generale s.p.a., sarà sufficiente rilevare che, come già correttamente osservato dalla corte di merito, la loro censura si fonda su due presupposti (l&#8217;individuazione dell&#8217;innesco dell&#8217;incendio sul surriscaldamento provocato dall&#8217;appoggio della lampada sulla trave del soffitto del vano adibito a bagno e la configurabilità come vizio dell&#8217;opera delle caratteristiche del punto luce installato nel medesimo vano) che, come si vedrà esaminando le ultime censure, sono stati correttamente esclusi dalla sentenza impugnata.<br />
Giova, comunque, rimarcare l&#8217;assoluta marginalità, nel quadro della complessa motivazione resa dal giudice d&#8217;appello, della valorizzazione della circostanza che l&#8217;evento dannoso si era verificato a distanza di alcune settimane dalla consegna dell&#8217;opera.<br />
Col secondo motivo i ricorrenti principali denunciavano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e s.s., artt. 1223, 1453 e s.s., 1668 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la sentenza impugnata si rileva contraddittoria laddove, pur ritenendo ultimati i lavori, attribuisce rilievo al carattere (provvisorio) dell&#8217;installazione del punto luce per escludere la responsabilità dell&#8217;appaltatrice, perchè, se i lavori dovevano considerarsi ultimati ad onta della &#8220;provvisorietà&#8221; della soluzione adottata con riferimento a quel punto luce, non si poteva negare che la pericolosità della soluzione adottata costituisse vizio dell&#8217;opera.<br />
In ogni caso, ad avviso dei ricorrenti, la responsabilità dell&#8217;appaltatrice sussisterebbe per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.<br />
Ed, al riguardo, non varrebbe addurre la impossibilità di configurare, a carico, dell&#8217;appaltatrice, un obbligo di conferire all&#8217;opera caratteristiche tali da impedirne un uso dissennato o imprudente, poichè, in tal modo, si violerebbe il principio, discendente dall&#8217;art. 1460 cod. civ., che fa obbligo di realizzare l&#8217;opera a perfetta regola d&#8217;arte e la motivazione si rivelerebbe illogica. Peraltro, nella specifica materia, risulterebbero violate le disposizioni dettate dalla L. n. 186 del 1968, artt. 1 e 2. Col terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono di violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1177, 1218, 1655, 1665 e 2697 cod. civ. nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che a causa dell&#8217;erronea statuizione concernente l&#8217;avvenuta consegna dell&#8217;opera, la Corte di merito ha tratto altrettanto erronea conseguenza in tema di onere della prova. Invero, ad avviso dei ricorrenti, poichè ai sensi dell&#8217;art. 1177 cod. civ., l&#8217;obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna e poichè dall&#8217;art. 1588 cod. civ. èdesumibile il principio secondo cui l&#8217;obbligo di custodire una cosa determinata dà luogo a responsabilità, dell&#8217;obbligato, nel caso di incendio della cosa salvo che lo stesso provi il caso fortuito, da tali principi e dalla presunzione di responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ. discendeva che l&#8217;appaltatrice avrebbe dovuto provare che la causa dell&#8217;incendio non era lui ascrivibile, non giacchè dovesserò gli attori provare che l&#8217;incendio era ascrivibile a fatto della Omega, come erroneamente ritenuto dalla Corte d&#8217;appello.<br />
Col quarto motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., artt. 115 e 116 cod. proc. civ.nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata, pur dando atto che la causa indicata dal C.T.U. &#8220;appariva tra le più probabili&#8221;, ha ritenuto che non si poteva ritenere certa l&#8217;origine dell&#8217;incendio, essendo ipotizzagli anche altre cause. Tale conclusione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero viziate dalla violazione dei principi in materia di causalità scientifica nonchè da contraddittorietà e da insufficiente motivazione essendo noto il principio che per la istituzione del messo causale occorre che l&#8217;evento sia riconducibile, secondo leggi scientifiche, alla causa ipotizzata, non già in termini di certezza e neppure di possibilità, ma in termini di probabilità, o, secondo quanto più spesso si afferma, in termini di elevato grado di probabilità, E nella specie, secondo il C.T.U., non solo erano da escludersi cause diverse da quella ipotizzata, ma poteva ritenersi con certezza che l&#8217;incendio era scaturito dal contatto prolungato col bulbo della lampadina ad incandescenza.<br />
Col quinto motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 1223 cod. civ., artt. 40 e 41 cod. pen. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando che erroneamente il giudice d&#8217;appello ha ritenuto che la collocazione della lampadina penzoloni costituisse, non già causa, bensì mera occasione dell&#8217;evento dannoso, poichè, per giungere alla conclusione che l&#8217;incendio era stato determinato, non dalla struttura realizzata dalla convenuta, ma dal gesto scriteriato di persona non individuata, avrebbe dovuto accertare che l&#8217;evento si sarebbe ugualmente verificato senza l&#8217;antecedente costituito dalla installazione in modo pericoloso del punto luce.<br />
