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Articoli per 'Giudice di pace'

Procedimento avanti al giudice di pace: la costituzione e la presenza all’udienza per l’ammissione delle prove.

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Giudice di pace @ 6:00:14 da Mirco Minardi

Riassunto: in questo articolo vedremo che nel giudizio avanti al giudice di pace non occorre costituirsi con comparsa di costituzione e che c’è un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze nel caso in cui la parte non si presenti all’udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori.

Per effetto dell’art. 319, primo comma, cod. proc. civ. - a norma del quale dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e senza formalità alcuna – il convenuto, per costituirsi, non ha l’onere nè di predisporre una comparsa di risposta, nè di depositarla entro prefissati termini in cancelleria, ma può limitarsi a depositare in udienza l’atto di citazione notificatogli.

Ne deriva, quale logico corollario, la possibilità di formulare nel verbale di udienza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, con conseguenziale Continua a leggere l’articolo »

Le preclusioni nel giudizio avanti al giudice di pace.

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Giudice di pace @ 6:00:21 da Mirco Minardi

Le preclusioni nel giudizio avanti il giudice di pace.
Contrariamente a quanto si possa pensare, anche nel giudizio avanti al giudice di pace esiste un rigido sistema di preclusioni posto a tutela dell’interesse non solo del singolo ma anche della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice. Anzi, la S.C., ha affermato che “nel procedimento avanti al giudice di pace, trattandosi di “giustizia minore”, siffatta indisponibilità (rilevabile d’ufficio: v. Cass., 29/1/2003, n. 1287) è “ancora più accentuata” (v. Cass., 12/4/2005, n. 7527; Cass., 20/5/1999, n. 4914;Cass., 1/2/1999, n. 835).
Le preclusioni processuali non sono allora derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l’espletamento di attività precluse (v. Cass., 8/8/2003, n. 11946)”.
A dispetto della prassi di molti uffici, pertanto, non esiste la c.d. “equità procedurale”, ossia la possibilità per il giudice di stabilire le regole del processo, in quanto queste sono poste a tutela di un interesse pubblico e non dell’interesse privato delle parti e cioè dell’interesse all’ordinato e celere andamento del processo, oggi più che mai costituzionalizzato per effetto dell’art. 111 della Costituzione.
In merito al regime di preclusioni nel giudizio de quo, nessun problema e nessuna incertezza si riscontra nella prassi qualora il giudice di pace si attenga scrupolosamente alla lettera del codice svolgendo l’udienza nel modo che segue.
La prima attività da compiere (dopo ovviamente le attività di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio) è il tentativo di conciliazione disciplinato dal primo e secondo comma dell’art. 320. In realtà detto tentativo non è obbligatorio ma può essere disposto discrezionalmente su iniziativa del giudice o su richiesta delle parti. Trattandosi di attività discrezionale la parte non può dolersi del mancato esperimento del tentativo di conciliazione a meno che non dimostri che detta omissione ha comportato un pregiudizio sul suo diritto di difesa. La mancata comparizione della parte può rilevare tuttalpiù come argomento di prova (cfr. art. 116 c.p.c.). Nulla impedisce peraltro al giudice di interrogare una sola parte (Cass. 2882/1999).
Giurisprudenza
L’omissione del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 320 cod. proc. civ. nel procedimento innanzi al giudice di pace non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e produce tale effetto solo nel caso in cui abbia comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa (vedi Cassazione civile sez. I, 10 marzo 1999, n. 2064; sez. III, 25 luglio 2000, n. 9739).
Cassazione civile , sez. III, 10 aprile 2008, n. 9350
Tentata (con risultati negativi ) la conciliazione, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Ecco, questo è il momento preclusivo per qualsivoglia attività. Scatterà dunque in prima udienza:
a) per il convenuto:
l’onere di proporre la domanda riconvenzionale;
l’onere di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
l’onere di chiedere la chiamata in causa di un terzo;
l’onere di contestare specificatamente i fatti posti a fondamento della domanda attorea;
l’onere di eccepire tutti i tipi di incompetenza.
b) per l’attore:
l’onere di proporre la reconventio reconventionis;
l’onere di proporre le eccezioni nuove in risposta alle  domande ed eccezioni nuove del convenuto;
l’onere di chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo;
l’onere di contestare specificatamente i fatti allegati dall’avversario;
c) per entrambe le parti:
l’onere di richiedere i mezzi istruttori e di produrre i documenti
Tuttavia, con riferimento alle prove, il IV comma dell’art. 320 dà alle parti una possibilità. Detto comma stabilisce infatti che quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
Dal che si ricava:
che la richiesta deve essere necessitata dall’attività svolta in udienza;
che il rinvio riguarda solo i mezzi di prova e non l’attività assertiva (domande ed eccezioni).
