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28.07.07

Le preclusioni davanti al Giudice di Pace

Postato in Aggiornamenti, Diritto processuale civile, Giudice di pace, Giurisprudenza @ 16:10:57 da Mirco Minardi |  

cassazioneAvv. Mirco Minardi

Continuano, inarrestabili, le sentenze draconiane della S.C. in merito al regime di preclusioni innanzi al Giudice di Pace, il cui processo è divenuto più rigido dello stesso processo innanzi al Tribunale.

Difatti, secondo la Corte, l’art. 320, comma 3, c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti debbano precisare definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, produrre i documenti e richiedere i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra; tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio; oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata (da ultimo Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066).
In altre parole, è bene non far conto sui rinvii concessi dal Giudice di Pace: meglio articolare e produrre tutto e subito!

Avv. Mirco Minardi

Cassazione civile , sez. III, 06 dicembre 2006, n. 26066

Fatto

L.P. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano P.G. per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 564,70 oltre interessi; poneva a fondamento della domanda la circostanza che aveva versato la somma sopra indicata al comune di Gragnano per canoni di acqua potabile relativi all’immobile condotto in locazione dal convenuto.
Costituitosi in giudizio, il convenuto resisteva alla domanda, deducendone l’infondatezza; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto fatto valere.
Il Giudice adito rigettava l’eccezione di prescrizione ed accoglieva la domanda, considerando quanto all’eccezione che, come risultava da lettera prodotta dalla parte attrice, il termine prescrizionale era stato interrotto e quanto alla domanda che il soggetto tenuto al pagamento del canone era il conduttore dell’immobile da identificare all’epoca con il convenuto.
Il P. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 113 e 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; sostiene che il Giudice di Pace ha disatteso l’eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere perchè ha ritenuto che vi sia stata interruzione, desumendolo da documento (richiesta di pagamento), di cui non avrebbe dovuto tenere conto in quanto tardivamente prodotto oltre l’udienza di rinvio fissata a norma dell’art. 320 c.p.c., comma 4.
Il motivo è fondato e va accolto.
L’art. 320 c.p.c., comma 3, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del Giudice con il differimento della prima udienza ad altra (Cass. 7.7.2004, n. 12476).
Tuttavia, ove ne ravvisi la necessità, il Giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio (Cass. 8.3.2005, n. 5012).
Oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti (Cass. 27.5.2005, n. 11274); con la conseguenza che il Giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente ed, ove ne tenga conto, la sentenza è viziata.
Ora nella specie il Giudice di Pace ha fondato la decisione di rigetto dell’eccezione di prescrizione sulla richiesta di pagamento della somma tardivamente prodotta oltre la seconda udienza.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra ad altro Giudice di Pace di Gragnano, il quale è incaricato di regolamentare le spese del giudizio di Cassazione.
Rimangono assorbiti i rimanenti due motivi, con i quali si denuncia violazione degli artt. 2938 e 2940 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (secondo motivo) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (terzo motivo).

P.Q.M

la Corte accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Gragnano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006

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1 commento »


Avv. Giunio Massa

Ho predisposto un ricorso per l’equo indennizzo e l’ho depositato a mezzo posta presso la Corte di Genova. Il Cancelliere l’ha ricevuto e la Corte di Genova ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza. Ho chiesto le copie e le ho notificate. All’udienza di comparizione l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la ‘nullità’ dell’avvenuto deposito. Naturalmente la Corte di Genova, notoriamente a favore del ‘popolo’, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese.
Avv. Giunio Massa
Proporrò ricorso per Cassazione.

5 nov 2008, 7:51pm |

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