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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Il danno non patrimoniale</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Protetto: Il danno patrimoniale da morte (parte I)</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<description><![CDATA[Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
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		<title>Quanto vale un “occhio della testa”?</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pubblico un articolo che ho scritto per un magazine non giuridico, relativo alla tematica del danno patrimoniale e non patrimoniale Talvolta si sente dire “mi è costato un occhio della testa”, ma quanto vale un occhio della testa? In particolare, se un bambino perde totalmente il visus da un occhio, qual è il giusto risarcimento? [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/quanto-vale-un-%e2%80%9cocchio-della-testa%e2%80%9d/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><em>Pubblico un articolo che ho scritto per un magazine non giuridico, relativo alla tematica del danno patrimoniale e non patrimoniale</em></p>
<p><strong>Talvolta si sente dire “mi è costato un occhio della testa”,</strong> ma quanto vale un occhio della testa? In particolare, se un bambino perde totalmente il visus da un occhio, qual è il giusto risarcimento? Lo scopriremo tra poco; prima vi racconto il fatto.</p>
<p><strong>Ci troviamo a Brusciano, un comune della Campania. </strong>Un bimbo di due anni si trova in braccio alla madre, quando all&#8217;improvviso una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro lo investe. In conseguenza del sinistro, il piccolo riporta un danno gravissimo all&#8217;apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell&#8217;iride dell&#8217;occhio sinistro. Nonostante la pacifica responsabilità <span id="more-2426"></span>del conducente dell&#8217;autocarro che viaggiava ad alta velocità, la compagnia assicuratrice non risarcisce il danno. Ed è causa.</p>
<p><strong>Nel corso del giudizio l&#8217;invalidità permanente del piccolo viene stimata nella misura percentuale del 30%</strong>. Si passa quindi a quantificare il danno. Molte sono le voci da considerare: danno biologico permanente, invalidità temporanea totale, invalidità temporanea parziale, danno morale, danno esistenziale, danno alla capacità lavorativa futura. Il Tribunale prende in considerazione ciascuna voce.</p>
<p><strong>A titolo di danno biologico</strong>, cioè del danno alla salute in sé considerato, al piccolo viene riconosciuta la somma di euro 96.562 (siamo nel 2008) e già si rileva che se il sinistro fosse capitato a Milano o se il giudice avesse applicato le tabelle di quella città il risarcimento sarebbe stato superiore di oltre diecimila euro. Il Tribunale scrive che tale importo deriva da una quantificazione equitativa del pregiudizio in parola, sulla base di un parametro monetario (cd. liquidazione a punto) ricavabile secondo coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell&#8217;infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all&#8217;età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo ed il valore economico ad esso attribuibile.</p>
<p><strong>A titolo di invalidità temporanea totale e parziale</strong> viene corrisposto un risarcimento di circa 2.500 euro.</p>
<p><strong>Si passa poi al danno morale</strong>. Il Tribunale critica l&#8217;impostazione che applica automaticamente il criterio della frazione del danno biologico (solitamente nella misura di un terzo o un mezzo), come se il danno morale fosse sempre meno grave del danno alla salute. Pertanto in ragione delle circostanze del caso, il suddetto danno viene liquidato in misura pari a quello biologico, dunque altri 96.562 euro.</p>
<p><strong>Si passa poi al danno esistenziale </strong>che viene negato dal Tribunale atteso che quale &#8220;danno conseguenza&#8221; avrebbe dovuto essere oggetto &#8211; oltre che di espressa allegazione, peraltro mancante &#8211; di specifica dimostrazione. Ma nulla era stato offerto al giudice a riprova di un presunto sconvolgimento delle abitudini e della quotidianità del piccolo in seguito al sinistro. Non solo. Ad avviso del Tribunale erano le stesse peculiari circostanze in cui si verificava la lesione a dover far escludere la sussistenza di tale danno. Ciò in quanto, avendo il piccolo perso l&#8217;occhio all&#8217;età di nemmeno due anni, egli non aveva avuto neanche il tempo di acquisire delle &#8220;abitudini o una quotidianità&#8221; esistenziale suscettibile di essere negativamente incisa dal pregiudizio riportato. Sicché, non essendosi il danneggiato ancora costruito un suo proprio mondo relazionale/affettivo, è evidente che quest&#8217;ultimo non poteva essere in radice nemmeno sconvolto dall&#8217;evento.</p>
<p><strong>Vi è infine l&#8217;incidenza sulla capacità lavorativa</strong>: senza un occhio è possibile affermare con certezza la perdita di chance lavorative ed è possibile presumere l&#8217;impossibilità di conseguire gli stessi redditi di una persona “sana”. Il calcolo del giudice è questo. Non potendo prevedere, ovviamente, che lavoro avrebbe fatto da grande, si parte dal triplo della pensione sociale che al momento della decisione è di 11.736 euro. Tale somma viene ridotta del 70%, essendo l&#8217;inabilità specifica del 30%. Ottenuta la somma di 3.251 euro il Tribunale procede alla capitalizzazione in base ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal R.D. n. 1403 / 1922 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate. Tuttavia, non essendo previsto un coefficiente di capitalizzazione per un soggetto dall&#8217;età di meno di due anni, applica quello indicato per l&#8217;età più giovane (12 anni): 20,048. Quindi moltiplica la somma di euro 3.251 X 20,048 , in modo da ottenere la somma di 70.589. Tale somma, viene decurtata di un 10%, al fine di tenere conto dello scarto della vita fisica (cui si correla la rendita vitalizia ed i relativi coefficienti) e vita lavorativa (giacche la percezione del reddito presuntivo indicato avrebbe comunque interessato solo il lasso temporale sino all&#8217;età pensionabile e non già tutto il residuo periodo di sopravvivenza). Siamo arrivati ad euro 63.530. Tale somma viene però personalizzata tenendo in considerazione: &#8211; della giovanissima età della vittima al momento del fatto (2 anni); &#8211; della gravità della lesione; &#8211; della sua incidenza su qualsiasi attività fisica o intellettuale che il piccolo intraprenderà; &#8211; della perdita di chance che è derivata al danneggiato secondo un giudizio di prognosi postuma informato a criteri di verosimiglianza, potendosi assumere con ragionevole certezza che un soggetto cieco ad un occhio potrà avere notevoli difficoltà lavorative (anche di progressione di eventuale futura carriera) a causa della sua menomazione; &#8211; della verosimile entità del reddito futuro (così come calcolato ex l&#8217;art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 e RD 1423/1922) , così come corretta per l&#8217;anacronismo dei coefficienti di capitalizzazione; dall&#8217;altro, &#8211; del vantaggio derivante dalla capitalizzazione anticipata di un danno ancora a verificarsi e, in particolare, di un anticipato riconoscimento rispetto all&#8217;inizio dell&#8217;attività lavorativa; &#8211; della maggiore facilità di inserimento di cui potrà verosimilmente godere il piccolo in ragione della sua invalidità per effetto di normative tutelanti la disabilità (???). In buona sostanza viene riconosciuto un danno di 100.000, euro a titolo di incapacità lavorativa specifica. Siamo così giunti alla fine.</p>
<p>Secondo il Tribunale di Nola, un occhio della testa vale <strong>308.555,00 euro.</strong></p>
<p><strong>Vi sembrano tanti o pochi? </strong>A me sembrano davvero pochi. Se pensiamo che la diffamazione di un magistrato viene risarcita con somme che variano dai 50.000 ai 100.000 euro, a prescindere da qualsiasi pregiudizio di carattere patrimoniale, ma solo sulla presunzione di una sofferenza morale e di una lesione della reputazione, che possono anche mancare, già ci rendiamo conto come il risarcimento sia del tutto inadeguato.</p>
<p><strong>Si dice nella sentenza, quanto al danno esistenziale</strong>, che il minore non aveva abitudini di vita essendo troppo piccolo: e quelle che dovrà necessariamente assumere per tutta la vita a causa della lesione? Di ciò, il Tribunale non ha tenuto conto. Quanto al danno alla capacità lavorativa specifica, il calcolo è inadeguato sin dall&#8217;inizio: perché partire da una somma di 11.000 euro all&#8217;anno? Cioè il minimo di legge? Oggi un operaio guadagna mediamente una somma netta mensile, e sottolineo netta, di 1.100-1.200 euro; un impiegato 1.200-1.800 euro; un professionista 4/5 mila euro al mese. Ovviamente nel lavoro autonomo ci sono eccezioni. Perché dare per scontato che avrebbe guadagnato meno di un operaio (visto che il lordo di un operaio è di circa 2.000 euro)? Come non considerare, poi, tutte le chance perse? Quel bambino non potrà fare il chirurgo, il pilota, il fotomodello, il tecnico di laboratorio analisi, la carriera militare e tanti altri lavori e si stancherà più degli altri ogni qual volta dovrà studiare o semplicemente leggere un libro.</p>
<p><strong>Certo, probabilmente guadagnerà davvero una cifra bassa nella vita</strong>, ma proprio a causa della lesione! Insomma, bastonato due volte. Alla luce di questa sentenza, mi pare si debba trovare un altro modo di dire, non essendo più economicamente adeguata l&#8217;affermazione “mi è costato un occhio della testa”.</p>
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		<title>Il danno patrimoniale alla persona (VII parte)</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-vii-parte/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ALTRI SOGGETTI NON PERCETTORI DI REDDITO Non solo i minori, ma anche i disoccupati, i pensionati, le casalinghe non percepiscono un reddito. Quid juris? Occorre distinguere ciascuna ipotesi. DISOCCUPATI. La posizione del disoccupato è equiparabile a quella del minore, salva la prova contraria che si tratti di un disoccupato volontario. In assenza di tale prova si [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-vii-parte/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>ALTRI SOGGETTI NON PERCETTORI DI REDDITO</strong></p>
<p>Non solo i minori, ma anche i disoccupati, i pensionati, le casalinghe non percepiscono un reddito. Quid juris? Occorre distinguere ciascuna ipotesi.</p>
<p><strong>DISOCCUPATI</strong>. La posizione del disoccupato è equiparabile a quella del minore, salva la prova contraria che si tratti di un disoccupato volontario. In assenza di tale prova si deve presumere che il disoccupato troverà un lavoro confacente alle proprie attitudini, studi, interessi, inclinazioni, passate esperienze lavorative.</p>
<p><strong>PENSIONATI</strong>. Il pensionato non ha il diritto a vedere risarcito il danno patrimoniale per soppressione o riduzione del reddito<span id="more-2403"></span> in quanto non ha reddito, ma percepisce la pensione. Lo stesso dicasi per la persona che sia prossima alla pensione. In tal caso, il risarcimento dovrà essere limitato al periodo tra l&#8217;evento e il pensionamento.</p>
