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	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Circolazione stradale</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
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		<title>Il litisconsorzio nelle cause di R.C.A. di Raffaele Plenteda</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[litisconsorzio]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l&#8217;autorizzazione di Altalex abbiamo il piacere di pubblicare alcuni estratti dell&#8217;interessante volume di Raffaele Plenteda &#8220;Danni da circolazione stradale&#8221;. L’individuazione dei soggetti che devono o possono partecipare al giudizio intrapreso per effetto dell’esercizio, da parte del danneggiato, dell’azione diretta, pone diverse questioni applicative. Le norme di riferimento sono costituite dall’art. 144 co. 3 Cod. [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/circolazione-stradale/il-litisconsorzio-nelle-cause-di-r-c-a-di-raffaele-plenteda/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=48531"><img class="alignleft size-full wp-image-3138" title="raffaele plenteda" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2010/01/raffaele-plenteda.jpg" alt="" width="142" height="200" /></a><em>Con l&#8217;autorizzazione di Altalex abbiamo il piacere di pubblicare alcuni estratti dell&#8217;interessante volume di Raffaele Plenteda &#8220;Danni da circolazione stradale&#8221;.</em></p>
<p><strong>L’individuazione dei soggetti che devono o possono partecipare al giudizio</strong> intrapreso per effetto dell’esercizio, da parte del danneggiato, dell’azione diretta, pone diverse questioni applicative.</p>
<p><strong> Le norme di riferimento sono costituite dall’art. 144 co. 3 Cod. Ass.,</strong> in base al quale “Nel giudizio promosso contro l&#8217;impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno” e l’art. 149 co. 6 Cod. Ass., il quale prevede che “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.</p>
<p><strong>Nel caso in cui non debba trovare applicazione la procedura di indennizzo diretto,</strong> la giurisprudenza ha da tempo risolto la questione, affermando il principio <span id="more-3387"></span>in base al quale il proprietario-assicurato è litisconsorte necessario del proprio assicuratore, mentre il conducente-responsabile è litisconsorte facoltativo, con la conseguenza che il danneggiato avrà l’onere di chiamarlo in giudizio qualora intenda deferirgli l’interrogatorio formale ovvero il giuramento decisorio.</p>
<p style="padding-left: 30px;">… il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicem-bre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l&#8217;assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell&#8217;articolo 2054 terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprie-tario, in tal caso derivando soltanto un&#8217;ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.<br />
(Cassazione civile, Sez. III, 7.5.2007 n. 10304)</p>
<p><strong>Dal carattere facoltativo del litisconsorzio</strong> con il conducente del veicolo, inoltre, discende la scindibilità della relative cause, circostanza rilevante ai fini dell’appello.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Quando il danneggiato per effetto della circolazione stradale</strong> esercita l&#8217;azione contro il danneggiante (cioè il conducente del veicolo), il responsabile civile ed il suo assicuratore, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario, ma solo litisconsorte facoltativo, con la conseguenza che le relative cause sono scindibili.<br />
Ne deriva che, qualora il danneggiato non abbia proposto appello solo nei con-fronti del responsabile civile e dell’assicuratore e, peraltro, in primo grado non erano state rivolte particolari domande giudiziali al conducente, il giudice del gravame deve ordinare la notifica dell’atto di appello nei suoi riguardi solo nel caso in cui l’impugnazione non sia per lui preclusa o esclusa.<br />
(Cassazione civile, Sez. III, 18.4.2007 n. 9294)</p>
<p><strong>La richiamata previsione di cui all’art. 149 co. 6 Cod. Ass.</strong>, al contrario, pone problemi interpretativi, nella misura in cui pare escludere addirittura la possibilità per il danneggiato di vocare in ius, insieme alla compagnia di assicurazione, anche il responsabile del sinistro.</p>
<p><strong>Così intesa, la norma pone dubbi di legittimità costituzionale</strong> sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, sicché molti interpreti propendono per riconoscere quanto meno la possibilità (litisconsorzio facoltativo), per il danneggiato, di citare in giudizio il conducente e il proprietario del veicolo responsabile, e tanto in virtù del principio di cui all’art .144 Cod. Ass. e delle regole generali di responsabilità sancite dall’art. 2054 c.c..</p>
<p><strong>Come abbiamo visto, peraltro,</strong> la previsione dell’azione diretta a favore del danneggiato non preclude la possibilità, per quest’ultimo, di agire in base alle ordinarie regole di responsabilità e di rivolgere la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti del conducente e proprietario, il quale potrà chiamare in garanzia la propria impresa di assicurazione. La Corte di Cassazione ha precisato che, in questo caso, non sussiste litisconsorzio necessario con l’impresa di assicurazione.</p>
<p><strong>In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile</strong> derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il litisconsorzio tra l&#8217;assicuratore e il responsabile del danno sussiste solo nell&#8217;ipotesi di esercizio dell&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;assicuratore, ma non nell&#8217;ipotesi inversa in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente contro il responsabile del danno.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell&#8217;attore, la domanda proposta da quest&#8217;ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l&#8217;autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata e, pertanto, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, qualo-ra quest&#8217;ultimo chiami in garanzia l&#8217;assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l&#8217;estensione della domanda nei confronti di quest&#8217;ultimo deve essere espressamente richiesta.<br />
(Cassazione civile, Sez. III, 3.11.2008 n. 26421).</p>
<p><strong>Occorre rammentare infine che,</strong> secondo l’orientamento ormai avallato anche dalla Corte Costituzionale, l’art. 149 Cod. Ass. introdurrebbe per il danneggiato soltanto la facoltà di rivolgere la richiesta risarcitoria alla propria impresa di assicurazione, residuando comunque, anche laddove sussistano i presupposti per la procedura di indennizzo diretto, la possibilità di attivare la procedura ordinaria prevista dall’art. 148 Cod. Ass.<br />
Aderendo a questa impostazione, il danneggiato potrebbe, in ogni caso, agire nei confronti dell’assicuratore del veicolo anta-gonista, con il conseguente litisconsorzio necessario del proprie-tario-assicurato e facoltativo del conducente-autore del danno.</p>
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		<title>Circolazione stradale, un nuovo interessante libro di Raffaele Plenteda. Intervista via chat con l&#8217;Autore.</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni libri]]></category>
		<category><![CDATA[altalexprofessionale]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele plenteda]]></category>

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		<description><![CDATA[[Avv. Mirco Minardi]: Raffaele, grazie per aver accettato il nostro invito. [Avv. Raffaele Plenteda]: Ciao Mirco, grazie per l&#8217;invito e complimenti per questa nuova iniziativa. [Avv. Mirco Minardi]: L&#8217;occasione di questa intervista nasce dalla tua nuova &#8220;creatura&#8221;, ovvero il libro edito da Altalexprofessionale intitolato &#8220;Danni da circolazione stradale, casi, procedure e check list&#8221;. Inizio subito [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/circolazione-stradale-un-nuovo-interessante-libro-di-raffaele-plenteda-intervista-via-chat-con-lautore/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=48531" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3138" title="raffaele plenteda" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2010/01/raffaele-plenteda.jpg" alt="raffaele plenteda" width="142" height="200" /></a><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Raffaele, grazie per aver accettato il nostro invito.</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Ciao Mirco, grazie per l&#8217;invito e complimenti per questa nuova iniziativa.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: L&#8217;occasione di questa intervista nasce dalla tua nuova &#8220;creatura&#8221;, ovvero il libro edito da Altalexprofessionale intitolato &#8220;Danni da circolazione stradale, casi, procedure e check list&#8221;. Inizio subito con una provocazione: ma la materia della circolazione stradale non è roba da parafanghisti?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Lo pensano in molti. In realtà la responsabilità civile da circolazione stradale è una vera e propria palestra per il professionista. È una materia dai molteplici profili, sia sostanziali che processuali, che presenta innumerevoli sfaccettature. Senza trascurare, poi, che ha una notevole importanza pratica, perché coinvolge numerosissimi operatori del diritto, nella loro quotidiana attività professionale.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: In effetti, oggi la rca ha assunto aspetti di complessità fino a qualche anno fa impensabili. Qual&#8217;è l&#8217;obiettivo che ti sei dato nello scrivere questo libro?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Il libro nasce dall&#8217;esperienza <span id="more-3137"></span>vissuta sul campo e dall&#8217;approfondimento che, a un certo punto, ho ritenuto opportuno fare su questa materia. Il volume vuole essere uno strumento pratico, di facile consultazione, destinato a chi, ogni giorno, si trova ad affrontare questioni giuridiche in materia di danni da circolazione stradale.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Infatti ho visto che c&#8217;è anche un formulario.</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Sì, il formulario è una parte essenziale del libro; ho voluto organizzarlo per schede, alle quali il professionista potrà dare, di volta in volta, un contenuto specifico attingendo dai vari capitoli e paragrafi in cui sono trattati i diversi aspetti della disciplina, espressamente richiamati nelle schede.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Tu sai quanto sono legato alle insidie &#8230; secondo te quali sono le maggiori insidie nella materia de qua? Quali gli errori più frequenti da parte degli avvocati?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: L&#8217;errore di fondo che l&#8217;avvocato rischia di commettere nell&#8217;approcciarsi alla materia de qua è quella di considerarla una materia &#8220;facile&#8221;, da parafangari appunto, finendo per incappare in qualche brutta sorpresa, come per esempio una pronuncia di improponibilità della domanda.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Come giudichi la soppressione del rito del lavoro per le cause in materia di incidenti stradali con morte o lesioni?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Per la verità, non mi sono mai affezionato alla riforma che ha introdotto il rito del lavoro per i giudizi che hanno ad oggetto gli incidenti stradali, per questo giudico favorevolmente la sua abolizione. Del resto, non è stato mai chiaro come affrontare le questioni borderline che si verificano, per esempio, allorché il danno biologico venga qualificato di non lieve entità nella domanda attorea, salvo poi rilevarsi contenuto entro 9 punti percentuali di invalidità a seguito degli accertamenti compiuti in corso di causa. Il sistema appare oggi ricondotto ad unità.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Sì, questo è uno dei tanti esempi di incertezza. Nel tuo libro affronti anche la vexata questio del rimborso delle spese legali nella fase stragiudiziale: insomma, abbiamo diritto o no di ottenere le spese legali dalle compagnie?