<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lex &#38; Formazione &#187; Esame avvocato</title>
	<atom:link href="http://www.lexform.it/category/esame-avvocato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexform.it</link>
	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Esame avvocato 2008: tracce</title>
		<link>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocato-2008-tracce/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocato-2008-tracce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame avvocato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Prima traccia in materia civile
Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita a Caio &#8211; con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 &#8211; avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprietà di Tizio per aver osservato quest&#8217;ultimo, da una dozzina di anni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prima traccia in materia civile</strong><br />
Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita a Caio &#8211; con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 &#8211; avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprietà di Tizio per aver osservato quest&#8217;ultimo, da una dozzina di anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente, i diritti del proprietario. <span id="more-635"></span>Nell&#8217;occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di denaro stabilita a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio scopre che il diritto di proprietà sull&#8217;immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l&#8217;uno di proprietà di Tizio e l&#8217;altro di proprietà di Sempronio, e quest&#8217;ultimo non aveva contrastato Tizio quando questi aveva allargato la sfera del possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio. Caio decide di agire prontamente in giudizio chiedendo, in via principale, l&#8217;annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo, altresì la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stesa zona, di proprietà di Mevio, che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.</p>
<p><strong>Seconda traccia in materia civile</strong></p>
<p>In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città sono siti soltanto due appartamenti, l&#8217;uno al primo piano, l&#8217;altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio, che abita al primo ed ha finora tenuto libero il secondo. Tizio decide di vendere l&#8217;appartamento sito al secondo piano a Caia che ne diventa proprietaria. Tizio ha sempre trascurato di curare l&#8217;androne del fabbricato e tutt&#8217;ora continua a manifestare disinteresse al riguardo quando Caia gliene parla. Per la migliore conservazione del locale, in effetti, appare necessario provvedere alla tinteggiatura della parete e alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti. Caia decide di fare eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo. Al ritorno di Tizio, Caia richiede una somma di ammontare pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità. Tizio nega il rimborso affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso. Caia minaccia, pertanto, un&#8217;azione giudiziaria per il recupero della somma, e, anzi, assume che richiederà anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall&#8217;incuria di Tizio. Tizio si reca dall&#8217;avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.</p>
<p><strong>Prima traccia in materia penale</strong></p>
<p>Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un&#8217;occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo.<br />
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull&#8217;evento. Mentre l&#8217;autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l&#8217;altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L&#8217;autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l&#8217;attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell&#8217;autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest&#8217;ultimo- asserisce il preside nella querela &#8211; aveva l&#8217;obbligo di impedire l&#8217;evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell&#8217;art. 57 c.p..<br />
Il direttore del telegiornale e l&#8217;autore del servizio giornalistico si recano insieme dall&#8217;Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano.<br />
Il candidato &#8211; assunte le vesti del legale &#8211; rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Seconda traccia in materia penale</strong></p>
<p>L&#8217;ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mèvio. Costoro, intanto, frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio, sicuro di sé, libera Caio dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l&#8217;equilibrio ed impossessandosi della sua pistola, quindi spara all&#8217;indirizzo di Sempronio e Mèvio. Quest&#8217;ultimo, pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, un proiettile sparato da Mèvio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca dall&#8217;avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottèsi alla fattispecie in esame.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Atto giudiziario di diritto civile</strong></p>
<p>Tizio promuove un&#8217;azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di Caio. La notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall&#8217;ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell&#8217;ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato Mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli è stata imposta l&#8217;assistenza, non consegna l&#8217;atto giudiziario al genitore nè ne fa parola alcuna a nessuno. All&#8217;inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell&#8217;abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da Tizio prosegue nella contumacia di Caio e si conclude con la condanna di quest&#8217;ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullità della notifica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava Sempronio e della mancanza di conoscenza dell&#8217;atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di Tizio, il candidato rediga l&#8217;atto giudiziario ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Atto giudiziario di diritto penale<br />
</strong></p>
<p>Nell’ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio intersociale.<br />
Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra le squadre degli azzurri e dei bianchi, Tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell’attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra e interrompendo in tal modo una pericolosa azione d’attacco. Caio si rialza e insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre, però, immediatamente l’arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca e impedisce che la situazione degeneri.<br />
Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio, il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle, colpendolo ad una gamba con un calcio e gli procura la frattura del perone.<br />
Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio l’apostrofa più volte.<br />
Tizio presenta denuncia di querela nei confronti di Sempronio. Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi.<br />
Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582, 583, comma 1, numero 1, 585, 587 comma 1, numero 4, 61, numero 4, del codice penale.<br />
Nel novembre 2008, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio. Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva, implicante l’uso della forza fisica e del contrasto puro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio.<br />
Assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Atto giudiziario di diritto amministrativo</strong></p>
<p>Nel gennaio 2006 l’amministrazione comunale di Alfa affida alla societa Beta il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali.<br />
L’esecuzione del contratto è prevista per 4 anni con delibera n. *** del 20.10.2008.<br />
L’amministrazione comunale annulla la precedente delibera di affidamento del servizio.<br />
La delibera di annullamento è motivata con riferimento sia ad un vizio di procedimento consistente nella illeggittima esclusione dalla gara per difetti di requisiti della societa Gamma, la quale era invece in possesso dei requisiti richiesti (la societa Gamma non ebbe a presentare ricorsi in merito) sia l’opportunità che l’annullamento offre all’amministrazione di riorganizzare il servizio gestendolo personalmente con l’impiego del personale comunale sovrabbondante per realizzare un risparmio di spesa.<br />
In data 15.11.2008 il consiglio comunale delibera l’organizzazione del servizio mediante personale comunale.<br />
La societa Beta si rivolge al proprio avvocato intendendo proseguire il rapporto con l’ente locale e ottenere il risarcimento dei danni.<br />
Assunte le vesti dell’avvocato, il candidato rediga l’atto giudiziario che ritiene più opportuno illlustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocato-2008-tracce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame avvocati: consigli pratici per la redazione del parere legale</title>
		<link>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocati-consigli-pratici-per-la-redazione-del-parere-legale/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocati-consigli-pratici-per-la-redazione-del-parere-legale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 05:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Esame avvocato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocati-consigli-pratici-per-la-redazione-del-parere-legale/</guid>
		<description><![CDATA[La redazione del parere legale per l’esame di avvocato presenta notevoli difficoltà ed insidie.
