Articoli per 'Diritto processuale civile'
02.09.10
Invalidità della procura di secondo grado e reviviscenza di quella rilasciata in primo grado (Cass. 25810/2009)
Nel momento in cui la procura conferita per il secondo grado debba dichiararsi tamquam non esset, siccome autenticata oltre il limite territoriale del suo rilascio, quella a suo tempo rilasciata per il primo grado può essere ripresa in considerazione in quanto valida ex se.
L’argomentazione è così in sintonia, del resto, con l’affermazione di principio fatta da questa Corte, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell’atto di appello l’indicazione in questo, da parte del difensore, di una procura invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la successiva fase d’appello) rilasciatagli in primo grado, poichè il richiamo della sola procura invalida non indica di per sè la volontà implicita di non avvalersi dell’altra (v. Cass. n. 4384/2000, richiamata dalla stessa sentenza qui impugnata).
Procura alle liti per il giudizio in Cassazione rilasciata in calce alla sentenza impugnata: è valida? (sent. 1710/2010)
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso. Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso. Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
01.09.10
Procura alle liti: il difensore non può certificare la volontà dell’analfabeta, nemmeno con la presenza di due testimoni (sent. 2303/2010)
L’art. 83 c.p.c. consente al difensore il potere di certificare “l’autografia della sottoscrizione” della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine dell’atto.
Per l’esercizio di tale potere di certificazione è necessaria, quindi, la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831).
Se tale sottoscrizione manca il difensore è privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall’art. 83 c.p.c. non potendosi estendere al riguardo il regime di cui all’ art. 48 della legge notarile (L. n. 89 del 1913).
Avv. Mirco Minardi
30.08.10
Procura alle liti e appello incidentale
La procura è l’atto formale che abilita il difensore-procuratore a comparire davanti al giudice in nome della parte e a compiere, sempre in suo nome, gli atti del processo.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. la procura speciale può essere apposta anche in calce alla citazione notificata. Tuttavia, se detto conferimento abilita senz’altro il difensore a svolgere le difese nel giudizio, controversa è invece la questione se i poteri suddetti possano estendersi anche a quello di proporre appello incidentale. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto si è formato un contrasto di giurisprudenza tuttora non risolto.
Secondo un orientamento meno draconiano e ad oggi maggioritario (v. ad es. Cass. n. 24758/2008; Cass., 1/3/2007, n. 4793; Cass., 29/3/1999, n. 2962; Cass., 23/4/1998, n. 4206) in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela sostanziale della parte, il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, attribuendo la legge direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa.
Tuttavia, in senso contrario (v. Cass., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25148) è stato affermato che qualora la procura sia stata rilasciata su un atto diverso da quelli indicati dall’art. 83, comma 2, c.p.c., l’ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all’atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell’appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo ad hoc.
Peraltro, oggi, il novellato art. 182 c.p.c. (così come modificato dall’art. 46, comma 2, legge n. 69/2009, applicabile, però, ai giudizi, di primo grado, introdotti dopo il 4 luglio 2009) stabilisce che il giudice, quando rileva un vizio che può determinare la nullità della procura, può concedere un termine per il rinnovo o il rilascio della procura. Tale norma, si ritiene, è applicabile anche al giudizio di secondo grado.
14.07.10
Decreto ingiuntivo: la competenza in caso di debiti di valuta non determinati.
Contratto di appalto stipulato a Bologna, in relazione ad immobile pure situato a Bologna. L’appaltatore ottiene dal Tribunale di Modena, ove ha sede, ingiunzione di pagamento per il pagamento del corrispettivo. Il debitore, con sede in Bologna, eccepisce il difetto di competenza che viene accolto dal Tribunale.
Osserva il Tribunale che:
- il principio sancito dal terzo comma dell’art. 1182 C.c., secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l’ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, quale Continua a leggere l’articolo »
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06.07.10
Interrogatorio formale: può il giudice ritenere come ammessi i fatti in caso di risposta evasiva o non attendibile?
In sede di interrogatorio formale, il convenuto risponde ripetutamente con “non ricordo”.
La Corte d’Appello ritiene non applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame il disposto di cui all’art. 232 c.p.c. che presuppone la non presentazione della parte all’udienza fissata per l’interrogatorio formale o il rifiuto di rispondervi senza giustificato motivo e non già una risposta considerata evasiva o non attendibile.
Art. 232.
(Mancata risposta)
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
Ricorre in Cassazione la parte soccombente che si vede accolto il ricorso. Secondo la S.C. la statuizione della Corte d’Appello è fortemente censurabile.
- Innanzi tutto l’art. 232 c.p.c. statuisce che le ipotesi collegabili al “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo…”, costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, Continua a leggere l’articolo »
23.06.10
Processo sommario e rito locatizio: ancora un altro sì
Ancora un’altra ordinanza che si pronuncia a favore della compatibilità del processo sommario di locazione con il rito locatizio.
La pronuncia si segnala anche per l’approfondimento della questione della “non sommarietà”.
