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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Danno patrimoniale alla persona</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Il danno patrimoniale alla persona (V parte)</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno patrimoniale alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
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		<description><![CDATA[IL DANNO REDDITUALE PERMANENTE Talvolta le lesioni sono talmente gravi che il danno reddituale è di tipo permanente e può essere totale o parziale. In altre parole le lesioni permanenti sono tali da impedire totalmente al danneggiato di conseguire un reddito, ovvero lo costringono a dei cambiamenti che producono una riduzione del reddito. Qui le cose [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>IL DANNO REDDITUALE PERMANENTE</strong></p>
<p><strong>Talvolta le lesioni sono talmente gravi che il danno reddituale</strong> è di tipo permanente e può essere totale o parziale. In altre parole le lesioni permanenti sono tali da impedire totalmente al danneggiato di conseguire un reddito, ovvero lo costringono a dei cambiamenti che producono una riduzione del reddito.<br />
Qui le cose si complicano notevolmente. Si pensi ad un minore <span id="more-2383"></span>cui vengano amputate le gambe: che reddito avrebbe percepito in futuro? Avrebbe potuto fare il muratore oppure il notaio, e così via. E&#8217; solo uno dei tanti esempi che dimostra che nella materia <em>de qua</em> siamo spesso nel campo delle mere presunzioni.</p>
<p><strong>Sotto il profilo causale occorre dimostrare un doppio nesso di causalità</strong>:<br />
(a) i postumi hanno provocato una incapacità di lavoro<br />
(b) l&#8217;incapacità di lavoro ha provocato una riduzione (o soppressione) del reddito.<br />
Pertanto, senza il nesso b) non dovrebbe essere automatico il risarcimento. Ho usato il condizionale non a sproposito. Difatti, in giurisprudenza non mancano sentenze che affermano che in caso di lesioni gravi (ad esempio superiori al 30%) il danno al reddito si presume, con esonero pertanto dell&#8217;attore dell&#8217;onere della prova. Così, è stato affermato che in presenza di una rilevante lesione della salute (nella specie, comportante una invalidità permanente nella misura del 60%), deve di necessità presumersi l&#8217;esistenza di una lesione alla capacità di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell&#8217;art. 2056 c.c., con apprezzamento equitativo, ma prudente (Cassazione civile , sez. III, 03 febbraio 1999, n. 909).</p>
<p><strong>In realtà, il ricorso a presunzioni in tal modo è un metodo completamente errato</strong>. La disarticolazione del ginocchio, che determina una grave invalidità nella generalità dei casi, è del tutto ininfluente sul reddito di un notaio, ovvero di un funzionario pubblico, se non sotto l&#8217;eventuale profilo della cenestesi lavorativa che, però, rientra nel danno alla salute, come abbiamo già detto. Se si ricorre ad automatismi si finisce per riconoscere un indennizzo assistenziale che non ha nulla a che vedere con la compromissione del reddito.</p>
<p><strong>Altra questione importante è quella della prova del reddito</strong>. A fronte di un orientamento che in caso di mancata dimostrazione del reddito pur a fronte di gravi lesioni, ammette la “surrogazione” del giudice attraverso il ricorso a criteri vari (Cass. 17179/2007) quali il triplo della pensione sociale, altro orientamento, da preferire, ritiene che in mancanza di prova dei redditi la domanda dovrà essere rigettata (Cass. 2203/1994). Il che ben si spiega solo che si pensi che nel primo caso l&#8217;attore potrebbe avere interesse a non produrre le dichiarazioni in quanto inferiori rispetto al criterio del triplo della pensione sociale.</p>
<p>Lunedì prossimo vedremo la problematica del danno permanente subito dal minore.</p>
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		<title>Il danno patrimoniale alla persona (IV parte)</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-iv-parte/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno patrimoniale alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo del danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[il danno patrimoniale]]></category>

