23.04.09
Memo: scadenza termini a ritroso
Ricordo che domani, 24 aprile, scadono tutti i termini a ritroso che, in base al calendario, scadrebbero il 25 aprile, festività nazionale.
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Ricordo che domani, 24 aprile, scadono tutti i termini a ritroso che, in base al calendario, scadrebbero il 25 aprile, festività nazionale.
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Dan |
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Antonio |
Gentile avvocato, ho letto il suo articolo e lo ho trovato molto interessante, ora se posso le pongo un quesito accaduto: L’attore ed un convenuto(TIZIO) hanno depositato la prima e seconda memoria, a partire dalla data di udienza,non tenendo conto di quello che avevano chiesto ed ottenuto dal Giudice. L’altro convenuto(CAIO) ha depositato tenendo conto dell’ordinanza del Giudice. L’attore ha depositato la terza memoria replicando al convenuto (CAIO) così come aveva stabilito il Giudice. Il convenuto(TIZIO), ha depositato una memoria (chiamandola terza) così come aveva stabilito il giudice, cioè fino a venti giorni prima per la sola indicazione di prove contrarie, dicendo che:” I TERMINI EX ART 183 ERANO PERENTORI…..” domanda: ma si può fare tutto questo, visto che le PARTI LO AVEVANO CHIESTO E IL GIUDICE LI HA CONCESSI? |
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Mirco Minardi |
I termini perentori non possono essere modificati: Quando mi capitano questi casi io deposito SEMPRE nei termini previsti dal codice, e MAI in quelli stabiliti dal giudice. Al limite solo la 3° memoria la deposito dopo la scadenza dei termini, ma solo qualora entro i termini non sia stata depositata dall’avversario la 2° memoria. D’altra parte, il rischio che in appello tutte le memorie possono essere considerate tardive è troppo alto, dunque conviene sempre rispettare il codice allorquando abbiamo a che fare con termini perentori. |
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FILIPPO |
Egr. Avvocato, complimenti per l’articolo che è molto chiaro. |
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Mirco Minardi |
Grazie Filippo, |
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Laura |
Egregio avvocato le sottopongo il seguente caso. |
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Domenico |
ottimo commento da un art. di difficile interpretazione |
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Guido |
La ringrazio Avv. Minardi delle sue chiare precisazioni che mi sono state utilissime. Vorrei però sapere se la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, da parte attorea, possa svolgere anche un ruolo – in senso lato – di “replica” a quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta. O se, in alternativa, svolga solo la funzione di specificare meglio la pretesa posta nell’atto di citazione. La ringrazio per l’aiuto che vorrà darmi. Guido |
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Mirco Minardi |
Caro Guido, con la prima memoria DEVE essere presa posizione sui fatti affermati in comparsa di costituzione dal convenuto, perchè una contestazione fatta con la II potrebbe, dico potrebbe, essere ritenuta tardiva. |
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Alessia |
Gentile avvocato, |
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Mirco Minardi |
Assolutamente sì, è una eccezione che ho fatto molte volte ed è stata sempre accolta. |
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Alessia |
Grazie, |
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Giuseppe |
Gentile Avv.Minardi, |
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Mirco Minardi |
In tanto grazie. Cordialmente. Mirco Minardi |
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Giuseppe |
Ancora grazie per la puntuale e precisa risposta. |
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Francesco |
Egregio avvocato, mi permetto di dissentire dall’interpretazione sulla perentorietà dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, data il 20 giugno 2008 in risposta ad Antonio. |
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Mirco Minardi |
A mio avviso il tenore letterale della norma e la sua ratio non consentono detta interpretazione. Se fosse possibile per il giudice disporre dei termini la riforma voluta dal legislatore cadrebbe nel vuoto. Quanto al comportamento processuale delle parti, la Cassazione ha affermato ripetutamente che i termini non sono disponibili nemmeno al giudice, in quanto sono preordinati al regolare e celere andamento del processo, ratio oggi rafforzata dal dettato costituzionale. Cordialmente. |
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Pietro |
Egr. Avvocato, desidererei sottoporLe un quesito. Premesso che: alla prima udienza la parte convenuta è stata dichiarata contumace; il G.I. inoltre ha fissato, su richiesta di parte attrice,i termini ex art 183 6° comma. Purtroppo nessuna memoria è stata depositata nei termini, neanche quella istruttoria (che è quella che a me interessa). |
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Mirco Minardi |
L’unica chance è la rimessione termini ex art. 184 bis |
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Alberto |
Egr. Avvocato, vorrei sapere se, avendo il giudice concesso i termini di cui all’art.183 6° co c.p.c., una delle due parti puo’ depositare la seconda memoria senza aver depositato la prima. |
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Mirco Minardi |
Sì, naturalmente non può precisare o modificare le domande, ma solo articolare prove e produrre documentazione sulla base dei fatti già allegati. |
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Paola giardina |
Gentile avvocato, ho letto con interesse il suo articolo e vorrei sottoporLe un quesito. |
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Mirco Minardi |
Non è facile dare una risposta senza vedere gli atti. Ad ogni modo: Mi viene da pensare che si tratti di una fattispecie di danno nuova. Forse sarebbe il caso di iniziare una nuova causa. |
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Paola giardina |
Grazie di cuore per la precisione e la gentilezza. |
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MATTIA CAPPELLO |
Egregio Avvocato, |
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Mirco Minardi |
Naturalmente le indicazioni contenute in citazione conservano validità pertanto basterà insistere nella 3 memoria o in udienza. |
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Cristina |
Gent.le collega, ancora grazie per la chiarezza del commento. |
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Mirco Minardi |
Cara Collega, |
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Elisabetta |
Gentile avvocato, |
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Angela |
Egregio Avvocato, ho appena letto il suo interessante articolo di commento all’art. 183 c.p.c. nuova formulazione. Mi chiedevo se la richiesta dei mezzi istruttori formulata con la I memoria ex art. 183 comma 6 fosse ammissibile o meno. Sarebbe interessante conoscere il suo parere considerato che è argomento di discussione con la mia collega di studio. La ringrazio. Cordialmente |
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Mirco Minardi |
Il primo comma dell’art. 183, in effetti, dice che le memorie sono “limitate” alla sola precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni. Una interpretazione rigorosa potrebbe dunque ritenere non ammissibili le richieste di prova contenute nella I memoria. Ed un collega, qualche giorno fa, mi ha detto che lui eccepisce sempre la nullità delle memorie che esorbitano da quanto stabilito dal punto 1). A mio avviso il problema delle preclusioni si pone a valle non a monte; intendo dire che bisogna non andare oltre i termini, ma nulla vieta di anticipare le richieste. |
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Mirco Minardi |
Le richieste vanno fatte come sempre. La possibilità di rivolgere le domande al teste con un atto scritto è appunto una possibilità. Mirco Minardi |
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Giuseppe |
Gentile avvocato, |
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Roberta foglia manzillo |
egregio avv, |
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Mirco Minardi |
Per Roberta Foglia Manzillo Direi che si tratta di emendatio perchè il bene della vita è lo stesso, come pure il petitum. Comunque è bene usare le subordinate. Cordialmente Mirco Minardi |
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Mirco Minardi |
Anch’io sono del parere che con la richiesta di pc la parte decade dalla facoltà di chiedere soprattutto alla luce del nuovo orientamento sulla ragionevole durata del processo |
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Milena |
Egr. Avv., |
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Mirco Minardi |
Domanda interessante. A mio avviso non è possibile in quanto il n. 2 del secondo comma dell’art. 215 fa riferimento all’udienza o alla prima memoria successiva. Come chiarito dalla Suprema Corte, “I due termini (prima udienza o prima risposta), non sono alternativamente rimessi alla volontà della parte, che ha l’onere del disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine”, Cass. civ. n. 9159/2002. |
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Marco |
Gentile avvocato, |
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Mirco Minardi |
Grazie per i complimenti. Il giorno dell’udienza va escluso ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c. |
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Marcello |
Gent.mo avv. Minardi |
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Antonio chiaromonte |
Egregio Collega Minardi,associandomi ai tanti complimenti da Lei meritatamente ricevuti per l’interpretazione del controverso art.183 bis cpc,6^comma,mi permetto porLe il seguente quesito: |
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Mirco Minardi |
Salve, Mirco Minardi |
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Mirco Minardi |
Gentile Collega, ritengo di tratti di una mutatio libelli. L’ampliamento del petitum integra una emendatio solo se la causa petendi è la stessa. Questa, peraltro, non è rappresentata dalla fonte degli obblighi tra le parti (il contratto), bensì dai fatti costitutivi della pretesa. Nel caso in esame, i fatti posti a fondamento della riconvenzionale (richiesta di compenso per intervenuta delibera) sono del tutto diversi dalla successiva domanda basata sull’inadempimento della attrice. Cordiali saluti. Mirco Minardi |
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Mariangela D'Aurizio |
Gentile Collega, nell’associrmi ai vari complimenti per l’articolo, le scrivo per chiederLe un parere e per togliermi un dubbio: l’attore regolarmente costituito non compare alla prima udienza (in quanto il Collega di controparte ha chiuso il verbale dopo neanche venti minuti dall’inizio dell’udienza)e il legale del convenuto chiede la concessione dei termini 183 6° comma, che vengono concessi dal Giudice. |
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Mirco Minardi |
La questione è a dir poco MOLTO INTERESSANTE!! e la invito a tenermi aggiornato su come andrà a finire. A mio parere la risposta è negativa ma in dottrina (non conosco infatti pronunce edite che affrontino il problema, anche se in una pronuncia la Cass ha permesso al contumace costituitosi dopo la scadenza del II termine ex art. 183 vecchio rito, di formulare le richieste istruttorie, ma in quel caso non c’era opposizione della c/p) si registrano posizioni più aperte: da chi ritiene che il triplo termine si applichi anche al non richiedente, da chi afferma che potrebbe usufruire della II memoria per articolare i mezzi di prova e della III per replicare. In ogni caso è bene depositare ugualmente le memorie. |
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Adri |
gentile avvocato il suo commento è molto chiaro. |
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Mirco Minardi |
La risposta è sì per entrambe le domande anche se, qualora intesa come ordine di esibizione, la prima richiesta andrebbe formulata, ma non a pena di nullità, con la II memoria. Non ha attecchito infatti la tesi di chi sostiene che con la I memoria non sarebbe possibile formulare istanze istruttorie. |
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Rossana |
gentile avvocato il suo commento è molto chiaro. |
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Mirco Minardi |
Non ho ben capito cosa è successo all’udienza. In ogni caso il 184 bis viene concesso raramente e sono nel caso in cui la decadenza è incolpevole. |
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Angelo |
gentile avvocato vorrei un suo parere: |
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Mirco Minardi |
