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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Frazionamento del credito</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Divieto di frazionare il credito: si applica anche in ipotesi di illeciti extracontrattuali</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Frazionamento del credito]]></category>

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		<description><![CDATA[Il fatto. Tizio, a causa di una buca, rovina a terra con conseguenti danni materiali e alla persona. Agisce innanzi al giudice di pace per chiedere la condanna del Comune ad una parte degli stessi. Successivamente si rivolge al Tribunale per ottenere il ristoro dei danni alla persona. Il Tribunale, però, rigetta la domanda richiamando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/divieto-di-frazionare-il-credito-si-applica-anche-in-ipotesi-di-illeciti-extracontrattuali/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Il fatto</strong>. Tizio, a causa di una buca, rovina a terra con conseguenti danni materiali e alla persona. Agisce innanzi al giudice di pace per chiedere la condanna del Comune ad una parte degli stessi. Successivamente si rivolge al Tribunale per ottenere il ristoro dei danni alla persona.</p>
<p><strong>Il Tribunale, però, rigetta la domanda</strong> richiamando l&#8217;orientamento delle S.U. (23726/2007) in tema di frazionamento del credito. Afferma il <span id="more-2304"></span>Tribunale che:</p>
<ul>
<li>è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario;</li>
<li>difatti, ove il credito sia unitario – per tale dovendosi intendere quello discendente da un medesimo rapporto sostanziale -, la disarticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostanziale del rapporto si risolve, in quanto attuata nel (e tramite il) processo, in un automatico abuso del processo stesso;</li>
<li>sebbene il principio sia stato affermato in fattispecie di responsabilità contrattuale, non par dubbio che, per identità di ratio, esso debba valere anche nei casi di frattura dell’unità sostanziale del rapporto generatore di un credito extracontrattuale;</li>
<li>pertanto, ove unico sia il fatto generatore (l’evento dannoso, quale fondamento del credito da risarcimento del danno-conseguenza), non è consentito al creditore – salva l’utilizzazione abusiva della tecnica del processo &#8211; di parcellizzare il credito mediante plurime iniziative in sequenza, destinate a ottenere, da giudici diversi, il ristoro di singole voci del danno in effetti complessivamente patito;</li>
</ul>
<p><strong>Nel caso di specie, già prima dell&#8217;atto di citazione</strong> notificato avanti al giudice di pace, i postumi si erano stabilizzati dunque non aveva ragione di esistere il frazionamento del credito.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Lucca – 6 febbraio 2008 – est. Terrusi –<br />
Fav. (avv. S.) contro Comune di Lucca (avv. S.)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Omissis</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong><br />
Gia. Fav. ha proposto domanda di danni, nei confronti del comune di Lucca, in conseguenza del sinistro verificatosi il 12.5.2003, alle ore 8,10 circa, in Lucca, via Romana, allorché esso Fav., a bordo del ciclomotore MBK tg. ….., era caduto in terra a causa di presunte  irregolarità del manto stradale.<br />
L’attore ha dedotto di aver subito danni alla persona e spese mediche, e ha precisato che, per il medesimo fatto, il giudice di pace di Lucca, adito, nell’ottobre 2004, con domanda risarcitoria dei danni, ha accertato, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità, appunto, del comune proprietario della strada.<br />
Il comune si è costituito contestando il solo quantum.<br />
La causa è stata istruita per documenti e c.t.u.<br />
Indi è stata discussa e decisa come da dispositivo infrascritto.<br />
Motivi della decisione<br />
La fondamentale questione, che è posta dal thema decidendi, attiene al fatto se sia consentita, o meno, nell’attuale contesto di diritto processuale, la parcellizzazione del credito traente origine dal medesimo fatto costitutivo.<br />
Invero è dedotto, a presidio della domanda, il medesimo fatto sulla base del quale venne già dall’attore esercitata l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dinanzi al giudice di pace, contro il comune di Lucca, limitatamente a talune delle allegate conseguenze dannose.<br />
Al riguardo non sembra potersi prescindere dalla più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, e in particolare dall’insegnamento di Cass. sez. un. 2007/23726.<br />