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		<description><![CDATA[COME SI CALCOLA IL DANNO PATRIMONIALE Abbiamo detto che il danno patrimoniale alla persona consiste in una perdita economica, passata o futura, emergente o cessante. Il risarcimento del danno emergente passato è l&#8217;ipotesi più semplice. Il danneggiato produrrà le ricevute, gli scontrini e le fatture. Il giudice dovrà accertare: (a)l&#8217;effettività; (b)l&#8217;inerenza; (c)la necessarietà; (d)la non [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-iv-parte/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>COME SI CALCOLA IL DANNO PATRIMONIALE</strong></p>
<p><strong>Abbiamo detto che il danno patrimoniale alla persona</strong> consiste in una perdita economica, passata o futura, emergente o cessante.</p>
<p>Il risarcimento del danno emergente passato è l&#8217;ipotesi più semplice. Il danneggiato produrrà le ricevute, gli scontrini e le fatture. Il giudice dovrà accertare:</p>
<p>(a)l&#8217;effettività;<br />
(b)l&#8217;inerenza;<br />
(c)la necessarietà;<br />
(d)la non eccessività</p>
<p>delle spese.</p>
<p><strong>In altre parole il danneggiato dovrà provare</strong> di avere effettivamente sostenuto quelle spese, che le stesse <span id="more-2377"></span>sono state necessarie per eliminare o ridurre le conseguenze lesive, che le stesse erano necessarie e che l&#8217;ammontare è giusto e non eccessivo.<br />
Mancando una di queste condizioni, il giudice dovrà rigettare la richiesta ovvero, nell&#8217;ipotesi d) ridurre la pretesa.<br />
Naturalmente le spese già sostenute verranno rivalutate, quelle future verranno scontate.</p>
<p><strong>Maggiori difficoltà genera il risarcimento</strong> per perdita totale o parziale del reddito, che va sempre calcolato al netto delle spese, altrimenti verrebbe violato il principio della indifferenza di cui abbiamo già parlato. Il redditto può essere di diverso tipo: da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da lavoro prestato nell&#8217;impresa, di capitale.</p>
<p><strong>L&#8217;ipotesi più semplice è quella del reddito da lavoro dipendent</strong><strong>e</strong>. In caso di reddito passato (cioè manifestatosi tra l&#8217;evento e la liquidazione) si dovrà fare la differenza tra il percepito e ciò che si sarebbe percepito senza la lesione. Si dovranno conteggiare straordinari perduti, eventuali premi non ricevuti. Sarà bene allegare abbondantemente le buste paga sia relative a prima dell&#8217;evento che successive, per dimostrare l&#8217;effettiva contrazione. Io, in genere, deposito almeno sei mensilità prima dell&#8217;evento. Ovviamente chi non percepisce un reddito (il minore, la casalinga, il disoccupato) non potrà ottenere un risarcimento di siffatto danno, salvo in due ipotesi:</p>
<p>(a)il danneggiato è stato costretto a rifiutare un lavoro a causa delle lesioni;<br />
(b)le lesioni non consentiranno al danneggiato di lavorare in futuro, totalmente o parzialmente.</p>
<p><strong>Assai più complicato il risarcimento del reddito di impresa</strong> e del reddito autonomo, che va sempre liquidato al netto delle spese. In linea teorica il calcolo è molto semplice. Facciamo l&#8217;esempio di un avvocato.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cicero ha conseguito redditi netti nel 2006 per 30.000 euro, nel 2007 per 40.000 euro, nel 2008 per 50.000 euro.<br />
Nel 2009 ha subito il sinistro che lo ha tenuto inattivo per molti mesi. Il reddito complessivo netto è di euro 20.000. Cicero avrà diritto al risarcimento della differenza tra il reddito netto presumibile (RNP) che è dato dall&#8217;ultimo reddito (UR) aumentato della percentuale di incremento avvenuta negli ultimi anni (PI) meno il reddito percepito (RNPe). Quindi: RNP + PI – RNPe.<br />
Naturalmente egli potrà provare che RNP sarebbe stato maggiore o che a causa della malattia ha perduto importanti clienti. Anche parte convenuta potrà dimostrare che nell&#8217;anno 2009 Cicero avrebbe conseguito minori ricavi.</p>
<p><strong>Per quanto concerne il reddito di impresa</strong>, se il danneggiato è un piccolo imprenditore, la giurisprudenza ritiene risarcibile il reddito netto di impresa e non soltanto la parte ascrivibile al lavoro dell&#8217;uomo.</p>
