<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Appello</title>
	<atom:link href="http://www.lexform.it/category/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexform.it</link>
	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Litisconsorzio in appello: aspetti problematici (parte I)</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/litisconsorzio-in-appello-aspetti-problematici-parte-i/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/litisconsorzio-in-appello-aspetti-problematici-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello incidentale]]></category>
		<category><![CDATA[cause dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[cause inscindibili]]></category>
		<category><![CDATA[cause scindibili]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio in appello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[Avv. Mirco Minardi
 www.mircominardi.it
1. Introduzione.
Uno degli aspetti più complessi del giudizio di impugnazione di secondo grado riguarda il fenomeno del litisconsorzio e i riflessi sui poteri delle parti e sui termini di impugnazione.
Problemi non vi sarebbero se il codice stabilisse che tutte le parti del primo grado debbano necessariamente partecipare al secondo e che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avv. Mirco Minardi<br />
<a href="http://www.mircominardi.it"> www.mircominardi.it</a></p>
<p><strong>1. Introduzione</strong>.</p>
<p><strong>Uno degli aspetti più complessi del giudizio di impugnazione</strong> di secondo grado riguarda il fenomeno del litisconsorzio e i riflessi sui poteri delle parti e sui termini di impugnazione.</p>
<p><strong>Problemi non vi sarebbero se il codice stabilisse</strong> che tutte le parti del primo grado debbano necessariamente partecipare al secondo e che la sentenza passi in giudicato nei confronti di tutte le parti nello stesso momento, cioè solo quando non sia esperibile, da parte di nessuno, un mezzo di impugnazione ordinario.</p>
<p><strong>Il codice, però, non prevede questo</strong>:</p>
<p style="padding-left: 30px;">	talvolta tutte le parti del primo grado devono partecipare al secondo e la sentenza passa in giudicato nei confronti di tutti nello stesso momento, anche in mancanza dell’impugnazione di uno dei soccombenti;<br />
	talaltra, le parti possono (e non debbono) partecipare al secondo grado e la sentenza passa in giudicato in momenti diversi.</p>
<p><strong>In altre parole</strong>: talvolta il rapporto è unitario e plurisoggettivo <span id="more-3726"></span>e dunque, anche in appello non può che essere deciso unitariamente tra le stesse parti. Talaltra, nel processo si hanno più cause che tra loro possono essere dipendenti oppure semplicemente connesse. In questi casi, mentre nella ipotesi di dipendenza il regime è lo stesso delle cause inscindibili, nella seconda ipotesi il regime è differenziato.</p>
<p><strong>Dunque in appello non abbiamo il litisconsorzio necessario e facoltativo</strong>; tanto ciò è vero che le norme nemmeno vi fanno espresso riferimento.  Si parla di cause inscindibili, dipendenti e scindibili, per cui il sistema che regola il litisconsorzio in  fase di gravame è diverso da quello che regola il processo nella fase anteriore.</p>
<p><strong>Tra poco si illustrerà quanto appena detto</strong>; prima, però, analizziamo il dato normativo come ricavabile dal codice di procedura:</p>
<p style="padding-left: 30px;">	esso distingue, come abbiamo detto, il regime applicabile alle cause inscindibili e dipendenti rispetto a quelle scindibili;<br />
	nel primo caso stabilisce che tutte le parti debbono partecipare al processo, pena l’inammissibilità della impugnazione (art. 331); a tal fine, qualora il contraddittorio non sia integro, il giudice assegna un termine perentorio per la sua integrazione (per la giurisprudenza la notifica fatta ad almeno una delle parti salva l’impugnazione, anche qualora l’integrazione avvenga dopo la scadenza del termine per impugnare );<br />
	nel secondo caso, le parti della causa scindibile possono (e non debbono) partecipare al processo (art. 332); il processo è sospeso fino a quando non è disposta la notifica dell’impugnazione alle altre parti soccombenti (litis denuntiatio) salvo che non sia trascorso il termine per impugnare (in tal caso non vi è alcuna necessità di sospendere il processo visto che le parti non potrebbero più impugnare); detta litis denuntiatio ha il solo fine di permettere agli altri soccombenti di partecipare al giudizio e dunque non sottopone al giudice del gravame la controversia (come invece nella ipotesi prevista dall’art. 331);<br />
	nelle cause scindibili, poi, la notifica dell’impugnazione del soccombente contro una parte vincitrice fa iniziare il decorso del termine per la notifica dell’impugnazione alle altre parti vincitrici (art. 326, II co.);<br />
	le impugnazioni incidentali vanno necessariamente proposte nello stesso procedimento (art. 333), anche se la giurisprudenza ammette la conversione in caso di proposizione di un secondo appello principale;<br />
	nelle cause scindibili chi non è destinatario dell’impugnazione non può proporre appello incidentale tardivo (art. 334);<br />
	tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza debbono essere riunite (art. 335).</p>
<p><strong>Tutto sembra chiaro</strong>, perché dunque è un argomento così insidioso? Per queste ragioni:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a)	anzitutto non è facile distinguere le cause scindibili da quelle dipendenti; non sempre, infatti, i litisconsorzi processuali danno luogo ad un fenomeno di cause inscindibili o dipendenti (a differenza dei litisconsorzi sostanziali);<br />
b)	l’erroneo inquadramento della tipologia di causa può avere effetti sull’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo (nel senso che nelle cause scindibili chi ha ricevuto l’impugnazione non può proporre appello incidentale tardivo contro il terzo);<br />
c)	la giurisprudenza appare disorientata specie con riferimento alla individuazione delle cause dipendenti e di quelle scindibili e si muove empiricamente.</p>
<p><em>Domani la II parte</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/litisconsorzio-in-appello-aspetti-problematici-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura alle liti e appello incidentale</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/procura-alle-liti-e-appello-incidentale/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/procura-alle-liti-e-appello-incidentale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello incidentale]]></category>
		<category><![CDATA[procura alle liti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[La procura è l&#8217;atto formale che abilita il difensore-procuratore a comparire davanti al giudice in nome della parte e a compiere, sempre in suo nome, gli atti del processo.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. la procura speciale può essere apposta anche in calce alla citazione notificata. Tuttavia, se detto conferimento abilita senz’altro il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La procura è l&#8217;atto formale che abilita il difensore-procuratore</strong> a comparire davanti al giudice in nome della parte e a compiere, sempre in suo nome, gli atti del processo.</p>
<p><strong>Ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c.</strong> la procura speciale può essere apposta anche in calce alla citazione notificata. Tuttavia, se detto conferimento abilita senz’altro il difensore a svolgere le difese nel giudizio, controversa è invece la questione se i poteri suddetti possano estendersi anche a quello di proporre appello incidentale. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto si è formato un contrasto di giurisprudenza tuttora non risolto.</p>
<p><strong>Secondo un orientamento meno draconiano e ad oggi maggioritario</strong> (v. ad es. Cass. n. 24758/2008; Cass., 1/3/2007, n. 4793; Cass., 29/3/1999, n. 2962; Cass., 23/4/1998, n. 4206) in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela sostanziale della parte, il difensore dell&#8217;appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell&#8217;atto di citazione in appello, attribuendo la legge direttamente al difensore, ai sensi dell&#8217;art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all&#8217;interesse del suo assistito e riferibili all&#8217;originario oggetto della causa.</p>
<p><strong>Tuttavia, in senso contrario (v. Cass., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25148)</strong> è stato affermato che qualora la procura sia stata rilasciata su un atto diverso da quelli indicati dall&#8217;art. 83, comma 2, c.p.c., l&#8217;ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all&#8217;atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell&#8217;atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell&#8217;appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell&#8217;appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo ad hoc.</p>
<p><strong>Peraltro, oggi, il novellato art. 182 c.p.c. </strong>(così  come modificato dall’art. 46, comma 2, legge n. 69/2009, applicabile, però, ai giudizi, di primo grado, introdotti dopo il 4 luglio 2009) stabilisce che il giudice, quando rileva un vizio che può determinare la nullità della procura, può concedere un termine per il rinnovo o il rilascio della procura. Tale norma, si ritiene, è applicabile anche al giudizio di secondo grado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/procura-alle-liti-e-appello-incidentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appello civile: è necessario impugnare le argomentazioni &#8220;ad abundantiam&#8221; contenute nella sentenza?</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-civile-e-necessario-impugnare-le-argomentazione-ad-abundantiam-contenute-nella-sentenza/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-civile-e-necessario-impugnare-le-argomentazione-ad-abundantiam-contenute-nella-sentenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[appello civile]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio d'appello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Come ci si deve regolare ogni qual volta il giudice, pur fermandosi ad una statuizione di rito, sia entrato nel merito ed abbia dichiarato la domanda infondata anche sotto tale aspetto? La parte deve limitarsi ad investire dell&#8217;impugnazione la statuizione di rito, oppure deve anche impugnare le ulteriori argomentazioni svolte?