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: La questione è di vitale importanza per tanti Colleghi. Sul punto, il regolamento di attuazione della procedura di &#8220;indennizzo diretto&#8221; è piuttosto chiaro nel voler escludere una simile prerogativa. Il recente intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 180/09), che ha affermato il carattere facoltativo e non obbligatorio dell&#8217;indennizzo diretto, però, ha aperto nuovamente alla possibilità, per la parte danneggiata, di vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: A tal proposito ti faccio una domanda. Alcuni uffici di liquidazione ritengono che la sentenza abbia effetto nella fase giudiziale e pertanto in fase stragiudiziale continui ad applicarsi il regime di indennizzo diretto. Non ti sembra una posizione del tutto infondat</strong><strong>a?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Che senso ha? La sentenza della Consulta ha riconosciuto al danneggiato la possibilità, alternativamente, di richiedere il risarcimento secondo la procedura ordinaria ovvero secondo l&#8217;indennizzo diretto: laddove il danneggiato attivi la procedura ordinaria, le particolari regole in tema di indennizzo diretto non potranno avere applicazione e torneranno ad operare le regole ordinarie, tra cui quella &#8220;tradizionale&#8221;, affermata anche dalla giurisprudenza, che sancisce il diritto del danneggiato a vedersi rimborsare le spese legali della fase stragiudiziale. Il problema, al limite, è quello della &#8220;scelta della procedura&#8221; che s&#8217;intende attivare. Tale scelta, in particolare, deve essere compiuta con la richiesta di risarcimento, che deve essere chiaramente indirizzata alla compagnia del danneggiato, in caso si voglia accedere alla procedura dell&#8217;indennizzo diretto, ovvero alla compagnia del responsabile, per la procedura ordinaria. É sempre opportuno, ad ogni buon conto, inviare la lettera, per conoscenza, anche all&#8217;altra compagnia.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Ho notato che nel capitolo dedicato alla colpa nello scontro tra veicoli hai voluto esaminare una per una le più frequenti ipotesi di scontro tra veicoli. A cosa è dovuta questa scelta?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: E&#8217; una scelta ben precisa che ho voluto fare per rendere il volume, ancor di più, uno strumento pratico a disposizione degli operatori. Il punto di partenza è rappresentato dalla presunzione di concorso paritetico di colpa stabilito dal secondo comma dell&#8217;art. 2054 c.c.. Nel capitolo a cui fai riferimento, che è il terzo del volume, ho inteso esaminare, alla luce della giurisprudenza più recente, le più frequenti ipotesi di scontro tra veicoli, al fine di fornire al lettore una chiave di lettura utile, soprattutto, nella redazione degli atti difensivi. Seguendo l&#8217;indice, sarà agevole individuare l&#8217;ipotesi che interessa e reperire gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, al fine di cogliere in modo immediato ciò che chiedono i giudici al fine di affermare, negare o ridurre la responsabilità risarcitoria.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Io ho letto il libro e l&#8217;ho trovato molto utile, scritto in maniera chiara come piace a me, uno di quei libri da tenere sulla scrivania, però ho da farti un rilievo. Non ho trovato affrontato un argomento importantissimo nella pratica di ogni giorno …&#8230;. che è quello del cliente che al momento di esaminare la proposta della Compagnia ti dice: &#8220;Avvocato, mio cognato, l&#8217;hanno scorso, per lo stesso incidente, ha preso il doppio! Come mai?&#8221;. Ecco, come si affrontano questi casi?</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Ah! Ah! Avevo inserito un capitolo dedicato all&#8217;argomento, ma l&#8217;editore lo ha censurato perché perplesso per la terminologia &#8220;poco tecnica&#8221; a cui avevo fatto ricorso. A parte gli scherzi, si tratta di un problema che si ripete con incessante frequenza negli studi degli avvocati, una vera e propria epidemia. La spiegazione è soprattutto di tipo psicologico: ogni danneggiato percepisce il danno riportato da sé come più grave rispetto allo stesso danno riportato da altri o, riferendomi al Tuo esempio, egualmente grave ad un danno molto più serio riportato da altri. L&#8217;avvocato, probabilmente, deve farsi una ragione di questo e rendere al cliente una buona consulenza, informandolo nel modo più adeguato in merito ai criteri che presidiano la liquidazione del danno. Un ultimo monito: il danneggiato ha diritto all&#8217;integrale risarcimento del danno. L&#8217;avvocato ha il dovere di individuare, allegare e dimostrare ogni posta e profilo di danno, alle cose e alla persona, patrimoniale e non patrimoniale. Quell&#8217;atteggiamento un po&#8217; snob nei confronti della materia de qua a cui abbiamo fatto cenno prima, molto spesso, induce a trascurare questo importante profilo d&#8217;indagine, con un risultato finale che rischia di non essere esattamente il migliore possibile per il cliente.</p>
<p><strong>[Avv. Mirco Minardi]: Grazie Raffaele per averci concesso questa intervista; dunque consiglio a tutti &#8220;Danni da circolazione stradale, casi, procedure, check-list&#8221;, di Raffaele Plenteda, edizione Altalexprofessionale, collana diretta dall&#8217;altrettanto ottimo Prof. Avv. Luigi Viola.</strong><br />
[Avv. Raffaele Plenteda]: Grazie tante a Te, Mirco, per la solita ospitalità e tanti tanti complimenti!</p>
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		<title>Onere della prova e scontro tra veicoli art. 2054 c.c.: un pazzo contromano</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Onere della prova]]></category>
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		<category><![CDATA[presunzione di colpa]]></category>
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		<description><![CDATA[Il primo comma dell&#8217;art. 2054 c.c. stabilisce che &#8220;il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/circolazione-stradale/onere-della-prova-e-scontro-tra-veicoli/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Il primo comma dell&#8217;art. 2054 c.c. stabilisce che</strong> &#8220;il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli&#8221;.</p>
<p><strong>Tradizionalmente,  in giurisprudenza</strong> <strong>si afferma <span style="font-weight: normal;">che l&#8217;accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta <span id="more-3082"></span>il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilito dall&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, essendo a tal fine necessario che l&#8217;altro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione.</span></strong></p>
<p><strong>Tuttavia, la colpa esclusiva di un conducente</strong> per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo &#8211; liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall&#8217;onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo &#8211; può risultare indirettamente dall&#8217;accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l&#8217;evento dannoso: in questo senso Cass. 18 febbraio 1998 n. 1724. In altre parole, l&#8217;accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l&#8217;altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonchè dall&#8217;onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11 aprile 1988 n. 2834).</p>
<p><strong>La prova liberatoria per il superamento</strong><strong> della presunzione</strong> non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell&#8217;incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l&#8217;accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell&#8217;evento dannoso con il comportamento dell&#8217;altro conducente (Cass. 23 agosto 1990 n. 8622).</p>
<p><strong>Per tali motivi, nella sentenza n. 9550/2009</strong>, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con cui, senza adeguata motivazione, i giudici hanno ritenuto la presunzione di pari responsabilità a carico dei due conducenti osservando che il ricorrente &#8211; che pur procedeva nel senso di marcia consentito &#8211; nulla aveva dimostrato in ordine alla velocità osservata al momento dell&#8217;incidente ed alla effettuazione di manovre concrete, atte ad evitare l&#8217;incidente. In tal modo, tuttavia, ad avviso del Collegio il giudice di appello non si era affatto posto il problema &#8211; che pure avrebbe dovuto affrontare e risolvere &#8211; se, in ipotesi, data anche la gravità della infrazione compiuta dal conducente della vettura antagonista (il quale procedeva in senso vietato di marcia in una strada a senso unico) &#8211; il comportamento posto in essere da questo conducente fosse stato causa esclusiva del verificarsi dell&#8217;incidente.</p>
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		<title>L&#8217;indennizzo diretto è facoltativo! Parola della Corte Costituzionale</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo diretto]]></category>

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		<description><![CDATA[In questo momento gli uffici legali delle Compagnie sono in fibrillazione: è, questa, una di quelle pronunce che fanno scuotere i muri. Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato che l&#8217;indennizzo diretto è facoltativo. La Consulta è ben consapevole delle conseguenze tanto che scrive: &#8220;Non si ignora che l&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/lindennizzo-diretto-e-facoltativo-parola-della-corte-costituzionale/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p style="text-align: left;"><strong>In questo momento gli uffici legali delle Compagnie sono in fibrillazione: </strong>è, questa, una di quelle pronunce che fanno scuotere i muri. Con sentenza interpretativa di rigetto n. 180/2009 <span style="text-decoration: underline;"><strong>la Corte Costituzionale ha dichiarato che l&#8217;indennizzo diretto è facoltativo.</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>La Consulta è ben consapevole delle conseguenze</strong> tanto che <span id="more-2053"></span>scrive:</p>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;">&#8220;Non si ignora che l&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione ex art. 2054 c.c. e dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti&#8221;.</p>
<p>Ecco alcuni importanti passi:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l&#8217;azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un&#8217;alternativa all&#8217;azione tradizionale per far valere la responsabilità dell&#8217;autore del danno&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Pur nell&#8217;approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (sentenze n. 98 del 2008 e nn. 170 e 340 del 2007)&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l&#8217;introduzione, con l&#8217;art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore non elideva l&#8217;ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell&#8217;azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l&#8217;introduzione di un&#8217;ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l&#8217;azione di responsabilità civile&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell&#8217;azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all&#8217;interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, letterab ) della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>D&#8217;ora in avanti chi più andrà a richiedere il danno alla compagnia</strong> dell&#8217;assicurato, sapendo percorrendo la strada tradizionale non si dovrà ogni volta combattere per le spese legali?</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">SENTENZA N. 180<br />
ANNO 2009<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai Signori:<br />
- Francesco AMIRANTE Presidente<br />
- Ugo DE SIERVO Giudice</p>
<p style="text-align: center;">- Paolo MADDALENA &#8221;<br />
- Alfio FINOCCHIARO &#8221;<br />
- Alfonso QUARANTA &#8221;<br />
- Franco GALLO &#8221;<br />
- Luigi MAZZELLA &#8221;<br />
- Gaetano SILVESTRI &#8221;<br />
- Sabino CASSESE &#8221;<br />
- Maria Rita SAULLE &#8221;<br />
- Giuseppe TESAURO &#8221;<br />
- Paolo Maria NAPOLITANO &#8221;<br />
- Giuseppe FRIGO &#8221;<br />
- Alessandro CRISCUOLO &#8221;<br />
- Paolo GROSSI &#8221;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA</p>
<p style="text-align: left;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento vertente tra Rocca Trasporti s.r.l. e Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra con ordinanza del 20 marzo 2008, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />
Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.</p>
<p style="text-align: left;">Ritenuto in fatto<br />
1. – Nel corso del giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso da Rocca Trasporti s.r.l. nei confronti di Mediterranea s.r.l. e di Zurigo Assicurazioni s.a., nelle rispettive qualità di responsabile civile del danno in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e di compagnia che copre i rischi dalla circolazione dello stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.<br />