Con tale statuizione la Corte, affermando di sottoporre a revisione critica il proprio precedente orientamento risalente a Cass. sez. un. 2000/108, ha ritenuto contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.<br />
Cosicché ha concluso, anche sulla base di un excursus incentrato sulla valorizzazione del principio del giusto processo, che, ove il credito sia unitario – per tale dovendosi intendere quello discendente da un medesimo rapporto sostanziale -, la disarticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostanziale del rapporto si risolve, in quanto attuata nel (e tramite il) processo, in un automatico abuso del processo stesso.<br />
Sebbene il principio sia stato affermato in fattispecie di responsabilità contrattuale, non par dubbio che, per identità di ratio, esso debba valere anche nei casi di frattura dell’unità sostanziale del rapporto generatore di un credito extracontrattuale.<br />
Nel senso che, ove unico sia il fatto generatore (l’evento dannoso, quale fondamento del credito da risarcimento del danno-conseguenza), non è consentito al creditore – salva l’utilizzazione abusiva della tecnica del processo &#8211; di parcellizzare il credito mediante plurime iniziative in sequenza, destinate a ottenere, da giudici diversi, il ristoro di singole voci del danno in effetti complessivamente patito.<br />
Ne risulta legittimata la decisione di dare continuità al citato principio nei casi in cui il danno si sia manifestato in tutte le sue componenti fin dal momento della prima delle iniziative giudiziarie in sequenza: appunto come accaduto nel caso di specie, ove, come bene emerso dalla c.t.u., il consolidamento di postumi invalidanti (nell’accertata percentuale del 9 % di riduzione dell’antecedente  integrità psicosomatica di Fav.) si ebbe fin dal mese di settembre del 2003 (a conclusione del periodo di inabilità temporanea dal c.t.u. determinato in giorni 90).<br />
E d’altronde il doc. h) di parte attrice evidenzia, in data 25.2.2004 (anteriormente, quindi, alla citazione dinanzi al giudice di pace), la piena consapevolezza di Fav. in ordine all’entità dei postumi derivati dal sinistro, alla luce del grado di invalidità allora riconosciuto dall’Inail.<br />
Donde, nella specie, la parcellizzazione del credito da risarcimento del danno, sebbene conseguente a un unico fatto generatore di diritto sostanziale (l’allegata insidia stradale), corrispose, non a una necessità dell’attore stesso, derivata dalla non conoscenza della effettività delle conseguenze dannose complessivamente patite, sebbene a una libera scelta in ordine all’uso disgregante del processo.<br />
La quale, però, come oggi riconosciuto dalle sezioni unite, implica ”disarticolazione dell’unità sostanziale del rapporto” e, automaticamente, si risolve in un abuso della funzione processuale non in linea col precetto inderogabile (cui devesi dar seguito indipendentemente da eccezione di parte) del processo giusto (art. 111 Cost.).<br />
E’ appena il caso di aggiungere che – come ancora precisato dalla sentenza citata – non rileva, in contrario, che il frazionamento del credito possa rispondere a un interesse non necessariamente emulativo del creditore, a tipo di quello – in questa sede potenzialmente sostenibile – di adire un giudice inferiore, più celere nella definizione della controversia, per poi utilizzarne il giudicato onde indurre il debitore all’adempimento spontaneo dell’obbligazione risarcitoria residua.<br />
La domanda, per le esposte considerazioni, è dunque respinta.<br />
L’esistenza di contrasti interpretativi sul tema della possibilità di frazionamento del credito induce a compensare le spese processuali.<br />
p.q.m.<br />
Il Tribunale di Lucca,<br />
definitivamente pronunciando,così decide:<br />
rigetta la domanda;<br />
compensa le spese processuali.<br />
Deciso in Lucca, addì 21.11.2007.<br />
Il Giudice.<br />
Sentenza pubblicata il 6.2.2008.</p>
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		<title>Qual è la sorte della domanda, in caso di frazionamento del credito?</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Frazionamento del credito]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[frazionamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Vediamo oggi quale sia, in caso di parcellizzazione del credito, la sorte delle domande, tanto della prima, quanto delle successive. La Cassazione ritorna sulla questione affermando che tutte le domande, dunque sia la prima che le altre, vanno dichiarate improponibili. Pertanto, il creditore potrà riproporre la domanda per l’intero, non essendo il giudice pervenuto ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/qual-e-la-sorte-della-domanda-in-caso-di-frazionamento-del-credito/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Vediamo oggi quale sia, in caso di parcellizzazione del credito, la sorte delle domande</strong>, tanto della prima, quanto delle successive. La Cassazione ritorna sulla questione affermando che <span style="text-decoration: underline;">tutte le domande, dunque sia la prima che le altre, vanno dichiarate improponibili</span>. Pertanto, il creditore potrà riproporre la domanda per l’intero, non essendo il giudice pervenuto ad una decisione sul merito.</p>