Esempio. Si pensi alla sentenza del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come ci si deve regolare ogni qual volta il giudice, pur fermandosi ad una statuizione di rito</strong>, sia entrato nel merito ed abbia dichiarato la domanda infondata anche sotto tale aspetto? La parte deve limitarsi ad investire dell&#8217;impugnazione la statuizione di rito, oppure deve anche impugnare le ulteriori argomentazioni svolte?</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Esempio.</strong> Si pensi alla sentenza del giudice che dichiari la tardività dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ma aggiunga anche che l&#8217;opposizione è infondata nel merito.</p>
<p><strong>La questione sembrava pacifica in quanto nel 1990 le S.U. (sent. n. 2078) </strong>avevano stabilito <span id="more-3401"></span>che le argomentazioni <em>ad abundantiam</em> (come pure quelle in via ipotetica e gli <em>obiter dicta)</em> sono irrilevanti, ultronee e dunque la parte non ha l’onere impugnare anche quelle.</p>
<p><strong>Ma da tale orientamento si è motivatamente discostata la pronuncia della Sezione 3^ n. 10134/04, </strong>per la quale, invece, non sarebbe meritevole di consenso la premessa, su cui quell&#8217;indirizzo si fonda, che nessuna statuizione di merito possa essere adottata dal giudice in ordine alla domanda o al gravame che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile.</p>
<p><strong>Il contrasto è stato composto nuovamente dalle S.U. nel 2007</strong>, le quali hanno riaffermato il principio secondo cui la parte non ha interesse &#8211; perché nessun pregiudizio possono arrecare &#8211; ad impugnare le ulteriori statuizioni formulate nonostante una preliminare pronuncia di inammissibilità o comunque di sbarramento in rito (sent. n. 3840/2007).</p>
<p><strong>Ovvio che è diversa la situazione in cui il giudice abbia invece rigettato la domanda</strong> per concorrenti ed autonome valutazioni. In questo caso le censure devono dirigersi contro tutte le argomentazioni. Si pensi al giudice che abbia rigettato la domanda ex art. 2043 c.c. per difetto di nesso di causalità, difetto di prova della colpa, e difetto di prova del danno. Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l’appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l’eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-civile-e-necessario-impugnare-le-argomentazione-ad-abundantiam-contenute-nella-sentenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capire l&#8217;appello civile</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/capire-lappello-civile/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/capire-lappello-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello civile]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio d'appello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è e a cosa serve il giudizio di appello? E&#8217; questa la prima domanda che ci dobbiamo fare.
E&#8217; ormai costante in giurisprudenza, ma non in dottrina, l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;atto di appello non introduce un novum judicium bensì una revisio prioris instantiae, cioè un giudizio di revisione della sentenza di primo grado. Il che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos&#8217;è e a cosa serve il giudizio di appello? </strong>E&#8217; questa la prima domanda che ci dobbiamo fare.</p>
<p><strong>E&#8217; ormai costante in giurisprudenza, ma non in dottrina,</strong> l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;atto di appello non introduce un <em>novum judicium</em> bensì una <em>revisio prioris instantiae</em>, cioè un giudizio di revisione della sentenza di primo grado. Il che significa che l&#8217;oggetto del giudizio di appello non è la controversia di primo grado, bensì la sentenza di primo grado, nei limiti, però, delle censure proposte dalle parti. E&#8217; per questo che si dice <span id="more-3398"></span>che l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello non è automatico ma vincolato dagli «specifici motivi» fatti valere dalle parti (c.d. principio <em>tantum devolutum quantum appellatum</em>)</p>
<p style="padding-left: 30px;">«Il giudizio d&#8217;appello non introduce un nuovo giudizio ma si dice è una revisio prioris instantiae il che significa che la parte non può lamentarsi genericamente dell&#8217;ingiustizia della decisione oppure richiamare le argomentazioni svolte nelle difese di primo grado, ma deve indicare specificamente i motivi di impugnazione e controargomentare sulle argomentazioni della sentenza (13080/2008 che ne cita molte altre)».</p>
<p><strong>Che l&#8217;appello non sia un <em>novum judicium</em> </strong>si ricava da diverse disposizioni:</p>
<ul>
<li>dall&#8217;art. <strong>329</strong>, secondo comma, secondo cui l&#8217;impugnazione parziale comporta acquiescenza della parte di sentenza non impugnata;</li>
<li>dall&#8217;art. <strong>342</strong>, primo comma, che richiede l&#8217;indicazione specifica dei motivi di impugnazione nell&#8217;atto di appello;</li>
<li>dall&#8217;art. <strong>345</strong> che vieta lo jus novorum le nuove domande e le nuove eccezioni in senso stretto e limita decisamente la possibilità di richiedere o produrre nuovi mezzi di prova;</li>
<li>dall’art. <strong>346</strong> che stabilisce una presunzione di rinuncia per le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza e non espressamente riproposte.</li>
</ul>
<p><strong>Il giudizio di appello rimane però un gravame</strong>, cioè un mezzo di impugnazione a «critica libera» che provoca la sostituzione della sentenza di primo grado, senza quindi aprire una diversa fase rescissoria. Difatti, ai sensi degli artt. 353 e 354 le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado sono limitate e tassative e si riferiscono a casi in cui il giudizio di primo grado o non si è validamente svolto o non ha raggiunto un utile risultato:</p>
<p style="padding-left: 30px;">1.il giudice ha negato la propria giurisdizione;<br />
2.è stata estromessa una parte che non doveva essere estromessa;<br />
3.il contraddittorio non era integro;<br />
4.è stata dichiarata la contumacia nonostante un vizio dell’atto di citazione;<br />
5.la sentenza è nulla;<br />
6.è stata dichiarata l’estinzione senza che ve ne fossero i presupposti.</p>
<p><strong>In appello ci si può lamentare anche dell’ingiustizia della sentenza</strong>, o dell’erronea valutazione del materiale probatorio. Tuttavia, benché a «critica libera» l’appello è un giudizio a «cognizione vincolata», cioè limitata dalle specifiche censure svolte. Il giudice d’appello non potrà prendere in considerazione:</p>
<p style="padding-left: 30px;">(a) statuizioni non impugnate della sentenza, salvo che siano dipendenti da quella impugnata;<br />
(b) motivi diversi rispetto a quelli fatti valere.<br />
Quando predisponiamo un atto di appello, pertanto, dobbiamo porci due domande:<br />
a) quali statuizioni della sentenza voglio che siano riformate?<br />
b) per quale specifico motivo voglio che siano riformate?<br />
Dobbiamo cioè indicare quale parte della sentenza si vuole impugnare e perché.</p>
<p><strong>Ovviamente, la sentenza può essere censurata anche nel suo insieme</strong>, purché però siano indicate le specifiche ragioni, gli specifici motivi di censura.<br />
Ricordiamoci che le statuizioni della sentenza che non vengono impugnate passano in giudicato (acquiescenza art. 329 c.p.c.), a meno che non siano dipendenti da quelle impugnate.</p>
<p><strong>Pertanto gli specifici motivi d’appello non servono per indicare al giudice le parti della sentenza censurate</strong>, bensì per circoscrivere il tema di indagine del giudice d’appello, individuando le singole questioni di fatto e di diritto entro il capo individuato per impedire che su di essi si formi il giudicato.</p>
<p><strong>Il giudice d’appello non può conoscere null’altro al di fuori dei motivi d’appello,</strong> salvo quanto si dirà per alcune eccezioni in senso lato.</p>
<p>Vediamo allora le ricadute pratiche di questo postulato.</p>
<ol>
<li>Qualora si impugni la statuizione sulle spese legali non basta dire che esse sono state liquidate in misura inferiore alla tabella ministeriale, ma bisogna indicare esattamente quali voci sono state omesse e quanto sarebbe la somma dovuta;</li>
<li>Qualora si impugni la liquidazione del danno non patrimoniale, perché insufficiente, bisogna spiegare per quale ragione la somma non è congrua;</li>
<li>Qualora si lamenti che il giudice di primo grado non ha valutato un documento decisivo, occorre indicare al giudice d&#8217;appello di quale documento si sta parlando e che contenuto ha;</li>
<li>Qualora il giudice abbia rigettato la domanda per diverse ragioni tutte autonome, occorre impugnare specificamente tutte le argomentazioni;</li>
<li>Qualora il giudice abbia rigettato una eccezione, occorre prendere posizione critica sulla motivazione e spiegare perché avrebbe dovuto accoglierla (esempio eccezione interruzione della prescrizione);</li>
<li>Non è ammissibile un atto di appello che richiami esclusivamente le difese svolte in primo grado e quindi non controargomenti sulla sentenza;</li>
<li>In secondo grado non si ripete la ripartizione dell&#8217;onere della prova in primo grado, pertanto l&#8217;appellante che in primo grado non aveva l&#8217;onere della prova, ha l&#8217;onere in secondo grado di dimostrare l&#8217;erroneità della sentenza e pertanto non può giovarsi del fatto che l&#8217;appellato non abbia prodotto il fascicolo di parte in appello.</li>
<li>Non è ammissibile l&#8217;appello della parte che richieda sic et simpliciter una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado.</li>
<li>Qualora il giudice non abbia concesso i termini ex art. 183, non basta denunciare l’omissione ma bisogna spiegare che tipo di difese, richieste, deduzioni si sarebbero fatte con le memorie.</li>
<li>Qualora la sentenza abbia pronunciato nel merito, è inammissibile l’appello che censuri un vizio in rito, senza prendere posizione sul merito, salvo l’ipotesi in cui la censura, se accolta, comporterebbe la rimessione al giudice di primo grado.</li>
</ol>
<p><strong>Nell’atto di appello non è necessario indicare le norme violate</strong>, né usare formule sacramentali, né è possibile in astratto stabilire la specificità, in quanto questa va correlata alla motivazione della sentenza di primo grado.</p>
<p><strong>Ciò che va sottolineato, tuttavia, è che questa censura argomentata</strong> deve essere presente sin dall&#8217;inizio, non potendo intervenire in un momento successivo. Di regola, il diritto potestativo di impugnazione si consuma con l&#8217;atto di appello. E&#8217; controverso se la parte possa integrare l&#8217;atto prima della pronuncia di inammissibilità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/capire-lappello-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudizio d&#8217;appello: quesiti vari</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-quesiti-vari/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-quesiti-vari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello civile]]></category>
		<category><![CDATA[errore materiale]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[motivi specifici di impugnazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Cosa accade in caso di omessa specificazione dei motivi?