Secondo il giudice a quo, la norma censurata ha previsto un&#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, eliminando il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla legittimazione passiva dell&#8217;assicuratore per la r.c.a. di quest&#8217;ultimo quella dell&#8217;assicuratore dello stesso danneggiato.<br />
Il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo la compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce del citato art. 149, per dover essere l&#8217;azione proposta nei soli confronti dell&#8217;assicuratore del veicolo della stessa attrice, la dichiarazione d&#8217;incostituzionalità della norma indurrebbe al rigetto dell&#8217;eccezione, mentre in caso contrario l&#8217;eccezione dovrebbe essere accolta, con conseguente rigetto della domanda.<br />
Il Giudice di pace di Palermo esclude di poter praticare un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma, argomentando che l&#8217;espressione letterale della norma stessa, nel senso che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all&#8217;impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” e che in caso di mancata o insufficiente offerta, “il danneggiato può proporre l&#8217;azione diretta di cui all&#8217;articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, configura per il danneggiato l&#8217;obbligo senza alternative di agire contro la propria compagnia assicuratrice.<br />
Del resto – argomenta il rimettente – se lo scopo della norma, rivelato anche dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni di Governo, è quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi, l&#8217;interpretazione non può che essere rigorosa, come si ricava anche dall&#8217;art. 150 dello stesso Codice, che, nel rimettere alla normazione secondaria procedure e rapporti tra imprese, richiama “i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”. Lo stesso d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, attuativo dell&#8217;art. 150, predispone appropriati strumenti per il raggiungimento dello scopo della riduzione dei costi, escludendo che le imprese debbano sostenere spese legali e stabilendo la coincidenza tra soggetto che assiste il danneggiato e soggetto che deve formulare la proposta risarcitoria, sicché il danneggiato è di fatto impossibilitato a rivolgersi ad un professionista, e, non essendo così in grado di valutare l&#8217;offerta dell&#8217;assicurazione, finirà per accettare risarcimenti inferiori al pregiudizio realmente subito. La stessa legge delega (L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) ha stabilito, tra i criteri direttivi dell&#8217;emanando Codice delle assicurazioni, la tutela dei consumatori e dei contraenti più deboli, cioè degli assicurati, il che potrebbe avvenire solo attraverso un abbassamento dei premi di assicurazione. In conclusione, ammettere un&#8217;interpretazione alternativa, che faccia salva la tradizionale azione di danni contro il responsabile civile, vanificherebbe l&#8217;obiettivo del legislatore, perché, rimanendo prevedibilmente marginale l&#8217;azione diretta, le compagnie dovrebbero continuare a sostenere ingenti costi per l&#8217;assistenza tecnica dei danneggiati.<br />
Il rimettente, poi, nell&#8217;esporre le ragioni di non manifesta infondatezza della questione, denuncia la violazione dell&#8217;art. 76 Cost., perché l&#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore appare innovazione sostanziale e significativa, che, nel contempo, elimina il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituisce, quanto all&#8217;azione diretta, alla legittimazione passiva dell&#8217;assicuratore per la r.c.a. di quest&#8217;ultimo (pur prevista, ove manchino le condizioni di applicabilità dell&#8217;art. 149, dall&#8217;art. 144 dello stesso Codice delle assicurazioni, e, secondo la disciplina previgente, dall&#8217;art. 18 della legge n. 990 del 1969), quella dell&#8217;assicuratore dello stesso danneggiato.<br />
Tale innovazione avrebbe dovuto essere oggetto di una delega specifica, che però non si rinviene nella legge n. 229 del 2003, la quale si proponeva semplicemente di realizzare una semplificazione ed un riassetto della legislazione assicurativa, nel rispetto dei principi indicati. Non sembra possibile giustificare le innovazioni apportate alla luce dei criteri guida della codificazione assicurativa, che sono quelli dell&#8217;adeguamento alla normativa comunitaria e della tutela del consumatore e del contraente più debole, anche riguardo alla correttezza dei procedimenti di liquidazione dei sinistri: il soggetto dichiaratamente favorito dalla nuova disciplina è il danneggiato, non l&#8217;assicurato, sia perché l&#8217;assicurazione copre i danni patiti dai terzi e non dal responsabile civile (contraente nel rapporto assicurativo), sia con riferimento al caso del danneggiato conducente di veicolo altrui. Ché anzi, il rischio di aumento del malus che consegue a danno dell&#8217;assicurato dall&#8217;esborso del proprio assicuratore a favore di chi lamenta il danno, imporrebbe la partecipazione dell&#8217;assicurato al procedimento liquidatorio per far valere le proprie ragioni.<br />
Neppure l&#8217;obiettivo di ridurre i costi di gestione per ottenere l&#8217;abbattimento dei premi assicurativi, può riconoscersi tra i criteri direttivi della legge delega, che indica solo la tutela giuridica dell&#8217;assicurato. Inoltre, il decreto attuativo del codice predispone gli strumenti per ridurre i costi di gestione delle imprese assicurative, ma non assicura quelli idonei a consentire che i vantaggi economici della riforma possano esser partecipati con gli assicurati (attraverso la riduzione dei premi), piuttosto che destinati a profitto d&#8217;impresa.<br />
Il vizio di eccesso di delega è rilevabile anche sotto il profilo dell&#8217;assenza del parere del Consiglio di Stato, dato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (articolo 150) furono inserite da ultimo nel Codice delle assicurazioni sulla base del parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari, ma non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato aveva previamente espresso il proprio parere.<br />
La violazione dell&#8217;art. 3 Cost. è denunciata dal giudice a quo sotto il profilo della disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei danni. La procedura obbligatoria del risarcimento diretto si applica infatti anche ove la persona del conducente (non, anche parzialmente, responsabile) abbia subito lesioni con postumi permanenti inabilitanti superiori al 9%. La diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni al veicolo e danni alle cose trasportate, da un lato, e danni fisici gravi e perdita di un congiunto, dall&#8217;altro) incide ingiustificatamente non solo sulla procedura di liquidazione del danno e sul riferimento soggettivo passivo dell&#8217;azione risarcitoria diretta, ma anche sul piano sostanziale, giacché per coloro cui è applicabile la procedura ordinaria di liquidazione il risarcimento è regolato da un atto normativo primario, mentre, per coloro cui si applica la procedura di risarcimento diretto, l&#8217;art. 150 del Codice demanda a una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare il compito di stabilire – senza, peraltro, al contempo, indicare alcun criterio direttivo – il grado di responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori, introducendo, attraverso la delegificazione di detta materia, una diversità di trattamento sostanziale dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale. Se anche la procedura di risarcimento diretto fosse ritenuta vantaggiosa per il danneggiato, ne conseguirebbe l&#8217;irragionevolezza della esclusione da essa di coloro che, stante la rilevanza dei danni subiti, maggiormente ne beneficerebbero. Ove invece fosse da ritenere svantaggiosa (come in realtà), la compressione del diritto all&#8217;integrità fisica e della proprietà privata non appare bilanciata dagli interessi economici delle imprese e degli assicurati, attesa la tutela preferenziale di tali diritti.<br />
La questione relativa alla violazione dell&#8217;art. 24 Cost. è sollevata con riguardo alla sostituzione, quale legittimato passivo dell&#8217;azione risarcitoria, dell&#8217;assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato al responsabile civile e all&#8217;assicuratore di quest&#8217;ultimo, dei quali la norma censurata esclude la legittimazione passiva. Peraltro, a ritenere tuttora sussistente, nei casi in cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la legittimazione passiva del responsabile civile prevista dagli artt. 2043 e 2054 cod. civ., sarebbe frustrata la ratio legis dell&#8217;istituto in esame, tenuto conto che il responsabile civile nei cui confronti fosse proposta l&#8217;azione risarcitoria potrebbe chiamare in giudizio il proprio assicuratore esercitando la domanda di garanzia, con conseguente duplicazione delle spese processuali sostenute dalle imprese di assicurazione per la gestione dei sinistri, e aumento dei premi assicurativi, in contrasto con l&#8217;obiettivo del legislatore delegato.<br />
Anche a ritenere consentita la partecipazione in giudizio del responsabile civile, la lesione del diritto di difesa sussisterebbe ugualmente: la chiamata dell&#8217;assicuratore da parte di quest&#8217;ultimo (che, ad esempio, rimanga contumace) sarebbe meramente eventuale; il danneggiato non avrebbe interesse ad esperire azione diretta contro di lui; inoltre, essendo il responsabile civile litisconsorte solo facoltativo, la sua confessione non potrebbe esser liberamente valutata dal giudice nei confronti dei litisconsorzi, come nel litisconsorzio necessario.<br />
Ma l&#8217;aspetto più eclatante – ad avviso del rimettente – è che la sostituzione del contraddittore naturale (il danneggiante e il suo garante) del danneggiato con un soggetto del tutto estraneo al responsabile del danno, comporta che il danneggiato non può avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quale l&#8217;interrogatorio formale, la richiesta di ordine di esibizione della denuncia di sinistro fatta dal responsabile del danno, nonché la richiesta di ordine di esibizione della perizia comparativa effettuata anche sul veicolo assicurato o delle fotografie riproducenti quest&#8217;ultimo. Il danneggiato non potrebbe nemmeno avvalersi di uno degli elementi di prova più significativi, recentemente valorizzati dalla riforma del codice di procedura civile (che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall&#8217;attore a fondamento della domanda), e particolarmente rilevanti nell&#8217;ambito del processo del lavoro, ossia del tenore delle difese espletate nel primo atto difensivo, nonché del rilievo del comportamento processuale e anche preprocessuale delle parti.<br />
Il diritto di difesa del danneggiato appare poi limitato da eventuali obblighi contrattuali intercorrenti con il proprio assicuratore.<br />
Ne risulta minata anche la parità delle armi delle parti nel processo, con violazione dell&#8217;art. 111 Cost., sia a causa degli obblighi contrattuali e legali (obbligo di denunciare il sinistro) dell&#8217;attore-danneggiato nei confronti del proprio assicuratore-convenuto, sia per la netta differenza di strumenti processuali e mezzi probatori tra le parti (ad es. l&#8217;assicuratore del danneggiato si può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di sinistro da lui presentata in adempimento dell&#8217;obbligo di legge, e ancora di ogni argomento di prova fondato sul suo comportamento processuale e preprocessuale, nonché, se lo ritiene conveniente, di ogni atto trasmessogli dall&#8217;assicuratore del responsabile, senza al contempo che il danneggiato attore possa chiederne utilmente l&#8217;esibizione).<br />
2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito della questione sollevata.<br />
Secondo la difesa erariale non è adeguatamente valutata e motivata la rilevanza della questione. Il rimettente, al di là di generiche petizioni di principio, non compie alcuna verifica dei presupposti di applicabilità della procedura prevista dal censurato art. 149, e non accerta se sussista la responsabilità dell&#8217;altro conducente.<br />
