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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Diritto di famiglia</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Dormire nella stessa camera d&#8217;albergo con una collega di lavoro, anche senza la dimostrazione che esista una relazione sentimentale, può integrare la violazione dei doveri coniugali?</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[addebito]]></category>
		<category><![CDATA[infedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[separazione dei coniugi]]></category>

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		<description><![CDATA[Giudizio di separazione personale. La moglie chiede l&#8217;addebito ai danni del marito, al quale contesta di avere intrattenuto una relazione d&#8217;amicizia con una collega di lavoro, così intima che in una circostanza avevano dormito nella stessa camera d&#8217;albergo. Il Tribunale addebita la separazione al marito. La sentenza viene confermata in appello. Ricorre in Cassazione il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/dormire-nella-stessa-camera-dalbergo-con-una-collega-di-lavoro-anche-senza-la-dimostrazione-che-esista-una-relazione-sentimentale-puo-integrare-la-violazione-dei-doveri-coniugali/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Giudizio di separazione personale. </strong>La moglie chiede l&#8217;addebito ai danni del marito, al quale contesta di avere intrattenuto una relazione d&#8217;amicizia con una collega di lavoro, così intima che <span id="more-1334"></span>in una circostanza avevano dormito nella stessa camera d&#8217;albergo.</p>
<p><strong>Il Tribunale addebita la separazione al marito</strong>. La sentenza viene confermata in appello. Ricorre in Cassazione il marito ma la corte rigetta il ricorso osservando:</p>
<ul>
<li><strong>la pronuncia dell&#8217;addebito ai sensi dell&#8217;art. 151 c.c., comma 2,</strong> richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell&#8217;art. 143 cod. civ., e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa;</li>
<li><strong>fra questi è indicato l&#8217;obbligo della fedeltà</strong>, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio.</li>
<li><strong>la nozione di fedeltà coniugale, secondo la Corte,</strong> va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda.</li>
<li><strong>il giudice non può fondare la pronuncia di addebito</strong> sulla mera inosservanza dei doveri di cui all&#8217;art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l&#8217;effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.</li>
<li><strong>il collegio ribadisce che a tale regola non si sottrae l&#8217;infedeltà di un coniuge</strong>, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell&#8217;addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull&#8217;unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonchè 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).</li>
<li><strong>a questi principi si erano tenuti i giudici di merito secondo cui il marito</strong> era venuto meno all&#8217;obbligo della fedeltà per aver instaurato una relazione sentimentale con la collega di lavoro che egli frequentava assiduamente portandola con sè nei viaggi di lavoro, durante i quali in un&#8217;occasione avevano pernottato nella medesima stanza di albergo; e ne ha confermato la conclusione che proprio tale relazione extraconiugale del marito aveva inciso in modo decisivo sulla crisi dell&#8217;unità familiare.</li>
<li><strong>nel caso concreto nessuna risultanza istruttoria consentiva di ipotizzare</strong> la preesistenza di una crisi tra i coniugi, peraltro neppure prospettata dal marito, il quale si era limitato ad indicare tutta una serie di asserite ritorsioni della moglie alla sua condotta infedele e alla stessa successive; che dunque, pur se dimostrate, valevano semmai a confermare che l&#8217;unica causa della frattura del rapporto coniugale era proprio la relazione extraconiugale intrapresa dallo stesso.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 16 marzo 2004 pronunciò la separazione personale dei coniugi M.G. e B. G. con addebito al marito che condannò a corrispondere alla B. l&#8217;assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall&#8217;ISTAT. L&#8217;impugnazione del M. è stata respinta dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 16 novembre 2004, la quale ha osservato:<br />
a) che pur se non fosse stato dimostrato il rapporto sentimentale tra l&#8217;appellante ed una collega di lavoro, il comportamento esterno di lui era stato tale da aver offeso la dignità e l&#8217;onore della moglie:<br />
come era accaduto allorquando egli aveva pernottato in un albergo Insieme a costei, perciò incorrendo in una grave violazione dei doveri coniugali; b) che spettava pertanto al marito dimostrare che l&#8217;affectio maritalis era comunque già venuta meno tra i coniugi;<br />
laddove egli si era limitato a prospettare una serie di ritorsioni della moglie del tutto irrilevanti per giustificare la condotta infedele di lui; c) che correttamente il Tribunale aveva posto a carico del M. un assegno di mantenimento; attesa la sproporzione fra i redditi percepiti dai coniugi;e non avendo la B. l&#8217;obbligo di alienare la propria quota di proprietà della casa coniugale onde mantenere il pregresso tenore di vita.<br />
Mentre per quel che riguardava la parte di eredità ricevuta dal padre di costei, il M. non aveva fornito alcuna prova circa la sua reale consistenza.<br />
Per la cassazione della sentenza quest&#8217;ultimo ha proposto ricorso per 4 motivi;cui resiste la B. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare inammissibile il controricorso perchè notificato al ricorrente il 26 aprile 2005, dopo la scadenza del termine di 20 giorni concesso dall&#8217;art. 370 cod. proc. civ.; decorrente dal termine stabilito per il deposito del ricorso;che nel caso si è verificata in data 16 febbraio 2005.<br />
Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 151 e 2697 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rapporto intercorso tra lui e la collega comportasse una grave violazione degli obblighi matrimoniali e giustificasse il venir meno dell&#8217;affectio maritalis, senza considerare: a) che doveva in ogni caso accertarsi la reiterazione e la gravità del comportamento trasgressivo, soltanto apoditticamente affermato dalla Corte di appello, che aveva fondato la decisione soltanto sulla sua permanenza nel corso di una notte nella medesima camera di albergo occupata dalla collega; b) che occorreva altresì valutare in modo globale il comportamento di entrambi i coniugi;laddove la sentenza impugnata si era limitata semplicemente a qualificare come ritorsione i comportamenti tenuti dalla moglie e non aveva considerato quelli di lui rivolti a superare le tensioni creatasi nella coppia ed a ripristinare l&#8217;armonia familiare; c) che doveva in ogni caso dimostrarsi l&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti a lui addebitati e l&#8217;intollerabilità della prosecuzione della convivenza.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Questa Corte, in riferimento ai presupposti della pronuncia dell&#8217;addebito ai sensi dell&#8217;art. 151 c.c., comma 2, ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell&#8217;art. 143 cod. civ., e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa:fra i quali è indicato l&#8217;obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio.<br />
In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda.<br />
Ha tuttavia avvertito la giurisprudenza che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all&#8217;art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l&#8217;effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l&#8217;infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell&#8217;addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull&#8217;unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonchè 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).<br />
Da qui il dovere posto ripetutamente dalla giurisprudenza a carico del giudice del merito di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l&#8217;infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell&#8217;addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull&#8217;unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.<br />
A questi principi si è attenuta la Corte di appello, la quale ha dichiarato di condividere la valutazione dei primi giudici secondo cui il M. era venuto meno all&#8217;obbligo della fedeltà per aver instaurato una relazione sentimentale con la collega di lavoro D.E. che egli frequentava assiduamente portandola con sè nei viaggi di lavoro, durante i quali in un&#8217;occasione ricordata dalla stessa D. avevano pernottato nella medesima stanza di albergo; e ne ha confermato la conclusione che proprio tale relazione extraconiugale del marito aveva inciso in modo decisivo sulla crisi dell&#8217;unità familiare.<br />
Ha aggiunto, con riguardo a quest&#8217;ultimo profilo che nel caso concreto nessuna risultanza istruttoria consentiva di ipotizzare la preesistenza di una crisi tra i coniugi, peraltro neppure prospettata dal M., il quale si era limitato ad indicare tutta una serie di asserite ritorsioni della moglie alla sua condotta infedele e alla stessa successive;che dunque, pur se dimostrate, valevano semmai a confermare che l&#8217;unica causa della frattura del rapporto coniugale era proprio la relazione extraconiugale intrapresa dal M..<br />
Infine ha risposto anche al motivo di appello con cui quest&#8217;ultimo assumeva che il rapporto con la collega era soltanto di amicizia trasformata dalla immaginazione e dalla gelosia della moglie:<br />
osservando che una tale prospettazione, pur se dimostrata, non gli arrecava alcun giovamento sia perchè confermava la sussistenza della relazione stabile con la D., sia perchè si traduceva in una violazione del dovere di lealtà ed ancora una volta in quello di fedeltà. Ed in tal modo correttamente applicando il principio ripetutamen-te enunciato dalla giurisprudenza di legittimità che la relazione di un coniugo con estranei rende addebita-bile la separazione ai sensi dell&#8217;art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell&#8217;ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà; e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comportando comunque offesa alla dignità e all&#8217;onore dell&#8217;altro coniugo (Cass. 6834/1998; 3511/1994).<br />
Per cui nelle considerazioni suddette che rendono chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione, non è riscontrabile, neppure, la mancanza od insufficienza di motivazione lamentata dal ricorrente;<br />
mentre le diverse valutazioni in fatto prospettate con la doglianza non possono trovare ingrosso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del merito dei fatti e delle risultanze probatorie non sono censurabili, ove il convincimento dello stesso giudice sia &#8211; come nel caso di specie &#8211; sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.<br />
Con il secondo motivo del ricorso, il M., deducendo violazione dell&#8217;art. 156 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte territoriale nella determinazione dell&#8217;assegno non abbia tenuto conto della sua situazione debitoria, che invece andava comunque considerata a prescindere dalla prova che essa fosse stata per ragioni familiari.<br />
Con il terzo motivo, deducendo violazione dell&#8217;art. 151 cod. civ. si duole che la sentenza non abbia considerato neppure i cespiti immobiliari appartenenti alla moglie, fra i quali la comproprietà della casa coniugale, erroneamente interpretando i principi enunciati dalla decisione 5492/2001 di questa Corte; e disattendendo l&#8217;obbligo di valutarne con specifica motivazione l&#8217;idoneità a procurare utilità: altrimenti ponendosi a carico dell&#8217;obbligato a corrispondere l&#8217;assegno l&#8217;eventuale inutilizzazione dei medesimi da parte del beneficiario.<br />
Con il quarto motivo, deducendo violazione della L. n. 878 del 1990, art. 5, si duole che la Corte di appello abbia posto a suo carico l&#8217;onere di dimostrare consistenza e redditività dei cespiti ereditati dalla moglie;sulla quale, invece gravava ogni documentazione inerente al suo patrimonio familiare.<br />
Anche queste censure sono infondate.<br />