Abbiamo per questo motivo intervistato l’Avv. Dario Colasanti che in materia è particolarmente esperto, essendo docente in corsi di preparazione (Centro Studi Ateneo e Altalex) e coautore dei fortunati manuali della Maggioli intitolati “Lo studio e la redazione del parere di diritto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>redazione del parere legale</strong> per l’esame di avvocato presenta notevoli difficoltà ed insidie.</p>
<p>Abbiamo per questo motivo<strong> intervistato l’Avv. Dario Colasanti </strong>che in materia è particolarmente esperto, essendo <strong>docente </strong>in corsi di preparazione (<strong>Centro Studi Ateneo </strong>e <strong>Altalex</strong>) e coautore dei fortunati manuali della Maggioli intitolati <em>“Lo studio e la redazione del parere di diritto penale. Guida alla stesura del parere di diritto penale e degli istituti sottesi, per la professione forense”</em> e <em>“Lo studio e la redazione del parere di diritto civile</em><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2007/10/dario-1.gif"><img src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2007/10/dario-1.thumbnail.gif" border="0" alt="" align="left" /></a><a href="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2007/10/dario-2.gif"><img src="http://www.lexform.it/wp-content/uploads/2007/10/dario-2.thumbnail.gif" border="0" alt="" align="left" /></a><em>. Guida alla stesura del parere di diritto penale e degli istituti sottesi, per la professione forense”</em><span id="more-101"></span></p>
<p>Nel corso dell’intervista, l’Avv. Colasanti ha fornito <strong>numerosi suggerimenti</strong> che non potranno non essere tenuti in considerazione da tutti coloro che si apprestano a sostenere questa impegnativa prova.</p>
<p>Ascolta <strong>la demo </strong>(clicca sul pannello per attivare il controllo quindi premi <strong>play</strong>).</p>
<p></p>
<p>[aweber_minicorso]<br />
Leggi l&#8217;informativa sulla privacy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocati-consigli-pratici-per-la-redazione-del-parere-legale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lexform.it/praticanti/lezione_19112007_a.mp3" length="28758543" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Seminario in teleconferenza per la preparazione all&#8217;esame avvocato 2007</title>
		<link>http://www.lexform.it/aggiornamenti/seminario-in-teleconferenza-per-la-preparazione-del-parere/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/aggiornamenti/seminario-in-teleconferenza-per-la-preparazione-del-parere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Audio & Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Convegni / Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Esame avvocato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/aggiornamenti/seminario-in-teleconferenza-per-la-preparazione-del-parere/</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un appuntamento audio con Lexform!!!
Dopo aver ricevuto e-mail di apprezzamento per l&#8217;intervista all&#8217;Avv. Dario Colasanti, abbiamo deciso di ripetere l&#8217;avvenimento, anche per rispondere ad alcune domande che sono state poste. Stavolta, però, l&#8217;evento è live! Questo significa che si potrà partecipare in diretta alla teleconferenza, interagendo con gli altri partecipanti e soprattutto con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un <strong>appuntamento audio</strong> con Lexform!!!</p>
<p>Dopo aver ricevuto e-mail di apprezzamento per l&#8217;intervista all&#8217;Avv. Dario Colasanti, abbiamo deciso di ripetere l&#8217;avvenimento, anche per rispondere ad alcune domande che sono state poste. Stavolta, però, l&#8217;evento è <strong>live</strong>! Questo significa che si potrà <strong>partecipare in diretta alla teleconferenza</strong>, interagendo con gli altri partecipanti e soprattutto con il docente, rivolgendogli domande, ponendogli dubbi o richieste di chiarimenti. L&#8217;evento è per</p>
<p align="center"><strong>martedì 13 novembre 2007, alle ore 21.00</strong>.</p>
<p>Tutti gli iscritti alla mailing_list_praticanti riceveranno l&#8217;e-mail con tutte le istruzioni per poter <strong>accedere all&#8217;aula virtuale.</strong> Tutto ciò che serve è un collegamento ADSL, casse audio, un microfono e l&#8217;installazione, rapida e gratuita, di un software (www.hotconference.com) per poter accedere alla sala conferenze.</p>
<p>I nuovi iscritti riceveranno subito l&#8217;audio con l&#8217;<strong><a href="http://www.lexform.it/giurisprudenza/diritto-civile/esame-avvocati-consigli-pratici-per-la-redazione-del-parere-legale/">intervista</a> </strong>fatta all&#8217;Avv. Dario Colasanti ed altri importanti aggiornamenti per l&#8217;esame</p>
<p><strong>Non mancare!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/aggiornamenti/seminario-in-teleconferenza-per-la-preparazione-del-parere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasformazione del sottotetto ed indennità di sopraelevazione: le Sezioni Unite compongono il contrasto.</title>
		<link>http://www.lexform.it/esame-avvocato/trasformazione-del-sottotetto-ed-indennita-sopraelevazione-le-sezioni-unite-compongono-il-contrasto/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/esame-avvocato/trasformazione-del-sottotetto-ed-indennita-sopraelevazione-le-sezioni-unite-compongono-il-contrasto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 19:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto civile]]></category>
		<category><![CDATA[Esame avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/giurisprudenza/trasformazione-del-sottotetto-ed-indennita-sopraelevazione-le-sezioni-unite-compongono-il-contrasto/</guid>
		<description><![CDATA[Tizio, proprietario dei locali posti nel sottotetto di un condominio, demolisce l’originaria copertura; innalza di 50 cm i muri perimetrali; ricava due nuove unità abitative, che poi aliena a terzi.