La documentazione è ammissibile solo se a riprova delle prove chieste dal convenuto (in questo caso con la comparsa o in udienza). Per quanto riguarda la replica delle eccezioni occorre distinguere: se si tratta di una vera e propria contro-eccezione essa è tardiva; se si tratta di una mera contestazione alle mere difese o alle eccezioni in senso stretto sollevate si potrebbe invocare il principio di Cass. civ. 5191/2008 che ha sancito l’obbligo per la parte di contestare con la prima difesa utile i fatti allegati dall’altra parte. |
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Maria |
gentile avvocato vorrei un suo parere: il giudice concede i tre termini dell’art. 183 c. 6, l’attore deposita 1 memoria il convenuto no, il convenuto deposita 2 e 3 memoria l’attore no. il convenuto ovviamente non potrà precisare o modificare le domande, ma solo articolare prove e produrre documentazione sulla base dei fatti già allegati vero? l’attore che ha articolato le prove nella memoria di costituzione presentata al giudice istruttore (si tratta di separazione) può articolare altre prove anche se non l’ha fatto con la 2 memoria oppure dato che li aveva già articolate nella memoria di costituzione può ancora farlo? |
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Mirco Minardi |
Con la II memoria il convenuto potrà formulare le domande e le eccezioni nuove conseguenti SOLO alle domande ed eccezioni nuove dell’attore formulate (eventualmente) in udienza. Potrà naturalmente prendere posizione sui fatti allegati dall’attore con la I memoria e ovviamente articolare mezzi istruttori e produrre documenti. L’attore che non ha depositato la II e la III memoria potrà solo insistere sulle prove già chieste ed, eventualmente, replicare su quelle a riprova del convenuto contenute nella III memoria. |
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Maria |
gentile avvocato vorrei sapere nel caso in cui non sono state presentate la II e la III memoria ex art. 183 c. 6 è possibile fare richiesta di rimessione nei termini ai sensi dell’art. 184 bis. grazie |
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Mirco Minardi |
Richiedere la rimessione è certamente possibile; il problema è ottenerla. Occorre una validissima ragione. |
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Mariangela |
Caro collega, |
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Mirco Minardi |
Mancano solo pochi giorni!!! Il tempo che i tecnici di Lexform predispongano la pagina. |
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Graziana |
Gent. avvocato |
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Mirco Minardi |
Le circostanze narrate in citazione, di per sè, non sono automaticamente escludibili come articoli di prova; anzi, una volta (prima del ’95) andava molto di moda farlo. Quello che fa la differenza è il contenuto. Se i capitoli contengono vere e proprie narrazioni non possono essere ammessi, in quanto vi è violazione dell’art. 244. I fatti sono specifici se consentono di formulare un giudizio di rilevanza rispetto al thema decidendum. Faccio degli esempi: |
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Serena |
Gentile Avvocato, |
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Mirco Minardi |
Anzitutto grazie per i complimenti. |
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Andrea |
Gentile Avvocato, |
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Mirco Minardi |
Qualunque domanda, eccezione, chiamata in causa svolta in udienza dal convenuto deve considerarsi tardiva, salvo che si tratti di eccezioni in senso lato, ma in tal caso la giurisprudenza non ritiene possibile una contro domanda da parte dell’attore, in quanto deve trattarsi di eccezioni in senso stretto. Le attività dell’attore alla prima udienza di trattazione devono necessariamente essere consequenziali alle tempestive attività difensive del convenuto. Sottolineo tempestive e consequenziali. |
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Mirco Minardi |
Grazia mi chiede: gentile avvocato volevo sapere se i mezzi istruttori indicati nella seconda memoria ex art 183 VI cpc in tal modo : chiede ammettersi prova testimoniale sui capi abc della citazione indicando a testi i signori ———– va bene o il giudice può non ammetterli Dipende dal contenuto dei capitoli. Guarda la risposta a Graziana del 30/04/2009 |
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Mirco Minardi |
Ecco il link per acquistare l’ebook: |
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Angela |
Gentile avvovato |
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Mirco Minardi |
Quanto al primo quesito la risposta è affermativa: è certamente possibile chiedere l’ammissione delle prove richieste negli atti introduttivi. Per scrupolo difensivo è comunque consigliabile chiedere la rimessione in termini per avere la possibilità di precisare fatti, domande, conclusioni anche se raramente viene concessa. Io farei così: chiederei in via principale la rimessione in termini; in via subordinata insisterei per l’ammissione delle prove articolate nell’atto introduttivo. |
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Angela |
LA ringrazio per la risposta 12 maggio. |
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Mirco Minardi |
Da un punto di vista giuridico è indifferente. Forse meglio è preparare l’istanza scritta e se il giudice fa storie, deduci a verbale. |
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Maria |
Gentile avvocato le chiedo un parere che non rientra fra quelli precedenti. Nel caso di riconoscimento di figlio maggiorenne che scelga di cambiare il cognome della madre con quello del padre che lo riconosce, il procedimento è complicato e costoso soprattutto se questo ha a sua volta dei figli che dovrebbero anch’essi cambiare cognome? Grazie |
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Seby |
Gentile avvocato, intanto complimenti per il suo ebook, e vorrei capire bene su un mio problema: mi sono registrato ed ho ottenuto l’estratto dell’ebook. La prego di darmi un consiglio rispondendomi |
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Mirco Minardi |
Grazie per i complimenti. L’eccezione di interruzione della prescrizione è una eccezione in senso lato, dunque poteva essere utilmente sollevata anche dopo la scadenza delle tre memorie. Il problema è la prova che invece deve essere prodotta al più tardi con la II memoria. La sentenza citata non è applicabile al caso di specie in quanto l’eccezione di prescrizione era stata sollevata all’udienza. Ritengo pertanto improbabile una rimessione in termini. |
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Seby |
La ringrazio molto e apprezzo la sua preparazione pero’ adesso leggendo la sua risposta esaustiva mi e’ saltato in mente che tale prova interruttiva e’ una domanda giudiziale fatta valere in altro giudizio (rimasta assorbita) che passera’ a brevissimo in giudicato, si potrebbe farla valere come giudicato esterno “interruttivo” dato l’interesse pubblico di essa. Grazie in anticipo |
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Mirco Minardi |
Il giudicato esterno è una delle eccezioni in senso lato che può essere fatta valere anche in Cassazione; pertanto nulla impedisce di farlo valere in appello producendo la copia autentica della sentenza. |
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Seby |
Tale domanda giudiziale (risarcimento danno) interrutiva della prescrizione e’ rimasta assorbita nella sentenza senza essere respinta. Grazie ancora per la disponibilita’ |
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Carlo |
Gent.le Collega, ho comprato il suo manuale e pur ritenendolo utile non ho trovato risposta ad un quesito che intendo proporle. |
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Mirco Minardi |
Caro Collega, la realtà supera la … teoria!!! |
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Mirco Minardi |
Dare una risposta esaustiva sulla base di questi elementi è impossibile, perchè bisognerebbe leggere la sentenza e gli atti dell’altro giudizio. La valutazione sul giudicato è molto delicata e presuppone un controllo de visu. |
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Seby |
Gentile Avvocato Un altro autonomo giudizio? Grazie in anticipo |
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Elsa |
gentile avvocato, |
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Mirco Minardi |
Cara Elsa, purtroppo è proprio così: i termini decorrono dalla comunicazione ed in tal caso possono essere sfalsati. |
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Federica Volpi |
Egr. Avv. Minardi, |
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Rosanna |
Egr. Avv. Minardi complimenti per la sua chiarezza e competenza. Vorrei da Lei un chiarimento: Qual’è la differenza tra il V ed il VI comma dell’art. 183 c.p.c. E’ solo il differimento della precisazione e modificazione della domanda? Volendo lo si potrebbe fare nel verbale di prima udienza senza chiedere il primo termine del 6 comma? |
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Giovanni |
Egr. Avv. complimenti per la sua chiarezza e competenza. |
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Mirco Minardi |
Anzitutto grazie per i complimenti. Francamente, visto il tenore dell’ordinanza il giudice avrebbe potuto concedere nuovamente i termini. L’interpretazione da lui data mi sembra un po’ troppo estensiva e contraria al tenore letterale. Certo è che trattandosi di preclusioni e dunque di materia non disponibile alle parti, né al giudice, si sarebbero dovute comunque depositare le memorie, proprio perchè il giudice non può fissare, senza un giustificato motivo, una nuova udienza di trattazione al solo fine di compiere una attività che ben avrebbe potuto compiere nella prima udienza. |
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Simone |
Egregio avvocato, |
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Rocco |
Egregio Avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Rocco: occorre fare riferimento alla data della comunicazione, con la spiacevole conseguenza che i termini possono risultare sfalsati |
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Ramona |
egregio avvocato, le vorrei chiedere se con la prima memoria ex art. 183, VI comma è possibile produrre nuovi documenti. |
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Mirco Minardi |
Sì, senza dubbio. |
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Alberto |
Buon giorno avvocato,sono uno studente di giurisprudenza al 4′ anno. Sto seguendo con grande interesse la sua ricerca sulla fase di trattazione del processo civile di cognizione e in particolare sull’art 183. E’ una materia ardua che necessità una grande elasticità mentale per arrivare a comprendere le sfumature e l’applicazione nelle varie fattispecie concrete. Arrivo al dunque: la mia è una richiesta di spiegazione al suo commento del 29 aprile 2009 N53 (vd sopra) all’ avvocato maria. Non comprendo perchè il convenuto con la sola II memoria, come ha detto lei, “potrà formulare le domande e le eccezioni nuove conseguenti solo alle domande e alle eccezioni nuove formulate (eventualmente) in udienza”. Nella tabella riassuntiva del suo libro, da poco edito, però ha scritto (e anche il codice lo dice espressamente) che le nuove domande relative alla riconvenzionale sono possibili solo fino all’udienza di trattazione (o alla prima memoria). |
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Mirco Minardi |
@Alberto. |
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Barbara |
Caro collega, mi associo ai complimenti che mi hanno preceduta. Vista la Tua competenza in materia provo a chiederTi un parere. Sono convenuta in un giudizio di divisione e collazione ereditaria. Nella mia comparsa di costituzione faccio una domanda riconvenzionale chiedendo il riconoscimento di spese effettuate sull’immobile ereditario fatte dal mio cli quale comodatario. L’attore all’udienza 183 verbalizza tra le altre mille cose una eccezione alla mia domanda riconvenzionale che ribadisce in toto nella sua 1 memoria 183. Io contesto l’eccezione solo nella 2 memoria 183. Ctp sostiene che la mia è stata una mancata tempestiva contestazione e che pertanto le circostanze esposte e non contestate sono da ritenersi pacifiche. Mi sembra un po’ forte. Dimmi cosa ne pensi. |
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Alberto |
Grazie!Per la verità pensavo che la sua risposta fosse collegata a tale ipostazione dottrinale poichè avevo seguito la sua videoconferenza del 10 luglio in cui, allora, faceva l’esempio della restituzione di un computer, ma volevo averne la certezza. La ringrazio molto e bello avere delle risposte! |
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Mirco Minardi |
@Barbara |
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Barbara |
Grazie mille. Contesterò quanto sostenuto da ctp alla prox udienza. I miei migliori saluti |
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Avv. A. B. |
