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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Giudice di pace</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Procedimento avanti al giudice di pace: la costituzione e la presenza all&#8217;udienza per l&#8217;ammissione delle prove.</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Riassunto: in questo articolo vedremo che nel giudizio avanti al giudice di pace non occorre costituirsi con comparsa di costituzione e che c&#8217;è un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze nel caso in cui la parte non si presenti all&#8217;udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori. Per effetto dell&#8217;art. 319, primo comma, cod. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/procedimento-avanti-al-giudice-di-pace-la-costituzione-e-la-presenza-alludienza-per-la-richiesta-di-prove/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Riassunto</strong>: <em>in questo articolo vedremo che nel giudizio avanti al giudice di pace non occorre costituirsi con comparsa di costituzione e che c&#8217;è un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze nel caso in cui la parte non si presenti all&#8217;udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori.</em></p>
<p><strong>Per effetto dell&#8217;art. 319, primo comma, cod. proc. civ. </strong>- a norma del quale dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e senza formalità alcuna &#8211; il convenuto, per costituirsi, non ha l&#8217;onere nè di predisporre una comparsa di risposta, nè di depositarla entro prefissati termini in cancelleria, ma può limitarsi a depositare in udienza l&#8217;atto di citazione notificatogli.</p>
<p><strong>Ne deriva, quale logico corollario, la possibilità di formulare nel verbale di udienza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio</strong>, con conseguenziale<span id="more-2214"></span> spostamento in avanti, rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, della barriera delle preclusioni stabilite per la proponibilità delle stesse, senza tuttavia poter arrivare ad eliminarla, perché il principio della preclusione delle questioni preliminari di competenza dopo la prima udienza di trattazione, codificato nell&#8217;art. 38 primo comma cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dall&#8217;art. 4 della legge 353-1990) per il procedimento dinanzi al Tribunale, diviene vieppiù stringente nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace in cui l&#8217;udienza di trattazione è tendenzialmente unica (art. 320 cod. proc. civ.), e comunque l&#8217;eventuale seconda udienza di trattazione è destinata ad una fase successiva a quella preliminare (e cioè ad &#8220;ulteriori produzioni e richieste di prova&#8221;: terzo comma art. 320 cod. proc. civ.).</p>
<p><strong>Abbiamo però detto che secondo la giurisprudenza della Cassazione</strong> per prima udienza si intende l&#8217;udienza di effettiva trattazione, che può essere anche cronologicamente successiva ad una o altre udienza.</p>
<p><strong>Sussiste invece un contrasto giurisprudenziale</strong> in merito all&#8217;assenza del difensore all&#8217;udienza per la decisione sui mezzi istruttori. In particolare: qualora il difensore abbia articolato una prova testimoniale negli atti introduttivi o in successive memorie, come deve comportarsi il giudice nel caso in cui all&#8217;udienza fissata per la decisione la parte non sia presente?</p>
<p><strong>Secondo un primo orientamento</strong> (Cass. 21346/2006) l&#8217;assenza del difensore non comporta alcuna conseguenza. Si afferma che l&#8217;art. 181 c.p.c. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza, e neppure la norma speciale di cui all&#8217;art. 320 c.p.c., comma 3 &#8211; relativa alla trattazione della causa davanti al giudice di pace -, prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova, articolata nell&#8217;atto di citazione, allorchè l&#8217;attore non compaia alla prima udienza di trattazione. Di talchè il giudice di pace è tenuto a provvedere sulla richiesta di ammissione dell&#8217;interrogatorio formale e della prova per testimoni articolati dall&#8217;attore (o dal convenuto) nell&#8217;atto di citazione (o nella comparsa), se ed in quanto ammissibili e rilevanti.<br />
Non può pertanto il giudice &#8211; in mancanza di deduzioni dell&#8217;attore (o del convenuto), assente, in ordine all&#8217;invito del giudice a precisare definitivamente le domande, difese ed eccezioni ed i fatti posti a fondamento delle stesse, nonchè a richiedere i mezzi di prova da assumere &#8211; rinviare per le conclusioni, senza statuire sulla ammissibilità e la rilevanza delle prove predette, sul presupposto, erroneamente affermato in sentenza, della decadenza dell&#8217;attore dalle prove articolate, per l&#8217;assenza del medesimo alla prima udienza. Ciò, a maggior ragione, vale per quanto riguarda i documenti già prodotti con l&#8217;atto introduttivo e rilevanti ai fini della decisione della causa.<br />
Pertanto, la mancata ammissione di prove (interrogatorio formale e prova per testimoni), ed il mancato esame dei documenti prodotti dall&#8217;attore, prove orali e documentali, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, per l&#8217;erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice del pace, si risolvono in vizio del procedimento e della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame dei documenti prodotti.</p>
<p><strong>Al contrario (Cass. 11973/2006), si è sostenuto che nel processo davanti al giudice di pace</strong>, per il quale è prevista una struttura estremamente concentrata, l&#8217;art. 320 c.p.c., comma 3, stabilendo la possibilità di fissare un&#8217;udienza successiva per ulteriori produzioni o mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice, ove tale necessità non sussista, di assumere le prove senza la fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all&#8217;immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Ne consegue, in ragione del regime delle preclusioni comune a quello del procedimento davanti al tribunale e, in particolare, del disposto dall&#8217;art. 208 c.p.c., che assoggetta l&#8217;assunzione della prova in ogni suo momento all&#8217;impulso di parte, richiedendo sia per il suo inizio che per la sua prosecuzione non già la semplice assistenza delle parti, bensì l&#8217;istanza di almeno una di esse, che l&#8217;assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione, giacchè in essa la prova oltre a dovere essere normalmente ammessa può anche essere assunta, si risolve nella decadenza dalla prova medesima ove il giudice non abbia ritenuto su richiesta dell&#8217;altra parte o d&#8217;ufficio di differirne l&#8217;assunzione e, come in specie, abbia rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.</p>