L&#8217;art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall&#8217;altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui egli non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economi che, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualità che giustifichi l&#8217;assegno con funzione riequilibratrice.<br />
Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l&#8217;assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il sudetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniugo richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per avere diritto all&#8217;assegno (Cass. 4 aprile 1998, n. 3490; 14 agosto 1997, n. 7630; 27 giugno 1997, n. 5762; 27 febbraio 1995, n. 2223).<br />
Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonchè delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorchè improduttivi di reddito.<br />
Proprio a tali principi si è attenuta la Corte di appello la quale ha preso in esame non soltanto i redditi di lavoro di ciascuno dei coniugi, ma anche il loro patrimonio immobiliare, pervenendo alla conclusione non contestata dal M. che sussisteva un notevole squilibrio tra le due posizioni economiche posto che i redditi di quest&#8217;ultimo erano almeno tre volte superiori a quelli della moglie;<br />
per cui a nulla rileva che la B. fosse comproprietaria (con il marito) della casa coniugale perchè tale circostanza, costituendo un&#8217;utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell&#8217;immobile a titolo di locazione, è stata apprezzata dai giudici di merito proprio per determinare l&#8217;entità dello squilibrio sussistente tra le loro rispettive posizioni economiche, nonchè di conseguenza la misura dell&#8217;assegno posto a carico del ricorrente. E perchè d&#8217;altra parte anche il patrimonio immobiliare della richiedente e gli eventuali suoi redditi patrimoniali non erano in grado di assicurarle il raggiungimento di detto equilibrio e, quindi, il mantenimento del pregresso tenore di vita, per cui del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme, potesse conseguirsi attesa la più elevata posizione economica del coniugo obbligato, solo attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, anche perchè consentiva alla B. di conservare il pregresso tenore di vita senza intaccare il suo patrimonio immobiliare (Cass. 5492/2001).<br />
Eguali considerazioni valgono in ordine: a) ai debiti asseritamente contratti dal M. e nuovamente menzionati in modo del tutto generico in questa sede di legittimità, ritenuti dalla sentenza impugnata inidonei a modificare l&#8217;accertata sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, a prescindere dal fatto (perciò non considerato determinante, nè decisivo) che non vi era neppure la prova che essi fossero stati contratti per provvedere ai bisogni della famiglia; b) alla quota della casa paterna ereditata dalla B.; in relazione alla quale costei, pur onerata della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non era tenuta a dante dimostrazione specifica e diretta, ed aveva assolto all&#8217;onere su di lei gravante, dimostrando che essa versava in una situazione patrimoniale inidonea a consentirle il precedente tenore di vita.<br />
Sicchè spettava all&#8217;altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi idonei ad evidenziare l&#8217;infondatezza della domanda; e su di lui gravava l&#8217;onere di fornire la prova che in realtà la moglie possedeva cespiti immobiliari di tale entità e redditività da escludere il diritto all&#8217;assegno. Laddove la sentenza impugnata ha correttamente osservato che tale prova non poteva ritenersi raggiunta non avendo il M. neppure indicato la tipologia di immobile ereditata dalla moglie e trattandosi di acquisto di quota ereditaria, neppure se lo stesso fosse da lei direttamente utilizzabile ed in quale misura: perciò escludendone l&#8217;idoneità a compensare lo squilibrio patrimoniale esistente tra le parti (Cass. 17136/2004; 7061/1986; 5970/1981).<br />
In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della B. in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre IVA Cd accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.<br />
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2008</p>
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		<title>I minori possono essere sentiti come testimoni nel giudizio di separazione, su questioni relative all&#8217;affidamento?</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/i-minori-possono-essere-sentiti-come-testimoni-nel-giudizio-di-separazione-su-questioni-relative-allaffidamento/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonianza]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza dei minori]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo il Tribunale di Modena la risposta è negativa, essendo stato introdotto l&#8217;istituto dell&#8217;ascolto, dall&#8217;art. 155 sexies c.c., che rende inconciliabile la prova testimoniale. Art. 155 sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore. [I]. Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/i-minori-possono-essere-sentiti-come-testimoni-nel-giudizio-di-separazione-su-questioni-relative-allaffidamento/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Secondo il Tribunale di Modena la risposta è negativa,</strong> essendo stato introdotto l&#8217;istituto dell&#8217;ascolto, dall&#8217;art. 155 sexies c.c., che rende inconciliabile la prova testimoniale.</p>
<blockquote><p><em><strong>Art. 155 sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore.</strong><br />
[I]. Prima dell&#8217;emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d&#8217;ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l&#8217;audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.<br />
[II]. Qualora ne ravvisi l&#8217;opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell&#8217;interesse morale e materiale dei figli.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale  Modena, 04 dicembre 2008, ordinanza</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<ul>
<li>A scioglimento della riserva d&#8217;udienza del 2/12/08, sulle prove dedotte dalle parti;</li>
<li>rilevato che le produzioni documentali <span id="more-1219"></span>sono ammissibili;</li>
<li>rilevato che non è necessaria la richiesta esibizione della documentazione, attesa la necessaria esibizione della dichiarazione dei redditi;</li>
<li>osservato, sui capitoli di prova per testi, quanto segue. A seguito dell&#8217;intervento del legislatore del 2006, è stata affermata la necessità di partecipazione della prole minorenne alla procedura, ed è stata prevista una forma tipica di partecipazione, individuata nell&#8217;ascolto, che è una forma di audizione, diversa dalla testimonianza, e che è volta alla realizzazione concreta dell&#8217;interesse del minore, elemento che è indiscutibilmente, ancor più che in precedenza, al centro dell&#8217;attenzione dell&#8217;intervento giudiziario, e diviene principio ispiratore e regolatore di tutte le decisioni inerenti la prole, nonché cardine dell&#8217;intera disciplina dell&#8217;affidamento scaturente dalla novella.</li>
<li>L&#8217;obbligo di ascolto del dodicenne e la valutazione della capacità di discernimento ai fini dell&#8217;ascolto del soggetto anche di età inferiore si coordinano strettamente, poi, con il potere del giudice di assumere su istanza di parte ovvero d&#8217;ufficio mezzi di prova, ai fini della valutazione dell&#8217;effettivo interesse del minore, previsto dal medesimo primo comma dell&#8217;art. 155-sexies c.c..</li>
<li>Tale posizione del minore nelle procedure di separazione è inconciliabile con la posizione processuale di testimone che, precedentemente alla riforma, il figlio minore poteva assumere nelle procedure di separazione e divorzio. Nonostante, infatti, tecnicamente non sia ipotizzabile un interesse del minore a partecipare al giudizio in corso tra i genitori, che non prevede la partecipazione di terzi come parti, la partecipazione del minore ultradodicenne al procedimento è già prevista dalla legge con la descritta procedura, che è finalizzata, tra l&#8217;altro, all&#8217;individuazione degli elementi &#8211; quelli attinenti all&#8217;interesse del minore, a sua volta strutturato in ragione del primario diritto ad avere un rapporto con entrambi i genitori &#8211; che sono sovente contrastanti e incompatibili con la finalità del mezzo di prova richiesto dal genitore, laddove finalizzato a dimostrare i presupposti per un affidamento monogenitoriale. Pertanto è da ritenere inammissibile la prova testimoniale da parte della prole minorenne quando è dedotta su questioni inerenti l&#8217;affidamento della prole stessa.</li>
<li>Rilevata l&#8217;ammissibilità dei capitoli di prova per testi non rivolti al minore;<br />
ritenuto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione non definitiva sulla separazione, con assegnazione dei termini per deposito di conclusionali e repliche.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong>P.T.M.</strong></p>
<p>Visti gli art. 155, 155 sexies c.c., 184, 210, 246 C.p.c.;<br />
ammette le produzioni documentali;<br />
ammette le prove testimoniali dedotte dalle parti con esclusione del teste omissis;<br />
rigetta l&#8217;istanza di esibizione;<br />
fissa, per l&#8217;assunzione della prova, l&#8217;udienza avanti a sé del …., ore 9.30, alla quale rinvia.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Affidamento dei figli nella separazione: l&#8217;allontamento dalla casa familiare, per andare a vivere in un&#8217;altra città, giustifica il collocamento presso il padre</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/affidamento-dei-figli-nella-separazione-lallontamento-dalla-casa-familiare-per-andare-a-vivere-in-unaltra-citta-giustifica-il-collocamento-presso-il-padre/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[Tizia si trasferisce per motivi di lavoro in una città lontana rispetto alla casa familiare e chiede la separazione dal marito, con affidamento della figlia. Il marito si oppone alla richiesta di collocamento presso la madre. Il G.D. dal Presidente del Tribunale, molto saggiamente, dispone che i servizi sociali relazionino sulle condizioni di vita della minore. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/affidamento-dei-figli-nella-separazione-lallontamento-dalla-casa-familiare-per-andare-a-vivere-in-unaltra-citta-giustifica-il-collocamento-presso-il-padre/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Tizia si trasferisce per motivi di lavoro in una città lontana</strong> rispetto alla casa familiare e chiede la separazione dal marito, con affidamento della figlia. Il marito si oppone alla richiesta di collocamento presso la madre.</p>
<p><strong>Il G.D. dal Presidente del Tribunale,</strong> molto saggiamente, dispone che i servizi sociali relazionino sulle condizioni di vita della minore. Questi evidenziano che la piccola è ben inserita,</p>
<p><a href="http://www.lexform.it/resp_civ_avv"><img src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2008/05/banner.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span id="more-849"></span>va regolarmente a scuola, è impegnata in attività sportive, frequenta i nonni paterni ed ha le sue amicizie.</p>
<p><strong>Per tali motivi, ritenendo il padre idoneo a prendersi cura della figlia</strong> e giudicando invece pregiudizievole per la stessa abbandonare la casa familiare, l&#8217;affida ad entrambi con residenza presso il padre.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Salerno, 09 giugno 2008, sez. I</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IL (GIUDICE DELEGATO DAL) PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SALERNO</strong></p>
<p>visto il ricorso presentato il 24 aprile 2007 da A. P. per ottenere<br />
la separazione nei confronti del coniuge N. C.;<br />
sentiti i coniugi all&#8217;udienza innanzi a sé dell&#8217;8 gennaio 2008 e<br />
del 20 maggio 2008;<br />
sciogliendo la riserva di pronuncia in ordine ai provvedimenti<br />
temporanei ed urgenti, all&#8217;esito del termine del 5 giugno 2008<br />
assegnato per lo scambio di memorie;<br />
considerato come la A. P. abbia ormai stabilito la propria residenza<br />
a Iesolo (VE), mentre il N. C. risidede tuttora nella casa familiare<br />
di Pontecagnano Faiano (Salerno) con la figlia E. di sette anni;<br />
evidenziato come:</p>
<p>1a) a norma dell&#8217;art. 155 c.c., anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; .<br />