Egregio Collega, mi perdoni innanzitutto se metto solo le iniziali. Non è un cenno di scortesia bensì solo per ragioni personali. Ad ogni buon conto mi associo ai colleghi circa la semplicità e la chiarezza del Suo articolo. Le pongo il quesito. All’udienza di prima comparizione, convenuto contumace, il giudice assegna i termini 30+30+20 senza che io per l’attore ne abbia fatto richiesta. Non deposito alcuna memoria nei termini – anche perchè ritengo nonostante ci siano prove testimoniali che la causa sia ampiamente provata nell’an. Grazie. |
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Mirco Minardi |
Ti ringrazio per i complimenti. Ahimé non vedo grosse chance perché il processo non può tornare indietro. Quando sarà il momento (comparsa conclusionale) fai leva sulla non contestazione, cercando di estendere l’atteggiamento del contumace a quello della parte costituita che non contesta (art. 115 novellato), però è una bella forzatura. |
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Avv. A. B. |
ti ringrazio per il suggerimento. tuttavia lascia che ti chieda cortesemente e magari pur essendo una domanda la mia superficiale, volendo adottare il 184bis che genere di “scusa processuale” potrei secondo te addurre per farmi rimettere in termini? Potrebbe servire ad esempio che vi sono state trattative di bonario componimento (ovviamente non provabili) che non hanno avuto esito positivo e che ciò stante il comportamento processuale di controparte – che continuerebbe ad essere contumace – ha comportato il non depositare memorie? O magari avresti qualche suggerimento diverso? Perdona ancora la mia insistenza. |
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Anna |
Egr.Avv., se alla prima udienza di comparizione e trattazione, il convenuto o il terzo chiamato si associano alla richiesta attorea, di rinvio della causa ex art. 183, co. 6,c.p.c.(accolta dal Giudice), ma successivamente non depositano alcuna delle tre memorie previste dal citato art., quali conseguenze sono previste per questo. |
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Mirco Minardi |
Riguardo al primo quesito: non succede nulla, semplicemente decadono dalle facoltà che avrebbero potuto esercitare. |
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Mirco Minardi |
@Avv. A.B. |
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Avv. A. B. |
Egregio Collega Avv. Minardi, in riferimento all’argomento di cui ieri circa la possibilità della rimessione in termini per le memorie art. 183cpc che non avevo depositato, alla fine ci sono riuscito. sembra congruo per quanto sopra ottenere la rimessione sex art. 184bis cpc. E’ così ho ottenuto la rimessione. Di tanto per conoscenza. |
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Mirco Minardi |
Ti ringrazio moltissimo per la tua testimonianza che ci ricorda che, in fondo, tentare non nuoce e che fin che c’è giurisprudenza … c’è speranza! |
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Alberto |
Buon giorno avvocato, sono lo studente che l’aveva già contatta il 23 settembre. La ringrazio ancora per la risposta datami. |
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Alberto Vella |
Buonasera avvocato! Infine vorrei sottoporle un altro quesito sempre relativo a questa vicenda: controparte ha depositato una serie di documenti con la memoria ex art. 183, VI comma, n.1. Poteva farlo o avrebbe dovuto attendere le successive memorie per l’indicazione delle prove documentali? La ringrazio per l’attenzione che vorrà concedermi. Alberto Vella |
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Anna |
Gedntile Avvocato, Vi ringrazio per la risposta che ha dato al mio quesito. |
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Mirco Minardi |
@Alberto: |
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Mirco Minardi |
@Anna: probabilmente è un cockies, ma è visibile solo dal tuo pc. |
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Mirco Minardi |
@Alberto: |
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Giancarlo |
Mi unisco ai colleghi nel complimentarmi con lei per il suo lavoro. Data la sua approfondita conoscenza dell’art 183 mi permetto di rivolgerle una domanda, premettendo che in tale caso io sostengo le ragioni della parte attrice. |
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Mirco Minardi |
Grazie per i complimenti. |
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Maria 23 ottobre 2009 |
Complimenti per il suo lavoro. Vista la sua preparazione mi permetto di rivolgerle un quesito ex art.183. La parte attrice non ha depositato alcuna memoria ex art. 183; il convenuto da depositato solo la III memoria.Nell’atto di citazione parte attrice ha richiesto l’ammissione dei mezzi istruttori quali: “interrogatorio formale, prova per testi sulle circostanze in narrativa indicate ai numeri 1,2,3 da intendersi qui integralmente riportate e precedute dal “vero che” a mezzo dei testi da indicarsi in prefiggendo termine” e all’esito CTU. Può l’avv. di parte attrice indicare i nominativi dei due testimoni nell’udienza successiva. |
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Mirco Minardi |
Grazie. |
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Gabriella |
Egregio Avvocato, |
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Mirco Minardi |
Dipende. Può certamente svolgere argomentazioni giuridiche e mere difese, ma una eventuale contestazione di fatti sarebbe tardiva non essendo stata fatta con il primo atto utile. |
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Gabriella |
La ringrazio per la risposta ma non capisco la differenza fra mera difesa e contestazione dei fatti. Controparte nella memoria n.3 ha contestato testualmente ciò che ho scritto nella mia prima memoria. Penso quindi che non poteva farlo perchè doveva contestarle o replicare nella memoria n.2, dico bene? |
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Mirco Minardi |
Mi spiego meglio. Nulla impedisce di contestare i fatti (attività che rientra nella mera difesa in un rapporto di specie a genere) con la III memoria, ma questa contestazione essendo tardiva esonera l’attore dall’onere di provare quei fatti che aveva specificatamente allegato e che non sono stati contestati con la prima difesa. Questo, almeno, secondo la giurisprudenza della Cassazione, prima della riforma del 2009. Oggi questa interpretazione dovrebbe uscire rafforzata. Pertanto, il giudice non dovrebbe prendere in considerazione quelle contestazioni e se relative a fatti specifici sui quali vi era l’onere della prova, dovrebbe espungerli. Il condizionale è però d’obbligo. |
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Marco V. |
Gentile Avvocato, nel ringraziarla anticipatamente per la sua disponibilità, le pongo il seguente quesito: Tizio cita Caio per un infortunio subito sul posto di lavoro causato da dipendenti di Caio. Quest’ultimo fa presente in comparsa di costituzione e risposta che i presunti fautori del danno sono in effetti dipendenti di Mevio. Nella prima udienza di comparizione il Giudice concede i termini dell’art. 183, comma 6, c.p.c. |
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Mirco Minardi |
Caro Marco, ti ringrazio per questa testimonianza che trovo molto interessante. Dalle sentenze edite emerge che l’orientamento prevalente è invece nel senso di escludere che l’attore possa chiamare il terzo con la I memoria, anche perchè in questo modo si scompagina tutto il processo. Ora il terzo verrà chiamato dopo la III memoria, con la conseguenza che le parti dovranno rifare tutte le memorie. D’altra parte, l’attore aveva tutto il tempo per riflettere sulla necessità di chiamare il terzo. No, non mi convince questa opzione. |
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Vincenzo |
Gentile collega, le faccio i complimenti per l’approfondita quanto puntuale conoscenza degli argomenti e, nel ringraziarla anticipatamente, le sottopongo il seguente quesito: |
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Mirco Minardi |
Anzitutto è bene costituirsi e prendere posizione SPECIFICA su tutti i fatti allegati dall’attore, come pure sulle argomentazioni giuridiche ed anche sui mezzi di prova se già articolati. |
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Vincenzo |
Grazie per la competenza e la solerzia nella risposta.Non è scaduto neppure il primo termine, proverò a depositare tutte e tre le memorie.Tentar non nuoce!grazie di nuovo. |
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Gabriella |
Ho avuto modo di apprezzare la Vostra brillante preparazione e competenza nell’affrontare i vari quesiti. Avrei la necessità di porvene uno anche se non riguarda l’argomento del 183 6°co: |
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Anna |
Egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Anna: sì, perchè la cancellazione successiva non elimina l’illecito e le conseguenze dannose |
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Tommaso |
Egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
Assolutamente no, non c’è alcuna deroga se non quella che deriva, eventualmente, dalla natura del procedimento. |
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Francesca |
Gentile Avvocato, vorrei sottoporre alla sua attenzione un caso che spero possa aiutarmi a risolvere. |
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Mirco Minardi |
La riassunzione direi proprio di no. Bisogna valutare l’appello. |
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MARISA |
Gentile avvocato, |
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Silvana Danielle |
Egregio avvocato, complimenti per il suo articolo molto interessante e grazie per l’aiuto che da anche a noi giovani avvocati. |
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Mirco Minardi |
I termini vanno concessi anche in questi procedimenti. Probabilmente il giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato o inammissibile. Si ritiene però che anche in questi casi i termini vadano concessi. |
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Silvana Danielle |
Grazie per la risposta! Le Auguro Buone Feste e soprattutto buon lavoro! |
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Daniela |
Gentile collega, le faccio i complimenti per l’approfondita quanto puntuale conoscenza degli argomenti e, nel ringraziarla anticipatamente, le sottopongo il seguente quesito: |
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Mirco Minardi |
L’eccezione di irricevibilità della dom. riconvenzionale per insufficienza del CU è del tutto infondata, in quanto rileva ai soli fini fiscali. |
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Andrea |
Gent.mo Avvocato la ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e vengo a sottoporle un quesito nella speranza di un suo riscontro. |
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Mirco Minardi |
eh eh … se avessi letto il mio manuale non sarebbe successo !!! come procedere? o con una istanza di revoca dell’ordinanza o al momento dell’udienza di pc. può supplirsi richiedendo ctu? è lo stesso. o remissione in termini? difficilmente accoglibile, manca la decadenza incolpevole |
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Guido |
Gentile Avv. Minardi, complimenti per gli approfondimenti che ha voluto dedicare ad un argomento di così rilevante importanza pratica. Vengo subito al dunque. Il Giudice in sede di prima udienza si riserva su alcune istanze proposte dall’attore (tra cui quella volta alla concessione dei termini in parola). |
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Avv. Eleonora |
Gentile avvocato Minardi data la sua competenza vorrei rivolgerle alcune domande. In sede di udienza di trattazione accade che la parte citata non si costituisca, perchè priva di personalità giuridica (emittente televisiva), ma si costituisca spontaneamente al suo posto la legittima proprietaria, chiedendo ed ottenendo il differimento dell’udienza per la citazione del terzo. |
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Letizia |
Gentile Avv. Minardi complimenti per la sua chiarezza nell’esposizione delle problematiche relative all’art. 183, co. VI, cpc, problematiche che mio malgrado mi hanno coinvolto e francamente non so come uscirne. Le espongo brevemente i fatti: Cito in giudizio Trenitalia per chiedere il risarcimento danni causati alla mia assistita caduta mentre scendeva dal treno. Alla prima udienza parte convenuta si costituisce e il giudice concede i termini ex art.183, VI comma, depositiamo le memorie e insisto sull’ammissione dei mezzi istruttori. Viene ammesso l’intrrogatorio formale quindi il g. i. si riserva, dopo più di un mese scioglie la riserva e così decid: <>. Esiste un rimedio? La ringrazio per la sua risposta. |
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Mirco Minardi |
@Letizia: Purtroppo non è pervenuto il testo del provvedimento. Ti prego di riscriverlo. |