<p>Pertanto, secondo questo ultimo orientamento va dichiarata la decadenza qualora:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 26px;">a) la parte non sia presente all&#8217;udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori;</span></li>
<li><span style="line-height: 26px;">b) il giudice o l&#8217;altra parte non abbia richiesto il rinvio per differire l&#8217;assunzione.</span></li>
</ul>
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		<title>Le preclusioni nel giudizio avanti al giudice di pace.</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le preclusioni nel giudizio avanti il giudice di pace. Contrariamente a quanto si possa pensare, anche nel giudizio avanti al giudice di pace esiste un rigido sistema di preclusioni posto a tutela dell&#8217;interesse non solo del singolo ma anche della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice. Anzi, la S.C., ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/le-preclusioni-nel-giudizio-avanti-il-giudice-di-pace/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Le preclusioni nel giudizio avanti il giudice di pace.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Contrariamente a quanto si possa pensare, anche nel giudizio avanti al giudice di pace esiste un rigido sistema di preclusioni posto a tutela dell&#8217;interesse non solo del singolo ma anche della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice. Anzi, la S.C., ha affermato che “nel procedimento avanti al giudice di pace, trattandosi di &#8220;giustizia minore&#8221;, siffatta indisponibilità (rilevabile d&#8217;ufficio: v. Cass., 29/1/2003, n. 1287) è &#8220;ancora più accentuata&#8221; (v. Cass., 12/4/2005, n. 7527; Cass., 20/5/1999, n. 4914;Cass., 1/2/1999, n. 835).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Le preclusioni processuali non sono allora derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l&#8217;espletamento di attività precluse (v. Cass., 8/8/2003, n. 11946)”.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A dispetto della prassi di molti uffici, pertanto, non esiste la c.d. “equità procedurale”, ossia la possibilità per il giudice di stabilire le regole del processo, in quanto queste sono poste a tutela di un interesse pubblico e non dell&#8217;interesse privato delle parti e cioè dell&#8217;interesse all&#8217;ordinato e celere andamento del processo, oggi più che mai costituzionalizzato per effetto dell&#8217;art. 111 della Costituzione.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">In merito al regime di preclusioni nel giudizio de quo, nessun problema e nessuna incertezza si riscontra nella prassi qualora il giudice di pace si attenga scrupolosamente alla lettera del codice svolgendo l&#8217;udienza nel modo che segue.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">La prima attività da compiere (dopo ovviamente le attività di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio) è il tentativo di conciliazione disciplinato dal primo e secondo comma dell&#8217;art. 320. In realtà detto tentativo non è obbligatorio ma può essere disposto discrezionalmente su iniziativa del giudice o su richiesta delle parti. Trattandosi di attività discrezionale la parte non può dolersi del mancato esperimento del tentativo di conciliazione a meno che non dimostri che detta omissione ha comportato un pregiudizio sul suo diritto di difesa. La mancata comparizione della parte può rilevare tuttalpiù come argomento di prova (cfr. art. 116 c.p.c.). Nulla impedisce peraltro al giudice di interrogare una sola parte (Cass. 2882/1999).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Giurisprudenza</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">L&#8217;omissione del tentativo di conciliazione previsto dall&#8217;art. 320 cod. proc. civ. nel procedimento innanzi al giudice di pace non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa (vedi Cassazione civile sez. I, 10 marzo 1999, n. 2064; sez. III, 25 luglio 2000, n. 9739).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Cassazione civile , sez. III, 10 aprile 2008, n. 9350</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tentata (con risultati negativi ) la conciliazione, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Ecco, questo è il momento preclusivo per qualsivoglia attività. Scatterà dunque in prima udienza:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">a) per il convenuto:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di proporre la domanda riconvenzionale;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d&#8217;ufficio;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di chiedere la chiamata in causa di un terzo;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di contestare specificatamente i fatti posti a fondamento della domanda attorea;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di eccepire tutti i tipi di incompetenza.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">b) per l&#8217;attore:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di proporre la reconventio reconventionis;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di proporre le eccezioni nuove in risposta alle  domande ed eccezioni nuove del convenuto;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di contestare specificatamente i fatti allegati dall&#8217;avversario;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">c) per entrambe le parti:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">l&#8217;onere di richiedere i mezzi istruttori e di produrre i documenti</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tuttavia, con riferimento alle prove, il IV comma dell&#8217;art. 320 dà alle parti una possibilità. Detto comma stabilisce infatti che quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Dal che si ricava:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">che la richiesta deve essere necessitata dall&#8217;attività svolta in udienza;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">che il rinvio riguarda solo i mezzi di prova e non l&#8217;attività assertiva (domande ed eccezioni).