2a) per realizzare tale finalità, il giudice della separazione debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all&#8217;interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, e poi determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, nonché prendendo atto, se non contrari all&#8217;interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;<br />
3a) sono state acquisite relazioni dei servizi sociali dei Comuni di residenza dei coniugi, e risultano quindi documentate le condizioni di vita di E. in Pontecagnano Faiano, dove la piccola segue la scuola elementare, è impegnata in attività sportive, frequenta i nonni paterni ed ha le sue amicizie;<br />
4a) ferma allora la opzione per l&#8217;affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, appare conforme con l&#8217;interesse della stessa fissarne la residenza abituale presso il domicilio del padre, rivelandosi tale soluzione in concreto più idonea a ridurre gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi familiare, atteso che fissare la residenza di E. presso la madre, allontanatasi dalla casa familiare per motivi di lavoro e ormai stabilitasi presso i suoi genitori in Iesolo (VE), risulterebbe più rischioso per lo sviluppo della minore, comportando per la stessa una variazione del suo regime di vita con l&#8217;inserimento in una nuova situazione ambientale. Invero, alla luce degli indicati criteri normativi in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione deve attenersi al criterio fondamentale &#8211; posto nell&#8217;art. 155 cod. civ. &#8211; dell&#8217;esclusivo interesse morale e materiale della prole e deve avere cura di adottare soluzioni che siano le più idonee a ridurre al massimo, entro i limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante, i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche. Il principio fondante della tutela dell&#8217;interesse del minore comporta, infatti, che &#8220;la posizione del genitore in relazione all&#8217;affidamento si configura non come un diritto, ma come un munus&#8221; e il giudice della separazione &#8220;non è chiamato ad attribuire all&#8217;uno o all&#8217;altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare&#8221; (Cass., n. 5714 del 2002). In tal senso, la residenza stabile di E. in Pontecagnano Faiano appare maggiormente idonea a garantire la formazione della corretta personalità della minore ed il suo armonico sviluppo psicofisico, tenendo conto della situazione ambientale e familiare nella quale si trova, ferma restando l&#8217;esigenza, imprescindibile per il suo corretto sviluppo, di evitare di compromettere o rendere troppo difficile ed impraticabile il rapporto della bambina con la madre, la quale deve rimanere un punto di riferimento nella sua crescita. Questa determinazione preserva l&#8217;opportunità di garantire alla bambina la continuità abitativa, apparendo peraltro che il contatto della minore con la madre, indispensabile per il suo ordinato ed armonico sviluppo in riferimento ad entrambe le figure dei genitori, possa essere assicurato pure alla luce della bassa conflittualità esistente tra i genitori, che pertanto rassicura dal rischio di rendere la minore uno strumento attraverso il quale la crisi coniugale possa alimentarsi;<br />
ricordato poi come:<br />
1b) salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.<br />
2b) ai fini della determinazione della misura e delle modalità di contribuzione al mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ex art. 155 quinquies c.c. le risorse economiche di entrambi vadano determinate con riferimento al loro complesso patrimoniale, costituito, oltre che dai redditi di lavoro o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, o il prezzo ricavabile dall&#8217;alienazione di tali beni che, opportunamente reinvestito, potrebbe produrre nuovi profitti suscettibili di valutazione, risultando peraltro allo stato del tutto insufficienti le emergenze istruttorie al riguardo;<br />
3b) l&#8217;assegnazione, ed il conseguente uso, della casa familiare ad alcuno dei coniugi, ex art. 155 quater c.c., costituisca, considerato anche il titolo di proprietà, utilità valutabile ai fini della regolazione dei rapporti economici fra i genitori, in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell&#8217;immobile a titolo di locazione, dovendosi quindi di ciò tener conto per accertare la consistenza patrimoniale di ciascun coniuge ai fini della determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento;<br />
ciò premesso, il Presidente<br />
autorizza i coniugi a vivere separatamente con l&#8217;obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;<br />
affida la figlia minore E. ad entrambi i genitori, a norma dell&#8217;art. 155, co. 2°, c.c., fissandone la residenza abituale presso il domicilio del padre in Pontecagnano Faiano (SA), permanendo la minore con la madre in Iesolo (VE) per giorni 45 durante le vacanze scolastiche estive, per giorni 7 durante la vacanze scolastiche natalizie, per giorni 5 ad anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali; salvi diversi accordi intervenuti fra i genitori &#8211; con riguardo agli stessi o ad altri periodi dell&#8217;anno &#8211; se non contrari all&#8217;interesse della minore; curando il padre sempre l&#8217;accompagnamento ed il prelievo della minore presso il domicilio della madre;<br />
determina in euro 200,00 (da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT) l&#8217;assegno mensile che A. P. (ad eccezione di una mensilità durante le vacanze estive, in corrispondenza del periodo di prolungata permanenza della minore presso la madre) corrisponderà a N. C., con il quale risiederà la bambina, per sopperire alle esigenze di mantenimento, cura, istruzione ed educazione della stessa, nel domicilio di lui a mezzo vaglia postale entro i primi cinque giorni di ciascun mese, e ciò a far tempo dalla domanda;<br />
assegna a N. C., nell&#8217;interesse della figlia, la casa familiare sita in Pontecagnano Faiano, via Veneto, 14.<br />
Fissa l&#8217;udienza di comparizione davanti al Giudice Istruttore, che si nomina nella persona del dott. A. V., per il giorno 19 dicembre 2008, mandando alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero.<br />
Assegna altresì, ai sensi dell&#8217;art. 709, terzo comma, c.p.c., termine alla ricorrente fino al 31 ottobre 2008 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all&#8217;art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c.p.c., , nonché al convenuto termine sino a dieci giorni prima della predetta udienza di comparizione per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio, con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all&#8217;art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.<br />
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite ed al Pubblico Ministero.<br />
Salerno, 9 giugno 2008<br />
Il Presidente<br />
(Giudice delegato) dott. Antonio Scarpa</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Mantenimento dei figli: le dimissioni lavorative del genitore fanno presumere un’alternativa capacità di produrre reddito.</title>
		<link>http://www.lexform.it/aggiornamenti/mantenimento-dei-figli-le-dimissioni-lavorative-del-genitore-fanno-presumere-un%e2%80%99alternativa-capacita-di-produrre-reddito/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[Tizia si rivolge al Tribunale ex art. 710 c.p.c. per vedere aumentato l’assegno di mantenimento che il padre corrisponde alle figlie. Caio si oppone, anche perché risulta privo di lavoro, avendo rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro. Il Tribunale accoglie la domanda di Tizia atteso che: - le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/mantenimento-dei-figli-le-dimissioni-lavorative-del-genitore-fanno-presumere-un%e2%80%99alternativa-capacita-di-produrre-reddito/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Tizia si rivolge al Tribunale ex art. 710 c.p.c.</strong> per vedere aumentato l’assegno di mantenimento che il padre corrisponde alle figlie. Caio si oppone, anche perché risulta privo di lavoro, avendo rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro.</p>
<p><strong>Il Tribunale accoglie la domanda</strong> di Tizia atteso che:</p>
<blockquote><p>- le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro <span id="more-845"></span>fanno presumere una alternativa capacità di produrre di reddito uguale o maggiore, o comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita;</p>
<p>- l&#8217;obbligo di mantenimento della stessa impone al genitore, che non è impedito a farlo, di procurarsi i mezzi adeguati per assolvere ai propri obblighi;</p>
<p>- l&#8217;incapacità a produrre reddito deve essere documentata in modo rigoroso: se un soggetto è in età idonea e non è inabile al lavoro per ragioni di salute, nel caso in cui si trovi ad essere sprovvisto effettivamente di reddito, è comunque in grado di procurarselo: non è consentito, ad un soggetto in età lavorativa e in buona salute, rimanere per lungo tempo senza alcun reddito da lavoro, e pretendere, per tale ragione, di sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento della prole;</p>
<p>- al progredire dell’età corrisponde l’aumento delle esigenze personali dei figli.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Modena, 01 ottobre 2008, sez. I</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>
<p>premesso che:</p>
<p>- la ricorrente ha avanzato la richiesta di modifica delle modalità di separazione in ordine al contributo di mantenimento di due figlie minorenni adducendo l&#8217;inadeguatezza dell&#8217;attuale assegno di euro 450,00 al mese e che il marito ha comunicato di non essere in grado di continuare a garantire l&#8217;attuale livello di contribuzione, a causa della contrazione del proprio reddito;</p>
<p>- il resistente sostiene di non poter sostenere l&#8217;onere contributivo e chiede il rigetto dell&#8217;istanza per assenza di mutamento delle circostanze di fatto, contestando anche i conteggi svolti da parte ricorrente e, a sua volta, chiede disporsi l&#8217;affidamento condiviso della prole, con rideterminazione delle modalità di frequentazione, dichiarandosi altresì disposto a contribuire nella misura di euro 300,00 al mese al mantenimento delle due figlie.</p>
<p>Rilevato che:</p>
<p>- dall&#8217;audizione della minore Irene e dalle allegazioni delle parti non sono emersi gravi motivi per escludere l&#8217;uno o l&#8217;altro genitore dalla relazione con la prole, non essendo emersi profili di nocività agli interessi della prole stessa nel mantenere e sviluppare un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, fermo restando l&#8217;auspicio che, soprattutto per quanto concerne il rapporto con terzi estranei, il padre tenga conto del vissuto espresso dalla minore nel corso dell&#8217;audizione avanti al Giudice relatore;</p>
<p>- in base all&#8217;art. 155 C.c., dunque, non ostandovi ragioni contrarie, disposto affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso la madre; occorre, pertanto, modificare il regime di affidamento; quanto alle modalità concrete di collocazione e di presenza della prole presso ciascun genitore, appaiono idonee e meritevoli di applicazione le seguenti condizioni: due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore 19.30; fine settimana alternati, con permanenza presso il padre, nei fine settimana di competenza, dalle ore 15.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica; due settimane continuative durante le vacanze estive; una settimana continuativa durante le vacanze invernali; tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali;</p>
<p>- ai sensi dell&#8217;art. 155, 3° c., C.c. appare opportuno stabilire che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ognuno di loro. Osservato che:</p>
<p>- non risultano rilevanti modifiche dell&#8217;assetto patrimoniale delle parti, fatta eccezione per l&#8217;interruzione del rapporto lavorativo posta in essere dal padre convenuto;</p>
<p>- le dimissioni volontarie di persona abile al lavoro fanno presumere una alternativa capacità di produrre di reddito uguale o maggiore, o comunque di mantenere altrimenti inalterato il tenore di vita;</p>
<p>- l&#8217;obbligo di mantenimento della stessa impone al genitore, che non è impedito a farlo, di procurarsi i mezzi adeguati per assolvere ai propri obblighi;</p>
<p>- l&#8217;incapacità a produrre reddito, peraltro nel caso di specie non allegata, deve essere documentata in modo rigoroso: se un soggetto è in età idonea e non è inabile al lavoro per ragioni di salute, nel caso in cui si trovi ad essere sprovvisto effettivamente di reddito, è comunque in grado di procurarselo: non è consentito, ad un soggetto in età lavorativa e in buona salute, rimanere per lungo tempo senza alcun reddito da lavoro, e pretendere, per tale ragione, di sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento della prole;</p>