Il problema è stato affrontato dalle S.U. nel 2000 con la sentenza n. 16. Le S.U dissero anzitutto che i vizi possono essere ricondotti:

alla irregolarità
alla nullità
alla inesistenza

a seconda del grado di difformità rispetto al modello prefigurato dal legislatore.
L&#8217;omissione dei motivi di impugnazione, affermarono le S.U., integra una nullità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosa accade in caso di omessa specificazione dei motivi?</strong><br />
Il problema è stato affrontato dalle S.U. nel 2000 con la sentenza n. 16. Le S.U dissero anzitutto che i vizi possono essere ricondotti:</p>
<ul>
<li>alla irregolarità</li>
<li>alla nullità</li>
<li>alla inesistenza</li>
</ul>
<p>a seconda del grado di difformità rispetto al modello prefigurato dal legislatore.</p>
<p><strong>L&#8217;omissione dei motivi di impugnazione, affermarono le S.U.</strong>, integra una nullità non avendo l&#8217;atto raggiunto il suo scopo, e non può definirsi inesistente. Stabilito che si tratta di una nullità occorre chiedersi se è una nullità sanabile, oppure se determina l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello. Difatti, <span id="more-3393"></span>l’inammissibilità non è un vizio diverso dalla nullità, bensì l’effetto che talvolta è ricollegato alla nullità di un atto. Secondo le S.U.,<img title="Continua..." src="http://www.lexform.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />l&#8217;art. 164 non è compatibile con l&#8217;art. 342 perché lo scopo dell&#8217;appello è quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza e la costituzione del convenuto non può evitare questo, perché il passaggio in giudicato è ricollegato inderogabilmente dalla legge all&#8217;accadimento di certi fatti. Si tratta pertanto di una situazione indisponibile e rilevabile d&#8217;ufficio dal giudice. L&#8217;appellante può salvarsi solo se notifica un atto di impugnazione prima della scadenza del termine e prima della pronuncia di inammissibilità.</p>
<p><strong>Argomentazioni svolte ad abundantiam (S.U. 3840/2007).</strong><br />
Come ci si deve regolare ogni qual volta il giudice, pur fermandosi ad una statuizione di rito, sia entrato nel merito ed abbia dichiarato la domanda infondata anche sotto tale aspetto? La parte deve limitarsi ad investire dell&#8217;impugnazione la statuizione di rito, oppure deve anche impugnare le ulteriori argomentazioni svolte?</p>
<p style="padding-left: 30px;">Esempio. Si pensi alla sentenza del giudice che dichiari la tardività dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, ma aggiunga anche che l&#8217;opposizione è infondata nel merito.</p>
<p><strong>La questione sembrava pacifica in quanto nel 1990 le S.U.</strong> (n. 2078) avevano stabilito che le argomentazioni ad abundantiam, quelle in via ipotetica, gli obiter dicta sono irrilevanti, ultronee e dunque la parte non ha l’onere impugnare anche quelle. Ma da tale orientamento si è motivatamente discostata la pronuncia della Sezione 3^ n. 10134/04, per la quale, invece, non sarebbe meritevole di consenso la premessa, su cui quell&#8217;indirizzo si fonda, che nessuna statuizione di merito possa essere adottata dal giudice in ordine alla domanda o al gravame che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile.</p>
<p><strong>Il contrasto è stato composto nuovamente dalle S.U. nel 2007</strong>, le quali hanno riaffermato il principio secondo cui la parte non ha interesse &#8211; perché nessun pregiudizio possono arrecare &#8211; ad impugnare le ulteriori statuizioni formulate nonostante una preliminare pronuncia di inammissibilità o comunque di sbarramento in rito (3840/2007).</p>
<p><strong>Ovvio che è diversa la situazione in cui il giudice abbia invece rigettato la domanda </strong>per concorrenti ed autonome valutazioni. In questo caso le censure devono dirigersi contro tutte le argomentazioni. Si pensi al giudice che abbia rigettato la domanda ex art. 2043 c.c. per difetto di nesso di causalità, difetto di prova della colpa e difetto di prova del danno. Qualora la parte si concentrasse solo su uno dei motivi, l’appello sarebbe dichiarato inammissibile perché l’eventuale accoglimento del motivo di censura non sarebbe in grado di determinare la riforma della sentenza.</p>
<p><strong>Per correggere l&#8217;errore materiale occorre formulare uno specifico motivo di impugnazione?</strong><br />
No. Se la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contiene un errore materiale, l’istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma, secondo Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447, può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l’istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-quesiti-vari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudizio d&#8217;appello: i rapporti tra la sentenza di primo e secondo grado</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-i-rapporti-tra-la-sentenza-di-primo-e-secondo-grado/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-i-rapporti-tra-la-sentenza-di-primo-e-secondo-grado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[titolo esecutivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3383</guid>
		<description><![CDATA[La sentenza resa all’esito del giudizio d’appello, salvo che abbia contenuto in rito, si sostituisce a quella di primo grado, non soltanto, ovviamente, quando la riforma, ma anche quando la conferma in toto, ponendosi quale nuova fonte di regolamentazione del rapporto litigioso, attorno alla quale, in mancanza di ricorso per cassazione, si formerà l’accertamento descritto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La sentenza resa all’esito del giudizio d’appello</strong>, salvo che abbia contenuto in rito, si sostituisce a quella di primo grado, non soltanto, ovviamente, quando la riforma, ma anche quando la conferma in toto, ponendosi quale nuova fonte di regolamentazione del rapporto litigioso, attorno alla quale, in mancanza di ricorso per cassazione, si formerà l’accertamento descritto nell’art. 2909 c.c. (Cass. 25 maggio 1998, n. 5212).</p>
<p><strong>Ciò comporta che il titolo esecutivo</strong> per dare inizio ad uno dei processi di esecuzione forzata (da notificarsi, con il precetto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.) è costituito dalla sentenza di appello. Mentre, se l’esecuzione sia stata già iniziata in forza della sentenza di primo grado, quella d’appello si sostituisce ex lege a quest’ultima.</p>
<p><strong>L’effetto sostitutivo non si verifica:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong></strong>(a) quando la sentenza d’appello dichiara l’inammissibilità, l&#8217;improponibilità o l’improcedibilità del gravame<br />
(b) o comunque conclude non in merito il giudizio di secondo grado, proprio in quanto, in questi casi, il giudice d’appello non esercita i poteri decisori della lite e non può esercitarli per un vizio attinente al giudizio d’impugnazione che gli impone di definire in rito il relativo giudizio.</p>
<p><strong>Sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica</strong> relativa alle pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, <span id="more-3383"></span>le stesse possono trovare ingresso nella fase di gravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.</p>
<p><strong>Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata</strong>, il giudice d’appello è tenuto – secondo la giurisprudenza, anche d’ufficio – a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell’esito complessivo della lite Cass. 4 giugno 2007, n. 12963.</p>
<p><strong>Il giudice d&#8217;appello, che è giudice del merito,</strong> è tenuto, secondo Cass. 7 luglio 2006, n. 15557, a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d&#8217;ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all&#8217;esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d&#8217;impugnazione.</p>
<p>I<strong>l giudice di appello che rigetti il gravame</strong> nei suoi aspetti di merito confermando la sentenza di primo grado non può, secondo Cass. 17 gennaio 2007, n. 974, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado, mentre, in presenza del motivo di impugnazione relativo alle spese, la decisione sulle spese dell&#8217;intero giudizio spetta al giudice dell&#8217;impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell&#8217; esito complessivo del giudizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-i-rapporti-tra-la-sentenza-di-primo-e-secondo-grado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudizio d&#8217;appello: cosa succede se non vengono depositati i fascicoli di parte di primo e secondo grado?</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/fascicolo-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-cosa-succede-se-non-viene-depositato-il-fascicolo-di-parte-di-primo-e-secondo-grado/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/fascicolo-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-cosa-succede-se-non-viene-depositato-il-fascicolo-di-parte-di-primo-e-secondo-grado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Fascicolo]]></category>
		<category><![CDATA[appello. fascicolo di parte]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[prove in appello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[ Va anzitutto ricordato che:
a) i fascicoli di parte vengono tolti dai fascicoli d&#8217;ufficio;
b) pertanto è onere della parte ritirarli dalla cancelleria e ridepositarli in secondo grado;
c) La mancata presentazione del fascicolo di parte di secondo grado dell’appellante non è più sanzionata con l’improcedibilità del gravame nel testo novellato dell’art. 348 c.p.c.