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Dunque in questo tipo di udienza, perfettamente collimante con la disciplina codicistica, la prima udienza rappresenta la barriera oltre la quale non possono più proporsi domande nuove, eccezioni in senso stretto, richieste di chiamate in causa.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Seguendo scrupolosamente la lettera della legge il giudice di pace non potrebbe concedere all&#8217;attore un termine per articolare qualora il convenuto non abbia sollevato domande riconvenzionali o eccezioni nuove ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda, contestando specificatamente i fatti avversari (perché qualora la contestazione fosse generica ricadremmo nell&#8217;ipotesi del nuovo art. 115 c.p.c.). Difatti, in tal caso non sussiste il presupposto della consequenzialità alle attività svolte in udienza. Sbagliano dunque quei giudici che nonostante alcuna attività assertiva o probatoria svolta dalle parti concedono il termine per articolare i mezzi di prova. Dovrebbero infatti invitare le parti ad articolare seduta stante e, in caso di assenza di mezzi di prova, invitarle a precisare le conclusioni oppure a rinviare la causa per la PC.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Non va dimenticato, che nel giudizio de quo tutto potrebbe svolgersi in una sola udienza</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">&#8220;nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura del processo estremamente concentrata, l&#8217;art. 320 c.p.c., comma 3 (rectius, comma 4), stabilisce espressamente che il giudice possa fissare una nuova udienza quando ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza; pertanto, non è precluso che il giudice assuma le prove nella prima udienza e inviti le partì a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa udienza&#8221;; (Cass. Civ. 6666/2007; 7527/2005; 4695/1999; 835/1999).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">I problemi sorgono quando il giudice si discosta da questo modello. Specie sotto il vigore della scansione plurima delle udienze ex artt. 180, 183, I 184 e II 184 nel procedimento innanzi al Tribunale, non erano pochi i giudici di pace che emulavano detta scaletta, con risultati a dir poco aberranti. Non sono rari processi svoltisi davanti al giudice di pace scanditi da 7, 8 talvolta 9 udienze molte delle quali di mera concessione di termini. Tutto ciò non è possibile, la Suprema Corte in linea generale lo ha affermato più e più volte. Peccato che talvolta lasci un po&#8217; troppo correre, creando poi confusione.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Si è andata così affermando una giurisprudenza che afferma che allorquando la prima udienza di trattazione effettiva non sia effettivamente la prima (scusate il gioco di parole), come quando il giudice ha fissato una prima udienza c.d. di smistamento,e poi una udienza per il tentativo di conciliazione e poi una terza udienza ex art. 320 III comma, sarebbe quest&#8217;ultima l&#8217;udienza cui ricollegare, ad esempio, il termine ultimo per eccepire l&#8217;incompetenza per materia o territorio inderogabile.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Queste pronunce creano confusione ed entrano in contraddizione con quelle sentenze che negano la possibilità per il giudice di stabilire come scandire il processo.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">In questi casi, qual&#8217;è il termine ultimo cui ancorare le preclusioni? A mio avviso non bisogna lasciarsi ingannare da queste pronunce, anche perchè riferite all&#8217;eccezione di incompetenza che ai sensi dell&#8217;art. 38 può essere rilevata dal giudice fino alla prima udienza. Ciò non toglie che per le altre attività (riconvenzionali, eccezioni, chiamate in causa del terzo) il termine di preclusione va ancorato alla prima udienza in senso cronologico, salvo ovviamente la necessità di regolarizzare il contraddittorio. E&#8217; ovvio che se il convenuto non è comparso per un vizio della notificazione, non potrà in alcun modo essere dichiarato decaduto dai suoi diritti.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Alla luce di quanto testè detto si ricava che qualora la prima udienza ex art. 320 III comma (quella cioè in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento di domande, eccezioni e difese) sia successiva ad altra udienza in cui il contraddittorio si è regolarmente instaurato, il convenuto avrà l&#8217;onere:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di  proporre la domanda riconvenzionale;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d&#8217;ufficio;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di chiedere la chiamata in causa di un terzo;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di eccepire tutti i tipi di incompetenza.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Dal canto suo l&#8217;attore avrà l&#8217;onere</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di proporre la reconventio reconventionis;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di proporre le eccezioni nuove in risposta alle  domande ed eccezioni nuove del convenuto;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">All&#8217;udienza successiva ex art. 320 III comma le parti avranno l&#8217;onere:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di contestare specificatamente i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni avversarie;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di precisare i fatti posti a fondamento delle domande, eccezioni e difese;</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">di richiedere i mezzi istruttori e di produrre i documenti</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il giudice potrà anche rilevare il difetto di competenza</div>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-2211" title="giudice pace" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/07/giudice-pace.jpg" alt="giudice pace" width="132" height="87" />Contrariamente a quanto si possa pensare</strong>, anche nel giudizio avanti al giudice di pace esiste un rigido sistema di preclusioni posto a tutela dell&#8217;interesse non solo del singolo ma soprattutto della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice. Anzi, la S.C., ha affermato che</p>
