Articoli per 'Diritto civile'
28.07.10
Appalto: se il mancato pagamento di una parte dell’opera possa giustificare la risoluzione del contratto.
Nel caso che vi sottopongo l’appaltatore ha agito per chiedere la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento di alcune opere.
Si tratta di una strategia difensiva che non condivido: per quale ragione risolvere il contratto? Non è forse meglio chiedere la condanna al pagamento della somma residua?
Il Tribunale, vista la domanda dell’attore-appaltatore, è pertanto costretto Continua a leggere l’articolo »
27.07.10
Appalto: l’incompatibilità delle domande di risoluzione e adempimento formulate congiuntamente.
Un appaltatore conviene in giudizio il committente e rassegna le seguenti conclusioni:
“(a) dichiarare risolto il contratto d’appalto con il committente, in quanto trascorso inutilmente il termine indicato nell’atto di diffida stragiudiziale ex art. 1454 c.c. e, comunque, dichiarare il recesso ai sensi dell’art. 1660 c.c., atteso che le variazioni apportate dalla parte attrice, in corso d’opera, sono superiori ad 1/6 dei prezzo convenuto; (b) condannare le parti convenute al pagamento del saldo del prezzo, per i lavori realizzati, di lire 73.187.200, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. In ogni caso, ai sensi del citato art. 1660 c.c., 2° comma, si chiede, per le variazioni apportate, la determinazione dì un’equa indennità; (c) condannare, inoltre, i sigg. E. al risarcimento dei danni, per aver impedito per diversi mesi l’utilizzo delle attrezzature ed in particolare dei ponteggi, danno quantificato dal consulente di parte in lire 13.700.000, oltre quello del lucro cessante ; (d) ordinare alla parte convenuta di consegnare all’istante le chiavi del cancello d’ingresso del cantiere di Mola Saracena al titolare della ditta onde permettere a quest’ultimo di ritirare le attrezzature e ponteggi (…)”.
Pertanto chiede contemporaneamente l’adempimento Continua a leggere l’articolo »
26.07.10
Appalto: facciamo un breve riassunto
Abbiamo fatto un focus su alcune problematiche relative alle domande giudiziali nelle cause in materia di appalto. Dopo aver esaminato alcune interessanti pronunce, facciamo un breve e schematico riassunto.
Anzitutto, l’avvocato del committente è tenuto ad accertare ed inquadrare il tipo di inadempimento dell’appaltatore:
a) l’appaltatore non ha iniziato l’opera;
b) l’appaltatore ha iniziato l’opera ma Continua a leggere l’articolo »
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30.06.10
Protesto illegittimo: addio danno in re ipsa
Che la tesi del danno in re ipsa, in caso di protesto illegittimo, non potesse andare molto lontano dopo le sentenze di San Martino era facilmente prevedibile.
Con la recente sentenza del 8-23 giugno 2010, n. 15224, la S.C. conferma il proprio orientamento secondo cui la semplice illegittimità del protesto (ove accertata), pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione da valutare, nelle sue diverse articolazioni, nel contesto della situazione cui inerisce, non costituisce di per sè un dato sufficiente per dare corso alla liquidazione del danno, atteso che il danno non patrimoniale derivante da condotta illecita lesiva di interesse costituzionalmente garantito (quale sarebbe quello in oggetto) presuppone la gravità della lesione, oltre che la non futilità del danno, e la prova in proposito può essere data anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando, per il danneggiato, l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali poter desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio (v. anche Cass. 7211/2009).
In precedenza era stato invece affermato che i tema di risarcimento danni il protesto cambiario, conferendo pubblicità pso facto alla insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale/imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda- di indubitabile discredito- tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, al di là e a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz’altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di fornire la prova della sua esistenza, mentre nella (diversa) ipotesi in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell’illegittimità del protesto, questa ultima costituirà semplice indizio della esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce (Cassazione civile , sez. I, 30 agosto 2007, n. 18316; id. 7495/2008).