<p><strong>CASALINGHE</strong>. Da tempo la Corte di Cassazione afferma che il danno subito dalla casalinga ha natura patrimoniale. Sul punto mi permetto di riportare testualmente, per la sua chiarezza e completezza, un passo estratto da Cass. civ. 4657/2005.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Questa Corte ha più volte affermato che <span style="text-decoration: underline;">anche una casalinga può trovarsi a subire un danno di natura patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o minore privata per il futuro della possibilità di svolgere l&#8217;attività in questione</span> (appunto quella di casalinga).<br />
Vanno ricordate in particolare le seguenti decisioni:<br />
-A) &#8220;La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un&#8217;attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), è, difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute.&#8221; (Cass. n. 15580 del 11/12/2000).<br />
-B) &#8220;La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge, cionondimeno, un&#8217;attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell&#8217;espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento, &#8220;lato sensu&#8221;, della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee. Consistendo il danno &#8220;de quo&#8221; nella perdita di una situazione di vantaggio, e non rimanendo esso escluso neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga. &#8220;(Cass. n. 10923 del 06/11/1997).<br />
-C) &#8220;Il danno patrimoniale come conseguenza della riduzione della capacità lavorativa generica di una persona è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse &#8211; o fosse presumibilmente in procinto di svolgere &#8211; un&#8217;attività lavorativa produttiva di reddito, sia pure figurativo (come nel caso della casalinga).&#8221; (Cass. n. 10015 del 15/11/1996).<br />
Di fronte a tale filone interpretativo giurisprudenziale parte della dottrina ha anzitutto rilevato che da esso (ed in particolare dalla sentenza n. 15580/00) sembra emergere la generalizzata risarcibilità di detta asserita componente del danno patrimoniale, mentre sulla base dell&#8217;art. 2043 c.c. (e della altre norme in materia) deve ritenersi che debbono essere risarcite solo le voci di danno effettivamente esistenti e provate.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Parte della dottrina ritiene poi che non si possa parlare di una capacità lavorativa specifica della casalinga poiché l&#8217;attitudine al lavoro domestico non si riconnette ad un vero e proprio rapporto di lavoro (retribuito); e poiché inoltre detto lavoro è in ogni caso svolto a titolo gratuito e quindi non può dar luogo ad un guadagno suscettibile di essere perduto ovvero diminuito. Da ciò deriverebbe che la ritenuta risarcibilita del danno in questione comporterebbe delle duplicazioni risarcitorie in quanto la perdita della capacità lavorativa generica è già considerata nell&#8217;ambito della liquidazione del danno biologico.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Secondo talune tesi infine la perdita o la diminuzione dell&#8217;idoneità a svolgere il lavoro casalingo può talora comportare delle ripercussioni di ordine patrimoniale ma solo ed esclusivamente sotto il profilo del danno emergente, ed unicamente nell&#8217;eventualità che si renda necessario il ricorso ad un aiuto esterno. Da ciò deriverebbe la non configurabilità di un danno emergente nel caso che il soggetto danneggiato avesse affidato detto lavoro a terze persona già prima del sinistro.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Non sembra che tali critiche riescano ad inficiare la tesi giurisprudenziale sopra esposta (se esattamente interpretata).<br />
Quanto alla necessità che la sussistenza di un danno effettivo debba essere in concreto provata (in conformità con le regole generali sostanziale e processuali in questione; e quindi, tra l&#8217;altro, anche con la possibilità del ricorso a presunzioni) basta rilevare che la cosa è certamente indubbia e che non risulta esser stata messa in discussione (neppure nella pronuncian. 15580/00 sopra citata, se ben interpretata).</p>
<p style="padding-left: 30px;">Con riferimento poi al fatto che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un&#8217;attività suscettibile di valutazione economica, basta rilevare che ciò è incontestabile; e la cosa appare in tutta la sua evidenza se si considera che il venir meno della sua opera può (pacificamente) comportare il sorgere di un danno (oltre che morale anche) patrimoniale per i familiari (Cfr. tra le tante Cass. n. 11453 del 03/11/1995: &#8220;Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell&#8217;art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l&#8217;accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell&#8217;altrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui quest&#8217;ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all&#8217;educazione ed all&#8217;assistenza, cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell&#8217;ambito del rapporto familiare&#8221;; cfr. inoltre Cass. n. 08970 del 10/09/1998: &#8220;Il danno patrimoniale subito dai familiari di una casalinga deceduta in conseguenza dell&#8217;altrui atto illecito, e consistente nella perdita delle prestazioni domestiche erogate dalla propria congiunta, può essere legittimamente liquidato facendo riferimento non al reddito di una collaboratrice domestica, ma al triplo della pensione sociale.&#8221;).</p>
<p style="padding-left: 30px;">A questo punto si impongono due precisazioni:<br />
-A) La radicale evoluzione dei costumi non consente più di confinare la problematica in questione alla casalinga, essendo ormai ben possibile il sorgere del danno in questione anche con riferimento ad una donna che svolga anche attività di casalinga e con riferimento ad un danneggiato di sesso maschile.<br />
-B) Stranamente finora il lavoro domestico è stato considerato prevalentemente con riferimento all&#8217;utilità che ne ricavano altri, ed in particolare i familiari del soggetto in questione; e non con riferimento all&#8217;utilità che ne ricava direttamente quest&#8217;ultimo; ma è evidente che se un soggetto abituato a svolgere detto lavoro solo (ovvero anche) in proprio favore (si pensi ad una figura sempre più comune: il cosiddetto &#8220;single&#8221;; ed in particolare ad un &#8220;single&#8221; che pulisce il proprio appartamento, lava e stira la propria biancheria, cucina i suoi pasti ecc. senza ricorrere a &#8220;colf&#8221;, ristoranti, lavanderie, ovvero a soluzioni più radicali come alberghi o pensioni; ecc.) viene a trovarsi privato in tutto od in parte della propria capacità provvedere a dette sue necessità insorge un evidente danno emergente (tipicamente patrimoniale) derivante dal fatto che dovrà cominciare a ricorrere (in misura maggiore o minore a seconda dell&#8217;invalidità subita) a &#8220;colf&#8221;, ristoranti, lavanderie ecc.; quindi, dato che oggi una parcentuale sempre maggiore di persone (anche se con attività lavorativa retribuita) dedica parte delle proprie energie lavorative a faccende domestiche una sopravvenuta incapacità ad attendere alle medesime comporta di regola un danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Non può peraltro escludersi che detta incapacità comporti anche un lucro cessante; basta pensare infatti, ad es., che nell&#8217;impresa familiare (art. 230 bis c.c.) la prestazione lavorativa può (pacificamente) consistere anche in lavori domestici (purché &#8211; secondo una tesi &#8211; si riflettano sull&#8217;andamento dell&#8217;impresa accrescendone la produttività) e che ai sensi del primo comma della norma predetta i diritti (anche di contenuto più tipicamente patrimoniale; e quindi inerenti ad introiti che in caso di cessazione danno luogo ad un tipico caso di lucro cessante) del partecipante all&#8217;impresa medesima sono proporzionali alla quantità e qualità del lavoro prestato; e quindi sono suscettibili di diminuzione qualora la capacità di lavoro diminuisca (v. in particolare il primo comma dell&#8217;art. 230 bis cit.: &#8220;Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell&#8217;impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell&#8217;impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato&#8230;.&#8221;).</p>
<p style="padding-left: 30px;">Da quanto sopra esposto emerge altresì che l&#8217;insorgere di un danno patrimoniale non è in linea generale (salve le eventuali eccezioni) configurabile se il soggetto danneggiato, già prima dell&#8217;incidente, non svolgeva lavori domestici (va rilevato che l&#8217;espressione &#8220;lavori domestici&#8221; va intesa in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell&#8217;attività di &#8220;coordinamento, &#8220;lato sensu&#8221;, della vita familiare&#8221; di cui ha parlato la sopra citata Cass. n. 10923 del 06/11/1997) in quanto questi erano integralmente devoluti a colf, o per altre ragioni; mentre è invece eccezionalmente configurabile nell&#8217;ipotesi, indubbiamente infrequente, che la persona danneggiata affermi e riesca poi a dimostrare che all&#8217;epoca del sinistro era in procinto di mutare le proprie abitudini (per un cambiamento delle proprie condizioni economiche o per altre ragioni) nel senso che stava per iniziare a provvedere personalmente, in tutto od in parte, a lavori prima demandati a colf.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Emerge inoltre che in linea generale (fatte salve le eccezioni come quella sopra citata di cui all&#8217;art. 230 bis cit.) un danno patrimoniale del danneggiato è possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore; mentre con riferimento ai lavori svolti gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere eventualmente solo questi ultimi.<br />
In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: &#8220;in tema di invalidità permanente o temporanea il soggetto che perde in tutto od in parte la propria capacità di svolgere lavori domestici in precedenza effettivamente svolti in proprio favore ha diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale provato (danno emergente ed, eventualmente, anche lucro cessante)&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Uccisione del gatto: niente danno morale, anzi sì.</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;amico e ottimo Luigi Viola, infaticabile studioso del diritto, ha realizzato per Altalex un video sulla recente sentenza n. 4493/09 della Corte di Cassazione, in tema di danno non patrimoniale in caso di uccisione di animale, nella specie un gatto. Si tratta dell&#8217;ennesimo caso di Corte contro Corte, stavolta persino di Sezione Semplice contro Sezioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/1288/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1308" title="gatto" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/03/gatto.jpg" alt="gatto" width="143" height="107" />L&#8217;amico e ottimo Luigi Viola</strong>, infaticabile studioso del diritto, ha realizzato per Altalex un video sulla recente sentenza n. 4493/09 della Corte di Cassazione, in tema di danno non patrimoniale in caso di uccisione di animale, nella specie un gatto.</p>
<p><strong>Si tratta dell&#8217;ennesimo caso di Corte contro Corte,</strong> stavolta persino di Sezione Semplice contro Sezioni Unite.</p>