<p><strong>Nel caso di socio di società di persone</strong>, il danneggiato dovrà dimostrare che a causa della malattia la società ha percepito minori utili stante l&#8217;impossibilità di rimpiazzare il socio.</p>
<p><strong>Naturalmente nel calcolo del reddito</strong> dovranno essere considerate (per la detrazione) anche le spese per la produzione del reddito, nonché i contributi previdenziali e le imposte. In linea teorica non è complicato se solo si tiene presente il principio di indifferenza di cui abbiamo già parlato: il danneggiato, grazie al risarcimento, non deve ne arricchirsi, né rimetterci.</p>
<p><strong>Nonostante qualche opinione dottrinaria contraria</strong>, anche il reddito da capitale può essere tenuto in considerazione ai fini del danno, ogni qual volta il danneggiato dimostri che a causa della inabilità non ha potuto dedicarsi agli investimenti. In tal caso dovrà provare che in passato ha regolarmente fatto investimenti ottenendo un incremento del valore del patrimonio e che nel periodo del sinistro ciò non è avvenuto (si pensi alla persona in coma che non ha potuto fare disinvestimenti o investimenti che avrebbe sicuramente o con ragionevole probabilità fatto).</p>
<p>Domani vedremo il danno reddituale permanente.</p>
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		<title>Il danno patrimoniale alla persona (III parte)</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno patrimoniale alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[cenestesi lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[il danno patrimoniale]]></category>

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		<description><![CDATA[LA CENESTESI LAVORATIVA La maggiore usura, come abbiamo detto, costituisce di un&#8217;ipotesi di lesione della salute (danno biologico), la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute. Nella prassi si ricorre all&#8217;appensatimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-iii/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>LA CENESTESI LAVORATIVA</strong></p>
<p><strong>La maggiore usura, come abbiamo detto,</strong> costituisce di un&#8217;ipotesi di lesione della salute (danno biologico), la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che è la valutazione del danno alla salute. Nella prassi si ricorre all&#8217;appensatimento del punto, nell&#8217;ottica di quella personalizzazione sempre ribadita dalla Corte di Cassazione.</p>
<p><strong>Pertanto se la persona si stanca maggiormente</strong>, ha bisogno di più tempo per fare un lavoro, impiega più tempo <span id="more-2363"></span>per recuperare le energie, si dovrà valutare il danno biologico tenendo conto di questo specifico danno. Come è stato affermato in giurisprudenza “le ripercussioni che la lesione subìta dal danneggiato ha prodotto sulla attitudine di quest&#8217;ultimo a svolgere un lavoro purchessia, devono essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico, e non valutate a parte (in questo senso, per la giurisprudenza di questo tribunale, si vedano Trib. Roma 29.12.2002, Bellardoni c. Natellis, inedita; Trib. Roma 21.3.2002, De Nardi c. Lloyd, inedita; Trib. Roma 8.3.1997, Torre c. SAI, inedita; Trib. Roma 18.3.1997, Bernardini c. Tirrena, inedita; Trib. Roma 2.6.1997, Porceddu c. Intercontinentale, inedita; Trib. Roma 3.6.1997, Saccone c. Liguria, inedita; Trib. Roma 3.10.1997, Famelli c. Toro, inedita; Trib. Roma 29.11.1997, Spada c. Assitalia, inedita; per la restante giurisprudenza di merito, sostanzialmente nello stesso senso, si vedano Trib. Napoli 24 ottobre 1987 n. 10852, in Arch. circolaz., 1988, 456; Trib. Macerata 20 dicembre 1989 n. 443, in Arch. circolaz., 1990, 398; Trib. Crema 8 giugno 1989, in Giur. mer. 1990, 993, ove si dice chiaramente che &#8220;ove la ridotta capacità lavorativa comporti soltanto l&#8217;applicazione di maggior sforzo lavorativo o una maggior usura delle energie di riserva, senza effettiva perdita di reddito, nessun lucro cessante dovrà essere riconosciuto, e tali conseguenze rileveranno solo sotto il profilo del danno biologico&#8221;).</p>