<p style="padding-left: 30px;">“Nel procedimento avanti al giudice di pace, trattandosi di &#8220;giustizia minore&#8221;, siffatta indisponibilità (rilevabile d&#8217;ufficio: v. Cass., 29/1/2003, n. 1287) è &#8220;ancora più accentuata&#8221; (v. Cass., 12/4/2005, n. 7527; Cass., 20/5/1999, n. 4914;Cass., 1/2/1999, n. 835). Le preclusioni processuali non sono allora derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l&#8217;espletamento di attività precluse (v. Cass., 8/8/2003, n. 11946)”.</p>
<p><strong>A dispetto della prassi di molti uffici, pertanto, </strong>non esiste la c.d. “equità procedurale”<span id="more-2204"></span>, ossia la possibilità per il giudice di stabilire le regole del processo, in quanto queste sono poste a tutela dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinato e celere andamento del processo, oggi più che mai costituzionalizzato per effetto dell&#8217;art. 111 della Costituzione.</p>
<p><strong>In merito al regime di preclusioni nel giudizio de quo</strong>, nessun problema e nessuna incertezza si riscontra nella prassi qualora il giudice di pace si attenga scrupolosamente alla lettera del codice svolgendo l&#8217;udienza nel modo che segue.</p>
<p><strong>La prima attività da compiere</strong> (dopo ovviamente le attività di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio) è il tentativo di conciliazione disciplinato dal primo e secondo comma dell&#8217;art. 320. In realtà detto tentativo non è obbligatorio ma può essere disposto discrezionalmente su iniziativa del giudice o su richiesta delle parti. Trattandosi di attività discrezionale la parte non può dolersi del mancato esperimento del tentativo di conciliazione a meno che non dimostri che detta omissione ha comportato un pregiudizio sul suo diritto di difesa. La mancata comparizione della parte può rilevare tuttalpiù come argomento di prova (cfr. art. 116 c.p.c.). Nulla impedisce peraltro al giudice di interrogare una sola parte (Cass. 2882/1999).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Giurisprudenza</strong><br />
L&#8217;omissione del tentativo di conciliazione previsto dall&#8217;art. 320 cod. proc. civ. nel procedimento innanzi al giudice di pace non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa (vedi Cassazione civile sez. I, 10 marzo 1999, n. 2064; sez. III, 25 luglio 2000, n. 9739). <strong>Cassazione civile , sez. III, 10 aprile 2008, n. 9350</strong></p>
<p><strong>Tentata (con risultati negativi ) la conciliazione</strong>, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.</p>
<p>Ecco, questo è il momento preclusivo per qualsivoglia attività. Scatterà dunque in prima udienza:</p>
<p><strong>a) per il convenuto:</strong></p>
<ul>
<li>l&#8217;onere di proporre la domanda riconvenzionale;</li>
<li>l&#8217;onere di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d&#8217;ufficio;</li>
<li>l&#8217;onere di chiedere la chiamata in causa di un terzo;</li>
<li>l&#8217;onere di contestare specificatamente i fatti posti a fondamento della domanda attorea;</li>
<li>l&#8217;onere di eccepire tutti i tipi di incompetenza.</li>
</ul>
<p><strong>b) per l&#8217;attore:</strong></p>
<ul>
<li>l&#8217;onere di proporre la reconventio reconventionis;</li>
<li>l&#8217;onere di proporre le eccezioni nuove in risposta alle  domande ed eccezioni nuove del convenuto;</li>
<li>l&#8217;onere di chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo;</li>
<li>l&#8217;onere di contestare specificatamente i fatti allegati dall&#8217;avversario;</li>
</ul>
<p><strong>c) per tutte le parti:</strong></p>
<ul>
<li>l&#8217;onere di richiedere i mezzi istruttori e di produrre i documenti.</li>
</ul>
<p><strong>Tuttavia, con riferimento alle prove</strong>, il IV comma dell&#8217;art. 320 dà alle parti una possibilità. Detto comma stabilisce infatti che quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.</p>
<p>Dal che si ricava:</p>
<ul>
<li>che la richiesta deve essere necessitata dall&#8217;attività svolta in udienza;</li>
<li>che l&#8217;udienza fissanda può essere solo una;</li>
<li>che il rinvio riguarda solo i mezzi di prova e non l&#8217;attività assertiva (domande ed eccezioni).</li>
</ul>
<p><strong>Dunque in questo tipo di udienza</strong>, perfettamente collimante con la disciplina codicistica, la prima udienza rappresenta la barriera oltre la quale non possono più proporsi domande nuove, eccezioni in senso stretto, richieste di chiamate in causa.</p>
<p><strong>Seguendo scrupolosamente la lettera della legge</strong> il giudice di pace non potrebbe concedere all&#8217;attore un termine per articolare i propri mezzi di prova qualora il convenuto non abbia sollevato domande riconvenzionali o eccezioni nuove ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda, contestando specificatamente i fatti avversari (perché qualora la contestazione fosse generica ricadremmo nell&#8217;ipotesi del nuovo art. 115 c.p.c.). Difatti, in tal caso non sussiste il presupposto della consequenzialità alle attività svolte in udienza. Sbagliano dunque quei giudici che nonostante l&#8217;assenza di attività assertiva o probatoria svolta dalle parti concedono il termine per articolare i mezzi di prova. Dovrebbero infatti invitare le parti ad articolare seduta stante e, in caso di assenza di mezzi di prova, invitarle a precisare le conclusioni oppure a rinviare la causa per la PC.</p>
<p><strong>Non va dimenticato</strong>, che nel giudizio de quo tutto potrebbe svolgersi in una sola udienza</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura del processo estremamente concentrata, l&#8217;art. 320 c.p.c., comma 3 (rectius, comma 4), stabilisce espressamente che il giudice possa fissare una nuova udienza quando ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza; pertanto, non è precluso che il giudice assuma le prove nella prima udienza e inviti le partì a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa udienza&#8221;; (Cass. Civ. 6666/2007; 7527/2005; 4695/1999; 835/1999).</p>
<p><strong> I problemi sorgono quando il giudice si discosta da questo modello</strong>. Specie sotto il vigore della scansione plurima delle udienze ex artt. 180, 183, I 184 e II 184 nel procedimento innanzi al Tribunale, non erano pochi i giudici di pace che emulavano detta scaletta, con risultati a dir poco aberranti. Non sono rari processi svoltisi davanti al giudice di pace scanditi da 7, 8 talvolta 9 udienze molte delle quali di mera concessione di termini. Tutto ciò non è possibile, la Suprema Corte in linea generale lo ha affermato più e più volte. Peccato che talvolta lasci un po&#8217; troppo correre, creando poi confusione.</p>