Col sesto motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 2050 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, nell&#8217;esonerare da responsabilità Omega sulla base del rilievo per cui la causa diretta dell&#8217;incendio sarebbe stato il &#8220;gesto scriteriato di persona non individuata&#8221;, ha omesso di tenere presente la decisiva deposizione del teste Z., il quale aveva riferito che la lampadina si trovava ad una trentina di centimetri dalla trave, sicchè colui che era diretto al vano bagno, finiva per trovarsela di fronte al viso.<br />
Ad avviso dei ricorrenti, quanto riferito dal teste escludeva l&#8217;imprevedibilità del fatto che qualcuno potesse spostare la lampadina senza che la riservatezza di un gesto siffatto lo rendeva meno prevedibile; chè anzi, proprio la concreta situazione, costituita dalla presenza nella mansarda anche di dipendenti di ditte diverse della Omega, rendeva ancor più pericolosa la condotta della stessa appaltatrice.<br />
Da ultimo, i ricorrenti rimarcano l&#8217;irrilevanza della circostanza che l&#8217;incendio fosse scoppiato ad alcune settimane di distanza dall&#8217;ultimazione dei lavori, dal momento che esso aveva, comunque, il proprio antecedente necessario nell&#8217;installazione a penzoloni della lampadina.<br />
Il secondo motivo del ricorso incidentale va esaminato contestualmente ai motivi ora esposti del ricorso principale, poichè anch&#8217;esso ha ad oggetto le cause dell&#8217;incendio.<br />
La ricorrente incidentale, dolendosi di omesso esame di circostanze decisive nonchè di violazione degli artt. 1218, 1665, 2697 e 1223 cod. civ.,artt. 40 e 41 cod. pen., osserva che la sentenza impugnata disattende emergenze istruttorie che provano in maniera certa che l&#8217;incendio si era propagato dal punto luce del servizio mansarda, ed inoltre, viola consolidati principi in tema di nesso di casualità.<br />
All&#8217;uopo, rileva che dagli atti emergeva in modo pacifico che il punto luce, provvisorio, era stato installato senza l&#8217;adozione delle provvidenza e degli accorgimenti idonei ad evitare il pericolo dell&#8217;incendio e contesta che il gesto ipotizzato dal C.T.U. potesse qualificarsi come &#8220;uso dissennato o imprudente&#8221;.<br />
Quanto alla prova che le modalità d&#8217;innesco dell&#8217;incendio fossero quelle sostenute dagli appellanti, la ricorrente richiama le conclusione del C.T.U., che escludono ogni altra ipotesi, e la deposizione del teste Z..<br />
Ritiene questa Corte che tutte le censure esposte debbano essere disattese, ritenendo, in parte, infondate ed, in parte, inammissibili.<br />
L&#8217;argomento centrale e decisivo, sul quale si fonda la sentenza impugnata, è costituito dal rilievo che manca la prova certa sulla causa dell&#8217;incendio, avendo, il giudice d&#8217;appello, ritenuto, che la causa prospettata dagli appellanti fosse solo la più probabile tra le varie cause ipotizzabili.<br />
Tale rilievo, essendo fondato sulle conclusioni del C.T.U. e non trovando smentita nella deposizione del teste Z., sulla quale soprattutto i ricorrenti fanno affidamento (la circostanza dell&#8217;installazione &#8220;a penzoloni&#8221; della lampadina non esclude, invero, che le modalità d&#8217;innesco dell&#8217;incendio siano state diverse dallo spostamento estemporaneo del portalampada sull&#8217;estradosso una trave della copertura della mansarda), è stato correttamente ritenuto risolutivo dalla corte di merito ed il tentativo dei ricorrenti di sindacare sul punto la motivazione incontra l&#8217;ostacolo dell&#8217;inammissibilità, correlato ai limiti del sindacato esercitato dal giudice di legittimità.<br />
Esso, condiziona, altresì, la risposta di questa Corte ai quesiti che le varie censure dei ricorrenti pongono.<br />
Sotto il profilo strettamente giuridico e con specifico riferimento alla violazione dei principi e delle norme che regolano il nesso di causalità, si deve, invero, osservare che la mancanza di certezza sulla causa d&#8217;innesco dell&#8217;incendio che i ricorrenti ascrivono a responsabilità dell&#8217;appaltatrice, da un canto rende irrilevante ogni censura volta ad evidenziare, sulla base del principio della regolarità causale, che il &#8220;gesto scriteriato&#8221; della persona non individuata non può essere considerato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell&#8217;appaltatrice e l&#8217;evento, attesa, comunque, la pericolosita oggettiva della soluzione &#8220;provvisoria&#8221; adottata dal impresa Omega, dall&#8217;altro priva del necessario presupposto di fatto l&#8217;applicabilità della giurisprudenza che non esclude il nesso eziologico a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, essendo evidente l&#8217;impraticabilità di siffatto criterio quando, come nel caso in esame, sia incerta in fatto l&#8217;esistenza stessa della condotta colposa ascritta all&#8217;agente.<br />
<strong> Resta pure superato il rilievo critico fondato sulla dedotta responsabilità ex art. 2050 cod. civ., correttamente esclusa dalla Corte d&#8217;appello, poichè la responsabilità presunta commessa esercizio di attività pericolose richiede, pur sempre, l&#8217;assolvimento, da parte del danneggiato, dell&#8217;onere di dimostrare l&#8217;esistenza del nesso causale tra l&#8217;attività pericolosa e il danno, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile (cfr. Cass., 2 aprile 2001, n. 4792).</strong><br />
