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	<title>Commenti a: LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA DELL’ART. 696 BIS C.P.C. È RICHIESTA UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ?</title>
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	<description>Il blog per la formazione giuridica e manageriale dell'avvocato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:25:37 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://www.lexform.it/aggiornamenti/la-consulenza-tecnica-preventiva-dell%e2%80%99art-696-bis-c-p-c-e-richiesta-una-condizione-di-procedibilita/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:13:23 +0000</pubDate>
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		<description>Vorrei porre un quesito sull&#039;utilizzo dell&#039;ATP in un futuro giudizio di merito istaurato nei confronti di parti che non hanno presso parte (perdonate il gioco di parole) all&#039;accertamento tecnico preventivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei porre un quesito sull&#8217;utilizzo dell&#8217;ATP in un futuro giudizio di merito istaurato nei confronti di parti che non hanno presso parte (perdonate il gioco di parole) all&#8217;accertamento tecnico preventivo</p>
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		<title>Di: Marcello Duggento</title>
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		<dc:creator>Marcello Duggento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
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		<description>Rispondo a Filippo.

Sull&#039;opportunità (specialmente deflattiva) dell&#039;art. 696 bis C.p.c. ritengo che dobbiamo essere tutti d&#039;accordo. Ma io continuo a non spiegarmi quale sia il senso della sopravvivenza dell&#039;art. 696 C.p.c. (che richiede sia il fumus che il periculum) quando, invece, lo stesso effetto (quello dell&#039;acquisizione di una consulenza tecnica a futura memoria) possa raggiungersi attraverso uno strumento (quello dell&#039;art. 696 bis) ch&#039;è di certo molto più pervio, non richiedendo, appunto, fumus e periculum. Quanto alla notazione del dovere del c.t.u. di tentare una conciliazione, beh, mi consenta, questo lo prevede il codice in ogni ipotesi di consulenza d&#039;ufficio, al di la se in sede preventiva!
Se d&#039;inutilità deve parlarso, Caro Filipppo, è quella dell&#039;art. 696 C.p.c.; non ho mai pensato a quella del nuovo istituto.
Cordialità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondo a Filippo.</p>
<p>Sull&#8217;opportunità (specialmente deflattiva) dell&#8217;art. 696 bis C.p.c. ritengo che dobbiamo essere tutti d&#8217;accordo. Ma io continuo a non spiegarmi quale sia il senso della sopravvivenza dell&#8217;art. 696 C.p.c. (che richiede sia il fumus che il periculum) quando, invece, lo stesso effetto (quello dell&#8217;acquisizione di una consulenza tecnica a futura memoria) possa raggiungersi attraverso uno strumento (quello dell&#8217;art. 696 bis) ch&#8217;è di certo molto più pervio, non richiedendo, appunto, fumus e periculum. Quanto alla notazione del dovere del c.t.u. di tentare una conciliazione, beh, mi consenta, questo lo prevede il codice in ogni ipotesi di consulenza d&#8217;ufficio, al di la se in sede preventiva!<br />
Se d&#8217;inutilità deve parlarso, Caro Filipppo, è quella dell&#8217;art. 696 C.p.c.; non ho mai pensato a quella del nuovo istituto.<br />
Cordialità.</p>
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		<title>Di: Filippo</title>
		<link>http://www.lexform.it/aggiornamenti/la-consulenza-tecnica-preventiva-dell%e2%80%99art-696-bis-c-p-c-e-richiesta-una-condizione-di-procedibilita/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:53:59 +0000</pubDate>
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		<description>Non mi è chiaro il perché venga opinato un maggior rigore nell&#039;utilizzo della consulenza tecnica ante causam.
O meglio, posso capire da dove sorge l&#039;intento dello scrivente - consentire un chiaro distinguo tra 696 e 696 bis, senza sovrapposizioni - ma al di là di una simile aspirazione classificatoria, mi pare che i dati &quot;reali&quot; siano tutti in direzione contraria.
Il testo del 696bis è chiaro: &quot;può esser richiesto ANCHE al di fuori delle ipotesi...&quot;. Ragionanodo in termini geometrici, non si pone in posizione alternativa e complementare, ma quale cerchio concentrico più ampio.