Alcuni condomini lo citano però in giudizio, invocando l’indennità ex art. 1127, 4° comma, che ottengono in primo grado. La sentenza è confermata in appello, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tizio, proprietario dei <strong>locali posti nel sottotetto</strong> di un condominio, demolisce l’originaria copertura; innalza di 50 cm i muri perimetrali; ricava due nuove unità abitative, che poi aliena a terzi.</p>
<p>Alcuni condomini lo citano però in giudizio, invocando <strong>l’indennità ex art. 1127, 4° comma,</strong> che ottengono in primo grado. La sentenza è confermata in appello, ma Tizio ricorre in Cassazione, affermando che <span id="more-87"></span>il disposto dell&#8217;art. 1127 c.c., comma 4, può trovare applicazione nei soli casi di realizzazione di veri e propri nuovi piani o di nuove fabbriche, non anche nel caso di semplice trasformazione di locali preesistenti mediante l&#8217;innalzamento dei muri perimetrali e del tetto, ciò che, a suo avviso, non determinerebbe una maggiore utilizzazione dell&#8217;area sulla quale sorge il comune edificio mediante ulteriore sfruttamento della colonna d&#8217;aria sovrastante.</p>
<p>Essendo la questione stata oggetto di pronunce difformi, il caso viene rimesso alle Sezioni Unite che sposano la tesi maggioritaria affermando che <strong>l&#8217;innalzamento di 50 cm. delle mura perimetrali ed il corrispondente rifacimento del tetto al di sopra di esse, con la trasformazione delle preesistenti soffitte in due nuove unità abitative, costituisce una nuova fabbrica e deve essere considerato, pertanto, come sopraelevazione ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 1127 c.c.</strong> con conseguente diritto all&#8217;indennità di cui all&#8217;ultimo comma della stessa norma.</p>
<p>La sentenza va segnalata per la puntuale ricostruzione del diritto di superficie e del diritto di sopraelevazione.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://forms.autoresponder.it/form/56/1923009056.js"></script></p>
<p align="center"><strong>Cassazione civile , sez. un., 30 luglio 2007 , n. 16794</strong><br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p align="center">SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p align="center">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p align="center">Dott. CARBONE   Vincenzo                  &#8211;  Presidente aggiunto  -<br />
Dott. CORONA    Rafaele                 &#8211;  Presidente di sezione  -<br />
Dott. GRAZIADEI Giulio                           &#8211;  Consigliere   -<br />
Dott. VIDIRI    Guido                             &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. SETTIMJ   Giovanni                     &#8211;  rel. Consigliere  -<br />
Dott. BONOMO    Massimo                           &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. FORTE     Fabrizio                          &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. LA TERZA  Maura                             &#8211;  Consigliere  -<br />
Dott. AMOROSO   Giovanni                          &#8211;  Consigliere  -<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p align="center">                     <strong>sentenza</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
L.P.,  elettivamente  domiciliato   in   ROMA,   VIA<br />
SALLUSTIANA  26, presso lo studio dell&#8217;avvocato IPPOLITO GIULIO,  che<br />
lo  rappresenta  e  difende unitamente all&#8217;avvocato  GIULIO  BUSETTI,<br />
giusta delega in calce al ricorso;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
I.E.,         F.F.,                B.G.,       M.<br />
E.,  elettivamente domiciliati in ROMA,  VIA  RONCIGLIONE  3,<br />
presso  lo studio dell&#8217;avvocato GULLOTTA FABIO, che li rappresenta  e<br />
difende  unitamente all&#8217;avvocato MAURIZIO PICCOLI, giusta  delega  in<br />
calce al controricorso;<br />
- controricorrente -<br />
avverso  la  sentenza  n.  101/02 della Corte  d&#8217;Appello  di  TRENTO,<br />
depositata il 18/02/02;<br />
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del<br />
16/11/06 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;<br />
udito l&#8217;Avvocato Giulio IPPOLITO;<br />
udito  il  P.M.  in  persona dell&#8217;Avvocato  Generale  Dott.  IANNELLI<br />
Domenico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del primo e del  secondo<br />
motivo del ricorso, rimessione per il resto ad una sezione semplice.</p>
<p>Fatto<br />
L.P. impugna per cassazione, con cinque motivi e sotto vari profili, la sentenza 18.2.02 n. 101 con la quale la corte d&#8217;appello di Trento ne ha respinto l&#8217;appello proposto avverso la sentenza del tribunale del luogo 26.3.01 n. 396 che, accogliendo la domanda d&#8217;accertamento e liquidazione del diritto all&#8217;indennità di sopraelevazione di cui all&#8217;art. 1127, comma 4 avanzata nei suoi confronti da I.E., F.F., B. G. ed M.E., come lui partecipanti al condominio &#8220;Cristina&#8221;, lo aveva condannato al pagamento in favore degli stessi della pretesa indennità, quindi delle somme per ciascuno determinate in base alla norma de qua con interessi e rivalutazione, per aver trasformato in unità immobiliari abitabili un locale sottotetto di sua proprietà.<br />
Resistono gli intimati con controricorso.<br />
Per quanto interessa in questa sede, con il primo ed il secondo motivo il ricorrente &#8211; denunziando violazione degli artt. 1127 c.c. anche in relazione all&#8217;art. 12 preleggi e vizi di motivazione &#8211; censura l&#8217;impugnata sentenza nella parte in cui, recependo l&#8217;indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto doversi ricondurre il caso in esame id est dell&#8217;operata trasformazione dell&#8217;originario sottotetto da parte del proprietario esclusivo di esso, nel 1985, in abitazione mediante lavori interni e, nel 1996, in due nuove unità abitative, poi alienate a terzi, mediante demolizione dell&#8217;originaria copertura, innalzamento di 50 centimetri dei muri perimetrali, ricostruzione della copertura &#8211; alla fattispecie della sopraelevazione regolata dall&#8217;art. 1127 c.c., questa ritenendo ravvisabile ogni qual volta l&#8217;opera realizzata non sia limitata alle sole modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato, ma determini anche un ampliamento di queste ultime, nella specie attraverso l&#8217;elevazione dell&#8217;originaria altezza dell&#8217;edificio ed il proporzionale spostamento in alto della sua copertura.<br />
Prendendo lo spunto dall&#8217;opinione &#8211; difforme rispetto alla prevalente cui si è uniformato il giudice a quo &#8211; espressa da Cass. 22.5.00 n. 6643 e da alcune altre pronunzie nel precedente stesso richiamate, sostiene il ricorrente che il disposto dell&#8217;art. 1127 c.c., comma 4, possa trovare applicazione nei soli casi di realizzazione di veri e propri nuovi piani o di nuove fabbriche, non anche nel caso di semplice trasformazione di locali preesistenti mediante l&#8217;innalzamento dei muri perimetrali e del tetto, ciò che, a suo avviso, non determinerebbe una maggiore utilizzazione dell&#8217;area sulla quale sorge il comune edificio mediante ulteriore sfruttamento della colonna d&#8217;aria sovrastante.<br />