<p><strong>Occorre, dunque, accertare e valutare separatamente due distinti effetti</strong> che le lesioni personali possono avere prodotto sull&#8217;attività lavorativa: se le lesioni producono &#8211; o verosimilmente produrranno &#8211; una accertata riduzione del reddito, tale danno costituisce un ordinario danno patrimoniale da lucro cessante; se le lesioni non incidono sul reddito (sia perché resta invariato; sia perché manca addirittura un reddito), ma rendono più faticosa la prestazione lavorativa, di tale circostanza deve tenersi debito conto nella liquidazione del danno biologico, elevando l&#8217;ammontare del risarcimento dovuto”, così Trib. Roma, 7 giugno 2007.</p>
<p><strong>Ovviamente i due effetti possono anche coesistere</strong>. In altre parole se a seguito della frattura di un braccio un panettiere riesce a lavorare non più per otto ore al giorno, bensì per sei e in quelle sei fa una fatica maggiore, gli dovranno essere risarciti sia il danno patrimoniale (i mancati guadagni per le due ore giornaliere in meno lavorate), sia il danno da cenestesi lavorativa (la maggior fatica per lavorare in quelle sei ore).</p>
<p><strong>Pertanto, quando si chiede la CTU</strong>, dopo avere allegato entro la I memoria del 183 che l&#8217;attore, a seguito delle lesioni, ha visto compromessa la cenestesi lavorativa, si dovrà evidenziare che l&#8217;indagine dovrà interessare anche questo aspetto (che non dovrà ricevere un punteggio in quanto non esiste una tabella che possa tenere conto di tutti i casi di compromissione della cenestesi lavorativa). Laddove accertata, sarà il giudice a dover liquidare equitativamente questo danno personalizzando la somma a titolo di danno biologico.</p>
<p>Domani vedremo come si calcola il danno patrimoniale.</p>
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		<title>Il danno patrimoniale alla persona (II parte)</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-ii-parte/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno patrimoniale alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[il danno patrimoniale]]></category>

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		<description><![CDATA[Ogni lesione della salute può riverberare effetti sull&#8217;attività lavorativa in tre modi: 1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito, temporaneamente o permanentemente; 2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito, temporaneamente o permanentemente ; 3) costringendo il soggetto leso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-ii-parte/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Ogni lesione della salute può riverberare effetti sull&#8217;attività lavorativa</strong> in tre modi:</p>
<p style="padding-left: 30px;">1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito, temporaneamente o permanentemente;<br />
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito, temporaneamente o permanentemente ;<br />
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.</p>
<p><strong>Vedremo nei prossimi articoli che mentre i primi due casi</strong> costituiscono ipotesi di danno patrimoniale, nella terza ipotesi, <span id="more-2359"></span>la limitata invalidità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da cenestesi lavorativa).</p>
<p><strong>Il danno patrimoniale è una conseguenza di tipo</strong>, appunto, patrimoniale, economica, che colpisce il soggetto danneggiato.</p>
<p><strong>Il principio fondamentale in tema di risarcimento del danno patrimoniale è quello della indifferenza</strong>: per il soggetto leso deve essere indifferente sotto il profilo economico che quel danno si sia verificato, in quanto attraverso il risarcimento il suo patrimonio verrò ricostruito esattamente com&#8217;era prima del sinistro, non un centesimo di più, non un centesimo di meno.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Patrimonio prima della lesione</strong>= 100</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Lesione</strong>=20</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Valore residuo patrimonio</strong>=80</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Risarcimento</strong>= 20</p>