<p>- a conferma di quanto sopra, è lo stesso convenuto a dichiarare che è attualmente in cerca di un nuovo lavoro; il che fa ulteriormente ritenere che la contrazione di reddito lamentata sia temporanea e transeunte, con successivo ripristino, successivamente, di un più elevato livello retributivo;</p>
<p>osservato, peraltro, che sono mutate le esigenze della prole dal momento della separazione ad oggi, essendo dette esigenze connesse al progredire dell&#8217;età ed all&#8217;incremento delle esigenze personali, oltre che alla frequentazione scolastica, con i conseguenti oneri;</p>
<p>- le esigenze della prole risultano, quindi, certamente non diminuite quanto, se mai, aumentate e destinate ad aumentare ulteriormente;</p>
<p>- risultando pertanto modificata la situazione di fatto, appare adeguato alla nuova situazione determinatasi, il contributo mensile di euro 500,00;</p>
<p>P.T.M.</p>
<p>Il Tribunale, invariata ogni altra condizione del vigente regime:</p>
<p>dispone l&#8217;affidamento condiviso di Irene e Agnese [XXX] ad entrambi i genitori, con collocazione e</p>
<p>residenza anagrafica presso la madre;</p>
<p>dispone che la permanenza della prole presso il padre avvenga come segue:</p>
<p>il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 15.00 alle ore 19.30;</p>
<p>a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 di venerdì alle ore 19.00 di domenica;</p>
<p>due settimane continuative durante le vacanze estive;</p>
<p>una settimana continuativa durante le vacanze invernali;</p>
<p>tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali;</p>
<p>dispone che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la potestà separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza della prole presso ognuno di loro;</p>
<p>dispone che [XXX] L. versi a [YYY] A., a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie Irene e Agnese, la somma di euro 500,00 mensili, a far data dal mese di Ottobre 2008 e da aggiornare annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT a far tempo dalla data del 1-1-2009.</p>
<p>Modena, 1/10/08.</p>
<p>Il Presidente</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Intervento dei nonni nel giudizio di separazione: l&#8217;opinione favorevole del Tribunale di Firenze</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[A differenza del Tribunale di Salerno, quello di Firenze ammette l&#8217;intervento adesivo dei nonni per sostenere la domanda del genitore volta a far mantenere, nell&#8217;interesse del minore, i rapporti con gli ascendenti. Queste in sintesi le argomentazioni: sebbene l&#8217;art. 150 c.c. riconosca la legittimazione ad agire unicamente ai coniugi, purtuttavia l&#8217;esistenza di un preciso interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/intervento-dei-nonni-lopinione-favorevole-del-tribunale-di-firenze/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><a href="http://www.ibs.it/code/9788834876701/zzz1k1456/affidamento-condiviso-e-diritti.html"><img class="size-thumbnail wp-image-957 alignleft" title="copj13" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/02/copj13-150x150.jpg" alt="copj13" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>A differenza del Tribunale di Salerno, quello di Firenze ammette l&#8217;intervento adesivo dei nonni</strong> per sostenere la domanda del genitore volta a far mantenere, nell&#8217;interesse del minore, i rapporti con gli ascendenti.</p>
<p><strong>Queste in sintesi</strong> le argomentazioni:</p>
<ul>
<li>sebbene l&#8217;art. 150 c.c. riconosca la legittimazione ad agire unicamente ai coniugi, purtuttavia l&#8217;esistenza di un preciso interesse dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale &#8211; configurato ora dall&#8217;art. 155 c.c., come novellato <span id="more-899"></span>dalla L. 54/2006, quale espresso diritto della prole &#8211; induce a far ritenere ammissibile, in relazione esclusivamente alla realizzazione di tale diritto, la possibilità di un intervento adesivo &#8211; nella specie rispetto alla domanda in tal senso formulata dalla madre della minore &#8211; da parte degli ascendenti <strong>per far valere e ottenere il riconoscimento dello specifico diritto della minore alla conservazione dei rapporti con gli stessi;</strong> </li>
<li>gli ascendenti hanno il diritto di impedire che si ripercuotano negativamente nella propria sfera giuridica, quale effetto riflesso del mancato riconoscimento del corrispondente diritto dei minori, le conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (che è quanto caratterizza l&#8217;intervento adesivo dipendente: cfr. Cass. 7769/90; 12759/93; 4570/1988; 6431/81);</li>
<li>la nuova formulazione dell&#8217;art. 155 c.c. induce a ritenere che <strong>debba essere superato il precedente orientamento della Cassazione</strong> in base al quale oggetto del giudizio di separazione era unicamente l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori;</li>
<li>secondo l&#8217;attuale disposto dell&#8217;art. 155 c.c. costituisce esplicitamente oggetto del giudizio di separazione il &#8220;diritto del minore&#8221; al mantenimento di rapporti significativi da parte del figlio non solo con i genitori, ma anche con gli &#8220;ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale&#8221;.</li>
<li>A fronte di tale previsione, secondo il Tribunale di Firenze, deve ritenersi ammissibile nel giudizio di separazione l&#8217;intervento degli ascendenti ai sensi dell&#8217;art. 105 II c.p.c., <strong>quali portatori di un proprio interesse </strong>- quello al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, di rilievo costituzionale, in base agli artt. 2 e 29, come tale meritevole di protezione giuridica &#8211; per sostenere le ragioni fatte valere da una delle parti per l&#8217;attuazione del corrispondente e convergente diritto del minore.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.lexform.it/resp_civ_avv"><img src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2008/05/banner.jpg" alt="" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Firenze, 12 aprile 2006, sez. I</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
</strong></p>
<p>Con ricorso depositato il 26.7.2003 I.B. adiva il Tribunale di Firenze chiedendo che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze il 26.9.1992 con W. F., unione dalla quale era nata la figlia S., il (omissis), invocando l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 3 n. 2 lett. b L. 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L. 6/3/1987 n. 74, chiedendo l&#8217;affidamento a sé della figlia, che venissero adottate cautele in relazione agli incontri della minore con il padre, e che venisse posto a carico del F. un contributo per il mantenimento di S. di euro 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.<br />
Si costituiva il resistente negando che vi fossero motivi per disporre cautele negli incontri tra padre e figlia e chiedendo la conferma dell&#8217;assegno già fissato in sede di separazione, corrispondente ad euro 277,00.<br />
All&#8217; udienza presidenziale del 4.12.2003, fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa dinanzi al G.I. designato, e quindi al Collegio che pronunciava sentenza parziale in punto di solo scioglimento del vincolo.<br />
Veniva quindi disposta CTU psicologica e attivato un intervento di sostegno a mezzo del servizio sociale e di psicologia territorialmente competenti, con modifiche della regolamentazione dei rapporti tra S. e il padre, ed inoltre, su richiesta del padre, venivano poste limitazioni alla frequentazione tra la minore e la nonna paterna.<br />
All&#8217;udienza fissata per la precisazione delle conclusioni si costituiva la nonna paterna,G. C., che chiedeva al tribunale di stabilire tempi, modalità e durata delle visite e degli incontri fra la stessa e la minore S. F. secondo l&#8217;interesse della minore e comunque in modo diverso da quanto stabilito con l&#8217;ordinanza del 28.12.2004. Il F. eccepiva la tardività ed irritualità dell&#8217;intervento<br />
La causa passava quindi in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con l&#8217;assegnazione alle parti dei termini di cui all&#8217;art. 190 c.p.c.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. Deve essere in primo luogo rigettata l&#8217;eccezione sollevata dal F. circa la tardività dell&#8217;intervento della propria madre, considerato che l&#8217;intervento è avvenuto all&#8217;udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, entro la quale, ai sensi dell&#8217;art. 268 c.p.c. l&#8217;intervento può avvenire.<br />
2. Con riferimento all&#8217;ulteriore eccezione sollevata dal convenuto circa l&#8217;irritualità del medesimo intervento, osserva il Collegio che sebbene l&#8217;art. 150 c.c. riconosca la legittimazione ad agire unicamente ai coniugi, purtuttavia l&#8217;esistenza di un preciso interesse dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale &#8211; configurato ora dall&#8217;art. 155 c.c., come novellato dalla L. 54/2006, quale espresso diritto della prole &#8211; induca a far ritenere ammissibile, in relazione esclusivamente alla realizzazione di tale diritto, la possibilità di un intervento adesivo &#8211; nella specie rispetto alla domanda in tal senso formulata dalla madre della minore &#8211; da parte degli ascendenti per far valere e ottenere il riconoscimento dello specifico diritto della minore alla conservazione dei rapporti con gli stessi. Ciò considerato l&#8217;interesse degli ascendenti ad impedire che si ripercuotano negativamente nella propria sfera giuridica, quale effetto riflesso del mancato riconoscimento del corrispondente diritto dei minori, conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (che è quanto caratterizza l&#8217;intervento adesivo dipendente: cfr. Cass. 7769/90; 12759/93; 4570/1988; 6431/81)<br />
Ad avviso del Tribunale la nuova formulazione dell&#8217;art. 155 c.c. induce a ritenere che debba essere superato il precedente orientamento della Cassazione in base al quale oggetto del giudizio di separazione era unicamente l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori. Secondo la Cassazione ciò comportava come necessaria conseguenza della delimitazione dell&#8217;oggetto del giudizio l&#8217;attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi con esclusione di ogni possibilità di intervento in giudizio da parte di altri parenti (Cass. Sez. I, sent. n. 364 del 17-01-1996). Per contro secondo l&#8217;attuale disposto dell&#8217;art. 155 c.c. costituisce esplicitamente oggetto del giudizio di separazione il &#8220;diritto del minore&#8221; al mantenimento di rapporti significativi da parte del figlio non solo con i genitori, ma anche con gli &#8220;ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale&#8221;. A fronte di tale previsione, secondo questo Tribunale, deve ritenersi ammissibile nel giudizio di separazione l&#8217;intervento degli ascendenti ai sensi dell&#8217;art. 105 II c.p.c., quali portatori di un proprio interesse &#8211; quello al mantenimento delle relazioni affettive e familiari, di rilievo costituzionale, in base agli artt. 2 e 29, come tale meritevole di protezione giuridica &#8211; per sostenere le ragioni fatte valere da una delle parti per l&#8217;attuazione del corrispondente e convergente diritto del minore.<br />
Ritiene il Tribunale che tale possibilità di intervento debba riconoscersi anche per il presente giudizio, pur instaurato prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 54/2006, in quanto siffatto &#8220;diritto del minore&#8221;, pur non esplicitato come tale al momento dell&#8217;intervento, doveva ritenersi, anche antecedentemente alla riforma, immanente nel giudizio, dovendo essere assunto ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all&#8217;interesse morale e materiale di essa, e non essendo escluso l&#8217;intervento adesivo dalla presenza del P.M. a tutela degli interessi del minore.<br />
Viene di conseguenza riconosciuta l&#8217;ammissibilità dell&#8217;intervento della madre di W. F., per il riconoscimento del diritto di S. a mantenere rapporti con la nonna paterna, così come richiesto dalla stessa I.B..<br />
