Articoli per 'Fascicolo'
05.03.10
Giudizio d’appello: cosa succede se non vengono depositati i fascicoli di parte di primo e secondo grado?
Va anzitutto ricordato che:
a) i fascicoli di parte vengono tolti dai fascicoli d’ufficio;
b) pertanto è onere della parte ritirarli dalla cancelleria e ridepositarli in secondo grado;
c) La mancata presentazione del fascicolo di parte di secondo grado dell’appellante non è più sanzionata con l’improcedibilità del gravame nel testo novellato dell’art. 348 c.p.c.
d) qualora il fascicolo di secondo grado, ritualmente depositato, non si rinvenga al momento della decisione, in assenza di una annotazione di ritiro da parte del cancelliere o a verbale, il giudice se non può decidere nel merito ma deve disporre le opportune ricerche del fascicolo.
Esiste un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze derivanti dal mancato deposito del fascicolo di primo grado. Secondo parte della giurisprudenza, infatti, l’omesso deposito si traduce nella impossibilità per il giudice di secondo grado di valutare la documentazione prodotta, potendo così pervenire al rigetto della domanda o della eccezione per mancanza di prova, nonostante in primo grado fosse stata fornita.
Sennonché nel 2005 con una importante sentenza a S.U. (28498) è stato affermato che una volta che la prova è entrata nel processo, per il principio di acquisizione ed immanenza rimane acquisita per sempre a prescindere dalla parte che l’ha prodotta. La sentenza fa leva sul fatto che il giudizio d’appello non è un novum judicium, bensì una revisio prioris istantie, dunque in appello non si ripetono gli oneri della prova del primo grado. Pertanto, il giudice d’appello non può rigettare la domanda solo perché in secondo grado non è stata fornita la prova della domanda o della eccezione per mancanza del fascicolo, ma deve accertare se l’appellante ha allegato specifiche censure in grado di portare alla riforma della sentenza. Ed ha altresì precisato che le parti, nel giudizio di rinvio, possono depositare i fascicoli del primo grado.
Detto principio è stato però ignorato, ad esempio da Cass. 78/2007 la quale ha affermato che il giudice di secondo grado deve decidere in base alle prove proposte dalle parti; che è onere della parte produrre il fascicolo di parte; che in assenza di costituzione il giudice non può tenere in considerazione i documenti inseriti nel fascicolo della parte contumace che sia rimasto all’interno del fascicolo d’ufficio.
20.05.09
Il documento misterioso.
Tizio, nella sua qualità di proprietario, chiede il ristoro dei danni subiti alla propria autovettura a seguito di sinistro stradale.
Il giudice di pace accoglie la domanda, affermando che Tizio, quale possessore, aveva la legittimazione attiva.
Ricorre in appello l’assicuratore e il Tribunale accoglie la domanda, posto che, da un lato, Continua a leggere l’articolo »
15.05.09
E’ possibile depositare in appello il fascicolo di primo grado, ritirato al momento della PC ma non depositato con la comparsa conclusionale?
La risposta, secondo Cass. 10227/09 è affermativa; è vero infatti, secondo la S.C., che nel giudizio di primo grado, di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all’art. 169 co. 2 c.p.c. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo. Ma Continua a leggere l’articolo »
14.04.09
Quando il fascicolo di parte non si trova più (Cass. civ.1684/08)
Il fascicolo di parte viene inserito, come è noto, nel fascicolo d’ufficio unitamente alla nota di iscrizione a ruolo (cfr. art. 72 disp. att. c.p.c.).
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Ciascuna parte, tuttavia, ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio Continua a leggere l’articolo »
27.03.09
Il deposito in cancelleria a mezzo del servizio postale è valido. Parola delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, componendo il contrasto, che è valida la costituzione in giudizio avanti al giudice di pace mediante invio dell’atto e dei documenti Continua a leggere l’articolo »
08.07.08
Giudice di Pace: il convenuto si può costituire in giudizio inviando il fascicolo di parte a mezzo posta?
Una questione davvero interessante.
La Cassazione è chiamata a stabilire la validità della costituzione avvenuta mediante invio a mezzo posta del fascicolo di parte contenente la memoria di costituzione e i documenti.
Posto che il codice di rito non prevede la costituzione a mezzo di invio postale, le soluzioni possono essere tre:
- inesistenza della costituzione;
- nullità della costituzione;
- irregolarità della costituzione.
Nel primo caso la costituzione sarebbe non sanabile.
Nel secondo caso sarebbe sanabile qualora avesse raggiunto lo scopo.
Nel terzo caso sarebbe valida.
Il tutto, ovviamente, presuppone che il Cancelliere accetti il plico e lo inserisca nel fascicolo d’ufficio e ciò non è un obbligo bensì una facoltà.
La Corte di Cassazione
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