<p>Questo, ovviamente, in teoria, in pratica è assai difficile che si possa ricostruire il patrimonio come era o come sarebbe stato in assenza dell&#8217;evento lesivo, in quanto nella materia <em>de qua</em> si fa largo uso di presunzioni (si pensi al danno che colpisce il minore non percettore di reddito; bisognerebbe avere una sfera di cristallo per sapere quanto avrebbe guadagnato in futuro). Ma ciò non toglie che il principio da tenere bene in mente è questo. Avere in mente il principio di indifferenza aiuterà a risovere molti casi concreti.</p>
<p><strong>Il secondo principio fondamentale</strong> è che il danno patrimoniale conseguente alla lesione della salute va risarcito solo se ci sono quattro condizioni:</p>
<p style="padding-left: 30px;">(a) la persona ha subito una lesione;<br />
(b) la lesione ha provocato un danno alla salute;<br />
(c) il danno alla salute ha provocato una disfunzionalità;<br />
(d) la disfunzionalità ha colpito il reddito della persona riducendolo o eliminandolo temporaneamente o definitivamente.</p>
<p><strong>Sul danneggiato grava l&#8217;onere della prova</strong> che si atteggia diversamente a seconda delle condizioni.</p>
<p style="padding-left: 30px;">La condizione a) è di solito provata attraverso la testimonianza;<br />
Le condizioni b) e c) si provano con la CTU medica;<br />
La condizione e) si prova solitamente con i documenti e con la prova testimoniale.</p>
<p><strong>Il giudice pertanto</strong>, al momento di decidere, si chiederà:</p>
<ul>
<li>L&#8217;attore ha subito le lesioni?</li>
<li>Le lesioni sono ascrivibili a colpa integrale o parziale del convenuto?</li>
<li>Le lesioni hanno provocato una disfunzionalità?</li>
<li>La disfunzionalità ha colpito il reddito? In quale misura?</li>
<li>La disfunzionalità colpirà in futuro il reddito? In quale misura?</li>
</ul>
<p><strong>Il danno patrimoniale, pertanto, può essere tanto passato quanto futuro.</strong> Il danno è passato o futuro in base al momento in cui viene liquidato.</p>
<p style="padding-left: 30px;">E&#8217; <strong>passato</strong> il danno costituito dalle spese mediche sostenute, o dalla riduzione del reddito durante il periodo di malattia, ad esempio.</p>
<p style="padding-left: 30px;">E&#8217; <strong>futuro </strong>il danno consistente nelle spese mediche che si dovranno affrontare in futuro, ovvero nei minori redditi che si conseguiranno. Questo significa  che tanto il danno emergente quanto il lucro cessante possono essere passati o futuri.</p>
<p><strong>Quando si liquida il danno patrimoniale occorre poi considerare</strong> due effetti prodotti dal decorso del tempo:</p>
<ul>(a) il danneggiato ricostruirà il patrimonio in un momento successivo rispetto al danno;<br />
(b) il danneggiato riceve in anticipo somme per un danno che si manifesterà in futuro.</ul>
<p>Nel primo caso bisognerà <strong>rivalutare </strong>l&#8217;importo, nel secondo caso bisognerà procedere allo <strong>sconto utilizzando le tabelle di capitalizzazione.</strong></p>
<p><strong>Domani parleremo di cenestesi lavorativa </strong>e vedremo che la sua compromissione non rientra nel danno patrimoniale.</p>
<p><strong>A domani!</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il danno patrimoniale alla persona ( I parte )</title>
		<link>http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-i-parte/</link>
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		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danno patrimoniale alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[il danno patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[inabilità]]></category>
		<category><![CDATA[incapacità lavorativa generica]]></category>
		<category><![CDATA[incapacità lavorativa specifica]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>

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		<description><![CDATA[A partire da oggi ci occuperemo di quella che è la “Cenerentola” del danno alla persona, ovvero la categoria del danno patrimoniale. Perchè è la Cenerentola? Perchè pochi ne parlano, essendo i riflettori tutti puntati sulla &#8220;prima donna&#8221;, il danno non patrimoniale che con fatica cerca ancora oggi una sistemazione dogmatica. D&#8217;altra parte, la voce “danno [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/il-danno-patrimoniale-alla-persona-i-parte/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>A partire da oggi ci occuperemo di quella che è la “Cenerentola” </strong>del danno alla persona, ovvero la categoria del danno patrimoniale. Perchè è la Cenerentola? Perchè pochi ne parlano, essendo i riflettori tutti puntati sulla &#8220;prima donna&#8221;, il danno non patrimoniale che con fatica cerca ancora oggi una sistemazione dogmatica. D&#8217;altra parte, la voce “danno non patrimoniale”<strong> </strong>negli ultimi 10 anni è stata idealmente (e in certi casi realmente) riscritta <em>ex novo</em> per tre volte e di certo siamo ben lontani dalla parola fine.</p>