<p><strong>Si è andata così affermando una giurisprudenza</strong> che afferma che allorquando la prima udienza di trattazione effettiva non sia effettivamente la prima (scusate il gioco di parole), come quando il giudice ha fissato una prima udienza c.d. di smistamento e poi una udienza per il tentativo di conciliazione e poi una terza udienza ex art. 320 III comma, sarebbe quest&#8217;ultima l&#8217;udienza cui ricollegare, ad esempio, il termine ultimo per eccepire l&#8217;incompetenza per materia o territorio inderogabile.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;prima udienza di trattazione&#8221;, rilevante ai fini dell&#8217;art. 38 c.p.c. e della tempestività della eccezione di incompetenza, deve ritenersi l&#8217;udienza fissata dal giudice adito per l&#8217;audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza (Cass. 9.5.2003 n. 7078)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace &#8211; ove pur non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal medesimo sistema di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale (Cass. 7.4.2000 n. 4376) &#8211; le preclusioni ricollegate ad un&#8217;attività da svolgere a pena di decadenza nella prima udienza di trattazione &#8220;sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva&#8221; (Cass. 26.4.2006 n. 9580), che tale deve ritenersi, ad esempio, ove in essa sia stato assegnato un termine alle parti per l&#8217;articolazione dei mezzi istruttori (Cass. 4.5.2005 n. 9219) ovvero le parti siano state definitivamente invitate, ex art. 320 c.p.c., a precisare definitivamente i fatti (Cass. n. 4376/00, cit.).</p>
<p><strong>Queste pronunce slabbrate creano confusione </strong>ed entrano in contraddizione con quelle sentenze che negano la possibilità per il giudice di stabilire come scandire il processo. Ma tant&#8217;è.</p>
<p><strong>Pertanto, alla luce di queste sentenze</strong>, qualora la prima udienza cronologica non sia stata quella di effettiva trattazione, tutte le preclusioni matureranno in quest&#8217;ultima.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
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		<item>
		<title>Il giudizio davanti al giudice di pace</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;aumentata competenza per valore del giudice di pace ad opera della legge n. 69/2009 impone una riflessione sulla natura di questo giudizio e in particolare sul regime di preclusione delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, delle argomentazioni e delle conclusioni. La Suprema Corte ha sancito ripetutamente che il processo davanti al giudice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/il-giudizio-davanti-al-giudice-di-pace/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>L&#8217;aumentata competenza per valore del giudice di pace</strong> ad opera della legge n. 69/2009 impone una riflessione sulla natura di questo giudizio e in particolare sul regime di preclusione delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, delle argomentazioni e delle conclusioni.</p>
<p><strong>La Suprema Corte ha sancito ripetutamente</strong> che il processo davanti al giudice di pace è sottoposto allo stesso principio di preclusione che governa il processo davanti al Tribunale.</p>
<p><strong>Ricordo che ogni norma che prevede una preclusione è una norma di ordine pubblico processuale</strong>, con la conseguenza che:</p>
<p style="padding-left: 30px;">- la preclusione è rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado fatto salvo il giudicato formatosi sul punto;</p>
<p style="padding-left: 30px;">- le preclusioni non sono disponibili nè dalle parti, nè dal giudice.</p>
<p><strong>Non esiste, dunque, l&#8217;equità procedurale: </strong>il giudice di pace è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme processuali, specie quelle che prevedono preclusioni.</p>
<p><strong>Nei prossimi giorni, pertanto, farò un focus su questo giudizio</strong>, dedicandovi una serie di articoli, soprattutto per evidenziare le &#8220;insidie&#8221; di questo tipo di processo, nel quale il rischio più grosso è il seguente: discostandosi dalla legge, il giudice concede termini e facoltà non consentite che, in appello, potrebbero essere rilevate come vizio della sentenza, con la conseguenza che le prove assunte potrebbero essere ritenute non utilizzabili.</p>
<p><strong>Intanto vi lascio</strong> con queste domande:</p>
<ul>
<li>quando maturano le preclusioni assertive in questo giudizio?</li>
<li>quando maturano le preclusioni istruttorie?</li>
<li>la costituzione del convenuto può avvenire senza comparsa di costituzione e risposta?</li>
<li>qual&#8217;è il termine ultimo per sollevare eccezioni in senso stretto?</li>
<li>il rinvio ai sensi del IV comma dell&#8217;art. 320 è libero o è condizionato?</li>
<li>qualora l&#8217;udienza ex art. 320 III comma non sia effettivamente la prima, bensì la seconda o addirittura la terza o la quarta, quando maturano le preclusioni assertive, difensive e istruttorie?</li>
<li>qualora la parte non si presenti in udienza, il giudice può decidere ugualmente sulle istanze istruttorie articolate negli atti introduttivi?</li>
<li>il giudice di pace è obbligato a far precisare le conclusioni alle parti?</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Giudice di Pace: il convenuto si può costituire in giudizio inviando il fascicolo di parte a mezzo posta?</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Fascicolo]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[fascicolo]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[Una questione davvero interessante. La Cassazione è chiamata a stabilire la validità della costituzione avvenuta mediante invio a mezzo posta del fascicolo di parte contenente la memoria di costituzione e i documenti. Posto che il codice di rito non prevede la costituzione a mezzo di invio postale, le soluzioni possono essere tre: inesistenza della costituzione; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/giudice-di-pace-il-convenuto-si-puo-costituire-in-giudizio-inviando-il-fascicolo-di-parte-a-mezzo-posta/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p>Una questione davvero interessante.</p>
<p>La Cassazione è chiamata a stabilire <strong>la validità della costituzione avvenuta mediante invio a mezzo posta del fascicolo di parte</strong> contenente la memoria di costituzione e i documenti.</p>
<p>Posto che il codice di rito non prevede la costituzione a mezzo di invio postale, le soluzioni possono essere tre:</p>
<ul>
<li><strong>inesistenza della costituzione;</strong></li>