17.05.10
Si può risolvere un contratto per fatto e colpa di entrambe le parti?
Non è raro che due parti addebitino l’una all’altra l’inadempimento e chiedano entrambe la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’altra parte.
In questi casi, secondo la S.C. non è possibile giungere ad una pronuncia di risoluzione per fatto e colpa di ambo le parti, in quanto “nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, perchè la valutazione della colpa nell’inadempimento ha carattere unitario e l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte” (sent. 27/02).
Dunque occorre accertare chi con il suo comportamento ha Continua a leggere l’articolo »
Aspetti processuali dell’eccezione di inadempimento
Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia l’esecuzione non può rifiutarsi se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Questo è quanto dispone l’art. 1460 c.c. Analizziamo alcuni aspetti processuali.
- L’eccezione di inadempimento è una eccezione in senso stretto ed in senso proprio, ciò significa che il convenuto deve sollevarla non oltre la comparsa di costituzione tempestivamente depositata e il giudice non la può rilevare d’ufficio (Cass. 10764/1999). L’attore ha l’onere di sollevarla entro la prima udienza di trattazione.
- Essa non richiede formule sacramentali essendo sufficiente che sia desumibile in modo non equivoco dall’insieme delle difese e in più in generale dalla condotta processuale della parte (Cass. 10764/1999).
- Sollevata l’eccezione di inadempimento, spetta all’altra parte l’onere della prova di avere esattamente adempiuto, salvo che si tratti di una obbligazione negativa: in tal caso è l’eccipiente che deve provare la violazione dell’obbligo dell’altra parte (Cass. S.U. 13533/2001).
- L’eccezione di inadempimento non necessità di una previa costituzione in mora e può essere sollevata per la prima volta anche in giudizio (Cass. 2059/1980).
- Proposta dal convenuto eccezione di inadempimento, costituisce domanda nuova la successiva proposizione di una domanda di risoluzione (Cass. 3548/1984)
11.05.10
I rapporti tra domanda di risoluzione e adempimento
L’art. 1453, II comma, c.c. stabilisce che proposta domanda di adempimento è possibile sostituirla con una domanda di risoluzione. La sostituzione della domanda può avvenire anche in appello, purchè però non mutino i fatti costitutivi (Cass. 8234/2009) e anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 9941/2006). Si tratta di una eccezione al principio del divieto di mutatio libelli. Eccezione che però non si estende alla domanda di risarcimento del danno che deve necessariamente essere proposta nell’atto introduttivo.
“Il comma 2 dell’art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non già anche con quella di risarcimento del danno (fatto «salvo in ogni caso» dal comma 1), la quale integra un’azione del tutto diversa per petitum dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi è inammissibile, la domanda risarcitoria introdotta in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento . (Fattispecie relativa alla diversità e novità della domanda risarcitoria fondata sulla diversità della causa petendi individuabile, in un caso, nel mancato adempimento di un obbligo contrattuale di corrispondere un compenso retributivo e, nell’altro, nel risarcimento del danno per mancata conclusione di un obbligo a trattare e concludere un accordo)” Cass. 13953/2009
Come pure, in caso di domanda di risarcimento del danno, non è possibile chiedere la risoluzione del contratto in corso di causa, nemmeno in caso di espressa riserva.
Non è invece possibile il contrario: proposta domanda di risoluzione è inammissibile la domanda di adempimento. Ma questo divieto non è assoluto in quanto è certamente possibile proporre domanda di adempimento in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione.
Ma è possibile, dopo che è passata in giudicato la sentenza che ha rigettato la domanda di risoluzione, proporre una domanda di adempimento in un separato processo?