<p><strong>Ricorderete, infatti, che nella famossissima sentenza n. 26972/08</strong> era stato affermato <a href="http://www.lexform.it/resp_civ_avv"><img src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2008/05/banner.jpg" alt="" /></a><span id="more-1288"></span>il principio secondo cui i limiti fissati dall&#8217;art. 2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità. Ciò perchè la norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).</p>
<p><strong>Ed era poi stato affermato</strong> che: <em>“…per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l&#8217;uomo e l&#8217;animale, privo, nell&#8217;attuale assetto dell&#8217;ordinamento, di copertura costituzionale”.</em></p>
<p><strong>Afferma invece ora la Corte che il giudice di pace</strong> può disporre l&#8217;indennizzo del danno non patrimoniale anche fuori <em>&#8220;dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti&#8221;</em>,  se il danneggiato dimostra (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito e che anche la perdita di un animale può essere causa di risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale.</p>
<p><strong>Senza entrare nel merito, non possiamo non evidenziare</strong> che il sistema non può reggere, se la stessa Corte non rispetta se stessa, senza nemmeno indicare le ragioni del dissenso.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/A-hE5nwxsOo&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/A-hE5nwxsOo&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
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		<title>Il danno morale è morto? No, respira ancora.</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Il danno non patrimoniale]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando affermavo con sicurezza che la sentenza delle Sezioni Unite sul danno esistenziale non avrebbe trovato unanimi consensi in giurisprudenza, non pensavo che i distinguo sarebbero arrivati così presto. Come mi aspettavo, sono invece arrivate subito le comparse dei fiduciari delle Compagnie, in cui si contesta la voce del danno morale, ormai, si dice, ricompresa nel danno biologico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/il-danno-morale-e-ancora-vivo/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Quando affermavo con sicurezza che la sentenza delle Sezioni Unite</strong> sul danno esistenziale non avrebbe trovato unanimi consensi in giurisprudenza, non pensavo che i distinguo sarebbero arrivati così presto.</p>
<p><strong>Come mi aspettavo, sono invece arrivate subito le comparse</strong> dei fiduciari delle Compagnie, in cui si contesta la voce del danno morale, ormai, si dice, ricompresa nel danno biologico.</p>
<p><strong>Il Tribunale di Torino</strong> affronta l&#8217;interpretazione della nota sentenza delle S.U ed afferma espressamente che <span id="more-664"></span>la sentenza n. 26972/2008 non giustifica in alcun modo letture “abolizioniste” del danno morale, pure prospettate da alcuni primi commentatori.</p>
<p><strong>Leggiamo insieme</strong> il passo:</p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8220;Il passaggio da cui traggono spunto queste letture è quello (contenuto nel paragrafo relativo al danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni), ove la Corte afferma:<br />
“determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del<br />
danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente<br />
liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. <strong>Ma questo passaggio<br />
va letto in stretta correlazione con quello precedente, ove si chiarisce cosa debba<br />
intendersi per danno morale</strong>: “deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé<br />
considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non<br />
patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo, il<br />
dolore intimo sofferti &#8230; senza lamentare degenerazioni patologiche della<br />
sofferenza. Ove siano state dedotte siffatte conseguenze [cioè quando la<br />
sofferenza “diventa malattia”, n.d.a.], si rientra nell’area del danno biologico, del<br />
quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce<br />
componente”. La Corte non fa che ribadire quanto affermato poco prima in<br />
termini generali: il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel<br />
senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. <strong>Dunque, il<br />
risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già<br />
riconosciuto danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo<br />
tipo di pregiudizio (lesione del diritto alla salute).</strong> Al di fuori di questa ipotesi si<br />
rinvengono invece, nella predetta sentenza, chiari indici della risarcibilità del c.d.<br />
danno morale (o, più esattamente, del ristoro, nell’ambito della generale categoria<br />
del danno non patrimoniale, di quel tipo di pregiudizi sino ad oggi risarciti come<br />
danno morale): al paragrafo 2.10 si chiarisce che “la formula &lt;&gt;<br />
non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari<br />
possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla<br />
sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui<br />
intensità e durata non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma<br />
solo della quantificazione del risarcimento”. Al paragrafo 3 la Corte, nel negare<br />
cittadinanza a una autonoma categoria di danno c.d. esistenziale, riconosce<br />
espressamente che le ragioni storiche sottese alla elaborazione dottrinale di una<br />
siffatta categoria non hanno più ragion d’essere oggi, perché i pregiudizi ad essa<br />
tradizionalmente ricondotti (non poter fare, dover fare diversamente, etc.) sono<br />
risarcibili nell’ambito del danno non patrimoniale (sempre che sussistano i<br />
presupposti del reato, ovvero del pregiudizio a diritti inviolabili della persona),<br />
senza necessità di dover creare ulteriori categorie.</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE DI TORINO<br />
SEZIONE 4^ CIVILE<br />
Il dott. MARCO CICCARELLI, in funzione di Giudice unico,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong></p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
Con ricorso ex art. 3 l. 102/2006 depositato il 6.7.07 P. Luca<br />
Ermanno conveniva in giudizio Pass. Rodolfo e Fondiaria SAI s.p.a. nella<br />
rispettiva qualità di proprietario e compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo<br />
Ford Fiesta, targato AB 233 YE, ed esponeva che il giorno 1.9.02, mentre<br />
attraversava sulle strisce pedonali la via Pietro Cossa in Torino, era stato investito<br />
dall’auto del sig. Pass., da lui stesso condotta, e aveva riportato gravi lesioni, di<br />
interesse ortopedico, odontoiatrico e psichiatrico, che avevano compromesso la<br />
propria validità fisica in misura superiore al 40%. Chiedeva pertanto la condanna<br />
dei convenuti al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in questi ultimi<br />
compresi il pregiudizio biologico, morale ed esistenziale.<br />
Ritualmente costituiti Pass. Rodolfo e Fondiaria SAI s.p.a. riconoscevano<br />
le modalità del sinistro descritte dall’attore e contestavano le pretese avversarie<br />
unicamente in punto quantum debeatur. A questo proposito eccepivano la nullità<br />
della domanda per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a<br />
fondamento delle richieste del danno esistenziale, di quello da interruzione del<br />
rapporto di lavoro e di quello da perdita dell’integrità estetica. Richiamavano<br />
comunque l’onere avversario di fornire rigorosa prova dei danni lamentati.<br />
All’esito del tentativo di conciliazione esperito nella prima udienza,<br />
Fondiaria SAI riconosceva al P. ulteriore acconto di € 60.000, oltre a quelli<br />
già versati ante causa per complessivi € 10.600.<br />
La causa veniva quindi istruita mediante prove testimoniali e CTU, affidata<br />
a un collegio di tre periti.<br />
All’udienza del 25.11.08 l’assicuratore consegnava all’attore assegno di €<br />
42.000, ed evidenziava come la somma complessivamente pagata dovesse<br />
considerarsi congrua rispetto alle lesioni subite dal P., come accertate dai<br />
CTU.<br />
Dopo la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni, il<br />
giudice, all’udienza del 27.11.08, decideva come da dispositivo di cui veniva data<br />
lettura.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
1. Le modalità del sinistro non sono state contestate dai convenuti.<br />
L’obbligo di integrale risarcimento dei danni subiti dal P. deriva quindi<br />
non soltanto dal mancato superamento (anche parziale) della presunzione di<br />
responsabilità di cui all’art. 2054 1° comma c.c.; ma anche dall’accertamento (non<br />
contestazione) di una concreta colpa in capo al Pass., consistente nel non aver<br />
dato la precedenza a un pedone in fase di attraversamento sulle strisce pedonali. In<br />
questo senso anche la relazione di servizio della Polizia Municipale, da cui risulta<br />
che il Pass. è stato contravvenuto per violazione dell’art. 191 C.d.S.<br />
2. L’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda di<br />
risarcimento del danno esistenziale deve essere respinta. L’attore infatti ha<br />
indicato in termini sufficientemente dettagliati la tipologia e la consistenza dei<br />
danni che ritiene di aver subito. Con riferimento al c.d. danno esistenziale ha<br />
sostenuto ch’esso consisterebbe nella impossibilità o difficoltà “di continuare a<br />
svolgere le solite attività quotidiane cui era dedito (es. il piacere di praticare<br />
un’attività sportiva: ed il sig. P. era un promettente atleta di karate, &#8230;),<br />
nonché di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale”.<br />
Ulteriore profilo del dedotto danno (c.d. esistenziale) viene indicato nella<br />
interruzione del rapporto di lavoro in essere al momento del sinistro e nelle<br />
difficoltà a reperire nuova occupazione, anche a causa della perduta integrità<br />
estetica. L’attore ricorda poi – sempre trattando questa voce di danno – le “forti<br />
difficoltà e gravi problemi a viaggiare in automobile”, tali da non consentirgli di<br />
conseguire la patente di guida. Occorrerà certamente verificare se e in quale<br />
misura questi danni siano stati provati; ma il problema della prova del danno<br />
esistenziale (che i convenuti trattano nel capitolo intitolato alla nullità<br />
dell’avversaria domanda) è del tutto diverso da quello della determinatezza della<br />
domanda stessa. Il requisito previsto dall’art. 163 n. 3 c.p.c. (cui si fa esplicito o<br />
implicito riferimento quando si eccepisce la nullità della domanda introduttiva) è<br />
essenzialmente funzionale all’esplicazione del diritto di difesa, ed è soddisfatto<br />
quando dalla narrativa dell’atto di citazione (o del ricorso) si evinca con chiarezza<br />
il “bene della vita” che viene richiesto. Per potersi difendere da una pretesa di<br />
risarcimento del danno il convenuto ha necessità di sapere quali siano gli elementi<br />
costitutivi del pregiudizio e in che cosa esso consista; dovrà quindi poter<br />
conoscere, se si tratta di un danno biologico, quali lesioni l’attore sostiene di aver<br />