Inammissibile, deve, poi, ritenersi la censura che fa leva sulla responsabilità ex contractu dell&#8217;appaltatrice, al riguardo dovendosi ribadire il rilievo svolto sub 1 con riferimento alla responsabilità da custodia ed aggiungendosi che, come rilevato dal giudice d&#8217;appello, il terzo motivo degli appellanti, che a tale responsabilità faceva richiamo, era essenzialmente fondato &#8220;sull&#8217;affermazione dell&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di risarcimento del danno conseguente all&#8217;inadempimento indipendentemente da quella di risoluzione&#8221;.<br />
Trattasi di questione processuale distinta da quelle, di diritto sostanziale, posta in questa sede, che, pertanto, risultano inammissibili, poichè nuove. Col settimo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1673 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, in virtù delle considerazioni svolte col primo motivo del ricorso e ritenuto che l&#8217;obbligazione del committente di pagare il corrispettivo dell&#8217;appalto sorge solo con l&#8217;accettazione dell&#8217;opera, a nulla rilevando che l&#8217;appaltatore abbia messo a disposizione il risultato della sua prestazione, la sentenza impugnata non avrebbe potuto accogliere la domanda riconvenzionale.<br />
La censura va disattesa.<br />
Non risponde al vero, in primo luogo, che la corte di merito abbia assimilato o confuso i concetti di ultimazione dei lavori, consegna dell&#8217;opera e accettazione dell&#8217;opera, poichè la statuizione adottata sulla domanda riconvenzionale si fonda proprio sul principio, richiamato dai ricorrenti, secondo cui il diritto dell&#8217;appaltatore al corrispettivo sorge al momento dell&#8217;accettazione dell&#8217;opera da parte del committente (art. 1665 cod. civ., u.c.), con la precisazione, che nella specie l&#8217;opera doveva ritenersi accettata, avendola, i committenti, ricevuta senza riserve (art. 1665 cod. civ., comma 4).<br />
La motivazione resa a fondamento della ritenuta accettazione tacita, basata sul non irragionevole rilievo della natura dei lavori e sulla non avvenuta dismissione del possesso dell&#8217;immobile da parte dei committenti, si rivela congrua e priva delle aporie denunciate dai ricorrenti, per cui si sottrae alla possibilità di sindacato in questa sede.<br />
L&#8217;incensurabilità della motivazione in ordine alla conga ed all&#8217;accettazione dell&#8217;opera consente, altresì, di superare il rilievo sull&#8217;onere della prova circa la manifestazione di riserve da parte dei committenti, poichè, una volta ritenuta consegnata e accettata l&#8217;opera, correttamente il giudice d&#8217;appello ha osservato che l&#8217;onere di fornire la prova della formulazione di riserve incombeva sui committenti. Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 2697 cod. civ. nonchè, per omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che la Corte d&#8217;appello ha omesso qualsivoglia motivazione quinto motivo d&#8217;appello col quale si denuncia che il tribunale aveva erroneamente ritenuto non contestato il credito per il saldo del corrispettivo dedotto in giudizio dall&#8217;appaltatrice, poichè essi ricorrenti avevano, al riguardo, rilevato in appello, col quinto motivo, il difetto di prova già eccepito in primo grado sul rilievo dell&#8217;inidoneità delle fatture prodotte ex adverso a dimostrare l&#8217;esecuzione delle prestazioni e l&#8217;ammontare del credito.<br />
La censura è fondata, poichè la sentenza impugnata, pur dando atto ch&#8217;egli appellanti principali col quinto motivo censuravano raccoglimento della domanda riconvenzionale anche sotto il profilo del difetto di prova in considerazione dell&#8217;inidoneità delle contestate fatture a documentare l&#8217;esecuzione delle prestazioni e l&#8217;ammontare del saldo richiesto, ha poi del tutto trascurato di rendere motivazione al riguardo, confermando sic et simpliciter la statuizione impugnata.<br />
Evidente, dunque, l&#8217;esistenza del denunciato vizio di omessa motivazione.<br />
Col nono motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 106 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente la sentenza impugnata li ha condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dalla S.A.I., terzo chiamato in causa, a garanzia, della convenuta, sia perchè alla correzione della sentenza con riferimento al rigetto della domanda proposta nei confronti della convenuta segue necessariamente la correzione delle statuizioni relative alle spese sostenute, oltre che dalla convenuta, anche dal terzo chiamato in causa, sia perchè la sentenza impugnata non considera che, secondo la corretta prospettazione della stessa S.A.I., la polizza non era operativa nel caso in esame, coprendo solo i sinistri che si fossero verificati nel corso dei lavori, sicchè la chiamata in causa della S.A.I. non era giustificata.<br />
La censura è fondata.<br />
Indubbiamente corretto deve ritenersi il principio di diritto, da cui parte la statuizione impugnata, secondo cui l&#8217;attore è tenuto a rimborsare le spese anche al terzo chiamato in garanzia quando la sua domanda sia stata rigettata nei confronti del convenuto che abbia operata la chiamata in causa del terzo.<br />