<p><strong>E per quanto concerne la prescrizione?</strong> In passato, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il principio fissato dall&#8217;art. 2945 c.c. &#8211; secondo cui l&#8217;interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio &#8211; trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell&#8217;ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale. Per tale ragione <span id="more-315"></span>è stato riconosciuto l’effetto interruttivo protratto di cui all&#8217;art. 2945 c.c alla domanda giudiziale anche nell&#8217;ipotesi in cui il giudizio si sia concluso con una sentenza dichiarativa dell&#8217;improponibilità della domanda (V. Cassazione civile , sez. III, 24 novembre 2005, n. 24808).</p>
<p><strong>In conclusione:</strong> nulla è perduto, occorre semplicemente ricominciare daccapo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile, 11 giugno 2008, n. 15476</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue:<br />
&#8220;Con citazione ritualmente notificata ID data 15/12/04 la SRL MED., con sede in Castelfranco Veneto, conviene in giudizio la SRL PAN. AUT., con sede in R., per l&#8217;udienza del 20/01/2005 ed espone di essere in credito nei suoi confronti della somma di Euro 32.904,00 portata dalle fatture n. 3671 del 17/07/03 di Euro 5.484,00, n. 3672 del 17/07/03 di Euro 5.484,00, n. 4081 del 25/07/03 di Euro 5.484,00, n. 4082 del 25/07/03 di Euro 5.484,00, n. 4200 del 29/08/03 di Euro 5.484,00 e n. 4214 del 29/08/03 di Euro 5.484,00. Sollecitata al pagamento del debito la convenuta non vi ha provveduto; parte attrice ne domanda quindi la condanna. Onde evitare un giudizio di valore superiore a Euro 1.032,91, che comporterebbe un maggior aggravio di spese, l&#8217;esponente intende agire per l&#8217;intanto allo scopo di ottenere un adempimento parziale di Euro 1.032,91, riservando al prosieguo il recupero della restante somma di Euro 31.871,09 e degli interessi maturati. La parte convenuta rimane contumace e non si presenta a rendere l&#8217;interrogatorio formale ammesso per l&#8217;udienza del 18/04/05 quando la causa è assegnata a decisione sulla base delle sole conclusioni di parte attrice come in epigrafe riportate&#8221;.<br />
Con sentenza 18.4 &#8211; 11.5.2005 il Giudice di Pace di Mondovì decideva come segue:<br />
&#8220;&#8230; definitivamente pronunciando, CONDANNA La SRL PAN. AUT., con sede in R., Via dei Martiri di Marzabotto n. 12, AL PAGAMENTO in favore della parte attrice, SRL MED., con sede in Castelfranco Veneto, in persona del legale rappresentante sig. Piero B., della somma di Euro 1.032,91, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Condanna inoltre la parte convenuta a rimborsare le spese legali di questo procedimento che liquida in complessive Euro 542,00 di cui Euro 92,00 per spese e Euro 450,00 per diritti ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A. (2%) sulle somme imponibili&#8221;.<br />
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la PAN. AUT. s.r.l..<br />
La MED. s.r.l. ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso la PAN. AUT. s.r.l. denuncia &#8220;Violazione ex art 360, punto 2, c.p.c., per violazione sulle norme sulla competenza per valore&#8221; esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Il Giudice di Pace di Mondovì si è trovato a giudicare su di un asserito rapporto da cui scaturirebbe un credito di Euro. 32.904,00, anche se, poi, la società attrice ha chiesto la condanna parziale solo nell&#8217;ambito di Euro. 1.032,91. Non solo l&#8217;importo complessivo supera la competenza per valore del Giudice di Pace ma persino ciascuna fattura è di importo superiore al limite massimo di Euro 2.582,28, oltre cui detto Giudice non ha più potere decisorio. È indubbio che il Giudice ha comunque dovuto accertare almeno la sussistenza di un rapporto avente valore di Euro 5.484,00, ossia superiore a quello di sua competenza. Tale modus operandi cozza con la norma sulla competenza per valore. Neppure si può ritenere, nel caso di specie, che la condanna al pagamento della somma di Euro 1.032,91 non comporti un giudicato, perlomeno implicito, sulla maggiore somma recata da tutte le fatture prodotte in giudizio o almeno da una di esse. Dato che la prestazione minima fatta valere dall&#8217;attrice (l&#8217;importo di una delle fatture) va oltre la competenza del Giudice di Pace, non è applicabile la giurisprudenza che prevede la valutazione della competenza in base al valore della domanda e non del rapporto nella sua interezza.<br />