subito alla propria integrità fisio-psichica; se si tratta di un danno morale, che tipo<br />
di pregiudizio l’attore vanta e, soprattutto, se tale pregiudizio presenti componenti<br />
diverse e ulteriori rispetto allo stato di afflizione transeunte che normalmente<br />
consegue ad una lesione fisica (e che non ha quindi neppure bisogno di essere<br />
specificato). Conoscendo questi elementi il convenuto è posto in condizione di<br />
difendersi (potendo, p. es., contestare che quelle lesioni non si sono verificate o<br />
che non hanno prodotto conseguenze sul piano morale o esistenziale). Rispetto al<br />
diritto di difesa è invece irrilevante che l’attore specifichi la somma monetaria che<br />
domanda; e – a maggior ragione – che espliciti il procedimento mediante il quale<br />
è arrivato a indicare una certa somma. Deve dunque concludersi che la domanda<br />
di risarcimento proposta dal sig. P. sia sufficientemente specifica, sotto<br />
tutti i profili di danno richiesti.<br />
3. Prima di procedere alla concreta determinazione dei danni subiti dal sig.<br />
P., è necessario svolgere alcune considerazioni sui criteri di liquidazione<br />
del danno non patrimoniale che verranno adottati. Infatti la recente pronuncia<br />
della Cassazione a Sezioni Unite (11 novembre 2008 n. 26972) – cui le parti<br />
hanno fatto ampi riferimenti nel corso della discussione orale – impone una<br />
rivisitazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale abitualmente<br />
seguiti da questo giudice, in conformità agli orientamenti della sezione. Le<br />
“novità” non riguardano il danno biologico – con la precisazione che questo<br />
termine va inteso come sintesi descrittiva della lesione del diritto alla salute –<br />
relativamente al quale le Sezioni Unite hanno confermato l’inquadramento, ormai<br />
consolidato, nell’ambito della previsione dell’art. 2059 c.c., nonché la<br />
generalizzata tutela risarcitoria in virtù dell’esplicito riconoscimento normativo (a<br />
livello costituzionale e ordinario) del diritto alla salute. Le novità riguardano,<br />
invece, quegli altri pregiudizi non patrimoniali indicati – con analoghe sintesi<br />
descrittive – come danno morale, danno esistenziale, danno da perdita del<br />
rapporto parentale; pregiudizi il cui catalogo – come precisa la Corte – non<br />
costituisce numero chiuso. Quale premessa ai criteri liquidatori che verranno fra<br />
breve indicati, e con riferimento alle considerazioni svolte nella citata sentenza<br />
della Suprema Corte, vanno svolte le seguenti brevi osservazioni.<br />
a) Il danno non patrimoniale, da intendersi nella sua più ampia accezione di danno<br />
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da<br />
rilevanza economica, è sempre risarcibile qualora l’illecito si configuri come reato<br />
(anche solo astrattamente). Al di fuori di questa ipotesi, il diritto al risarcimento<br />
del danno non patrimoniale può derivare o da specifica previsione normativa,<br />
attraverso la quale possono essere ammessi al risarcimento anche interessi non<br />
aventi rango costituzionale di diritti inviolabili; ovvero dall’accertamento della<br />
lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia di una ingiustizia<br />
“costituzionalmente qualificata”.<br />
b) E’ stata da tempo superata l’affermazione secondo cui l’unico danno non<br />
patrimoniale risarcibile sarebbe quello “morale in senso stretto”, descritto<br />
tralaticiamente come lo stato di “patimento interiore” transeunte cagionato<br />
dall’illecito. Per un verso infatti, una tale sofferenza non è necessariamente<br />
transitoria, ma può protrarsi anche per lungo tempo, e merita ristoro nella sua<br />
interezza. Per altro verso, accanto ad essa può esistere una diversa sofferenza,<br />
derivante dalla necessità di adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti<br />
diversi da quelli precedenti o dal “non poter più fare” quello che si faceva prima.<br />
Ha quindi poco senso distinguere un danno morale tradizionalmente inteso da un<br />
anno esistenziale consistente in questa seconda tipologia di pregiudizi. La<br />
esasperata “etichettatura” delle varie figure di danno, se può avere una sua utilità<br />
dal mero punto di vista descrittivo, non appare funzionale (ed anzi talvolta è<br />
controproducente) rispetto all’obiettivo di risarcire il danno alla persona nella sua<br />
interezza evitando indebite duplicazioni.<br />
c) La sentenza n. 26972/2008 non giustifica in alcun modo letture “abolizioniste”<br />
del danno morale, pure prospettate da alcuni primi commentatori. Il passaggio da<br />
cui traggono spunto queste letture è quello (contenuto nel paragrafo relativo al<br />
danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni), ove la Corte afferma:<br />
“determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del<br />
danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente<br />
liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”. Ma questo passaggio<br />
va letto in stretta correlazione con quello precedente, ove si chiarisce cosa debba<br />
intendersi per danno morale: “deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé<br />
considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non<br />
patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo, il<br />
dolore intimo sofferti &#8230; senza lamentare degenerazioni patologiche della<br />
sofferenza. Ove siano state dedotte siffatte conseguenze [cioè quando la<br />
sofferenza “diventa malattia”, n.d.a.], si rientra nell’area del danno biologico, del<br />
quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce<br />
componente”. La Corte non fa che ribadire quanto affermato poco prima in<br />
termini generali: il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel<br />
senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Dunque, il<br />
risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già<br />
riconosciuto danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo<br />
tipo di pregiudizio (lesione del diritto alla salute). Al di fuori di questa ipotesi si<br />
rinvengono invece, nella predetta sentenza, chiari indici della risarcibilità del c.d.<br />
danno morale (o, più esattamente, del ristoro, nell’ambito della generale categoria<br />
del danno non patrimoniale, di quel tipo di pregiudizi sino ad oggi risarciti come<br />
danno morale): al paragrafo 2.10 si chiarisce che “la formula &lt;&gt;<br />
non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari<br />
possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla<br />
sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui<br />
intensità e durata non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma<br />
solo della quantificazione del risarcimento”. Al paragrafo 3 la Corte, nel negare<br />
cittadinanza a una autonoma categoria di danno c.d. esistenziale, riconosce<br />
espressamente che le ragioni storiche sottese alla elaborazione dottrinale di una<br />
siffatta categoria non hanno più ragion d’essere oggi, perché i pregiudizi ad essa<br />
tradizionalmente ricondotti (non poter fare, dover fare diversamente, etc.) sono<br />
risarcibili nell’ambito del danno non patrimoniale (sempre che sussistano i<br />
presupposti del reato, ovvero del pregiudizio a diritti inviolabili della persona),<br />
senza necessità di dover creare ulteriori categorie.<br />
d) E’ vero, invece, che la sentenza delle Sezioni Unite impone oggi un diverso<br />
approccio alla liquidazione del danno non patrimoniale, che deve prendere in<br />
considerazione – si ripete, evitando duplicazioni di sorta – tutti gli aspetti della<br />
lesione. Qualora l’illecito costituisca reato, ogni pregiudizio non patrimoniale sarà<br />
risarcibile, purchè sussista il requisito dell’ingiustizia generica ex art. 2043 c.c.;<br />
dunque sia il patema d’animo transeunte, sia la sofferenza derivante dal “non<br />
poter più fare” dovranno essere presi in considerazione. In assenza di reato – e<br />
fuori dai casi determinati dalla legge – i pregiudizi “di tipo esistenziale” saranno<br />
risarcibili solo se conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.<br />
e) La Corte ha ribadito, infine, l’orientamento già espresso in numerose precedenti<br />
sentenze in tema di prova del danno: il danno non patrimoniale, anche quando sia<br />
determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno<br />
conseguenza, che deve essere allegato e provato. Mentre per quanto riguarda il<br />
danno biologico il mezzo di prova cui si fa normalmente ricorso è l’accertamento<br />
medico legale (previsto dalla vigente normativa, ex art. 138 e 139 C.d.A.), pur se<br />
non come strumento esclusivo e necessario; per gli altri pregiudizi non<br />
patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e presuntiva.<br />
Proprio quest’ultima – chiarisce la Corte – “è destinata ad assumere particolare<br />
rilievo, e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento<br />
del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri”; il<br />
danneggiato però avrà l’onere di “allegare tutti gli elementi che, nella concreta<br />
fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano<br />
di risalire al fatto ignoto”.<br />
*<br />
Si passa ora alla indicazione dei criteri di liquidazione che – sulla base dei<br />
principi sopra enunciati e, ovviamente, in difetto di criteri di liquidazione previsti<br />
dalla legge – verranno adottati da questo giudice; ritenendosi che una tale<br />
indicazione risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità<br />
sostanziale; pur nella doverosa considerazione delle specificità di ogni singolo<br />
caso, che però – ove possibile – dovrebbero essere ricondotte a variabili di un<br />
sistema di risarcimento tendenzialmente uniforme.<br />
1. Danno biologico da invalidità permanente. I danni permanenti all’integrità<br />
psicofisica della persona, da valutarsi con accertamento medico-legale, si<br />
ritengono ristorabili in base agli ordinari criteri di liquidazione elaborati dalla<br />
giurisprudenza di questa Sezione (c.d. tabelle del Tribunale di Torino) e<br />
annualmente aggiornati; criteri che – lo si ricorda – attribuiscono a ciascun punto<br />
di invalidità un valore che varia in modo proporzionale all’entità della lesione e<br />
inversamente proporzionale all’età della vittima. Va però sottolineato che si<br />
considerano rientranti nel danno biologico anche i c.d. riflessi oggettivi della<br />
lesione, anch’essi apprezzabili (soprattutto, ma non solo) mediante accertamento<br />
medico-legale, e consistenti nella incidenza su sport e attività fisiche, nella<br />
maggior usura al lavoro, ecc. Tali riflessi vengono valutati mediante riduzione o<br />
incremento del valore del singolo punto (come sopra determinato) sino a un<br />
massimo del 50%. Rimane dunque sostanzialmente invariato il sistema di<br />
liquidazione fino ad oggi adottato.<br />
2. Danno biologico da invalidità temporanea. Anche questo danno continuerà<br />
ad essere liquidato sulla base dei valori indicati nelle tabelle dell’ufficio, con<br />
riferimento a ciascun giorno di invalidità (valore pari, per l’anno 2008, a € 44,77).<br />
3. Danno “da sofferenza”. Si tratta del pregiudizio (che per mera comodità<br />