Le questioni sarebbero, nel merito, manifestamente infondate. E&#8217; da escludere che vi sia stato stravolgimento del sistema, essendosi nella sostanza costituita in capo all&#8217;assicurazione un&#8217;obbligazione finalizzata a rafforzare la posizione dell&#8217;assicurato, vittima del sinistro. La liquidazione dei danni da parte dell&#8217;assicurazione del danneggiato è operata per conto dell&#8217;impresa assicuratrice del veicolo responsabile, al fine di rendere più sollecito il risarcimento, nell&#8217;interesse del danneggiato. La regolazione dei rapporti tra le imprese avverrà successivamente; l&#8217;assicurazione del responsabile civile può intervenire in giudizio con estromissione di quella del danneggiato; è inoltre prevista la rivalsa della prima sulla seconda per quanto pagato in eccedenza.<br />
La norma censurata non si porrebbe al di fuori dei criteri direttivi della legge delega dato che l&#8217;espressione “soggetto contraente” comprende anche il soggetto assicurato, legato da un vincolo contrattuale con la compagnia di assicurazione, rispetto alla quale, anzi, emerge la debolezza contrattuale. In sostanza, l&#8217;ambito semantico della locuzione impiegata dalla legge delega conferisce ampio margine di discrezionalità al legislatore delegato nel predisporre gli strumenti a favore del contraente più debole.<br />
Il parere del Consiglio di Stato, non vincolante, è concepibile riguardo al corpus normativo nel suo complesso, non già riguardo alla singola disposizione normativa della legge delegata. Esso, inoltre, è richiesto proprio dalla capacità innovativa della codificazione delegata, che comporta, nelle intenzioni del legislatore, non già il semplice riordino normativo, ma il “riassetto” (come recita lo stesso titolo della legge n. 229 del 2003) della regolazione in un determinato settore, quindi con forza innovativa ben più incisiva dei semplici regolamenti di delegificazione. Dalla stessa relazione del Ministero delle attività produttive, risulta che la stesura delle norme modificate mira a migliorare il coordinamento interno con le disposizioni sulle procedure di risarcimento e sul piano formale a realizzare una maggiore chiarezza espositiva.<br />
Riguardo alla violazione dell&#8217;art. 3 Cost., non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento, posto che il diritto del trasportato non è sacrificato ma solo disciplinato con la previsione di una modalità di azione in giudizio, da ritenere più rapida e satisfattiva.<br />
Con riferimento, poi, alla pretesa violazione del diritto di difesa, il giudice a quo non avrebbe considerato che non cessano di operare le presunzioni di cui all&#8217;art. 2054 cod. civ.: l&#8217;attore non risentirebbe alcun pregiudizio dall&#8217;atteggiamento processuale della convenuta.</p>
<p style="text-align: left;">Considerato in diritto<br />
1. – Il Giudice di pace di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che introduce a favore del danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.<br />
La norma impugnata prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all&#8217;impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1). La stessa disposizione non si applica ai veicoli immatricolati all&#8217;estero e limita l&#8217;applicabilità del nuovo sistema (comma 2) ai soli danni al veicolo, alle cose trasportate dell&#8217;assicurato e del conducente, e al danno alla persona del conducente non responsabile, se contenuto nel limite di cui all&#8217;art. 139 dello stesso Codice (postumi pari o inferiori al 9%).<br />
La questione è ammissibile, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti nella lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 149 del Codice delle assicurazioni. Egli espone con chiarezza che la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, e, atteso l&#8217;oggetto della domanda, che non riguarda anche i danni alla persona, l&#8217;accertamento in ordine all&#8217;esclusiva responsabilità dell&#8217;altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma censurata quale condizione dell&#8217;azione da essa regolata.<br />
2. – Nel merito la questione non è fondata.<br />
2.1 – I profili di incostituzionalità evidenziati dal Giudice di pace di Palermo sono riconducibili a due distinti ambiti attinenti, rispettivamente, al vizio di formazione legislativa (art. 76 Cost.) e alla lesione di diritti costituzionalmente protetti (artt. 3, 24, 111 Cost.).<br />
La lettura dell&#8217;art. 149 del Codice delle assicurazioni, da parte del Giudice di pace di Palermo, approda all&#8217;esclusività della tutela apprestata al danneggiato da sinistro stradale e all&#8217;obbligatorietà dell&#8217;azione configurata, nei casi previsti dalla stessa norma (sostanzialmente: danni ai veicoli, alle cose trasportate e alla persona del conducente con invalidità fino al 9%). La ricostruzione si basa su aspetti letterali e sistematici.<br />
Sotto il primo profilo, l&#8217;espressione “il danneggiato può proporre l&#8217;azione diretta di cui all&#8217;articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, non potrebbe che indurre a configurare un obbligo senza alternative, per il danneggiato, di agire contro la propria compagnia assicuratrice: secondo il rimettente l&#8217;espressione “potere nei soli confronti” esclude l&#8217;esercizio del potere nei confronti di altri.<br />
Si può osservare in proposito che l&#8217;oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto che, con riguardo alla proposizione di un&#8217;azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto l&#8217;azione stessa, che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è l&#8217;assicuratore del danneggiato.<br />
Così individuato l&#8217;oggetto dell&#8217;azione, si passa, appunto, a stabilire la norma (anzi la facultas) agendi a favore di un soggetto, il danneggiato appunto, il quale “può” – ma non “deve” – esperire quell&#8217;azione.<br />
Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l&#8217;azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un&#8217;alternativa all&#8217;azione tradizionale per far valere la responsabilità dell&#8217;autore del danno.<br />
Secondo l&#8217;interpretazione sistematica del giudice rimettente, lo scopo della norma ricavabile dai lavori preparatori sarebbe poi quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi. A tal fine l&#8217;applicazione del nuovo sistema non potrebbe che essere rigoroso e non ammettere alternative, come si ricaverebbe dall&#8217;art. 150 dello stesso Codice. In altre parole, lo scopo della legge verrebbe vanificato ove si pretendesse di duplicare la tutela attraverso la procedura del risarcimento diretto, con la sopravvivenza della tutela tradizionale contro il responsabile civile e l&#8217;assicuratore di quest&#8217;ultimo. Non vi sarebbe risparmio di costi e, quindi, neppure riduzione dei premi.<br />
L&#8217;argomentazione del rimettente, sul piano degli scopi del sistema legislativo, può essere condivisibile, ma non esaurisce la spiegazione delle finalità che si pone la norma. Che il risparmio per le compagnie assicurative possa concorrere a costituire la ratio legis è possibile, anche se il richiamo dell&#8217;art. 150 del Codice delle assicurazioni ai “benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”, quale principio per la cooperazione tra le imprese di assicurazione nell&#8217;approntamento della normativa secondaria emanata in attuazione, non equivale ad un suggello della esclusività dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del danneggiato quale condicio sine qua non per l&#8217;ottenimento dello scopo di riduzione dei premi. Detto richiamo sembra, piuttosto, agevolare il conducente assicurato nella ricerca dell&#8217;interlocutore per il conseguimento della riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante l&#8217;actio iudicii.<br />
Alla base dell&#8217;innovazione vi è, invece, l&#8217;idea che uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c.a.: l&#8217;indennizzato non è il cliente dell&#8217;assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso.<br />
Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca da parte di quest&#8217;ultimo della “miglior compagnia”, risulta forte l&#8217;incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri.<br />
Pertanto, non è l&#8217;obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l&#8217;offerta di migliori servizi, e l&#8217;incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l&#8217;azione di responsabilità tradizionale, e per l&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del responsabile civile.<br />
Un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 149 consentirebbe, accanto all&#8217;azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato “a rafforzare la posizione dell&#8217;assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell&#8217;autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008).<br />
Il predetto Codice, nel quadro di un complessivo “riassetto” della materia – il termine è impiegato dal legislatore delegante, che proprio con l&#8217;art. 1 della legge n. 229 del 2003 modifica i principi ispiratori della delegazione legislativa di cui all&#8217;art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire organicità e completezza della materia oggetto del riordino – introduce un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del danneggiato e, in prospettiva, come lo stesso giudice a quo riconosce, si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur nell&#8217;approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (sentenze n. 98 del 2008 e nn. 170 e 340 del 2007).<br />
Nella misura in cui l&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non è riconoscibile un vizio nel procedimento di formazione legislativa: il sistema di liquidazione del danno creato nell&#8217;esercizio della delega è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato.<br />
La non riconoscibilità del denunciato stravolgimento del sistema dà ragione del contributo consultivo offerto alla formazione del d.lgs. n. 209 del 2005 dal Consiglio di Stato (parere n. 11603/05) su uno schema che ancora non comprendeva il rimedio migliorativo descritto, tanto più che un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recate dalla nuova normativa sull&#8217;azione diretta con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003, è stato comunque compiuto a posteriori, in sede di consultazione sulla normativa secondaria, attuativa dell&#8217;art. 150 (pareri n. 5074/05 e n. 746/06).<br />
Il nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l&#8217;assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico riferimento dell&#8217;art. 4 lettera b) della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”: se l&#8217;ipotesi statisticamente più accreditata, che il danneggiato coincida con il conducente assicurato, costituisce attuazione del principio di tutela del consumatore posto dalla legge delega, l&#8217;estensione delle nuove modalità di tutela al conducente non contraente resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i principi tradizionali del risarcimento diretto nell&#8217;assicurazione obbligatoria (art. 18 della legge n. 990 del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un assicuratore con cui non ha nessun contratto. Ne viene sostanzialmente modificata la modalità di ottenimento della tutela, ma non risultano sovvertiti i criteri posti dalla legge delega. La constatazione riguarda anche l&#8217;adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4 lettera a), giacché l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità e di quella diretta contro l&#8217;assicuratore del responsabile civile, secondo un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa della direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l&#8217;azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell&#8217;assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).<br />
La tesi dell&#8217;ammissibilità, accanto all&#8217;azione diretta, della tradizionale azione di responsabilità civile, toglie, altresì, fondamento alle censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.<br />
Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall&#8217;ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l&#8217;introduzione, con l&#8217;art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore non elideva l&#8217;ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell&#8217;azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l&#8217;introduzione di un&#8217;ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l&#8217;azione di responsabilità civile.<br />
A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell&#8217;azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all&#8217;interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela.<br />