Discussa la causa innanzi alla seconda Sezione civile, questa, con ordinanza 28.1.05, ha rimesso la causa al Primo Presidente, in considerazione della rilevata difformità d&#8217;orientamenti, interna anche alla medesima sezione, sulla questione dei limiti d&#8217;operatività dell&#8217;art. 1127 c.c..<br />
Della quale difformità d&#8217;orientamenti queste SS.UU. sono state, quindi, chiamate a decidere per la soluzione del contrasto.<br />
Diritto<br />
La questione di diritto da risolvere per decidere la controversia rientra nel più ampio ambito della disciplina della costruzione sopra l&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio condominiale, con particolare riferimento ai presupposti genetici dell&#8217;obbligazione d&#8217;indennizzo imposta, ex lege, a carico del condomino che sopraeleva ed in favore degli altri condomini; il che richiede la previa puntualizzazione dei principi regolatori del diritto di proprietà sulle costruzioni rispetto a quello del suolo sul quale sono realizzate, quindi dell&#8217;assetto dei beni ricompresi nell&#8217;edificio soggetto al regime del condominio nonchè delle implicazioni della deroga pattizia o legale al principio dell&#8217;accessione.<br />
A tal fine va, preliminarmente considerato come lo ius aedificandi costituisca, compatibilmente con la disciplina pubblicistica, una delle più significative tra le facoltà nelle quali si estrinseca l&#8217;esercizio del diritto di proprietà su di un terreno &#8211; pur ove non rappresenti una forma diretta ed immediata dell&#8217;esercizio stesso dello ius domimi, come anche ritenuto in dottrina &#8211; donde la previsione normativa, ex art. 934 c.c., dell&#8217;automatico acquisto della proprietà della costruzione e parimenti di tutto ciò che venga comunque stabilmente unito al suolo, salvi i contemperamenti previsti dalle norme successive, in capo al proprietario di questo, giusta il richiamato principio onde quidquid inaedificatur solo cedit.<br />
Gli effetti del quale non cambiano nell&#8217;ipotesi di comunione pro indiviso del suolo, nel qual caso a tutti i partecipanti spetta il diritto di edificare ed in favore di tutti si accresce pro quota l&#8217;oggetto dell&#8217;attività edificatoria che viene a far parte della comune proprietà, eppertanto, ove l&#8217;un d&#8217;essi tale diritto eserciti, edificando sul suolo comune o sopraelevando l&#8217;edificio comune, non potrebbe impedire che la nuova costruzione diventi anch&#8217;essa comune a tutti i proprietari dell&#8217;area e della costruzione preesistente.<br />
Non di meno, l&#8217;ordinamento non esclude la possibilità di deroghe pattizie al principio dell&#8217;accessione, consentendo che la proprietà delle costruzioni, o delle opere comunque stabilmente unite al terreno, si acquisisca da persona diversa dal dominus soli in virtù di titolo, vale a dire in virtù di un atto negoziale con il quale quest&#8217;ultimo rinunci all&#8217;acquisto che si verificherebbe altrimenti in suo favore sulla base dei principi dell&#8217;accessione, od anche, qualora tale acquisto siasi già verificato, in virtù di un atto con il quale egli, scindendo in entità distinte le due componenti del complesso immobiliare, suolo e costruzione ad esso incorporata, trattenga per sè la proprietà dell&#8217;uno e trasferisca a terzi quella dell&#8217;altra, ciò che può realizzarsi, rispettivamente, concedendo al terzo il diritto di costruire sul terreno e, quindi, di conseguire la proprietà superficiaria per effetto della costruzione (art. 952 c.c., comma 1), od alienando al terzo la costruzione già esistente e costituendo così la proprietà separata di essa (art. 952 c.c., comma 2), con le diverse conseguenze, rispettivamente, che il diritto di superficie conferisce al titolare il diritto di soprelevazione e di ricostruzione anche in caso di perimento dell&#8217;edificio, mentre la proprietà superficiaria separata circoscrive il diritto all&#8217;immobile esistente e si protrae solo sin quando l&#8217;immobile stesso permane.<br />
Lo stesso ordinamento, oltre a consentire l&#8217;esaminata possibilità d&#8217;una deroga pattizia e quindi eventuale al principio dell&#8217;accessione, espressamente pone, poi, una deroga &#8211; deroga, questa, normativa, ma che non osta a diversa regolamentazione per volontà delle parti &#8211; in materia d&#8217;edifici condominiali.<br />
Il che si verifica laddove si abbiano più proprietà sovrapposte, più diritti di dominio esclusivo aventi ciascuno ad oggetto una porzione immobiliare distinta ed autonoma nell&#8217;ambito dell&#8217;edificio ma che tutte insistono sulla medesima area, la quale area resta, per contro, pro quota, in proprietà indivisa di tutti i condomini al pari delle altre parti comuni dell&#8217;edificio, secondo la previsione dell&#8217;art. 1117 c.c.; quale conseguenza dell&#8217;attività negoziale che da origine a più proprietà esclusive sui piani o sulle porzioni di piano, relativamente al fabbricato insorge il cosiddetto &#8220;regime dualista&#8221;, consistente nella proprietà esclusiva dei piani o delle porzioni di piano e nella proprietà comune delle cose, degli impianti e dei servizi destinati all&#8217;uso comune.<br />
Tale caratteristica, correlata ai principi regolatori della superficie e dell&#8217;accessione, costituisce, come è stato evidenziato in dottrina, la ragione giustificativa della disposizione del primo comma dell&#8217;art. 1127 c.c. e della differente regolamentazione rispetto alla comunione pro indiviso, in quanto l&#8217;attribuzione d&#8217;un diritto di proprietà esclusiva su ciascuna delle dette porzioni immobiliari &#8211; sovrapposte, di volta in volta, prima al suolo e poi alle porzioni sottostanti precedentemente realizzate &#8211; e, quindi, la costituzione di una proprietà superficiaria in favore di quella realizzata al di sopra delle preesistenti, viene necessariamente a spostare verso l&#8217;alto il diritto di superficie e, contestualmente, la connessa accessione di quanto realizzato in seguito al di sopra di quest&#8217;ultima, atteso che, di per sè, la costituzione del diritto di superficie importa rinunzia all&#8217;accessione da parte del concedente il diritto (proprietario o condomino del suolo) ed acquisto di tale potere (di acquisto per accessione) nel superficiario.<br />
Come, dunque, le opere e costruzioni fatte all&#8217;interno di un piano od autonoma porzione di esso accedono, in ragione della proprietà individuale e separata della porzione immobiliare considerata, al proprietario di questa e non a tutti i partecipanti al condominio, così le costruzioni eseguite sopra l&#8217;ultimo piano accedono, in ragione dell&#8217;espresso disposto normativo e salva diversa previsione del titolo, al proprietario di questo e non ai proprietari dei piani sottostanti.<br />
Di tal che, man mano che la proprietà superficiaria viene spostata verso l&#8217;alto con la costruzione di nuovi piani, in virtù del diritto di superficie il proprietario dell&#8217;ultimo piano beneficia del diritto di soprelevazione e acquista quanto viene costruito sopra.<br />
Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ultimo piano sia diviso in più porzioni immobiliari ciascuna in proprietà separata di soggetti diversi, ciascuno di questi, in quanto proprietario d&#8217;una singola porzione dell&#8217;ultimo piano, ha la facoltà di soprelevare, con la limitazione, peraltro, derivante dal fatto che il diritto di ciascun proprietario delle singole porzioni costituenti l&#8217;ultimo piano si estende relativamente alla proiezione verticale della sola porzione appartenentegli.<br />
Diversamente, ove la proprietà dell&#8217;ultimo piano appartenga in comunione a più soggetti pro indiviso, non possono che applicarsi le regole della comunione in generale, con la conseguenza che i comproprietari non possono esercitare il diritto di soprelevazione pro quota ma, salvo diverso accordo, devono esercitarlo congiuntamente, con l&#8217;effetto tipico dell&#8217;accessione sulla superficie, ragion per cui &#8211; una volta venuta ad esistenza la nuova costruzione &#8211; la comunione pro indiviso si estende alla costruzione soprelevata.<br />
Le considerazioni che precedono non sono inficiate dalla lettera della legge, che il diritto di soprelevazione attribuisce al proprietario dell&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio, nè dalla considerazione che l&#8217;art. 1117 c.c., n. 1, attribuisce la proprietà comune del lastrico solare a tutti i condomini dell&#8217;edificio.<br />
Quanto all&#8217;attribuzione del diritto di soprelevazione, l&#8217;uso del predicato al singolare non assume rilevanza alcuna: dacchè il diritto di soprelevazione non è attribuito in considerazione della presenza d&#8217;un unico proprietario, ma in ragione della posizione del piano nel fabbricato, i principi valgono allo stesso modo quando i partecipanti sono uno o più d&#8217;uno; la proprietà comune del lastrico solare, poi, non influisce sulla soluzione della titolarità del diritto di soprelevazione, dacchè, in seguito alla costruzione sopra l&#8217;ultimo piano, il lastrico solare, che adempie alla funzione di copertura dell&#8217;edificio ed in ragione di essa è bene comune, si sposta in altezza e la proprietà comune ed i relativi oneri si trasferiscono sul lastrico della nuova costruzione.<br />
Peraltro, il legislatore, nel riconoscere, al comma 1 della norma in esame, il diritto di sopraelevazione al condomino proprietario esclusivo dell&#8217;ultimo piano o del lastrico solare, con ciò attribuendogli la possibilità di far sorgere nuove costruzioni ciascuna delle quali oggetto d&#8217;autonomo dominio esclusivo, ha anche posto a carico dello stesso, con la disposizione di cui al successivo quarto comma, l&#8217;obbligo di corrispondere agli altri condomini un&#8217;indennità.<br />
Ciò non sulla considerazione dell&#8217;avvenuto utilizzo della colonna d&#8217;aria sovrastante l&#8217;edificio condominiale intesa come di pertinenza della collettività, giusta quanto sporadicamente sostenuto da dottrina e giurisprudenza con tesi adeguatamente disattese da Cass. 22.11.04 n. 22 032, che ha anche puntualizzato il significato da attribuire all&#8217;espressione ricorrente nella prassi contrattuale (cfr.<br />
anche Cass. 14.4.04 n. 7051, ma già Cass. 4.5.89 n. 2084, 30.12.77 n. 5754, 19.12.75 n. 4192).<br />
Bensì sulla considerazione, come hanno evidenziato dottrina e giurisprudenza prevalenti (da ultimo, nelle motivazioni, con richiami, di Cass. 16.6.05 n. 12880 e 21.5.03 n. 7956), della necessità d&#8217;una misura compensativa della riduzione del valore delle quote di pertinenza degli altri condomini sulla comproprietà del suolo comune conseguente alla sopraelevazione realizzata dall&#8217;un d&#8217;essi e dall&#8217;acquisto da parte di questi della proprietà relativa;<br />
avendo, infatti, ciascun condomino, ex art. 1118 c.c., un diritto di comproprietà, proporzionato al valore del piano o porzione di piano in proprietà esclusiva, sulle cose comuni elencate nel precedente art. 1117 c.c. e, quindi, anche sull&#8217;area sulla quale sorge l&#8217;edificio, la realizzazione di nuovi piani determina automaticamente una modifica degli elementi che concorrono a formare la proporzione, in quanto il proprietario dell&#8217;ultimo piano, costruendo nuovi piani o nuove fabbriche, aumenta la propria quota nella comunione, tra le altre cose comuni, anche sull&#8217;area medesima e questo aumento, naturalmente, rimanendo fisso il parametro di base, ha luogo con una proporzionale riduzione delle quote degli altri partecipanti alla comunione.<br />
Ond&#8217;è che l&#8217;indennizzo previsto e regolato dall&#8217;art. 1127 c.c., comma 4, trova la sua giustificazione nella partecipazione alla comunione del suolo sul quale sorge l&#8217;edificio condominiale, per una quota maggiore di quella che aveva prima della sopraelevazione, da parte di chi eleva nuovi piani e nuove fabbriche valendosi del diritto riconosciutogli dalla stessa norma al comma 1, e nella corrispondente diminuzione delle quote degli altri partecipanti alla comunione ai quali, di conseguenza, il legislatore, nell&#8217;attribuire il diritto di sopraelevazione al primo, non poteva non riconoscere il diritto alla proporzionale corresponsione d&#8217;un&#8217;indennità idonea a compensarli della diminuzione patrimoniale loro imposta.<br />
Si è anche giustamente evidenziato, sul punto, come l&#8217;avere il legislatore costituito a parametro per la determinazione dell&#8217;entità economica dell&#8217;indennizzo il solo valore dell&#8217;area e non anche quello degli altri beni e servizi comuni, sui quali pure il condomino che abbia esercitato il diritto di sopraelevazione viene ad aumentare la propria quota di partecipazione con proporzionale diminuzione di quelle degli altri condomini, trovi, a sua volta, la propria ragion d&#8217;essere su di una duplice considerazione: da una lato, quella del particolare valore e della maggiore importanza dell&#8217;area fabbricabile rispetto agli altri beni e servizi comuni e della maggiore facilità del calcolo dell&#8217;indennizzo, dato che l&#8217;area non subisce variazioni di valore in conseguenza dell&#8217;uso che se ne faccia; dall&#8217;altro, quella del compenso che la diminuzione delle quote degli altri condomini nella comunione dei vari beni e servizi comuni trova nella correlativa diminuzione degli oneri afferenti alla loro manutenzione e ricostruzione, in quanto a tali spese il proprietario dell&#8217;ultimo piano, a seguito dell&#8217;operata sopraelevazione di nuovi piani o nuove fabbriche, dovrà per il futuro concorrere, in misura maggiore che per il passato, in proporzione al valore anche dei nuovi piani o delle nuove fabbriche acquisiti.<br />
Trova, infatti, applicazione, sotto tale ultimo profilo, il combinato disposto degli artt. 68, comma 1 e 2, e art. 69, n. 2, disp. att. c.c., laddove, stabilitasi, per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., la formazione di tabelle millesimali, nelle quali il valore dei piani o delle singole porzioni di ciascun d&#8217;essi sia ragguagliato a quello dell&#8217;intero edificio, è, poi, espressamente prevista l&#8217;ipotesi della sopraelevazione tra quelle, che possono comportare un&#8217;alterazione dell&#8217;originario rapporto tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, in considerazione delle quali, ove di notevole entità, è consentita la modifica delle tabelle stesse.<br />