espositiva si può continuare a chiamare “morale”) consistente nel patimento<br />
interiore (temporaneo o no) causato dall’illecito: sia per il turbamento e per i<br />
disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha costretto la<br />
vittima. A soli fini orientativi, e fatte salve le peculiarità di ogni caso concreto, è<br />
possibile distinguere tre tipologie di fattispecie, corrispondenti ciascuna a un<br />
diverso modo di manifestazione di questo danno, cui devono corrispondere<br />
differenti criteri di liquidazione.<br />
3.1 Rientrano in questo gruppo i casi in cui il patimento è normalmente<br />
momentaneo, strettamente legato a un certo evento di breve durata (p. es. un<br />
incidente stradale, lievi percosse, una rapina) e destinato ad attenuarsi e<br />
risolversi con rapidità: così la sofferenza e la preoccupazione di chi subisce<br />
lievi lesioni, che guariscono senza lasciare postumi o con postumi minimi.<br />
In questi casi la “sofferenza morale” è principalmente legata alla entità della<br />
lesione fisica e alla durata della malattia. Si giustifica quindi un criterio che<br />
ancori la liquidazione del danno in oggetto a quella del danno biologico, sia<br />
da invalidità permanente che da invalidità temporanea. Considerata però la<br />
temporaneità del “pregiudizio morale”, si ritiene che la liquidazione debba<br />
essere contenuta entro il limite massimo di un terzo (1/3) del danno<br />
biologico.<br />
3.2 Rientrano in questo gruppo i casi in cui la sofferenza è conseguenza di<br />
una lesione fisica o psichica di una certa gravità; ed è normalmente destinata<br />
a durare a lungo, spesso per tutta la vita del danneggiato. Si tratta della<br />
sofferenza che deriva dalla perdurante percezione della propria invalidità<br />
(non poter muovere un arto, non poter deambulare normalmente, &#8230;); e della<br />
sofferenza derivante dal non poter compiere attività a cui prima si era dediti.<br />
Anche in questo caso, al pari di quello che precede, il “patimento morale” è<br />
il portato di una lesione fisica, pur essendo ontologicamente diverso da essa<br />
(e ciò giustifica il riconoscimento di questa voce di danno in aggiunta a<br />
quello biologico); anche qui, dunque, pare corretto un criterio di<br />
liquidazione ancorato al danno biologico. Va però considerato che, nella<br />
normalità dei casi, il primo dei pregiudizi sopra descritti (sofferenza<br />
derivante dalla perdurante percezione della lesione fisica) può ritenersi<br />
provato in via presuntiva, poiché è normale che dalla lesione alla integrità<br />
fisica derivi questo tipo di sofferenza; non così il secondo (sofferenza<br />
derivante dal non poter fare), che deve essere positivamente dimostrato<br />
dando la prova delle attività cui prima si era dediti e che sono oggi precluse.<br />
Si ritiene quindi che il danno in oggetto, ove sia limitato alla sofferenza<br />
morale derivante dalla lesione, possa essere liquidato in misura variabile da<br />
un quarto alla metà del danno biologico; qualora invece siano provati<br />
pregiudizi ulteriori (non poter svolgere specifiche attività cui il danneggiato<br />
era effettivamente e con una certa continuità dedito), indicativi di una più<br />
intensa “sofferenza da privazione”, il danno vada liquidato in misura<br />
superiore, da un minimo di un terzo a un massimo corrispondente all’intero<br />
importo del danno biologico.<br />
3.3 Rientrano in questo gruppo i casi in cui il “patimento” da risarcire è<br />
completamente svincolato dal pregiudizio fisico, il quale può essere minimo<br />
o anche del tutto assente; si pensi al danno derivante da una diffamazione;<br />
ovvero quello derivante dall’essersi sottoposto a un lungo e penoso ciclo di<br />
cure mediche inutili (pur se non dannose). In dette ipotesi la liquidazione<br />
deve essere svincolata da quella del danno biologico (quand’anche esistente)<br />
e ancorata a criteri che non possono essere indicati in astratto, perché<br />
devono trovare riscontro nelle peculiarità della singola fattispecie.<br />
4. In applicazione dei criteri sopra enunciati, i danni subiti da P. Luca<br />
Ermanno vengono liquidati come segue.<br />
A) DANNI NON PATRIMONIALI<br />
1. Danno biologico da invalidità permanente. Per l’accertamento di questo<br />
danno è stato conferito mandato a un collegio di periti, dotato delle<br />
competenze per valutare i diversi aspetti delle lesioni allegate dall’attore.<br />
Scrivono i CTU che il sig. P. riportò “politrauma con trauma craniofacciale<br />
con fratture multiple del massiccio frontale con emoseno bilaterale,<br />
frattura del condilo mandibolare sinistro e fratture a carico degli elementi<br />
dentari 11, 12, 21; frattura composta articolare dell’epifisi distale del polso<br />
destro; frattura diafisaria del femore destro con terzo frammento; frattura<br />
dell’emipiatto tibiale esterno del ginocchio destro” (relazione dr. Massazza, p.<br />
8). A distanza di circa 6 anni dal fatto il quadro clinico, ormai stabilizzato e<br />
non suscettibile di evoluzioni migliorative, è connotato da “sindrome algodisfunzionale<br />
a carico dell’apparato masticatorio, modesta artralgia del polso<br />
destro, esiti algo disfunzionali all’arto inferiore destro”. I CTU hanno escluso<br />
invece la presenza di un danno biologico psichico in nesso di causalità col<br />
sinistro. E questa esclusione – che costituisce l’unico punto controverso<br />
dell’elaborato peritale – si ritiene condivisibile. Il CTU dr. Angelsio, dopo una<br />
approfondita analisi del periziato, ha concluso che il trauma “sembra non<br />
avere avuto significative ripercussioni sull’equilibrio” dell’attore. E’<br />
certamente vero che l’esame del P. ha messo in evidenza alcuni<br />
problemi psichici (disturbi dell’emotività e dell’affettività, difficoltà di<br />
relazione, lentezza ed incoerenza nell’eloquio); ma si tratta di patologie che,<br />
all’esito della documentazione esaminata dai periti, devono considerarsi<br />
preesistenti al fatto. Ed invero “la storia personale del P. è ricca di<br />
eventi significativi che evidenziano la presenza di traumi di natura affettiva<br />
nell’infanzia, la perdita degli abituali punti di riferimento, una vita trascorsa,<br />
dopo la precoce morte della madre avvenuta quando egli aveva solo dieci<br />
anni, parte con i nonni paterni, parte con il padre”; ed ancora, il rifiuto verso<br />
la compagna del padre e il rapporto conflittuale con quest’ultimo (relazione<br />
Anglesio p. 23). E’ altresì emerso che dopo l’incidente il P. ha trovato<br />
capacità di reagire e nuove motivazioni che depongono, semmai, per un<br />
miglioramento della condizione psico-patologica preesistente: si è legato a una<br />
compagna, ha vissuto per circa due anni all’estero, dove ha anche lavorato<br />
presso un supermercato; attualmente si muove in modo autonomo; vive,<br />
insieme alla propria compagna, presso la nonna materna, ammalata di<br />
Alzheimer, che accudisce. In definitiva, non risulta che, in risposta allo<br />
stimolo costituito dall’incidente, il P. abbia sviluppato o aggravato<br />
sintomi emotivi o comportamentali clinicamente significativi. Deve quindi<br />
escludersi l’esistenza di un danno psichico suscettibile di risarcimento. In<br />
accordo con le conclusioni dei CTU, la lesione alla integrità fisica va<br />
quantificata nella misura del 25%. Tenuto conto della entità dei postumi e<br />
dell’età del danneggiato all’epoca del sinistro (24 anni), si ritiene congruo<br />
attribuire a ciascun punto il valore di € 2.500 e di liquidare questa voce di<br />
danno in € 62.500. Vanno poi presi in considerazione, per una adeguata<br />
“personalizzazione” del risarcimento, i riflessi oggettivi e soggettivi del danno<br />
biologico, apprezzabili eminentemente tramite accertamento medico legale e<br />
consistenti – come detto sopra – nell’incidenza dei postumi su sport, attività<br />
fisiche in genere, attività lavorativa svolta dal danneggiato; l’apprezzamento<br />
di questi postumi comporta una diminuzione o un incremento ulteriore del<br />
danno biologico come sopra calcolato fino al 50%. Per una adeguata<br />
personalizzazione meritano di essere considerati, per un verso i riflessi estetici<br />
della lesione fisica: il P. ha subito plurime fratture del massiccio<br />
facciale che – oltre alle disfunzioni masticatorie – hanno alterato<br />
significativamente il suo aspetto; per altro verso, i riflessi sulla capacità<br />
lavorativa; infatti “le menomazioni riportate interessanti l’arto inferiore<br />
destro potranno comportare all’infortunato disagio e maggior affaticamento<br />
nello svolgimento di eventuali attività lavorative future che richiedano<br />
mantenimento protratto della stazione eretta, prolungata deambulazione,<br />
ripetuti movimenti di flesso-estensione sugli arti inferiori” (CTU p. 11). Si<br />
ritiene pertanto congruo incrementare l’entità del risarcimento nella misura del<br />
20%, con conseguente definitiva determinazione del danno biologico da<br />
invalidità permanente nella misura di € 75.000.<br />
2. Danno biologico da invalidità temporanea. Questa voce di danno deve<br />
essere liquidata in base ai parametri adottati dalla giurisprudenza di questa<br />
Sezione (decorrenza maggio 2008) con riferimento a ciascun giorno di<br />
malattia; e dunque:<br />
· per 30 giorni di invalidità totale (100%): € 1.343,10 (pari a € 44,77 al<br />
giorno);<br />
· per 60 giorni di invalidità parziale al 75%: € 2.014,80 (pari a € 33,58 al<br />
giorno);<br />
· per 90 giorni di invalidità parziale al 50%: € 2.016 (pari a € 22,40 al<br />
giorno);<br />
per un totale di € 5.373,90.<br />
3. Danno “da sofferenza”. Richiamate le considerazioni generali svolte sopra, e<br />
con riferimento al caso di specie, si osserva anzitutto che l’illecito di cui il<br />
P. è rimasto vittima integra gli estremi del reato di lesioni colpose. E<br />
tanto basta a fondare il ristoro di tutti i pregiudizi non patrimoniali diversi<br />
dalla lesione fisica in senso stretto. La fattispecie può inquadrarsi fra quelle<br />
sopra descritte al punto 3.2, caratterizzate dal fatto che la sofferenza è<br />
conseguenza di una lesione fisica o psichica di una certa gravità (in questo<br />
caso di gravità notevole); e, dopo un periodo più “acuto”, coincidente con la<br />
durata della malattia temporanea, è normalmente destinata a durare per tutta<br />
la vita del danneggiato. Alla sofferenza derivante dalla percezione costante e<br />
rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica (la cui esistenza può ritenersi<br />
dimostrata in via presuntiva) si accompagnano, nel caso di specie, ulteriori<br />
patimenti, che sono stati oggetto di specifica prova: la perdita delle<br />
gratificazioni lavorative; la perdita della possibilità di praticare lo sport del<br />
karate. Quanto alla prima, si richiama le deposizione del padre di Luca,<br />
Roberto P., il quale ha riferito delle soddisfazioni che il figlio aveva<br />
raggiunto nella attività lavorativa svolta presso l’agenzia Di Perna; e di come<br />
questa attività non sia potuta continuare dopo l’incidente a causa delle<br />
menomate condizioni fisiche dell’attore (che incidevano sia sulla capacità di<br />