d) qualora il fascicolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Va anzitutto ricordato</strong> che:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) i fascicoli di parte vengono tolti dai fascicoli d&#8217;ufficio;<br />
b) pertanto è onere della parte ritirarli dalla cancelleria e ridepositarli in secondo grado;<br />
c) La mancata presentazione del fascicolo di parte di secondo grado dell’appellante non è più sanzionata con l’improcedibilità del gravame nel testo novellato dell’art. 348 c.p.c.<br />
d) qualora il fascicolo di secondo grado, ritualmente depositato, non si rinvenga al momento della decisione, in assenza di una annotazione di ritiro da parte del cancelliere o a verbale, il giudice se non può decidere nel merito ma deve disporre le opportune ricerche del fascicolo.</p>
<p><strong>Esiste un contrasto di giurisprudenza</strong> in merito alle conseguenze derivanti dal mancato deposito del fascicolo di primo grado. Secondo parte della giurisprudenza, infatti, l&#8217;omesso deposito si traduce nella impossibilità per il giudice di secondo grado di valutare la documentazione prodotta, potendo così pervenire al rigetto della domanda o della eccezione per mancanza di prova, nonostante in primo grado fosse stata fornita.</p>
<p><strong>Sennonché nel 2005 con una importante sentenza a S.U. (28498)</strong> è stato affermato che una volta che la prova è entrata nel processo, per il principio di acquisizione ed immanenza rimane acquisita per sempre a prescindere dalla parte che l&#8217;ha prodotta. La sentenza fa leva sul fatto che il giudizio d&#8217;appello non è un <em>novum judicium</em>, bensì una <em>revisio prioris istantie</em>, dunque in appello non si ripetono gli oneri della prova del primo grado. Pertanto, il giudice d&#8217;appello non può rigettare la domanda solo perché in secondo grado non è stata fornita la prova della domanda o della eccezione per mancanza del fascicolo, ma deve accertare se l&#8217;appellante ha allegato specifiche censure in grado di portare alla riforma della sentenza. Ed ha altresì precisato che le parti, nel giudizio di rinvio, possono depositare i fascicoli del primo grado.</p>
<p><strong>Detto principio è stato però ignorato, ad esempio da Cass. 78/2007</strong> la quale ha affermato che il giudice di secondo grado deve decidere in base alle prove proposte dalle parti; che è onere della parte produrre il fascicolo di parte; che in assenza di costituzione il giudice non può tenere in considerazione i documenti inseriti nel fascicolo della parte contumace che sia rimasto all&#8217;interno del fascicolo d&#8217;ufficio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/fascicolo-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-cosa-succede-se-non-viene-depositato-il-fascicolo-di-parte-di-primo-e-secondo-grado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudizio d&#8217;appello: la notificazione dell&#8217;impugnazione equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve?</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-la-notificazione-dellimpugnazione-equivale-alla-notificazione-della-sentenza-ai-fini-della-decorrenza-del-termine-breve/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-la-notificazione-dellimpugnazione-equivale-alla-notificazione-della-sentenza-ai-fini-della-decorrenza-del-termine-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[appello incidentale]]></category>
		<category><![CDATA[appello incidentale tardivo]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio d'appello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già affrontato l&#8217;appello incidentale; abbiamo visto che può essere tempestivo o tardivo. Molto spesso noi difensori prendiamo in considerazione solo il termine di venti giorni prima dell&#8217;udienza indicata in citazione: quello, per noi, è il termine ultimo per proporre impugnazione incidentale, dimenticando, così, che quello è il termine ultimo per l&#8217;impugnazione incidentale tardiva. Difatti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abbiamo già affrontato l&#8217;appello incidentale</strong>; abbiamo visto che può essere tempestivo o tardivo. Molto spesso noi difensori prendiamo in considerazione solo il termine di venti giorni prima dell&#8217;udienza indicata in citazione: quello, per noi, è il termine ultimo per proporre impugnazione incidentale, dimenticando, così, che quello è il termine ultimo per l&#8217;impugnazione incidentale tardiva. Difatti, una volta notificato l&#8217;atto di impugnazione scatta il termine breve di trenta giorni per proporre appello incidentale tempestivo.</p>
<p><strong>La differenza non è di poco momento</strong>, visto che<span id="more-3354"></span>ai sensi dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 334 la declaratoria di inammissibilità dell&#8217;appello principale travolge anche quello incidentale tardivo e non invece quello tempestivo.</p>
<p><strong>Dunque, se l&#8217;appellante notifica l&#8217;atto di appello</strong> conviene costituirsi entro trenta giorni depositando la comparsa di costituzione qualora si intenda proporre &#8216;appello incidentale.</p>
<p><strong>Una situazione del genere si è verificata</strong> nel caso deciso dalla sentenza sotto allegata. La firma è quella prestiogiosa di Mario Costanzo Cea, consigliere della Corte d&#8217;appello di Bari.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Corte appello Bari, 10 marzo 2009, n. 232, sez. II</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione notificata l&#8217;8.11.2000 A. Di G. ha convenuto davanti al tribunale di Foggia gli avvocati G. e M. M., esponendo di aver affidato loro l&#8217;incarico professionale di iniziare un giudizio per il conseguimento del risarcimento dei danni subiti nel corso di un incidente professionale, nel quale lei aveva il ruolo di terza trasportata; l&#8217;incarico professionale era stato svolto con negligenza, tant&#8217;è che, persa la causa in primo grado, l&#8217;appello redatto dai suddetti professionisti era stato dichiarato nullo; sulla scorta di tali circostanze, l&#8217;attrice ha chiesto la condanna dei M. al risarcimento dei danni consistiti nel pagamento delle spese processuali relative ai due gradi del giudizio innanzi indicato, nonché in quello ulteriore, quantificato in lire 20.000.000, derivante dal non aver conseguito il risarcimento dei danni patiti a causa dell&#8217;incidente stradale.<br />
Costituitisi, i convenuti, oltre ad eccepire la nullità della citazione per mancata specificazione dei fatti, hanno anche contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.<br />
Esaurita l&#8217;istruttoria, consistita nell&#8217;acquisizione della documentazione prodotta in giudizio (l&#8217;attrice ha invece rinunciato alle prove orali ammesse su sua iniziale istanza), la causa è stata definita con sentenza del 15.1.2005, con la quale il giudice adito ha rigettato la domanda, compensando le spese processuali.<br />
La Di G., con citazione notificata il 4.8.2006, ha proposto appello deducendo che il primo giudice aveva errato nel non ritenere provati tanto il comportamento colposo dei M., quanto l&#8217;entità del danno lamentato.<br />
Costituitisi con comparsa depositata il 12.1.2007, gli appellati hanno eccepito la nullità dell&#8217;appello ex art. 342 c.p.c., nonché l&#8217;infondatezza nel merito dello stesso; hanno inoltre impugnato in via incidentale la statuizione sulle spese, chiedendone l&#8217;attribuzione alla controparte in virtù del criterio della soccombenza.<br />
Precisate le conclusioni, all&#8217;udienza del 5.12.2008 la causa è stata riservata per la decisione, con conseguente assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Al di là dell&#8217;eccezione di nullità dell&#8217;impugnazione sollevata dagli appellati, che per la vaghezza della stessa si rivela tamquam non esset, questa corte ritiene che nella specie si ponga un problema di inammissibilità dell&#8217;appello per violazione dell&#8217;onere imposto dall&#8217;art. 342 c.p.c.<br />
È noto che, secondo consolidati orientamenti della S.C., la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logicogiuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (tra le ultime, v. Cass. 23742/2004, 8926/2004, 1456/2004).<br />
La richiesta specificità dei motivi di appello (art. 342 c.p.c.) impone all&#8217;impugnante l&#8217;onere di contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logicogiuridico di queste (Cass. 967/2004).<br />