Non si ignora che l&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione ex art. 2054 c.c. e dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti.<br />
per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.<br />
F.to:<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente<br />
Alfio FINOCCHIARO, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: DI PAOLA</p>
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		<title>LUCA D&#8217;APOLLO. Violazioni del codice della strada. La natura del verbale dell’agente accertatore che non contesta la multa immediatamente</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[(estratto da L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Giappichelli, 2009, pp. XVIII-374) Il verbale redatto dagli agenti accertatori è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (ex art. 2700 cc) che può essere utilizzato in giudizio al fine di dare riscontro processuale al fatto storico. L’opponente versa dinanzi ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/luca-dapollo-violazioni-del-codice-della-strada/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><em>(estratto da L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Giappichelli, 2009, pp. XVIII-374)</em><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-1451" title="infrazioni-codice-strada" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/03/infrazioni-codice-strada.jpg" alt="infrazioni-codice-strada" width="200" height="260" /><br />
<strong> Il verbale redatto dagli agenti accertator</strong>i è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (ex art. 2700 cc) che può essere utilizzato in giudizio al fine di dare riscontro processuale al fatto storico.<br />
L’opponente versa dinanzi ad una vera e propria probatio diabolica: dimostrare che l’agente accertatore è in errore.<br />
L’orientamento stratificato della giurisprudenza ammetteva la prova contraria soltanto a seguito della presentazione della querela di falso: ovvero l’agente non può sbagliare; se ciò avviene ha commesso un falso in atto pubblico.</p>
<p><strong>Di recente la Corte di Cassazione</strong> ha aperto una breccia <span id="more-1946"></span>nel vecchio orientamento ammettendo che anche l’accertatore può sbagliare.</p>
<p><strong>Il caso è di quelli più classici</strong>: un&#8217;automobilista romana, fermata per un passaggio col semaforo rosso, affermava che il semaforo al suo passaggio non era ancora rosso e aveva successivamente contestato la multa davanti al giudice di pace. La signora però non aveva sporto &#8220;querela di falso&#8221;, e il giudice di pace aveva convalidato la multa sostenendo che il giudizio del vigile è insindacabile.</p>
<p><strong>Secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità</strong> per mettere in discussione le conclusioni degli agenti del traffico non è necessaria la querela. La Cassazione ritiene che il verbale non ha valore di &#8220;piena prova&#8221; per i &#8220;giudizi valutativi&#8221; espressi da un pubblico ufficiale, quelli in cui è necessario un riscontro sensoriale, e pertanto fallibile.<br />
In particolare si afferma che:</p>
<p style="padding-left: 30px;">l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso ( verbale ) deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico (…) non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento<br />
Cass., 29 agosto 2008, n. 21816.</p>
<p><strong>Perchè ci si possa avvalere di tale principio</strong>, è necessario:<br />
a) che il pubblico ufficiale non abbia direttamente assistito al fatto (altrimenti occorre proporre querela di falso);<br />
b) che ci sia un teste che vi abbia assistito;<br />
c) che non ci siano altri mezzi di prova (foto, telecamere, etc.) che rendano superflua o smentiscano la prova per testi.</p>
<p><strong>Il principio in parola oper</strong>a per tutte le fattispecie in cui vi sia un verbale di accertamento, sia quando si tratta di contestare una multa, sia quando si tratta, per esempio, di ricostruire la dinamica di un incidente.</p>
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		<title>Perché un testimone non viene creduto? Ecco un esempio.</title>
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		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Testimonianza]]></category>
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		<description><![CDATA[La testimonianza. Momento molto delicato del processo e altrettanto delicato è il momento della valutazione da parte del giudice. Oggi vi propongo un caso tratto dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, del 27/03/2009, in cui il testimone (unico) non è stato creduto dal giudice. Potete condividere o meno, ma ciò che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/circolazione-stradale/perche-un-testimone-non-viene-creduto-ecco-un-esempio/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>La testimonianza. Momento molto delicato del processo</strong> e altrettanto delicato è il momento della valutazione da parte del giudice.</p>
<p><strong>Oggi vi propongo un caso tratto</strong> dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, del 27/03/2009, in cui il testimone (unico) non è stato creduto dal giudice.</p>
<p><strong>Potete condividere o meno</strong>, ma ciò che non potete <span id="more-1911"></span>non fare è copiare ed incollare queste argomentazioni per poterle utilizzare in caso di bisogno.</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;La dinamica così come descritta nelle citazioni non ha trovato un riscontro probatorio attendibile ed è anzi smentita dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro dalla Polizia Stradale.<br />
Gli attori e la Lloyd Adriatico s.p.a. hanno fondato le loro asserzioni sulla deposizione resa dal teste V. N. esaminato all&#8217;udienza del &#8230;2003 (v. verbale d&#8217;udienza), testimone che ha confermato la tesi attorea di una vettura non identificata che avrebbe &#8220;sbarrato la strada&#8221; a quella condotta da C. G. costringendo questo a sterzare a destra e facendolo finire fuori strada con il mezzo per evitare l&#8217;urto frontale. Nulla ha invece riferito sulla dinamica del sinistro la teste X. Y. esaminata nella stesa udienza perché la stessa ha dichiarato di aver solo visto la Passat del C. quando si era ormai &#8220;arrestata contro un tronco di albero&#8221; (v. verbale d&#8217;udienza del &#8230;2003).<br />
Il teste V. N. &#8211; sulle cui dichiarazioni il P.M. ha fondato il P.M. la richiesta di archiviazione perché l&#8217;autore dei reati rimasto &#8220;ignoto&#8221; &#8211; é assolutamente inattendibile per una serie di ragioni che ne minano fortemente la credibilità.<br />
Innanzitutto si rileva che la Polizia Stradale ha annotato nel rapporto redatto in occasione dello incidente e prodotto in copia dalla RAS s.p.a. (v. in fascicolo di parte) che <strong><span style="text-decoration: underline;">&#8220;nel luogo e nella immediatezza del fatto non vi erano testimoni&#8221;.</span></strong><br />
Se il teste ha assistito al sinistro ed ha anche &#8211; a suo dire &#8211; &#8220;chiamato l&#8217;ospedale di Toritto e le forze dell&#8217;ordine&#8221;, <strong><span style="text-decoration: underline;">non si comprende perché non abbia avuto poi da riferire alcunché alla Polizia Stradale giunta poco dopo sui luoghi.</span></strong><br />
A dire del teste sarebbero arrivati sul posto &#8220;prima i Carabinieri e poi un&#8217;ambulanza, &#8230; poi è arrivata una vettura dei Vigili del Fuoco&#8221; (v. verbale di udienza del &#8230;2003). Nel loro rapporto gli uomini della Polizia Stradale &#8211; pur giunti poco dopo quando i Vigili erano ancora intenti nelle operazioni di soccorso &#8211; non hanno riferito della presenza dei Carabinieri. Deve desumersi da ciò che questi &#8211; contrariamente a quanto riferito dal teste &#8211; non siano intervenuti. Per questo appare non veritiera anche l&#8217;affermazione del teste di aver protestato con un carabiniere per il ritardo dei soccorsi (v. verbale d&#8217;udienza del &#8230;2003).<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;"> Secondo il testimone V. la vettura che avrebbe sbarrato la strada alla Passat del C. sarebbe stata una Volkswagen, secondo tutti gli attori detta vettura sarebbe stata verosimilmente di marca Audi.</span></strong><br />
Non può infine non rilevarsi che il V. é stato indicato quale teste e persona informata dei fatti a distanza di mesi dal legale di C. A. e C. F. con una richiesta di audizione del medesimo presentata al Pubblico Ministero in data 23.02.1999, come risulta dalla copia prodotta dalla RAS (v. fascicolo di parte). <strong><span style="text-decoration: underline;">Non si comprende come il teste sia stato &#8220;individuato&#8221; e perché sia stato individuato a distanza di mesi dal sinistro.</span></strong><br />
Le circostanze su riferite inducono a ritenere che la deposizione del sig. V. non sia veritiera.<br />
La conferma che la dinamica del sinistro non è quella descritta dal teste e dagli attori viene anche dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale.<br />
Questa ha infatti rilevato &#8220;l&#8217;inizio della traccia di scarrocciamento prodotta dai pneumatici di destra&#8221; della Passat del C. ad una distanza di m:2,80 dal margine destro della carreggiata. E la distanza dal margine destro si nota anche nel grafico redatto dalla Polizia perché in esso le tracce iniziano ben distanti dal margine destro della carreggiata. E considerata la larghezza della sua vettura, deve concludersi che il C. quando ha perso il controllo dell&#8217;auto viaggiava quasi al centro della carreggiata e a cavallo della linea di mezzeria, non rigorosamente a destra. Tale circostanza rende molto più verosimile che il C. abbia perso il controllo della sua vettura sbandando prima verso sinistra per poi uscire fuori strada.<br />
Delle &#8220;tracce&#8221; sull&#8217;asfalto delle ruote della Passat non ha tenuto conto il perito d&#8217;ufficio, il p.i. Giovanni Cacciapaglia. Questo ha anzi avanzato una ipotesi &#8211; quella della vettura proveniente dal senso contrario che avrebbe occupato la corsia di marcia della Passat &#8211; priva di fondamento. Ha concluso in particolare che l&#8217;azione frenante del C. sia stata giustificata dal tentativo di evitare l&#8217;impatto con l&#8217;altra vettura (v. relazione, alla pag. 18). Tale valutazione non ha un supporto logico perchè è ben possibile che l&#8217;azione frenante sia stata indotta dal tentativo del C. di fermare la vettura di cui aveva perso il controllo.<br />
Tale ultima conclusione trova conferma nell&#8217;elevata velocità della vettura del C.. Il mezzo &#8211; come rilevato dalla Polizia di Stato &#8211; ha infatti percorso molti metri nel piano di campagna dopo essere uscito fuori strada, ha urtato e abbattuto un mandorlo, ha poi urtato e abbattuto un ulivo e infine ha abbattuto altri due ulivi dove si é arrestato. La velocità è stata tale da consentire al mezzo di trascinarsi per molti metri nella campagna e addirittura abbattere vari alberi. Tale circostanza rende verosimile &#8211; si ribadisce &#8211; che il C. ha perso il controllo del suo mezzo per la elevata velocità tenuta, non perché qualche mezzo abbia invaso la sua corsia di marcia.<br />
Escluso dunque che il sinistro sia stato causato dal conducente di una vettura non identificata, vanno rigettate tutte le domande attoree proposte in danno del fondo di garanzia e per esso nei confronti della RAS così come quella di rivalsa avanzata dalla Lloyd Adriatico in danno del fondo di garanzia per il rimborso delle somme versate ai congiunti di M. D. e agli eredi di C. G., a questi ultimi in esecuzione della polizza infortuni conclusa con il C..&#8221;</p>
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		<title>Il documento misterioso.</title>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[Tizio, nella sua qualità di proprietario, chiede il ristoro dei danni subiti alla propria autovettura a seguito di sinistro stradale. Il giudice di pace accoglie la domanda, affermando che Tizio, quale possessore, aveva la legittimazione attiva. Ricorre in appello l&#8217;assicuratore e il Tribunale accoglie la domanda, posto che, da un lato, Tizio non aveva provato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/giurisprudenza/il-documento-misterioso/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Tizio, nella sua qualità di proprietario, chiede il ristoro dei danni subiti</strong> alla propria autovettura a seguito di sinistro stradale.</p>
<p><strong>Il giudice di pace accoglie la domanda</strong>, affermando che Tizio, quale possessore, aveva la legittimazione attiva.</p>