Anche la ratio, per quanto sempre volubile, pare contraria ad un&#039;interpretazione restrittiva. Lo scopo di tale novità consiste nello sgravare i tribunali dalle cause di merito - che richiedono i tempi e le energie che tutti conosciamo - quando la soluzione dipende da una questione tecnica, sempre che correlata ad una posizione creditoria da responsabilità contrattuale o aquiliana.
Non credo pertanto colga nel segno tale inciso: 
&quot;La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis C.p.c., insomma, appare essenzialmente pensata per controversie rispetto alle quali le questiones iuris si presentino d’agevole soluzione, sì che, chiariti i fatti, le ragioni ed i torti delle parti risultino immediatamente evidenti e convenga a tutte le parti di trovare un’agevole soluzione delle questioni ancora incerte; ma sempre che alla sua esperibilità concorra una disponibilità condivisa&quot;.
In primo luogo, perché non spetta mai al CTU la soluzione di questioni giuridiche, facili o difficili che siano.
In secondo luogo, perché è lo stesso dettato dell&#039;art. 696 bis a sancire che il consulente OVE POSSIBILE tenta la conciliazione delle parti, prima di provvedere al deposito della relazione.
Tale deposito pertanto avviene comunque, vi sia o meno la conciliazione o la disponibilità a conciliare.
Suo dovere è solo quello di tentare una conciliazione, direi a pena di nullità della CTU.
Del resto, l&#039;interpretazione indicata nell&#039;articolo a mio avviso renderebbe la norma pressoché inutile.
Se le parti fossero già tutte d&#039;accordo a trovare una conciliazione, infatti, anziché rivolgersi ad un giudice per un procedimento di istruzione preventiva, ben potrebbero rivolgersi ad un arbitro o ad un arbitratore che risolvesse la questione per loro, come peraltro ventilato dall&#039;Autore. 

Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi è chiaro il perché venga opinato un maggior rigore nell&#8217;utilizzo della consulenza tecnica ante causam.<br />
O meglio, posso capire da dove sorge l&#8217;intento dello scrivente &#8211; consentire un chiaro distinguo tra 696 e 696 bis, senza sovrapposizioni &#8211; ma al di là di una simile aspirazione classificatoria, mi pare che i dati &#8220;reali&#8221; siano tutti in direzione contraria.<br />
Il testo del 696bis è chiaro: &#8220;può esser richiesto ANCHE al di fuori delle ipotesi&#8230;&#8221;. Ragionanodo in termini geometrici, non si pone in posizione alternativa e complementare, ma quale cerchio concentrico più ampio.</p>
<p>Anche la ratio, per quanto sempre volubile, pare contraria ad un&#8217;interpretazione restrittiva. Lo scopo di tale novità consiste nello sgravare i tribunali dalle cause di merito &#8211; che richiedono i tempi e le energie che tutti conosciamo &#8211; quando la soluzione dipende da una questione tecnica, sempre che correlata ad una posizione creditoria da responsabilità contrattuale o aquiliana.<br />
Non credo pertanto colga nel segno tale inciso:<br />
&#8220;La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis C.p.c., insomma, appare essenzialmente pensata per controversie rispetto alle quali le questiones iuris si presentino d’agevole soluzione, sì che, chiariti i fatti, le ragioni ed i torti delle parti risultino immediatamente evidenti e convenga a tutte le parti di trovare un’agevole soluzione delle questioni ancora incerte; ma sempre che alla sua esperibilità concorra una disponibilità condivisa&#8221;.<br />
In primo luogo, perché non spetta mai al CTU la soluzione di questioni giuridiche, facili o difficili che siano.<br />
In secondo luogo, perché è lo stesso dettato dell&#8217;art. 696 bis a sancire che il consulente OVE POSSIBILE tenta la conciliazione delle parti, prima di provvedere al deposito della relazione.<br />
Tale deposito pertanto avviene comunque, vi sia o meno la conciliazione o la disponibilità a conciliare.<br />
Suo dovere è solo quello di tentare una conciliazione, direi a pena di nullità della CTU.<br />
Del resto, l&#8217;interpretazione indicata nell&#8217;articolo a mio avviso renderebbe la norma pressoché inutile.<br />
Se le parti fossero già tutte d&#8217;accordo a trovare una conciliazione, infatti, anziché rivolgersi ad un giudice per un procedimento di istruzione preventiva, ben potrebbero rivolgersi ad un arbitro o ad un arbitratore che risolvesse la questione per loro, come peraltro ventilato dall&#8217;Autore. </p>
<p>Saluti</p>
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