Dunque in questo tipo di udienza, perfettamente collimante con la disciplina codicistica, la prima udienza rappresenta la barriera oltre la quale non possono più proporsi domande nuove, eccezioni in senso stretto, richieste di chiamate in causa.
Seguendo scrupolosamente la lettera della legge il giudice di pace non potrebbe concedere all’attore un termine per articolare qualora il convenuto non abbia sollevato domande riconvenzionali o eccezioni nuove ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda, contestando specificatamente i fatti avversari (perché qualora la contestazione fosse generica ricadremmo nell’ipotesi del nuovo art. 115 c.p.c.). Difatti, in tal caso non sussiste il presupposto della consequenzialità alle attività svolte in udienza. Sbagliano dunque quei giudici che nonostante alcuna attività assertiva o probatoria svolta dalle parti concedono il termine per articolare i mezzi di prova. Dovrebbero infatti invitare le parti ad articolare seduta stante e, in caso di assenza di mezzi di prova, invitarle a precisare le conclusioni oppure a rinviare la causa per la PC.
Non va dimenticato, che nel giudizio de quo tutto potrebbe svolgersi in una sola udienza
“nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura del processo estremamente concentrata, l’art. 320 c.p.c., comma 3 (rectius, comma 4), stabilisce espressamente che il giudice possa fissare una nuova udienza quando ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza; pertanto, non è precluso che il giudice assuma le prove nella prima udienza e inviti le partì a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa udienza”; (Cass. Civ. 6666/2007; 7527/2005; 4695/1999; 835/1999).
I problemi sorgono quando il giudice si discosta da questo modello. Specie sotto il vigore della scansione plurima delle udienze ex artt. 180, 183, I 184 e II 184 nel procedimento innanzi al Tribunale, non erano pochi i giudici di pace che emulavano detta scaletta, con risultati a dir poco aberranti. Non sono rari processi svoltisi davanti al giudice di pace scanditi da 7, 8 talvolta 9 udienze molte delle quali di mera concessione di termini. Tutto ciò non è possibile, la Suprema Corte in linea generale lo ha affermato più e più volte. Peccato che talvolta lasci un po’ troppo correre, creando poi confusione.
Si è andata così affermando una giurisprudenza che afferma che allorquando la prima udienza di trattazione effettiva non sia effettivamente la prima (scusate il gioco di parole), come quando il giudice ha fissato una prima udienza c.d. di smistamento,e poi una udienza per il tentativo di conciliazione e poi una terza udienza ex art. 320 III comma, sarebbe quest’ultima l’udienza cui ricollegare, ad esempio, il termine ultimo per eccepire l’incompetenza per materia o territorio inderogabile.
Queste pronunce creano confusione ed entrano in contraddizione con quelle sentenze che negano la possibilità per il giudice di stabilire come scandire il processo.
In questi casi, qual’è il termine ultimo cui ancorare le preclusioni? A mio avviso non bisogna lasciarsi ingannare da queste pronunce, anche perchè riferite all’eccezione di incompetenza che ai sensi dell’art. 38 può essere rilevata dal giudice fino alla prima udienza. Ciò non toglie che per le altre attività (riconvenzionali, eccezioni, chiamate in causa del terzo) il termine di preclusione va ancorato alla prima udienza in senso cronologico, salvo ovviamente la necessità di regolarizzare il contraddittorio. E’ ovvio che se il convenuto non è comparso per un vizio della notificazione, non potrà in alcun modo essere dichiarato decaduto dai suoi diritti.
Alla luce di quanto testè detto si ricava che qualora la prima udienza ex art. 320 III comma (quella cioè in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento di domande, eccezioni e difese) sia successiva ad altra udienza in cui il contraddittorio si è regolarmente instaurato, il convenuto avrà l’onere:
di  proporre la domanda riconvenzionale;
di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
di chiedere la chiamata in causa di un terzo;
di eccepire tutti i tipi di incompetenza.
Dal canto suo l’attore avrà l’onere
di proporre la reconventio reconventionis;
di proporre le eccezioni nuove in risposta alle  domande ed eccezioni nuove del convenuto;
di chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo.
All’udienza successiva ex art. 320 III comma le parti avranno l’onere:
di contestare specificatamente i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni avversarie;
di precisare i fatti posti a fondamento delle domande, eccezioni e difese;
di richiedere i mezzi istruttori e di produrre i documenti
Il giudice potrà anche rilevare il difetto di competenza

giudice paceContrariamente a quanto si possa pensare, anche nel giudizio avanti al giudice di pace esiste un rigido sistema di preclusioni posto a tutela dell’interesse non solo del singolo ma soprattutto della collettività ed in quanto tale indisponibile alle parti e al giudice. Anzi, la S.C., ha affermato che

“Nel procedimento avanti al giudice di pace, trattandosi di “giustizia minore”, siffatta indisponibilità (rilevabile d’ufficio: v. Cass., 29/1/2003, n. 1287) è “ancora più accentuata” (v. Cass., 12/4/2005, n. 7527; Cass., 20/5/1999, n. 4914;Cass., 1/2/1999, n. 835). Le preclusioni processuali non sono allora derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l’espletamento di attività precluse (v. Cass., 8/8/2003, n. 11946)”.