Ecco in quali casi, secondo il Tribunale di Lamezia Terme è possibile parlare di istruzione non sommaria:
Ancora, le deduzioni svolte da parte istante, unitamente al corredo documentale che le supporta, giustificano la possibilità di un’istruzione “sommaria”, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria “superficiale”, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, tanto più in ragione dell’efficacia (provvisoria esecutività e titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per la trascrizione) e del regime impugnatorio (appellabilità ex art. 702 quater c.p.c.) dell’ordinanza conclusiva (che definisce il giudizio di primo grado, anche in Continua a leggere l’articolo »
22.06.10
Processo sommario di cognizione e rito locatizio: la giurisprudenza dice sì
A dispetto della dottrina maggioritaria, la giurisprudenza sembra amare particolarmente il processo sommario di cognizione, tanto da ritenerlo sovrapponibile anche alle cause sottoposte al rito del lavoro.
Il Tribunale di Napoli con provvedimento storico per quanto riguarda la tempistica (6 mesi!!!) decide una controversa astrattamente riconducibile al modello lavoristico ex art. 447 bis c.p.c., pronunciandosi con una articolata e complessa motivazione a favore della compatibilità.
In tal senso di segnala anche Lamezia Terme.
Gli argomenti della dottrina sono noti:
- l’art. 702 ter richiama l’art. 183 c.p.c. (e non il 420 c.p.c.);
- il processo sommario di cognizione è alternativo al rito ordinario non ai riti speciali;
- il processo sommario appare incompatibile con il sistema di preclusioni previsto nel rito del lavoro;
- l’art. 54 legge 69/2009 individua nel processo sommario di cognizione uno dei tre modelli di riferimento oltre al processo ordinario e al rito del lavoro.
Gli argomenti a favore sono questi:
- a) il secondo comma dell’art. 702 ter c.p.c. subordina la dichiarazione di ammissibilità della domanda alla ricorrenza della condizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. (evidentemente del primo comma di tale articolo), il quale si limita a stabilire che il rito sommario di cognizione è precluso per le cause che rientrano nella competenza decisoria del collegio, indipendentemente dal rito prescritto;
- b) d’altro canto, il rito sommario di cognizione è un rito alternativo, da un canto, al rito ordinario di cognizione e, dall’altro, al rito ordinario (rectius speciale) delle cause di lavoro e assimilabili;
- c) la stessa collocazione sistematica Continua a leggere l’articolo »
30.04.10
Simplicio e l’allegazione del danno morale.
MAGISTER: Perché quella faccia Simplicio?
SIMPLICIO: Perché oggi il dominus mi ha cazziato.
MAGISTER: Per quale ragione?
SIMPLICIO: Mi aveva chiesto di fare un atto di citazione relativo ad una causa di risarcimento del danno alla persona e quando ha visto come avevo affrontato il danno morale mi ha detto che se fosse stato un compito d’esame sarei stato bocciato.
MAGISTER: Uhm … che cosa avevi scritto?
SIMPLICIO: Io mi ero semplicemente limitato a chiedere il risarcimento del danno, tutto qua.
MAGISTER: Quindi non lo hai allegato.
SIMPLICIO: Ma che cosa significa allegare? Se nessuno me lo spiega!!!
MAGISTER: Il verbo allegare, nel gergo giuridico, ha almeno tre significati diversi. Allegare significa anzitutto produrre. Tu dici “allego un documento”. Poi ci sono gli altri due significati. L’allegazione in senso proprio consiste nell’affermare i fatti costitutivi, impeditivi modificativi ed estintivi della pretesa, cioè i fatti principali. In senso improprio l’allegazione consiste Continua a leggere l’articolo »
Le avventure di Simplicio. Ancora sull’esecuzione specifica per consegna e rilascio.
SIMPLICIO: Buongiorno Magister!
MAGISTER: Buongiorno Simplicio! Hai meditato sulla lezione di ieri?
SIMPLICIO: Sì, però mi sono venuti non pochi dubbi.
MAGISTER: Parliamone.
SIMPLICIO: Parto da un esempio.
MAGISTER: Benissimo, gli esempi aiutano a capire.
SIMPLICIO: Tu ieri dicevi che con l’esecuzione per consegna posso riavere da Ulpiano il cavallo che gli ho prestato, ovviamente se ho un titolo esecutivo.
MAGISTER: E’ esatto.
SIMPLICIO: Ma supponiamo che Ulpiano trasferisca il cavallo a Porzio. E supponiamo ancora che io voglia proprio quel cavallo e non un altro. Io sarò costretto ad agire contro Porzio per ottenere un titolo esecutivo? Se la risposta è affermativa loro potranno prendersi gioco di me, perché ottenuta la sentenza contro Porzio questi potrebbe trasferirlo ad Agamennone. E così via all’infinito! Mi ricorda quando da bambino cercavo di prendere la palla, e i bambini più grandi se la passavano di mano in mano.
MAGISTER: La tua è un’ottima osservazione Simplicio. Il problema che sollevi Continua a leggere l’articolo »