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato nella parte preliminare ed essenziale concernente la possibilità di parcellizzazione della domanda (possibilità negata dalla ricorrente, anche se in modo parzialmente implicito); mentre le ulteriori doglianze debbono ritenersi assorbite (come deve ritenersi assorbito il secondo motivo con cui la ricorrente denuncia &#8220;Violazione ex art. 360, punto 5, c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione su un punto rilevante della controversia&#8221; esponendo censure in ordine alla ritenuta fondatezza nel merito della domanda; ed il terzo motivo con cui la ricorrente denuncia &#8220;Violazione ex art. 360, punto 4, c.p.c. per nullità del procedimento&#8221; osservando che essendo la società Pan. Aut. s.r.l. contumace, l&#8217;attrice avrebbe dovuto notificare alla stessa il verbale di ammissione dell&#8217;interrogatorio formale; mentre ciò non è avvenuto).<br />
Questa Corte Suprema a S.D. ha infatti recentemente enunziato il seguente principio di diritto &#8220;Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buonafede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l&#8217;esecuzione del contratto ma anche nell&#8217;eventuale fase dell&#8217;azione giudiziale per ottenere l&#8217;adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi lo parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditorio in un abuso degli strumenti processuali che l&#8217;ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale&#8221;. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007).<br />
Da detta sentenza di questa Corte non emerge espressamente la sorte della domanda proposta in violazione del principio medesimo.<br />
Tuttavia dal complesso della motivazione (ed in particolare dalla sua ratio) si evince che la domanda è improponibile; e che detta improponibilità investe ciascuna delle singole domande (in ciascuna delle relative diverse cause) in cui è stata frazionata la domanda concernente l&#8217;intera somma in questione (e cioè la domanda come avrebbe dovuto essere proposta per essere ritenuta rituale ed dunque proponibile).<br />
Detta ratio consiste infatti nell&#8217;affermazione della necessità di assicurare i principi della buona fede e correttezza anche in campo processuale, tra l&#8217;altro non alterando il giusto equilibrio degli opposti interessi delle parti contrapposte ed evitando il rischio di peggiorare la posizione del debitore &#8220;.. sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo come propriamente nel caso esaminato dalla citata Sez. un. n. 108/00 cit., in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell&#8217;intero credito, sia per il profilo dell&#8217;aggravio di spese e dell&#8217;onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie&#8230;&#8221;; ed inoltre nella necessità di evitare ai principi del giusto processo un &#8220;..Ulteriore vulnus&#8230;&#8221; che &#8220;&#8230; deriverebbe, all&#8217;evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Mentre l&#8217;effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all&#8217;obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della ragionevole durata del processo, per l&#8217;evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata&#8230;”.<br />
Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo; tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di detto credito vanno dunque dichiarate improponibili”.<br />
Data la novità della giurisprudenza sopra citata e la complessità delle problematiche in questione, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione; mentre non si deve provvedere sulle spese del giudizio di primo grado in quanto la parte convenuta era rimasta contumace.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l&#8217;impugnata sentenza e dichiara improponibile la domanda proposta dalla MED. s.r.l.; compensa le spese del giudizio di cassazione.</p>