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l&#8217;atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l&#8217;esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (Cass. 6396/2004).<br />
Una volta individuate le coordinate giuridiche che debbono presiedere alla soluzione del problema in rassegna, può passarsi all&#8217;esame della concreta fattispecie da dirimere.<br />
Se si legge con attenzione la motivazione della sentenza impugnata, ci si accorgerà che la decisione assunta si fonda su una triplice ratio decidendi. Innanzitutto il tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del comportamento colposo dei danneggianti; in secondo luogo il primo giudice ha ritenuto non provato anche il nesso di causalità; infine lo stesso giudice ha ravvisato carenza di prova circa l&#8217;esistenza e l&#8217;entità del danno risarcibile.<br />
Come appare evidente dall&#8217;esame delle argomentazioni usate dal tribunale, la domanda è stata rigettata perché è stata ritenuta la mancanza di prova circa tre autonomi e distinti fatti costitutivi del diritto azionato (il comporta<br />
mento imputabile, il nesso di causalità, l&#8217;esistenza ed entità del danno).<br />
A fronte di tale motivazione l&#8217;appellante ha sottoposto a censura soltanto le parti che hanno ravvisato il deficit probatorio con riferimento al comportamento colposo ed all&#8217;esistenza ed entità del danno; è stata, invece, completamente ignorata la parte della motivazione in cui l&#8217;infondatezza della domanda era agganciata anche alla mancanza di prova circa l&#8217;esistenza del nesso di causalità.<br />
Poco importa che il primo giudice non abbia parlato espressamente di carenza di prova sul nesso di causalità, giacché quel che rileva che abbia argomentato in tal senso. Infatti, se si legge la parte della motivazione in questione (si allude all&#8217;ultimo capoverso di pag. 4 ed ai primi tre periodi di pag. 5: la numerazione è di questo giudicante, dal momento che le pagine della sentenza impugnata non sono numerate), ci si accorge che il tribunale, nel motivare l&#8217;ulteriore profilo di infondatezza della domanda, espressamente afferma che esso &#8221; non è in grado di accertare se l&#8217;esito negativo della controversia sia attribuibile in via esclusiva al comportamento dei difensori o se viceversa la causa avrebbe avuto in ogni caso esito negativo per l&#8217;attrice &#8220;. In altre parole, il primo giudice, verificata l&#8217;assenza di prova circa l&#8217;esistenza delle lesioni riportate nell&#8217;incidente stradale (che costituiva l&#8217;unico danno lamentato dalla Di G. nel relativo giudizio), aveva precisato che non era in grado di pronosticare l&#8217;esito di quel giudizio (valutazione indispensabile in un&#8217;ipotesi di risarcimento per perdita di chance).<br />
Orbene, questa corte rileva che tale argomentazione di per sé sola era idonea a fondare il rigetto della domanda, in quanto evidenziava l&#8217;insussistenza di un fatto costitutivo (il nesso di causalità), rispetto al quale l&#8217;onere della<br />
prova incombeva sull&#8217;attrice.<br />
Da quanto finora detto discende che l&#8217;indagine circa la verifica della specificità dei motivi di impugnazione va svolta con riferimento ai casi di sentenza fondata su una pluralità di rationes decidendi, autonome ed indipendenti, ciascuna delle quali in grado di fondare, di per sé sola, la decisione assunta. Con riferimento a tale specifica ipotesi, il giudice di legittimità è fermo nell&#8217;affermare che l&#8217;omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand&#8217;anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l&#8217;intervenuta definitività delle altre non impugnate, all&#8217;annullamento della decisione stessa In altre parole, l&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnazione non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (v, tra le tante, Cass. 389/2007, 20118/2006, 2811/2006, 23090/2005, 20450/2005, 18090/2005, 18240/2004).<br />
Ora poco importa l&#8217;individuazione della sanzione conseguente al vizio di cui si discute (atto di impugnazione che non investa tutte le autonome rationes decidendi cui è ricorso il giudice per fondare la decisione impugnata), se cioè si tratti di inammissibilità per carenza di interesse (come opina parte della S.C.), ovvero, come sembra preferibile a questa corte, se trattasi di inammissibilità per mancata ottemperanza dell&#8217;onere di specificazione dei motivi (onere da intendersi rapportato a ciascuna delle autonome rationes decidendi, in grado da sole di fondare la decisione assunta); quel che rileva è che il vizio sussiste (v. quanto detto in precedenza) e comporta la dichiarazione di inammissibilità dell&#8217;appello principale.<br />
<strong> Parimenti inammissibile, a parere della corte, è l&#8217;appello incidentale.<br />
Infatti, recependo i più recenti insegnamenti del giudice di legittimità, va affermata la relazione di equipollenza tra notifica della sentenza e notifica dell&#8217;atto di impugnativa (dal quale si evince la conoscenza legale del provvedimento da impugnare), perché trattasi di due atti affidati entrambi al medesimo organo, aventi identico carattere di ufficialità ed idonei, quindi, a conferire analogo grado di certezza legale all&#8217;atto dal quale prendono a decorrere i successivi termini ed effetti processuali; inoltre, dalla disposizione di cui al 2° comma dell&#8217;art. 326 c.p.c. (secondo cui nel caso previsto dall&#8217;art. 332, l&#8217;impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti) va tratto il principio generale che la notificazione dell&#8217;impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza (tra le ultime, v. Cass. 16207/2007); il che significa che la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l&#8217;abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti (per tutte, v. Cass. 20912/2005).<br />
Nel caso in esame, essendo stato l&#8217;appello principale notificato il 4.8.2006, l&#8217;appello incidentale va considerato tardivo perché proposto con comparsa depositata il 12.1.2007, quando ormai era spirato il termine breve decorrente dalla notifica dell&#8217;impugnazione principale. Conseguentemente, dichiarata inammissibile l&#8217;impugnazione principale, anche quella incidentale tardiva segue lo stesso destino, giusta quanto disposto dall&#8217;art 334, 2° comma, c.p.c.<br />
La declaratoria di inammissibilità di entrambe le impugnazioni proposte comporta l&#8217;integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio. </strong></p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La corte d&#8217;appello di Bari, II sezione civile, pronunciando definitivamente sull&#8217;appello principale, avverso la sentenza del tribunale di Foggia del 15.11.2005, proposto da A. Di G. nei confronti di G. e M. M. con citazione notificata il 4.8.2006, nonché su quello incidentale proposto dagli appellati con comparsa depositata il 12.1.2007, così provvede:<br />
dichiara inammissibile tanto l&#8217;appello principale, quanto quello incidentale;<br />
compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.<br />
Decisa in Bari il 27 febbraio 2009.<br />
Giudice Cea Costanzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/giudizio-dappello-la-notificazione-dellimpugnazione-equivale-alla-notificazione-della-sentenza-ai-fini-della-decorrenza-del-termine-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudizio d&#8217;appello: qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per distinte ed autonome ragioni, la parte appellante ha l&#8217;onere di specificare i motivi in ordine a tutte?</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/giudizio-dappello-qualora-il-giudice-di-primo-grado-abbia-rigettato-la-domanda-per-distinte-ed-autonome-ragioni-la-parte-appellante-ha-lonere-di-specificare-i-motivi-in-ordine-a-tutte/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/giudizio-dappello-qualora-il-giudice-di-primo-grado-abbia-rigettato-la-domanda-per-distinte-ed-autonome-ragioni-la-parte-appellante-ha-lonere-di-specificare-i-motivi-in-ordine-a-tutte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Si supponga che il giudice rigetti una domanda di condanna per responsabilità professionale posto che l&#8217;attore non ha provato il comportamento colposo, il nesso di causalità tra questo e l&#8217;evento lesivo e il danno stesso.