3. Con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo da parte di I. B. osserva il Collegio che l&#8217;art. 155 c.c., come novellato dalla L. 54/2006, dispone che &#8220;Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale&#8221;, stabilendo che &#8220;Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all&#8217;interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all&#8217;istruzione e all&#8217;educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all&#8217;interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all&#8217;istruzione, all&#8217;educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell&#8217;inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli&#8221;. L&#8217;art. 155 bis c.c. stabilisce poi che &#8220;Il giudice può disporre l&#8217;affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l&#8217;affidamento all&#8217;altro sia contrario all&#8217;interesse del minore&#8221;.<br />
A fronte della recente modifica legislativa, e della chiara indicazione in favore dell&#8217;affidamento condiviso quale soluzione maggiormente idonea a realizzare l&#8217;interesse morale e materiale della prole, e della possibilità di disporre l&#8217;affidamento esclusivo solo ove l&#8217;affidamento condiviso sia contrario all&#8217;interesse del minore, deve preliminarmente riflettersi su quali siano i contenuti e presupposti che in concreto devono condurre all&#8217;adozione dell&#8217;una o dell&#8217;altra soluzione.<br />
Sebbene il legislatore non abbia precisato il significato dell&#8217;espressione &#8220;affidamento condiviso&#8221; dal tenore della norma, che si riferisce ad un affidamento ad entrambi, alla cura, educazione ed istruzione che i minori hanno diritto a ricevere da entrambi, che esercitano paritariamente la potestà, e all&#8217;assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse, si desume che con tale forma di affidamento il legislatore abbia inteso privilegiare un sistema in cui i genitori assumono eguali poteri e responsabilità nello sviluppo fisico e morale dei figli e nel rapporto educativo e condividono &#8211; almeno tendenzialmente &#8211; tutte le decisioni che li riguardano anche negli aspetti più minuti, rimanendo quindi attivamente partecipi della loro vita. Ciò comporta che i figli mantengono la stessa relazione con entrambi i genitori e crescono in conformità ad un unico e conforme progetto educativo, sia che risiedano presso un solo genitore sia che risiedano, con alternanza (che andrà graduata e articolata compatibilmente con le esigenze dei minori), presso entrambi. Il legislatore, privilegiando siffatta forma di affidamento, ha inteso richiedere, ogni qual volta non vi siano specifiche controindicazioni, pur nella dissoluzione dello stato di convivenza dei genitori, una loro contestuale presenza, operativa e costruttiva della personalità dei figli, che assicuri loro la massima continuità relazionale ed ambientale possibile. In tal modo il legislatore ha inteso ridurre, nella maggiore misura possibile, l&#8217;impatto psicologico negativo che la disgregazione del nucleo familiare comporta sempre, in misura pur differenziata, per i figli, richiedendo che i genitori, tra cui non esiste più affinità di sentimenti, comunione di intenti o aspirazioni a programmi da realizzare in comune, mantengano, o comunque ricostruiscano, la &#8211; ineliminabile &#8211; comune genitorialità nell&#8217;adempimento del compito inderogabilmente spettante ad entrambi della cura, della crescita fisica, psichica, culturale, affettiva e comportamentale dei figli. Ciò allo scopo di garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità e l&#8217;effettiva possibilità di ricevere ascolto nelle scelte che li riguardano, mettendo i genitori qualitativamente sullo stesso piano, pur nel permanere di differenze quantitative (e all&#8217;occorrenza qualitative in punto di ordinaria amministrazione) da introdurre caso per caso, nella convinzione che il sistema migliore per abbattere o prevenire la conflittualità sia quello di eliminare discriminazioni.<br />
E&#8217; opportuno precisare che l&#8217;affidamento condiviso non comporta tuttavia la necessità di accordo su ogni scelta minuta, ricalcando piuttosto quanto avviene nelle famiglie unite in cui la temporanea assenza di un genitore non osta in alcun modo a ché sia l&#8217;altro ad effettuare le scelte che di volta in volta sono richieste dallo svolgersi della vita quotidiana (come accade, ad esempio, allorché il genitore che si rechi a prendere il figlio all&#8217;uscita dalla scuola dia l&#8217;assenso perché accetti un invito a giocare da un amico, o a recarsi in pizzeria la sera con i compagni di scuola) ciò che presuppone un dialogo costruttivo sulle impostazioni di fondo della vita del minore, in carenza del quale il giudice potrà valutare la possibilità, prevista dallo stesso art. 155 c.c. che &#8220;limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente&#8221;.<br />
Tanto premesso deve rilevarsi che nel caso di specie &#8211; per quanto emerge dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti e dalla CTU &#8211; nel primo periodo successivo alla separazione, intervenuta nel novembre del 1999, allorché era stato concordato l&#8217;affidamento esclusivo di S. alla madre, il padre aveva visto regolarmente la figlia, con la quale aveva buoni rapporti. Allorché dopo un paio di anni egli aveva introdotto nella sua vita una nuova compagna, con la quale aveva intrapreso la convivenza, la madre del F., l&#8217;intervenuta C., disapprovando il legame, aveva imbastito una guerra contro il figlio, erigendosi a paladina di S. per proteggerla e crescerla non riconoscendo né alla signora B. né al figlio, sufficienti capacità genitoriali, e di fatto, sia pur inconsapevolmente, aveva utilizzato la nipote per colpire il figlio. Nel contempo anche I. B. aveva maturato e manifestato i suoi timori sulla nuova coppia, ciò che ha influito sul rapporto tra S. e il padre. Nel momento in cui il F. intraprese la convivenza e richiese dei cambiamenti nella frequentazione con S. la moglie negò di fatto la sua disponibilità (in sede presidenziale la moglie ha riferito al riguardo &#8220;io non detti la mia disponibilità a che la bambina venisse presa da mio marito con modalità diverse dalle precedenti perché rifiutava di appoggiarsi ai nonni e S. ne soffriva&#8221;). Cominciò da allora un allontanamento progressivo dal padre di S. la quale andò a dormire qualche volta nel 2001, ma saltuariamente, senza regolarità, a casa del padre, andando in vacanza d&#8217;estate con lui sia nel 2001 sia nel 2002, mentre nel Natale del 2002 S. non era voluta andare con il padre, e nel 2003 si erano visti tra marzo e aprile andando due o tre giorni al mare, e qualche volta dalla mattina alla sera, ma non era più voluta andare a dormire dal padre (dove stavano anche i due figli della compagna dello stesso), riferendo di non sentirsi accettata a casa del padre dove sarebbe stata sempre &#8220;brontolata&#8221;, oltre a dirsi impaurita dal padre, dopo un episodio occorso nell&#8217;estate, nel quale erano intervenuti i carabinieri a fronte del litigio tra il padre e i suoi genitori presso il quale si era recato per prendere S. che stava trascorrendo un periodo di vacanze nella loro casa in località marina.<br />
La bambina, secondo la consulente, da parte sua ha vissuto per la seconda volta l&#8217;abbandono: la prima volta quando il padre era uscito di casa e la seconda nel momento in cui si era costruito una nuova famiglia. La CTU ha evidenziato che &#8220;la rabbia e l&#8217;aggressività della bambina sono forti e represse e quella che sarebbe potuta essere una normale gelosia transitoria si trasforma in rifiuto verso il padre&#8221;. In sede di consulenza la bambina aveva poi manifestato, pur con debolezza, il desiderio di stare con il padre ma senza la presenza della compagna e dei figli della stessa.<br />
La consulente, nel tratteggiare i profili psicologici dei genitori ha evidenziato che il padre è persona con buone capacità di tipo cognitivo e logico, che tende ad assumere un atteggiamento pratico, ma che in specifiche circostanze può esacerbarsi fino a divenire un po&#8217; troppo rigido, e che &#8220;in situazioni particolarmente difficili (situazioni di rifiuto, non riconoscimento, non apprezzamento) tende ad operare un ritiro della relazione, manifestando ostilità e risentimento per l&#8217;ingiusto trattamento e soccombendo a una rassegnazione rabbiosa&#8221;.<br />
Quanto alla madre ha evidenziato che si tratta di persona socievole ed estroversa, spinta dal bisogno di essere parte integrante del suo ambiente di riferimento, che in ragione di una ipersensibilità nei confronti delle reazioni altrui può avere atteggiamenti non autentici che tendono alla compiacenza nel tentativo di mantenere buona la relazione con l&#8217;altro, avvalendosi del meccanismo dell&#8217;&#8221;evitamento di ciò che è disturbante&#8221;, e di meccanismi di difesa quali la banalizzazione, la minimizzazione o la franca negazione, con alcuni tratti di immaturità che sono gli stessi che la garantiscono e la tutelano contro gli aspetti più conflittuali della vita. La CTU segnala poi una specifica difficoltà nell&#8217;esprimere apertamente la rabbia e una necessità di controllo rigido della carica aggressiva che è sovente manifestata con modalità passivo-aggressive.<br />
Quanto a S. la CTU ha riferito che non si evidenziano specifici tratti psicopatologici in atto, anche se presenta inibizioni di natura emotiva. Questo è soprattutto deducibile dalla pervasività e dalla pervicacità delle difese messe in atto dalla minore, che nella relazione assumono i connotati dell&#8217;ostilità e del ritiro e nei test del controllo massiccio dell&#8217;emotività, e non si sente libera di esprimersi sia in termini di contenuti sia in termini di qualità dei propri stati emotivi, come se temesse in parte di compromettersi e in parte di non ricevere risposte adeguate, con la conseguenza che il mondo degli adulti non le appare così valido e rassicurante. La bambina in parte idealizza una situazione di dipendenza e parallelamente appare spaventata dall&#8217;espressione autentica dei suoi bisogni per il rischio di scontrarsi con la delusione, stante il rifiuto o l&#8217;inadeguatezza che possono emergere dalle risposte parentali. S. percepisce la figura materna come importante ma anche piccola, mentre quella paterna è vissuta con ambivalenza, al contempo ricercata e rifiutata, percepita come estremamente severa e imprevedibile. In lei la gestione dell&#8217;aggressività risulta problematica, essendo il più delle volte inibita e repressa o manifestata con oppositività e il ritiro.<br />
A fronte dei tratti psicologici dei componenti del nucleo familiare la CTU aveva ipotizzato, allorché la relazione venne depositata alla fine del 2004, un affidamento congiunto, considerato che nella vigenza dell&#8217;affidamento esclusivo S. aveva sviluppato un malessere rilevante e ritenendo di dover assicurare alla minore la possibilità di rapportarsi continuamente con duplici e complementari modelli esistenziali impegnati nell&#8217;attuazione verso e per la minore di un medesimo programma educativo. La CTU evidenziava l&#8217;importanza della possibilità per la minore di rapportarsi nella quotidianità al padre e alla madre, con una specifica regolamentazione del diritto di visita paterno tale da garantire continuatività degli incontri onde permettere/obbligare sia il padre sia la madre ad assumersi pari responsabilità, pari diritti, pari poteri. La CTU aveva fatto quindi una proposta transitoria per il riavvicinamento tra padre e figlia, che prevedeva, quale necessario complemento, l&#8217;affiancamento di S. da un educatore, il proseguimento della terapia individuale di S., un sostegno genitoriale ai genitori, una terapia individuale per ciascuno dei genitori, una temporanea limitazione dei rapporti con la nonna paterna.<br />