deambulare a lungo, sia sull’ “impatto estetico” con la clientela dell’agenzia).<br />
Quanto alla seconda, si richiamano le dichiarazioni rilasciate dal P. al<br />
CTU dr. Anglesio sulla pratica di numerosi sport, in particolare del karate, fin<br />
dalla giovane età; tali dichiarazioni esplicitate anche nell’atto introduttivo non<br />
sono state in alcun modo contestate dai convenuti. Per la liquidazione di<br />
questa voce di danno si ritiene di dover considerare anche la lunga durata della<br />
malattia temporanea (6 mesi) e la sofferenza per le cure odontoiatriche a cui il<br />
P. si è sottoposto e dovrà assoggettarsi in futuro. Alla luce di tutti<br />
questi elementi si ritiene di dover liquidare questa voce di pregiudizio in<br />
48.000 pari a circa 3/5 (con lieve arrotondamento per difetto) di quanto<br />
riconosciuto a titolo di danno biologico (da invalidità temporanea e<br />
permanente).<br />
*<br />
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva<br />
misura di € 128.373,90, calcolato in base alle ultime tabelle elaborate da questo<br />
ufficio e, dunque, con riferimento al maggio 2008. Questa somma deve essere<br />
riportata ai valori dell’epoca del sinistro, al fine di determinare l’importo unitario<br />
dovuto a titolo di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), sul<br />
quale calcolare poi la rivalutazione e gli interessi. Effettuata questa devalutazione<br />
(sulla base degli indici Istat / Costo della vita), la somma dovuta a titolo di danno<br />
non patrimoniale viene determinata, all’epoca del fatto, in € 113.259,83.<br />
B) DANNI PATRIMONIALI<br />
1. Spese mediche e di cura. Le spese sostenute dall’attore per cure e terapie<br />
devono essere risarcite nella misura in cui sono state ritenute congrue e<br />
necessarie dal nominato CTU. La relazione peritale – che non è stata fatta<br />
oggetto, sul punto, di alcuna contestazione, e che risulta congruamente<br />
motivata – ha valutato necessarie in relazione alla accertata patologia le spese<br />
sostenute dall’attore e documentate nella misura di € 4.785. A tale importo va<br />
aggiunto il costo per le consulenze medico legali ante causa, trattandosi di atti<br />
medici necessari per la quantificazione dei danni psico-fisici e, dunque, per<br />
poter consapevolmente tutelare i propri diritti. Tali spese ammontano a €<br />
1.080. Le spese mediche da ammettere a risarcimento ammontano quindi a €<br />
5.865.<br />
2. Spese per cure odontoiatriche. Sono state determinate dal CTU dr. Roggero<br />
(nel pieno accordo con i CT di parte) in € 9.750, tenendo conto dei necessari<br />
rinnovi delle protesi.<br />
3. Lucro cessante da perdita del lavoro. Nessuna documentazione è stata<br />
prodotta relativamente al rapporto di lavoro che il P. sostiene fosse in<br />
essere al momento del sinistro, né relativamente ai redditi percepiti dall’attore.<br />
Certamente, per stessa ammissione dell’attore, si trattava di un lavoro non in<br />
regola e precario; attendibilmente fonte di gratificazioni, come ha riferito il<br />
teste Roberto P. (prese in considerazione ai fini del ristoro del danno<br />
non patrimoniale), ma insuscettibile di fondare l’aspettativa a un reddito<br />
stabile e costante nel tempo. Appare poi francamente poco attendibile quanto<br />
riferito dal padre del P. in merito alla retribuzione percepita (€ 1.800<br />
mensili), che appare sproporzionata rispetto al tipo di mansioni svolte<br />
(volantinaggio e lavoro impiegatizio generico e non qualificato). Si ritiene<br />
dunque che la perdita del lavoro precario possa essere risarcita in via<br />
equitativa ipotizzando (più realisticamente) una retribuzione di circa 800-1000<br />
euro mensili; e presumendo che il rapporto non regolare si sarebbe protratto,<br />
qualora non si fosse verificato il sinistro, per ulteriori 6-8 mesi. Va quindi<br />
riconosciuta, in via equitativa, la somma di € 6.000.<br />
*<br />
Il danno patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella complessiva<br />
misura di € 21.615, determinato con riferimento all’epoca del sinistro.<br />
C) RIVALUTAZIONE E INTERESSI<br />
I danni (patrimoniali e non patrimoniali) suscettibili di risarcimento<br />
risultavano, pertanto, all’epoca del fatto, pari a complessivi € 134.874,83.<br />
Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di specifica<br />
prova sull&#8217;entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si ritiene –<br />
conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità – di liquidare il danno<br />
emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli<br />
indici Istat / Costo della vita (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando<br />
la successiva perdita del potere d&#8217;acquisto della moneta) ed il lucro cessante,<br />
anch&#8217;esso in via equitativa, attraverso l&#8217;attribuzione degli interessi legali i quali, al<br />
fine di evitare l&#8217;ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono<br />
calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno (si richiama l’ormai<br />
consolidata giurisprudenza inaugurata con sentenza Cass. 1712/95).<br />
Nell’effettuare questo calcolo, occorre ovviamente detrarre gli acconti versati da<br />
Fondiaria SAI:<br />
€ 5.600 versati il 13.6.05<br />
€ 5.000 versati il 28.6.06<br />
€ 60.000 versati il 3.12.07<br />
€ 42.200 versati il 25.11.08<br />
A questo riguardo si richiama l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui<br />
“La liquidazione del danno extracontrattuale, che dev&#8217;essere effettuata con<br />
riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati<br />
anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev&#8217;essere compiuta<br />
sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei; ciò<br />
si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del<br />
versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l&#8217;importo degli acconti alla<br />
data della liquidazione finale del danno.” (Cass. 10.3.99 n. 2074; v. anche 1.12.99<br />
n. 13358). Si preferisce procedere, nel caso di specie, a sottrarre gli acconti<br />
all’importo del danno attualizzato alla data di versamento dell’acconto. In base a<br />
tali parametri le somme residue dovute a parte attrice risultano liquidabili, alla<br />
data della presente sentenza, in euro 62.619,54 di cui € 134.874,83 per capitale<br />
iniziale, € 17.826,01 per rivalutazione e € 22.718,70 per interessi .<br />
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente<br />
a carico dei convenuti; liquidazione come da dispositivo, effettuata sulla base<br />
dello scaglione tariffario previsto per la somma riconosciuta (al lordo degli<br />
acconti versati in corso di causa) e non per quella domandata. Non si ravvisano<br />
motivi per procedere a compensazione, neppure parziale, delle spese, ove si<br />
consideri che prima del giudizio l’assicuratore aveva corrisposto solo<br />
modestissimi acconti (€ 10.600); che un acconto più consistente è stato versato<br />
solo a seguito della istanza di provvisionale proposta dall’attore; e che, nonostante<br />
l’ulteriore acconto versato all’udienza di discussione i convenuti restano debitori<br />
di un consistente importo a titolo di capitale e accessori.<br />
Vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti le spese della CTU<br />
collegiale, che si liquidano con separato provvedimento in pari data.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda<br />
proposta da P. Luca Ermanno nei confronti di Pass. Rodolfo e Fondiaria<br />
SAI s.p.a., con ricorso depositato il 6.7.07, ogni diversa istanza ed eccezione<br />
disattesa, così provvede:<br />
dichiara tenuti e condanna Pass. Rodolfo e Fondiaria SAI s.p.a., in solido fra<br />
loro, al pagamento in favore di P. Luca Ermanno di € 62.519,54 (già<br />
detratto gli acconti versati), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;<br />
dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido, all’integrale rimborso delle spese<br />
del giudizio in favore di P. Luca Ermanno, liquidandole in € 8.060,94, di<br />
cui € 422,94 per spese vive, € 2.638 per competenze e € 5.000 per onorari, oltre<br />
spese generali, IVA e CPA come per legge;<br />
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento<br />
in pari data, a carico solidale dei convenuti.<br />
Così deciso in Torino, il giorno 27.11.2008.<br />
Il Giudice<br />
Marco Ciccarelli</p>
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		<item>
		<title>Il danno morale è morto. Anzi no.</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Il danno non patrimoniale]]></category>
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		<category><![CDATA[Danno esistenziale]]></category>
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		<description><![CDATA[Tratto da Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2008 , n. 28407 Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine alla riduzione del danno morale a L. 90 milioni per la madre ed a L. 15 milioni per il fratello, sul rilievo che entrambi sono sopravvissuti solo pochi [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/il-danno-morale-e-morto-anzi-no/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Tratto da Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2008 , n. 28407</strong></p>
<blockquote><p>Nel quarto motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine alla riduzione del danno morale a L. 90 milioni per la madre ed a L. 15 milioni per il fratello, sul rilievo che entrambi sono sopravvissuti solo pochi anni dalla morte del defunto, e che quindi la misura del dolore dipende dalla durata della vita.</p>
<p>Il motivo è fondato <span id="more-620"></span>e la motivazione richiamata, (ff. 10) appare illogica e giuridicamente errata.<br />
<strong>L&#8217;autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata, giurisprudenza di questa Corte</strong>, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e non personalizzata. (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846; Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057) (V. tra S.U. 11 novembre 2008 n. (Ndr: testo originale non comprensibile) punto 2.10).</p>
<p>Il principio di diritto che il giudice del rinvio deve osservare è il seguente.</p>
<p>Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l&#8217;applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24 aprile 2007 n. 9681).</p>
<p>In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è loro ascrivibile se non come denegata giustizia.</p></blockquote>
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		<title>Morte dopo breve lasso di tempo: il danno morale non può essere liquidato in caso di coma</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[C&#8217;era da aspettarselo. Scrivevano le Sezioni Unite nella sentenza 26972/2008: &#8230; il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/morte-dopo-breve-lasso-di-tempo-il-danno-morale-non-puo-essere-liquidato-in-caso-di-coma/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p>C&#8217;era da aspettarselo. Scrivevano le Sezioni Unite nella <strong>sentenza 26972/2008</strong>:</p>
