Articoli per 'Aggiornamenti'
31.08.10
Procura alle liti e ricorso in Cassazione (sent. 5932/2010)
La Corte ribadisce l’insegnamento (Cass. 636/2007;4619/2002) secondo cui, qualora l’originale del ricorso per cassazione o del controricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purchè la copia stessa contenga elementi – come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente – idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.
Nel caso in esame il Collegio in base all’esame diretto degli atti, cui era abilitato, essendo stato denunciato un “error in procedendo”, ha accertato che la procura era stata rilasciata, presumibilmente dalla persona indicata come Commissario Prefettizio (anche se la firma è illeggibile) e autenticata dal difensore nell’originale del ricorso, ma nessuna attestazione vi era da parte dell’Ufficiale Giudiziario circa la identità della persona che ha richiesto la notifica.
Procura alle liti: la Cassazione conferma che l’art. 83 novellato dalla legge 69/2009 si applica ai giudizi di primo grado introdotti dopo il 4 luglio (sent. 7241/2010)
La Cassazione ribadisce il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al i giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati, con la conseguenza che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass. nn. 3121 del 1999, 8708 e 18528 del 2009); né, afferma la Corte, può ritenersi applicabile nella fattispecie il nuovo testo dell’art. 83 cit., risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, poiché, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della Legge medesima, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della stessa.
14.07.10
Decreto ingiuntivo: la competenza in caso di debiti di valuta non determinati.
Contratto di appalto stipulato a Bologna, in relazione ad immobile pure situato a Bologna. L’appaltatore ottiene dal Tribunale di Modena, ove ha sede, ingiunzione di pagamento per il pagamento del corrispettivo. Il debitore, con sede in Bologna, eccepisce il difetto di competenza che viene accolto dal Tribunale.
Osserva il Tribunale che:
- il principio sancito dal terzo comma dell’art. 1182 C.c., secondo cui l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferisce esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l’ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo, quale Continua a leggere l’articolo »
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13.07.10
Decreto ingiuntivo notificato dopo i 60 giorni: opposizione o ricorso ex art. 118 disp. Att. C.p.c.?
L’art. 644 del codice di rito stabilisce che il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.
Il termine è soggetto alla sospensione feriale ed è perentorio, pertanto non può essere prorogato.
La norma va letta in combinato disposto Continua a leggere l’articolo »
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01.07.10
Può il creditore rifiutare il pagamento a mezzo di assegno bancario? Cassazione civile sez. un., 04 giugno 2010, n. 13658
Credo che a volte alcuni avvocati non si rendano conto di quanto possano danneggiare i loro clienti.
Questo il fatto. Ottenuta sentenza favorevole di condanna nei confronti di una compagnia assicuratrice, la creditrice (suppongo mal consigliata) decide di rifiutare l’assegno, in quanto solo bancario e non circolare, e intraprende così l’esecuzione forzata a distanza di sei mesi dall’invio.
Scontata l’opposizione della Compagnia e la sentenza del Tribunale. Ma la creditrice decide (suppongo ancora una volta mal consigliata) di rivolgersi alla Cassazione, (richiamando un principio affermato ormai da troppo tempo), la quale inevitabilmente rigetta il ricorso.
Affermano le S.U. che la parte non può rifiutare il pagamento a mezzo di assegno bancario a meno che non sussistano giustificati motivi. L’assegno bancario, pertanto, è un mezzo idoneo ad estinguere l’obbligazione e la Continua a leggere l’articolo »
29.06.10
La responsabilità civile dell’avvocato – aspetti sostanziali (Avv. Raffaele Plenteda)
La domanda nuova dell’attore è ammissibile qualora l’eccezione del convenuto sia prevedibile per essere intervenuta corrispondenza prima dell’inizio della causa?
Il fatto è questo. Beta conviene in giudizio la soc. Alfa per sentire dichiarare la validità di una fideiussione e conseguentemente sentirla condannare a pagare la somma garantita. La soc. Alfa eccepisce l’inoperatività della polizza in quanto il debitore non aveva pagato la commissione, essendo rimasto insoluto l’assegno consegnato dal debitore. All’udienza di trattazione Beta propone domanda di risarcimento danni in quanto l’adempimento verso il debitore era avvenuto dopo che Alfa aveva comunicato il pagamento della garanzia.
Secondo la Corte d’Appello si tratta di una nuova domanda inammissibile, atteso che la domanda di risarcimento del danno, per avere Alfa ingenerato in Beta l’affidamento sull’efficacia della fideiussione, “lungi dal costituire una domanda come difesa consequenziale all’assunto difensivo della controparte e determinata dalla stessa, è una domanda del tutto nuova, che poggia su presupposti del tutto diversi che allargano oltre il consentito il thema decidendum”; che andava a tal proposito evidenziato che “Beta già conosceva la posizione assunta da Alfa nel rapporto epistolare intercorso prima dell’instaurazione del giudizio … circa la dedotta inoperatività della fideiussione e quindi si trovava in grado e nella situazione di poter definire le sue richieste già con la proposizione dell’atto introduttivo” (pagina 5 della sentenza, seconda parte).