In corso di causa sono stati fatti molteplici tentativi, mediante particolari modulazioni della frequentazione tra padre e figlia, per riattivare i rapporti. La CTU aveva suggerito un programma per la ripresa della frequentazione che è stato recepito dal Giudice ed è stato disposto il sostegno ad opera del servizio sociale e di psicologia, oltre che alcune limitazioni dei contatti tra S. e la nonna paterna, per evitare che la negatività del rapporto tra madre e figlio potesse riflettersi sul rapporto tra il F. e S.. Tuttavia ogni tentativo è stato vano, in particolare in quanto dalla fine del dicembre del 2004, allorché il F. si era recato a prendere S., che non stava bene, con la polizia, la bambina si è categoricamente rifiutata di vedere il padre. Alle parti era stato proposto un sostegno genitoriale e suggerito un percorso di mediazione, valutando gli operatori indispensabile per il superamento delle difficoltà di S., la ripresa del dialogo tra i genitori, ma il F. ha opposto un fermo rifiuto che è stato anche raccolto a verbale affermando &#8220;Io non intendo incontrare mia moglie in un percorso di mediazione che preveda nostri incontri&#8221;. Nell&#8217;ultima relazione dei servizi sociali del 21.11.2005 si dà atto che gli incontri protetti, che erano stati organizzati proprio per riattivare i rapporti tra padre e figlia, non erano stati possibili per esplicito volere di S., per la quale i contatti con il padre sono &#8220;una realtà dolorosa dalla quale si vuole allontanare&#8221;, nonostante i tentativi fatti dalla madre in accordo con i servizi sociali. La bambina ha fatto avere ai servizi uno scritto di suo pugno, che è stato allegato agli atti, apposto sulla fotocopia di un giornale a margine di un articolo dal titolo &#8220;Bimbi, lo schiaffo lascia il segno&#8221;, in sui si riporta l&#8217;esito di ricerche circa il fatto che gli schiaffi sui bambini non hanno mai effetti positivi, e che anzi rendono i bimbi aggressivi e ansiosi, in quanto &#8220;le botte fanno male, più alla mente che al fisico, anche a quelle culture che ancora percepiscono le punizioni corporali come un dato necessario, anzi indispensabile dell&#8217;educazione infantile&#8221;. A margine dell&#8217;articolo la piccola S. ha chiosato&#8221; secondo me le cose scritte in questo articolo sono giustissime. I bambini di qualsiasi età non si picchiano perché le botte non servono a niente. Servono solo a impaurire ed allontanare dalle persone. Come è scritto sull&#8217;articolo le botte fanno solo male sia alla mente sia la fisico. Sono meglio punizioni di altro genere&#8221;. A motivazione della sua volontà di non vedere il padre S. ha inoltre scritto ai servizi &#8220;io non voglio fare questo incontro perché mi ricordo che mi ha picchiata, quando sono andata in campeggio con lui mi ha insultata perché la Stefania mi ha chiesto se mi piacerebbe andare al mare con mia nonna. Poi quando abbiamo riprovato a rifare questi incontri la situazione è peggiorata&#8230;infine per il mio compleanno perché non ho aperto i regali subito, lui mi ha portato in un posto, rimanendo in macchina e mi ha picchiata senza motivo, poi mi ha chiesto se volevo tornare a casa mia e lui ha detto &#8220;va bene&#8221; ed è andato a prendere la mia torta di compleanno e mi ha riportato a casa&#8221;.<br />
D&#8217;altronde già in sede di CTU, nella interazione tra padre e figlia, S. era rimasta muta, alzando un muro definito dalla CTU &#8220;disarmante&#8221; e tale da non lasciare spazio alla interazione&#8221;.<br />
A fronte del fallimento dei percorsi di sostegno indispensabili per addivenire ad una condivisione della genitorialità, e del fermo rifiuto da un lato di W. F. per ogni iniziativa che richieda contatti con I. B. a cui corrisponde un altrettanto fermo e doloroso rifiuto da parte di S. di vedere il padre ed avere contatti con lui, con un risentimento profondo, il cui nucleo risiede certamente nell&#8217;essersi sentita la bambina non solo abbandonata dal padre, ma più in radice non compresa e non accettata per come ella è, ritiene il Collegio che sia radicalmente impraticabile l&#8217;affidamento condiviso. Risulta infatti contrario all&#8217;interesse di S. un affidamento anche al padre per il tenace, rabbioso rifiuto di S. e per il risentimento paterno: difatti questi atteggiamenti ostano a che il padre possa cogliere autenticamente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia, delle quali è indispensabile che i genitori tengano conto nelle scelte circa l&#8217;istruzione e l&#8217;educazione da dare alla prole, essendo egli chiuso ad ogni possibilità di ascoltare e comprendere la figlia, sia attraverso il dialogo con I. B. che comunque vive e vivrebbe a più stretto contatto con S., sia attraverso il dialogo con S. che rifiuta categoricamente ogni rapporto con il padre, adducendo motivi di sofferenza che non possono rimanere inascoltati, con la conseguenza che devono altresì allo stato escludersi incontri tra padre e figlia. In proposito va osservato che il Tribunale può legittimamente &#8211; o meglio deve &#8211; disciplinare il diritto del coniuge non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con il figlio, in modo da non arrecare pregiudizio alla sua salute psicofisica, anche prevedendo particolari cautele e restrizioni agli incontri, arrivando perfino a sospenderli del tutto (Cass. 17 gennaio 1996, n. 364; 12 luglio 1994, n. 6548; 9 luglio 1989, n. 3249; 9 maggio 1985, n. 2882; 13 dicembre 1980, n. 6446).<br />
Osserva il Collegio che si attaglia perfettamente al caso di S., che ha dodici anni (e che è stata sentita sia tramite CTU sia tramite gli operatori del servizio sociale e di psicologia) il principio &#8211; ricavabile dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, ed in particolare dagli artt. 3 e 9 &#8211; affermato dalla sezione I della Corte di Cassazione con la sentenza n. 317 del 15-01-1998 secondo cui &#8220;la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o addirittura di ripulsa &#8211; a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche &#8211; costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all&#8217;atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest&#8217;ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutati la profondità e l&#8217;intensità al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa (nello stesso ordine di idee, cfr. Cass. 2 giugno 1983, n. 3776, sul diverso tema dei criteri di affidamento dei figli minori all&#8217;uno o all&#8217;altro dei genitori).<br />
Al contempo, considerata l&#8217;importanza per S., evidenziata dal CTU, di potersi rapportare con duplici e complementari modelli esistenziali, ed avere punti di riferimento esterni alla famiglia, deve confermarsi il mandato al servizio sociale e di psicologia per un supporto a S., sia con l&#8217;affiancamento di un educatore, sia con la prosecuzione della terapia individuale, per l&#8217;elaborazione e il superamento della radicalità del rifiuto della figura paterna, e il recupero di tale figura genitoriale (con possibilità di introdurre incontri per i quali S. manifesti il proprio consenso, essendo inutili oltre che improduttivi interventi di coazione autoritaria) nel precipuo interesse di S. ad un equilibrato sviluppo psico-emotivo, che trova un ostacolo nella sofferenza e nel rigetto della figura paterna.<br />
Al contempo va ridato spazio alla possibilità che S. mantenga rapporti con i nonni paterni (non avendo avuto l&#8217;esito sperato la temporanea limitazione degli incontri con la nonna) con i quali ha un buon legame affettivo &#8211; tanto che nella relazione del servizio sociale e di psicologia del 22.7.2003 si afferma che S. ha un valido legame affettivo con la nonna paterna dalla quale si sente capita, protetta ed amata, e che desiderava trascorrere un periodo di vacanza al mare con la nonna (periodo che va previsto possa essere nuovamente goduto), nonostante la contrarietà del padre, desiderio valutato positivamente dal servizio per il benessere psichico della bambina &#8211; in attuazione del diritto specifico al mantenimento di un vincolo, non solo autentico, ma che per di più affonda le radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.) (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 9606 del 25-09-1998).<br />
Con riferimento alla contribuzione al mantenimento di S. da parte del padre, si osserva che gli artt. 147 e 148 c.c. pongono l&#8217;obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, a carico di entrambi i genitori che devono adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro. Peraltro articolandosi il dovere dei genitori verso i figli in quello di mantenere, istruire e educare la prole, ne discende un obbligo per gli stessi di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all&#8217;ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione. (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del 14-02-2003). L&#8217;art. 155 c.c., come novellato dalla L. 54/2006, precisa poi che &#8220;ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore&#8221;<br />
Al fine di determinare la misura in cui ciascuno dei genitori è tenuto ad adempiere al proprio obbligo, occorre quindi considerare la capacità economica dei genitori, tenendo conto delle loro sostanze e delle rispettive capacità reddituali, al fine di assicurare ai figli, anche a fronte della dissoluzione familiare, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia e corrispondente a quello che avrebbero mantenuto se il rapporto tra i genitori non fosse venuto meno. (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2993 del 07-04-1997)<br />
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che (alla luce degli scarni elementi disponibili sul reddito dei genitori) I. B. risulterebbe avere un reddito di circa euro 927 al mese, e abita nella casa che era della propria madre, mentre il F. guadagnerebbe circa euro 1.127 al mese, e pagherebbe congiuntamente alla convivente, un mutuo dell&#8217;importo semestrale complessivo di circa euro 6.347,53, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell&#8217;età di S., del tenore di vita rapportabile ai redditi dei genitori e dell&#8217;assenza di frequentazione tra padre e figlia, sia opportuno porre a carico del padre il pagamento di un assegno periodico che consenta la realizzazione della proporzionalità del contributo richiesto dalla norma citata, nella misura di euro 300 mensili (che di fatto costituisce un arrotondamento dell&#8217;importo pattuito tra le parti in L. 500.00 nel 1999, in sede di separazione, valutata la rivalutazione nelle more intervenuta) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.<br />
Al fine poi di non pregiudicare i diritti primari ed irrinunciabili di S. alla salute e all&#8217;istruzione, deve stabilirsi che le spese straordinarie che verranno sostenute a tal fine, verranno separatamente suddivise in misura paritaria tra i genitori.<br />
Ritiene infatti il Tribunale che tali spese non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto sono difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicché ove fossero forfetariamente considerate nel contributo mensile predeterminato sussisterebbero due opposti rischi: da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute di imporre al genitore non affidatario un contributo non proporzionato alle necessità effettive della figlia, con evidente locupletazione dell&#8217;altro genitore; dall&#8217;altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di particolari spese mediche straordinarie) una parte, anche rilevante, del contributo ordinario così sacrificando sia la soddisfazione dei diritti primari irrinunciabili della minore sia il patrimonio del genitore non affidatario.<br />
In considerazione dell&#8217;esito complessivo del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti principali le spese per la metà, restando per un mezzo le spese processuali della ricorrente a carico del F. prevalentemente soccombente, mentre vengono compensate integralmente rispetto all&#8217;interveniente, e sono poste a carico paritario delle parti le spese di CTU sostenute nel precipuo interesse della minore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p> Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 26.7.2003 daI.B. nei confronti di W. F., così provvede:<br />
1) affida la figlia minore S. in via esclusiva alla madre;<br />
2) esclude la possibilità di incontri diretti tra padre e figlia;<br />
3) incarica il servizio sociale e di psicologia territorialmente competenti (SIAST 5) di offrire il proprio sostegno psicologico a S. per l&#8217;elaborazione da parte della stessa delle problematiche relative al rapporto con la figura paterna, (con possibilità di introdurre incontri per i quali S. manifesti il proprio consenso);<br />
4) dispone che C. G. possa vedere e tenere con sé S. liberamente, almeno una volta alla settimana, oltre che per un periodo di almeno una settimana durante le vacanze estive, previ accordi diretti con I. B., ;<br />
5) dispone che W. F. corrisponda a I. B. entro il giorno cinque di ogni mese l&#8217;importo di euro 300,00 oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT (prima decorrenza aprile 2007) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per la minore;<br />