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		<title>Frazionamento del credito: il Tribunale di Napoli respinge un ricorso per decreto ingiuntivo.</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Frazionamento del credito]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Coerentemente all&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite (23726/2007) in tema di divieto di frazionamento del credito, il Tribunale di Napoli, richiesto di emettere una ingiunzione parziale di pagamento con riserva di agire successivamente per la maggiore somma, rigetta la domanda. Essendo breve, vi lascio alla lettura integrale del provvedimento. Tribunale Napoli, 01 aprile 2008 Il G.U. letto [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/frazionamento-del-credito-il-tribunale-di-napoli-respinge-un-ricorso-per-decreto-ingiuntivo/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Coerentemente all&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite</strong> (23726/2007) in tema di divieto di frazionamento del credito, il Tribunale di Napoli, richiesto di emettere una ingiunzione parziale di pagamento con riserva di agire successivamente per la maggiore somma, rigetta la domanda.</p>
<p><strong>Essendo breve, vi lascio alla lettura</strong> integrale del provvedimento.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">Tribunale Napoli, 01 aprile 2008<br />
Il G.U. letto il ricorso che precede;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">rilevato che la …. Banca S.p.A. afferma e documenta di essere <span id="more-2307"></span>creditrice nei confronti della Società Icsipsilon e dei suoi fideiussori di euro 25.348,20 per saldo debitore del rapporto n. 10328644 e di ulteriori euro 4.288,15 per saldo debitore del rapporto 10360826;<br />
ritenuto che, a fronte di tali crediti complessivi, la ricorrente ha inteso chiedere, nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, ingiunzione di pagamento &#8220;per il limitato importo di euro 25.900,00, con riserva di agire successivamente per il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito a fronte del maggior dovuto&#8221;;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">considerato che Cass. sez. un. 23726/07 ha enunciato &#8220;il principio per cui è contraria alla <strong><span style="text-decoration: underline;">regola generale di correttezza e buona fede</span></strong>, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all&#8217;esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario&#8221;;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">considerato, in particolare, che la Suprema Corte, partendo dalla considerazione circa &#8220;l&#8217;avvenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 Cost.&#8221; , ha indicato la necessità che l&#8217;equilibrio del rapporto obbligatorio sia mantenuto in ogni fase del rapporto, compresa quella eventuale e successiva giudiziale, ad evitare ogni possibile alterazione in danno del debitore ed ad iniziativa del creditore, quale potrebbe appunto accadere in caso di parcellizzazione giudiziale del credito, idonea a determinare un aggravio per il debitore per il prolungamento del vincolo coattivo cui questi dovrebbe sottostare, e per l&#8217;aggravio di spese e dell&#8217;onere di eventuali molteplici opposizioni (per evitare il formarsi del giudicato) cui l&#8217;ingiunto dovrebbe sottostare;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">considerato, poi, che <span style="text-decoration: underline;"><strong>tale frazionamento del credito si risolve, altresì, in un abuso del processo</strong></span>, in contrasto con i precetti ugualmente di rango costituzionale sul processo giusto;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">considerato, dunque, che facendo applicazione al caso di specie dei citati principi non pare dubbio che la riserva di agire per l&#8217;ulteriore credito risulti <span style="text-decoration: underline;"><strong>lesiva del canone di buona fede e dei principi del giusto processo;</strong></span><br />
ritenuto che si tratta di violazioni ostative all&#8217;esame del merito, così come chiarito dalla Suprema Corte;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">P.Q.M.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: left;">Dichiara inammissibile il ricorso.</p>
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		<title>Frazionamento del credito: facciamo un focus</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Frazionamento del credito]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite frazionamento credito]]></category>

