La riforma ha accorciato molti termini. Segnalo in particolare la modifica dell’art. 327 per effetto della quale le sentenze di primo grado dovranno essere appellate entro il termine massimo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Con la conseguenza che sarà impossibile beneficiare – in certi casi – della doppia sospensione feriale.
- art. 50 – (riassunzione della causa): passa da 6 mesi a 3;
- art. 296 – (sospensione su istanza delle parti): passa da 4 a 3 mesi;
- art. 297 – (fissazione della nuova udienza dopo il provvedimento di sospensione): passa da 6 mesi a 3;
- art. 305 – (prosecuzione o riassunzione del processo): passa da 6 a 3;
- art. 307 – (estinzione per inattività delle parti): passa da 1 anno a 3 mesi;
- art. 327 – (decadenza dall’impugnazione): passa da 1 anno a 6 mesi;
- art. 353 – (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione): la riassunzione passa da 6 mesi a 3 mesi;
- art. 392 – (riassunzione della causa a seguito di rinvio per intervenuta cassazione): passa da 1 anno a 3 mesi

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Perché escludere le controversie di lavoro? Sarebbe stato un ottimo strumento nei casi il cui il datore rifiuti di reintegrare o comunque riammettere in servizio il lavoratore vittorioso in giudizio!
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