6) condanna W. F. a rifondere ad I. B. la metà delle spese del presente procedimento, che dichiara compensate per un mezzo, liquidate, per l&#8217;intero, in euro 951,50 per diritti, euro 1.925,00 per onorario, euro 359,56 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.<br />
7) Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di W. F. e di I. B. per metà ciascuno.<br />
8)dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra l&#8217;interveniente e le altre parti<br />
Manda alla cancelleria per la comunicazione al servizio sociale e di psicologia incaricati del supporto alla minore (Quartiere 5, Firenze)<br />
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12.4.2006.<br />
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE</p>
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		<title>I nonni possono intervenire nel giudizio di separazione per ottenere che le condizioni per l&#8217;esercizio della potestà da parte dei coniugi siano tali da assicurare la continuità del proprio rapporto con i nipoti minorenni?</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio di separazione]]></category>
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		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Questione davvero interessante quella decisa dal Tribunale di Salerno. Come è noto il primo comma dell’art. 155 c.c. stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/i-nonni-possono-intervenire-nel-giudizio-di-separazione-per-ottenere-che-le-condizioni-per-lesercizio-della-potesta-da-parte-dei-coniugi-siano-tali-da-assicurare-la-continuita-del-proprio-rapporto-c/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Questione davvero interessante quella decisa</strong> <strong>dal Tribunale di Salerno</strong>. Come è noto il primo comma dell’art. 155 c.c. stabilisce che</p>
<blockquote><p>“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.</p></blockquote>
<p><strong>Tale norma ha avuto il pregio di riconoscere</strong> il diritto del minore <span id="more-873"></span>a conservare rapporti con i parenti ed in particolare con i propri nonni, spesso resi difficili dall&#8217;accesa conflittualità dei genitori.</p>
<p><strong>Ma detta norma, autorizza quindi i nonni</strong> ad intervenire in giudizio per far valere il loro diritto?</p>
<p><strong>Il Tribunale di Salerno</strong> (uno dei primi a quanto ci consta) affronta la questione, giungendo ad una soluzione negativa &#8211; in linea con la dottrina maggioritaria &#8211; con queste argomentazioni:</p>
<ul>
<li>oggetto del giudizio di separazione è l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori (o maggiorenni e, senza loro colpa, non autosufficienti);</li>
<li>necessaria conseguenza della indicata delimitazione dell&#8217;oggetto del giudizio è perciò l&#8217;attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi (art. 150 c.c.);</li>
<li>dall&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto del giudizio e dalla regola della legittimazione esclusiva ad agire dei coniugi, deriva che non esistono diritti relativi all&#8217;oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo di separazione né interesse a sostenere le ragioni di una delle parti che possa legittimare un intervento dei terzi;</li>
<li>nel nostro ordinamento non è tutelata in maniera immediata e diretta l&#8217;aspirazione dei nonni ad avere rapporti con i nipotini.</li>
<li>il nostro ordinamento offre una tutela soltanto indiretta all&#8217;interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della legittimazione (art. 336 c.c.) a sollecitare il controllo giudiziario sull&#8217;esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti (Cassazione civile, sez. I, 17 gennaio 1996, n. 364; Cass. Cass. N. 3904/1957; Cass. N. 1115/1981);</li>
<li>perciò, non può essere riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di separazione ai parenti, ai quali la legge espressamente riconosce uno specifico potere processuale, da esercitare in sede diversa, per perseguire la soddisfazione delle proprie aspirazioni, in ipotesi, coincidenti con l&#8217;interesse oggettivo del minore.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ibs.it/code/9788832467345/zzz1k1456/guida-al-diritto-e.html4234"><img class="size-full wp-image-946  aligncenter" title="guida-al-diritto-e-al-procedimento-di-separazione-e-divorzio" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/02/guida-al-diritto-e-al-procedimento-di-separazione-e-divorzio.jpg" alt="guida-al-diritto-e-al-procedimento-di-separazione-e-divorzio" width="80" height="113" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Salerno, 29 aprile 2008, sez. I</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo e motivi della decisione</strong></p>
<p>P.R.G. depositò il 2 novembre 2001 ricorso per separazione personale nei confronti del coniuge M.A.M.; matrimonio contratto il 7/8/1999 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Serre (Salerno) all&#8217;atto num. 5, anno 1999, Parte II, serie A. Le parti, dopo due rinvii su loro istanza dell&#8217;udienza presidenziale, comparivano quindi da ultimo davanti al Presidente all&#8217;udienza del 4 novembre 2003, all&#8217;esito della quale venivano dati gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell&#8217;interesse dei coniugi e della prole con ordinanza del 4 MARZO 2004. L&#8217;ordinanza di fissazione dell&#8217;udienza davanti al Giudice istruttore veniva poi comunicata al pubblico ministero. Rigettata la deduzione di prova per testi, ed acquisita invece rilevazione dei Servizi Sociali del Comune di Serre concernente la situazione familiare dei coniugi, all&#8217;udienza del 21 gennaio 2008 le parti precisavano le conclusioni e la causa passava in decisione. Con comparsa del 21 novembre 2007 era peraltro intervenuta in causa E.F., madre di M.A.M., la quale chiedeva che venissero disciplinati con la propria nipote M.M., aderendo alle ragioni di M.A.M..<br />
In difetto assoluto di mutamenti nelle circostanze, come di risultanze di acquisizioni processuali che inducano ad una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto già noti al Presidente (risultando inammissibili perché tardive rispetto alla maturate preclusioni ex art. 183 e 184 c.p.c. le allegazioni di fatti nuovi compiute in comparsa conclusionale dall&#8217;attrice, essendo invece tali circostanze sempre deducibili ai fini delle modificabilità ex art. 710 c.p.c.), pare inevitabile confermare anche in sede di decisione della causa i provvedimenti presidenziali adottati ex art. 708 c.p.c. sia quanto all&#8217;affidamento della figlia minore M.M. ed a tempi e modalità della presenza della stessa presso ciascun genitore, che quanto all&#8217;assegnazione della casa coniugale ed all&#8217;assegno di mantenimento in favore della minore stessa.<br />
Va peraltro ritenuto allo stato conforme all&#8217;interesse della minore la permanenza dell&#8217;affidamento monogenitoriale alla madre, disposto con l&#8217;ordinanza presidenziale del 4 MARZO 2004, stante anche il consolidarsi dell&#8217;assetto determinato dai provvedimenti provvisori, sicché pare da escludersi l&#8217;utilizzabilità dell&#8217;affidamento condiviso, ex art. 155, comma 2, c.c., come novellato dall&#8217;art. 1, comma 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54. Né però pare opportuno eliminare ogni tempo di permanenza della minore col padre, nei termini fissati nei provvedimenti provvisori presidenziali, e con la garanzia della presenza di assistenti sociali, visto il pregiudizio che ne risentirebbe altrimenti la relazione educativa della bambina in rapporto alla figura paterna. Depongono in questo stesso anche le risultanze della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Serre, che attestano una persistente rabbiosa acredine del M.A.M. nei confronti della P.R.G., una rapporto tuttora difficile tra la figlia ed i padre e il perdurante stato di tossicodipendenza di M.A.M., che ne impone altresì periodi di ricovero in comunità per procedere alla disintossicazione; ma non va sottaciuta l&#8217;affettuosità del rapporto tra padre e figlia che evidenzia l&#8217;assistente sociale, e la necessità di una migliore integrazione della bambina con il padre medesimo.<br />
Per il resto, la P.R.G., dopo aver formulato in ricorso domanda di addebito della separazione al M.A.M., deducendo la commissione da parte di questo di atti di maltrattamento e di ingiuria, ha al riguardo prodotto sentenza di questo Tribunale del 14 novembre 2007, con la quale M.A.M. è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 572 e 609 bis cod. pen. commessi a far data dal 29 ottobre 2001 in poi in danno della moglie. Com&#8217;è noto, peraltro, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l&#8217;art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi (nella specie, allegandosi dalla convenuta l&#8217;inosservanza degli obblighi di assistenza familiare da parte del marito, che si rendeva autore di maltrattamenti e di violenze in danno della moglie), ma impone l&#8217;accertamento circa l&#8217;efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale. Alla luce delle emergenze della sentenza penale, può dirsi raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal M.A.M., che percuoteva la moglie abitualmente e la costringeva a subire violenze sessuali, sia stato la causa del fallimento della convivenza, sicché deve essere pronunciata la separazione con addebito al convenuto. Un reiterato atteggiamento di minaccia e la mancanza di ogni pur minimo rispetto per la dignità del coniuge, evidenziano invero il venir meno ad ogni dovere di collaborazione tra i coniugi e l&#8217;assenza di sensibilità per l&#8217;assistenza morale e materiale, sino a configurare una volontà di umiliazione del coniuge stesso tale da giustificare l&#8217;accoglimento della domanda di addebito. D&#8217;altro canto, sulla base di quanto dedotto dall&#8217;attrice e riscontrato nel giudizio penale, le condotte violente e di persecuzione morale perpetrate dal M.A.M. non risultano specifiche ed isolate, ma collocate in un unico contesto, e quindi riferibili all&#8217;atteggiamento complessivamente tenuto dal marito nell&#8217;arco dell&#8217;intera vita matrimoniale.<br />
Deve da ultimo considerarsi l&#8217;intervento compito in limine litis da E.F., nonna paterna della minore Martina, intervento volto a regolamentare il suo diritto di visita nei confronti della nipote.<br />
Ora, in tema di provvedimenti connessi all&#8217;affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, la mancanza di un&#8217;espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere al giudice la possibilità di riconoscere e regolamentare, nel precipuo interesse del minore, le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con il minore stesso, né a conferire a tale possibilità carattere solo &#8220;residuale&#8221;, presupponente cioè la ricorrenza di gravissimi motivi. Anche la collocazione del minore presso i nonni, nonostante la recenti modifiche legislative, può comunque ammettersi come provvedimento atipico nell&#8217;interesse dei minori in base alla clausola di riserva contenuta nell&#8217;ultima parte del comma 2 del riformato art. 155 c.c.. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 1998, n. 9606; Tribunale Salerno, sez. I, 20 giugno 2006, in Juris data).<br />
Ciò non di meno, resta da verificare se sia proprio ammissibile l&#8217;intervento di un terzo in un giudizio di separazione tra coniugi, nella specie per chiedere che siano determinate condizioni tali da garantire la continuazione del loro rapporto con i minori.<br />
Ora, com&#8217;è noto, oggetto del giudizio di separazione è l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori (o maggiorenni e, senza loro colpa, non autosufficienti). Necessaria conseguenza della indicata delimitazione dell&#8217;oggetto del giudizio è perciò l&#8217;attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi (art. 150 c.c.).<br />
Dall&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto del giudizio e dalla regola della legittimazione esclusiva ad agire dei coniugi, deriva che non esistono diritti relativi all&#8217;oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo di separazione né interesse a sostenere le ragioni di una delle parti che possa legittimare un intervento dei terzi.<br />