Peraltro con la precisazione, ripetutamente sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità, che la modifica delle tabelle può aver luogo solo ove l&#8217;obiettiva divergenza tra il valore delle singole unità immobiliari ed il valore, proporzionale a quello dell&#8217;intero edificio, attribuito loro nelle tabelle medesime, non sia di modesta entità (Cass. 19.2.99 n. 1408, 13.9.91 n. 9579) e che, in ogni caso, la modifica stessa non costituisce una conseguenza naturale ed immediata della trasformazione intervenuta a seguito degli eventi normativamente previsti dal n. 2 dell&#8217;art. 69 disp. att. c.c., bensì l&#8217;effetto d&#8217;un accertamento, negoziale o giudiziale, che ha, a tal fine, natura costitutiva (non necessaria, in quanto sostitutiva della modificazione convenzionale) ex art. 2908 c.c., quindi effetto esclusivamente ex nunc, senza possibilità d&#8217;operatività retroattiva, di tal che, sino alla disposta modifica, le originarie tabelle continuano ad essere valide ed efficaci ad ogni effetto e sono valide le maggioranze e le deliberazioni su di esse fondate, oltre che le consequenziali ripartizioni delle spese (e pluribus, Cass. 22.11.00 n. 15094, 2.6.99 n. 5399, 8.9.94 n. 7696, 31.5.88 n. 3701).<br />
Conseguenza, questa, della necessaria riconduzione della sentenza de qua al genus delle sentenze che, intese non all&#8217;attribuzione d&#8217;un bene dovuto ma alla modificazione di rapporti giuridici preesistenti, non possono avere effetto se non dal definitivo accertamento del diritto a tale modificazione e, quindi, dal loro passaggio in giudicato ex artt. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., e di una meditata scelta del legislatore, che non si è avvalso della possibilità di disporne espressamente, in deroga a tale regola generale, l&#8217;anticipazione degli effetti alla proposizione della domanda, in quanto non poteva non configurarsi come la gestione del complesso delle attività condominiali (che non sono solo quelle cui è connessa una ripartizione di spesa, ma anche quelle inerenti all&#8217;utilizzazione delle parti comuni, alla disposizione dei diritti comuni, alla partecipazione alle liti, etc.) non potesse rimanere paralizzata per il tempo necessario all&#8217;accertamento giudiziale del valore millesimale delle quote dei singoli partecipanti nè direttamente, per l&#8217;impossibilità di deliberare validamente, nè indirettamente, per il rischio dell&#8217;invalidazione successiva di tutte le deliberazioni adottate medio tempore; scelta coerente a quella connotazione di specialità che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è stata attribuita dal legislatore alla disciplina del condominio in ragione della necessità d&#8217;una distinta considerazione per il settore di vita sociale regolato dall&#8217;istituto e, quindi, d&#8217;una particolare tutela di specifici interessi discrezionalmente ritenuti prevalenti e meritevoli d&#8217;una disciplina propter aliquam utilitatem autonoma rispetto a quella comune.<br />
Tale discrezionalità nella valutazione ponderata delle situazioni tutelande sottrae la scelta legislativa in esame alla possibile censura d&#8217;incompatibilità con i principi informatori del giusto processo, anche costituzionalizzati con la riformulazione dell&#8217;art. 111 della Carta fondamentale, per i quali la durata del giudizio non deve ridondare a detrimento della parte vittoriosa; d&#8217;altronde, quest&#8217;ultima non rimane priva d&#8217;adeguata tutela, dal momento che le conseguenze economiche della permanente validità, sino al passaggio in giudicato della sentenza, delle tabelle millesimali oggetto di controversia possono essere ovviate mediante il ricorso alle azioni d&#8217;indebito o d&#8217;arricchimento esperibili a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza modificativa delle tabelle millesimali, poichè è dal momento del definitivo accertamento della situazione giuridica presupposta che i diritti consequenziali possono essere fatti valere (actioni nondum natae non praescribitur).<br />
Dalle considerazioni che precedono discende l&#8217;opportunità d&#8217;evidenziare le differenze tra le previsioni delle norme considerate, dacchè, mentre l&#8217;art. 69 disp. att. c.c., n. 2, pone quale parametro di valutazione, ai fini della modifica delle tabelle, quello del rapporto tra il valore dell&#8217;edificio e l&#8217;incremento di valore del piano o porzione di piano, condizionando altresì la modifica alla notevole entità della variazione nel rapporto tra detti valori da accertarsi in via convenzionale o giudiziale con effetto ex nunc, diversamente l&#8217;art. 1127 c.c., comma 4, non solo pone quale parametro di valutazione, ai fini della determinazione dell&#8217;indennità di sopraelevazione, un diverso rapporto, quello tra il valore del suolo sul quale sorge l&#8217;edificio e la maggiore utilizzazione di esso derivante dall&#8217;opera realizzata, nuovo piano o nuova fabbrica, ed indipendentemente dall&#8217;entità di essa, ma a tale realizzazione ricollega la costituzione del diritto all&#8217;indennità quale sua conseguenza diretta ed immediata con effetti ex tunc dal momento essa (Cass. 21.8.03 n. 12292, 15.2.99 n. 1263, 30.7.81 n. 4861, 5.4.77 n. 1300, 23.10.74 n. 3076).<br />
In definitiva, quel che particolarmente rileva, ai fini che ne occupano, è, per le esaminate ragioni, l&#8217;affermazione normativa del principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell&#8217;entità economica dell&#8217;indennità, tra l&#8217;incremento della quota di partecipazione alla comproprietà dell&#8217;area comune, quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano o della nuova fabbrica, in capo al condomino che sopraeleva, valutato in funzione dell&#8217;entità, qual che ne sia la consistenza, del nuovo piano o della nuova fabbrica realizzati, ed il corrispondente consequenziale decremento delle analoghe quote di pertinenza degli altri condomini.<br />
Tenuto conto, allora, delle considerazioni sin qui effettuate, risulta evidente l&#8217;equivoco nel quale è incorsa la pronunzia di Cass. 22.2.00 n. 6643 &#8211; alle cui affermazioni ed ai richiamativi precedenti fa riferimento l&#8217;odierno ricorrente per sostenere la propria tesi &#8211; nell&#8217;affermare che il presupposto fattuale del diritto all&#8217;indennità stabilito dall&#8217;art. 1127 c.c., comma 4, ricorra &#8220;non in ogni caso di sopraelevazione, intesa come pura e semplice costruzione oltre l&#8217;altezza precedente del fabbricato, bensì solo nel caso di costruzione di uno o più nuovi piani o di una o più nuove fabbriche sopra l&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio, quale che sia il rapporto con l&#8217;altezza precedente&#8221; e che, pertanto, la costruzione oltre l&#8217;altezza precedente del fabbricato non può essere ricondotta, di per se stessa, alla previsione dell&#8217;art. 1127 c.c. ove non siasi anche accertato che tale innalzamento abbia dato luogo alla realizzazione di un nuovo piano o di una nuova fabbrica.<br />
Nel pervenire a tale affermazione detta pronunzia sembra non aver correttamente inteso il senso degli stessi precedenti richiamativi.<br />