<p><strong>Poco interesse, invece, si registra intorno al danno patrimoniale alla persona</strong> che, invece, dal punto di vista della pratica di ogni giorno<span id="more-2356"></span> è assai importante. Forse anche per questa ragione ogni tanto si leggono sentenze “slabbrate” e gli atti di parte non sono così precisi.</p>
<p><strong>Non solo. Si continua a fare un uso promiscuo</strong> dei termini invalidità, incapacità, inabilità, capacità lavorativa generica, capacità lavorativa specifica.</p>
<p><strong>Come evidenziato dalla migliore dottrina (Rossetti)</strong> l&#8217;invalidità si riferisce alla lesione del bene salute in sé considerato, mentre i termini incapacità e inabilità andrebbero riferiti alle ripercussioni sull&#8217;aspetto reddituale.</p>
<p>Per quanto riguarda la &#8220;<strong>incapacità lavorativa generica</strong>&#8220;, per consolidato orientamento giurisprudenziale tale danno non è un pregiudizio a sé stante, ma inerisce &#8220;al valore dell&#8217;uomo come persona e deve essere valutata all&#8217;interno della liquidazione del danno biologico&#8221; (Cass. 25.5.2007 n. 12247; Cass. 2.2.2007 n. 2311; Cass., sez. III, 22-02-2002, n. 2589, in Foro it., 2002, I, 2074; Cass., sez. III, 24-05-2001, n. 7084, in Foro it. Rep. 2001, Danni civili, n. 127; Cass., sez. III, 12-09-2000, n. 12022, in Danno e resp., 2001, 949; Cass., sez. III, 11-08-2000, n. 10725, in Danno e resp., 2001, 946).</p>
<p><strong>Per quanto concerne l&#8217;incapacità lavorativa specifica</strong>, la medicina legale, sia la giurisprudenza più attenta hanno da tempo messo in luce la vetustà ed il pressappochismo di siffatta nozione. “In primo luogo, si è osservato che la capacità di lavoro specifico è parametro a tal punto personalizzato ed individuale, che rifugge da inquadramenti numerici, necessariamente limitativi ed imprecisi nella delineazione di un concetto cui può ritenersi estraneo ogni schematismo. Di conseguenza, da un punto di vista medico legale, la individuazione delle disabilità lavorative è la premessa per poter pervenire alla stima della incapacità, ma ciò non vuol dire che la stima della disabilità possa e debba essere data con espressioni numeriche, in ragione dei fatto che il valore che conta è quello della produttività, e che questo non è direttamente desumibile dai parametri sanitari. Il rilievo medico legale delle disabilità lavorative deve quindi concretizzarsi nella analitica descrizione delle compromissioni funzionali in cui consistono la disabilità, e nella elencazione delle azioni e degli atti che ne risultano impediti, resi difficoltose o limitati. In secondo luogo, non esiste alcun baréme medico legale dal quale ricavare la riduzione percentuale di capacità produttiva, né sarebbe possibile redigerlo, in quanto la riduzione di tale capacità è questione da valutare caso per caso, sfuggente ad ogni generalizzazione.In terzo luogo, demandando al medico legale la determinazione in termini percentuali dei grado di riduzione della capacità di reddito, oltre al rischio di ingenerare disparità di trattamento in considerazione della rilevata mancanza di un baréme di riferimento, si correrebbe altresì il pericolo di riproporre una riedizione mutato nomine dei vieto concetto di incapacità lavorativa generica&#8221;, così Trib. Roma, estensore Rossetti, 7 giugno 2007.</p>
<p><strong>Occorre, dunque, ridare lustro a questo argomento</strong>, facendo anzitutto chiarezza lessicale e concettuale.</p>
<p><strong>Nei prossimi giorni affronteremo in termini </strong>(come sempre) pratici gli aspetti più importanti relativi all&#8217;accertamento e alla liquidazione del danno patrimoniale. A domani!</p>
<p>Fine I parte</p>
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