Lex & Formazione

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Articoli per 'Responsabilità medica'

Un simulacro di consenso

Postato in Responsabilità medica @ 8:00:33 da Mirco Minardi

E’ valido un consenso informato espresso in questo modo? “io sottoscritto Tizio, avendo ricevuto dal personale medico informazioni dettagliate inerenti la mia malattia, il decorso della stessa le procedure chirurgiche diagnostiche che si intendono adottare sulla mia persona, ed in particolare le tecniche che verranno impiegate, i risultati in breve termine ed eventuali complicazioni acconsento a sottopormi all’intervento di (…)”.

Per il Tribunale di Roma un documento così concepito è palesemente inidoneo a dimostrare la sussistenza di un valido consenso all’atto medico. Ecco perchè.

Secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, sebbene il medico non sia tenuto ad illustrare al paziente tutti gli aspetti tecnici dell’intervento, ai fini di un valido consenso informato non è sufficiente l’atto, predisposto dal medico e sottoscritto dal paziente, nel quale quest’ultimo dichiari che gli sono stati spiegati genericamente “la natura e gli effetti” dell’intervento.

Nel caso di specie, invece, l’affermazione contenuta nell’atto di consenso, con la quale il paziente ha dichiarato di essere stato informato, si risolve in una autentica tautologia, posto che Continua a leggere l’articolo »

HIV: salvo casi eccezionali va sempre richiesto il consenso informato

Postato in Aggiornamenti, Responsabilità medica @ 8:00:44 da Mirco Minardi

Tizio conveniva davanti al Tribunale di Perugia il prof. C.L. e l’Azienda SSL n. (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni nella misura di L. 1 miliardo perchè – essendo stato ricoverato il (OMISSIS) presso l’(OMISSIS) per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia – era stato sottoposto al test anti – HIV, senza che gli fosse stato richiesto il consenso.

Il test, eseguito senza rispettare l’anonimato, aveva dato esito positivo e la cartella clinica – recante anche la registrazione di dati sensibili non rilevanti, fra cui la sua omosessualità – era stata custodita senza alcuna riservatezza, si che le notizie relative alla sua salute si erano diffuse all’interno e all’esterno dell’Ospedale, con suo grave pregiudizio personale e patrimoniale, considerato che, di conseguenza, egli aveva anche dovuto chiudere la sua attività commerciale.

I convenuti resistevano alla domanda, affermando di avere agito nell’esclusivo interesse del paziente, al fine di giungere al più presto alla diagnosi per intraprendere la terapia necessaria; che l’esecuzione del test senza il preventivo consenso del paziente si era resa necessaria; tanto che, Continua a leggere l’articolo »

La responsabilità del medico e della struttura ospedaliera: ancora un interessante sunto.

Postato in Diritto civile, Giurisprudenza, Recensioni Software per lo Studio Legale, Responsabilità medica @ 6:00:04 da Mirco Minardi

responsabilità medicaEstrapolo da Trib. Bari, 10 marzo 2009, un utile sunto in tema di responsabilità medica. Talvolta, le sentenze contengono la esemplare ricostruzione di un istituto o di un problematica che vale la pena di studiare e mettere da parte. Questa è una di quelle. Vi segnalo anche l’interessante libro edito dalla casa editrice della Simone, di Marianna Pulice, che affronta in domande e risposte il tema de qua.

Ai fini della compiuta valutazione del caso vanno richiamati i principi di legittimità che disciplinano la responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente.

L’oggetto dell’obbligazione assunta dalla prima non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come “assistenza sanitaria”, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis.

A carico della struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni Continua a leggere l’articolo »

Responsabilità medica: la limitazione ex art. 2236 si applica solo in caso di imperizia

Postato in Aggiornamenti, Responsabilità medica @ 7:00:50 da Mirco Minardi

In tema di responsabilità medica l’elemento soggettivo è dato (quasi sempre) dalla colpa, ovvero da quel comportamento imprudente, negligente o imperito del professionista che cagiona un danno al paziente.

Il medico risponde già a titolo di colpa lieve, tranne nei casi di speciale difficoltà tecnica, in cui, ai sensi dell’art. 2236 c.c., è richiesta la colpa grave per poter affermare la sua responsabilità.

Tuttavia, questa speciale limitazione, che riguarda tutti i professionisti, si applica solo ai casi di imperizia, mai in caso di negligenza o imprudenza. Vediamo allora cosa si intende per imprudenza, negligenza e imperizia.

L’imprudenza si verifica quando il medico agisce con ingiustificata avventatezza, precipitazione, fretta, senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole dettate dalla scienza medica.

La negligenza, a differenza della imprudenza, è un comportamento omissivo Continua a leggere l’articolo »

Omessa diagnosi infausta e danno da perdita di chance

Postato in Responsabilità medica @ 7:00:15 da Mirco Minardi

Tizia si reca presso una struttura pubblica lamentando dolori addominali. Viene dimessa e tranquillizzata circa il suo stato di salute, con la diagnosi di semplici bolle d’aria di natura nervosa.

Perdurando i disturbi, ed essendo fissato un appuntamento nella struttura pubblica per i mesi successivi, si reca presso una struttura privata ed a seguito di un’ecografia le viene diagnosticata una formazione sospetta di circa 9 cm. al fegato ed altre formazioni nella regione pancreatica ed in corrispondenza del mesocolon, e, quindi, dopo tre giorni, all’esito di una T.A.C., total body, una grave neoplasia al pancreas, in fase avanzata, con metastasi epatiche, come confermato dal successivo esame istologico del 1 marzo.