<p><strong>Ricorre in appello l&#8217;assicuratore </strong>e il Tribunale accoglie la domanda, posto che, da un lato, <span id="more-1882"></span>Tizio non aveva provato di essere proprietario dell&#8217;autovettura, dall&#8217;altro non si ricavava da nessuna parte che avesse agito ad altro titolo.</p>
<p><strong>Ricorre in Cassazione Tizio </strong>e la Corte accoglie il ricorso, posto che sin dal primo grado egli aveva depositato un certificato del PRA dal quale risultava essere proprietario. Né rilevava il fatto che non avesse proposto appello incidentale sulla circostanza dell&#8217;accoglimento della domanda a titolo di possesso, in quanto la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l&#8217;onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (Cass. 9 dicembre 2003 n. 18721). L&#8217;appellato, nel caso di specie, si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e ribadendo la propria titolarità ed il proprio diritto al risarcimento dei danni, conseguiti all&#8217;incidente stradale e tanto bastava.</p>
<p><strong>Breve commento</strong>: ci vogliono cinque giudici della Cassazione per stabilire se un documento si trova nel fascicolo? A me pare davvero sconcertante.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile  sez. III, 20 aprile 2009, n. 9343</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con sentenza 28 gennaio &#8211; 2 febbraio 2005 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l&#8217;appello proposto da Royal and Sun Alliance Insurance Office ltd avverso la decisione del giudice di pace di Nocera Inferiore del 2000, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta da R.G. in relazione all&#8217;incidente stradale del (OMISSIS).<br />
Il giudice di appello osservava che non vi era alcuna prova del fatto che l&#8217;autovettura indicata dall&#8217;attore fosse di proprietà dello stesso.<br />
Dal contenuto dell&#8217;atto di citazione, tra l&#8217;altro, non risultava neppure che il R. avesse fatto valere una diversa qualità, tale da attribuirgli un titolo che lo obbligasse a tenere indenne il proprietario dalle conseguenze del sinistro e che tale obbligazione, in effetti, fosse stata adempiuta.<br />
Il testimone sentito aveva dichiarato di ritenere che il R. fosse proprietario della vettura solo perchè lo aveva visto alla guida della stessa, al momento dell&#8217;incidente.<br />
A questa dichiarazione non poteva attribuirsi, evidentemente, secondo il giudice di appello, neppure un valore indiziario.<br />
Il certificato prodotto tardivamente, del pubblico registro automobilistico, non risultava neppure dall&#8217;indice degli atti inserito nel fascicolo di secondo grado.<br />
Avverso tale decisione il R. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.<br />
Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso (formalmente intestato come &#8220;ricorso incidentale&#8221;), illustrato da memoria.<br />
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, ex art. 375 c.p.c., per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.<br />
Il ricorrente rileva che già nella prima udienza dinanzi al giudice di pace la compagnia di assicurazione aveva espressamente rinunciato alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del R..<br />
In ogni caso questo ultimo aveva dimostrato di essere effettivamente proprietario della vettura attraverso la esibizione del certificato del P.R.A., già avvenuta in primo grado (documento prodotto ed allegato al fascicolo di parte).<br />
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 100 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.<br />
La prova della proprietà della vettura risultava chiaramente dal certificato in atti, ritualmente acquisito nel giudizio di primo grado.<br />
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 345 c.p.c., nuova formulazione, in relazione all&#8217;art. 87 disp. att. c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.<br />
Il documento era stato regolarmente prodotto con le modalità prescritte dall&#8217;art. 87 disp. att. c.p.c..<br />
Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5.<br />
La società di assicurazione aveva rinunciato, sin dalla udienza di prima comparizione, alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del R..<br />
I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati.<br />
Deve innanzi tutto essere rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso &#8211; per essere la copia notificata del ricorso priva della trascrizione della procura rilasciata al difensore &#8211; considerato che il testo della procura, regolarmente sottoscritto, risulta chiaramente dall&#8217;originale del ricorso.<br />
Sin dal primo grado doveva considerarsi ritualmente acquisita la prova della proprietà della vettura in capo al R., attraverso la certificazione del PRA prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio (circostanza del resto confermata dalla consulenza tecnica di ufficio, disposta in grado di appello, che aveva riscontrato la produzione del certificato, rinvenuta tra i documenti del fascicolo di parte).<br />
Del tutto irrilevante, pertanto, appare la circostanza che il primo giudice avesse ritenuto di accogliere la domanda riconoscendo all&#8217;attore la qualità di semplice possessore della autovettura.<br />
Infatti, la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l&#8217;onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (Cass. 9 dicembre 2003 n. 18721).<br />
L&#8217;appellato si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e ribadendo la propria titolarità ed il proprio diritto al risarcimento dei danni, conseguiti all&#8217;incidente stradale del (OMISSIS).<br />
L&#8217;accoglimento di tali profili di ricorso rende superfluo l&#8217;esame delle ulteriori censure (prima tra tutte, quella relativa alla rinuncia della società di assicurazione alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del R.).<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra specificati, con rinvio ad altro giudice che dovrà provvedere a nuovo esame, tenendo conto della documentazione prodotta e degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio in ordine alla proprietà della autovettura.<br />
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.<br />
La società ha proposto formalmente ricorso incidentale condizionato, ma dal testo dell&#8217;atto non è possibile dedurre quale siano, in effetti, le ragioni poste a sostegno del ricorso stesso (che deve considerarsi pertanto inammissibile).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte:<br />
Riunisce i ricorsi.<br />
Accoglie il ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />
Cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009</p>
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		<title>Brevi appunti sui giudizi ex art. 23 legge 689/81</title>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2009 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto processuale civile]]></category>
		<category><![CDATA[Dottrina]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[opposizione ordinanza ingiunzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei giudizi ex art. 23 legge 689/1981, il ricorso può essere spedito per posta (Corte costituzionale, 18 marzo 2004, n. 98) o depositato personalmente o da un nuncius del ricorrente (Cass. civ. n. 26737/2006). Per il calcolo del dies a quo occorre fare riferimento non alla data di spedizione dell’ordinanza ingiunzione, qualora sia avvenuta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/dottrina/brevi-appunti-sui-giudizi-ex-art-23-legge-68189/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><strong>Nei giudizi ex art. 23 legge 689/1981</strong>, il ricorso può essere spedito per posta (Corte costituzionale, 18 marzo 2004, n. 98) o depositato personalmente o da un <em>nuncius</em> del ricorrente (Cass. civ. n. 26737/2006).</p>
<p><strong>Per il calcolo del <em>dies a quo</em></strong> occorre fare riferimento non alla data di spedizione dell’ordinanza ingiunzione, qualora <span id="more-1511"></span>sia avvenuta a mezzo posta, bensì:<br />
(a) alla data di ricevimento; ovvero<br />
(b) alla data di ritiro presso l’ufficio postale entro dieci giorni dal deposito.</p>
<p><strong>Va ricordato che, secondo un principio consolidato</strong> nella giurisprudenza della Suprema Corte, nei procedimenti de quibus grava sul ricorrente:<br />
(a) sia l&#8217;onere di proporre il giudizio entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell&#8217;atto opposto;<br />
(b) sia l&#8217;onere di provare la tempestività dell&#8217;iniziativa giudiziaria intrapresa, indipendentemente dalle contestazioni dell&#8217;opposta e quindi anche in difetto di una espressa eccezione di quest&#8217;ultima (per tutte, Cass. civ. n. 18730 del 2004; id. n. 6854 del 2004).</p>
<p><strong>Relativamente alla prova della tempestività della opposizione</strong>, le Sezioni Unite, in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto, della quale l&#8217;opponente è onerato, non dimostra, di per sé, la tardività del ricorso e non giustifica una dichiarazione di inammissibilità con ordinanza pronunciata in limine litis (art. 23, I comma, legge cit.), in quanto siffatto provvedimento richiede che vi sia una prova certa della intempestività dell&#8217;opposizione e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività.</p>
<p><strong>Pertanto, soltanto qualora in prosieguo di giudizio</strong>, a causa della mancata acquisizione della copia dell&#8217;ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l&#8217;impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell&#8217;opposizione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con sentenza (Cass. Sez. un. n. 1006 del 2002; il principio è stato successivamente ribadito da Cass. civ. n. 4717 del 2004; n. 8962 del 2005).</p>
<p><strong>Quanto alle modalità della prova</strong>, l&#8217;opponente, allo scopo di provare la tempestività del ricorso, deve produrre in giudizio copia dell&#8217;ordinanza ingiunzione munita della relativa relata di notifica (Cass. civ. n. 11033 del 2002; n. 13420 del 2004), salvo che l&#8217;ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non rechi su di essa detta relata. In questa ipotesi &#8211; essendo l&#8217;avviso di ricevimento nella disponibilità dell&#8217;Amministrazione, ed essendo l&#8217;opponente onerato della prova della tempestività del ricorso &#8211; occorre avere riguardo alla busta contenente il plico, recante i timbri dell&#8217;ufficio postale della spedizione e della consegna, con le relative date, tenendo conto che in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, vige nell&#8217;ordinamento il principio in virtù del quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica (tra le molte, e più recenti, Cass. Sez. un. n. 10216 del 2006; Cass. civ. n. 11929 del 2006; n. 8523 del 2006), ferma restando per il destinatario la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell&#8217;atto.</p>
<p><strong>Sussiste attualmente un contrasto</strong> nella giurisprudenza della S.C., in merito all’estensione della disciplina ex artt. 180, 183 e 184 c.p.c. e oggi del solo art. 183 c.p.c., nei giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione.<br />
In particolare, mentre un filone giurisprudenziale afferma che anche in quei processi la trattazione debba seguire le forme del rito ordinario (Cass. civ. n. 9987 del 2003; Cass. civ. n. 3339 del 2001), altro orientamento, espresso anche di recente, sostiene la peculiarità del procedimento de quo che si pone in rapporto di specialità rispetto al rito ordinario (Cass. civ. n. 27605/2006). Pertanto, per quanto concerne in particolare i giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace, l’opponente potrà solo precisare la domanda entro e non oltre la prima udienza (Cass. civ. n. 9987/2003).<br />
Lo scrupolo difensivo dovrebbe suggerire, in questi casi, di seguire l’orientamento più draconiano, concentrando tutte le attività di allegazione e prova alla prima udienza.</p>
<p><strong>Per quanto concerne la questione della comparizione</strong> va ricordato che solo l’assenza alla prima udienza determina la convalida del provvedimento ex art. 23, V comma.</p>
<blockquote><p>Art. 23, V comma<br />
Se alla prima udienza l&#8217;opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell&#8217;opponente anche le spese successive all&#8217;opposizione.</p></blockquote>
