Lex & Formazione

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Articoli per 'Giurisprudenza'

Invalidità della procura di secondo grado e reviviscenza di quella rilasciata in primo grado (Cass. 25810/2009)

Postato in Diritto processuale civile @ 12:16:03 da Mirco Minardi

Nel momento in cui la procura conferita per il secondo grado debba dichiararsi tamquam non esset, siccome autenticata oltre il limite territoriale del suo rilascio, quella a suo tempo rilasciata per il primo grado può essere ripresa in considerazione in quanto valida ex se.

L’argomentazione è così in sintonia, del resto, con l’affermazione di principio fatta da questa Corte, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell’atto di appello l’indicazione in questo, da parte del difensore, di una procura invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida (anche per la successiva fase d’appello) rilasciatagli in primo grado, poichè il richiamo della sola procura invalida non indica di per sè la volontà implicita di non avvalersi dell’altra (v. Cass. n. 4384/2000, richiamata dalla stessa sentenza qui impugnata).

Procura alle liti per il giudizio in Cassazione rilasciata in calce alla sentenza impugnata: è valida? (sent. 1710/2010)

Postato in Diritto processuale civile @ 9:14:48 da Mirco Minardi

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso. Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso. Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Procura alle liti: il difensore non può certificare la volontà dell’analfabeta, nemmeno con la presenza di due testimoni (sent. 2303/2010)

Postato in Diritto processuale civile @ 6:00:52 da Mirco Minardi

L’art. 83 c.p.c. consente al difensore il potere di certificare “l’autografia della sottoscrizione” della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine dell’atto.

Per l’esercizio di tale potere di certificazione è necessaria, quindi, la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831).

Se tale sottoscrizione manca il difensore è privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall’art. 83 c.p.c. non potendosi estendere al riguardo il regime di cui all’ art. 48 della legge notarile (L. n. 89 del 1913).

Avv. Mirco Minardi

www.mircominardi.it

Procura alle liti e appello incidentale

Postato in Appello @ 9:31:56 da Mirco Minardi

La procura è l’atto formale che abilita il difensore-procuratore a comparire davanti al giudice in nome della parte e a compiere, sempre in suo nome, gli atti del processo.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. la procura speciale può essere apposta anche in calce alla citazione notificata. Tuttavia, se detto conferimento abilita senz’altro il difensore a svolgere le difese nel giudizio, controversa è invece la questione se i poteri suddetti possano estendersi anche a quello di proporre appello incidentale. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto si è formato un contrasto di giurisprudenza tuttora non risolto.

Secondo un orientamento meno draconiano e ad oggi maggioritario (v. ad es. Cass. n. 24758/2008; Cass., 1/3/2007, n. 4793; Cass., 29/3/1999, n. 2962; Cass., 23/4/1998, n. 4206) in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela sostanziale della parte, il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, attribuendo la legge direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa.

Tuttavia, in senso contrario (v. Cass., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25148) è stato affermato che qualora la procura sia stata rilasciata su un atto diverso da quelli indicati dall’art. 83, comma 2, c.p.c., l’ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all’atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell’appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo ad hoc.

Peraltro, oggi, il novellato art. 182 c.p.c. (così come modificato dall’art. 46, comma 2, legge n. 69/2009, applicabile, però, ai giudizi, di primo grado, introdotti dopo il 4 luglio 2009) stabilisce che il giudice, quando rileva un vizio che può determinare la nullità della procura, può concedere un termine per il rinnovo o il rilascio della procura. Tale norma, si ritiene, è applicabile anche al giudizio di secondo grado.

Appalto: se il mancato pagamento di una parte dell’opera possa giustificare la risoluzione del contratto.

Postato in Appalto, Diritto civile, Giurisprudenza @ 6:00:23 da Mirco Minardi

Nel caso che vi sottopongo l’appaltatore ha agito per chiedere la risoluzione del contratto a causa del mancato pagamento di alcune opere.

Si tratta di una strategia difensiva che non condivido: per quale ragione risolvere il contratto? Non è forse meglio chiedere la condanna al pagamento della somma residua?

Il Tribunale, vista la domanda dell’attore-appaltatore, è pertanto costretto Continua a leggere l’articolo »

Appalto: l’incompatibilità delle domande di risoluzione e adempimento formulate congiuntamente.