Le sue condizioni peggiorano e, in occasione di un ricovero presso una casa di cura privata per blocco gastrico, viene accertato che il tumore allo stomaco ha raggiunto dimensioni tali da occludere Continua a leggere l’articolo »

Nesso di causalità e diligenza: due piani diversi della responsabilità medica

Postato in Responsabilità medica @ 7:00:53 da Mirco Minardi

Ancora un altro esempio di come spesso i giudici di merito confondano il nesso di causalità con il profilo soggettivo, cioè della colpa (o dolo). In altre parole, spesso il nesso causale nella responsabilità medica viene escluso motivando l’assenza di una colpa grave. Si tratta, però, di due piani diversi, lo stiamo vedendo in questi giorni.

Ricapitoliamo:

  • il paziente deve allegare e provare il contratto o il contatto sociale;
  • il paziente deve allegare e provare il peggioramento dello stato di salute, l’insorgenza di una nuova patologia, la mancata guarigione (evento dannoso);
  • il paziente deve allegare e provare il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso;
  • il medico deve provare l’assenza di colpa o l’esistenza di una colpa lieve quando è richiesta una colpa grave.

Abbiamo altresì ricordato come il giudice debba seguire questo iter logico:

(a) prima si accerta l’esistenza del contratto o del contatto;
(b) poi si verifica l’allegazione e la prova dell’evento dannoso;
(c) quindi si accerta il nesso causale;
(d) dopo di che si accerta il profilo soggettivo.

Quindi l’accertamento della diligenza è il quarto step: solo dopo la positiva risoluzione dei primi tre passi il giudice deve passare ad esaminare Continua a leggere l’articolo »

Ancora sul nesso di causalità in tema di responsabilità medica

Postato in Responsabilità medica @ 7:00:56 da Mirco Minardi

Rimaniamo ancora sul nesso di causalità nel campo della responsabilità medica. Chi deve provare cosa?
La Corte di Cassazione, con questa recente pronuncia, fa quattro importanti affermazioni che consolidano l’orientamento di legittimità sul tema.

Prima importante affermazione
Sul paziente (o sugli eredi), grava l’onere di dimostrare:

  • la prova del contratto (o del contatto);
  • la prova dell’aggravamento della situazione patologica o dell’insorgenza di nuove patologie o della morte;
  • la prova del nesso di causalità tra l’aggravamento o l’insorgenza di nuove patologie con l’azione o l’omissione dei sanitari.

Sul medico o la struttura sanitaria grava Continua a leggere l’articolo »

Responsabilità medica: il nesso di causalità

Postato in Diritto civile, Responsabilità medica @ 7:00:46 da Mirco Minardi

Riprendiamo il nostro focus sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria.

Con questa sentenza la S.C. affronta alcune questioni in tema di responsabilità medica ed in particolare di nesso di causalità.

La S.C. ribadisce i seguenti principi:

  • il nesso di causalità nella materia civile è diverso da quello usato nella materia penale;
  • al criterio della certezza occorre sostituire il criterio della probabilità;
  • è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatos
  • l’elemento soggettivo (dolo o colpa) va indagato solo dopo aver accertato l’esistenza del nesso di causalità;
  • l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del medico, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico chirurgico, grava sul danneggiato.

Cass. civ. 10743/2009

omissis

Nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867).

Anche con riferimento alla individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l’evento dannoso, la giurisprudenza di questa Corte ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell’idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere.
Va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l’assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso.

2. In tema di responsabilità civile, dunque, il giudice del merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l’evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa (Cass. 26 giugno 2007 n. 14759).
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l’esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell’onere della prova.
Va anche in questa sede ribadito che è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 4 marzo. 2004, n. 4400; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 21 gennaio 2000, n. 632).

Erratamente, al riguardo, i due ricorrenti si richiamano alla presunzione di colpa lieve, posta a carico del prestatore d’opera, la quale attiene al profilo soggettivo della condotta, ed è destinata ad operare solo dopo che sia stato accertato il nesso causale tra la condotta stessa e l’evento, e dunque, su un piano diverso e non confondibile.

Secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del medico, indipendentemente dal grado di difficoltà dell’intervento medico chirurgico, grava sul danneggiato (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2044; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).

Responsabilità della struttura sanitaria: domande e risposte (sent. S.U. n. 577/2008)

Postato in Diritto civile, Responsabilità medica @ 6:00:50 da Mirco Minardi

Ho scomposto la sentenza n. 577/2008, in tema di responsabilità della struttura sanitaria e di onere della prova in domande e risposte, usando le stesse parole delle S.U.

E’ rilevante la distinzione tra casa di cura privata e ospedale pubblico ai fini della responsabilità della struttura sanitaria?

No, in quanto gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi sono sostanzialmente equivalenti a livello normativo. Va inoltre tenuto in considerazione il fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058).

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La responsabilità medico-ospedaliera

Postato in Aggiornamenti, Diritto civile, Responsabilità medica @ 6:00:35 da Mirco Minardi

Inizia da oggi un focus sulla responsabilità del medico e della struttura ospedaliera.

Ovviamente, non possiamo che partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 577/2008 chiamata a pronunciarsi su due questioni di massima importanza relative alla responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente e alla ripartizione dell’onere probatorio in materia di responsabilità medica. Vi propongo la parte centrale. Domani la “scomponiamo”.

Cass. civ. Sez. Unite sent. 577/2008

Omissis

Per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa Continua a leggere l’articolo »