<p><strong>Nel caso in cui, invece, la parte che agisce personalmente</strong> o il suo difensore non siano comparse alle udienze successive, il giudice dovrà decidere nel merito (Cass. civ. n. 18631/2006). Proprio in un giudizio ex art. 22 legge 1981/689, la Suprema Corte ha chiarito che non rappresenta un legittimo impedimento l’assenza del difensore perché impegnato in altro procedimento (Cass. civ. n. 21039/2006). Peraltro, in caso di assenza della parte o del suo procuratore, l&#8217;emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) dovrà essere subordinata ad altre due condizioni: 1) la non fondatezza dell&#8217;opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 2) il deposito da parte dell&#8217;Amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all&#8217;accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione.</p>
<p><strong>Pertanto, ove il giudice ritenga</strong> di convalidare il provvedimento opposto ha l&#8217;obbligo di motivare in ordine a tutti e tre i presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell&#8217;opposizione, valga a soddisfare tale obbligo il generico ed esclusivo richiamo alla non manifesta infondatezza del provvedimento impugnato (Cass. civ. n. 1653/2007).</p>
<p><strong>Relativamente alla competenza territoriale</strong>, l&#8217;opposizione all&#8217;ordinanza &#8211; ingiunzione ex art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689 è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l&#8217;infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall&#8217;art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell&#8217;art. 38 c.p.c. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995) tale forma d&#8217;incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d&#8217;ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione (Cass. civ. n. 8294/2005).</p>
<p><strong>3.1 Segue: il giudizio di appello</strong><br />
Sussiste al momento incertezza in merito:<br />
(a) alla forma dell’atto di impugnazione della sentenza emessa dal giudice di pace;<br />
(b) al rito da applicare;<br />
(c) al giudice territorialmente competente, allorquando sia parte in causa una amministrazione dello Stato.<br />
Difatti, la legge n. 40/2006 ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689/81 che prevedeva il ricorso in Cassazione quale mezzo di impugnazione della sentenza resa. Oggi, dunque, è previsto l’appello, salvo il caso in cui il giudice abbia dichiarato in limine litis l’inammissibilità del ricorso; in tal caso occorre ricorrere in Cassazione.</p>
<blockquote><p>Art. 23, I comma.<br />
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell&#8217;articolo 22, ne dichiara l&#8217;inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.</p></blockquote>
<p>Secondo parte della giurisprudenza di merito la forma da adottare per l’impugnazione della sentenza emessa a seguito del giudizio è la citazione e il giudizio segue il rito ordinario per ragioni di coerenza sistematica fondate:<br />
a) sulla sicura natura di rito generale ordinario della disciplina dell&#8217;appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c. (cui va riconosciuta, dunque, naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito: cfr., in linea di principio, Cass. civ. n. 13564/2003);<br />
b) sul conseguente primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, laddove difetti &#8211; come nel caso &#8211; diversa volontà del legislatore, pure enucleabile dal combinato disposto degli artt. 40, c. III, e 359 c.p.c).</p>
<p><strong>In ogni caso, si osserva, laddove l’appello</strong> sia erroneamente proposto con ricorso, anziché con citazione, si realizza la conversione dell’atto e sanati gli effetti dell&#8217;impugnazione, purché siano rispettati i termini. In particolare, il ricorso e il decreto dovranno essere notificati entro il termine di scadenza dell’impugnazione.</p>
<p><strong>Per quanto concerne la questione del foro erariale</strong>, va rilevato l&#8217;art. 7, c. III, del R.D. 1611/33 stabilisce che l&#8217;appello avverso le sentenze dei pretori e dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d&#8217;appello del luogo dove ha sede l&#8217;avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate. In forza di detta norma (che introduceva una deroga alla regola generale del c.d. foro erariale &#8211; art. 25 c.p.c. &#8211; per le controversie avanti al Pretore e al Giudice Conciliatore e per i procedimenti esecutivi e fallimentari avanti al tribunale), le sentenze di primo grado pronunciate dai giudici togati (pretori e tribunali) andavano appellate rispettivamente davanti al Tribunale o alla Corte d&#8217;appello del luogo dove aveva sede l&#8217;avvocatura dello stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.</p>
<p><strong>Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51</strong> ha soppresso l&#8217;ufficio del pretore (cui l&#8217;art. 22 della l. 689/81, nella formulazione originaria, assegnava generale competenza in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione) e &#8211; fuori dai casi espressamente previsti &#8211; ha trasferito tutte le relative competenze al tribunale ordinario.</p>
<p><strong>L&#8217;art. 22 bis della l. 689/81 ha</strong>, peraltro, introdotto la generale competenza del giudice di pace per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzione, fatta eccezione per i casi tassativi di cui ai successivi commi 2 e 3, espressamente assegnati alla competenza del tribunale. Infine, la legge n. 40/2006 ha introdotto, da ultimo, la generale appellabilità delle sentenze del giudice di pace.</p>
<p><strong>Pertanto, al pari delle sentenze un tempo pronunciate</strong> dal pretore in detto ambito, anche gli appelli avverso le sentenze dei tribunali e dei giudici di pace nelle medesime materie soggiacciano, secondo parte della giurisprudenza di merito, alla regola del c.d. foro erariale ex art. 7 cit., sempre che parte del giudizio sia un&#8217;Amministrazione statale (In tal senso Tribunale di Verona, 29 marzo 2007; Tribunale di Modena, sent. 07 ottobre 2008, sez. I).</p>
<p><strong>La questione è finalmente giunta in Cassazione</strong> la quale ha aderito all’orientamento maggioritario, seppure con argomentazioni diverse. Afferma la S.C. che il R.D. n. 1611 del 1933 non dice nulla in merito all’appello avverso le sentenze del giudice laico (attualmente giudice di pace) per la semplice ragione che la disciplina vigente all’epoca del citato regio decreto attribuiva tali impugnazioni al pretore, con conseguente esclusione del foro dello Stato.<br />
Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., secondo il quale l’appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, secondo la S.C. appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui all’art. 6 del r.d., vista l’assenza di una norma derogatrice di tale principio, allorché il tribunale decida quale giudice di appello (senza dunque la necessità di giungere allo stesso risultato attraverso un’interpretazione estensiva del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, II comma, sostenuta da parte della dottrina).</p>
<p><strong>Ne consegue, secondo la Corte regolatrice</strong>, che competente territorialmente per l’appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.</p>
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		<title>Violazioni del codice della strada. Il principio della contestazione immediata (parte II): Le eccezioni</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
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		<description><![CDATA[Di Luca D’Apollo (estratto da L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Giappichelli, 2009, pp. XVIII-374, per informazioni sul volume clicca qui http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-155-1,7524155.asp1 ) La regola della contestazione immediata subisce delle eccezioni, che sono, oggi, espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis del Codice della strada così come modificato dalla legge n. 214/2003 (di conv. [...]]]></description>
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<em> (estratto da L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Giappichelli, 2009, pp. XVIII-374,  per informazioni sul volume clicca qui  http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-155-1,7524155.asp1 )</em></p>
<p><strong>L</strong><strong>a regola della contestazione immediata </strong>subisce delle eccezioni, che sono, oggi, espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis del Codice della strada così come modificato dalla legge n. 214/2003 (di conv. del D.L. n. 151/2003).</p>
<p><strong>Le ipotesi tassativamente descritte </strong>prevedono che la contestazione può essere non immediata quando vi sia:<br />
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;<br />
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;<br />
c) sorpasso vietato;<br />
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;<br />
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell&#8217;illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell&#8217;impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;<br />
f) accertamento effettuato con i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di  comportamento (di cui all&#8217;articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni);<span id="more-1620"></span><br />
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi di controllo elettronico (articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 cd. Bassanini-ter).</p>
<p><strong>Il regolamento di esecuzione e attuazione</strong> del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/1992 n.495), a sua volta, prevede all’art. 384 che i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall&#8217;articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:<br />
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;<br />
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;<br />
c) sorpasso in curva;<br />
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;<br />
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell&#8217;illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;<br />
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.</p>
<p><strong>La Corte di Cassazione ha individuato</strong> altre ipotesi in cui la regola della contestazione immediata può essere derogata. Si è così affermato che:</p>
<blockquote><p>La contestazione immediata non è possibile laddove vi sia il rischio di intralciare il traffico dei mezzi pubblici.<br />
Cass., sez. II, 24 settembre 2007, n. 19664</p></blockquote>
<p><strong>Singolare il caso in cui si è dibattuto</strong> della necessità della contestazione immediata quando l’infrazione sia consistita nella guida di un ciclomotore senza l’uso del casco protettivo (ex art. 171 cod. strada).<br />
Il Giudice di prime cure affermava che la fattispecie in esame rientra tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata dell&#8217;infrazione elencati dall&#8217;art. 384 reg. es. cod. strada e dall&#8217;art. 201 cod. strada, in quanto è impensabile l&#8217;inseguimento di un conducente di ciclomotore da parte dell&#8217;agente accertatore operante a piedi.</p>
<p><strong>La Corte di Cassazione (Cass., 21 maggio 2008, n. 12865)</strong> ha così lo spunto per ribadire che l&#8217;individuazione, contenuta nell&#8217;art. 384 del regolamento di esecuzione cod. strada, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione non è un numerus clausus ma ha valore puramente esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.</p>
<blockquote><p>in tema di violazioni del codice della strada, la contestazione immediata imposta dall&#8217;art. 201 di detto codice, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l&#8217;entità dell&#8217;addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile: pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale. (…)<br />
l&#8217;individuazione, contenuta nell&#8217;art. 384 del regolamento di esecuzione, c.d.s. delle ipotesi in cui e’ consentita la mancata contestazione immediata della infrazione &#8211; che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio &#8211; non ha carattere tassativo ma esemplificativo.<br />
Cass., 21 maggio 2008, n. 12865</p></blockquote>
<p><strong>Nella specie, viene espressamente precisato ch</strong>e la contestazione immediata dell&#8217;accertata infrazione non era stata possibile in quanto &#8220;il veicolo non poteva essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale&#8221;.<br />
In ordine al principio della contestazione immediata la questione più dibattuta e che ha suscito particolare attenzione in giurisprudenza concerne l’ipotesi relativa all’“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”.<br />