<blockquote><p>&#8230; il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, <strong>che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine.</strong> Viene così evitato <span id="more-591"></span>il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.</p></blockquote>
<p><strong>Il principio viene ora ripreso da Cass. civ. 28423/2008</strong> che scrive:</p>
<blockquote><p>3.1. Con la citata sentenza n. 26972/08 le sezioni unite di questa corte hanno ritenuto che, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l&#8217;agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico ma come danno morale nella sua ampia accezione. <strong>Ma tanto presuppone che &#8220;sofferenza psichica&#8221; vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all&#8217;evento dannoso),</strong> com&#8217;è reso evidente dal riferimento, nella menzionata sentenza, ad un caso nel quale la vittima era, appunto, &#8220;rimasta lucida durante l&#8217;agonia&#8221; (paragrafo 3.2. della motivazione).<br />
Dalla sentenza impugnata non risulta che questo fosse il caso, nè il ricorrente sostiene che la circostanza era stata invece allegata e provata, come sarebbe stato suo onere (cfr., ancora, la più volte menzionata sentenza delle sezioni unite, sub 4.10), o che ne fosse stato domandato lo specifico accertamento anche a mezzo di consulenza tecnica.<br />
Il motivo di censura non si presta dunque ad essere accolto.</p></blockquote>
<p><strong>Dunque,</strong> in tanto vi può essere danno morale, in quanto il defunto sia rimasto cosciente.</p>
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		<title>Sezioni Unite e danno non patrimoniale: quel principio di offensività che non convince.</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Continua il nostro esame della sentenza delle Sezioni Unite e più la leggiamo più non ci piace. Analizziamo il passo sulla offensività, quale condicio per la risarcibilità del danno non patrimoniale. Scrive la Corte: “3.11. La gravità dell&#8217;offesa costituisce requisito ulteriore per l&#8217;ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/sezioni-unite-e-danno-non-patrimoniale-quel-principio-di-offensivita-che-non-convince/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Continua il nostro esame della sentenza</strong> delle Sezioni Unite e più la leggiamo più non ci piace. Analizziamo il passo sulla offensività, quale <em>condicio</em> per la risarcibilità del danno non patrimoniale. Scrive la Corte:</p>
<blockquote><p>“3.11. La gravità dell&#8217;offesa costituisce requisito ulteriore per l&#8217;ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.<br />
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, <span id="more-485"></span>rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.<br />
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)”.</p></blockquote>
<p><strong>L’offesa, secondo le Sezioni Unite deve essere “grave”</strong>, “cagionando un pregiudizio serio”, in quanto il sistema impone una soglia minima di tolleranza e il pregiudizio non deve essere “futile”.</p>
<p><strong>Appare evidente come tra il futile e il grave ci sia di mezzo</strong> … non il mare ma quasi. Prendiamo la colpa. La colpa può essere lievissima, lieve, grave. Affermare che l’offesa deve essere grave in quanto non possono essere risarciti pregiudizi futili, significa scordarsi tutto il grigio che sta tra il nero ed il bianco. Grave significa grave. Futile è futile. Dire che il pregiudizio non deve essere futile, non significa che deve essere grave, in mezzo c’è il pregiudizio lieve.</p>
<p><strong>In dottrina era già stata affermata la necessità di introdurre</strong> una soglia minima di offensività. Scrive la prof. Navarretta nel suo saggio “<em>Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali” in Responsabilità civile e previdenza, 2004, pp. 1-26.:</em></p>
<blockquote><p>“…ciò che conta rilevare è che il coinvolgimento in concreto di un diritto inviolabile richiede che l&#8217;offesa all&#8217;interesse non sia di minima rilevanza. Non si tratta cioè di accertare in positivo la gravità della lesione, ma di escludere in negativo pretese capricciose legate ad offese minime che urtano solo l&#8217;ipersensibilità individuale, non colpiscono il nucleo inviolabile dell&#8217;interesse e sono inidonee a superare il limite della tollerabilità civile.</p>
<p>L&#8217;intensità in concreto dell&#8217;offesa e la sua oggettiva tollerabilità, del resto, sono criteri che non servono soltanto a giudicare isolatamente se l&#8217;interesse leso sia offeso nel suo contenuto inviolabile, ma consentono altresì di bilanciare gli eventuali interessi in conflitto e permettono di costruire una regola di responsabilità per i danni non patrimoniali rispettosa della libertà personale.</p>
<p>Il principio di tolleranza, infatti, fondamento stesso delle libertà e del pluralismo, esprime, fra i suoi differenti significati giuridici (50), anche l&#8217;idea che esiste &#8220;una specifica quota di [...] veleno verso se stessi che si può [e si deve] incamerare&#8221; senza poter lamentare un danno meritevole di protezione. Garantendo un livello minimo di tolleranza delle esternalità negative, tale principio assicura, in una coesistenza pluralistica degli interessi, che la piena tutela risarcitoria della dimensione personale, esistenziale e finanche emozionale dell&#8217;uomo non determini una costante minaccia per la libertà di agire e per le singole libertà personali.</p>
<p>Solo, dunque, affiancando alla solidarietà verso le vittime il principio di tolleranza è dato fornire una protezione estesa alla dimensione più soggettiva e personale dell&#8217;uomo, senza alterare la coesistenza pacifica di una pluralità di soggetti e di una pluralità di interessi.</p></blockquote>
<p><strong>Anche la Prof. Navarretta, pertanto</strong>, concorda almeno sul fatto che “non futile” non significa “grave” quando scrive:</p>
<blockquote><p>“Non si tratta cioè di accertare in positivo la gravità della lesione, ma di escludere in negativo pretese capricciose legate ad offese minime che urtano solo l&#8217;ipersensibilità individuale, non colpiscono il nucleo inviolabile dell&#8217;interesse e sono inidonee a superare il limite della tollerabilità civile”.</p></blockquote>
<p><strong>Puntualizzato questo</strong>, ritorniamo sul concetto di offensività con tre esempi.</p>
<blockquote><p><strong>1° caso.</strong><br />
Tizio si reca al bar; ordina e consuma una pasta, un cappuccino, una spremuta d’arancia e se ne va senza pagare. Valore 5,80 euro. Il titolare del bar Caio ha azione contrattuale nei suoi confronti?</p>
<p><strong>2° caso.<br />
</strong>Tizio parcheggia la sua fiammante Fiat Punto del 1996 regolarmente entro le righe blu. Un autobus di linea si allarga un po’ troppo e gli frantuma lo specchietto laterale. Valore 47,00 euro. Tizio ha diritto al risarcimento del danno?</p>
<p><strong>3° caso.</strong><br />
Tizio si reca in un ufficio sito in condominio, ma a causa della rottura dell’ascensore rimane bloccato per cinque ore. Si scoprirà che la manutenzione non veniva fatta da cinque anni. Tizio ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, per la limitazione della libertà personale a causa della condotta colposa del condominio?</p></blockquote>
<p><strong>Mentre nel primo e secondo caso è pacifico</strong> che il giudice non debba valutare la gravità del pregiudizio, e pertanto liquidare il danno cagionato, anche se di pochi spiccioli, nel terzo caso, secondo le Sezioni Unite, si deve valutare la gravità dell’offesa.</p>
<p><strong>Viene da chiedersi: perché?</strong></p>
<p><strong>Perché i valori della persona che</strong> (a questo punto in teoria) si collocano all’apice dei valori costituzionali possono essere impunemente lesi qualora la lesione sia lieve, mentre il diritto all’integrità del patrimonio deve essere tutelato anche per 1 euro?</p>
<p><strong>Viene da pensare che quella sensibilità</strong> verso la persona sia più uno slogan e che si faccia ancora fatica ad abbandonare una prospettiva rigidamente patrimonialistica del diritto. Perché di fatto, per quanto la si voglia tirare, la coperta rimane comunque corta, perché il codice civile non è stato pensato per tutelare la persona nei suoi aspetti non patrimoniali. Il codice civile è improntato ad una visione rigidamente patrimonialistica. Il danno non patrimoniale era legato al reato. Punto e basta. Ecco allora i salti mortali per rinvenire “combinati disposti” al fine di risarcire ciò che il codice civile in effetti non intende risarcire.</p>
<p><strong>Diciamo come stanno le cose</strong>: attualmente ci troviamo pressappoco come negli anni ’70-80 in cui si cercava di far passare la nozione di danno alla salute in sé per sé considerata. Nozione che oggi diamo per scontata, ma che allora non lo era per niente. La differenza è che oggi siamo di fronte a danni di tipo esistenziale. Forse tra dieci anni rideremo delle discussioni di oggi, tanto ci apparirà scontato il loro risarcimento. Ma oggi è ancora così.</p>
<p><strong>Ce lo sapremo ridire.</strong></p>
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		<title>La rottura del tacco della sposa: secondo le Sezioni Unite è una questione risibile. Ma lo è davvero?</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Scrive la Corte, nell’ormai nota sentenza a Sezioni Unite sul danno non patrimoniale: “Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l&#8217;errato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/la-rottura-del-tacco-della-sposa-secondo-le-sezioni-unite-e-una-questione-risibile-ma-lo-e-davvero/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Scrive la Corte, nell’ormai nota sentenza a Sezioni Unite</strong> sul danno non patrimoniale:</p>
<blockquote><p>“Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: <strong>la rottura del tacco di una scarpa da sposa</strong>, l&#8217;errato taglio di capelli, l&#8217;attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l&#8217;invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell&#8217;animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall&#8217;individuazione dell&#8217;interesse leso, e quindi del requisito dell&#8217;ingiustizia”.</p></blockquote>
<p><strong>Ma davvero la rottura della scarpa della sposa</strong> costituisce un inadempimento non meritevole di ristoro non patrimoniale?</p>
<p><strong>Immaginiamo la scena.</strong> E’ uno dei giorni più importanti della vita di Tizia. L’organo <span id="more-480"></span>della cattedrale suona la marcia nuziale di Meddelsohn; la gente è rivolta, emozionata, verso la sposa, accompagnata dal padre. I flash dei fotografi sono in azione; le cineprese sono pronte a catturare l’evento e …. bada bum la sposa rotola per terra alla Paperissima, a causa di un tacco mal inchiodato. Si rialza, arriva zoppicante all’altare dove il marito, tra mezze risate e lo spavento l’attende per il fatidico sì.<br />
<strong><br />
Tutta la cerimonia è evidentemente compromessa</strong>. Ma non è finita. Dovrà pur uscire dalla Chiesa! Che fare? Probabilmente toglierà le scarpe, a meno che qualcuno, nel frattempo, non sia tornato di corsa a casa (così perdendo la cerimonia) a prenderne un paio sostitutive. Ovviamente, il fotografo dovrà stare molto attento a non fotografarle, visto che difficilmente si intoneranno al vestito.</p>