I motivi di impugnazione debbono riguardare tutti e tre le rationes decidendi? La risposta è affermativa e in mancanza anche di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si supponga che il giudice rigetti una domanda di condanna</strong> per responsabilità professionale posto che l&#8217;attore non ha provato il comportamento colposo, il nesso di causalità tra questo e l&#8217;evento lesivo e il danno stesso.</p>
<p><strong>I motivi di impugnazione debbono riguardare tutti e tre le <em>rationes decidendi</em></strong><strong>?</strong> La risposta è affermativa e in mancanza anche di un motivo l&#8217;impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Leggiamo questa sentenza della Corte d&#8217;appello di Bari pubblicata ieri per esteso.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>È noto che, secondo consolidati orientamenti della S.C</strong>., la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell&#8217;appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (tra le ultime, v. Cass. 23742/2004, 8926/2004, 1456/2004).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>La richiesta specificità dei motivi di appello</strong> (art. 342 c.p.c.) impone <span id="more-3357"></span>all&#8217;impugnante l&#8217;onere di contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logico giuridico di queste (Cass. 967/2004).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza</strong> non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l&#8217;atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l&#8217;esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (Cass. 6396/2004).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Una volta individuate le coordinate giuridiche</strong> che debbono presiedere alla soluzione del problema in rassegna, può passarsi all&#8217;esame della concreta fattispecie da dirimere.<br />
Se si legge con attenzione la motivazione della sentenza impugnata, ci si accorgerà che la decisione assunta si fonda su una triplice ratio decidendi. Innanzitutto il tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza del comportamento colposo dei danneggianti; in secondo luogo il primo giudice ha ritenuto non provato anche il nesso di causalità; infine lo stesso giudice ha ravvisato carenza di prova circa l&#8217;esistenza e l&#8217;entità del danno risarcibile.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Come appare evidente dall&#8217;esame delle argomentazioni </strong>usate dal tribunale, la domanda è stata rigettata perché è stata ritenuta la mancanza di prova circa tre autonomi e distinti fatti costitutivi del diritto azionato (il comportamento imputabile, il nesso di causalità, l&#8217;esistenza ed entità del danno).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>A fronte di tale motivazione l&#8217;appellante </strong>ha sottoposto a censura soltanto le parti che hanno ravvisato il deficit probatorio con riferimento al comportamento colposo ed all&#8217;esistenza ed entità del danno; è stata, invece, completamente ignorata la parte della motivazione in cui l&#8217;infondatezza della domanda era agganciata anche alla mancanza di prova circa l&#8217;esistenza del nesso di causalità.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Poco importa che il primo giudice non abbia parlato</strong> espressamente di carenza di prova sul nesso di causalità, giacché quel che rileva che abbia argomentato in tal senso. Infatti, se si legge la parte della motivazione in questione (si allude all&#8217;ultimo capoverso di pag. 4 ed ai primi tre periodi di pag. 5: la numerazione è di questo giudicante, dal momento che le pagine della sentenza impugnata non sono numerate), ci si accorge che il tribunale, nel motivare l&#8217;ulteriore profilo di infondatezza della domanda, espressamente afferma che esso &#8221; non è in grado di accertare se l&#8217;esito negativo della controversia sia attribuibile in via esclusiva al comportamento dei difensori o se viceversa la causa avrebbe avuto in ogni caso esito negativo per l&#8217;attrice &#8220;. In altre parole, il primo giudice, verificata l&#8217;assenza di prova circa l&#8217;esistenza delle lesioni riportate nell&#8217;incidente stradale (che costituiva l&#8217;unico danno lamentato dalla Di G. nel relativo giudizio), aveva precisato che non era in grado di pronosticare l&#8217;esito di quel giudizio (valutazione indispensabile in un&#8217;ipotesi di risarcimento per perdita di chance).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Orbene, questa corte rileva che tale argomentazione</strong> di per sé sola era idonea a fondare il rigetto della domanda, in quanto evidenziava l&#8217;insussistenza di un fatto costitutivo (il nesso di causalità), rispetto al quale l&#8217;onere della prova incombeva sull&#8217;attrice.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Da quanto finora detto discende che l&#8217;indagine </strong>circa la verifica della specificità dei motivi di impugnazione va svolta con riferimento ai casi di sentenza fondata su una pluralità di rationes decidendi, autonome ed indipendenti, ciascuna delle quali in grado di fondare, di per sé sola, la decisione assunta. Con riferimento a tale specifica ipotesi, il giudice di legittimità è fermo nell&#8217;affermare che l&#8217;omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand&#8217;anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l&#8217;intervenuta definitività delle altre non impugnate, all&#8217;annullamento della decisione stessa In altre parole, l&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnazione non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (v, tra le tante, Cass. 389/2007, 20118/2006, 2811/2006, 23090/2005, 20450/2005, 18090/2005, 18240/2004).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Ora poco importa l&#8217;individuazione della sanzione conseguente</strong> al vizio di cui si discute (atto di impugnazione che non investa tutte le autonome rationes decidendi cui è ricorso il giudice per fondare la decisione impugnata), se cioè si tratti di inammissibilità per carenza di interesse (come opina parte della S.C.), ovvero, come sembra preferibile a questa corte, se trattasi di inammissibilità per mancata ottemperanza dell&#8217;onere di specificazione dei motivi (onere da intendersi rapportato a ciascuna delle autonome rationes decidendi, in grado da sole di fondare la decisione assunta); quel che rileva è che il vizio sussiste (v. quanto detto in precedenza) e comporta la dichiarazione di inammissibilità dell&#8217;appello principale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/giudizio-dappello-qualora-il-giudice-di-primo-grado-abbia-rigettato-la-domanda-per-distinte-ed-autonome-ragioni-la-parte-appellante-ha-lonere-di-specificare-i-motivi-in-ordine-a-tutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una sentenza coraggiosa: esiste l&#8217;errore scusabile per contrasto di giurisprudenza a causa delle lacune del legislatore.</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/una-sentenza-coraggiosa-esiste-lerrore-scusabile-per-contrasto-di-giurisprudenza-a-causa-delle-lacune-del-legislatore/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/una-sentenza-coraggiosa-esiste-lerrore-scusabile-per-contrasto-di-giurisprudenza-a-causa-delle-lacune-del-legislatore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appello]]></category>
		<category><![CDATA[citazione e ricorso]]></category>
		<category><![CDATA[forma dell'impugnazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Sono rare le volte che leggi una sentenza e ti rendi conto di avere davanti un giudice con la G maiuscola. Un giudice che non si limita ad applicare acriticamente la giurisprudenza della cassazione ma che ragiona con la sua testa e va oltre gli orientamenti consolidati. Chi è dunque questo Giudice? Si tratta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sono rare le volte che leggi una sentenza</strong> e ti rendi conto di avere davanti un giudice con la G maiuscola. Un giudice che non si limita ad applicare acriticamente la giurisprudenza della cassazione ma che ragiona con la sua testa e va oltre gli orientamenti consolidati. Chi è dunque questo Giudice? Si tratta del Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze Bruno Rados.</p>
<p><strong>C</strong><strong>osa ha fatto questo Magistrato per meritare tanto onore?</strong> E&#8217; noto che a seguito della modifica dell&#8217;ultima comma dell&#8217;art. 23 legge 689/1981 per opera del d.lgs 40/2006 non è chiaro se l&#8217;appello avverso le sentenze emesse dal giudice nel procedimento di opposizione all&#8217;ordinanza ingiunzione vada proposto con ricorso o con citazione. Di questo ne abbiamo già parlato diverse volte. Poco male se l&#8217;atto impugnatorio viene notificato (se erroneamente è stato adottato il ricorso) o depositato (se erroneamente è stata adottata la citazione) tempestivamente: l&#8217;errore nella forma non produce alcuna conseguenza. I problemi nascono <span id="more-3346"></span>se la parte adotta la forma sbagliata e in ragione di questa l&#8217;impugnazione è tardiva. In particolare:</p>
<ul>
<li>se la forma corretta è la citazione, il ricorso con il decreto deve essere notificato entro il termine di legge e a nulla rileva la tempestività del deposito;</li>
<li>se la forma corretta è il ricorso, la citazione notificata deve essere depositata entro il termine di legge e a nulla rileva la tempestività della notifica.</li>
</ul>