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		<description><![CDATA[Questa settimana è dedicata alla problematica del frazionamento del credito. E&#8217; ormai noto che con la sentenza n. 23726/2007, le Sezioni Unite, ribaltando una precedente pronuncia sempre a Sezioni Unite (108/2000), hanno affermato il divieto di frazionare il credito e quindi di poter agire separatamente sia contestualmente, sia consequenzialmente. Le motivazioni della Corte, in sintesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/frazionamento-del-credito-facciamo-un-focus/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Questa settimana è dedicata alla problematica del frazionamento del credito.</strong> E&#8217; ormai noto che con la sentenza n. 23726/2007, le Sezioni Unite, ribaltando una precedente pronuncia sempre a Sezioni Unite (108/2000), hanno affermato il divieto di frazionare il credito e quindi di poter agire separatamente sia contestualmente, sia consequenzialmente.</p>
<p>Le motivazioni della Corte, in sintesi sono queste.</p>
<ul>
<li>La soluzione adottata dalla pronuncia del 2000 deve essere <span id="more-2312"></span>rivista alla luce del canone del <strong>giusto processo</strong> e della valorizzazione della regola di <strong>correttezza e buona fede</strong>;</li>
<li>In particolare l&#8217;obbligo di comportarsi secondo corretteza e buona fede deriva dall&#8217;art. 2 dellla costituzione che sancisce gli<strong> inderogabili doveri di solidarietà.</strong></li>
<li>Il processo non può essere giusto ove sia frutto di abusi, attraverso l&#8217;esercizio in forme eccedenti e devianti rispetto alla tutela dell&#8217;interesse sostanziale.</li>
<li>Il criterio di buona fede autorizza il giudice a modificare o integrare il negozio giuridico e ciò vale anche nella fase giudiziale.</li>
<li>La parcellizzazione del credito danneggia la posizione del debitore sia perchè <strong>prolunga il vincolo coattivo</strong>, sia per il profilo dell&#8217;aggravio di spese e dell&#8217;onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.</li>
<li>La parcellizzazione inoltre costituisce anche un <strong>abuso del processo</strong>, che comporta anche il rischio di giudicati contraddittori.</li>
<li>Infine, l&#8217;effetto inflattivo riconducibile ad una moltiplicazione di giudizi sarebbe in contrasto rispetto all&#8217;obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della <strong>&#8220;ragionevole durata del processo</strong>&#8220;, per l&#8217;evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile , sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto-Diritto</strong></p>
<p>1. Con quattro distinti ricorsi (R.G. nn. da 13142 a 13145/05), la Au. s.r.l. ha impugnato per cassazione le sentenze da n. 28 a 31 del 28 febbraio 2005, con le quali il Giudice di Pace di Giulianova &#8211; in parziale accoglimento di altrettanti opposizioni proposte dalla DE&#8230;&#8230; s.n.c. avverso i decreti ingiuntivi (dell&#8217;importo, rispettivamente, di Euro 825,70, Euro 902,80, Euro 985,60 ed Euro 984,00) emessi in favore di essa società ricorrente &#8211; ha confermato, nel merito, la condanna della medesima opponente al pagamento delle somme portate dai singoli provvedimenti monitori, previa revoca, però, dei decreti opposti &#8211; dichiarati nulli, in condivisione della tesi della DE&#8230;&#8230;, per cui sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza da parte della società opposta aver chiesto ed ottenuto un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata, ben potendo essa chiedere un solo decreto ingiuntivo per la totalità del preteso credito &#8211; ed ha compensato, quindi, le spese di lite, in ragione appunto della reciproca soccombenza.<br />
Con i due motivi, di cui si compone ciascuno dei quattro riferiti ricorsi la Au., rispettivamente, denuncia ora violazioni di legge (artt. 1175, 1374, 1181 c.c.; art. 633 c.p.c.) e vizi di motivazione, sostenendo che il G. di P. abbia, in primo luogo, errato, in linea di principio, con il ritenere contraria a correttezza e buona fede la parcellizzazione in plurime e distinte domande di un unico credito pecuniario; ed abbia altresì, in fatto, poi del pari errato nel non rilevare che, nella specie, non si trattava comunque di un unico credito ma di crediti distinti e diversi per ciascuna fattura posta a base delle istanze monitorie.<br />
Resiste in tutti i giudizi, la DE&#8230;.., in ciascuno preliminarmente eccependo l&#8217;inammissibilità del ricorso avversario, sul rilievo che, alla domanda azionata in sede monitoria dalla Au. s.r.l., si sarebbe aggiunta quella risarcitoria da essa proposta, con superamento, quindi, del limite di valore delle controversie entro il quale soltanto sarebbe possibile ricorrere direttamente per cassazione.<br />