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Mirco Minardi |
@eleonora |
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Mirco Minardi |
@Giulio: I termini decorrono dalla comunicazione e non dalla emissione dell’ordinanza. Sul punto c’è giurisprudenza pacifica. In questo caso, si può chiedere al giudice la rimessione in termini oppure precauzionalmente depositare la III memoria direttamente in udienza. |
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Letizia |
Gentile collega grazie per la disponibilità e soprattutto per la celerità con la quale mi hai risposto. Ti riscrivo il provvedimento: .. rilevato che l’attrice ha articolato i capitoli di prova soltanto all’udienza del 4/02/09, dunque tardivamente rispetto ai termini perentori stabiliti dall’art. 183, VI co., nè gli stessi possono ritenersi ritualmente articolati nell’atto di citazione, dove si legge un generico richiamo ai ” fatti esposti in narrativa”, con la conseguenza che non può ammettersi alcuna prova testimoniale di parte attrice ….. Nell’attesa ti saluto cordialmente. |
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Mirco Minardi |
@Letizia: |
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Gabriele Ancora |
Gentilissimo Avv. Minardi, |
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Mirco Minardi |
C’è un contrasto di giurisprudenza sul punto. Alcune pronunce ritengono che si tratti di un rito speciale, altre invece ritengono applicabile integralmente l’art. 183. |
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Anna |
Egregio avvocato, |
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Raffaela |
Egregio avvocato, |
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Vittoria |
Gent.mo avvocato trovo chiarissime le sue volevo porle un quesito a cui spero possa dare risposta positiva. |
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Mirco Minardi |
@Raffaella: se non ho capito male il giudice ha concesso il triplo termine; in questo caso ne beneficerai anche tu. |
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Mirco Minardi |
@Anna: è un termine processuale come tale soggetto a proroga. |
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Mirco Minardi |
@Vittoria: In effetti l’indicazione del nome dei testi doveva avvenire entro la II memoria. Se lo eccepiscono o il giudice lo rileva chiedi una rimessione in termini ma è dura. |
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Vittoria |
gentilissimo colega, Grazie per la coraggiosa e tempestiva risposta. |
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Anna |
Egregio avvocato, |
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Raffaela |
egregio avvocato |
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Gabriele Ancora |
Grazie per la cordiale e celere risposta al mio quesito. |
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Mirco Minardi |
Hai fatto benissimo ad estendere il contraddittorio visto che il vizio, se esistente, è imputabile proprio al fornitore. Io avrei fatto così. |
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Gianluca |
egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Gianluca. |
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Gianluca |
grazie per la celere risposta. |
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Avv. Paolo Costabile |
Egr. Collega, avrei da sottoporle un quesito. Se il termine per il deposito delle prime memorie 183 scadeva il giorno festivo venerdì 01 gennaio 2010, vi è proroga per la scedenza al lunedì 04 gennaio 2010 ex art. 155, co. 5) |
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Mirco Minardi |
@Paolo Costabile: il primo termine scade il 4 gennaio; il secondo decorre da questo. |
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Avv. Paolo Costabile |
Grazie mille per la precisazione. Ma in questo non si rischia di dilatare eccessivamente i termini? |
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Enzo |
Salve di nuovo illustre collega. All’udienza successiva l’attore si presenta e chiede la modifica dell’ordinanza emessa unitamente alla prima udienza per dispiegare le sue domande ed eccezioni, il giudice risponde che non è incorso in decadenze e non revoca l’ordinanza. Segue un momento di panico in cui il giudice chiude il verbale. L’attore viene autorizzato dal giudice a riaprire il verbale dopo 5 minuti e dispiega domande ed eccezioni senza opposizione del convenuto che si limita a contestarne genericamente la fondatezza. A questo punto il convenuto eccepisce la tardività delle domande nella prima memoria affermando che le preclusioni sono maturate in capo all’attore con la prima udienza, quella rinviata con i medesimi diritti, e che pertanto si è verificata la non contestazione. io ritengo che l’attore non sia decaduto e che il giudice, in ogni caso, affermando a verbale che l’attore non aveva subito decadenze non potrebbe comunque considerarlo tardivo. La tua opinione qual è? |
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Mirco Minardi |
Dunque, anzitutto va detto che ciò che dice il giudice conta poco nella materia de qua, perchè le norme che stabiliscono preclusioni sono di ordine pubblico processuale e dunque non possono essere modificate da nessuno. Il problema è se può ammettersi un rinvio disposto per motivi tabellari. La risposta è sì, pertanto l’udienza di trattazione effettiva è la seconda e l’attore non è incorso in nessuna decadenza. |
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Barbara Simoni |
Egregio Avvocato. Ho lo stesso problema dell’avv. Paolo Costabile: scadenza del secondo termine 183 il 25.12. Ho depositato la memoria il 28.12 ed ho calcolato dal 29 i 20 gg della terza memoria. Non ho trovato sentenze che confortino la mia tesi. Può indicarmene qualcuna? Grazie |
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Mirco Minardi |
@Barbara. La tua III memoria scadeva il 17 gennaio (29-30-31 dicembre + 17 giorni gennaio). Lo dice il codice, art. 155 primo comma. |
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Salvatore |
egr. avvocato buon giorno. vorrei confrontare le mie impressioni con le sue circa la disciplina del 183 VI° comma nel procedimento di separazione giudiziale anche nell’ottica di quanto disposto dall’art. 155 bis secondo comma . Considerando che nel procedimento di separazione, più che in altri, rileva la distinzione tra diritti indisponibili (tutto quello che attiene ai figli) e disponibili riterei che per i prmi sia possibile sempre introdurre domande nuove in contrasto con le preclusioni del 183. sarei felice di leggere il suo parere. grazie. |
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Enzo |
tornando alla mia domanda del 6 febbraio 2010, il fatto che l’attore abbia eccepito in sede di riapertura del verbale implica decadenza? Ti riespongo la situazione: Attore e convenuto alla prima udienza di trattazione fanno le operazioni di rito e il verbale viene chiuso. Dopo pochi minuti l’attore, in presenza del convenuto, viene autorizzato dal giudice alla ripertura del verbale, viene indicata l’ora e i minuti della riapertura e allega una eccezione che gli era sfuggita, l’avvocato di controparte non solleva alcuna contestazione processuale e controdeduce nel merito con ciò accettando il contraddittorio. Secondo te l’attore era decaduto al momento della sottoscrizione del primo verbale oppure l’autorizzazione del giudice alla riapertura in contraddittorio rende l’attività svolta come mera prosecuzione della medesima udienza? |
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Avv.Enza Tempone |
Un solo commento:e meno male che doveva prevalere il principio dell’oralità! Ma non era meglio il vecchio 244 c.p.c.? |
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Mirco Minardi |
@Avv. Enza Tampone. Il limite del processo civile ordinario è che è unico per tutti i tipi di controversie; sia per quella che ha ad oggetto un appalto con cinquanta riserve sia per quella che ha ad oggetto una semplice condanna di pagamento |
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Mirco Minardi |
@Enzo. |
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Mirco Minardi |
@ Salvatore. La domanda è intrigante. Non ho mai trovato in giurisprudenza una deroga fondata sulla natura indisponibile del diritto (nè una pronuncia di segno contrario). Ci rifletto. |
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Massimo |
Mirco, per quanto attiene al discorso modifica e precisazione di domande ed eccezioni credo si debba avere riferimento alla naturale sintetiticità del verbale di udienza. Poniamo che il convenuto in riconvenzionale eccepisca un controcredito X, l’attore in udienza si limita ad eccepire la prescrizione, nella prima memoria quest’ultimo potrebbe specificiare di che tipo di prescrizione si tratta e argomentare sulle norme. Ugualmente dicasi per l’usucapione, a fronte della domanda di riconvenzionale di rivendica del convenuto potrei eccepire l’usucapione senza altro aggiungere per poi sviluppare i fatti e l’eccezione nella prima memoria. |
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Mirco Minardi |
Sono d’accordo con riferimento agli esempi che hai fatto. Più discutibile la possibilità di eccepire la compensazione senza indicare il credito. |
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Mirco Minardi |
@Massimo: vale anche per le eccezioni |
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Alessandro |
Egr.Avv. Minardi,sono un giovane collega e mi sto approcciando a redigere una memoria ex-art.183 VI n.1 CPC. |
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Massimo |
le risposte erano entrambe per me immagino Error in iudicando? Non contestazione? Rigetto della prova per difetto di allegazione? |
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Mirco Minardi |
@ Alex. L’eccezione del convenuto è tardiva; trattandosi di preclusione essa è rilevabile d’ufficio dal giudice ad ogni modo è bene anche eccepirla. Va benissimo la I memoria del 183. |
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Alessandro |
Egr. Avv., la ringrazio per aver confermato l’ipotesi che mi ero fatto e alla quale cercavo conferma da parte di un collega certamente più esperto. |
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Rosa iorio |
Egregio Collega, complimenti per il Suo lavoro; molto interessante. Mi piacerebbe avere un Suo parere in ordine alla decorrenza dei termini di cui all’art. 183, 6° comma, c.p.c.. |
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Mirco Minardi |
No, è tempestiva. |
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Valeria |
egregio avvocato, mi associo ai complimenti e le sottopongo un quesito. |
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Mirco Minardi |
@Valeria: io mi regolo così. Premetto che la tardività dell’eccezione esonera il compratore dall’onere della prova della tempestività della denuncia. Solo per scrupolo difensivo, qualora il giudice non ritenga assorbente l’eccezione di tardività sollevata, chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze …. Il primo principio da osservare, per noi avvocati, è quello di precauzione … |
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Gianluca |
Buonasera avvocato, leggevo il suo art. sull’onere della prova. |
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Maria |
Egr. sig. Avv. |
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Mirco Minardi |
@Maria: le preclusioni non si applicano ai fatti sopravvenuti fino all’udienza di pc. Pertanto si possono produrre i documenti se relativi a fatti sopravvenuti dopo la scadenza dei termini ex art. 183. L’unica incertezza è il modus per introdurli. C’è chi afferma che occorre chiedere la rimessione in termini, chi dice invece che si possano produrre de plano. Io farei così: depositerei direttamente; in via subordinata chiederei l’autorizzazione ex art. 153 a depositarli. Cordialmente. |
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Maria stella |
buonasera avvocato, Le faccio i miei complimenti per la preparazione e competenza. sono a chiederLe urgentemente un Suo consiglio su una questione problematica. grazie |
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Mirco Minardi |
@Maria Stella: l’estensione automatica o meno della domanda dell’attore dipende dal tipo di eccezione sollevata dal convenuto nei confronti del terzo. Qualora non operi detta estensione automatica (ad es. rapporti di garanzia propria e impropria, obbligazioni solidali) la domanda dell’attore dovrà considerarsi tardiva, in quanto avrebbe dovuto proporla entro l’udienza di trattazione. |
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Maria stella |
La ringrazio avvocato per la celerità della Sua risposta. Le confermo che la chiamata del terzo ad opera del convenuto è una chiamata in garanzia, quindi non opera l’effetto di automatica estensione della domanda. |
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Mirco Minardi |