<p><strong>Nel caso di specie l&#8217;appellante aveva depositato il ricorso in appello</strong> tempestivamente ma lo aveva notificato dopo la scadenza del termine. Il tribunale ritiene che il principio di conservazione degli effetti dell&#8217;impugnazione ex art. 159 c. III, c.p.c. e quello costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) vietano di pervenire alla sanzione processuale dell&#8217;inammissibilità del gravame laddove &#8211; come per l&#8217;appunto nel caso di specie &#8211; l&#8217;error in procedendo dell&#8217;appellante sia dipeso da obiettiva e scusabile incertezza sul corretto strumento di impugnazione dovuta alle lacune del legislatore del D. Lgs. n. 40/2006. Appare ininfluente per il Tribunale- ai fini dell&#8217;ammissibilità del gravame &#8211; la circostanza che l&#8217;appello sia stato qui proposto con ricorso piuttosto che con citazione ex art. 342 c.p.c. una volta che siano stati comunque rispettati i termini per l&#8217;impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente prescelto, con riferimento cioè al (tempestivo) deposito del ricorso, anziché alla (tardiva) notifica dello stesso &#8211; a cura della Cancelleria &#8211; a parte appellata.</p>
<p><strong>Da tempo vado dicendo che in un paese civile non possono ricadere sulle parti </strong>le incertezze dovute alle mutevoli oscillazioni della giurisprudenza e alle lacune del legislatore.</p>
<p>Complimenti dottor Rados!</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale  Firenze, 17 giugno 2009, n. 2096</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso ex artt. 22, 22 bis e 23 L. n. 689/81 e 204 bis C.d.S. la Banca VVV S.p.A. &#8211; alla quale, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Panda targato &#8230;&#8230;&#8230;., era stata contestata, da parte della Polizia Municipale di Firenze, la reiterata trasgressione dell&#8217;art. 7 del Codice della Strada mediante l&#8217;inoltro di 43 verbali di contestazione (per un importo complessivo di euro 3283,48= pari ad euro 76,36 ciascuno, a titolo di sanzione edittale minima e spese di notifica) perché la vettura in varie date dell&#8217;anno 2007 &#8220;circolava in Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione&#8221; &#8211; proponeva &#8211; dinanzi al Giudice di Pace di Firenze &#8211; opposizione contro le descritte contravvenzioni: a) perché non rispondeva al vero che il predetto autoveicolo circolasse in Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione;<br />
b) perché, anche se nelle date contestate non era stato da essa pagato il canone dell&#8217;anno 2007, ricorreva l&#8217;esimente della buona fede e dell&#8217;errore scusabile.<br />
Con sentenza n. 10307/08 del 10 dicembre 2008, notificata il 14 gennaio 2009, il Giudice adìto accoglieva il ricorso, condannando il Comune resistente alle spese del giudizio, ritenendo che, essendo la banca opponente in possesso dell&#8217;autorizzazione, era del tutto irrilevante la circostanza che non avesse essa rinnovato il canone di abbonamento annuale del Telepass.<br />
Contro tale sentenza propone appello il Comune lamentando:<br />
1)l&#8217;erroneità nel merito della decisione, perché il pagamento del canone annuale di servizio è requisito essenziale, in concorso con altri, per l&#8217;accesso alla Z.T.L.;<br />
2)in ogni caso, ingiustizia della condanna del Comune alle spese di giudizio.<br />
Quindi, nella resistenza della Banca appellata, all&#8217;udienza del 22.04.09 il Presidente istruttore, sulle conclusioni riportate in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti, consenzienti, il termine di 30 giorni ex art. 190 c.p.c. per il deposito di sole comparse conclusionali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va in rito disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità dell&#8217;appello per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., sollevata dalla banca appellata sotto il profilo che l&#8217;impugnazione non solo è stata proposta con ricorso anziché con citazione, ma appare anche intempestiva, dato che il ricorso è stato notificato a mezzo fax dalla cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2009, cioè 34 giorni dopo la notifica della sentenza impugnata, effettuata in data 14 gennaio 2009.<br />
A sostegno dell&#8217;eccezione si argomenta che, se a seguito delle modifiche dell&#8217;art. 23 della L. n. 689/1981 introdotte con D.Lgs. n. 40/2006, le sentenze emesse da Giudice di Pace in sede di ricorso ex art. 204 C.d.S. sono divenute appellabili, la novella nulla dice però quanto al rito da applicare. Si richiama pertanto sul punto l&#8217;orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui &#8220;in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il rito speciale ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 è stato previsto dal legislatore solo per il primo grado del giudizio, tale da non potersi ritenere applicabile in via interpretativa al grado di appello, in quanto difetta nel nostro ordinamento un principio generale di omogeneità dei riti nei diversi gradi del giudizio, mentre il rito ordinario da applicarsi in via generale e in mancanza di diversa previsione, è quello introdotto con atto di citazione&#8221; (Trib. Roma, Sez. XIII, Sent. 06-11-2008; in maniera conforme Trib. Benevento Sent. 11-02-2009; Trib. Torino Sez. III, Sent. 31-10-2008; Trib. Torino, Sez. III, Sent. 18-06-2007; Trib. Verona Sent. 29-03-2007).<br />
Si è anche da qualche giudice rilevato che, apparendo in sostanza irrisolto il problema della modalità di instaurazione del giudizio di secondo grado nella materia suddetta, rimarrebbero rischio di oneri a carico dello Stato laddove si optasse, in via di interpretazione, per la tesi dell&#8217;introduzione con ricorso &#8211; con notifiche a cura della cancelleria, come previsto dalla l. n. 689 del 1981 &#8211; piuttosto che con citazione.<br />
Questo giudicante non può non convenire sul rilievo che, in attesa di un chiaro intervento del legislatore, la questione è allo stato sostanzialmente irrisolta.<br />
In senso contrario al menzionato indirizzo giurisprudenziale autorevole dottrina ha osservato infatti che la dizione dell&#8217;art. 359 c.p.c. non è decisiva, poiché esso dispone che, nel processo di appello, si osservano &#8220;le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale&#8221;, ma non dice quali siano queste norme. Ora, poiché gli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 si applicano anche davanti al Tribunale, resta dunque, dal punto di vista della lettera della legge, irresoluto il problema della normativa richiamata, in quanto l&#8217;art. 359 c.p.c. non dice: &#8220;si osservano gli artt. 163 ss.&#8221;, ma &#8220;le norme dettate&#8221;; e gli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 sono appunto anch&#8217;essi norme &#8220;dettate&#8221; per il procedimento di primo grado davanti al tribunale.<br />
Non convincente è &#8211; secondo tale dottrina &#8211; l&#8217;altro argomento utilizzato per giustificare l&#8217;opzione fatta propria dalla sentenza pubblicata, e cioè il primato del rito ordinario sui riti speciali, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 40 comma 3, e 359 c.p.c., poiché l&#8217;art. 40 c.p.c. riguarda il processo cumulato, e quindi presuppone la trattazione congiunta di più controversie assoggettate a riti diversi; in secondo luogo, l&#8217;art. 359 c.p.c. è norma neutra, in quanto anche gli artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 sono norme che si applicano al procedimento di primo grado dinanzi al tribunale (in tal senso v. sul punto, in giurisprudenza, Tribunale Viterbo, 24 gennaio 2008, in Giur. merito 2008, 4 973, secondo il quale il procedimento di appello è modellato su quello di primo grado e nel procedimento in esame c&#8217;è un&#8217;identità strutturale&#8217; fra processo di primo grado e processo di appello.<br />
Si ribatte in senso contrario che, una volta chiarito il dato &#8211; indiscusso &#8211; della centralità ai fini che ne occupa dell&#8217;art. 359 c.p.c., non risulta convincente la lettura riduttiva che di tale articolo è stata proposta in dottrina, sostenendosi che ragioni sistematiche inducono a dubitare della soluzione sopra esposta non solo sotto il profilo della perentoria portata &#8220;ordinarista&#8221; del rinvio &#8220;alle norme avanti al tribunale&#8221;, ma anche per ragioni sistematiche e teleologiche, non apparendo razionale concepire un rito d&#8217;appello &#8216;ex lege&#8217; n. 689 del 1981 &#8220;a geometria variabile&#8221; &#8211; vale a dire ordinario ex art. 359 c.p.c., ove avente ad oggetto una sentenza del g.d.p.; speciale, sempre ex art. 359 c.p.c., se relativo a sentenza del giudice togato &#8211; legandone la regolamentazione ad un dato soggettivo (la natura onoraria o togata del giudicante) del tutto estrinseco alla materia impugnata.<br />
Condividendo il giudicante, anche per ragioni di economia processuale, le convincenti argomentazioni testé esposte e la conclusione portante alla lettura sistematica proposta da parte appellata (appello con citazione) per ragioni di coerenza sistematica fondate sulla natura di rito generale ordinario della disciplina dell&#8217;appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. ( cui va riconosciuta naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito: v. in linea generale Cass. n. 13564/2003) e sul conseguente primato del rito ordinario sui i riti speciali anche in secondo grado, laddove difetti &#8211; come nel caso di specie &#8211; una diversa, chiara volontà del legislatore, tuttavia sia il principio di conservazione degli effetti dell&#8217;impugnazione ex art. 159 c. III, c.p.c. che quello costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) vietano di pervenire alla sanzione processuale dell&#8217;inammissibilità del gravame laddove &#8211; come per l&#8217;appunto nel caso di specie &#8211; l&#8217;error in procedendo dell&#8217;appellante sia dipeso da obiettiva e scusabile incertezza sul corretto strumento di impugnazione dovuta alle lacune del legislatore del D. Lgs. n. 40/2006.<br />