Postato in Appalto, Diritto civile, Giurisprudenza @ 6:00:13 da Mirco Minardi

Un appaltatore conviene in giudizio il committente e rassegna le seguenti conclusioni:

“(a) dichiarare risolto il contratto d’appalto con il committente, in quanto trascorso inutilmente il termine indicato nell’atto di diffida stragiudiziale ex art. 1454 c.c. e, comunque, dichiarare il recesso ai sensi dell’art. 1660 c.c., atteso che le variazioni apportate dalla parte attrice, in corso d’opera, sono superiori ad 1/6 dei prezzo convenuto; (b) condannare le parti convenute al pagamento del saldo del prezzo, per i lavori realizzati, di lire 73.187.200, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. In ogni caso, ai sensi del citato art. 1660 c.c., 2° comma, si chiede, per le variazioni apportate, la determinazione dì un’equa indennità; (c) condannare, inoltre, i sigg. E. al risarcimento dei danni, per aver impedito per diversi mesi l’utilizzo delle attrezzature ed in particolare dei ponteggi, danno quantificato dal consulente di parte in lire 13.700.000, oltre quello del lucro cessante ; (d) ordinare alla parte convenuta di consegnare all’istante le chiavi del cancello d’ingresso del cantiere di Mola Saracena al titolare della ditta onde permettere a quest’ultimo di ritirare le attrezzature e ponteggi (…)”.

Pertanto chiede contemporaneamente l’adempimento Continua a leggere l’articolo »

Appalto: facciamo un breve riassunto

Postato in Appalto, Diritto civile, Giurisprudenza @ 6:00:22 da Mirco Minardi

Abbiamo fatto un focus su alcune problematiche relative alle domande giudiziali nelle cause in materia di appalto. Dopo aver esaminato alcune interessanti pronunce, facciamo un breve e schematico riassunto.

Anzitutto, l’avvocato del committente è tenuto ad accertare ed inquadrare il tipo di inadempimento dell’appaltatore:

a) l’appaltatore non ha iniziato l’opera;
b) l’appaltatore ha iniziato l’opera ma Continua a leggere l’articolo »

Decreto ingiuntivo: la competenza in caso di debiti di valuta non determinati.

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Procedimento per decreto ingiuntivo @ 6:00:38 da Mirco Minardi

Contratto di appalto stipulato a Bologna, in relazione ad immobile pure situato a Bologna. L’appaltatore ottiene dal Tribunale di Modena, ove ha sede, ingiunzione di pagamento per il pagamento del corrispettivo. Il debitore, con sede in Bologna, eccepisce il difetto di competenza che viene accolto dal Tribunale.

Osserva il Tribunale che:

- il principio sancito dal terzo comma dell’art. 1182 C.c., secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l’ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, quale Continua a leggere l’articolo »

Interrogatorio formale: può il giudice ritenere come ammessi i fatti in caso di risposta evasiva o non attendibile?

Postato in Diritto processuale civile @ 9:39:21 da Mirco Minardi

In sede di interrogatorio formale, il convenuto risponde ripetutamente con “non ricordo”.

La Corte d’Appello ritiene non applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame il disposto di cui all’art. 232 c.p.c. che presuppone la non presentazione della parte all’udienza fissata per l’interrogatorio formale o il rifiuto di rispondervi senza giustificato motivo e non già una risposta considerata evasiva o non attendibile.

Art. 232.
(Mancata risposta)

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

Ricorre in Cassazione la parte soccombente che si vede accolto il ricorso.  Secondo la S.C. la statuizione della Corte d’Appello è fortemente censurabile.

  • Innanzi tutto l’art. 232 c.p.c. statuisce che le ipotesi collegabili al “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo…”, costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, Continua a leggere l’articolo »

Protesto illegittimo: addio danno in re ipsa

Postato in Diritto civile @ 7:00:12 da Mirco Minardi

Che la tesi del danno in re ipsa, in caso di protesto illegittimo, non potesse andare molto lontano dopo le sentenze di San Martino era facilmente prevedibile.

Con la recente sentenza del 8-23 giugno 2010, n. 15224, la S.C. conferma il proprio orientamento secondo cui la semplice illegittimità del protesto (ove accertata), pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione da valutare, nelle sue diverse articolazioni, nel contesto della situazione cui inerisce, non costituisce di per sè un dato sufficiente per dare corso alla liquidazione del danno, atteso che il danno non patrimoniale derivante da condotta illecita lesiva di interesse costituzionalmente garantito (quale sarebbe quello in oggetto) presuppone la gravità della lesione, oltre che la non futilità del danno, e la prova in proposito può essere data anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando, per il danneggiato, l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali poter desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio (v. anche Cass. 7211/2009).

In precedenza era stato invece affermato che i tema di risarcimento danni il protesto cambiario, conferendo pubblicità pso facto alla insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale/imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda- di indubitabile discredito- tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, al di là e a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l’illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz’altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l’onere di fornire la prova della sua esistenza, mentre nella (diversa) ipotesi in cui sia dedotta specificamente una lesione della reputazione commerciale per effetto dell’illegittimità del protesto, questa ultima costituirà semplice indizio della esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce (Cassazione civile , sez. I, 30 agosto 2007, n. 18316; id. 7495/2008).