<p><strong>Per la Cassazione le strade sono tre</strong>, cioè quelle ordinarie: risoluzione del contratto di compravendita delle scarpe, riduzione del prezzo, ovvero risarcimento del danno emergente pari al costo da sostenere presso il calzolaio. Cifra stimata: da 20 a X euro a seconda del tipo di scarpa. Nessun altro danno.</p>
<p><strong>Davvero è una questione bagatellare?</strong> Davvero tutto ciò che può pretendere una sposa è l’aggiustamento del misero tacco? Per piacere! Riportiamo il diritto alla realtà. E la realtà dice che in questi casi non si può non riconoscere un diritto ulteriore oltre quello derivante dal contratto di compravendita delle scarpe. Vi è evidentemente un interesse non patrimoniale, che è tra l’altro espressamente riconosciuto dall’art. 1174 c.c., la cui lesione deve trovare riconoscimento.</p>
<p><strong>La coscienza collettiva ritiene che il giorno del matrimonio</strong> (insieme a quello dell&#8217;udienza presidenziale di separazione&#8230;&#8230;si perdoni l&#8217;amara <em>boutade</em>) sia il giorno più importante nella vita di una persona. Il ricordo della figuraccia e la correlativa sofferenza si perpetua sino all’ultimo giorno di vita nella mente degli sposi, come in quello degli invitati più stretti e la prova cinematografica ne renderà perpetua la testimonianza.</p>
<p><strong>L’inadimpimento del venditore (che potrà rivalersi sul fornitore)</strong> ha prodotto un danno che va oltre il valore patrimoniale della cosa. Si potrà discutere di prevedibilità ex art. 1225 c.c.; si può assumere che c’è un vuoto di tutela, ma di certo non si può parlare di questione risibile.</p>
<p><strong>Non sono il solo a pensarla così</strong>, anzi sono in buona compagnia. Vi riporto, a questo proposito, un estratto dell’articolo scritto da Domenico Chindemi (Chindemi, <em>Il danno esistenziale &#8221; esiste&#8221;</em>, in Resp.civ.prev., 2005, II, 1455), magistrato della Corte d’Appello di Milano, tra i massimi esperti in Italia di responsabilità civile:</p>
<blockquote><p><strong>“Se, per motivazione di ordine sistematico</strong>, le cd lesioni bagatellari sono ostative al risarcimento del danno non patrimoniale in caso di responsabilità extracontrattuale, non ravvisandosi alcuna lesione di diritti di rango costituzionale, nessuna limitazione risarcitoria sussiste in caso di inadempimento contrattuale.</p>
<p><strong>Mentre nel campo penale soccor</strong>re, ai limitati fini della punibilità, il criterio del disvalore sociale e della sostanziale inesistenza di un danno economico giuridicamente apprezzabile che ,ad esempio, impedisce di comminare la pena a chi rubi un acino d’uva, nessuna limitazione è legislativamente prevista in tema di inadempimento contrattuale.</p>
<p><strong>Pur condividendosi il “totale dissenso rispetto</strong> a questa smania di vedere lesioni di diritti fondamentali e, quindi, danni non patrimoniali, in ogni e qualsivoglia situazione spiacevole della vita”, nei casi in cui, in base alle considerazioni già espresse, è individuabile un danno risarcibile, il giudice, ove adito dal danneggiato, non può respingere la domanda fondando la stessa sulla rilevanza minima del danno.</p>
<p><strong>Non è, peraltro, conforme a giustizia non sanzionare</strong> determinati comportamenti, pregni di disvalore sociale quali, ad esempio, il vigile della strada che commini multe “a piacere” ; gli errori della commissione esaminatrice di un concorso che escluda ingiustamente un candidato, costringendolo a estenuanti ricorsi giurisdizionali; la compagnia aerea, che non si preoccupa di tenere sgombre le piste dalla neve, costringendo i viaggiatori ad estenuanti attese di ore o il comportamento del coniuge che, intrattenendo una relazione extraconiugale, umilii la moglie con comportamenti vessatori.</p>
<p><strong>In mancanza di un&#8217;espressa previsione legislativa</strong> l’interprete non può rovesciare i canoni ermeneutici ed i principi generali in tema di inadempimento che contemplano che il danno debba essere posto a carico del soggetto inadempiente e non riversato, quale che sia la sua entità, sul danneggiato.</p>
<p><strong>Il danneggiato da un inadempimento contrattuale</strong>, bagatellare o meno, potrà sempre richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale contrattuale, indipendentemente dalla sua entità, potendosi anche riconoscere un danno, patrimoniale o non patrimoniale, anche inferiore ad un euro come nel caso del barista che agisca in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale contrattuale nel caso in cui il cliente non paghi un caffè.</p>
<p><strong>Nessun giudice, ove adito</strong>, potrebbe respingere tale domanda perché trattasi di danno bagatellare, non essendo prevista dal nostro ordinamento civilistico, quale limite alla ammissibilità della domanda, tale valutazione.</p>
<p><strong>Medesimo discorso va fatto per il danno non patrimoniale contrattuale</strong> che, ove riconosciuto, non potrà non essere liquidato per la modestia della sua entità.</p>
<p><strong>Certamente fungerà da filtro dissuasivo</strong> l’eventuale antieconomicità di un&#8217;azione recuperatoria, che indurrà il danneggiato a non promuovere giudizi risarcitori se il danno non raggiunge una soglia minima ma, in termini generali ed astratti, qualunque danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, ove provato dovrà essere risarcito”.</p></blockquote>
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		<title>Sezioni Unite e danno non patrimoniale: addio alla liquidazione congiunta del danno morale.</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Povero danno morale. Di lui, oggi, rimane ben poco, essendo stato fagocitato dal danno biologico e svilito, negli altri casi, a elemento per la quantificazione dell’intero danno non patrimoniale. Vediamo perché. In caso di uccisione del prossimo congiunto si era giunti, dopo tanto penare, ad un orientamento solido in Cassazione. Al prossimo congiunto spettava a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/dottrina/sezioni-unite-e-danno-non-patrimoniale-addio-alla-liquidazione-congiunta-del-danno-morale/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Povero danno morale</strong>. Di lui, oggi, rimane ben poco, essendo stato fagocitato dal danno biologico e svilito, negli altri casi, a elemento per la quantificazione dell’intero danno non patrimoniale.</p>
<p>Vediamo perché.</p>
<p><strong>In caso di uccisione del prossimo congiunto</strong> si era giunti, dopo tanto penare, <span id="more-474"></span>ad un orientamento solido in Cassazione. Al prossimo congiunto spettava a titolo di danno non patrimoniale:</p>
<blockquote><p>- il danno morale;<br />
- il danno da perdita del rapporto parentale;<br />
- (ed eventualmente) il danno biologico, nel caso in cui alla perdita del rapporto conseguiva anche una lesione dell’integrità psicofisica.</p></blockquote>
<p><strong>Avevamo letto in particolare</strong> in Cassazione Civile n. 22884/2007:</p>
<ul>
<li>che l&#8217;interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, era ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e si concretizzava nell&#8217;interesse all&#8217;intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell&#8217;ambito della famiglia e all&#8217;inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell&#8217;ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia;</li>
<li>che esso si collocava nell&#8217;area del danno non patrimoniale di cui all&#8217;art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione;</li>
<li>che esso si distingueva sia dall&#8217;interesse al &#8220;bene salute&#8221;, (protetto dall&#8217;art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall&#8217;interesse, all&#8217;integrità morale (protetto dall&#8217;art. 2 Cost,. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass. 19/08/2003, n. 12124; Cass. n. 8828/2003).</li>
</ul>
<p><strong>Nella fattispecie decisa dalla Corte</strong>, il giudice di appello aveva liquidato agli attori, rispettivamente in L. 150 milioni per il coniuge e L. 50 milioni per il figlio, il danno &#8220;essenzialmente morale e consistente nel dolore per la scomparsa nella loro vita di una presenza familiare importante&#8221;.</p>
<p><strong>La sentenza era stata pertanto cassata</strong>, in quanto nella predetta motivazione non era indicato se il giudice, nella liquidazione dell&#8217;unitario danno non patrimoniale, avesse tenuto conto solo delle sofferenze morali degli attori, danneggiati dalla morte del congiunto, o anche (in tutto o in parte) dei profili di danno non patrimoniale derivanti dalla perdita del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale si era in precedenza instaurata.</p>
<p><strong>Oggi, se la sentenza delle Sezioni Unite farà giurisprudenza</strong> (ma ciò, a mio avviso, non è così scontato) le cose cambieranno. Leggiamo infatti che “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l&#8217;esistenza del soggetto che l&#8217;ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.</p>
<p><strong>Ma in pratica cosa cambia?</strong></p>
<p><strong>Prima, il giudice avrebbe dovuto liquidare</strong> il danno non patrimoniale tenendo in considerazione sia il danno morale, sia il danno da perdita del rapporto parentale. Non era necessario distinguere in motivazione o in dispositivo gli importi, ma era comunque essenziale dimostrare di avere tenuto conto di entrambi i danni.</p>
<p><strong>Oggi, liquidare 100 a titolo di danno morale</strong> e danno da perdita del rapporto parentale, o, peggio, 20 a titolo dell’uno e 80 a titolo dell’altro determina una duplicazione di risarcimenti.</p>
<p><strong>Quindi</strong>?</p>
<p><strong>Quindi, se la Corte sarà coerente con il principio affermato</strong>, tutte le sentenze che oggi attendono una decisione in Cassazione e che hanno riconosciuto tanto il danno morale, quanto il danno da perdita del rapporto parentale verranno cassate.</p>
<p><strong>Rimane un piccolo spazio in caso di morte</strong> avvenuta a breve distanza dalla lesione: in tali casi, affermano le Sezioni Unite, il giudice potrà “riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”. Viene da chiedersi: come si fa ad accertare che la vittima è rimasta “in consapevole attesa della fine”? Dunque il danno morale di chi fino alla fine ha sperato nella salvezza non va risarcito?</p>
<p><strong>Quell’inciso “lucida consapevole attesa della fine”</strong> è davvero fuori luogo, inutile, fuorviante. E già mi immagino le battaglie in tribunale: “signor giudice, gli eredi di Tizio non hanno diritto al risarcimento del danno morale, perché il de cujus ha perso subito i sensi prima di morire e dunque non è stato in consapevole attesa della fine!”.</p>
<p><strong>Che tristezza.</strong></p>
<p><strong>Stessa sorte subiranno le sentenze (cioè tutte) </strong>che hanno riconosciuto il danno morale separatamente dal danno biologico. Affermano le Sezioni Unite che ove siano dedotte degenerazioni patologiche della sofferenza “si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”. Pertanto “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.</p>
<p><strong>Insomma, il danno biologico si è fagocitato il danno morale</strong>. Ne valeva davvero la pena?</p>
<p>Di certo, qualcuno sta brindando.</p>
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