<strong> Per ciò che concerne infatti le conseguenze della mancata osservanza nella specie del rito ordinario per la proposizione del gravame, non si ritiene di seguire sul punto il rigoroso orientamento di legittimità che ritiene ammissibile l&#8217;appello proposto con ricorso, a condizione tuttavia che l&#8217;impugnazione &#8211; unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell&#8217;udienza &#8211; risulti notificata nei termini rituali previsti per la &#8216;vocatio in ius&#8217;.</strong><br />
Tale soluzione lascia insoddisfatti sul piano formale e sostanziale, in quanto non solo apparentemente coerente con l&#8217;indirizzo giurisprudenziale dominante (che muove dal presupposto dell&#8217;error in procedendo dell&#8217;appellante, al quale non deve essere riconosciuto alcuna agevolazione per l&#8217;errore commesso), ma del tutto iniquo &#8211; sotto il principio costituzionalizzato del giusto processo &#8211; nel caso di specie in cui, nulla dicendo la legge sulla forma del gravame, il silenzio del legislatore suscita scusabili incertezze sul corretto rimedio da esperire; incertezze avvalorate e incrementate dalle contrastanti e tecnicamente argomentate soluzioni proposte dalla giurisprudenza e dalla dottrina.<br />
<strong> Ne consegue che in ipotesi caratterizzate &#8211; come per l&#8217;appunto quella in esame &#8211; da elevata controvertibilità, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore ovvero del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale univoco il giudice non può non applicare il principio sostanziale espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14560/04, secondo cui è idonea ad impedire il giudicato l&#8217;impugnazione di delibera condominiale proposta con citazione (tempestivamente notificata) anziché con ricorso ex art. 1137 c.c., ancorché iscritta a ruolo tardivamente (Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14560).<br />
In conclusione appare ininfluente &#8211; ai fini dell&#8217;ammissibilità del gravame &#8211; la circostanza che l&#8217;appello sia stato qui proposto con ricorso piuttosto che con citazione ex art. 342 c.p.c. una volta che siano stati comunque rispettati i termini per l&#8217;impugnazione propri del modello impugnatorio concretamente prescelto, con riferimento cioè al (tempestivo) deposito del ricorso, anziché alla (tardiva) notifica dello stesso &#8211; a cura della Cancelleria &#8211; a parte appellata.</strong><br />
Nel merito l&#8217;appello è fondato limitatamente al secondo motivo, concernente il governo delle spese processuali di primo grado.<br />
Infondato appare infatti il primo motivo, concernente il merito.<br />
Invero in tutti i 43 verbali di contestazione la sanzione veniva comminata sulla base della seguente motivazione:<br />
&#8220;Ha violato i seguenti articoli del codice della strada: 007, 9 e 14 in rel.a Circolava in Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione&#8221;.<br />
In fatto è pacifico che l&#8217;odierna appellata, al fine di poter accedere regolarmente nelle Z.T.L. di Firenze interessate con il proprio veicolo, ha in data 24 maggio 2006 rinnovato il permesso n. 5754, con scadenza il giorno 24/05/2010 (v. doc. 7 fasc. di I grado detta).<br />
Non corrisponde quindi al vero che il veicolo multato, nel periodo in cui sono state comminate le contravvenzioni opposte, fosse sprovvisto di autorizzazione.<br />
E&#8217; altresì pacifico in fatto che, nel periodo in questione, si era continuato ad usare il telepass n. 0150346112 abbinato al permesso-autorizzazione di cui s&#8217;è detto, mentre il Telepass era stato disattivato dalla concessionaria Firenze Parcheggi a causa del mancato pagamento del canone per l&#8217;anno 2007, corrisposto &#8211; in ritardo &#8211; il 7 aprile 2007 anziché alla prevista preventiva data del 24 novembre 2006.<br />
Appare credibile al riguardo l&#8217;affermazione di parte appellata della sussistenza della sua buona fede, avendo essa rinnovato il permesso n. 5754 (v. doc. 7 cit.), poiché non avrebbe avuto alcun senso rinnovare il permesso scaduto, corrispondendo il relativo importo, salvo poi &#8220;volontariamente&#8221; non voler invece corrispondere il canone relativo al Telepass di riferimento, dal momento che, come noto, l&#8217;uno non può funzionare senza l&#8217;altro. E&#8217; quindi verosimile che i dipendenti della banca abbiano continuato a transitare nella ZTL perché persuasi che il Telepass continuasse ad essere abilitato. La circostanza risulta suffragata dal fatto che nel periodo in cui sono state elevate le contravvenzioni detti dipendenti, ogni volta che transitavano nelle ZTL fiorentine, ad ogni passaggio di porta telematica sentivano suonare il classico &#8220;BIP&#8221; che indica essere stato il Telepass rilevato, sicché nulla lasciava presagire vi fossero irregolarità.<br />
Tale fatto, indubbiamente significativo, deve ritenersi provato, in quanto non solo oggetto di affermazione dell&#8217;appellata non contestata &#8216;ex adverso&#8217;, ma &#8211; di più &#8211; confermato dall&#8217;esplicito riconoscimento della difesa comunale, la quale in comparsa conclusionale scrive (ivi, pag. 3) essere &#8220;..plausibile ritenere che non vi sia stato dolo o intenzione alcuna, da parte della Banca, di sottrarsi al pagamento dovuto..&#8221;.<br />
Nella specie il funzionamento non corretto del Telepass è dovuto alla circostanza, credibilmente scoperta dopo la notifica delle raffiche di multe in questione, che nel periodo di circolazione in esame non risultava ancora pagato l&#8217; importo del canone del Telepass relativamente all&#8217; anno 2007.<br />
Orbene, posto che il permesso per circolare nelle ZTL deve essere rinnovato ogni quattro anni mediante il pagamento di un corrispettivo e affinché sia abilitato anche il relativo Telepass per poter circolare senza problemi di sorta occorre pagare un diverso canone, da corrispondere con cadenza annuale, nella fattispecie il permesso in questione è stato sempre rinnovato ad ogni scadenza quadriennale; lo stesso è a dirsi relativamente al canone annuale dovuto per l&#8217;abilitazione del Telepass, il cui pagamento avviene tramite bollettino spedito dalla Firenze Parcheggi e recapitato ogni anno presso la sede della società appellata. E la mancata spedizione del bollettino per il pagamento del canone relativo all&#8217;anno 2007 avvalora, in un con le circostanze esposte in precedenza, l&#8217;assunto di parte appellata secondo cui essa attendeva in assoluta buona fede, come ogni anno, l&#8217; invio del bollettino e il suo non essere a conoscenza del fatto che, in caso di mancato invio del medesimo e dunque del relativo pagamento, di lì a poco il telepass sarebbe stato disabilitato, con tutte le incresciose conseguenze poi verificatesi:ciò anche se il pagamento a mezzo del menzionato bollettino non appare essere l&#8217;unica modalità di pagamento.<br />
Ne consegue che, per i dati di fatto sopra esposti, nel caso di specie risulta configurabile l&#8217;esimente di cui all&#8217;art. 3 legge 689/1981, ossia l&#8217;errore scusabile per buona fede, che ricorre nell&#8217;ipotesi in cui vi sia la convinzione della liceità del proprio operato.<br />
Non è infatti credibile che dipendenti della banca appellata circolassero ogni giorno nelle Z.T.L. di Firenze con un veicolo munito di permesso se davvero essi &#8211; e la banca preponente &#8211; fossero stati consapevoli che il Telepass in dotazione non era più attivato:<br />
si sarebbe trattato di un comportamento incomprensibile sotto il profilo ,della logica e del buon senso, se si tiene conto che il transito avveniva quotidianamente nella zona &#8220;incriminata&#8221; e che alcune contravvenzioni sono state elevate addirittura per violazioni commesse più volte nello stesso giorno.<br />
Fondato è invece, coma anticipato, il secondo motivo, in quanto la plausibilità della sussistenza della menzionata esimente dell&#8217;errore scusabile in capo alla banca giustificava l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione, ma non anche &#8211; con palese evidenza &#8211; la condanna del Comune resistente alle spese del giudizio, poiché al riguardo ricorrevano &#8211; e ricorrono anche in questa sede &#8211; più che giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali: errore, se pur giustificabile, da parte della banca vi è oggettivamente stato, e tanto giustifica ampiamente la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.<br />
Ne consegue l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello sotto il profilo in questione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 10307/08 del 10 dicembre 2008 appellata dal Comune di Firenze, dichiara compensate fra le parti le spese di primo grado e condanna l&#8217;appellata Banca VVV S.p.A. a rimborsare al Comune di Firenze quanto da questo pagato a tal titolo in forza della sentenza appellata.<br />
Conferma nel resto la sentenza impugnata e dichiara compensate fra le parti le spese ulteriori del giudizio.<br />
Firenze, 16 giugno 2009<br />
Il Presidente estensore<br />
Pubblicata il 17 giugno 2009 col n. 2096-09<br />
Giudice Bruno Rados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-processuale-civile/appello-diritto-processuale-civile-giurisprudenza/una-sentenza-coraggiosa-esiste-lerrore-scusabile-per-contrasto-di-giurisprudenza-a-causa-delle-lacune-del-legislatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