In particolare, Cass. 14.11.91 n. 12173 &#8211; che, pur riconoscendo nella realizzazione d&#8217;una veranda coperta sulla terrazza adiacente ad un appartamento al piano attico ed, in quanto tale, svolgente anche funzione di copertura dell&#8217;edificio, l&#8217;esercizio, legittimo in astratto art. 1127 c.c., comma 1, del diritto di sopraelevazione soggetto alla corresponsione dell&#8217;indennità di cui al successivo quarto comma, accoglie, tuttavia, nel caso concreto, la domanda di demolizione proposta dagli altri condomini in ragione non dell&#8217;art. 1127 c.c. ma del divieto esistente nel regolamento di condominio &#8211; perviene, sì, alla medesima testuale affermazione, ma questa va interpretata nel contesto della motivazione, che le attribuisce un senso ben diverso da quello inteso da Cass. 22.2.00 n. 6643, essendovisi, infatti, evidenziato non che l&#8217;innalzamento della copertura dell&#8217;edificio possa non comportare di per se stesso una sopraelevazione, bensì, al contrario, che qualsiasi costruzione oltre l&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio realizza, in ogni caso, un nuovo piano od una nuova fabbrica indipendentemente dal rapporto con la precedente altezza dell&#8217;edificio stesso (interpretazione che trova conferma nel richiamo effettuatovi a Cass. 30.7.81 n. n. 4861 ed a Cass. 16.3.82 n. 1697 dalle quali si evince il medesimo evidenziato principio).<br />
Per quanto in precedenza considerato, infatti, quel che rileva, ai fini dell&#8217;applicazione in un senso (diritto a sopraelevare) e nell&#8217;altro (obbligo di corresponsione dell&#8217;indennità) dell&#8217;art. 1127 c.c. è la maggiore utilizzazione dell&#8217;area sulla quale sorge l&#8217;edificio, implicante che, rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo (dividendo), con l&#8217;aumento del numero dei piani od, in ogni caso, dei volumi utilizzabili (divisore) necessariamente diminuisce il valore di ogni quota relativa a piano o porzione di piano (quoziente), onde l&#8217;indennità dovuta da colui che sopraeleva agli altri condomini ha propriamente lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante la prestazione dell&#8217;equivalente pecuniario della frazione di valore perduta, per effetto della sopraelevazione, da ogni singola quota relativa a piano o porzione (Cass. 16.6.05 n. 12880, 16.3.82 n. 1697, citata, che richiama, a sua volta, altri precedenti conformi).<br />
Ne consegue che, indiscussa l&#8217;inapplicabilità della norma in esame nell&#8217;ipotesi di pura e semplice ristrutturazione interna, tale da non comportare alcuna alterazione nella superficie e nella volumetria degli spazi interessati (e pluribus, Cass. 20.7.99 n. 7764, 24.10.98 n. 10568, &#8216;10.6.97 n. 5164, 24.1.83 n. 680; contra la sola Cass. 24.4.65 n. 725 che, peraltro, non spiega perchè la realizzazione di due piani all&#8217;interno dell&#8217;ultimo, senza variazioni volumetriche dell&#8217;intero nè innalzamento della copertura, dovrebbe sortire effetti diversi dalla medesima opera realizzata nei piani sottostanti &#8211; cfr. Cass. 17.10.67 n. 2493 &#8211; e comportare l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1127 c.c., piuttosto che dell&#8217;art. 69 disp. att. c.c., n. 2), la fattispecie dalla stessa regolata va ravvisata in ogni ipotesi d&#8217;incremento delle dette superficie e volumetria, indipendentemente dal fatto ch&#8217;esso dipenda o meno dall&#8217;innalzamento dell&#8217;altezza del fabbricato (ad esempio, ferma l&#8217;altezza del colmo del tetto, ove l&#8217;incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si realizzino mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse, o &#8211; ma è ipotesi di dubbia legittimità: cfr. Cass. 12.10.71 n. 2873 &#8211; mediante l&#8217;ampliamento della base con la costruzione d&#8217;uno sporto e la consequenziale estensione del tetto).<br />
Il criterio distintivo è, in sostanza, analogo a quello cui vien fatto ricorso, in tema di edilizia, per distinguere le ipotesi della ristrutturazione e della ricostruzione da quella della nuova costruzione: al qual proposito si è precisato che può ravvisarsi l&#8217;ipotesi della ristrutturazione solo ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano ed, all&#8217;esito di essi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, eppertanto le opere consistano in modificazioni solo interne, nel rispetto delle originarie dimensioni dell&#8217;edificio e delle dette sue componenti essenziali; va ravvisata, per contro, la diversa ipotesi della ricostruzione ove dell&#8217;edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, le componenti de quibus e l&#8217;intervento si traduca, tuttavia, nell&#8217;esatto ripristino delle stesse operato senza variazione alcuna rispetto alle dimensioni dell&#8217;edificio stesso, in particolare senza aumenti nè della volumetria nè, pur questa rimanendo immutata, delle superfici occupate in relazione all&#8217;originaria sagoma d&#8217;ingombro; diversamente, si verte in ipotesi di nuova costruzione (Cass. 27.4.06 n. 9637, 26.10.00 n. 14128; vedansi anche Cass. 2.2.04 n. 1817, 18.4.03 n. 6317).<br />
Nel caso di specie, pertanto, non può essere revocato in dubbio che l&#8217;innalzamento di 50 cm. delle mura perimetrali ed il corrispondente rifacimento del tetto al di sopra di esse, con la trasformazione delle preesistenti soffitte in due nuove unità abitative, costituisca una nuova fabbrica e debba essere considerato, pertanto, come sopraelevazione ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 1127 c.c. e dia, pertanto, luogo all&#8217;obbligo di corresponsione dell&#8217;indennità di cui all&#8217;ultimo comma della stessa norma.<br />
Ne consegue la reiezione dei motivi di ricorso sottoposti all&#8217;esame di queste Sezioni unite, mentre, per l&#8217;esame degli ulteriori motivi di ricorso, la causa va rimessa al Primo Presidente per la riassegnazione alla Sezione semplice competente anche sulle spese dell&#8217;intero giudizio di legittimità.<br />
P.Q.M.<br />
LA CORTE Respinge il primo ed il secondo motivo del ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente per l&#8217;assegnazione della causa alla Sezione semplice per l&#8217;ulteriore corso.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2006.<br />
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/esame-avvocato/trasformazione-del-sottotetto-ed-indennita-sopraelevazione-le-sezioni-unite-compongono-il-contrasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevi consigli per superare la prova scritta dell&#8217;esame da avvocato</title>
		<link>http://www.lexform.it/esame-avvocato/brevi-consigli-per-superare-la-prova-scritta-dellesame-da-avvocato/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/esame-avvocato/brevi-consigli-per-superare-la-prova-scritta-dellesame-da-avvocato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame avvocato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/aggiornamenti/brevi-consigli-per-superare-la-prova-scritta-dellesame-da-avvocato/</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni consigli per la redazione della prova scritta dell&#8217;esame di avvocato.