Con ordinanza interlocutoria 21 maggio 2007 della Sezione Terza, i quattro giudizi, previa loro riunione, sono stati rimessi al Primo Presidente che li ha quindi assegnati a queste Sezioni Unite, per risolvere la questione di massima &#8211; sottesa al primo motivo dei ricorsi, e ritenuta comunque di particolare importanza &#8211; &#8220;se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l&#8217;adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perchè fondata sullo stesso supporto&#8221;.<br />
2. Per la sua natura pregiudiziale, va, però, esaminata preliminarmente la formulata eccezione di inammissibilità dei ricorsi.<br />
La quale non è però fondata.<br />
E ciò per l&#8217;assorbente considerazione che l&#8217;istanza risarcitoria, formulata dalla DE&#8230;nei giudizi a quibus in ragione della dedotta &#8220;malafede processuale&#8221; ravvisata nel frazionamento del credito operato, da controparte, non è altrimenti configurabile che come domanda di condanna dell&#8217;avversario per lite temeraria ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., per cui attiene, propriamente ed esclusivamente, al profilo del regolamento delle spese processuali e non incide, quindi, sul valore della controversia che resta perciò contenuto, in ciascuno dei su riferiti giudizi, nel limite di valore entro il quale il G. d. P. decide (ex art. 113 c.p.c.) secondo equità, con conseguente diretta ricorribilità, appunto, delle correlative decisioni, direttamente in Cassazione.<br />
3. Può quindi passarsi all&#8217;esame della questione di massima devoluta a queste Sezioni Unite.<br />
La quale, qui, per altro, rileva unicamente con riguardo alla pronuncia del G. di P. sulle spese &#8211; per il profilo della loro mancata attribuzione alla Au., per sua parziale soccombenza &#8211; e non anche ala statuizione di accoglimento, e di presupposta ammissibilità dell&#8217;esame, delle domande di pagamento frazionato del credito, in ordine alla quale non è stata proposta impugnazione incidentale da parte dell&#8217;odierna resistente.<br />
4. Con la sentenza n. 108 del 2000, in sede di composizione di precedente contrasto, queste Sezioni Unite si sono, per altro, già pronunziate, in senso affermativo, sul tema della frazionalità della tutela giudiziaria del credito. Ritenendo, in quella occasione, &#8220;ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall&#8217;inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall&#8217;ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni&#8221;.<br />
5. Nel rimeditare questa soluzione &#8211; come sollecitato con la su riferita ordinanza di rimessione &#8211; il Collegio ritiene ora però di non poterla mantenere ferma, in un quadro normativo nel frattempo evolutosi nella duplice direzione, sia di una sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede &#8211; siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli &#8220;inderogabili doveri di solidarietà&#8221;, il cui adempimento è richiesto dall&#8217;art. 2 Cost. &#8211; sia in relazione al canone del &#8220;giusto processo&#8221;, di cui al novellato art. 111 Cost..<br />
In relazione al quale si impone una lettura &#8220;adeguata&#8221; della normativa di riferimento (in particolare dell&#8217;art. 88 c.p.c.), nel senso del suo allineamento al duplice obiettivo della &#8220;ragionevolezza della durata&#8221; del procedimento e della &#8220;giustezza&#8221; del &#8220;processo&#8221;, inteso come risultato finale (della risposta cioè alla domanda della parte), che &#8220;giusto&#8221; non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell&#8217;azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell&#8217;interesse sostanziale, che segna il limite, oltrechè la ragione dell&#8217;attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi.<br />
5/1. Per il primo profilo, viene in rilievo l&#8217;ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce all&#8217;un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell&#8217;interesse del partner negoziale (cfr., sull&#8217;emersione di questa linea di indirizzo, Cass. sez. 1^ n. 3775/94; Id. n. 10511/99; Sez. un. 18128/2005).<br />
Se, infatti, si è pervenuti, in questa prospettiva, ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (cfr., in particolare, nn. 3775/94 e 10511/99 citt.), a maggior ragione deve ora riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio, in coerenza a quel principio, debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso (cfr. Sez. 3^ n. 13345/06) e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore.<br />