Ma nel caso concreto di tale principio è stata fatta impropria applicazione, avendo, il giudice d&#8217;appello, trascurato di considerare che esso è strettamente legato al merito della domanda principale, mentre l&#8217;eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla S.A.I., terzo chiamato in causa, attiene esclusivamente al rapporto tra chiamante (la convenuta &#8220;Omega&#8221;) e chiamata (la S.A.I.), essendo destinata ad operare anche nell&#8217;ipotesi di eventuale accoglimento della domanda principale. Pertanto, la corte di merito, al fine di accertare la soccombenza degli attori nei confronti della S.A.I., avrebbe dovuto previamente verificare la fondatezza dell&#8217;eccezione di inoperatività della polizza stipulata dalla convenuta con la S.A.I., poichè l&#8217;esito eventualmente positivo di tale verifica, evidenziando l&#8217;inesistenza del presupposto contrattuale sul quale si fondeva la domanda di garanzia proposta dalla chiamante, avrebbe riversato esclusivamente su quest&#8217;ultima la responsabilità della chiamata in causa.<br />
Conclusivamente, del ricorso principale vanno accolti i motivi ottavo e nono e rigettati gli altri; va, altresì, rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, limitatamente al rapporto tra ricorrenti principale ed intimata Omega Elettrici s.r.l., ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Venezia, che giudicherà sulla domanda riconvenzionale proposta dalla &#8220;Omega&#8221; nonchè sulla domanda di rimborso delle spese processuali avanzata dal terzo chiamato in causa S.A.I. &#8211; Società di Assicurazione Industriale s.p.a., tenendo conto dei rilievi qui svolti, con riferimento alla domanda riconvenzionale, e del principio di diritto ivi affermato, con riferimento alla domanda di rimborso delle spese processuali proposte dalla S.A.I..<br />
Nonostante il rigetto del ricorso incidentale, alcun provvedimento va adottato sulle spese processuali relative al rapporto tra ricorrente incidentale ed intimata Omega Elettrici s.r.l., poichè quest&#8217;ultima non ha svolto attività difensive.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i motivi ottavo e nono del ricorso principale; rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, relativamente al rapporto tra ricorrenti principali e l&#8217;intimata Omega Elettrici s.r.l., ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Venezia.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2005.<br />
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006</p>
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		<title>Onere della prova nelle azioni aquiliane. Il passero solitario</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;attore che agisce in giudizio ex art. 2043 c.c. ha l&#8217;onere di provare tutti gli elementi della fattispecie costitutiva:

il comportamento del convenuto;
l&#8217;elemento soggettivo (dolo o colpa);
l&#8217;evento lesivo;
il nesso di causalità tra comportamento ed evento lesivo;
il nesso di causalità tra evento lesivo e danno.

Come si vede si tratta di un percorso tutto in salita, dovendo l&#8217;attore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;attore che agisce in giudizio ex art. 2043 c.c. </strong>ha l&#8217;onere di provare tutti gli elementi della fattispecie costitutiva:</p>
<ul>
<li>il comportamento del convenuto;</li>
<li>l&#8217;elemento soggettivo (dolo o colpa);</li>
<li>l&#8217;evento lesivo;</li>
<li>il nesso di causalità tra comportamento ed evento lesivo;</li>
<li>il nesso di causalità tra evento lesivo e danno.</li>
</ul>
<p><strong>Come si vede si tratta di un percorso tutto in salita</strong>, dovendo l&#8217;attore farsi carico <span id="more-3062"></span>della prova di numerosi fatti e circostanze.</p>
<p><strong>Facciamo un esempio. </strong>Tizio viaggia tranquillamente a bordo della sua fiammante spider, con i finestrini abbassati quando ad un certo punto un passero solitario si infila nell&#8217;auto tanto che Tizio ne perde il controllo, sbanda e finisce fuori strada riportando danni a cose e alla persona.</p>
<p><strong>Decide così di chiamare in causa la Regione</strong>. Dovrà provare:</p>
<ul>
<li>il fatto (l&#8217;entrata del passero nella vettura)</li>
<li>l&#8217;evento lesivo (l&#8217;uscita fuori strada)</li>
<li>il nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo (l&#8217;entrata del passero e l&#8221;uscita fuori strada)</li>
<li>l&#8217;elemento soggettivo (in questo caso la colpa)</li>
<li>il nesso di causalità tra evento lesivo (uscita fuori strada)e il danno (patrimoniale e non patrimoniale).</li>
</ul>
<p><strong>Il primo punto da provare è la circostanza storica dell&#8217;entrata del passero</strong>, dello sbandamento e dell&#8217;uscita fuori strada, ad esempio mediante la testimonianza di un passeggero, o magari attraverso la non contestazione da parte della Regione.</p>
<p><strong>Superato il primo ostacolo deve provare la colpa della Regione</strong>. Non operando, infatti, alcuna presunzione e in particolare quella di cui all&#8217;art. 2052 c.c., potrà dimostrare che il luogo del sinistro è abitualmente frequentato da animali selvatici &#8211; con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada &#8211; ovvero che il luogo è stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all&#8217;ente proprietario della strada l&#8217;obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo.</p>
<p><strong>Accertata anche la colpa, dovrà poi provare</strong> il nesso di causalità tra evento lesivo e danno.</p>