<li><strong>nullità della costituzione;</strong></li>
<li><strong>irregolarità della costituzione.</strong></li>
</ul>
<p>Nel primo caso la costituzione sarebbe non sanabile.</p>
<p>Nel secondo caso sarebbe sanabile qualora avesse raggiunto lo scopo.</p>
<p>Nel terzo caso sarebbe valida.</p>
<p>Il tutto, ovviamente, <strong>presuppone che il Cancelliere accetti il plico e lo inserisca nel fascicolo d&#8217;ufficio</strong> e ciò non è un obbligo bensì una facoltà.</p>
<p>La Corte di Cassazione</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://forms.aweber.com/form/56/1923009056.js"></script> <span id="more-206"></span>propende per la tesi dell&#8217;irregolarità, affermando che un invio degli atti di costituzione a mezzo posta dove non è consentito può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante presentazione al cancelliere, se questi, una volta ricevuto il plico dall&#8217;apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, non si rifiuta di procedere all&#8217;inserimento nel fascicolo (riscontrando che naturalmente vi sono gli atti prescritti dall&#8217;art. 319 c.p.c.) e vi procede.</p>
<p>In questo caso, anzi, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante diretto contatto fra il depositante ed il cancelliere degrada ad una mera irregolarità, priva di effetti sui successivi atti processuali e, particolarmente sull&#8217;inserimento nel fascicolo, onde la costituzione deve ritenersi pienamente valida (in una prospettiva favorevole alla irregolarità si veda Cass. n. 9580 del 2006).</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Cassazione civile &#8211; Sezione terza, </strong></p>
<p align="center"><strong>ordinanza n. 12342/08 &#8211;  depositata il 16 maggio 2008.</strong></p>
<p><em>Omissis</em>.</p>
<p>La sentenza impugnata dà atto che il cancelliere dell&#8217;ufficio del giudice di pace appose sul plico contenente il fascicolo ricevuto a mezzo posta attestazione di visto e lo inserì nel fascicolo d&#8217;ufficio.</p>
<p>A norma dell&#8217;art. 57 primo comma c.p.c. il cancelliere documenta a tutti gli effetti nei casi e nei modi previsti dalla legge le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.</p>
<p>Nel caso della costituzione avanti al giudice di pace l&#8217;art. 319 c.p.c. prevede, accanto alla possibilità di costituzione mediante presentazione della citazione (o del processo verbale di cui all&#8217;art. 316 c.p.c.) con la relata di notificazione e la procura quando occorre, la costituzione mediante deposito di tali atti in cancelleria.</p>
<p>L&#8217;attività di deposito è un&#8217;operazione materiale che implica certamente che chi deve effettuare il deposito si rechi in cancelleria e presenti gli atti al cancelliere che li riceve e la ricezione del deposito è un&#8217;attività propria del cancelliere (in relazione alla norma suindicata).</p>
<p>A seguito di tale presentazione il cancelliere compie l&#8217;attività (sempre sua propria) di documentazione del deposito nelle forme di legge cui allude la norma sopra citata, cioè ne attesta la verificazione. Nella specie il cancelliere, con l&#8217;apposizione del visto ha compiuto un&#8217;attività di documentazione riferita ad un atto, il pervenimento a mezzo posta, diverso da quello previsto dalla legge, che è la consegna a sue mani degli atti di costituzione.</p>
<p>In tal modo ha compiuto un&#8217;attività in violazione della regola formale prevista, ma per l&#8217;inosservanza di tale regola la legge in tanto non prevede alcuna sanzione.</p>
<p>La violazione della regola formale va valutata in base alla seguente considerazione: la formalità del deposito in cancelleria consiste nella consegna al cancelliere degli atti inerenti la costituzione ed il pervenimento a mezzo posta, come osserva la sentenza impugnata, si presenta difforme dal modello processuale, perché non realizza tale consegna, giacché il plico rimesso dall&#8217;ufficiale postale non viene ricevuto dal cancelliere, ma perviene all&#8217;apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, che -evidentemente &#8211; poi lo rimette al cancelliere.</p>
<p>Ebbene, siffatta inosservanza delle forme non appare di entità tale da far considerare &#8211; come invece ha ritenuto il Tribunale &#8211; il fatto del pervenimento del plico al cancelliere in questo modo come talmente difforme dallo schema formale previsto dalla legge da doversi esso considerare del tutto improduttivo di effetti e, quindi, come atto inesistente. Ciò, per la ragione che alla fine di questo procedimento si realizza pur sempre l&#8217;effetto del pervenimento al cancelliere del fascicolo.</p>
<p>Ed il cancelliere ben può compiere tutte le attività che gli competono in ordine al controllo della ritualità della documentazione.</p>
<p>Ne deriva che la violazione consistita nell&#8217;inosservanza dello schema normativo che identifica il deposito con la consegna dell&#8217;atto al cancelliere (consegna che, come considera la stessa sentenza, richiamando giurisprudenza di questa Corte, può avvenire anche da parte di un nuncius del procuratore) è stata erroneamente ricondotta alla categoria della inesistenza, perché l&#8217;attività compiuta non presenta uno scostamento tale dall&#8217;attività che sarebbe stata da compiere da impedire d&#8217;essere ricondotta al profilo funzionale di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Non a caso la sentenza impugnata afferma l&#8217;inesistenza facendo leva sulla mera circostanza che l&#8217;invio degli atti per la costituzione a mezzo posta non rientra fra le formalità previste dall&#8217;art. 319 c.p.c, con ciò non considerando che ogni nullità formale presenta (come suggerisce lo stesso art. 156 c.p.c.) per definizione uno scostamento dell&#8217;atto dalla forma prevista dalla legge e, quindi, la sua connotazione con una forma diversa, mentre l&#8217;inesistenza si può configurare quando l&#8217;attività che si vorrebbe espressiva dell&#8217;atto si presenti per le sue caratteristiche formali del tutto inidonea ad evocare in qualche modo lo schema formale prevista.</p>
<p>Nella specie il carattere evocativo di quest&#8217;ultimo, come ha osservato il Ministero, si sarebbe dovuto ritenere anche per il fatto che la fattispecie del deposito a mezzo posta non è sconosciuta al processo civile, come dimostrano gli esempi richiamati nel ricorso e, del resto, avuti ben presenti dallo stesso Tribunale.</p>
