Articoli per 'Dottrina'
16.10.08
Il regime di preclusione delle istanze istruttorie nel processo civile di cognizione
Avv. Mirco Minardi
(estratto dall’e-book “Insidie e trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato“).
Prima della riforma degli anni ’90-‘95, le parti potevano formulare le richieste istruttorie fino a che la causa non passava alla fase della PC, tanto che gli avvocati erano soliti verbalizzare la richiesta di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni specificando “in assenza di eventuali deduzioni istruttorie”.
Dopo la suddetta riforma, il termine ultimo per la proposizione delle richieste istruttorie dirette è stato individuato nella I memoria ex art. 184, mentre per la prova contraria nella II memoria.Ovviamente nulla impediva (e impedisce tuttora1) di articolare i mezzi istruttori nelle fasi precedenti e di “saltare” le memorie del 184 c.p.c..
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08.10.08
Se occorre una oculata gestione del capitale, l’amministratore di sostegno va individuato in un professionista.
Continuamo il nostro viaggio attorno all’istituto dell’amministratore di sostegno. Ancora una volta con un decreto del Tribunale di Modena, chiamato a decidere in ordine ad una richiesta di autocandidatura da parte del marito per la anziana moglie, in vista di una operazione di vendita immobiliare.
Il Tribunale, tuttavia, ritenendo necessario garantire la beneficiaria sotto il profilo di una oculata gestione del capitale Continua a leggere l’articolo »
04.06.08
Il risarcimento del terzo trasportato nel codice delle assicurazioni
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03.04.08
DANNO ESISTENZIALE: PAROLA ALLE SEZIONI UNTE
Sommario: 1.Premessa; 2. Nascita ed evoluzione del danno esistenziale; 3. La “rivoluzione” del 2003: il ritorno alle origini; 4. Sistema aquiliano: monocentrico o bicentrico?; 5. La tesi pro danno esistenziale o cd esistenzialista; 6. La tesi contro il danno esistenziale o cd antiesistenzialista; 7. La posizione intermedia di Cassazione n. 6732/2005; 8. Le Sezioni Unite 2006: demansionamento e danno esistenziale; 9. La rottura dell’apparente equilibrio; 10. I quesiti posti all’attenzione delle Sezioni unite; 11. L’incertezza del sistema e la necessità di conferme.
1. Premessa
Finalmente!
Si è accolto il coro di voci che invoca (già da tempo) l’intervento nomofilattico delle Sezioni unite della Cassazione.
Il contrasto esegetico, all’interno della III sez. civile, riguardo al danno esistenziale era ormai “irredimibile” : troppi sono i profili di distanza tra i due orientamenti tutt’oggi contrastanti e molti sono i quesiti posti all’attenzione delle Sezioni Unite.
Si cercherà in breve di Continua a leggere l’articolo »
25.07.07
Una breve ricostruzione dell’evoluzione del danno non patrimoniale
Il sistema delineato dal Codice civile del 1942 si fondava sulla concezione dicotomica che distingueva, nell’universo aquiliano, il danno patrimoniale da quello non patrimoniale.
In particolare, mentre l’articolo 2043 c.c. configura la prima categoria, il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 Cc. , secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.
All’epoca dell’emanazione del codice civile (1942) il legislatore – con il suddetto richiamo “solo nei casi previsti dalla legge” – intendeva riferirsi all’unica previsione espressa di risarcimento del danno non patrimoniale, quella racchiusa nell’articolo 185 del Codice penale del 1930.
E’ noto, tuttavia, che nella successiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, dal legislatore e dalla giurisprudenza, il sistema dicotomico del 1942 è entrato in crisi fino ad essere definitivamente superato per effetto della nuova sistemazione dogmatica del danno civile elaborata con il fondamentale contributo delle due sentenze gemelle della Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2003 (nn. 8827 e 8828) e dell’interpretazione costituzionalmente orientata che – analogamente alla Corte di Cassazione – ne ha dato la Corte Costituzionale (sent. n. 233 dell’11 luglio 2003).
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31.05.07
Antiriciclaggio: l’obbligo di registrazione dei dati
Avv. Mirco Minardi
Oltre all’obbligo di identificazione, il professionista ha l’obbligo di registrare i seguenti dati:
- le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
- i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- la data dell’avvenuta identificazione;
- la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- il valore dell’oggetto della prestazione professionale.
Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato, basterà annotare nell’archivio le informazioni che abbiamo or ora elencato, escluse le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione.
Nel caso in cui il professionista venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni del cliente, è tenuto a modificare, entro 30 giorni, il contenuto dell’archivio, conservando l’annotazione dell’informazione precedente.
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28.05.07
Obblighi antiriciclaggio: l’identificazione del cliente
Avv. Mirco Minardi
In materia di antiriciclaggio, uno degli obblighi principali per i professionisti è quello della identificazione del cliente.
Il libero professionista è tenuto ad identificare il cliente in due casi:
- qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a euro 12.500;
- nonché tutte le volte in cui l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
Per quanto riguarda le operazioni di valore indeterminato o non determinabile, il decreto precisa che la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, costituisce sempre un’operazione di valore non determinabile, pertanto in tali casi è sempre necessario identificare il cliente.