<p><strong>Non è andata così al protagonista della vicenda analoga</strong> trattata da Cass. Civ. 27673/2008 che si visto rigettare la domanda non essendo stato in grado di provare la colpa della Regione. La Corte ne ha approfittato per ricordare che il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell&#8217;art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all&#8217;art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l&#8217;accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;Ente pubblico (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907, Cass. 24 giugno 2003 n. 100008, Cass. 28 luglio 2004 n. 14241).</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile  sez. III, 21 novembre 2008,  n. 27673</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza 15 ottobre 2002 &#8211; 18 gennaio 2003 la Corte d&#8217;appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 4 &#8211; 10 ottobre 2000 che aveva rigettato la domanda di risarcimento di danni relativi all&#8217;auto ed alla persona &#8211; proposta da G.E. nei confronti della Regione Emilia Romagna, a seguito dell&#8217;incidente stradale verificatosi in data 21 novembre 1996 (allorchè la G., alla guida della vettura di sua proprietà, lungo la provinciale (OMISSIS), aveva perso il controllo dell&#8217;auto a causa di un passero che si era infilato nell&#8217;abitacolo attraverso il finestrino aperto).<br />
I giudici di appello davano atto delle dichiarazioni rese da un teste, secondo il quale a seguito dello sparo di un cacciatore si era alzato un nugolo di uccelli, uno dei quali era appunto entrato nella vettura condotta dalla G. attraverso il finestrino aperto.<br />
Tale circostanza, tuttavia, era ritenuta irrilevante dai giudici di appello che escludevano la esistenza di nesso causale tra tale evento e la moltitudine di uccelli, presenti in zona (secondo la versione fornita dall&#8217;attrice).<br />
Avverso tale decisione la G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da memoria.<br />
Resiste la Regione con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione della L.R. Emilia Romagna n. 9 del 1994, art. 6.<br />
La L. 11 febbraio 1992, n. 157, affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, prevedendo la pianificazione faunistico &#8211; venatoria con istituzione di zone di ripopolamento e cattura, fino alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.<br />
Per far fronte ai danni risarcibili arrecati alla produzione agricola è costituito un fondo regionale destinato ai risarcimenti.<br />
La legge regionale Emilia Romagna prevede le risorse da assegnare a ciascuna Provincia per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione, confermando i compiti di pianificazione della fauna sul territorio assegnati dalla legge del 1992 alla Regione.<br />
Nel caso di specie, il mancato avvio di un piano di abbattimento dei passeri, esistenti in soprannumero nella zona, aveva costituito la causa dell&#8217;incidente verificatosi nella vicina strada provinciale.<br />
La presenza di un nugolo di passeri, confermata dal teste escusso, aveva reso certo e sicuro il verificarsi dell&#8217;evento.<br />
Non poteva, del resto, pretendersi &#8211; come pure avevano affermato i giudici di appello &#8211; che la attrice desse la dimostrazione che, in presenza di un numero più ridotto di volatili, quel singolo passero non sarebbe entrato nella vettura.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994, art. 6, e art. 2050 c.c..<br />
Le disposizioni in esame prevedono il piano finanziario per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Considerato che l&#8217;incidente si era verificato in zona di protezione (oasi di ripopolamento e cattura) e da un cacciatore, rimasto sconosciuto, nel corso dell&#8217;attività venatoria, la Regione era tenuta al risarcimento dei danni, in forza dell&#8217;art. 6, della legge regionale che, nella fattispecie, non era stato invece applicato.<br />
Tale articolo, a differenza di quanto previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 26, non limita il risarcimento dei danni alla sola produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni, ma estende la tutela nei confronti di tutte le persone e le cose. In ogni caso, poichè la Regione sovraintende, gestisce e controlla l&#8217;attività venatoria, la stessa era comunque &#8211; soggetta all&#8217;art. 2050 c.c., che riguarda l&#8217;esercizio di attività pericolose.<br />
Osserva il Collegio:<br />
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.<br />
Non sono sostanzialmente in contestazione l&#8217;attribuzione alle Regioni a statuto ordinario dell&#8217;emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e l&#8217;affidamento alle medesime dei poteri di gestione, tutela e controllo (Cass. n. 13907 del 2002).<br />
La sentenza impugnata non si è discostata da questi principi, ma ha affermato che &#8211; nel caso concreto &#8211; la danneggiata non aveva affatto dimostrato la riconducibilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione.<br />
Per contro, la regolamentazione giuridica della questione propugnata dalla G. non può essere condivisa. Infatti costei, dopo avere riconosciuto l&#8217;applicabilità ai danni cagionati dalla fauna selvatica della disciplina attinente alla responsabilità aquiliana, imputa alla Regione di non avere adottato, nell&#8217;ambito di quell&#8217;attività di indirizzo e di pianificazione, cui è legislativamente tenuta, tutte le cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade, così rendendo possibile l&#8217;incidente per cui è causa.<br />