<p>Negata, dunque, la riconducibilità del deposito a mezzo posta avvenuto nella fattispecie alla categoria della inesistenza v&#8217;è da domandarsi se esso possa essere ricondotto alla categoria della nullità: tale riconduzione, non essendo prevista dalla legge una nullità, dipenderebbe dalla valutazione di sussistenza o meno della idoneità al raggiungimento dello scopo.</p>
<p>All&#8217;uopo occorre considerare che nella sequenza processuale al deposito nel senso indicato, da intendersi come operazione materiale finalizzata alla realizzazione &#8220;presa di contatto&#8221; fra la parte ed il giudice nel che consiste la costituzione in giudizio, segue, perché la formalità del deposito si trasformi in costituzione, l&#8217;attività &#8211; sempre del cancelliere &#8211; di inserimento degli atti nel fascicolo d&#8217;ufficio ed è in questo modo che il contatto effettivamente si realizza.</p>
<p>Ebbene, nella specie questa attività successiva (che il cancelliere, rilevando l&#8217;irritualità del pervenimento avrebbe potuto, in ipotesi, rifiutarsi di compiere), è stata compiuta: il cancelliere ha non solo attestato il ricevimento degli atti per la costituzione ma li ha anche inseriti nel fascicolo, con il che la costituzione , nel suo significato di presa di contatto fra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario, si può dire compiuta. Entrambe queste attività dimostrano che lo scopo cui doveva assolvere la presentazione nelle forme di cui all&#8217;art. 319 c.p.c. si è potuto in concreto realizzare nonostante la diversa forma seguita e, quindi, l&#8217;ipotetica nullità non avrebbe impedito il raggiungimento dello scopo dell&#8217;operazione di deposito.</p>
<p>A ben vedere, in sostanza, un invio degli atti di costituzione a mezzo posta dove non è consentito può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante presentazione al cancelliere, se questi, una volta ricevuto il plico dall&#8217;apposito ufficio preposto alla ricezione della posta, non si rifiuta di procedere all&#8217;inserimento nel fascicolo (riscontrando che naturalmente vi sono gli atti prescritti dall&#8217;art. 319 c.p.c.) e vi procede.</p>
<p>In questo caso, anzi, la circostanza che non vi sia stato un deposito mediante diretto contatto fra il depositante ed il cancelliere degrada ad una mera irregolarità, priva di effetti sui successivi atti processuali e, particolarmente sull&#8217;inserimento nel fascicolo, onde la costituzione deve ritenersi pienamente valida (in una prospettiva favorevole alla irregolarità si veda Cass. n. 9580 del 2006).</p>
<p>E&#8217; quanto accaduto nella specie, donde la manifesta erroneità delle conseguenze ritenute dal Tribunale.</p>
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		<title>La formulazione della prova contraria nel giudizio davanti al Giudice di Pace</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual&#8217;è il termine ultimo per l&#8217;indicazione della prova contraria, nel giudizio davanti al Giudice di Pace? Prima di rispondere, un breve ripasso sulla prova contraria, che può essere: a riprova: si indicano altri testi sugli stessi capitoli avversari; diretta e contraria: si formulano appositi capitoli, contrari rispetto a quelli formulati dall&#8217;altra parte; indiretta e contraria: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/la-formulazione-della-prova-contraria-nel-giudizio-davanti-al-giudice-di-pace/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2007/10/giudice-pace.jpg"><img src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2007/10/giudice-pace.thumbnail.jpg" align="right" height="112" width="88" /></a>Qual&#8217;è il <strong>termine ultimo per l&#8217;indicazione della prova contraria</strong>, nel giudizio davanti al Giudice di Pace?</p>
<p>Prima di rispondere, un breve ripasso sulla prova contraria, che può essere:</p>
<ul>
<li><strong>a riprova</strong>: si indicano altri testi sugli stessi capitoli avversari;</li>
<li><strong>diretta e contraria</strong>: si formulano appositi capitoli, contrari rispetto a quelli formulati dall&#8217;altra parte;</li>
<li><strong>indiretta e contraria</strong>: si formulano capitoli con contenuto positivo e diverso, diretti a provare fatti incompatibili con quelli che l&#8217;altra parte intende dimostrare (esempio: l&#8217;attore intende dimostrare che il convenuto gli ha personalmente sottratto un bene, un determinato giorno; la difesa del convenuto formula un capitolo per provare che quel giorno il convenuto si trovava all&#8217;estero).</li>
</ul>
<p><span id="more-65"></span>Fatta questa premessa entriamo nel merito della questione.</p>
<p>Nella pratica, molti giudici di pace concedono il doppio termine come nel giudizio davanti al Tribunale (oggi, secondo e terzo termine ex art. 183 c.p.c.). Talvolta, però, la capitolazione e l&#8217;indicazione dei testimoni avviene in udienza. Ecco allora il quesito: l&#8217;altra parte, entro quale momento deve formulare l&#8217;istanza per indicare la prova contraria?</p>
<p>Va premesso che il procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace è a  c.d. struttura &#8220;povera&#8221; per le udienze previste per le deduzioni istruttorie, in  quanto l&#8217;art. 320 cod. proc. civ. tende a concentrare in un unico contesto  sia la fase di trattazione, sia quella istruttoria, consentendo (ultimo comma)  una sola volta il rinvio per incombenti istruttori.</p>
<p>Pertanto, secondo la Cassazione, non può essere accolta l&#8217;interpretazione del primo comma dell&#8217;art. 184 cod. proc. civ., secondo la quale il giudice, richiesto di ammettere un mezzo di <a title="BW25" name="BW25"></a>prova da una parte, prima di provvedere, debba  assegnare d&#8217;ufficio all&#8217;altra parte un termine per dedurre l&#8217;eventuale <a title="BW26" name="BW26"></a><strong id="1">prova</strong> <a title="BW33" name="BW33"></a><strong id="1">contraria</strong>, <strong>pur in  assenza di una sua qualsiasi istanza</strong>. Ciò sia perché in  contrasto con la lettera della norma, sia perchè in contrasto con fondamentali principi in  materia di ammissione delle prove.</p>