Il Tribunale di Roma (sent. 17460/2009) è chiamato a decidere proprio un caso del genere ed opta per la soluzione negativa. Il risultato è paraddosale e potenzialmente lesivo del principio di corrispettività. Si supponga infatti che il debitore sia risultato vittorioso rispetto alla domanda di risoluzione in considerazione della non essenzialità del termine. Ebbene, il creditore rimarrà definitivamente senza prestazione con ingiustificato arricchimento del debitore.
Ecco un passo della motivazione.
“Il principio della improponibilità della domanda di adempimento, una volta proposta la domanda di risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) è posto in primo luogo a tutela dell’interesse della parte inadempiente, la quale non può essere tenuta indefinitamente a rendersi disponibile ad adempiere, anche quando il creditore della prestazione abbia palesato di non avere più interesse alla prestazione avendo optato per la risoluzione del contratto.
E’ stato anche affermato, da diverse decisioni della Corte di Cassazione, che il principio opera a condizione dell’esistenza di un interesse attuale dell’istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale, per cui, quando tale interesse sia venuto meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione non opera, essendo venuta meno la ragione del divieto.
Tuttavia in tal caso, per far salvo l’affidamento della parte convenuta con la domanda di risoluzione, si richiede, ai fini dell’ammissibilità della domanda di adempimento, che questa sia proposta in via subordinata a quella di risoluzione nell’ambito dello stesso giudizio (Cass.n.4261/1998; Cass. n.4444/1996; n.1457/1995) poiché in tal caso il convenuto è avvisato del perdurante interesse dell’attore all’adempimento, nonostante la domanda di risoluzione del contratto.
E’ opportuno sottolineare, a riguardo, che anche la più recente Cass. n. 1077 del 19/01/2005 ha affermato lo stesso principio (sebbene, dal tenore della massima, si possa equivocare) rigettando il motivo di ricorso che contestava la violazione dell’art. 1453 II comma c.c., per essere stata, dal giudice di merito, ritenuta ammissibile la domanda di adempimento di un contratto di appalto proposta in via subordinata rispetto all’azione di risoluzione, nell’ambito dello stesso giudizio.
Dunque è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la preclusione alla proponibilità dell’azione di adempimento contrattuale opera tutte le volte che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve, come nel caso in esame, in cui l’attrice aveva già proposto, senza riserve, non avendo formulato alcuna subordinata di adempimento, la domanda di risoluzione dell’accordo patrimoniale di separazione per inadempimento del F. V..
La domanda principale dell’attrice deve quindi essere dichiarata inammissibile ex art. 1453 II comma c.c..”
10.05.10
Adempimento, risoluzione, risarcimento del danno (I parte).
Il contratto vincola due o più parti ad eseguire una prestazione. Avverso l’inadempimento l’ordinamento predispone rimedi giuridici diversi. Prima di esaminarli anzitutto vediamo in che cosa può consistere l’inadempimento:
- il debitore non ha eseguito tout court la propria prestazione;
- il debitore ha eseguito una parte della prestazione;
- il debitore ha eseguito l’intera prestazione ma questa presenta vizi e difetti;
- il debitore ha eseguito la prestazione in modo inesatto;
- il debitore ha eseguito in ritardo la propria prestazione;
- il debitore ha eseguito la prestazione in modo non diligente.
Il creditore adempiente ha diverse possibilità:
- può chiedere l’intervento del giudice per sciogliersi dal contratto;
- può far dichiarare la risoluzione (in caso di clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere, violazione del termine essenziale);
- può recedere dal contratto (ed eventualmente trattenere la caparra o chiedere il pagamento del doppio);
- può chiedere l’adempimento;
- può chiedere che la prestazione sia regolarizzata (giuridicamente o materialmente);
- può chiedere il risarcimento del danno;
- può sospende la propria prestazione in attesa che l’altra parte adempia o offra di adempiere la propria (art. 1460 c.c.).
L’errore più frequente che si commette è quello di ritenere che gli art. 1453 e ss. c.c. regolino ogni ipotesi di contratto. In realtà occorre di volta in volta fare riferimento alla disciplina tipica prevista per quel contratto.