Ricorre in Cassazione la soc. Beta e la Corte accoglie il ricorso con questi motivi:
- Va negato che, domandando il risarcimento del danno, l’attrice abbia proposto nell’udienza di trattazione una domanda non collegata all’eccezione della convenuta relativa all’inoperatività della garanzia.
- La circostanza Continua a leggere l’articolo »
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24.06.10
Sicurezza sul lavoro: un nuovo libro di Marina Rinaldi
Presentazione dell’opera.
Con frequenza sempre maggiore si sente parlare di morti bianche, un fenomeno che desta elevato allarme sociale.
Il presente testo, in un’ottica prevalentemente pratica, si propone di esaminare i problemi interpretativi che si riscontrano nelle aule giudiziarie, fornendo soluzioni chiare con l’ausilio della più recente giurisprudenza.
Esso analizza il dettato normativo, offrendo un’analisi comparativa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.
Lo spirito di fondo è quello di rispondere alle molteplici domande che sorgono in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; il tutto con linguaggio preciso e lineare.
L’autrice, Manuela Rinaldi, è nota infatti per avere la capacità di conciliare teoria e pratica, forte dell’esperienza accademica unita a quella professionale.
L’autore
Manuela Rinaldi, membro dello staff di Massimario.it, è avvocato, civilista e giuslavorista, iscritta presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano (AQ). E’ Professore di Diritto del Lavoro e di Diritto Sindacale, presso l’Università degli Studi di Teramo, sede distaccata di Avezzano, oltre ad essere docente in diversi Master e corsi di formazione post lauream.
E’ autrice di numerosissime pubblicazioni, sia come monografie che come contributi in opere ampie (Trattati e Commentari), con le più note case editrici (Cedam, Utet, Maggioli, Giuffrè, ecc.).
03.06.10
A proposito delle richieste avanzate dall’OUA e dall’ALP sulla mediazione delle controversie civili e comerciali
Gli avvocati dell’OUA e dell’ALP (Associazione Liberi Professionisti – Dipartimento avvocati) si preparano a combattere la legge sulla mediazione, ponendo sul tavolo (o sul campo di battaglia) le seguenti poste.
L’Oua ha richiesto le seguenti modifiche al d.lgs. 28/2010:
a) presenza necessaria dell’avvocato
b) eliminazione dell’obbligatorietà della conciliazione
c) cambiamento del meccanismo dell’informativa e dell’annullabilità del mandato
d) proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti
e) criteri chiari sulla competenza territoriale
Parzialmente diversa la richiesta dell’ALP:
1) l’abrogazione della legge; oppure
1) facoltatività del ricorso alla mediazione;
2) creazione degli organismi per la conciliazione di esclusiva competenza degli ordini degli avvocati;
3) previsione della creazione di sezioni degli organismi con assegnazione alle stesse dei conciliatori secondo criteri di competenza;
4) istituzione nell’ambito delle sezioni di meccanismi automatici di assegnazione al singolo conciliatore;
5) previsione del requisito della laurea in giurisprudenza per i conciliatori;
6) previsione dell’obbligo della assistenza dell’avvocato per le parti che partecipano al procedimento di conciliazione
A tacere ogni altra considerazione, credo che l’elencazione sia frutto di una grave disattenzione. Difatti, qualora il Ministero accogliesse la richiesta della facoltatività del ricorso alla mediazione, non si vede come potrebbe accogliere tutte le restanti! Basti pensare che, addirittura, vi sarebbe la previsione dell’obbligo di assistenza dell’avvocato che non è previsto nemmeno per l’arbitrato che, a differenza della mediazione, è una procedura aggiudicativa. Probabilmente, i compilatori intendevano chiedere:
1) abrogazione della legge; oppure
2) facoltatività del ricorso alla mediazione; oppure
3) tutto il resto
Diversamente sarebbe un po’ difficile giustificarne la compatibilità costituzionale.
Venendo al merito mi pare che la proposta dell’OUA sia decisamente più equilibrata; l’altra è marcatamente corporativista là dove vorrebbe escludere dalla conciliazione tutti coloro che non siano ordini degli avvocati e laureati in giurisprudenza.
Riusciranno OUA e ALP a vincere la loro battaglia? E’ probabile che qualcosa otterranno, ma difficilmente riusciranno nella richiesta principale, quella di rendere facoltativa la mediazione. Non subito almeno. Di certo il Governo vorrà sperimentarla almeno per un periodo.
24.05.10
Prove tecniche di conciliazione
Ecco una “vera”, anche se simulata conciliazione. Questo è il lavoro che aspetta i nuovi mediatori.