Ma in tal modo la ricorrente finisce con il reintrodurre una costruzione giuridica inquadratale nella previsione dell&#8217;art. 2052 c.c., in quanto fa discendere dai detti poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, una sorta di responsabilità automatica dell&#8217;Ente ogni volta che si verifichi un qualsiasi incidente con coinvolgimento della fauna selvatica.<br />
Invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa verifica deve incentrarsi sulla considerazione che la responsabilità della Regione è configurabile solo ex art. 2043 c.c., con le note implicazioni circa l&#8217;onere probatorio.<br />
Secondo l&#8217;indirizzo prevalente, il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell&#8217;art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all&#8217;art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l&#8217;accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;Ente pubblico (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907, Cass. 24 giugno 2003 n. 100008, Cass. 28 luglio 2004 n. 14241).<br />
La situazione non è poi mutata con l&#8217;entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, la quale ha ribadito che: &#8220;la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell&#8217;interesse della comunità nazionale ed internazionale&#8221;.<br />
Anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da &#8220;animali che soddisfano il godimento della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c.&#8221; (ord. n. 4 del 4 gennaio 2001).<br />
Così inquadrata la questione appare giuridicamente corretta la sentenza impugnata, poichè non possono essere pretese dall&#8217;Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete.<br />
Sarebbe, poi, stato onere dell&#8217;attrice dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici &#8211; con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada &#8211; ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all&#8217;ente proprietario della strada l&#8217;obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo. Le disposizioni richiamate dalla ricorrente, peraltro, riguardano una situazione ben diversa e cioè la causazione di danni alla produzione agricola.<br />
Corretta sotto il profilo giuridico, la sentenza impugnata non è censurabile neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, dal momento che il ricorso è privo di specifiche argomentazioni in proposito.<br />
Con accertamento che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno escluso l&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra il fatto che un singolo passero fosse entrato nell&#8217;abitacolo della vettura e la presenza di una moltitudine di uccelli nei pressi della strada percorsa dalla G..<br />
Si era trattato, hanno accertato i giudici di appello, di un caso fortuito che non si sarebbe certamente verificato qualora la attrice avesse tenuto chiuso il finestrino della vettura.<br />
Il comportamento di un animale selvatico &#8211; ed il volo di un uccello in particolare &#8211; costituisce un fatto accidentale, non prevedibile nè prevenibile.<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.100,00 (tremilacento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008</p>
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		<title>Onere della prova: qualcosa sta cambiando</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>

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		<description><![CDATA[Ieri  abbiamo visto come il meccanismo dell’onere della prova sia (apparentemente) chiarito dalla norma del codice civile (art. 2697 c.c.):

chi propone una domanda ha l’onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi solleva una eccezione ha l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi a sostegno dell’eccezione.

Eppure qualcosa sta cambiando. Sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/un-nuovo-focus-di-lexform-lonere-della-prova/">Ieri</a><span style="text-decoration: none;"><a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/un-nuovo-focus-di-lexform-lonere-della-prova/"> </a> </span>abbiamo visto come il meccanismo</strong> dell’onere della prova sia (apparentemente) chiarito dalla norma del codice civile (art. 2697 c.c.):</p>
<ul>
<li>chi propone una domanda ha l’onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;</li>
<li>chi solleva una eccezione ha l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi a sostegno dell’eccezione.</li>
</ul>
<p><strong>Eppure qualcosa sta cambiando</strong>. Sempre più spesso si sente parlare di “vicinanza della prova”, o di “distribuzione in senso conforme alla realtà dell&#8217;esperienza positiva”, di ripartizione conforme al principio costituzionale del diritto di difesa e in particolare del principio di non rendere troppo difficile il diritto di azione.</p>
<p><strong>Non solo.</strong> La giurisprudenza <span id="more-3056"></span>sempre più spesso si affida ad una impostazione &#8220;punitiva&#8221; dell’onere della prova nel senso che se la parte (non onerata) ha avuto un comportamento tale da rendere difficile o impossibile per l’altra provare i fatti, si presume che il fatto dedotto dalla parte (onerata) si sia verificato. Tipico il caso della cartella clinica lacunosa o addirittura smarrita.</p>