@Maria Stella: si tratta di una preclusione rilevabile d’ufficio; basta semplicemente evidenziare che si tratta di una domanda tardivamente introdotta. Non può essere una emendatio visto che i soggetti sono diversi. E comunque anche le domande verso i terzi incontrano dei limiti; è un argomento che si trova ugualmente nell’ebook. |
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Avv. Fabrizio Biondi |
Egregio Avvocato, le pongo il seguente quesito: nel caso in cui una parte depositi fuori termine una memoria ex art. 183,6° comma cpc. l’altra parte deve rilevarlo entro quale termine? nel primo scritto difensivo successivo? nella prima udienza successiva? può essere rilevato d’ufficio dal giudice? |
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Mirco Minardi |
@Fabrizio Biondi: è una preclusione rilevabile d’ufficio anche in appello |
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Maria |
Buon giorno Avvocato, Maria |
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Mirco Minardi |
@Maria: è un provvedimento completamente sbagliato! Non poteva assolutamente dichiararvi decaduti essendo state le prove ritualmente articolate con l’indicazione dei testi sin dalla comparsa. Dispiace dover leggere certi provvedimenti! |
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Maria |
è quello che modestissimamente pensavo anche io… Buon lavoro! Maria |
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Fabiola |
Egregio Avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Fabiola: deferire l’interrogatorio formale a prova contraria non l’ho mai visto, anche perchè laddove si intenda tale mezzo come strumento volto a provocare la confessione, il suo oggetto non potrebbe che essere proprio quello. Quindi dubito che si possa utilizzarlo in siffatta maniera. Ad ogni modo tentar non nuoce. |
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Fabiola |
Grazie per la risposta. |
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Stefano |
Egr. Avv. Minardi, |
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Mirco Minardi |
@Stefano: ho seri dubbi sulla possibilità di deferire l’interrogatorio formale a prova contraria, perchè laddove si intenda tale mezzo come strumento volto a provocare la confessione, il suo oggetto non potrebbe che essere proprio quello. Quindi dubito che si possa utilizzarlo in siffatta maniera. |
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Maria stella |
Egregio avv.Minardi, Con i migliori saluti |
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Maria stella |
Avvocato, nel pensare e ripensare alla questione anzidetta mi è venuto un ulteriore dubbio: tali argomentazioni sollevate dal convenuto nella memoria 183 n 2 possono essere considerate tardive?? avrebbe il convenuto dovuto sollevarle nella memoria 183 n.1 che invece non ha depositato?? nella mia memoria 183 n.3 potrei quindi eccepire la tardività di tali argomentazioni? |
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Mirco Minardi |
@Maria Stella: l’eccezione di compromesso è una eccezione di merito, in senso proprio e in senso stretto; pertanto va sollevata con la comparsa di cost. tempestivamente depositata. L’eccezione di tardività non è soggetta a limiti trattandosi di preclusione rilevabile d’ufficio. |
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Avv. Pascolato |
Salve Collega, |
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Mirco Minardi |
@Avv. Pascolato: non mi è mai capitato ma a mio avviso non va chiesta la revoca dell’ordinanza ma solo la rimessione in termini per la III memoria. |
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Letizia |
Gentile Avvocato, |
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Teresa |
Egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Teresa: sì, senza dubbio |
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Mirco Minardi |
@Letizia: sì, lo può fare |
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Letizia |
Egregio avvocato, |
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Imma |
una domnanda particolare: alla prima udienza vengono ocncessi i termini del 183 VI co cpc. Nell’atto di citazione articolo la prova ma non indico i nominativi dei testi. Scrivo però: indicando sin da ora a testi gli impiegati dell’ufficio postale di……Alla prima memoria contesto quanto sostenuto ex adverso,e dico: “si chiederà ammettersi prova per testi sulla persona del direttore delle Poste di…”. Nel secondo termine scrivo: “prova per testi sulle persone del direttore delle Poste di…..agenzia n….. e degli impiegati del medesimo ufficio alla data del….. sulle circostanze di fatto di cui alla citazione e preciso che i nominativi li riferirò nel terzo termine. Nel terzo termine preciso detti nomi ma il giudice dichiara l’inammissibilità della prova!!! AIUTO!!!! C’E’ GIURISPRUDENZA CHE MI POSSA AIUTARE….??? POSSO FARE RECLAMO AL COLLEGIO??? GRAZIE è URGENTE |
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Mirco Minardi |
@Imma: ahimè il termine è proprio il secondo termine e non c’è possibilità di reclamo, ma le vie della giurisprudenza, si sa, sono infinite. Prova a chiedere comunque la revoca dell’ordinanza. |
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Mirco Minardi |
@Letizia: la replica non è sempre necessaria se già i fatti sono stati contestati. |
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ROSA |
Egregio collega, Le sottopongo il seguente quesito: |
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Mirco Minardi |
@Rosa: sì, può essere proposta fino alla pc (principio pacifico a parte qualche sentenza extravagante) |
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Stefania |
Egregio collega Le sottopongo il seguente quesito: io difendo l’attore. Ho depositato la prima memoria 183 e la seconda indicando i capitoli di prova ed i testi. Il convenuto ha depositato solo la terza memoria dove oltre ad opporsi ai mezzi di prova da me formulati ha scritto 10 pagine di deduzioni in risposta a quanto da me scritto nella prima memoria. Non mi sembra che la terza memoria 183 possa essere usata per effettuare nuove deduzioni o ribadire quelle già fatte nella comparsa ma esclusivamente per indicazione di prova contraria. Alla prossima udienza dovrò far rilevare la cosa e chiedere al Giudice che le duduzioni di controparte fatte nelle terza memoria non vengano prese in considerazione. Le che ne pensa? |
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Mirco Minardi |
@Stefania. |
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Laura |
Egregio Collega, mi associo a tutti i complimenti, soprattutto per la chiarezza d’esposizione. |
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Mirco Minardi |
@Laura |
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Alessio |
Gentile avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Alessio: i termini decorrono dalla notificazione dell’ordinanza. Il giudice non ha il potere di fissare liberamente i termini de quibus perchè sono perentori, ma molti giudici lo fanno lo stesso. |
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Gloria |
Egr. Collega, |
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Mirco Minardi |
@Gloria: assolutamente no, si intendono confermate le conclusioni rassegnate in citazione |
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Sabrina |
Egregio Avv., |
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Francesca |
Egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Sabrina: può anche essere istruttoria; le preclusioni funzionano a valle non a monte. |
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Avv. Gianmarco Gaudioso |
egr. collega, complimentandomi per la Tua opera ti sottopongo questa situazione inerente un procedimento per risarcimento danni in tema di R.c.a.: l’attore cita in giudizio l’asserito responsabile di un sinistro il quale costituendosi viene autorizzato a citare in giudizio un terzo soggetto ritenuto dal convenuto responsabile; il convenuto, nel citare il terzo, si limita a richiedere l’accertamento giuziale della responsabilità del terzo nella causazione dell’incidente senza però citare la compagnia assicurativa di quest’ultimo. in sede di udienza di trattazione l’attore, su richiesta, viene autorizzato alla chiamata della compagnia assicurativa del terzo. la domanda è questa: può l’attore estendere la richiesta di risarcimento nei confronti del terzo e della sua compagnia in sede di chiamata in causa o lo può fare in sede di prima memoria 183 c.p.c.? e se il terzo chiamato in causa è contumace la richiesta di risarcimento dell’attore va notificata a quest’ultimo ai sensi del 292 c.p.c.? |
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Mirco Minardi |
@Avv. Gianmarco Gaudioso: l’estensione della domanda nel tuo caso è automatica in quanto il convenuto indica un terzo come esclusivo responsabile, dunque non occorre nemmeno una espressa estensione. Il problema è che difetterebbe la condizione di procedibilità nei confronti dell’assicurazione (e del terzo). Quanto alla necessità di notifica al contumace non mi risultano sentenze edite. Direi di no visto che con la notifica della citazione da parte del convenuto, il terzo viene messo nelle condizioni di sapere che nei suoi confronti opera il principio della estensione automatica della domanda dell’attore. |
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Angela |
Gentile Collega, complimentandoci per la tua opera, siamo a chiederti un parere: nel costituirci in giudizio in sede di comparsa di costituzione abbiamo articolato compiutamente la prova testimoniale (“sin da ora chiede ammettersi prova testimoniali a mezzo dei sigg……sulle circostenze…..precedute dalle parole Vero che”). Alla prima udienza il G.I. ha riservato ordinanza concedendo i termini di cui all’art. 183 VI co. Purtroppo abbiamo dimenticato di depositare le memorie. Il Giudice, scigliendo la riserva,ha ammesso la ctu chiesta da parte attrice, riservando la decisione sull’ammissibilità e la rilevanza della prova orale chiesta dall’attore all’esito della CTU, senza tenere in alcuna considerazione le prove testimoniali da noi richieste. Noi siamo quasi certe che avrebbe dovuto comunque tenerne conto anche se non erano state ribadite con la seconda memoria, ma a questo punto gradiremmo un Tuo parere in merito. Cordialità. |
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Mirco Minardi |
@Angela: la prova articolata in quel modo è ammissibile se i capitoli contengono circostanze specifiche e non vere e proprie narrazioni. E questo è un aspetto preliminare. Superato questo occorre stabilire se il fatto di non aver reiterato la richiesta possa presumere un abbandono. Direi di no. Esiste giurisprudenza che addirittura ha dichiarato non decaduta la parte che era assente all’udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori, in quanto i capitoli erano stati articolati nell’atto introduttivo. |
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Cecilia |
Egr. avvocato, nell’associarmi ai complimenti di chi mi ha preceduto Le pongo il seguente quesito. In un procedimento di opposizione a decreto ingintivo il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza ex art. 183, ha negato la concessione della provvisoria esecuzione ed ha concesso i noti termini di cui al 6° comma. Sennonché in occasione dell’udienza nessuna delle parti ne aveva fatto richiesta.Ritenendo impossibile che il Giudice possa provvedervi nell’inerzia delle parti, mi chiedo se tale ordinanza deve essere reclamata o se posso presentare un’istanza di revoca fuori udienza. Grazie anticipatamente per la cortese attenzione. |
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Piera |
Gent..Avv. Minardi |
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Mirco Minardi |
@Cecilia: Si può fare una istanza di revoca ma … perchè non approfittarne ormai per specificare meglio i fatti? |
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Jacopo |
Egr. Avv. conosce sentenze che dichiarino inammissibili le tre memorie ex art. 183, depositate dal convenuto costituitosi in cancelleria successivamente alla prima udienza ma prima dello spirare del primo termine di 30gg. per la memoria n. 1? |
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Vittoria |
Egr. Avvocato, spero che la mia domanda ti possa giungere per tempo e la risposta arrivi entro due giorni intervenendo il termine per il deposito della i° memoria ex 183 c.p.c. Le premetto che trattasi di una azione per la reintegrazione di una servitù di passaggio proposta ad agosto 2005 quindi prima della novella. Il Giudice ha accolto il ricorso ordinando i resistenti a reintegrare il ricorrente nel possesso della servitù ed a rimuovere le opere oggetto di spoglio rinviando la causa ad udienza di trattazione alla quale noi ricorrenti abbiamo chiesto i termini di cui all’ex art 183 5° comma cp.c. |
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Mirco Minardi |
