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14.07.09

Procedimento avanti al giudice di pace: la costituzione e la presenza all’udienza per l’ammissione delle prove.

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Giudice di pace @ 6:00:14 da Mirco Minardi |  

Riassunto: in questo articolo vedremo che nel giudizio avanti al giudice di pace non occorre costituirsi con comparsa di costituzione e che c’è un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze nel caso in cui la parte non si presenti all’udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori.

Per effetto dell’art. 319, primo comma, cod. proc. civ. - a norma del quale dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e senza formalità alcuna – il convenuto, per costituirsi, non ha l’onere nè di predisporre una comparsa di risposta, nè di depositarla entro prefissati termini in cancelleria, ma può limitarsi a depositare in udienza l’atto di citazione notificatogli.

Ne deriva, quale logico corollario, la possibilità di formulare nel verbale di udienza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, con conseguenziale spostamento in avanti, rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, della barriera delle preclusioni stabilite per la proponibilità delle stesse, senza tuttavia poter arrivare ad eliminarla, perché il principio della preclusione delle questioni preliminari di competenza dopo la prima udienza di trattazione, codificato nell’art. 38 primo comma cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dall’art. 4 della legge 353-1990) per il procedimento dinanzi al Tribunale, diviene vieppiù stringente nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace in cui l’udienza di trattazione è tendenzialmente unica (art. 320 cod. proc. civ.), e comunque l’eventuale seconda udienza di trattazione è destinata ad una fase successiva a quella preliminare (e cioè ad “ulteriori produzioni e richieste di prova”: terzo comma art. 320 cod. proc. civ.).

Abbiamo però detto che secondo la giurisprudenza della Cassazione per prima udienza si intende l’udienza di effettiva trattazione, che può essere anche cronologicamente successiva ad una o altre udienza.

Sussiste invece un contrasto giurisprudenziale in merito all’assenza del difensore all’udienza per la decisione sui mezzi istruttori. In particolare: qualora il difensore abbia articolato una prova testimoniale negli atti introduttivi o in successive memorie, come deve comportarsi il giudice nel caso in cui all’udienza fissata per la decisione la parte non sia presente?

Secondo un primo orientamento (Cass. 21346/2006) l’assenza del difensore non comporta alcuna conseguenza. Si afferma che l’art. 181 c.p.c. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza, e neppure la norma speciale di cui all’art. 320 c.p.c., comma 3 – relativa alla trattazione della causa davanti al giudice di pace -, prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova, articolata nell’atto di citazione, allorchè l’attore non compaia alla prima udienza di trattazione. Di talchè il giudice di pace è tenuto a provvedere sulla richiesta di ammissione dell’interrogatorio formale e della prova per testimoni articolati dall’attore (o dal convenuto) nell’atto di citazione (o nella comparsa), se ed in quanto ammissibili e rilevanti.
Non può pertanto il giudice – in mancanza di deduzioni dell’attore (o del convenuto), assente, in ordine all’invito del giudice a precisare definitivamente le domande, difese ed eccezioni ed i fatti posti a fondamento delle stesse, nonchè a richiedere i mezzi di prova da assumere – rinviare per le conclusioni, senza statuire sulla ammissibilità e la rilevanza delle prove predette, sul presupposto, erroneamente affermato in sentenza, della decadenza dell’attore dalle prove articolate, per l’assenza del medesimo alla prima udienza. Ciò, a maggior ragione, vale per quanto riguarda i documenti già prodotti con l’atto introduttivo e rilevanti ai fini della decisione della causa.
Pertanto, la mancata ammissione di prove (interrogatorio formale e prova per testimoni), ed il mancato esame dei documenti prodotti dall’attore, prove orali e documentali, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, per l’erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice del pace, si risolvono in vizio del procedimento e della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame dei documenti prodotti.

Al contrario (Cass. 11973/2006), si è sostenuto che nel processo davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura estremamente concentrata, l’art. 320 c.p.c., comma 3, stabilendo la possibilità di fissare un’udienza successiva per ulteriori produzioni o mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice, ove tale necessità non sussista, di assumere le prove senza la fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all’immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Ne consegue, in ragione del regime delle preclusioni comune a quello del procedimento davanti al tribunale e, in particolare, del disposto dall’art. 208 c.p.c., che assoggetta l’assunzione della prova in ogni suo momento all’impulso di parte, richiedendo sia per il suo inizio che per la sua prosecuzione non già la semplice assistenza delle parti, bensì l’istanza di almeno una di esse, che l’assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione, giacchè in essa la prova oltre a dovere essere normalmente ammessa può anche essere assunta, si risolve nella decadenza dalla prova medesima ove il giudice non abbia ritenuto su richiesta dell’altra parte o d’ufficio di differirne l’assunzione e, come in specie, abbia rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Pertanto, secondo questo ultimo orientamento va dichiarata la decadenza qualora:

  • a) la parte non sia presente all’udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori;
  • b) il giudice o l’altra parte non abbia richiesto il rinvio per differire l’assunzione.

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7 commenti »


GIORGIO

Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, dunque, l’istanza per l’ammissione di prova contraria deve essere formulata nell’udienza di trattazione. Ciò vuol dire che il giudice, all’esito delle richieste istruttorie avanzate dalle parti nella suddetta udienza, si riserverà di decidere anche sull’ammissione dell’istanza per l’ammissione di prova contraria.

2 mag 2009, 7:06pm |

Ghilrael

non mi è chiara una cosa…prima udienza…comparizione dell’attore…mancata comparizione (e anche mancata costituzione del convenuto)…l’avv di parte attrice chiede dichiararsi la contumacia…ora…deve necessariamente articolare la prova o può anche limitarsi a chiedere un rinvio per trattazione???

5 dic 2011, 4:46pm |

Mirco Minardi

@Ghilrael:può o articolare la prova o chiedere il termine di cui al Vi comma; non può chiedere un rinvio per trattazione

8 dic 2011, 9:52pm |

Mario

Caro Mirco, ho un quesito per te…
Poniamo che il convenuto si costituisca in udienza dinanzi al GdP depositando comparsa di costituzione e chieda in quella sede la chiamata di un terzo in garanzia.
Io, come attore, ho l’onere di contestare le deduzioni avversarie in quell’udienza, oppure la prima udienza “slitta” per effetto della chiamata in causa del terzo, e potrò contestare all’udienza successiva?
Lo chiedo perchè sono stato “sgridato” da un GdP, il quale mi ha detto che la mia contestazione – fatta alla prima udienza – era “fuori luogo” atteso che il convenuto aveva chiamato un terzo in causa…

20 dic 2011, 11:23am |

Mirco Minardi

@Mario: no, non era fuori luogo la tua contestazione anche se è possibile rimandarla all’udienza successiva.

20 dic 2011, 12:21pm |

Pietro

Salve, alla terza udienza davanti al gdp controparte ha chiesto interrogatorio del convenuto, all’udienza successiva questo non si è presentato ed allora controparte ha chiesto di sentire i testi ancora da indicare e il giudice ha provveduto in tal senso. Ora mi chiedo: la richiesta di escussione di testi ancora da indicare non doveva essere formulata in prima udienza. Non è irrituale chiederla alla terza?

30 gen 2012, 2:43pm |

Mirco Minardi

@Pietro: la prova testimoniale è assolutamente tardiva

31 gen 2012, 9:35pm |

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