<p><strong>E allora? </strong>Allora significa che anche in tema di onere della prova molto sta cambiando. Vi lascio con queste massime:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;onere della prova dev&#8217;essere ripartito</span>, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l&#8217;indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, <span style="text-decoration: underline;">anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all&#8217;art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l&#8217;esercito</span> (Cass, Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141). Ed è evidente come gli elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché i risultati economici legati all&#8217;andamento dell&#8217;impresa (così la ricorrente) possano essere noti all&#8217;imprenditore e non anche al lavoratore, con la conseguenza che il primo dev&#8217;essere onerato della prova negativa. <strong>Cass. 20484/2008</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">8.1 Tale dato relativo alle patologie in corso, peraltro, doveva già emergere dai dati anamnestici prossimi e dagli accertamenti ematici di laboratorio, cui il paziente doveva essere sottoposto prima dell&#8217;intervento chirurgico e della trasfusione; dati che dovevano essere riportati sulla cartella clinica.<br />
A tal fine va condiviso l&#8217;orientamento giurisprudenziale (Cass. 21.7.2003, n. 11316; Cass. 23.9.2004, n. 19133), secondo cui la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici e la patologia accertata, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, <span style="text-decoration: underline;">ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell&#8217;onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la &#8220;vicinanza alla prova&#8221;, e cioè la effettiva possibilità per l&#8217;una o per l&#8217;altra parte di offrirla. </span><strong>Cass. S.U. 577/2008</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">4.3.- Quanto alla pretesa disapplicazione dell&#8217;art. 2697 cod. civ. che deriverebbe dal ritenere presunta (ma, rectius, normale) una modalità di impiego del denaro tale da consentire al creditore di sottrarsi agli effetti della svalutazione, è stato da tempo chiarito come, in definitiva, è nel rapporto tra normalità ed anormalità, tra regola ed eccezione che si rinviene il criterio teorico pratico della ripartizione dell&#8217;onere della prova, il quale non costituisce un istituto giuridico in sé concluso, ma un modo di osservare l&#8217;esperienza giuridica.<span style="text-decoration: underline;"> E la giurisprudenza ha quindi fatto ricorso, tutte le volte che il modello legale prefissato non risultava appagante in relazione alle posizioni delle parti riguardo ai singoli temi probatori, allo schema della presunzione in modo talora così tipico e costante da creare, in definitiva, vere e proprie regole di giudizio. Col risultato non già di invertire l&#8217;onere della prova, ma di distribuirlo in senso conforme alla realtà dell&#8217;esperienza positiva</span>.<br />
Ebbene, è senz&#8217;altro conforme alla realtà dell&#8217;esperienza positiva che il denaro sia speso in relazione alla sua primaria destinazione allo scambio, ovvero impiegato in rassicuranti forme remunerative tali da garantire un rendimento superiore al tasso di inflazione, qual è quello dei titoli di stato, costantemente eccedente l&#8217;incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall&#8217;Istat. <strong>Cass. S.U. 19499/2008</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">A ciò aggiungasi che questa Corte ha ripetutamente affermato che la distribuzione dell&#8217;onere della prova deve tener conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, <span style="text-decoration: underline;">anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova</span>, perchè la copertura costituzione di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive (art. 24 della Carta fondamentale del nostro Stato), impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l&#8217;esercizio (confr. Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20484). <strong>Cass. civ. 10744/2009</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">La lacunosa formazione della cartella clinica</span> non vale a escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico in relazione alla patologia accertata e i postumi, ove risulti provata l&#8217;idoneità di tale condotta a provocarli, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell&#8217;onere della prova e al rilievo che assume a tal fine la vicinanza alla prova, e cioè l&#8217;effettiva possibilità per l&#8217;una o per l&#8217;altra parte di offrirla. <strong>T</strong><strong>rib. Roma 396/2008</strong></p>
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		<title>Un nuovo focus di LexForm: L&#8217;onere della prova.</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>

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		<description><![CDATA[Inizia oggi un nuovo ed entusiasmante viaggio (almeno spero): parleremo dell&#8217;onere della prova. Si tratta di un argomento fondamentale non solo dal punto di vista del teorico del diritto ma soprattutto dal punto di vista del pratico.