<p>Infatti, anche nei casi (diversi) &#8211; seconda parte del medesimo art. 184, primo comma &#8211; in  cui una o entrambe le parti chiedano termine per indicare nuovi mezzi di <a title="BW27" name="BW27"></a>prova, ovvero il giudice disponga mezzi di <a title="BW28" name="BW28"></a>prova ufficiosi terzo comma della stesso articolo &#8211;  <strong>nel primo caso è prevista l&#8217;assegnazione di un termine per l&#8217;eventuale <a title="BW29" name="BW29"></a>prova <a title="BW34" name="BW34"></a>contraria solo &#8220;su  istanza di parte&#8221;; nel secondo caso che &#8220;ciascuna parte può dedurre&#8221; mezzi di <a title="BW30" name="BW30"></a>prova.</strong> Quindi, in tutti i casi la concessione del  termine è rimessa alla valutazione della difesa, in applicazione del  fondamentale principio dispositivo della <a title="BW31" name="BW31"></a>prova,  evidentemente mantenuto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, pur senza perciò  vanificare il sistema delle preclusioni, anche istruttorie, dalla medesima  rafforzato.</p>
<p>Ne consegue che la richiesta del termine di cui all&#8217;art. 184 cod.  proc. civ. è da ritenere tempestiva, pur in difetto di espressa previsione  normativa in tal senso, fino all&#8217;udienza in cui il giudice, esaurita l&#8217;attività  di trattazione, passa in concreto ad esaminare le richieste istruttorie. <strong>Dopo  questo momento la richiesta del termine per indicare mezzi di <a title="BW32" name="BW32"></a>prova è da ritenere tardiva, e la preclusione  rilevabile d&#8217; ufficio</strong>.</p>
<p>La risposta al quesito dunque è questa: <strong>il termine ultimo </strong>per formulare <strong>istanza per l&#8217;ammissione di prova contraria</strong>, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace è dato:</p>
<ul>
<li><strong> dalla stessa udienza in cui le prove vengono richieste dall&#8217;altra parte,</strong>oppure,<strong> </strong></li>
<li><strong>dal termine eventualmente concesso dal giudice</strong>.</li>
</ul>
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<ul></ul>
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		<title>Le preclusioni davanti al Giudice di Pace</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 14:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi Continuano, inarrestabili, le sentenze draconiane della S.C. in merito al regime di preclusioni innanzi al Giudice di Pace, il cui processo è divenuto più rigido dello stesso processo innanzi al Tribunale. Difatti, secondo la Corte, l&#8217;art. 320, comma 3, c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti debbano precisare definitivamente i [...]]]></description>
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<p>Continuano, inarrestabili, le sentenze draconiane della S.C. in merito al <strong>regime di preclusioni innanzi al Giudice di Pace</strong>, il cui processo è divenuto più rigido dello stesso processo innanzi al Tribunale.</p>
<p>Difatti, secondo <strong>la Corte, l&#8217;art. 320, comma 3, c.p.c.</strong>, nel prevedere che nella prima udienza le parti debbano precisare definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, produrre i documenti e richiedere i mezzi di prova da assumere, <strong>stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra</strong>; tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio; <strong>oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti</strong>, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata (da ultimo Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066).<br />
<span id="more-40"></span>In altre parole, <strong>è bene non far conto sui rinvii concessi dal Giudice di Pace: meglio articolare e produrre tutto e subito</strong>!</p>
<p>Avv. Mirco Minardi</p>
<p align="center"><strong>Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066</strong></p>
<p align="center"><strong>Fatto</strong></p>
<p>L.P. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano P.G. per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 564,70 oltre interessi; poneva a fondamento della domanda la circostanza che aveva versato la somma sopra indicata al comune di Gragnano per canoni di acqua potabile relativi all&#8217;immobile condotto in locazione dal convenuto.<br />
Costituitosi in giudizio, il convenuto resisteva alla domanda, deducendone l&#8217;infondatezza; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto fatto valere.<br />
Il Giudice adito rigettava l&#8217;eccezione di prescrizione ed accoglieva la domanda, considerando quanto all&#8217;eccezione che, come risultava da lettera prodotta dalla parte attrice, il termine prescrizionale era stato interrotto e quanto alla domanda che il soggetto tenuto al pagamento del canone era il conduttore dell&#8217;immobile da identificare all&#8217;epoca con il convenuto.<br />
Il P. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; l&#8217;intimato ha resistito con controricorso.</p>
<p align="center"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 113 e 320 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene che il Giudice di Pace ha disatteso l&#8217;eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere perchè ha ritenuto che vi sia stata interruzione, desumendolo da documento (richiesta di pagamento), di cui non avrebbe dovuto tenere conto in quanto tardivamente prodotto oltre l&#8217;udienza di rinvio fissata a norma dell&#8217;art. 320 c.p.c., comma 4.<br />
Il motivo è fondato e va accolto.<br />
L&#8217;art. 320 c.p.c., comma 3, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del Giudice con il differimento della prima udienza ad altra (Cass. 7.7.2004, n. 12476).<br />
Tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il Giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio (Cass. 8.3.2005, n. 5012).<br />
Oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti (Cass. 27.5.2005, n. 11274); con la conseguenza che il Giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente ed, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata.<br />
Ora nella specie il Giudice di Pace ha fondato la decisione di rigetto dell&#8217;eccezione di prescrizione sulla richiesta di pagamento della somma tardivamente prodotta oltre la seconda udienza.<br />
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra ad altro Giudice di Pace di Gragnano, il quale è incaricato di regolamentare le spese del giudizio di Cassazione.<br />
Rimangono assorbiti i rimanenti due motivi, con i quali si denuncia violazione degli artt. 2938 e 2940 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (secondo motivo) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (terzo motivo).</p>
<p align="center"><strong>P.Q.M</strong></p>
<p>la Corte accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Gragnano.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2006.<br />
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006</p>
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