Facciamo degli esempi.
Ecco cosa dispongono le norme contenute nel libro IV, titolo II del codice civile.
Art. 1453.
Risolubilità del contratto per inadempimento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Art. 1455.
Importanza dell’inadempimento.
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Per poter chiedere la risoluzione occorre:
a) l’inadempimento dell’altra parte;
b) che l’inadempimento non sia di scarsa importanza
Non dunque qualunque inadempimento giustifica una risoluzione, ma solo quello che sia grave, tenuto conto dell’interesse del creditore.
Vediamo invece cosa accade in materia di appalto.
Art. 1668.
Contenuto della garanzia per difetti dell’opera.
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Come si vede, in caso di vizi e difetti i presupposti per ottenere la risoluzione sono ben diversi:
i vizi e i difetti devono rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Pertanto i presupposti per ottenere la risoluzione del contratto sono assai più rigorosi di quelli previsti in linea generale dagli artt. 1453 e 1455 c.c. E’ per questo che ogni volta che si chiede la risoluzione del contratto occorre sempre verificare se la disciplina prevista per quello specifico contratti deroghi o meno la disciplina generale.
Qualche riflessione sul risarcimento del danno
In un forum, un collega ha chiesto come poter quantificare il danno subito da un ristoratore a causa dell’annullamento di un banchetto di nozze il giorno prima del matrimonio.
Per rispondere a questa domanda occorre ancora una volta rifarsi ai principi generali in materia di risarcimento del danno. Uno di questi, fondamentale, è il principio della indifferenza: il creditore, attraverso il risarcimento, deve essere messo nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell’evento dannoso. Né più né meno. Non deve guadagnarci e non deve rimetterci.
Ovviamente questo è facile dal punto di vista teorico; più complesso è effettuare il calcolo in pratica.
Se abbiamo ben presente questo principio, possiamo facilmente risolvere tutta una serie di problemi che si presentano allorquando occorre quantificare il danno.
Ritorniamo all’esempio. Sotto un profilo teorico fare il calcolo del danno è molto semplice. Il danno consisterà in:
- un lucro cessante
- un danno emergente
Per calcolare il lucro cessante occorre partire dal ricavo che il ristoratore avrebbe conseguito; a questo vanno sottratti i costi per poter ricavare l’utile. Si supponga che il ricavo complessivo fosse di 10.000 euro e che i costi sarebbero stati di 7.000,00 euro; il ricavo lordo sarebbe stato di 3.000,00 euro. A questo risultato vanno tolte le tasse.
- 10.000 (ricavo lordo)
- - 7.000 (costi)
- = 3.000 (utile lordo)
- - tasse (si supponga 1000 euro)
- = 2.000 utile netto
Occorre poi verificare se quel giorno il ristorante ha avuto o meno guadagni e se questi si sarebbero avuti o meno nonostante il banchetto. Nel primo caso il lucro cessante rimane invariato, nel secondo caso occorre invece sottrarre il lucro comunque ottenuto.
Occorre poi calcolare il danno emergente, ovvero tutte le spese inutilmente fatte; si pensi alle merci deperite (carni, pesce, pane, verdure). Mentre in linea di massima non potrà imputarsi il costo per bevande.
Lucro cessante + danno emergente = danno complessivo sofferto
22.04.10
Divisione dell’immobile: il maggior quotista ha diritto di essere preferito nell’assegnazione?
Supponiamo che due fratelli vogliano dividersi un immobile. Uno ha una quota di 2/5, l’altro una quota di 3/5. Entrambi vogliono l’intero. Cosa deve fare il giudice se il bene non è comodamente divisibile? Deve per forza assegnare la quota al maggior quotista?
Vediamo cosa dice l’art. 720 del codice civile.
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.
La norma sembra Continua a leggere l’articolo »