L&#8217;avvocato dell&#8217;attore, ogni volta che inizia una causa, deve porsi una domanda fondamentale: quali sono i fatti che devo provare? Egli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inizia oggi un nuovo ed entusiasmante viaggio</strong> (almeno spero): parleremo dell&#8217;onere della prova. Si tratta di un argomento fondamentale non solo dal punto di vista del teorico del diritto ma soprattutto dal punto di vista del pratico.</p>
<p><strong>L&#8217;avvocato dell&#8217;attore, ogni volta che inizia una causa</strong>, deve porsi una domanda fondamentale: <em>quali sono i fatti che devo provare</em>? Egli sa che una volta iniziata la causa il giudice dovrà prendere una decisione in un senso o nell&#8217;altro:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) o i fatti a sostegno dell&#8217;azione sono provati e allora il giudice (può) accoglie(re) la domanda;<br />
b) o i fatti non sono provati e allora rigetterà la domanda.</p>
<p><strong>Non c&#8217;è una terza possibilità</strong>. Il giudice non può emettere <span id="more-3051"></span>una sentenza interlocutoria in attesa che l&#8217;attore trovi le prove di quanto afferma. Si tratta del cosiddetto divieto di “<em>non liquet</em>”. E una volta rigettata la domanda per mancanza di prova non sarà più possibile agire con la stessa domanda, nemmeno qualora sopraggiunga la prova, salvi i casi di revocazione ex art. 395 c.p.c..</p>
<p><strong>Partiamo allora dalla norma fondamentale in tema di prova</strong> e cioè dall&#8217;art. 2697 del codice civile, il quale recita così:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Onere della prova.</strong><br />
[I]. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.<br />
[II]. Chi eccepisce l&#8217;inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l&#8217;eccezione si fonda.</p>
<p><strong>Il primo comma detta la regola per l&#8217;attore</strong> (o per qualunque parte che introduca una domanda nel processo): se vuoi far valere il tuo diritto devi provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.</p>
<p><strong>Il secondo comma regola la posizione del convenuto</strong> (o di chiunque introduca nel processo una eccezione basata su fatti estintivi, modificativi, impeditivi).</p>
<p><strong>Il rischio della mancata prova</strong> ricade sul soggetto che aveva l&#8217;onere di provare i fatti costitutivi, estintivi, impeditivi e modificativi (l&#8217;attore per le domande; il convenuto per le eccezioni).</p>
<p><strong>Occorre subito dire, però, che si tratta di un onere imperfetto</strong>; vediamo perché.</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) il giudice può ricavare elementi di prova a prescindere dal soggetto che ha introdotto i fatti nel processo (c.d. principio dell&#8217;acquisizione);<br />
b) il giudice può formare il suo convincimento ricorrendo a presunzioni;<br />
c)il giudice, in alcuni casi, può ammettere d&#8217;ufficio mezzi di prova.<br />
d) il giudice può ricavare elementi dall&#8217;atteggiamento non contestante dell&#8217;altra parte.</p>
<p><strong>Questi quattro casi rappresentano</strong> un contemperamento al principio dell&#8217;onere della prova.</p>
<p><strong>Ma ritorniamo al meccanismo di cui all&#8217;art. 2697.</strong> La norma sembra chiara, eppure sfogliando i repertori di giurisprudenza ci accorgiamo che non è sempre così semplice capire &#8220;chi&#8221;deve provare &#8220;cosa&#8221;.</p>
<p><strong>Pensiamo alle ipotesi di responsabilità contrattuale</strong>. Fino alla famosa sentenza delle S.U. n. 13533/2001 si riteneva che l&#8217;attore che agisse per l&#8217;adempimento avesse l&#8217;onere di provare solo il fatto costitutivo, dovendo semplicemente allegare, e non provare, l&#8217;inadempimento. Mentre laddove avesse agito per ottenere la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno avrebbe avuto anche l&#8217;onere di provare l&#8217;inadempimento.</p>
<p><strong>Con la famosa sentenza sopra citata</strong>, invece, le Sezioni Unite stabilirono che in tema di prova dell&#8217;inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l&#8217;adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell&#8217;inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell&#8217;onere della prova del fatto estintivo dell&#8217;altrui pretesa, costituito dall&#8217;avvenuto adempimento.</p>
<p><strong>Eguale criterio di riparto dell&#8217;onere della prov</strong>a, affermarono le S.U., deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l&#8217;adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell&#8217;eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l&#8217;altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell&#8217;obbligazione).</p>
<p><strong>Anche nel caso in cui sia dedotto non l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligazione, ma il suo inesatto adempimento</strong>, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell&#8217;inesattezza dell&#8217;adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell&#8217;obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;avvenuto, esatto adempimento.</p>
<p><strong>Solo nell&#8217;ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative</strong> la prova dell&#8217;inadempimento  è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l&#8217;adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Affermano infatti le S.U. che ove sia dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova dell&#8217;inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l&#8217;adempimento. Il diverso regime è giustificato per le S.U. dalle seguenti considerazioni. Ai sensi dell&#8217;art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per sè inadempimento. L&#8217;inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto positivo e non già un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare. Comune presupposto dei rimedi previsti dall&#8217;art. 1453 c.c. è quindi un inadempimento costituito da un fatto positivo (l&#8217;esecuzione di una costruzione, lo svolgimento di una attività). Non opera quindi, qualora il creditore agisca per l&#8217;adempimento, richiedendo l&#8217;eliminazione delle modificazioni della realtà materiale poste in essere in violazione dell&#8217;obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, perché nel caso di obbligazioni negative il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione è la sua successiva violazione, nè sussistono le esigenze pratiche determinate dalla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il principio di riferibilità della prova, dal momento che l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligazione negativa ha natura di fatto positivo.</p>
<p><strong>Occorre dunque partire da qui ogni qual volta</strong> si ha a che fare con una obbligazione contrattuale, ma attenzione: il principio non è affatto assoluto. Vedremo come, ad esempio, in tema di vizi della cosa venduta, spetti al creditore dimostrare l&#8217;esistenza del vizio (e dunque l&#8217;inesatto adempimento) e non al debitore.</p>
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