A dispetto della prassi di molti uffici, pertanto, non esiste la c.d. “equità procedurale” Continua a leggere l’articolo »

Il giudizio davanti al giudice di pace

Postato in Aggiornamenti, Giudice di pace @ 6:00:37 da Mirco Minardi

L’aumentata competenza per valore del giudice di pace ad opera della legge n. 69/2009 impone una riflessione sulla natura di questo giudizio e in particolare sul regime di preclusione delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni, delle istanze istruttorie, delle argomentazioni e delle conclusioni.

La Suprema Corte ha sancito ripetutamente che il processo davanti al giudice di pace è sottoposto allo stesso principio di preclusione che governa il processo davanti al Tribunale.

Ricordo che ogni norma che prevede una preclusione è una norma di ordine pubblico processuale, con la conseguenza che:

- la preclusione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado fatto salvo il giudicato formatosi sul punto;

- le preclusioni non sono disponibili nè dalle parti, nè dal giudice.

Non esiste, dunque, l’equità procedurale: il giudice di pace è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme processuali, specie quelle che prevedono preclusioni.

Nei prossimi giorni, pertanto, farò un focus su questo giudizio, dedicandovi una serie di articoli, soprattutto per evidenziare le “insidie” di questo tipo di processo, nel quale il rischio più grosso è il seguente: discostandosi dalla legge, il giudice concede termini e facoltà non consentite che, in appello, potrebbero essere rilevate come vizio della sentenza, con la conseguenza che le prove assunte potrebbero essere ritenute non utilizzabili.

Intanto vi lascio con queste domande:

  • quando maturano le preclusioni assertive in questo giudizio?
  • quando maturano le preclusioni istruttorie?
  • la costituzione del convenuto può avvenire senza comparsa di costituzione e risposta?
  • qual’è il termine ultimo per sollevare eccezioni in senso stretto?
  • il rinvio ai sensi del IV comma dell’art. 320 è libero o è condizionato?
  • qualora l’udienza ex art. 320 III comma non sia effettivamente la prima, bensì la seconda o addirittura la terza o la quarta, quando maturano le preclusioni assertive, difensive e istruttorie?
  • qualora la parte non si presenti in udienza, il giudice può decidere ugualmente sulle istanze istruttorie articolate negli atti introduttivi?
  • il giudice di pace è obbligato a far precisare le conclusioni alle parti?

Giudice di Pace: il convenuto si può costituire in giudizio inviando il fascicolo di parte a mezzo posta?

Postato in Diritto processuale civile, Fascicolo, Giudice di pace, Giurisprudenza @ 7:00:18 da Mirco Minardi

Una questione davvero interessante.

La Cassazione è chiamata a stabilire la validità della costituzione avvenuta mediante invio a mezzo posta del fascicolo di parte contenente la memoria di costituzione e i documenti.

Posto che il codice di rito non prevede la costituzione a mezzo di invio postale, le soluzioni possono essere tre:

  • inesistenza della costituzione;
  • nullità della costituzione;
  • irregolarità della costituzione.

Nel primo caso la costituzione sarebbe non sanabile.

Nel secondo caso sarebbe sanabile qualora avesse raggiunto lo scopo.

Nel terzo caso sarebbe valida.

Il tutto, ovviamente, presuppone che il Cancelliere accetti il plico e lo inserisca nel fascicolo d’ufficio e ciò non è un obbligo bensì una facoltà.

La Corte di Cassazione

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La formulazione della prova contraria nel giudizio davanti al Giudice di Pace

Postato in Diritto processuale civile, Giudice di pace, Giurisprudenza @ 17:59:21 da Mirco Minardi

Qual’è il termine ultimo per l’indicazione della prova contraria, nel giudizio davanti al Giudice di Pace?

Prima di rispondere, un breve ripasso sulla prova contraria, che può essere:

  • a riprova: si indicano altri testi sugli stessi capitoli avversari;
  • diretta e contraria: si formulano appositi capitoli, contrari rispetto a quelli formulati dall’altra parte;
  • indiretta e contraria: si formulano capitoli con contenuto positivo e diverso, diretti a provare fatti incompatibili con quelli che l’altra parte intende dimostrare (esempio: l’attore intende dimostrare che il convenuto gli ha personalmente sottratto un bene, un determinato giorno; la difesa del convenuto formula un capitolo per provare che quel giorno il convenuto si trovava all’estero).

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Le preclusioni davanti al Giudice di Pace

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Giudice di pace, Giurisprudenza @ 16:10:57 da Mirco Minardi

cassazioneAvv. Mirco Minardi

Continuano, inarrestabili, le sentenze draconiane della S.C. in merito al regime di preclusioni innanzi al Giudice di Pace, il cui processo è divenuto più rigido dello stesso processo innanzi al Tribunale.

Difatti, secondo la Corte, l’art. 320, comma 3, c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti debbano precisare definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, produrre i documenti e richiedere i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra; tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio; oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata (da ultimo Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066).
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