La discussione ha riguardato sia l’accertamento effettuato con autovelox, che le ipotesi di accertamento tramite telelaser ovvero con Photored (si rinvia al cap. 3).</p>
<p><strong>Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimit</strong>à (Cass., 7 aprile 2005, n. 7332) l&#8217;art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata.<br />
In particolare in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, si afferma che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l&#8217;apparecchiatura consenta la determinazione dell&#8217;illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l&#8217;apparecchiatura non consenta la determinazione dell&#8217;illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l&#8217;apparecchiatura permetta l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell&#8217;Amministrazione e senza, che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.<br />
L’utilità dell’accertamento elettronico ha spinto il legislatore ha modificare la normativa esistente, superando le perplessità in ordine all’utilizzi di tali apparecchiature (si rinvia al cap. 3).<br />
Le perplessità in ordine alla legittimità Costituzionale di questa previsione, tuttavia, sono state definitivamente superate dalla Corte Costituzionale.<br />
La consulta ha di recente confermato che:</p>
<blockquote><p>Se la violazione al codice della strada viene accertata per mezzo di apparecchiature elettroniche non è necessaria la contestazione immediata, [in quanto] l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa.<br />
Corte Cost., 4 maggio 2007, n. 155.</p></blockquote>
<p>Se vuoi leggere la parte relativa agli ausiliari del traffico <a href="http://www.lexform.it/dottrina/qual-e-il-ruolo-degli-ausiliari-del-traffico/">clicca qui</a>.</p>
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		<title>Violazioni del codice della strada: la contestazione immediata</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Circolazione stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[Di Luca D’Apollo (estratto da L. D’Apollo,“Le infrazioni al codice della strada”, Giappichelli, 2009) L’art. 200 comma 1 Cod. strada prevede espressamente che “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Tale regola può essere derogata soltanto quando la violazione “non possa essere immediatamente contestata”. In questo caso, è necessario redigere “il verbale, con [...]]]></description>
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<span class = "" style = "height: 40px;  "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.lexform.it/aggiornamenti/violazioni-del-codice-della-strada-la-contestazione-immediata/&layout=standard&send=false&show_faces=true&width=&action=like&colorscheme=light&locale=it_IT&font=" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px"></iframe></span><p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1451" title="infrazioni-codice-strada" src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2009/03/infrazioni-codice-strada.jpg" alt="infrazioni-codice-strada" width="193" height="244" />Di Luca D’Apollo (estratto da L. D’Apollo,“Le infrazioni al codice della strada”, Giappichelli, 2009)<br />
</em></p>
<p><strong>L’art. 200 comma 1 Cod. strada prevede espressamente</strong> che “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Tale regola può essere derogata soltanto quando la violazione “non possa essere immediatamente contestata”. In questo caso, è necessario redigere “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 comma 1 Cod. strada), con eventuale inserimento delle dichiarazioni degli interessati.</p>
<p><strong>L&#8217;art. 201 comma 1 c.d.s. ha accentuato</strong> il rilievo della contestazione immediata imponendo al verbalizzante la &#8220;indicazione dei motivi&#8221; che non l&#8217;hanno resa possibile. Pertanto nei casi in cui il giudice dell&#8217;opposizione (o il prefetto) ritengano infondati i motivi o ragionevolmente ritengono che la contestazione immediata sarebbe stata possibile in concreto, debbono legittimamente provvedere all&#8217;annullamento del verbale di accertamento dell&#8217;infrazione.<br />
Cass., 18 giugno 1999, n. 6123, in Foro it., 1999, I,3242.</p>
<p><strong>Ci si chiede cosa significhi che la contestazione immediata</strong> deve <span id="more-1449"></span>effettuarsi “quando è possibile”.<br />
La possibilità della contestazione deve necessariamente essere valutata nella situazione concreta e solo il giudice di merito può accertare se la motivazione degli accertatori sia legittima o meno.<br />
Tra le varie ipotesi vi è quella dell’impossibilità dell’inseguimento del veicolo.</p>
<p><strong>In un recente caso un automobilista</strong> veniva multato per violazione dell’art. 6, primo e dodicesimo comma, del codice della strada con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. Questi si lamentava della mancata contestazione immediata dell’infrazione, contestata, infatti, solo in un secondo momento, nel centro abitato presso cui si dirigeva. La polizia stradale giustificava la mancata immediata contestazione nel fatto che il proprio autoveicolo si trovava parcheggiato nell’altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all&#8217;inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all&#8217;interno della città.<br />
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, affermando che il verbale con contestazione successiva, deve necessariamente riportare una motivazione; mentre dal verbale agli atti non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo.<br />
Il caso viene così sottoposto alla Corte di Cassazione che ha l’opportunità di fare chiarezza sulla portata applicativa della regola dell’immediata contestazione.<br />
I giudici sottolineano la diversità concettuale tra la fase dell’accertamento e l’arresto del veicolo: ovvero è necessaria una continuità spazio temporale che non deve necessariamente tradursi nell’immediato arresto della marcia dl veicolo.<br />
L’immediatezza della contestazione deve essere intesa nel senso di una ragionevole continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione.</p>
<blockquote><p>l&#8217;articolo 200 del codice la strada impone &#8220;quando è possibile&#8221;, non comporta l&#8217;arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l&#8217;infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificala la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell&#8217;accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata..<br />
Cass., 5 settembre 2008, n. 22364.</p></blockquote>
<p><strong>La norma ex art. 200 Cod. strada prevede</strong> l’obbligo di intimare l&#8217;ALT affinché il presunto trasgressore possa difendersi nell’immediatezza del fatto, agire in contraddittorio e verificare la regolarità del servizio di pattugliamento. Solo osservando questa norma si riconosce il diritto alla difesa garantito dall&#8217;art. 24 della Carta Costituzionale.<br />
Il principio della contestazione immediata è stabilito anche dall’art 14 della legge n. 689 del 1981 secondo cui la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.<br />
Solo qualora non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all&#8217;estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall&#8217;accertamento.<br />
Importante la regole prevista dall’ultimo comma dell’art. 14 cit., secondo cui l&#8217;obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.<br />
La giurisprudenza (Cass., 2 agosto 2000, n. 10107; Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, Cass., 18 giugno 1999, n. 6123), interrogatasi sul rapporto tra le norma ex art. 200 e 201 cod. strada e art. 14 cit., ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell&#8217;art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice dalla strada.</p>
<blockquote><p>La disposizione generale sulle sanzioni amministrative di cui all&#8217;art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, è derogata dalla disciplina speciale dettata, per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, dagli art. 200 e 201 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, cui si correlano gli art. 383 e 384 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; dalla diversità delle due norme discende che alle violazioni del codice della strada non può essere applicato il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell&#8217;art. 14 l. cit. n. 689), in base al quale è priva di effetto estintivo dell&#8217;obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa; la contestazione immediata ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e, di conseguenza, essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione configura una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.<br />
Cass., 2 agosto 2000, n. 10107, in Giust. civ. Mass., 2000, 1680.</p></blockquote>
<p><strong>Dalla diversità delle due normative discende </strong>che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell&#8217;art. 14 della l. n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell&#8217;obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 2001, 155).</p>
<p><strong>Ci si chiede che valore ha la contravvenzione</strong> elevata violando la regola della contestazione immediata.<br />
Si è affermato che il principio della contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo (Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 2001, 155).<br />
Secondo La Cassazione la contestazione immediata è elemento essenziale del procedimento amministrativo che si conclude con l’irrogazione della sanzione: pertanto il vizio incidente su una fase del procedimento si ripercuote sugli atti successivi.</p>
<blockquote><p>La contestazione immediata alla luce degli art. 200 e 201 cod. strada ha un valore fondamentale per le successive fasi del procedimento sanzionatorio ed una sua mancanza, nel caso in cui sia possibile, determinerebbe l&#8217;illegittimità dell&#8217;intero procedimento amministrativo. Rimane ferma, perché legittima, la procedura che prevede la notifica del verbale qualora l&#8217;immediata contestazione non sia possibile purché contenga un&#8217;adeguata indicazione dei motivi che non l&#8217;hanno resa possibile. Il principio che si trova alla base di questa &#8220;inviolabile&#8221; fase, &#8220;contestazione immediata&#8221;, del procedimento sanzionatorio, è il diritto, costituzionalmente garantito, di difesa della persona che viene leso dall&#8217;inosservanza degli art. 200 e 201 c. strad. Per tenere fede a questo principio gli organi accertatori debbono effettuare la contestazione immediata dell&#8217;infrazione in tutti i casi in cui sia possibile e l&#8217;organo giudicante, se rileva la possibilità materiale di una contestazione immediata, deve disporre l&#8217;annullamento del provvedimento del prefetto per violazione di legge.<br />
Cass., 3 aprile 2000, n. 4010, in Nuovo dir., 2001, 155.</p></blockquote>
<p><strong>Il principio è ribadito di recente</strong> dalla corte di legittimità laddove afferma che:</p>
<blockquote><p>Dalla (…) disciplina del codice stradale si desume, (…), che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.<br />
Cass., 7 aprile 2005, n. 7332.</p></blockquote>
<p><strong>Secondo la giurisprudenza predominante</strong> la mancata contestazione immediata della violazione nell’ipotesi in cui era possibile ovvero la mancata indicazione dei motivi per cui non si è potuto procedere alla contestazione in loco, sono causa di annullamento della contravvenzione.</p>
<blockquote><p>In materia di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del nuovo c. strad. l&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di contestazione immediata della violazione, quando la stessa è possibile, determina l&#8217;illegittimità dell&#8217;intero procedimento sanzionatorio. L&#8217;inosservanza dell&#8217;obbligo di contestazione immediata, quando la stessa è possibile, determina la lesione del diritto di difesa del soggetto al quale la violazione è contestata.<br />
Cass., 18 giugno 1999, n. 6123, in Foro it., 1999, I,3242.</p></blockquote>
<p><strong>La Cassazione</strong> (tra le prime sentenze si veda Cass., 18 giugno 1999, n. 6123; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2494; Cass., 28 giugno 2001, n. 8869; Cass., 2 agosto 2000, n. 10107; Cass., 3 aprile 2000, n. 4010; Cass., 18 giugno 1999, n. 6123) ha affermato il principio secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell&#8217;opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata, del cui difetto l&#8217;interessato si sia lamentato, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione.</p>
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