Il che, però, è quanto, appunto, accadrebbe in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell&#8217;adempimento del credito. Della quale non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo come propriamente nel caso esaminato dalla citata Sez. un. n. 108/00 cit., in cui la richiesta di pagamento per frazione era finalizzata ad adire un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe stato competente a conoscere dell&#8217;intero credito, sia per il profilo dell&#8217;aggravio di spese e dell&#8217;onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie, come nel caso dei processi a quibus.<br />
Non rilevando in contrario che il frazionamento del credito, come in precedenza affermato, possa rispondere ad un interesse non necessariamente emulativo del creditore (come quello appunto di adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie, confidando nell&#8217;adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito), poichè &#8211; a parte la pertinenza di tale considerazione alla sola ipotesi (di cui alla sentenza 108/00) del frazionamento non contestuale &#8211; è decisivo il rilievo che resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore.<br />
Ad evitare la quale neppure è persuasiva, infine, la considerazione che &#8220;il debitore potrebbe ricorrere alla messa in mora del creditore, offrendo l&#8217;intera somma&#8221;, non essendo tale soluzione praticabile ove, come possibile, il debitore non ritenga di essere tale.<br />
5/2. Oltre a violare, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione, da parte del creditore, dell&#8217;unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all&#8217;adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso.<br />
Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto inderogabile (cui l&#8217;interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto.<br />
Ulteriore vulnus al quale deriverebbe, all&#8217;evidenza, dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto.<br />
Mentre l&#8217;effetto inflattivo riconducebile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all&#8217;obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., della &#8220;ragionevole durata del processo&#8221;, per l&#8217;evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.<br />
5/3. L&#8217;esaminato primo motivo del ricorso va quindi respinto, enunciandosi, in ordine alla questione di massima ad esso sotteso, il principio (con il quale risulta in linea la sentenza impugnata) per cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all&#8217;esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.<br />
6. A sua volta inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il residuo secondo mezzo del ricorso, nel quale nessuna indicazione è fornita in ordine alle fonti pretesamente &#8220;distinte&#8221; dei crediti che si assumono azionati con i decreti di che trattasi.<br />
7. Il ricorso va integralmente pertanto respinto.<br />
8. L&#8217;esistenza di un difforme orientamento giurisprudenziale in ordine alla questione principale dibattuta nel presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese correlative tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M</strong></p>
<p>La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.<br />
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.<br />
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007</p>
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		<title>La legge non dispone che per l’avvenire (art. 11), ci pensano le sentenze a disporre per il passato.</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quello che sta accadendo dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. 23726/2007) sul frazionamento del credito è letteralmente pazzesco. Un povero cristo, forte della sentenza delle Sezioni Unite del 2000 (sent. n. 108) riserva ad un separato giudizio la proposizione di alcune poste creditorie o risarcitorie. Intervengono ora nuovamente le Sezioni Unite per dire che [...]]]></description>
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<p><strong>Un povero cristo, forte della sentenza delle Sezioni Unite</strong> del 2000 (sent. n. 108) riserva ad un separato giudizio la proposizione di alcune poste creditorie o risarcitorie.</p>
<p><strong>Intervengono ora</strong> nuovamente le Sezioni Unite per dire che questa prassi è illegittima.</p>
<p>Mi chiedo: <strong>è invece legittimo cambiare le regole del gioco mentre uno è già in corsa? </strong></p>
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