D&#8217;altra parte, l&#8217;interventrice E.F. assume che il suo intervento sia diretto a ottenere che le condizioni per l&#8217;esercizio della potestà da parte dei coniugi siano tali da assicurare la continuità del proprio rapporto con la minore. Non può certo negarsi che secondo le scienze psicologiche il contatto dei minori con i nonni debba ritenersi benefico per i nipotini, permettendo loro, nel rapporto con gli adulti, un momento distensivo e rassicurante caratterizzato da prevalente indulgenza e tenerezza. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in altri paesi che hanno espressamente previsto il &#8220;diritto di visita&#8221; dei nonni, nel nostro ordinamento non è tutelata in maniera immediata e diretta l&#8217;aspirazione dei nonni ad avere rapporti con i nipotini. Il nostro ordinamento offre una tutela soltanto indiretta all&#8217;interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della legittimazione (art. 336 c.c.) a sollecitare il controllo giudiziario sull&#8217;esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti (Cassazione civile, sez. I, 17 gennaio 1996, n. 364; Cass. Cass. N. 3904/1957; Cass. N. 1115/1981). Del resto, la stessa tutela degli interessi dei figli minori nel processo di divorzio e di separazione, e l&#8217;obbligo del loro ascolto ex art. 155 sexies c.c., non impongono il riconoscimento della loro qualità di parte processuale; al più, si riconosce il diritto di intervenire nel giudizio di separazione al figlio maggiorenne che voglia veder soddisfatto il proprio diritto al versamento diretto dell&#8217;assegno di mantenimento ex art. 155 quinquies c.c.. Perciò, non può essere riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di separazione ai parenti, ai quali la legge espressamente riconosce uno specifico potere processuale, da esercitare in sede diversa, per perseguire la soddisfazione delle proprie aspirazioni, in ipotesi, coincidenti con l&#8217;interesse oggettivo del minore. In conseguenza, va dichiarata l&#8217;inammissibilità dell&#8217;intervento di E.F..<br />
Le spese processuali vanno regolate secondo la regola di soccombenza, e quindi poste a carico solidale del convenuto e dell&#8217;interventrice.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe specificata,<br />
pronuncia la separazione personale dei coniugi P.R.G. e M.A.M., in relazione al matrimonio contratto il 7/8/1999 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Serre (Salerno) all&#8217;atto num. 5, anno 1999, Parte II, serie A, dichiarando la separazione addebitabile a M.A.M. ;<br />
autorizza i coniugi a vivere separatamente con l&#8217;obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro residenza;<br />
affida la figlia minore M.M. alla madre P.R.G., confermando tempi e modalità della sua presenza presso il padre M.A.M. già stabiliti in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente con ordinanza del 4 MARZO 2004;<br />
determina in euro 250,00 l&#8217;importo dell&#8217;assegno mensile che M.A.M. corrisponderà a far tempo dalla domanda per il mantenimento della minore M.M. a P.R.G. nel suo domicilio a mezzo di vaglia postale entro i primi cinque giorni di ciascun mese, adeguandosi automaticamente l&#8217;assegno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria;<br />
assegna a P.R.G. la casa coniugale sita in Serre, alla via Nazionale n. 8;<br />
ordina all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Serre (Salerno) di procedere all&#8217;annotazione della presente sentenza di separazione a margine dell&#8217;atto di matrimonio;<br />
dichiara inammissibile l&#8217;intervento di E.F.;<br />
condanna M.A.M. ed E.F. in solido tra loro a rimborsare a P.R.G. le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CAP.<br />
Salerno, 29 aprile &#8217;08<br />
Il Presidente<br />
Il Giudice estensore</p>
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		<title>Separazione giudiziale dei coniugi: la notifica del ricorso effettuata nelle mani dello stesso coniuge notificante è nulla.</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/la-notifica-effettuata-nelle-mani-di-persona-in-conflitto-di-interessi-con-il-notificato-e-nulla/</link>
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		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[n. (…)/ R.V.G. CORTE D’APPELLO DI VENEZIA 3^ sezione civile La Corte d’Appello di Venezia, 3^ sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: Dott. Oreste CARBONE Presidente rel. Dott. Mauro BELLANO Consigliere Dott. Patrizia PUCCINI Consigliere nel procedimento ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., promosso con reclamo depositato il 24 [...]]]></description>
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<p style="text-align: center;">n. (…)/ R.V.G.<br />
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA<br />
3^ sezione civile<br />
La Corte d’Appello di Venezia, 3^ sezione civile, <span id="more-830"></span>riunita in camera di<br />
consiglio e così composta:<br />
Dott. Oreste CARBONE Presidente rel.<br />
Dott. Mauro BELLANO Consigliere<br />
Dott. Patrizia PUCCINI Consigliere<br />
nel procedimento ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., promosso con<br />
reclamo depositato il 24 settembre 2007<br />
da:<br />
F.A., rappresentato e difeso dagli avvocati (…), anche domiciliatari, per<br />
mandato a margine del reclamo<br />
contro:<br />
F.I., rappresentata e difesa dall’avvocato (…), elettivamente domiciliata<br />
presso l’avvocato (…), per mandato a margine della memoria difensiva<br />
depositata il 14 novembre 2007, ammessa al gratuito patrocinio con<br />
delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova del (…)<br />
In punto: Reclamo ex art. 708, quarto co. c.p.c.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
O R D I N A N Z A</p>
<p>Il reclamante ha impugnato l’ordinanza, in data 19.7.2007, del Presidente del<br />
Tribunale di Padova eccependo, preliminarmente, la nullità della<br />
2<br />
notificazione del ricorso introduttivo che ha assunto avvenuta a mani della<br />
moglie, essendo egli venuto a conoscenza del procedimento solo in<br />
occasione della notifica del verbale contenente i provvedimenti provvisori;<br />
nel merito, in via subordinata, ha dedotto che la determinazione di assegno a<br />
suo carico, nella misura di € 200,00 mensili a beneficio della donna e di €<br />
400,00 mensili, a favore del figlio, appare ingiustificata, in considerazione<br />
dell’effettiva entità dei suoi introiti mensili (circa 900 euro al mese),<br />
dell’esistenza degli oneri correlati al mutuo acceso per l’acquisto della casa<br />
coniugale (pressocché pari agli emolumenti indicati) mentre la moglie<br />
manterrebbe l’integrale disponibilità dello stipendio incassato, soggiungendo<br />
che altri prestiti da rimborsare gravano sul bilancio familiare, per nulla<br />
sorretto dalla contribuzione della F.; con riguardo, poi, all’assegnazione della<br />
casa familiare, il reclamante ha sostenuto che la richiesta formulata dalla<br />
donna &#8211; la quale aveva preannunciato di voler reperire alloggio in locazione,<br />
intendendo evitare il protrarsi della vicinanza con i suoceri, dimoranti nello<br />
stesso edificio &#8211; gli imporrebbe la ricerca di un’abitazione da locare, con<br />
costi insostenibili, in relazione ai suoi introiti mensili e che, in riferimento<br />
all’affidamento del minore, gli impegni lavorativi della F. e la probabile<br />
esistenza di una relazione extraconiugale della stessa costituiscono altrettante<br />
controindicazioni alla soluzione adottata;<br />
in ordine al profilo preliminare la Corte, ritenuto indispensabile accertare la<br />
corretta instaurazione del contraddittorio, condizionante anche la rituale<br />
adozione dei provvedimenti presidenziali, sulla base delle difese in proposito<br />
svolte dalla F., ha disposto un approfondimento istruttorio, tendente a<br />
verificare l’avvenuta ricezione del ricorso, da parte del destinatario;<br />
3<br />
dalle dichiarazioni rilasciate da D.P., sedicenne figlia della resistente, è<br />
emersa la sostanziale conferma della versione di quest’ultima, dal momento<br />
che la giovane ha riferito che, probabilmente nel maggio dello scorso anno<br />
[la notifica risulta avvenuta il 14 giugno del 2007], al suo rientro dalla<br />
scuola, la madre ebbe a mostrarle dei frammenti di carta trovati dalla donna<br />
in un cestino, dei quali si tentò la ricomposizione e la lettura, constatando<br />
che si trattava della richiesta di “divorzio” e che il F., al suo ritorno a casa,<br />
ribadì non interessargli, gettandoli nuovamente dove erano stati rinvenuti: le<br />
dichiarazioni riassunte, corroborate dalla produzione dei predetti frammenti,<br />
effettuata dall’odierna resistente, indurrebbero, dunque, a ritenere verosimile<br />
la versione prospettata;<br />
tuttavia la Corte, ulteriormente approfondita la questione, ritiene di dover<br />
giungere a conclusioni diverse, svincolate dalle acquisizioni illustrate;<br />
è pacifico che la notificazione dell’atto a mani di persona in conflitto<br />
d’interessi con il notificante determini l’invalidità della formalità (sul punto,<br />
con riguardo a fattispecie identica alla presente, Cass., 851/1976, nonché, più<br />
in generale, 5785/1986, 8826/1987, 5452/1998, 12413/2004) ed è altrettanto<br />
incontroverso che la relativa, eventuale sanatoria possa essere realizzata &#8211; in<br />
difetto di tempestiva costituzione del destinatario &#8211; esclusivamente attraverso<br />
un atto di natura processuale e non mediante un dato che tale natura non<br />
rivesta, dal momento che, con specifico riguardo alla nullità della<br />
notificazione dell’atto introduttivo, lo scopo di tale adempimento deve<br />
individuarsi nella conoscenza legale e non in quella di fatto dell’atto<br />
medesimo (in giurisprudenza, tra le altre, Cass., 8777/1995, 4794/2006):<br />
conseguentemente, nella prospettiva di cui all’art. 156, ultimo comma, del<br />
codice di rito, alla circostanza addotta e comprovata dalla F. non può<br />
attribuirsi efficacia sanante, in difetto della costituzione dell’avversario<br />
4<br />
(attivatosi solo successivamente all’adozione dei provvedimenti<br />
presidenziali);<br />
è necessario, dunque, interrogarsi sugli effetti di tale invalidità, in funzione<br />
dell’impugnazione proposta e, ad avviso della Corte, ove il rilievo dei fatti<br />
accertati in sede di reclamo sia tale da escludere la costituzione di un rituale<br />
rapporto processuale, per effetto del vizio radicale che attiene alla<br />
instaurazione del contraddittorio, la conseguenza non potrà che essere la<br />
revoca dei provvedimenti provvisori;<br />
l’ulteriore effetto della nullità constatata e dei suoi riflessi sulle fasi<br />
successive del procedimento, peraltro, non si traduce, secondo l’opinione<br />
della Corte, nelle rimessione del procedimento al Presidente, dal momento<br />
che deve ritenersi che, nonostante l’invalidità riscontrata, restino fermi, nel<br />
provvedimento compromesso dal vizio originario rilevato, le determinazioni<br />
di impulso processuale ivi contenute e dunque quelle che stabilivano la<br />
fissazione dell’udienza davanti al G.I., al quale, in definitiva, competeranno<br />
le determinazioni occorrenti, alla luce delle iniziative processuali del F.,<br />
nella fase ulteriore di primo grado;<br />
sussistono giusti motivi, attesa la novità della questione, per compensare<br />
integralmente le spese della presente fase<br />
P.Q.M.<br />
Revoca, per i motivi sopra esposti, i provvedimenti provvisori presidenziali<br />
adottati, in data (…), dal Presidente f.f. del Tribunale di Padova, nel<br />
procedimento n. (…) R.G. di quell’Ufficio, pendente tra I.F. ed A.F.<br />
Compensa interamente, tra le parti, le spese della presente fase.<br />
5<br />
Si comunichi.<br />
Venezia, 7 aprile 2008.<br />
Il Presidente est</p>
<p><a href="http://www.ibs.it/code/9788860211040/zattoni-katia/separazione-e-divorzio-commentario.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-943" title="separazione-e-divorzio-commentario" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/02/separazione-e-divorzio-commentario.jpg" alt="separazione-e-divorzio-commentario" width="80" height="114" /></a></p>
<p><a href="http://www.ibs.it/code/9788824460125/di-pirro-massimiliano/separazione-e-divorzio-manuale.html4234"><img class="alignleft size-full wp-image-941" title="separazione-e-divorzio" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/02/separazione-e-divorzio.jpg" alt="separazione-e-divorzio" width="80" height="110" /></a></p>
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