@Vittoria: si premetterà che la prova è già stata raggiunta e solo per scrupolo difensivo si articolano i mezzi di prova; non rischierei di non chiederli tout court |
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Mirco Minardi |
@Jacopo: c’è un tribunale di Piacenza |
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Anna |
Egregio avvocato, Le pongo il seguente quesito. |
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Mirco Minardi |
@Anna: il pagamento del terzo può essere rifiutato se si ha un interesse. In questo caso può essere rifiutato se il titolo non è girato correttamente, ovvero se il terzo non da garanzie di serietà e affidabilità. |
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Manuela |
Egregio Avvocato, aggiungo il mio al numeroso elenco di complimenti per la sua opera e vorrei sottoporle un quesito: ad un atto di citazione per risarcimento danni viene opposto che l’attrice non ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione con constestuale richiesta di dichiarazione del difetto di legittimazione attiva e conseguente estromissione della Compagnia assicuratrice. La convenuta, nella propria comparsa articola la prova testimoniale. Tali eccezioni vengono riproposte nella prima udienza ma nessuna delle due parti fa richiesta dei termini ex 183. Il Giudice riserva ordinanza e, quando la scioglie rilevando che non si era in un casi di azione diretta e che si “rende opportuna la prosecuzione del giudizio senza una preventiva pronuncia sulla questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, rinvia direttamente per l’ammissione dei mezzi istruttori indicati dalla convenuta. |
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Daniela |
Gentile collega, il quesito che vorrei porti è il seguente: se il convenuto deposita le memorie primo termine prima della scadenza dei 30 gg., il termine per il deposito delle seconde memorie decorre dal deposito delle Ià memorie o comunque entro i 60 gg. dall’udienza di trattazione? |
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Mirco Minardi |
@Daniela: il secondo scade sempre a 60 gg |
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Mirco Minardi |
@Manuela: il provvedimento è corretto. Il giudice è libero di decidere la questione della legittimazione direttamente in sentenza. Cordialità |
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Valeria |
Buongiorno avv.to |
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Giuseppe pellegrino |
Mi chiedo se la decorrenza dei termini ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c. può essere anticipata al giorno stesso della prima udienza, di comparizione, da parte del giudice, piuttosto che dal giorno successivo all’udienza; |
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Anna |
Egregio Avvocato, |
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Anna |
mi correggo: sarà sufficiente indicare l’indirizzo dello studio? |
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Mirco Minardi |
@Giuseppe Pellegrino: ritengo che il giudice non possa anticipare la decorrenza in quanto la legge prevede che il termine sia di 30 giorni; facendolo decorrere dall’udienza il giudice priva le parti di un giorno per approntare la difesa. Si tratta di un termine perentorio, oltretutto. |
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Mirco Minardi |
@Anna: è un normale mandato di diritto sostanziale; basta che non vi sia incertezza sul conferente e sul mandatario. |
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Luca |
Gentile Avvocato, |
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Luca |
ho omesso di rilevare che all’udienza ex art. 184 ho inistito per l’ammissione delle prove dedotte in atto di citazione, essendomi accordo della tardività della memoria. Grazie e cordiali saluti |
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Mirco Minardi |
@Luca: Non c’è da meravigliarsi: oggi la forma prevale sulla sostanza. Il provvedimento non è condivisibile a meno che nella memoria non sia stato dichiarato espressamente che l’articolazione era, come dire, novativa rispetto all’atto di citazione. Altrimenti non si vede come vi possa essere una presunzione di abbandono per il semplice fatto che una parte riformuli i propri mezzi istruttori già indicati in un atto precedente. E’ davvero triste che i processi siano condotti in questa maniera. |
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Luca |
Nessuna dichiarazione novativa, grazie comunque per il conforto, anche se certe pronunce fanno venir voglia di appendere il titolo al chiodo. |
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Avv. Mirco Minardi |
@Luca: non dire niente. Sto facendo un appello che grida vendetta. Il problema è che fino a quando i giudici si sentiranno liberi, perchè non sanzionabili, di emettere qualsiasi decisione, ignorando eccezioni, prove, norme, orientamenti consolidati, avremo sempre i tribunali e le corte intasati dagli appelli e dai ricorsi. Io credo che il Ministero dovrebbe iniziare a fare statistiche per verificare non solo quante sentenze vengono emesse da un giudice ma quante vengono impugnate. Perchè a te magistrato Tizio impugnano il 20% delle decisioni e a te magistrato Caio il 60%? Dalle mie parti un magistrato si è inventato una eccezione di improcedibilità in materia di infortunistica stradale intasando completamente la corte d’appello. E’ possibile tutto ciò? |
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Luca |
Guarda sottoscrivo quello che dici, da ultimo anche un test psico-attitudinale a cadenza quinquennale per verificare che qualcuno non “sbrocchi” (capita anche questo…). |
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SACINO Andrea |
Egregio Avvocato, mi complimento per la chiarezza di pensiero e la compiuta esposizione. Gradirei, però, conoscere la Sua posizione sul seguente quesito: quid iuris se sia l’originale che la copia per l’avversario della seconda memoria ex art. 183 cpc non è sottoscritta dal procuratore? Resto fiducioso di un Suo sollecito riscontro. Grazie e cordiali saluti. |
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Anna |
Egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
Anna @: direi di sì |
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Sergio |
Egregio Avvocato, complimenti per il sito. Il mio quesito è il seguente: è possibile depositare la memoria ex art. 183, VI c., n. 2, c.p.c. prima che sia scaduto il termine per il deposito della memoria ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c.? |
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Mirco Minardi |
@Sergio: nulla vieta di depositare una memoria prima della sua scadenza. |
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Sergio |
Egregio Avvocato, preciso meglio il mio quesito. E’ possibile depositare una memoria avente il contenuto di una memoria istruttoria (produzione documenti, capitolazione di interrogatorio formale e prova per testi)(dunque una memoria ex art. 183, VI c., n. 2, c.p.c.) prima che siano scaduti i trenta giorni per il deposito della prima memoria ex art. 183, VI c., n. 1, c.p.c.? |
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Avv. Mirco Minardi |
@Sergio: si e’ possibile |
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Rino |
Egregio avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Rino: sì senza problemi |
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Ali10 |
Gentile Avv. Minardi, |
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Sergio |
Egregio Avvocato, spero di non abusare della Sua disponibilità. Il mio quesito è questo: la mancata comparizione della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni comporta rinuncia alle istanze istruttorie rigettate dal Giudice? In sostanza, il Giudice, a scioglimento della relativa riserva, non ha ammesso le istanze istruttorie (interrogatorio formale, prova per testi), ed ha rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, alla quale una parte non è comparsa. La mancata comparizione comporta sicuramente il riferimento alle conclusioni formulate agli atti, ma tra queste debbono intendersi ricomprese anche le istanze istruttorie? |
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Mirco Minardi |
@Ali10: se il termine scade di domenica viene prorogato al lunedì successivo. Il secondo termine inizierà a decorrere dal lunedì. Nell’esempio scade il 14 luglio, diversamente il secondo termine sarebbe di minore di 30 giorni. Grazie per i complimenti. |
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Mirco Minardi |
@Sergio: temo proprio di no, quelle istruttorie vanno riformulate. |
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Sara |
Gentile avvocato, vorrei sottoporle il mio caso: sono convenuta in un giudizio d’appello, dove l’appellante ha eccepito la mia omessa esposizione degli elementi di diritto non avendo configurato esattamente il titolo giuridico della presunta responsabilità, ovvero non ho indicato l’articolo di legge interessato, pur avendo minuziosamente esposto i fatti. La mia domanda è: posso nella prima memoria ex 183 co. 6 n.1 precisare l’articolo di legge violato? Tenga presente che il giudice verbalmente ha dichiarato di condividere la tesi dell’appellante. |
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Mirco Minardi |
@Sara: nel giudizio di appello non ci sono le memorie ex art. 183. Il giudice d’appello deve decidere se il giudice di primo grado ha correttamente qualificato i fatti; ormai è la sentenza di primo grado la regina. |
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Marcello |
EGREGIO AVVOCATO, TRA LA PRIMA UDIENZA E LA DATA DELLA SECONDA UDIENZA PER UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE QUANTO TEMPO INTERCORRE? QUANTE UDIENZE SI FANNO ALL’ANNO PER UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE E QUANTO DURA COMPLESSIVAMENTE? LA RINGRAZIO E PORGO DISTINTI SALUTI |
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Fabio Crauso |
Gentile Collega, |
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Mirco Minardi |
@Marcello: dipende dal Tribunale competente |
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Mirco Minardi |
@Fabio Caruso: puoi solo dedurre la prova contraria salvo che tu debba controeccepire (e provare) alla nuova eccezione formulata con la II memoria dall’avversario |
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Antonella palmentieri |
utilissimo come è possibile avere dei pareri? grazie di tutto In attesa di risposta invio cordiali saluti Antonella |
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Mirco Minardi |
@Antonella Palmentieri: per pareri veri e propri posso essere contattato al mio indirizzo di posta info(at)mircominardi.it |
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Massimo |
Nel complimentarmi con Lei per i Suoi esaurienti ed autorevoli pareri Le propongo il seguente quesito: il convenuto formula un’eccezione di prescrizione del diritto nella comparsa di costituzione depositata oltre il termine di 20 gg. prima dell’ud. e l’attore eccepisce la tardività dell’eccezione per la prima volta solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 2° termine. Tale eccezione è, come penso, ammissibile in quanto rilevabile d’Ufficio oppure è possibile invocare Cass. 5191/2008? Grazie! |
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Anna |
Egregio Avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Massimo: la tardività dell’eccezione è rilevabile d’ufficio dal giudice e non si applica la giurisprudenza in tema di onere di contestazione in quanto la materia delle preclusioni non è disponibile nè al giudice nè alle parti. |
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Matteo |
Egregio Avvocato, vista la Sua approfondita conoscenza della procedura, Le vorrei porre un quesito: nell’ambito della I udienza l’attore disconosce ex art. 2719 c.c. la conformità all’originale di copie di docc. da me prodotte unitamente alla comparsa di cost. e risposta, nonchè la propria sottoscrizione ex artt. 214 e 215 c.p.c. All’udienza il Giudice concede termini ex 183 c.p.c. di 30+30+20 gg. Posto che, in relazione al disconoscimento della sottoscrizione, devo proporre istanza di verificazione nella prima memoria ex 183, in relazione all’eccezione attorea ex art. 2719 entro quale termine devo depositare i documenti in originale? La prima o la seconda memoria ex 183? Grazie, Matteo |
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Antonio |
Gentile collega, |
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Antonio |
Gentile Avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Antonio: sì se trattasi di prova contraria |
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Mirco Minardi |
@Matteo: io faccio sempre tutto con la prima risposta utile e dunque nel tuo caso con la I memoria; ma non è vietato produrre documenti con la II memoria. |
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Davide |