Prima della prova scritta:

riprendi in mano il manuale dell&#8217;università; devi aver ben chiara la ratio e la finalità degli istituti. Devi anche saper muoverti agevolmente all&#8217;interno dei codici.
consulta le riviste; leggi i commenti e le sentenze per esteso più recenti;
leggi i pareri già svolti;
allenati a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni consigli per la redazione della <strong>prova scritta dell&#8217;esame di avvocato</strong>.</p>
<p><strong>Prima della prova scritta:</strong></p>
<ul>
<li>riprendi in mano il manuale dell&#8217;università; devi aver ben chiara la ratio e la finalità degli istituti. Devi anche saper muoverti agevolmente all&#8217;interno dei codici.</li>
<li>consulta le riviste; leggi i commenti e le sentenze per esteso più recenti;</li>
<li>leggi i pareri già svolti;</li>
<li>allenati a scrivere;</li>
<li>impratichisciti con i codici commentati.</li>
</ul>
<p><strong>Il giorno dello scritto:</strong></p>
<ul>
<li>Leggi molto attentamente, più e più volte la traccia;</li>
<li>individua gli istituti rilevanti;</li>
<li>comprendi i problemi sollevati dalla traccia;</li>
<li>non cercare subito le massime coinvolte;</li>
<li>consulta prima il codice non commentato;</li>
<li>fai uno schema logico;</li>
<li>non dilungarti su tutti gli istituti coinvolti;</li>
<li>non citare pedissequamente la giurisprudenza;</li>
<li>scrivi in maniera semplice e chiara;</li>
<li>gestisci bene il tuo tempo:</li>
<li>programma i tempi dedicati alla lettura, studio, redazione, messa in bella, lettura finale;</li>
<li>il tuo parere deve essere:
<ul>
<li>giuridicamente corretto;</li>
<li>coerente;</li>
<li>formalmente adeguato;</li>
<li>non prolisso;</li>
</ul>
</li>
<li>non integrare la traccia se è lacunosa (come spesso accade :-O)</li>
<li>il tuo parere deve essere favorevole al tuo cliente, ma non per questo devi inventarti giurisprudenza che non esiste o orientamenti dottrinali mai formulati;</li>
<li>munisciti di tappi per le orecchie e pocket coffee <img src='http://www.lexform.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>non lasciarti tentare da soluzioni, anche maggioritarie, diverse dalla tua che non condividi;</li>
</ul>
<p>In bocca al lupo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/esame-avvocato/brevi-consigli-per-superare-la-prova-scritta-dellesame-da-avvocato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame avvocato: le prove scritte si terranno i giorni 11, 12 e 13 dicembre.</title>
		<link>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocato-gli-esami-si-terranno-i-giorni-11-12-e-13-dicembre/</link>
		<comments>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocato-gli-esami-si-terranno-i-giorni-11-12-e-13-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirco Minardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esame avvocato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexform.it/aggiornamenti/esame-avvocato-gli-esami-si-terranno-i-giorni-11-12-e-13-dicembre/</guid>
		<description><![CDATA[MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
&#160;
CONCORSO (scad. 12 novembre 2007)
&#160;
Bando di esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato &#8211; sessione 2007
&#160;
(G.U. n. 58 del 24-7-2007)
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all&#8217;ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>CONCORSO (scad. 12 novembre 2007)</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Bando di esame per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato &#8211; sessione 2007</strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>(G.U. n. 58 del 24-7-2007)</strong></p>
<p>Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all&#8217;ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all&#8217;ordinamento forense; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all&#8217;Erario per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2 &#8211; lettera b); l&#8217;art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406; la legge 27 giugno 1988, n. 242; la legge 20 aprile 1989, n. 142; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell&#8217;albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;</p>
<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni, nonche&#8217; l&#8217;art. 25 decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;</p>
<p>Ritenuta l&#8217;opportunita&#8217; di indire una sessione di esami di Avvocato presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L&#8217;Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento per l&#8217;anno 2007;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p>
<p>Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;</p>
<p>Decreta:</p>
<p>Art. 1.</p>
<p>E&#8217; indetta per l&#8217;anno 2007 una sessione di esami per l&#8217;iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L&#8217;Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.</p>
<p>Art. 2.</p>
<p>1. L&#8217;esame ha carattere teorico-pratico ed e&#8217; scritto ed orale.</p>
<p>2. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:</p>
<p>a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;</p>
<p>b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;</p>
<p>c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.</p>
<p>3. Le prove orali consistono:</p>
<p>a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;</p>
<p>b) nella dimostrazione di conoscenza dell&#8217;ordinamento forense e dei diritti e doveri dell&#8217;avvocato.</p>
<p>Art. 3.</p>
<p>Le prove scritte presso le sedi indicate nell&#8217;art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti;</p>
<p>11 dicembre 2007: parere motivato su questione in materia civile;</p>
<p>12 dicembre 2007: parere motivato su questione in materia penale;</p>
<p>13 dicembre 2007: atto giudiziario su quesito proposto, in materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto amministrativo.</p>
<p>Art. 4.</p>
<p>1. La domanda di ammissione agli esami di cui all&#8217;art. 1, redatta su carta da bollo, dovra&#8217; essere presentata, entro il 12 novembre 2007, alla Corte di appello competente.</p>
<p>2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell&#8217;ufficio postale accettante.</p>
<p>3. Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3, lettera a).</p>
<p>4. Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti soggetti all&#8217;imposta di bollo (Euro 14.62):</p>
<p>a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorita&#8217; scolastica attestante l&#8217;avvenuto conseguimento della laurea;</p>
<p>b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e degli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall&#8217;art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.</p>
<p>Dovra&#8217; essere altresi&#8217; allegata la ricevuta della tassa di euro 12,91 per l&#8217;ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per &#8220;Codice Ufficio&#8221; si intende quello dell&#8217;Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.</p>
<p>5. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all&#8217;art. 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.</p>
<p>6. I candidati hanno facolta&#8217; di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni (21 novembre 2007) precedenti a quello fissato per l&#8217;inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera b) del presente articolo.</p>
<p>Il termine perentorio di cui sopra sara&#8217; da considerarsi osservato solo se il certificato perverra&#8217; (e non sara&#8217; meramente spedito) alle Corti di appello entro il termine stesso. Cio&#8217; al fine di consentire alle commissioni il rispetto del termine previsto dall&#8217;art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.</p>
<p>7. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell&#8217;art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lettera b)</p>
<p>del presente articolo un certificato dell&#8217;Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.</p>
<p>8. Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.</p>
<p>Art. 5.</p>
<p>I cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta&#8217; di usare la lingua tedesca nelle prove dell&#8217;esame per l&#8217;iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.</p>
<p>Art. 6.</p>
<p>1. Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.</p>
<p>2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.</p>
<p>3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.</p>
<p>Art. 7.</p>
<p>1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l&#8217;ausilio necessario in relazione all&#8217;handicap, nonche&#8217; l&#8217;eventuale necessita&#8217; di tempi aggiuntivi.</p>
<p>2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell&#8217;art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>
<p>Art. 8.</p>
<p>Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all&#8217;art. 1-bis della legge 18 luglio 2003, n. 180.</p>
<p>Roma, 13 luglio 2007</p>
<p>p. Il Ministro<br />
Il Sottosegretario di Stato<br />
Scotti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexform.it/esame-avvocato/esame-avvocato-gli-esami-si-terranno-i-giorni-11-12-e-13-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