Buongiorno avv. Minardi e complimenti per il sito e i contenuti,davvero qualificati. |
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Silvan borriello |
salve avvocato, complimenti per questo sito interessantissimo al quale sembra quasi doveroso che io le ponga un quesito non semplice. Se del preliminare di vendita in copia controparte eccepisce il non riconoscimento dell’atto, si può chiedere una perizia dell’atto stesso, qualora non se n’è chiesto riconoscimento a verbale alla prima udienza in fase ex art. 183 6 |
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Mirco Minardi |
@Davide: se la concessione dei termini di cui all’art. 183 siano obbligatori o meno è molto discusso. I più rispondono affermativamente. Per quanto riguarda la sospensione poteva certamente applicare il 295. Cosa accade se nelle more la Cass si pronuncia favorevolmente? Sarei dell’idea che detta pronuncia opera come una condizione dell’azione e dunque il giudice dovrebbe pronunciarsi nel merito. |
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Mirco Minardi |
@Silvan: non riconoscimento dell’atto significa che ha disconosciuto la firma? Se non è ancora scaduto il II termine si può chiedere la verificazione della firma. |
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Luca |
Gent.mo Avvocato, |
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Mirco Minardi |
@Luca: tutto ciò che è a riprova può essere prodotto con la III memoria. |
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Carla genovese |
nel caso che pongo alla vs attenzione, di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice alla prima udienza si è riservato di decidere aulla provvisoria esecuzione ed anche sulla richiesta concrode dei termini 183. Con lo scioglimento della riserva ha concesso i termini di legge. Chiaramente le due parti hanno ricevuto la notifica in date diverse e quindi il conteggio dei 30+30+20 non scade li stessi giorni. Non era neanche possibile far partire il conteggio dalla data del deposito dell’ordinanza perchè questa è stata notificata all’opposto trascorsi i 30 gg. |
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Giancarlo |
Egregio avvocato sono attore in un processo di appello: |
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Giancarlo |
Di nuovo avvocato e in appello esistono i termini 190 c.p.c. e se si esistono anche nell’appello espletato in tribunale? (ovvero che segue una sentenza del gdp). |
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Alessandra |
Buona sera avvocato, avrei bisogno di un chiarimento. |
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Mirco Minardi |
@Carla: in questo caso decorre dalla notifica, a nulla rilevando la diversità di termini |
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Mirco Minardi |
@Giancarlo: si replica a verbale o con la comparsa conclusionale, tanto non esiste un onere di contestazione se non quando sia allegato un fatto integrante una eccezione in senso lato. In appello la causa passa in decisione previa concessione del termine per comp. concl. e repliche, salva la discussione orale. |
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Mirco Minardi |
@Alessandra: ciò che conta è chi aveva l’onere della prova. Se ce l’aveva c/p, il deposito con la III memoria è tardivo, a meno che non sia intervenuta una inversione dell’onere. Se invece lo avevi tu, il deposito è tempestivo. |
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Luca |
Caro Avvocato, un quesito da un praticante alle prime armi. |
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Marco |
CAro Avvocato, ho una questione da sottoporle anche io. |
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Mirco Minardi |
@Marco: se le chance in appello sono poche o nulle conviene iniziare un nuovo giudizio |
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Ilaria Bacci |
Egr. Avv., prima di tutto desidero complimentarmi per la competenza e per la estrema chiarezza delle risposte. Anch’io desidererei avere un Suo parere sul 183 comma VI: la I memoria viene depositata da tutte le parti (attore, convenuto e terzo chiamato), la II memoria solo dal convenuto e dal terzo chiamato, la III memoria solo dall’attore (che non ha formulato mezzi di prova in citazione). Il convenuto ed il terzo chiamato non hanno interesse a indicare prova contraria sulle rispettive prove richieste. L’attore può essere considerato tardivo? |
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Giovanna |
Io non ho nessun quesito per il momento ma leggendo tutto volevo complimentarmi con l’Avv. Minardi per la chiarezza, puntualità e competenza!Grazie |
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Mirco Minardi |
@Giovanna: grazie! |
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Mirco Minardi |
@Ilaria Bacci: l’attore può certamente depositare la III memoria per articolare la prova contraria. |
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Ilaria Bacci |
La ringrazio molto e ancora complimenti! |
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Delia de Angelis |
Grazie collega, impegno eccellente, che Dio ti benedica |
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Delia de Angelis |
Gentile collega, mi sembra di aver appreso con assoluta chiarezza che posso depositare documenti con la terza memoria, se si tratta di una allegazione o produzione in risposta alla seconda memoria di controparte? |
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Rosa nani |
Egr. Avvocato, nel reiterarLe i complimenti dei colleghi avvocati, Le sottopongo la seguente questione. |
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Mirco Minardi |
@Rosa Nani: Nulla se non chiedere l’escussione di testi a riprova ma non a prova diretta. Cordialità. |
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Mirco Minardi |
@Delia de Angelis: assolutamente sì. |
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Rosa nani |
La ringrazio per il chiarimento. Vorrei sapere se avendo fatto in citazione richiesta di CTU, l’attore può ancora reiterare la richiesta, essendo decorsi i primi due termini 183/6. Grazie ancora. |
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Debora |
Egregio Avvocato, vorrei complimentarmi per la completezza e la chiarezza da Lei usate nelle risposte. |
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Daniela |
Egregio Collega, Le sarei grata se volesse darmi un Suo consiglio: qualora successivamente al deposito della comparsa di costituzione di ctp. ma antecedentemente alla prima udienza si formi, a favore dell’attore, un (nuovo) documento determinante ai fini della decisione (perizia di ente pubblico che anticipa CTU), è meglio produrre tale documento già in sede di prima udienza o è più opportuno/corretto attendere le memorie ex art. 186/6 I e/o II? |
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Giovanni De Luca |
Egregio Avvocato,vorrei sottoporle un quesito:è possibile secondo lei che il Giudice fissi i tre termini facendoli decorrere non dalla data di udienza ma svincolandoli da essa?E in tal caso posso eccepire la tardività delle memorie di controparte che ha seguito le scadenza del Giudice e non (l’apparente) perentorietà dei termini dal giorno successivo all’udienza? |
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Mirco Minardi |
@Rosa Nani: sì |
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Mirco Minardi |
@Giovanni De Luca: secondo me è illegittimo, però deve esistere anche un principio di leale collaborazione e affidamento. Per cui se il giudice ha concesso illegittimamente detti termini la parte non può essere ritenuta decaduta perché vi ha fatto ragionevole affidamento |
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Mirco Minardi |
@Daniela: si può produrre anche prima delle memorie; attenzione a non produrre il documento con la II memoria senza avere prima allegato il fatto al più tardi con la I memoria |
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Mirco Minardi |
@Debora: si tratta di una obbligazione cartolare che può essere fatta valere solo nei confronti dell’emittente. Al limite puoi usare l’assegno per chiedere un decreto ingiuntivo, facendo valere la promessa di pagamento |
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Antonio |
Buongiorno Avv. Minardi. |
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Avv. Mirco Minardi |
“La mia domanda è la seguente: in seno alla prima memoria vorrei prendere posizione sui fatti addotti da controparte relativi ai pregressi giudizi, riservandomi di produrre con la seconda memoria gli atti di causa di quei processi (ormai conclusi). E’ corretta questa impostazione?” Sì è corretto “Inoltre, sull’opposizione alle istanze istruttorie di controparte devono attendere necessariamente il secondo termine o posso, già nella prima memoria, prendere posizione al riguardo.” Ti conviene aspettare nel caso in cui la c/p possa ancora aggiustare il tiro. Ad esempio: gli contesti che il capitolo è negativo; c/p fa in tempo a formularlo in positivo. Se invece lo eccepisci con la III memoria non fa più in tempo. |
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Gino |
Egr. Avv., grazie della Sua cortese disponibilità. Ho depositato le prime due memorie ex art.183 nei termini indicati. Controparte non ha depositato ne la prima ne la seconda. In seguito non ho neanche io depositato la terza. |
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Daniela |
Buonasera Collega, ho visto solo ora la risposta per la quale la ringrazio molto. |
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Carlo |
Gent.mo Collega, chiedo, se possibile, un piccolo consiglio. |
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Avv. Mirco Minardi |
La domanda di restituzione formulata per la prima volta con la memoria è tardiva. Vale però l’eccezione di inadempimento. |
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Carlo |
Buongiorno. La ringrazio molto per la disponibilità e cortesia dimostrata. |
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Flavia |
Egregio Collega, |
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Riccardo |
Gent. Avvocato, sono nel belmezzo di un ricorso EX ART. 426 C.P.C. |
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Mirco Minardi |
@Flavia: mi dispiace ma non conosco sentenze che abbiano affermato espressamente il principio (anche perchè non mi risulta essere mai stato affermato il contrario) |
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Mirco Minardi |
@Riccardo: tutto è possibile |
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Riccardo |
innanzi tutto complimenti per il tuo blog che denota che sei professionista aggiornato. |
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Carmen |
Egregio Avvocato Minardi, |
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Mirco Minardi |
@Riccardo: è tutto molto strano e poco in linea con il rito del lavoro. Nessun giudice, nemmeno nel rito del lavoro, può impedire alla parte di difendersi, replicando ai fatti ex adverso allegati, purchè ciò sia tempestivo, cioè con la prima difesa utile. |
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Mirco Minardi |
@Carmen: sì, ma ricordati che i fatti li devi allegare entro la prima memoria ex art. 183 |
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Dott. claudio |
Gent. Avv.,sono convenuto in un giudizio di separazione e vorrei togliermi un residuo dubbio. |
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Mirco Minardi |
@Dott. Claudio: i mezzi istruttori, anche nuovi, possono essere chiesti con la II memoria, sulla base di fatti allegati entro la I. Il triplo termine va concesso se richiesto. |
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Marzia |
Egregio Collega, mi associo ai numerosi complimenti per la Sua competenza e chiarezza di esposizione; a mia volta, ho un quesito da proporle: se Caio, convenuto in giudizio da Tizio, si costituisce tardivamente spiegando domande riconvenziali e Tzio ne eccepisce in prima udienza la tardività per poi, in seno alle memorie art. 183, IV, c.p.c., |
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Mirco Minardi |
@Marzia: nelle cause del “vecchio” e “nuovo rito” (cioè introdotte dopo il 30 aprile 1995) l’accettazione del contraddittorio, espressa o tacita, non sana le domande tardivamente introdotte. |
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Dario |
Egregio Collega, |
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Mirco Minardi |
@Dario: ti ringrazio. Io ti direi che non c’è alcun problema, perchè con la seconda memoria non è avvenuta la rinuncia alle indicazioni fatte in comparsa, ma non posso nasconderti che alcuni colleghi mi hanno riferito che nello stesso tuo caso le prove non sono state ammesse, ritenendo il giudice che la nuova articolazione determina una rinuncia della precedente. Con le presunzioni ci andrei piano, ma tant’è. Di certo l’indicazione nella 3° memoria sarebbe tardiva se riferita alla prova diretta, tempestiva invece per quella contraria. In bocca al lupo e fammi sapere come è andata. |
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Patrizia |
Egregio Avvocato, ho scoperto da poco il Suo sito e il Suo manuale e Le faccio i miei complimenti perché sono veramente eccezionali. Poiché sono all’inizio mi permetto di chiedere dei piccoli chiarimenti perché non vorrei fare errori.. Io per l’attore nelle conclusioni dell’atto di citazione avevo scritto: In questi caso (cioè a fronte della domanda riconvenzionale avanzata da controparte convenuta, nei i confronti dell’attore) devo precisare le mie conclusioni con memoria 183 comma 6 n. 1 aggiungendo espressamente che chiedo il rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto, oppure non è necessario? E’ sufficiente aver scritto “disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione” oppure devo aggiungere “respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta”? Sempre in questa memoria 183, comma 6 n. 1 posso indicare delle motivazioni giuridiche a sostegno della mia domanda? Il mio dubbio nasce dal fatto che le memorie 183 comma 6 n. 1 dovrebbero essere “limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Sempre in questa memoria 183 comma 6 n. 1 posso menzionare dei documenti che non ho ancora prodotto e produrli con la prossima memoria 183 comma 6 n. 2? Ringrazio anticipatamente per la Sua cortese risposta. |
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Mirco Minardi |
@Patrizia In questi caso (cioè a fronte della domanda riconvenzionale avanzata da controparte convenuta, nei i confronti dell’attore) devo precisare le mie conclusioni con memoria 183 comma 6 n. 1 aggiungendo espressamente che chiedo il rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dal convenuto, oppure non è necessario? E’ sufficiente aver scritto “disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione” oppure devo aggiungere “respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta”? Direi che una presa di posizione chiara è preferibile anche se non indispensabile qualora la tua richiesta di rigetto sia ricavabile anche dalla narrazione della memoria (suppongo che tu abbia preso posizione in merito alla riconvenzionale avversaria), Se devo modificare le conclusioni devo precisare che resta fermo quanto indicato in via istruttoria nelle conclusioni dell’atto di citazione? Non è necessario ma di certo non è sbagliato. Sempre in questa memoria 183, comma 6 n. 1 posso indicare delle motivazioni giuridiche a sostegno della mia domanda? Il mio dubbio nasce dal fatto che le memorie 183 comma 6 n. 1 dovrebbero essere “limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”. Sì, quel “limitate” significa solo che non si possono proporre nuove domande e nuove eccezioni, ma non impedisce né l’articolazione dei mezzi istruttori, né lo svolgimento di argomentazioni giuridiche. Sempre in questa memoria 183 comma 6 n. 1 posso menzionare dei documenti che non ho ancora prodotto e produrli con la prossima memoria 183 comma 6 n. 2? Assolutamente sì. |
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Patrizia |
Gent.mo Avv. Minardi, La ringrazio tantissimo per la Sua gentile e tempestiva risposta. Approfitto della Sua esperienza per chiederLe una precisazione sempre per questa memoria che devo devo depositare proprio domani: |
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Valentina |
Gent.mo Avv. Minardi, con le memorie 183 n.1 posso integrare la domanda? ovvero a fronte di una richiesta formulata in citazione di € 260.000,00, per la quale è stato versato il relativo contributo unificato, posso integrare la domanda per un milione di euro, quanto in realtà spettante alle parti attrici a seguito di un incidente mortale? |
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Avv. Roberto |
Egregio Collega, |
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Mirco Minardi |
@Patrizia: nella prima memoria è necessario e sufficiente che venga “allegato”, nel senso di descritto, rappresentato, esposto, ecc. il contenuto del documento. Non è necessario anticipare la sua produzione, come pure fare riferimento alla numerazione. |
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Mirco Minardi |
@Avv. Roberto: direi di no perché si tratta di una causa petendi diversa. La tua è una nuova domanda “conseguente” non ad una eccezione o una domanda del convenuto ma alla tua stessa domanda, per cui è inammissibile. |
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Mirco Minardi |
@Valentina: il problema non è il quantum che può essere aumentato qualora vi sia stata la clausola di salvaguarda “ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”, ma nella causa petendi. Il discorso diventerebbe troppo lungo perché proprio in tema di risarcimento dei danni si registrano posizioni non sempre coerenti della Cassazione. Ad ogni modo bisognerebbe vedere per quale ragione chiedi una maggiore somma. E’ nell’ambito di una voce di danno? e nell’ambito di questa, a quale categoria appartiene? Facciamo un esempio. Sinistro mortale. Chiedo il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza subita dallo stretto congiunto. Posso in corso di causa chiedere il risarcimento a titolo di danno biologico? Talvolta la Cassazione dice: se hai richiesto tutti i “danni non patrimoniali” allora puoi specificare le voci anche in corso di causa, ma questa posizione contrasta con il principio di allegazione e il diritto di difesa. Contrasta con il primo perchè la parte può vedersi risarcita una voce di danno che non ha mai allegato. Contrasta con il diritto di difesa perchè spiazza l’avversario. Ma ripeto, il discorso sarebbe lungo. |
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Dott. claudio |
Gent.mo Avv., |
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Francesca |
Gent.mo Collega, |
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Alex |
Ancora un quesito sui termini e domanda riconvenzionale: io, CONVENUTO, deposito comparsa di cost. e risp. con domanda riconvenzionale. L’attore NON si presenta alla prima udienza (seppur costituito in cancelleria). Il giudice mi assegna i termini 183 VI comma. |
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Mirco Minardi |
@Francesca: va benissimo con la prima memoria. |
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Mirco Minardi |
@Alex: la preclusione per l’attore all’udienza di trattazione riguarda la domanda nuova (e l’eccezione in senso stretto) non le repliche, cioè le argomentazioni di fatto e di diritto. Per quanto riguarda il certificato consiglio di allegare il fatto con la I memoria e poi depositare il certificato con la II. |
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Mirco Minardi |
Dott. Claudio: non ho esperienza in merito, ma stante l’inesistenza di divieti espressi dipende tutto dal G.I. quindi varia da caso a caso |
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Giovanni |
Egr. avvocato Minardi in merito all’art. 183 cpc mi sono posto un dubbio in ordine alla possibilità di controparte convenuta di depositare nuove memorie 183 (rispetto a quelle dalla medesima depositate ritualmente nei termini in precedenza concessi) e ciò allorquando il GI, accogliendo un’ eccezione di lesione di difesa di parte attrice, ha rimesso nei termini per il deposito delle memorie la difesa attorea con la nuova data d’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori . Se la mia perplessità è fondata è necessario che mi opponga a tutte le richieste (diverse rispetto alle precedenti) come articolate dalla controparte nei termini concessi nuovamente ? Grazie anticipatamente – Giovanni |
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Fabio |
Complimenti per il Suo contributo! |
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Mirco Minardi |
@Giovanni: dovresti spiegarmi meglio cosa è successo in concreto |
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Mirco Minardi |
@Fabio: lo dice l’art. 183: “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori“. Non ho mai trovato giurisprudenza e so che alcuni giudici assegnano termini diversi..ma tant’è |
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Chiara |
Egr. Avv., Grazie infinitamente. |
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Mirco Minardi |
@Chiara: siamo nel campo dei diritti indisponibili pertanto la contestazione tardiva non rileva. |
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Delia de Angelis |
Egr. Avv. nel computo dei termini ex art. 183 c. 6 cpc, si tiene conto della sospensione feriale? Dovrei depositare memorie I termine, la scadenza sarebbe 3 Agosto, quindi 18 settembre? |
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Marco |
Egr. avv. in primo luogo complimenti per il lavoro eccellente. |
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Mirco Minardi |
@Marco: purtroppo di scemenze del genere ogni tanto se ne leggono. Chi solleva queste eccezioni andrebbe sanzionato in modo esemplare, tanto sono infondate. Delle due l’una: o non conosce la procedura, o è manifestamente in mala fede. Non so cosa è peggio. Nulla impedisce ad una parte di esporre una domanda, di formulare una eccezione, di articolare una prova prima della scadenza del termine di preclusione. Nulla impedisce di articolare la prova testimoniale nella I memoria del 183 o di produrre documenti. Le preclusioni operano a valle, non a monte. Quando il sesto comma n. 1 parla di memorie “limitate” intende dire che con quelle non si possono introdurre nuove domande, o nuove eccezioni che potevano e dovevano essere spiegate negli atti precedenti. E’ vero che l’attuale processo civile è formale, ma non fino a questo punto da impedire alla parte di anticipare una difesa; ciò che non può fare è posticiparla rispetto ad un termine perentorio. |
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Mirco Minardi |
@Delia: le memorie seguono la sorte del procedimento se questo si sospende la risposta è sì. |
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Antonio |
Egr. Avv. giorni fa ho fatto una prima udienza riguardante un’usucapione. La parte convenuta è contumace. Il Giudice mi ha concesso i termini di cui al 183 cpc 6 c. per integrazione documentale. In particolare il Giudice ha sollevato la mancanza delle ispezioni ipotecarie tese a coprire il ventennio. Ecco il dubbio nasce da questo. Ossia il termine è quello di 60 g. dall’udienza per produrre le ispezioni o è di soli 30. Per la sospensione feriale penso che il termine qualunque sia si sospenda fino al 15 sett.ù |
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Mirco Minardi |
@Antonio: la produzione documentale va fatta entro il termine per il deposito della II memoria, termine sospeso durante le ferie estive sino al 15 settembre. C.S. |
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Nino |
Egr.Avv.si tratta di un possesso all’interno di un cortile le preciso che in prima udienza 1grado vinta in sede di reclamo la controparte a presentato un documento non veriterio che a ribaltato la sentenza autorizzandoli alla consegna delle chiavi provvisoriamente,si procede in un altro processo di merito noi abbiamo deciso di avere le difese di un altro difensore in quanto i primi non anno voluto fare denucia il 2 avvocato ci conbina ualtra grave non presente le memorie alla controparte in tenpi utili veniamo condannati alle spese a pignoramenti senza che noi ne sapevamo niente in quanto ci tranquillizzava ogni volta che andavamo in studio dopo questo abbiamo fatto denuncia in procura ancora oggi non abbiamo avuto risposta sitratta dal 2008 la causa sta continuando con un altro difenzore alla negatoria servitù questo ultimo a presentato art ex 183 cpc per nominare i test su varie capitoli,volevo sapere essendo che questi miei avversari anno l’accesso dalle vie comunali per accedere ai suoi terreni con cancelli dimostabili con foto,sono ancora in tempo per mandare tutto in cassazzione,le sue memmorie prodotti con ex art 183 co dichiarazioni false la legge dice che posso denunciare,oppure devo aspettare la prima udienza.le chido un ulteriore chiarezza da quando le o consegnato le chiavi loro non si sono permessi di passare,posso sostituire il catenaccio onde evitare che si avventurano a fare dei dispetti come precedente anno fatto le preciso che abbiamo fatto diverse denuncie quando si recavono vicino al nostro confine,si tratta di un cortile di unfabricato dove risulta l’accesso immemorabile dell’immobile’anche che abbiamo un altro accesso che nato dopo.mi dica gentilmente quale strada devo inboccare per uscire……..sauti nino |
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Mirco Minardi |
@Nino: si tratta di una vicenda troppo complessa per poter dare un parere con cognizione di causa. Mi spiace |
Gentile Avvocato,
ho letto il Suo articolo che ho trovato interessante, particolarmente in relazione ad un articolo che non brilla in quanto a chiarezza.
cordialmente
Daniela